Dispositivi di protezione individuale

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Dispositivi di protezione individuale
Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
LINEE GUIDA
PER L’APPLICAZIONE DEL D. Lgs. 81/08
N. 08
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Titolo III Capo II D. Lgs. 81/08
Responsabile dell’emissione:
Claudio Arcari ____________________
Data di emissione: 15 settembre 2010
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GRUPPO DI LAVORO:
ARCARI Claudio
BERNAZZANI Andrea
BOSI Anna
ITALIA Mara
LIGUSTI Daniele
MAZZARI Mariacristina
NUVOLA Francesco
Redazione del documento a cura di: Claudio Arcari e Mariacristina Mazzari
INDICE
1. PREMESSA
2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
3. INDIVIDUAZIONE DEL DPI
4. USO E MANUTENZIONE DEL DPI
5. LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO
6. DPI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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1. PREMESSA
Queste Linee Guida si pongono l’obiettivo di fornire indicazioni di carattere metodologico per una
corretta individuazione e gestione dei dispositivi di protezione individuale.
Spesso il ricorso alla protezione personale dei lavoratori risulta essere il primo, e a volte l’unico,
intervento di “controllo del rischio” attuato nelle imprese, evidenziando così un percorso errato di
approccio alla gestione della sicurezza e della salute in cui la valutazione si riduce al semplicistico
passaggio dall’identificazione dei pericoli all’individuazione dei DPI.
E’ quindi necessario richiamare, prima di entrare nel merito del tema specifico, i principi in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che troviamo nel Titolo I del D. Lgs.
81/08 e, in particolare, all’articolo 15 “Misure generali di tutela” che definisce la gerarchia degli
interventi da attuare per la gestione del rischio:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello
ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori; (…)
L’art. 15 enuncia in modo chiaro il ruolo che il ricorso al dispositivo di protezione individuale
riveste nell’ambito più ampio della gestione della prevenzione. Il datore di lavoro valuta i rischi e,
se non li può eliminare, li riduce al minimo alla fonte attraverso misure di prevenzione e misure di
protezione collettiva; se, alla fine di questo percorso, esiste ancora un rischio residuo procede
all’individuazione dei dispositivi di protezione necessari.
Il controllo del rischio residuo attraverso l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale non
può poi essere ridotto alla mera fornitura del DPI ma comporta la predisposizione di
specifiche procedure e l’identificazione dei ruoli aziendali che devono provvedere alla loro
attuazione.
Dalla lettura del Titolo I emerge come, l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale
comporti il coinvolgimento, sia nel percorso di selezione sia in fase di gestione, di tutte le figure
presenti nel sistema prevenzionistico aziendale.
E’ a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente (art. 18) “fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
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e il medico competente, ove presente” e “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a
loro disposizione”.
Tra gli obblighi dei Preposti (art.19) è previsto “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte
dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro
superiori diretti” nonché “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta”.
I Lavoratori (art. 20) devono “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare in
modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente
al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi (…)”.
Infine ai dispositivi di protezione individuale è riservato un momento di verifica nell’ambito della
riunione periodica di cui all’art. 35 che vede il coinvolgimento di Datore di Lavoro, RSPP, Medico
competente e RLS:
“Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione
individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione della loro salute.”
Come a ricordare che, così come la valutazione del rischio richiede un aggiornamento periodico e le
misure di prevenzione sono soggette a un sistema di controllo, così la scelta dei dispositivi di
protezione individuale è soggetta a revisione e verifica anche in relazione alla loro efficacia.
Il percorso per l’individuazione e gestione dei dispositivi di protezione individuale che si sviluppa
all’interno di questo documento è sintetizzato nello schema seguente, dove vengono anche
evidenziati gli strumenti predisposti in queste Linee Guida per la realizzazione delle diverse azioni:
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SCHEMA PER L’INDIVIDUAZIONE EGESTIONE DEI DPI
secondo l’articolo 77 D. Lgs. 81/08
VALUTAZIONE
DEI RISCHI
INVENTARIO DEI RISCHI
ai fini dell’impiego dei DPI
(rischio residuo)
Punto 1
Allegato VIII
Tab. 1
Linee Guida
INDIVIDUAZIONE DELLE
CARATTERISTICHE DEI DPI
(secondo criteri NORME EN)
CAPITOLO 3
Punto 4
Allegato VIII
CAPITOLO 6
VALUTAZIONE DEI DPI
SCELTA DEI DPI
GESTIONE DEI DPI
CAPITOLO 4
FORMAZIONE
INFORMAZIONE
ADDESTRAMENTO
CAPITOLO 5
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2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
Il Capo II del Titolo III del D. Lgs. 81/08 e il connesso Allegato VIII definiscono gli obblighi
relativi all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, i loro requisiti e i criteri per
l’individuazione e l’uso.
Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo, mentre non costituiscono DPI, tra altri, gli indumenti di lavoro ordinari e le
uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
Secondo il tracciato metodologico richiamato in premessa all’art. 75 si ribadisce che “i DPI devono
essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro”. Pertanto il Datore di Lavoro dovrà provvedere alla loro
individuazione solo dopo aver messo in atto tutte la necessarie misure di prevenzione e protezione
e, in presenza di un rischio residuo, dovrà prevederne l’utilizzo.
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475
“Attuazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale” (art. 76 comma 1).
Nel D. Lgs. 475/92 (normativa di prodotto) oltre alle procedure di certificazione, di controllo e di
marcatura dei DPI, vengono individuate le tre categorie in cui sono suddivisi e, in Allegato II,
vengono individuati i requisiti essenziali di salute e sicurezza.
PRIMA CATEGORIA
DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve
entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne
l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
Rientrano nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura
superiore ai 50°C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere
permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
SECONDA CATEGORIA
DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
TERZA CATEGORIA
DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di
carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la
possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano
esclusivamente nella terza categoria:
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a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas
irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le
radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a
100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a
-50 °C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche
pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;
Per essere conformi al D. Lgs. 475/92 i DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza di cui all’Allegato II che prevede:
1. Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI.
2. Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI.
3. Requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire.
Tra i requisiti generali di sicurezza ricordiamo che rientra anche (punto 1.4) la Nota Informativa
del Fabbricante che deve obbligatoriamente essere fornita col DPI e che contiene informazioni (di
seguito riportate) utili ai fini della scelta e della gestione del dispositivo da parte dell’utilizzatore.
1.4 Nota informativa del fabbricante
La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul
mercato deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella
Comunità, ogni informazione utile concernente:
a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I
prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere
nell’ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l’utilizzatore;
b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione
dei DPI;
c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
g) il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12);
h) se del caso, i referenti delle direttive applicate conformemente all’articolo 12-bis, comma 1;
i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase
di certificazione dei DPI.
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Ai sensi dell’art. 76 comma 2 D. Lgs. 81/08 i DPI devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76 comma 3).
Per tenere conto di tutti questi fattori è necessario aver fatto una valutazione globale dei rischi cui il
lavoratore è esposto per consentire un quadro complessivo e preciso delle postazioni di lavoro in cui
opera (es. ambienti caldi, polverosi, umidi, con quanto spazio disponibile e con che necessità di
movimento rispetto alla mansione da svolgere, ect.) e dei diversi rischi specifici da cui si deve
proteggere (agenti fisici, agenti chimici, cadute dall’alto ect.).
La valutazione dovrebbe permettere di realizzare una scheda di rischio per mansione in cui
individuare, in relazione ai rischi, i diversi DPI da utilizzare che devono essere tra loro compatibili e
adeguati all’ambiente di lavoro.
Per questo è necessario che, oltre che nell’ambito delle valutazioni dei rischi specifici che
prevedono un’individuazione dei DPI (Agenti Fisici, Sostanze Pericolose, Agenti Biologici), i
DPI individuati vengano anche riportati nell’ambito del Documento Generale di Valutazione
dei Rischi come previsto al comma 2 dell’art. 28 lett. b): “l’indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito
della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)”.
La valutazione dei rischi è indicata come primo obbligo del Datore di Lavoro all’art. 77 del Capo II
del Titolo III e solo attraverso un’attenta analisi dei rischi è possibile individuare le corrette
caratteristiche che devono possedere i DPI.
E’ possibile leggere ai diversi commi dell’art. 77 gli ulteriori obblighi che fanno capo al Datore di
Lavoro relativamente a scelta, uso e gestione dei DPI.
