Verbale riunione N

Transcript

Verbale riunione N
Fondazione Dazio Grande
LA VIA DELLE GENTI
Liberamente tratto da, Fabrizio VISCONTINI: Le strutture ed il quotidiano. Chiggiogna, storia di un
comune rurale dal basso Medioevo alla nascita del Patriziato. Locarno, 2003, pp. 72-73.
Nella comunità di Leventina il diritto di soma ed anche quello di condotta (conductus),
che accanto all’agricoltura e all’alpicoltura era la fonte di reddito più importante per i
valligiani, spettava alle singole vicinanze (grandi comuni rurali composti da più villaggi)
sul territorio delle quali passava la mulattiera che conduceva al San Gottardo. Comunque
solo una parte dei vicini si occupavano di queste attività. I membri di queste
corporazioni stabilivano degli statuti. In base a queste norme ogni vicino poteva avere
una sola quota del diritto di soma, inalienabile; lo statuto fissava le modalità di
successione escludendo di solito quelle in linea femminile. In una società a beni limitati
tali norme, essendo il trasporto delle merci una risorsa, rispecchiavano quelle presenti per
il godimento degli alpi. Mario Fransioli ha messo infatti bene in evidenza i parallelismi.
Il commerciante pagava oltre al salario per il conducente anche una tassa di pedaggio
(forletto), che serviva principalmente alla manutenzione dei ponti e delle strade, ma
anche per incrementare un fondo ripartito annualmente fra i vicini della degagna ed
inoltre un diritto di sosta per l’immagazzinamento delle mercanzie. In cambio del
monopolio per la soma e la condotta, la corporazione assumeva la responsabilità nei
confronti del commerciante e l’obbligo gravoso di mantenere sicuri e viabili mulattiere e
ponti. Le soste in Leventina appaiono nei documenti a partire dal Trecento. Sono
nominate - dopo quella di Biasca - Giornico, Faido, Prato (Monte Piottino) e quella sul
passo in prossimità della chiesetta del San Gottardo. Il sistema era alquanto macchinoso
perché ad ogni sosta il conducente congedava il carico, il cassiere (collector) incassava
dal commerciante le tasse di trasporto e di condotta, il delegato - partitore, in seguito
Teiler: funzione assunta dal console della degagna (corporazione che aveva anche il
compito di trasportare le merci) - della prossima vicinanza consegnava il carico ad un
nuovo conducente. Esso era tenuto a prendere in considerazione, uno dopo l’altro, tutti i
trasportatori incorporati nella corporazione. I mercanti delle città per rendere più spediti i
trasporti trovarono un rimedio per rompere il monopolio delle vicinanze, che non
facilitava certo i traffici. Si passò quindi nel XIV secolo in alcuni casi al trasporto diretto.
Si sottoscrissero delle convenzioni con i cantoni di Uri, Svitto, Untervaldo e Zurigo,
nelle quali si permetteva ai mercanti di trasportare le loro merci attraverso tutta la
Leventina: solitamente da un lago all’altro, fra Flüelen e Bellinzona o Magadino, o anche
fino a Giornico. In cambio era concesso ai Leventinesi di condurre delle derrate, in modo
particolare grano e sale, attraverso i territori di quei cantoni. Comunque in entrambi i casi
il pagamento del forletto rimase obbligatorio. La convenzione stipulata nel 1346 fra il
comune di Bellinzona ed i mercanti di Milano ammetteva a talune condizioni il trasporto
di mercanzie milanesi da Bellinzona a Magadino non da parte di somieri o carrettieri
bellinzonesi, ma per mezzo di un'altra persona. Per tornare alla Leventina, nella
convenzione stipulata fra Prato e Faido nel 1396 si parla del trasporto di merci
provenienti dalla Germania sia con il cambio dei somieri ad ogni sosta, sia diretto. Veri e
propri dazi apparvero unicamente nel Trecento e non devono risalire ad un’epoca più
remota; sicuramente il Capitolo del Duomo non ne applicò.