Legge 104, distanza inferiore ai 90 km - Sentenza

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Legge 104, distanza inferiore ai 90 km - Sentenza
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Legge 104, distanza inferiore ai 90 km
T.A.R.
PER LA REGIONE ABRUZZO
SEZIONE PRIMA
Sentenza del 13 settembre 2013
Un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la sede di Sulmona,
presentava istanza di trasferimento presso la sede di Isernia, ai sensi della Legge
104, per l’assistenza al proprio genitore. Tale richiesta veniva respinta, in quanto
l’attuale sede di appartenenza,consentirebbe al richiedente di prestare assistenza al
proprio genitore (in virtu’ del limite di tollerabilità dei 90 Km.) e nel contempo non
sarebbe proficuo incrementare ulteriormente l’organico della sede richiesta in danno
di quella di appartenenza. Contro tale atto, il richiedente, presentava Ricorso al Tar
per l’Abruzzo che con Sentenza depositata il 13 Settembre 2013, lo accoglieva,
condannando il Ministero competente alla somma quantificata in euro 2.000,00
(duemila/00).
N. 00761/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2012, proposto da: __________________, rappresentato e
difeso dall'avv. Ernesto Trimarco, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica
Est;
contro
Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in
L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
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per l'annullamento del provvedimento g dap 0110971 del 19 marzo 2012 di diniego al trasferimento
del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Visto il provvedimento oggetto della presente impugnativa in data 19.3.2012, con cui
l’amministrazione penitenziaria ha negato la richiesta dell’odierno ricorrente (assistente Capo
presso la Casa di Reclusione di Sulmona), mirata ad ottenere, ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge
104/92, il trasferimento presso la casa di reclusione di Isernia, per dare assistenza al suo genitore,
portatore di handicap in situazione di gravità;
Vista in particolare la motivazione del diniego (secondo cui la sede di appartenenza già consentirebbe la
prestazione assistenziale nei confronti del congiunto disabile, mentre “allo stato non sembra proficuo
incrementare ulteriormente l’organico della sede di gradimento in danno di quella di appartenenza”, e ciò
in virtù di una disposizione normativa che comunque –anche in presenza di documentati requisiti
soggettivi inerenti l’assistenza privata- subordinerebbe il “diritto” alla scelta della sede di servizio alla
possibilità organizzativa dell’amministrazione nel senso richiesto dal dipendente, senza poter accedere a
richieste –come nella specie- che pregiudicherebbero il buon andamento dell’amministrazione stessa;
Ritenuto che il ricorso debba trovare accoglimento sotto il dedotto profilo del difetto motivazionale,
peraltro già evidenziato in sede cautelare con ordinanza di accoglimento n. 181/12 (in seguito alla quale
non sono emersi, dalle risultanze di causa, atti di riesame della PA intimata);
Considerato infatti che il diritto al trasferimento dal luogo di lavoro, per accudire un parente portatore di
handicap, può trovare legittimo ostacolo solo in presenza di adeguata dimostrazione di un serio contrasto
con le superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione, senza che quest’ultima possa opporre
incompatibilità funzionali di sorta, genericamente basate come nella specie su generiche valutazioni di
proficuità che sconsiglierebbero l’ulteriore incremento dell’organico della sede di gradimento, in danno di
quella di appartenenza;
Rilevato inoltre che la distanza inferiore al limite di “tollerabilità” dei 90 Km previsto da una circolare del
2003 in disparte la discutibile portata vincolante di tale disposizione non possa condurre ad alcun
automatismo presuntivo sulla compatibilità della distanza stessa con gli impegni assistenziali del
dipendente, dovendosi comunque valutare caso per caso, non solo l’entità chilometrica in sé (che può
comunque assumere un rilievo importante anche al di sotto di quel limite, trattandosi di pendolarismo
quotidiano), ma anche le modalità del collegamento stradale o ferroviario, che possono determinare tempi
di percorrenza del tutto diversi, in relazione alla morfologia del territorio e/o alla presenza od assenza di
infrastrutture adeguate (nel caso di specie trattasi comunque di distanza importante, pari a 70 Km, che
esclude la configurabilità di esoneri automatici della PA dai doverosi approfondimenti di cui sopra);
Considerato peraltro che le affermazioni dell’Avvocatura nella sua memoria difensiva in ordine al fatto che
sarebbe ben noto anche a questo tar il deficit di organico della casa di reclusione di Sulmona- non possono
costituire una rituale integrazione della motivazione sanabile ai sensi dell’art. 21 octies legge 241/90,
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atteso che è l’amministrazione intimata e non il suo Patrono in giudizio a dover dare contezza di un
(previo) esame istruttorio dal quale far scaturire le sue motivate decisioni, in una materia tutt’altro che
governata da automatismi vincolati, che impegna invece la PA datrice in un delicato confronto fra le gravi
esigenze familiari del dipendente e quelle di stampo pubblicistico, connesse al buon andamento delle
strutture amministrative;
Ritenuto in conclusione che il ricorso debba trovare accoglimento, con conseguente annullamento
dell’atto impugnato e con condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate come
da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie il ricorso, nei sensi e
per gli effetti di cui in motivazione;
condanna l’amministrazione intimata alla refusione delle spese, liquidate in euro 2.000,00 (euro
duemila/00) oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/09/2013
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