Istituto Comprensivo Statale PULCARELLI PASTENA Scuola dell

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Istituto Comprensivo Statale PULCARELLI PASTENA Scuola dell
Istituto Comprensivo Statale PULCARELLI PASTENA Scuola dell’infanzia- primaria - secondaria di I grado
Via Reola – 80061 – Massa Lubrense (Na) – Tel.: 0818780013 - Fax 0818085119
www.icpulcarelli.gov.it
Prot. N.
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Massa Lubrense,
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
OGGETTO: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI PREVISTI
DALLA LEGGE 104/92
Si chiede al personale fruitore dei benefici previsti dalla Legge 104/92, artt. 21 e 33 di produrre la
documentazione di seguito indicata al fine di un’opportuna valutazione da parte dell’ufficio che dovrà
accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei suddetti benefici:
a) Richiesta dell’interessato (ALLEGATO n. 1 – art. 33 assistenza familiari;/ ALLEGATO n. 2 – art. 21
personale)
b) CERTIFICATO DI INVALIDITA’ della Commissione Sanitaria dell’ASL per l’accertamento
dell’Handicap (Legge 104/92) oppure DICHIARAZIONE del SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE (da
sostituire entro 60gg dalla data del documento con Verbale della Commissione Sanitaria - pena
esclusione dei benefici) – in originale o copia-fronte retro -autocertificata nei modi di legge;
c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DEL SOGGETTO DISABILE (ALLEGATO n. 3
o 3BIS)
1 - copia della Dichiarazione sostitutiva dell’atto di Notorietà, debitamente compilata dal portatore
di disabilità grave che indica:
 Il proprio stato di famiglia
 La residenza
 La preferenza di essere assistito dalla S.V.
 Dichiarazione di non essere ricoverato a tempo pieno presso nessuna struttura
 L’indicazione del nucleo familiare di coloro che potrebbero dare l’assistenza al disabile
(sino al grado di parentela del richiedente dei benefici stessi, sia per i parenti che gli
affini)
 Che le copie dei documenti prodotti sono conformi agli originali
2 - copia documento valido (fronte/retro)
3 - copia della Dichiarazione sostitutiva dell’atto di Notorietà, debitamente compilata da
parte di ciascuno dei familiari (ALLEGATO n. 4) parenti ed affini entro il grado di parentela della S.V. (1°
grado) che potrebbero eventualmente vantare il diritto di godimento dei benefici in oggetto precisando:
 lo stato di famiglia
 la residenza
 Se occupati: i dati relativi al proprio datore di lavoro (denominazione azienda, sede, e non di
beneficiare della Legge 104/92 oppure se sono pensionati/altro
4 - copia documento valido (fronte/retro)
5 - autocertificazione per l’utilizzo della 104 (ALLEGATO n. 5)
Cod. meccan. NAIC8D900T – C.F. 90078430635 - Codice Univoco Ufficio UFCW1J – C/C postale n. 1009482793
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In relazione alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:
Lo stato di diversa abilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle
commissioni mediche funzionanti presso la ASL, di cui all’art. 4 della Legge 104/92.
Tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità
sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
 Per le persone disabili maggiorenni di cui all’art.33, nelle predette certificazioni deve risultare la
situazione di gravità;
 Per le persone disabili assistite (art. 33, c. 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di
gravità della disabilità e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente. A tal fine
il genitore, anche adottivo, e il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o
sorella in sostituzione dei genitori, debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni normative
vigenti;
 Per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve risultare
l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata.
Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza continuativa.
Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella conviventi di
soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati a
occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistono il soggetto disabile i quali intendono
beneficiare dei benefici, dovranno documentare i seguenti “status e condizioni” nel rispetto delle modalità
che si indicano:
 il rapporto di parentela con il soggetto deve essere documentato con dichiarazione personale sotto
la propria responsabilità
 l’attività di assistenza con carattere continuativo e in via esclusiva a favore del soggetto disabile
deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai
sensi del DPR 445/2000 modificata e integrata dall’art. 15 della legge 3/2003.
La situazione di unicità di funzione nell’assistenza deriva dalla circostanza, documentata con
autodichiarazione da parte di ciascun figlio, che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare
l’assistenza del genitore handicappato in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive tali da
non consentire l’effettiva e continuativa assistenza (casi di fratelli e/o sorelle residenti a distanze che non
consentono l’effettiva e continuativa assistenza, ecc.).
Si ricorda che tale beneficio non può essere goduto per il periodo di ricovero a tempo pieno
dell’assistito.
Tutto ciò premesso le SS.LL. sono pregate di presentare la documentazione completa ed aggiornata, ad
esclusione del verbale ASL non rivedibile, se già presente agli atti della scuola, entro il termine perentorio
di gg.15.
Trascorso tale termine, la fruizione dei benefici riferita ai permessi, per il comprensibile disagio che crea al
servizio, sarà temporaneamente sospesa.