Nel comma 1 sono indicati i requisiti “ai fini della scelta” dei DPI:
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei
DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione.
Nel comma 2 sono indicate le condizioni relative all’uso del dispositivo, che devono tenere conto
di quanto scritto dal produttore nella Nota Informativa:
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Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le
condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in
funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
Nel comma 4 sono indicati gli obblighi a carico del Datore di Lavoro e relativi alla gestione dei
DPI, dalle condizioni di igiene fino all’addestramento all’uso:
Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso
DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il
deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa
l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
Per quanto riguarda i commi 1 e 4 (individuazione e gestione), l’ALLEGATO VIII costituisce
elemento di riferimento. In esso sono reperibili:
- indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari;
- schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione
individuale (punto 1);
- elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale (punto 2);
- elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi
necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale (punto 3);
- indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale (punto 4).
Oltre al Datore di Lavoro nel D. Lgs. 81/08 sono individuati altri soggetti destinatari di obblighi
relativi all’utilizzo dei DPI.
Se il Datore di Lavoro deve prevedere le condizioni d’uso e le procedure di gestione dei dispositivi,
i Lavoratori hanno l’obbligo (art. 78) di attenersi alle indicazioni aziendali, anche ai sensi di
quanto già riportato nella Premessa a queste Linee Guida con riferimento all’art. 20.
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si
sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
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In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i
DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei
DPI.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
L’individuazione e la scelta del DPI vedono il coinvolgimento dei diversi soggetti che collaborano
col Datore di Lavoro alla Valutazione dei Rischi, in particolare il Medico Competente e il RSPP
(art. 18 comma 1 lett. d) e, ai sensi dell’art. 19, ai fini della gestione dei DPI assume un ruolo di
vigilanza e controllo anche il Preposto (vedi Premessa).
Infine, anche i Lavoratori Autonomi sono soggetti all’applicazione di quanto previsto al Titolo III
Capo II come espressamente previsto dall’art. 21 comma 1 lett. b) che li obbliga a “munirsi di
dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo
III”.
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3. INDIVIDUAZIONE DEL DPI
L’individuazione dei DPI si attua a partire dal rischio residuo quindi dopo aver messo in atto tutte le
possibili misure di prevenzione e protezione per l’eliminazione o la riduzione del rischio
prioritariamente alla fonte. Il percorso dovrà essere ben identificato nell’ambito del Documento di
valutazione dei rischi.
Il primo passaggio consiste nella realizzazione di un inventario dei rischi che devono essere
associati direttamente con le diverse parti del corpo che vanno protette secondo lo schema
indicativo predisposto al punto 1 dell’Allegato VIII del D. Lgs. 81/08 (qui riportato in Allegato 1).
Un’analisi di questo tipo, realizzata per ogni mansione o postazione di lavoro presente in azienda,
consente di valutare immediatamente problematiche relative alla compatibilità dei dispositivi che
dovranno essere contemporaneamente utilizzati, di analizzare i fattori ergonomici legati alla persona
e all’ambiente di lavoro e di conoscere i requisiti prestazionali necessari per il controllo del rischio.
Una volta noti i livelli di rischio residuo da cui bisogna proteggere i lavoratori, le condizioni di
impiego, le esigenze ergonomiche e le necessità dell’utilizzatore, è possibile procedere alla
selezione del o dei dispositivi di protezione individuale.
I criteri con cui effettuare la selezione sono reperibili all’interno delle Norme Tecniche di cui
forniamo un elenco in Tabella 1.
In particolare segnaliamo le norme di carattere generale per la selezione disponibili per alcune
tipologie di DPI:
UNI 11114:2004 Dispositivi di protezione individuale - Elmetti di protezione - Guida per la
selezione
UNI EN 458:2005 Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la
manutenzione - Documento guida
UNI 10912:2000 Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la
manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative
UNI EN 529:2006 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la
selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida
UNI 11115:2004 Dispositivi di protezione individuale - Guanti di protezione per rischi meccanici Guida per la selezione
UNI 9609:1990 Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi.
Raccomandazioni per la selezione, l' uso e la manutenzione
UNI 11158:2005 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto
caduta - Guida per la selezione e l'uso
Non per tutti i dispositivi di protezione individuale è disponibile una norma specifica di riferimento
per la selezione, ma è possibile trarre da quanto disponibile uno schema decisionale valido per
qualunque tipo di DPI.
