infortunistica_stradale - Comune di Albese con Cassano

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infortunistica_stradale - Comune di Albese con Cassano
INFORTUNISTICA STRADALE
Uno dei principali compiti della Polizia locale è individuabile nel rilievo degli incidenti stradali con
e senza feriti. La differenza tra incidenti stradali con e senza feriti non è semplicemente formale ma
è anche sostanziale in quanto nel primo caso, a differenza del secondo, trovano applicazione, oltre
che le norme del procedimento amministrativo, anche le norme del procedimento penale in quanto
dall’evento deriva un vero e proprio reato individuabile nelle “lesioni colpose” (o omicidio colposo
nel caso di incidente con esiti mortali) perseguibile a “querela di parte” (chiaramente non nel caso
di omicidio ove la perseguibilità penale è d’ufficio). Ciò significa che per aversi la chiamata a
rispondere anche “penalmente” (condanna) e non solo civilmente (risarcimento del danno) del
responsabile, è necessario un formale atto denominato querela da parte della persona offesa
(l’infortunato) presentabile in qualunque posto di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia
Locale) entro tre mesi dal fatto. E’ comunque consigliabile nel caso vi fosse l’intenzione di sporgere
querela presentarsi direttamente presso il Comando del Corpo di Polizia direttamente intervenuto.
Per tale motivo i rapporti d’incidente stradale con feriti non possono essere ritirati senza il nulla osta
della Procura, proprio perché sottoposti al segreto istruttorio.
Il diritto di querela è comunque un diritto disponibile della parte offesa a cui la persona può
rinunciare o implicitamente – facendo trascorrere inutilmente il termine di tre mesi– oppure
espressamente in qualunque momento presentando rinuncia alla querela. Dal momento in cui tutti i
soggetti (tutti gli infortunati) presentano la rinuncia gli atti divengono conseguentemente visionabili
dalle parti non essendoci più l’interesse da parte dell’ente di tenere secretati gli atti.
COMPORTAMENTO IN CASO D’INCIDENTE STRADALE.
(Art. 189 del vigente Codice della Strada)
Nel caso d’incidente stradale i coinvolti devono procedere, tra loro, allo scambio delle generalità
(dati anagrafici, targa del veicolo, assicurazione etc.).
Nel caso d’incidente con feriti devono inoltre rimanere in luogo, soccorrere le persone infortunate
ed attendere l’arrivo in luogo delle forze di polizia. L’allontanamento e l’omesso soccorso in caso di
incidenti con feriti configura l’ipotesi di reato denominata “omissione di soccorso” con denuncia
all’autorità giudiziaria e possibile arresto della persona. Non è possibile l’arresto ove il fuggitivo si
presenti personalmente presso un Comando di polizia entro le 24 ore successive all’evento.
Le parti coinvolte dovranno inoltre fare in modo che lo stato dei luoghi non venga modificato in
attesa dell’arrivo delle forze di Polizia. Questo principio va contemperato, nel caso d’incidenti
stradali senza feriti, con l’opposto principio dell’evitare intralcio alla circolazione stradale sancito
dal comma 3 il quale richiama l’art. 161 del Codice.
Sarà quindi demandato in primo luogo alle parti comprendere se è il caso o meno di procedere alla
rimozione dei veicoli, ove possibile, considerando la località dell’avvenuto sinistro e le
problematiche di traffico. Si evidenzia che l’inosservanza di tale obbligo è precisamente sanzionato
dal vigente codice della strada.
LA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE è sicuramente il metodo più veloce per giungere alla
definizione delle responsabilità ed al conseguente risarcimento del danno.
Con esso le parti coinvolte si scambiano i dati necessari evidenziando la dinamica degli eventi e gli
altri elementi necessari alle assicurazioni per decidere sulle responsabilità e i conseguenti
risarcimenti.
Non deve essere visto, come molti pensano, quale assunzione di responsabilità e non è necessario
che una delle parti all’interno del modulo si assuma direttamente la colpa.
E’ semplicemente la descrizione di quanto accaduto che ognuna delle parti consegnerà al proprio
assicuratore. Saranno poi gli assicuratori, ove necessario avvalendosi dei periti, a decidere.
Negli incidenti semplici è sicuramente uno strumento da utilizzarsi con maggiore frequenza anche
perché l’intervento delle Forze di Polizia molte volte (in assenza di effettivi elementi oggettivi) si
limita a verbalizzare le dichiarazioni delle parti senza alcuna possibilità di dare ulteriori e nuovi
elementi alle assicurazioni o ai giudici.
Attribuzioni e competenze
In caso di incidente stradale, se le parti coinvolte nel sinistro non raggiungono bonariamente un
accordo per la definizione delle responsabilità, è necessario richiedere l'intervento dei Corpi
preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico (Polizia Locale, Polizia Stradale,
Carabinieri).
La pattuglia si reca sul luogo del sinistro: effettua i rilievi di legge necessari ai fini della definizione
delle responsabilità e compila il rapporto di rilevamento del sinistro.
Successivamente l’ufficio di Polizia Locale provvederà ad elaborare il rilievo del sinistro, inviare la
documentazione inerente al sinistro (rapporto e verbali di contravvenzione, referti) agli organi
competenti (Procura della Repubblica, Prefettura, Motorizzazione) per eventuali provvedimenti del
caso (es. sospensione patente, revisione veicolo ....) e rilasciare copie rapporti agli interessati: parti
coinvolte, legali, assicurazioni previa presentazione istanza.
Quando rivolgersi al servizio
In caso di necessità per avere chiarimenti, consulenze e/o informazioni o per richiedere il rilascio
della copia del rapporto di rilevamento dagli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro.
Se l'incidente comporta l'avvio di un procedimento penale (incidente mortale, incidente con
feriti ove sia stata presentata querela, guida in stato di ebbrezza, uso di stupefacenti,
omissione di soccorso) per l'acquisizione degli atti è necessario il visto autorizzativo della
Procura della Repubblica che l'utente deve richiedere c/o il Palazzo di Giustizia - quarto
piano - di largo Spallino – ComoI rapporti di incidente stradale con feriti possono essere richiesti decorsi tre mesi dalla data del
sinistro.
Il, ________________________
Æ UFFICIO POLIZIA LOCALE
di Albese con Cassano
C.a. Resp. del Servizio pro-tempore
Oggetto: RICHIESTA RILASCIO COPIE SINISTRO.
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ nato/a a
______________________________ in data _________________________ e residente in
_________________________in Via ____________________________ al civico ___________
Recapito tel._____________ fax___________;
in qualità di parte coinvolta/compagnia assicuratrice/delegato perito assicurativo/informatore
assicurativo_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CON LA PRESENTE CHIEDE
1. ‘ Di poter effettuare in data _______________________________ la presa visione degli
atti senza che mi siano rilasciate copie del sinistro- senza feriti/con feriti – redatto dal
personale
in
servizio
presso
codesto
Comune,
avvenuto
in
data
____________________________________________
in
Via
_________________________________ di Albese con Cassano.
2. ‘ Il rilascio delle copie del sinistro- senza feriti/con feriti – redatto dal personale in servizio
presso
codesto
Comune,
avvenuto
in
data
______________________________________________
in
Via
_________________________________ di Albese con Cassano.
rapporto semplice
planimetria dei luoghi
fotogrammi
…
…
…
Restando a disposizione per eventuali altri chiarimenti, al seguente recapito:
Allegati:
-
delega (se richiedente delegato)
rivevuta di versamento diritti rilascio copie
__________________
Distinti saluti.
In fede:
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