I dipendenti che nel decorso anno scolastico hanno già ottenuto la fruizione del beneficio, nel caso che la
predetta situazione non abbia subito variazioni, dovranno compilare solo l’ALLEGATO 1 bis
INOLTRE, si ritiene opportuno puntualizzare che:
La Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per prevede,
all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come
novellato dall’art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di
assenza a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all’arco temporale del mese, al
fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di
urgenza. Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'Inps con circolare applicativa della nuova normativa
n. 45 dell’1.03.2011 (allegata alla presente), in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per
l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che:
Cod. meccan. NAIC8D900T – C.F. 90078430635 - Codice Univoco Ufficio UFCW1J – C/C postale n. 1009482793
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,,,,,“Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun
mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco
del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”
Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla
delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha
riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione
dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad
un'effettiva assistenza.
Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei
permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di
almeno 3 giorni per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso, al fine
di «evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione», rivedibili in dimostrate situazioni
di urgenza.
Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria
responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.
Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi “…. Devono essere
possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”….
Allegati:
modello programmazione settimanale/mensile di fruizione dei permessi retribuiti legge 05.02.1992 n. 104
art. 33 (personale docente ed ata)
ALL. 1 (domanda per fruizione beneficio art.33)
ALL. 2 (domanda per fruizione beneficio art.21)
ALL 3 (dichiarazione dell’assistito)
ALL. 3 BIS (dichiarazione del disabile che non sa o non può firmare)
ALL. 4 (dichiarazione altri componenti del nucleo familiare)
ALL. 5 (autocertificazione)
ALL. 6 (riconferma benefici su documentazione già presentata nel precedente anno scolastico)
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Parlato
Note per i richiedenti
1. L’handicap in situazione di gravità deve essere certificato dalla competente Commissione ASL, oppure
dal medico specialista ASL (in questo caso la certificazione ha validità per 6 mesi) o, per i portatori di
sindrome di Down, dal proprio medico di base, con certificato rilasciato su presentazione del “ cariotipo”
da allegare.
2. Genitori di disabili in situazione di gravità:
a. disabili di età inferiore ai tre anni: entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di
gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono: prolungare il periodo di
astensione facoltativa o usufruire di due ore di permesso giornaliero. I benefici sono tra loro alternativi.
Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio. I benefici
spettano anche ai genitori adottivi o affidatari.
b. disabili di età superiore ai tre anni: dopo i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di
gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, possono fruire dei tre giorni di permesso
mensile.
Tali permessi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto (ad es: madre/padre
casalinga/o, disoccupata/o o lavoratore/lavoratrice autonomo/a).
c. disabili maggiorenni: in questo caso la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, hanno
diritto ai tre giorni di permesso mensili. I permessi possono essere concessi anche se nel nucleo familiare
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della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto
necessario (vedi circ. INPS n° 90 del 23/05/07).
3. Parenti o affini entro il 3° grado
a. L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i tre giorni di permesso lavorativo siano concessi, oltre
che ai genitori, ai coniugi, ai parenti ed affini fino al terzo grado di parentela che assistano in via
sistematica ed adeguata la persona con handicap grave, anche se non convivente. A nulla rileva che nell’
ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino familiari non
lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario (vedi circ. INPS n° 90 del 23/05/07).
b. Lontananza: i benefici previsti dai commi 2 e 3 si possono riconoscere altresì a quei lavoratori che – pur
risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in
situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale
viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) – offrano allo stesso un’ assistenza sistematica ed adeguata,
stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici
de quo all’esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art.
33 della legge 104/92, sarà prodotto un “Programma di assistenza” a firma congiunta del lavoratore
richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell’ assistenza si giova - ovvero del
suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale –, sulla cui eventuale valutazione di congruità
medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente;
c. Parentela fino al terzo grado: padre e madre, figli, fratello e sorella, zii, nonni, bisnonni, nipoti. L’affinità
è il vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Pertanto, ad esempio, chi è parente di
primo grado della moglie è affine di primo grado del marito. Sono considerati affini, ad esempio, il suocero
e suocera, il fratello e la sorella della moglie, ecc.
4. Lavoratore con handicap grave: i lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge
104/92) hanno diritto a fruire mensilmente di tre giorni o, in alternativa, di due ore di permesso
giornaliere.
Norme comuni
La circolare INPS n° 90 del 23/05/07 ha introdotto alcune novità rilevanti in tema di permessi relativi alla L.
104.