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Valutazione del rischio
Eliminazione o riduzione del rischio alla fonte
Determinazione dei requisiti prestazionali in relazione al livello di rischio residuo
Valutazione del comfort
Valutazioni in merito all’ambiente e al tipo di attività
Valutazione della compatibilità con altri DPI
Durata dell’impiego
Considerazione dei vari aspetti correlati alle parti di ricambio, disponibilità ecc.
Selezione del modello e identificazione dei fornitori
Prove sugli utilizzatori finali
Revisione della procedura
Molte delle informazioni di cui bisogna tenere conto ai fini della selezione sono reperibili nella
Nota Informativa fornita dal costruttore i cui requisiti sono riportati nel capitolo 2 di queste Linee
Guida.
Una volta selezionato il DPI è necessario procedere prima della sua individuazione e adozione ad
una valutazione dei possibili rischi connessi al suo utilizzo.
Il punto 4 dell’Allegato VIII del D. Lgs. 81/08 fornisce degli schemi di riferimento che mettono in
evidenza alcune criticità legate al DPI e all’uso dei DPI in riferimento ai quali vengono indicati
criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo.
E’ bene ricordare che l’uso non corretto di questi dispositivi può comportare anche un rischio
di patologie per l’utilizzatore dovuto alla loro manipolazione e a una conservazione non
adeguata.
L’utilizzo ripetuto dello stesso dispositivo monouso, la permanenza di DPI in ambienti
polverosi o con presenza di sostanze contaminanti, la mancanza di procedure per il lavaggio o
la sostituzione, la non disponibilità di luoghi igienicamente idonei in cui riporre i DPI,
l’utilizzo promiscuo di dispositivi destinati ad uso personale sono tutti elementi che espongono
i lavoratori ad ulteriori rischi per la loro salute.
La Nota Informativa del Fabbricante contiene tutte le istruzioni di deposito, d’impiego, di
pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione del DPI, informazioni in merito alla
disponibilità di accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio
appropriati e la data di scadenza
L’individuazione del DPI dovrà essere esplicitata nel DVR (art. 28 comma 2 lett. b) con
l’indicazione, se non della marca e del modello del dispositivo, almeno delle caratteristiche
prestazionali e della tipologia selezionati.
Il Datore di Lavoro, a seguito dell’individuazione, dovrà procedere alla predisposizione di una
procedura di gestione del DPI e all’attivazione dei necessari processi di informazione, formazione e
addestramento per gli utilizzatori per cui si rimanda agli specifici capitoli di queste Linee Guida.
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ALLEGATO 1
Punto 1 Allegato VIII - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
PER OGNI MANSIONE
DVR
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Tabella 1
NORME UNI DI RIFERIMENTO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
NORME UNI DI RIFERIMENTO
UNI EN 397:2001 Elmetti di protezione per l'industria
TESTA
UNI EN 812:2003 Copricapo antiurto per l'industria
UNI 11114:2004 Dispositivi di protezione individuale - Elmetti di protezione - Guida per la selezione
UNI EN 14052:2006 Elmetti ad elevate prestazioni per l'industria
UNI EN 352-1:2004 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie
UNI EN 352-2:2004 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti
UNI EN 352-3:2004 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di
protezione per l'industria
UDITO
UNI EN 352-4:2007 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffie con risposta in
funzione del livello sonoro
UNI EN 352-5:2006 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 5: Cuffie con controllo
attivo della riduzione del rumore
UNI EN 352-6:2004 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 6: Cuffie con
comunicazione audio
UNI EN 352-7:2004 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 7: Inserti con attenuazione
in funzione del livello sonoro
UNI EN 458:2005 Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione
- Documento guida
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UNI EN 207:2004 Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser
(protettori dell'occhio per laser)
UNI EN 208:2004 Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui
laser e sistemi laser (protettori dell'occhio per regolazioni laser)
UNI EN 379:2004 Protezione personale degli occhi - Filtri automatici per saldatura
UNI EN 165:2006 Protezione personale degli occhi - Vocabolario
UNI EN 166:2004 Protezione personale degli occhi - Specifiche
UNI EN 169:2003 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti
di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
UNI EN 170:2003 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e
OCCHI E VISO
utilizzazioni raccomandate
UNI EN 171:2003 Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e
utilizzazioni raccomandate
UNI EN 172:2003 Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale
UNI EN 175:1999 Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la
saldatura e i procedimenti connessi
UNI 10912:2000 Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei
dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative
