CRC 28_2014 Adempimenti nelle operazioni intracomunitarie

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CRC 28_2014 Adempimenti nelle operazioni intracomunitarie
Carlin Laurenti & associati
STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI
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Circolare nr. 28 del 22 aprile 2014
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
PRATICHE E ADEMPIMENTI IVA DA OSSERVARE
a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile
Spesso gli operatori economici si accingono ad intraprendere scambi comunitari, tanto di servizi
quanto di beni, senza conoscere gli adempimenti da porre in essere prima e dopo avere compiuto
l’operazione intracomunitaria, esponendosi, inconsapevolmente, ad incombenze amministrative ed
eventuali sanzioni per violazione degli obblighi tributari.
un quadro, seppur sintetico e
non esaustivo, sugli adempimenti da porre in essere prima,
durante e dopo aver effettuato lo scambio comunitario.
Con la presente informativa si intende fornire
Adempimenti da porre in essere PRIMA dello scambio intracomunitario
Prima di procedere oltre, è bene precisare che dal primo gennaio 2011 tutti i soggetti passivi
d’imposta IVA residenti nel territorio nazionale, che vogliono realizzare operazioni di compravendita
di beni o di servizi in ambito comunitario, devono essere iscritti nell’elenco
VIES
(Vat
Information Exchange System).
L’iscrizione nell’elenco VIES è una condizione soggettiva da cui non poter prescindere:
pertanto, una volta presentata richiesta formale di inserimento negli elenchi VIES, è necessario
attendere il decorso di 30 giorni (silenzio-assenso) prima di poter porre in essere operazioni
intracomunitarie senza applicazione dell’IVA nazionale.
Qualora questo lasso temporale non venga rispettato, e quindi il soggetto passivo italiano proceda
comunque a porre in essere operazioni di vendita intracomunitaria le operazioni saranno soggette ad
IVA in Italia.
Analogamente, una volta iscritti nel VIES, in caso di operazioni attive nelle quali l’impresa italiana
interverrà ricoprendo il ruolo di cedente di beni o di prestatore di servizi, e per le quali è il cessionario
o committente non residente non risulta iscritto al VIES, l’acquirente comunitario dovrà essere
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trattato al pari di un “consumatore privato” e quindi l’operazione risulterà rilevante in Italia dovendo
scontare l’IVA nazionale.
Qualora, invece, sia l’impresa italiana a procedere con acquisti da soggetto passivo comunitario
non iscritto al VIES, allora riceverà fatture soggette all’IVA dello stato comunitario d’appartenenza del
fornitore, che non dovranno essere oggetto né d’integrazione, né tanto meno di comunicazione negli
elenchi INTRASTAT.
Ebay
Accade anche che, pur essendo titolare di partita IVA in Italia e iscritto nell’elenco VIES, tale
qualifica non sia comunicata al soggetto passivo IVA comunitario.
Quindi, ad esempio, chi utilizza servizi forniti da Ebay, per mettere in vendita un bene o un servizio
su un sito Internet, senza aver comunicato il proprio numero di Partita IVA, riceverà periodicamente
da Ebay una fattura con l’addebito dell’IVA Lussemburghese del 15%, perché considerato alla stregua di
un “consumatore finale”.
Siffatto comportamento è irregolare, sia ai fini IVA che delle imposte dirette.
Pertanto, l’ISCRIZIONE AL VIES è una CONDIZIONE INDISPENSABILE
da rispettare per poter dar seguito ad operazioni IVA, tanto di acquisto quanto di vendita, potendo
godere del regime di favore comunitario.
Inoltre, in fase di vendita, solo dopo aver riscontrato la presenza dell’acquirente all’interno dell’elenco
VIES, ci si potrà ritenere sollevati da ogni sorta di responsabilità circa il corretto assolvimento della
normativa IVA comunitaria e nazionale.
Adempimenti DURANTE lo scambio intracomunitario
Pertanto, fatte salve le precedenti considerazioni nei rapporti cosiddetti B2B (business to business):
In fase di CESSIONE/PRESTAZIONE verso soggetto passivo IVA non residente ISCRITTO AL
VIES:
- DI BENI: si dovrà procedere con emissione di fattura “non imponibile IVA ex art. 41 D.L. n.
331/1993” (dicitura da riportare in fattura);
- DI SERVIZI GENERICI: si dovrà emettere fattura senza esporre l’IVA a norma dell’art. 7-ter
D.P.R. n. 633/72 – Operazione soggetta a reverse charge. Per le prestazioni di servizio, quindi,
l’imponibilità IVA dovrà essere verificata rispetto al principio di committenza del soggetto che
richiede il servizio (cosiddetti rapporti B2B).
In fase di ACQUISTO/RICEZIONE da soggetto passivo IVA non residente ISCRITTO AL VIES:
- DI BENI: si dovrà procedere con l’integrazione della fattura a norma dell’art. 17, co. 2 D.P.R. n.
633/72 e registrare la stessa tanto nel registro degli acquisti che in quello delle vendite, in quanto
nell’acquisto intracomunitario è il cessionario il soggetto designato quale debitore d’imposta.
- DI SERVIZI GENERICI: si dovrà procedere con l’integrazione della fattura a norma dell’art. 17,
co. 2 D.P.R. n. 633/72 e registrare la stessa tanto nel registro degli acquisti che in quello delle
vendite come illustrato al punto precedente.
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Adempimenti SUCCESSIVI allo scambio intracomunitario
Per quel che concerne gli ulteriori adempimenti da osservare negli scambi comunitari, c’è da sottolineare
l’obbligo di compilazione e comunicazione telematica degli elenchi riepilogativi degli scambi
intracomunitari - Modelli
INTRASTAT – effettuati nel corso dell'anno o del periodo di riferimento.
Si invitano quindi i sigg. Clienti a valutare attentamente quanto sopra esposto prima di
effettuare, in particolar modo, acquisti via internet di prodotti e servizi di scarso valore
da fornitori non residenti in Italia, in quanto i costi per gli adempimenti amministrativi
possono risultare spesso maggiori dei risparmi che si pensa di ottenere.
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