CRC 28_2014 Adempimenti nelle operazioni intracomunitarie
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CRC 28_2014 Adempimenti nelle operazioni intracomunitarie
Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: [email protected] Circolare nr. 28 del 22 aprile 2014 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE PRATICHE E ADEMPIMENTI IVA DA OSSERVARE a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile Spesso gli operatori economici si accingono ad intraprendere scambi comunitari, tanto di servizi quanto di beni, senza conoscere gli adempimenti da porre in essere prima e dopo avere compiuto l’operazione intracomunitaria, esponendosi, inconsapevolmente, ad incombenze amministrative ed eventuali sanzioni per violazione degli obblighi tributari. un quadro, seppur sintetico e non esaustivo, sugli adempimenti da porre in essere prima, durante e dopo aver effettuato lo scambio comunitario. Con la presente informativa si intende fornire Adempimenti da porre in essere PRIMA dello scambio intracomunitario Prima di procedere oltre, è bene precisare che dal primo gennaio 2011 tutti i soggetti passivi d’imposta IVA residenti nel territorio nazionale, che vogliono realizzare operazioni di compravendita di beni o di servizi in ambito comunitario, devono essere iscritti nell’elenco VIES (Vat Information Exchange System). L’iscrizione nell’elenco VIES è una condizione soggettiva da cui non poter prescindere: pertanto, una volta presentata richiesta formale di inserimento negli elenchi VIES, è necessario attendere il decorso di 30 giorni (silenzio-assenso) prima di poter porre in essere operazioni intracomunitarie senza applicazione dell’IVA nazionale. Qualora questo lasso temporale non venga rispettato, e quindi il soggetto passivo italiano proceda comunque a porre in essere operazioni di vendita intracomunitaria le operazioni saranno soggette ad IVA in Italia. Analogamente, una volta iscritti nel VIES, in caso di operazioni attive nelle quali l’impresa italiana interverrà ricoprendo il ruolo di cedente di beni o di prestatore di servizi, e per le quali è il cessionario o committente non residente non risulta iscritto al VIES, l’acquirente comunitario dovrà essere www.studiocla.it trattato al pari di un “consumatore privato” e quindi l’operazione risulterà rilevante in Italia dovendo scontare l’IVA nazionale. Qualora, invece, sia l’impresa italiana a procedere con acquisti da soggetto passivo comunitario non iscritto al VIES, allora riceverà fatture soggette all’IVA dello stato comunitario d’appartenenza del fornitore, che non dovranno essere oggetto né d’integrazione, né tanto meno di comunicazione negli elenchi INTRASTAT. Ebay Accade anche che, pur essendo titolare di partita IVA in Italia e iscritto nell’elenco VIES, tale qualifica non sia comunicata al soggetto passivo IVA comunitario. Quindi, ad esempio, chi utilizza servizi forniti da Ebay, per mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet, senza aver comunicato il proprio numero di Partita IVA, riceverà periodicamente da Ebay una fattura con l’addebito dell’IVA Lussemburghese del 15%, perché considerato alla stregua di un “consumatore finale”. Siffatto comportamento è irregolare, sia ai fini IVA che delle imposte dirette. Pertanto, l’ISCRIZIONE AL VIES è una CONDIZIONE INDISPENSABILE da rispettare per poter dar seguito ad operazioni IVA, tanto di acquisto quanto di vendita, potendo godere del regime di favore comunitario. Inoltre, in fase di vendita, solo dopo aver riscontrato la presenza dell’acquirente all’interno dell’elenco VIES, ci si potrà ritenere sollevati da ogni sorta di responsabilità circa il corretto assolvimento della normativa IVA comunitaria e nazionale. Adempimenti DURANTE lo scambio intracomunitario Pertanto, fatte salve le precedenti considerazioni nei rapporti cosiddetti B2B (business to business): In fase di CESSIONE/PRESTAZIONE verso soggetto passivo IVA non residente ISCRITTO AL VIES: - DI BENI: si dovrà procedere con emissione di fattura “non imponibile IVA ex art. 41 D.L. n. 331/1993” (dicitura da riportare in fattura); - DI SERVIZI GENERICI: si dovrà emettere fattura senza esporre l’IVA a norma dell’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72 – Operazione soggetta a reverse charge. Per le prestazioni di servizio, quindi, l’imponibilità IVA dovrà essere verificata rispetto al principio di committenza del soggetto che richiede il servizio (cosiddetti rapporti B2B). In fase di ACQUISTO/RICEZIONE da soggetto passivo IVA non residente ISCRITTO AL VIES: - DI BENI: si dovrà procedere con l’integrazione della fattura a norma dell’art. 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72 e registrare la stessa tanto nel registro degli acquisti che in quello delle vendite, in quanto nell’acquisto intracomunitario è il cessionario il soggetto designato quale debitore d’imposta. - DI SERVIZI GENERICI: si dovrà procedere con l’integrazione della fattura a norma dell’art. 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72 e registrare la stessa tanto nel registro degli acquisti che in quello delle vendite come illustrato al punto precedente. www.studiocla.it Adempimenti SUCCESSIVI allo scambio intracomunitario Per quel che concerne gli ulteriori adempimenti da osservare negli scambi comunitari, c’è da sottolineare l’obbligo di compilazione e comunicazione telematica degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari - Modelli INTRASTAT – effettuati nel corso dell'anno o del periodo di riferimento. Si invitano quindi i sigg. Clienti a valutare attentamente quanto sopra esposto prima di effettuare, in particolar modo, acquisti via internet di prodotti e servizi di scarso valore da fornitori non residenti in Italia, in quanto i costi per gli adempimenti amministrativi possono risultare spesso maggiori dei risparmi che si pensa di ottenere. Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito www.studiocla.it oppure sulla nostra pagina Facebook www.studiocla.it