UNI EN 1731:2007 Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete
UNI EN 1836:2006 Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le
radiazioni solari per uso generale e filtri per l'osservazione diretta del sole
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UNI EN 132:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Definizioni dei termini e dei pittogrammi
UNI EN 133:2002 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Classificazione
VIE RESPIRATORIE
UNI EN 134:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti
UNI EN 135:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Lista dei termini equivalenti
UNI EN 529:2006 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso,
la cura e la manutenzione - Documento guida
UNI EN 388:2004 Guanti di protezione contro rischi meccanici
UNI EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)
UNI EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo
UNI EN 1082-1:1998 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati
MANI E BRACCIA
da coltelli a mano - Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica
UNI EN 1082-2:2001 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati
da coltelli a mano - Guanti e proteggi-braccia costruiti con materiale diverso dalla maglia metallica
UNI 11115:2004 Dispositivi di protezione individuale - Guanti di protezione per rischi meccanici - Guida
per la selezione
UNI EN 12477:2006 Guanti di protezione per saldatori
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UNI EN 14404:2005 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione
inginocchiata
UNI EN ISO 20346:2004 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione
PIEDI E GAMBE
UNI EN ISO 20345:2004 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza
UNI EN ISO 20347:2004 Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro
UNI EN 340:2004 Indumenti di protezione - Requisiti generali
UNI EN 342:2004 Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il
freddo
UNI EN 343:2004 Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia
UNI EN 470-1:1996 + A1:2000 Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi.
Requisiti generali
UNI EN 471:2004 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e
requisiti
UNI 9609:1990 Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi. Raccomandazioni
per la selezione, l' uso e la manutenzione.
UNI EN 14058:2004 Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti
INDUMENTI DI PROTEZIONE
freddi
UNI EN 14126:2004 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti
di protezione contro gli agenti infettivi
UNI EN ISO 7730:2005 Determinazioni degli indici PMV e PPD e specifica delle condizioni di Benessere
Termico (in particolare all'APPENDICE E riporta la "VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA TERMICA
DELL'ABBIGLIAMENTO")
ISO 11079 2008 Valutazione degli ambienti freddi - Determinazione dell’isolamento richiesto dagli
indumenti (IREQ)
UNI EN ISO 15743 2008 Ergonomia dell’ambiente di lavoro - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e
gestione del rischio
(quest'ultima fornisce una strategia e strumento pratico per valutare e gestire il rischio nei posti di lavoro al
freddo, rimanda alla ISO 11079 per la valutazione dello stress da freddo utilizzanto i requisiti di isolamento
termico dell'abbigliamento di protezione IREQ)
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UNI EN 1496:2007 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di sollevamento
per salvataggio
UNI EN 1497:1998 Attrezzatura di salvataggio - Imbracature di salvataggio
CADUTE DALL’ALTO
UNI EN 1498:2007 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cinghie di salvataggio
UNI 11158:2005 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta Guida per la selezione e l'uso
UNI EN 12841:2007 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso con fune
- Dispositivi di regolazione della fune
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4. USO E MANUTENZIONE DEL DPI
L’individuazione dei DPI e la fornitura degli stessi non esauriscono i compiti a carico del Datore di
Lavoro in merito alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come appare evidente dalla
lettura del comma 4 dell’articolo 77 che richiama la necessità di predisporre un adeguato sistema di
gestione dei dispositivi. In particolare la normativa assegna al Datore di Lavoro l’obbligo di:
− mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante
(art. 77 comma 4 lettera a);
− provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante (art. 77 comma 4 lettera b);
− destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso
DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori (art. 77 comma 4 lettera d);
− stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il
deposito dei DPI (art. 77 comma 4 lettera g).
E’ quindi utile definire una specifica procedura aziendale che individui chiaramente i compiti da
svolgere per una corretta gestione dei dispositivi di protezione, quali strumenti devono essere
utilizzati, quali sono i soggetti responsabili delle diverse azioni e quali sono le regole di
comportamento da seguire.