In particolare, principi della continuità e dell’esclusività dell’assistenza, alla luce del consolidato
orientamento della giurisprudenza, sono stati “sostituiti” dai principi di sistematicità e adeguatezza
dell’assistenza
Inoltre, sono stati rivisti le precedenti indicazioni fornite dai commi 2 e 3 dell’art. 33 L. 104/92, ispirandosi
ai seguenti criteri:
1. che a nulla rilevi che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di
gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario;
2. che la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno
ovvero il suo tutore legale – possa liberamente effettuare la scelta su chi, al l’interno della stessa
famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge;
3. che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della
sistematicità e dell’ adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in
situazione di gravità;
4. che i benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a quei lavoratori che – pur
risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con
disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee
aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) – offrano allo stesso un’ assistenza
sistematica ed adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non
attenendo la fruizione dei benefici de quo all’esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal
fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un “Programma di
assistenza” a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione
di gravità che dell’assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo
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tutore legale –, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente
responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente;
5. che il requisito dell’esclusività della stessa non si debba far coincidere con l’assenza di qualsiasi altra
forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in
questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto “non profit” ed a personale badante;
6. che, per esplicita previsione legislativa, non dia titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo
pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore;
7. che al caso di cui al punto precedente, faccia eccezione quello rappresentato dal ricovero a tempo
pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età
inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai
sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare
(parente o affine entro il 3 ° grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro
medico legale della Sede INPS, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma
vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore;
8. che l’accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità dell’assistenza
continuativa ed esclusiva offerta dal familiare possa rientrare tra le fattispecie previste dal T.U.
n.445/2000 sulla documentazione amministrativa per la cui prova è ammessa dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà;
9. che rimanga impregiudicato il diritto/dovere della Pubblica Amministrazione di verificare sia la
veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato dal lavoratore nel modello di
domanda sia, in caso di disabilità in situazione di gravità “temporaneamente concesso” dalla
Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i
suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l’attribuzione.
Cumulabilità dei permessi da un mese all’altro: Non è possibile cumulare i permessi e fruirne
successivamente, dopo la fine del mese.
Ferie e XIIIª mensilità: il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n° 208 emanata l'08/03/2005,
ha comunicato, in aderenza al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la fruizione dei permessi
retribuiti, di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla
tredicesima mensilità.
Part-time orizzontale: i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente
previste (ad esempio se il part-time è di tre ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all’orario svolto
contrattualmente).
Part-time verticale: L’INPDAP affronta la questione nella circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il
permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.
L’INPS indica anche la formula da applicarsi. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a
quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore: si procede infatti con la seguente
proporzione: x : a = b : c (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. Di
permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi).
Modalità di fruizione dei permessi: La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei
permessi va concordata, nella sua articolazione, con il datore di lavoro. Dovrebbero cioè essere
contemperate le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall’articolo 33
della Legge 104/1992.
Il CCNL/Scuola 24/07/2003, all’art 15 comma 6 prevede che: “ I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 …- omississ -… devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non
ricorrenti”.
Per quanto sopra: il richiedente dovrà comunicare al D.S. le date in cui fruirà dei permessi in tempo utile,
salvo emergenze, per consentire l’organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative derivanti
dall’assenza.
A seguito dell’entrata in vigore in data 24 novembre 2010 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 con la
quale sono state introdotte, all’articolo 24, nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei
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dipendenti che assistono familiari con disabilità grave si fornisce un quadro riepilogativo della disciplina in
materia di permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni.
I lavoratori legittimati a fruire di detti permessi sono :
o Il dipendente in situazione di disabilità grave;
o I dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di
disabilità grave;
o Il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave, ivi
compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai tre anni.
In base al nuovo dettato normativo, ampiamente illustrato con la circolare della Direzione Centrale
Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010, hanno ora diritto ai permessi retribuiti per assistere un
soggetto in situazione di disabilità grave, oltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado.
Per maggiore chiarezza si rammenta che sono:
·
parenti di primo grado: genitori, figli;
·
parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli);
·
affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero;
·
affini di secondo grado: cognati.
Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di 3° grado delle
persone da assistere.
A tal fine si precisa che sono:
·
parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);
·
affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.
Le eccezioni per le quali l’art. 24 della citata legge n. 183/2010 prevede l’estensione del diritto a fruire dei
benefici in parola ai parenti e affini di terzo grado, sono rappresentate dai casi in cui il coniuge e/o i
genitori della persona in situazione di disabilità grave:
 abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;
 siano affetti da patologie invalidanti;
 siano deceduti o mancanti.
Con l’espressione “mancanti,” come precisato nella circolare della Direzione Centrale Prestazioni a
sostegno del reddito n. 155/2010 e nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010,
deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale
non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale,
abbandono) debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.
Si precisa inoltre che Solo la persona disabile in situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92)
potrebbe fruire dei permessi in ore. Ciò è previsto dalla stessa legge 104/92 che all’art. 33/6 dispone che la
persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ovvero di due ore di permesso giornaliero retribuito o di tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Tale possibilità non è invece prevista quando i permessi sono utilizzati per l’assistenza a familiari in stato di
handicap grave, per cui è possibile utilizzare solo i 3 gg. di permesso mensile di cui all’art. 3 dell’art. 33.
Il CCNL comparto Scuola non prevede il frazionamento in ore dei 3 gg. di permessi né che il dipendente
possa fruire alternativamente dei permessi in ore, infatti l’art.15/6 dispone che i permessi possono essere
fruiti in giornate non ricorrenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Parlato
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