Cos`è e come funziona il Corecom FVG - Petracci
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Cos`è e come funziona il Corecom FVG - Petracci
Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it Cos’è e come funziona il Corecom FVG Il Corecom del Friuli Venezia Giulia (Corecom FVG) è un organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che assicura a livello regionale le funzioni di vigilanza e controllo in tema di comunicazione. Controversie con i gestori telefonici, internet e pay tv: Nel caso di disservizi con il gestore telefonico, internet o di televisione a pagamento, per prima cosa è opportuno presentare un reclamo direttamente al proprio gestore: in tal modo dovrebbe attivarsi l'apposita procedura finalizzata a trovare una soluzione. Attenzione: l'invio del reclamo a mezzo raccomandata A/R, fax o e-mail consente di avere prova dell'avvenuta ricezione da parte del gestore; nel caso, invece, di presentazione telefonica, è sempre consigliabile annotare il codice identificativo del reclamo che il call center è tenuto a rilasciare. Se il reclamo non è andato a buon fine, è necessario rivolgersi al Corecom per cercare, in modo semplice e gratuito, di risolvere il disservizio. Ci si può rivolgere al Corecom per: - chiedere di avviare il Tentativo obbligatorio di conciliazione; richiedere un Provvedimento temporaneo per ottenere, nel corso di un tentativo di conciliazione o di definizione, la riattivazione dei servizi sospesi; richiedere la Definizione della controversia, nel caso non si sia raggiunto un accordo attraverso il precedente tentativo di conciliazione. Tentativo obbligatorio di conciliazione: Se con il reclamo al gestore il problema non si è risolto, prima di procedere per le vie legali bisogna rivolgersi al Corecom per avviare il "tentativo obbligatorio di conciliazione". La conciliazione è una procedura obbligatoria e gratuita, di facile accesso e stragiudiziale, che permette di risolvere, senza intermediari ed in tempi rapidi, le controversie fra cittadini e gestori. Quando e come richiedere il Tentativo obbligatorio di conciliazione: per richiedere il "tentativo obbligatorio di conciliazione", è necessario compilare l'apposito Formulario UG, da consegnare in una delle seguenti modalità: Pec, raccomandata R/R, consegna a mano, a mezzo fax. L'utente finale, sia egli consumatore, società o associazione, ha diritto di promuovere il "tentativo obbligatorio di conciliazione" quando ritenga che sia stato violato un proprio diritto in materia di telecomunicazioni: servizi di rete fissa, rete mobile, servizi televisivi a 1 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it pagamento, servizi internet, servizi di posta elettronica ed in genere tutto ciò che è relativo al servizio di telefonia, le modalità o i costi della prestazione. La controversia può riguardare il mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Agcom, dalle condizioni contrattuali, dalla Carta dei Servizi e dal Codice del Consumo. Obbligatorietà: a pena dell'improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, gli utenti e gli organismi che intendano agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto in materia di comunicazioni elettroniche, devono preliminarmente promuovere un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio. Le parti potranno avviare una causa davanti al giudice competente solo dopo il decorso di trenta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione anche ove la procedura non sia stata conclusa. Svolgimento Conciliazione: verificata l'ammissibilità dell'istanza, il Corecom trasmetterà alle parti l'avviso di convocazione contenente la data dell'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione. L'utente che intenda rinunciare all'istanza deve avvertire in forma scritta il Corecom competente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto all'udienza di conciliazione. Compatibilmente con il flusso delle istanze pervenute, il Corecom fissa l'udienza di conciliazione nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza. Superati i trenta giorni dal deposito dell'istanza, le parti potranno scegliere di intraprendere un'azione giudiziaria. L'udienza si svolge presso gli uffici del Corecom competente, davanti ad un conciliatore che, ascoltate le richieste dell'utente e del gestore, tenterà di agevolare un accordo tra le parti. All'udienza l'utente può partecipare personalmente oppure farsi affiancare/sostituire da una persona di sua fiducia o da un rappresentante delle associazioni dei consumatori munito di delega scritta corredata da fotocopia di documento di identità del delegante. L'utente può anche scegliere, a proprie spese e senza diritto al rimborso, di farsi assistere da un avvocato munito della procura speciale alle liti. Se l'utente è impossibilitato a partecipare e non può delegare un'altra persona, può chiedere lo spostamento della data dell'udienza di conciliazione inviando tempestivamente una richiesta scritta motivata e corredata da idonea documentazione. L'udienza può essere rinviata una volta soltanto. Nel caso di persona giuridica, dovrà essere esibita la documentazione (es. visura camerale) che identifichi il legale rappresentante. Conclusione procedimento: Il procedimento si conclude con la sottoscrizione del verbale riportante gli esiti del tentativo di conciliazione: positivo, negativo o di parziale accordo. 2 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it Il verbale di conciliazione con esito positivo è titolo esecutivo degli impegni presi dalle parti e quindi, in caso di mancato rispetto dello stesso, ciascuna delle parti può farlo valere dinanzi all'Ufficiale Giudiziario (ai sensi dell'art. 2, comma 24, lettera b, della legge n. 481 del 1995). In caso di mancato accordo o di accordo solo parziale, il conciliatore redige un sintetico verbale e le parti, congiuntamente o il solo utente, possono chiedere la "definizione della controversia" davanti allo stesso Corecom, compilando il formulario GU14, purché non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, ovvero, in alternativa, rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. In caso di assenza del gestore o di sua dichiarazione di non volere aderire alla procedura conciliativa, la procedura di conciliazione avrà esito negativo e l'utente potrà chiedere la "definizione della controversia" davanti allo stesso Corecom compilando il formulario GU14, purché non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione (per informazioni su termini e modalità consultare l'apposita sezione), ovvero, in alternativa, rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. In caso di assenza di entrambe le parti, ne viene dato atto nel verbale d’udienza e la procedura di conciliazione viene archiviata. Normativa di riferimento: - Delibera Agcom n. 173/07/CONS, “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”. Decreto legislativo 6 settembre 2005, n° 206 e suc cessive modificazioni, “Codice del Consumo”. Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, “Codice delle comunicazioni elettroniche”. Modulistica: http://www.corecomfvg.it/opencms/opencms/corecom/controversie/ Contatti Corecom FVG: Piazza Oberdan 5 - 34133 Trieste Segreteria: 040/3773889 E mail: [email protected] Pec: [email protected] Fax ufficio di Trieste: 040/3773980 Sportello per il pubblico, sede di Trieste: Lunedì mattina: 9.30 - 12.30, Mercoledì pomeriggio: 14.00 - 16.00, Venerdì mattina 9.30 - 12.30. 3 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it Dott. Alberto Tarlao 4