La fornitura e sostituzione dei dispositivi di protezione individuale dovrà essere effettuata da una
figura aziendale che dispone delle informazioni necessarie relative alla tipologia di DPI assegnata
alle diverse mansioni e dovrà attenersi alle scelte fatte dal Datore di Lavoro nell’ambito della
Valutazione del Rischio, evitando situazioni non controllate in cui è il lavoratore a prelevare ciò che
ritiene necessario tra quanto messo a disposizione dall’azienda.
La fornitura dei DPI dovrà essere registrata.
I lavoratori dovranno disporre di uno spazio igienicamente adeguato in cui riporre i DPI a loro
assegnati, per esempio armadietti ad hoc presso il reparto o la postazione di lavoro, al fine di evitare
che i DPI in dotazione vengano conservati sui banchi di lavoro, insieme alle attrezzature e a
sostanze pericolose creando condizioni di non igienicità e quindi di ulteriore rischio per la salute.
I DPI non monouso dovranno essere sottoposti ad ispezioni periodiche per valutarne l’integrità e lo
stato di conservazione al fine dell’eventuale sostituzione secondo quanto indicato nella Nota
Informativa del Fabbricante. Si ricorda che spetta al Datore di Lavoro provvedere alla pulizia di
indumenti di lavoro con funzione di protezione (indumenti ad alta visibilità, indumenti di protezione
contro il caldo e il freddo, indumenti per evitare contatti con sostanze nocive, tossiche, corrosive o
con ag. biologici) e stabilire con quale periodicità deve essere effettuata, al fine di evitare che sia il
lavoratore a provvedere al lavaggio di indumenti contaminati presso la propria abitazione creando
quindi condizioni di rischio anche per popolazione esterna all’azienda. (Circolare del Ministero del
Lavoro e Previdenza Sociale n. 34 del 29.04.1999).
I DPI monouso dovranno essere sostituiti dopo ogni utilizzo, anche nell’ambito dello stesso turno
di lavoro, per cui dovranno essere resi disponibili e facilmente accessibili ai dipendenti e dovranno
essere indicate le modalità dello smaltimento.
Nel caso di uso promiscuo dei DPI dovranno essere date specifiche istruzioni relative alla pulizia
da effettuare dopo ogni utilizzo e alle modalità di deposito e conservazione dei dispositivi.
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Nell’ambito delle procedure aziendali dovrà essere previsto quindi anche il sistema di controllo che
l’azienda intende attuare in merito alla vigilanza sull’applicazione corretta delle disposizioni in
merito ai DPI, dovranno essere indicati i soggetti incaricati e le modalità di richiamo in caso di non
osservanza (art. 18 e 19 D. Lgs. 81/08).
5. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Associato all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale la normativa prevede uno specifico
percorso d’informazione, formazione e addestramento che è esplicitato all’interno dell’articolo 77,
tra gli obblighi del Datore di Lavoro:
4. Il datore di lavoro:
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa
l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
Nell’ambito della realtà aziendale è possibile tradurre il quadro normativo attraverso una serie di
approfondimenti legati al tipo di dispositivi individuati in relazione alle diverse tipologie di rischio
cui le mansioni risultano esposte.
In particolare:
1. Individuare i dispositivi di protezione il cui uso è trasversale su tutte le mansioni presenti e il
cui utilizzo è continuativo per tutta la giornata lavorativa (es. scarpe antinfortunistiche,
elmetti, indumenti ad alta visibilità).
Per questi dispositivi è necessario fornire INFORMAZIONI agli utilizzatori sui rischi da cui
i DPI proteggono e alle procedure previste per la loro conservazione, pulizia e sostituzione,
anche attraverso l’utilizzo di depliant o brochure la cui lettura risulti comprensibile a tutti i
lavoratori.
2. Individuare le mansioni che sono esposte a rischi specifici che prevedono, in relazione
all’attività, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale “particolari” (es. otoprotettori,
maschere di protezione per le vie respiratorie, guanti, dispositivi anticaduta).
In merito a questi dispositivi è necessario procedere a una FORMAZIONE specifica che
metta in relazione il rischio e le misure di prevenzione che sono state attuate dall’azienda,
alla necessità di utilizzare i DPI, in quali fasi di lavoro è previsto il loro utilizzo, quali
procedure l’azienda ha predisposto per la loro conservazione, pulizia, disinfezione e
sostituzione e quali controlli devono essere effettuati per verificarne l’integrità.
La formazione, è definita all’art. 2 del D. Lgs. 81/08 come “processo educativo attraverso il
quale trasferire (…)aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze
per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi”; dovrà essere svolta in aula o con altre modalità idonee
al raggiungimento dello scopo, previa verifica della comprensione linguistica e successiva
verifica dell’apprendimento.
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3. Tra i DPI messi a disposizione dovranno essere individuati quelli appartenenti alla terza
categoria di cui al D. Lgs. 475/92 e gli otoprotettori, per i quali la normativa prevede un
ADDESTRAMENTO teso, così come indicato all’art. 2 del D. Lgs. 81/08, “a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto (…) dei dispositivi di protezione individuale (…).”
Dovrà essere quindi prevista, per ciascun soggetto interessato, almeno una prova pratica di
indossamento del DPI e di verifica della sua funzionalità.
Le attività di informazione, formazione e addestramento relative all’utilizzo dei DPI, che
risultano tutte sanzionate come reati contravvenzionali nell’ambito del Titolo III Capo II,
dovranno essere documentate con attestazione avente i seguenti contenuti minimi:
− Data e indicazione della durata dell’attività;
− Nominativo del formatore;
− Modalità con cui l’attività è stata svolta;
− Indicazione dei Contenuti trattati
− Elenco dei partecipanti
− Registro delle presenze
6. DPI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere,
oltre a una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l’indicazione delle
misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati (art.
28 comma 2).
L’ obbligo vige anche per quanto riguarda le valutazioni specifiche previste all’interno del Decreto
81/08 che riguardano la sicurezza (“Uso delle attrezzature di lavoro” Titolo III Capo I, “Cantieri
Temporanei o mobili” Titolo IV) e la salute dei lavoratori (“Agenti Fisici” Titolo VIII, “Sostanze
Pericolose” Titolo IX, “Esposizione ad Agenti Biologici” Titolo X), e che possono comportare
ulteriori obblighi in merito ai dispositivi di protezione come nel caso : i) degli otoprotettori per cui
al Capo II del Titolo VIII è previsto che il datore di lavoro tenga conto dell’attenuazione fornita dal
DPI uditivo ai fini del rispetto del valore limite ; ii) il caso dell’amianto dove per il DPI occorre
stimare la concentrazione “sotto maschera “.
Per le ragioni più volte illustrate nel corso di queste Linee Guida è però evidente che non è possibile
utilizzare come “strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”
(art. 28 comma 2 lett. a) un documento “frammentato” e suddiviso in “compartimenti stagni” in cui
ogni rischio è considerato a se stante senza tenere conto della situazione globale di rischio a cui il
lavoratore è esposto nello svolgimento della propria mansione.
Nell’ambito del Documento di Valutazione del Rischio bisognerà ricostruire “con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità” l’esposizione rappresentativa e globale al rischio del
lavoratore nell’ambito del gruppo omogeneo/mansione/postazione per tenere conto della sua
complessità (ambiente-uomo-macchina) anche al fine di una corretta individuazione dei dispositivi
di protezione individuale che dovranno essere da lui utilizzati.
Per queste motivazioni insistiamo sulla necessità di arrivare alla elaborazione di una scheda
sintetica di rischio da costruire per mansione o gruppo omogeneo o postazione di lavoro, di cui
proponiamo un prospetto nella seguente tabella:
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MANSIONE/GRUPPO OMOGENEO/POSTAZIONE
Operatori
(Cognome Nome)
Tipologia di rischio
Livello di rischio
DPI
La scheda costituisce un buon modello attraverso cui “documentare” la scelta dei Dispositivi di
Protezione Individuale e consente:
- di programmare le attività di informazione, formazione e addestramento secondo le
indicazioni fornite nel precedente capitolo 5;
- di consegnare al medico competente, congiuntamente alle schede individuali di rischio, un
quadro riepilogativo dei dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori;
- di costruire e rendere disponibile a tutti i lavoratori una tabella informativa sintetica da
collocare, ben visibile, in rispondenza delle singole postazioni di lavoro con funzione di
“segnaletica” sui DPI.
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