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CONTRATTUALISTICA NEWS CCNL LATERIZI AZIENDE INDUSTRIALI E MANUFATTI IN CEMENTO ASSISTENZA SANITARIA L'articolo 55 bis del c.c.n.l Laterizi Aziende industriali, del 09/09/2010 prevede la costituzione di d un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale per la erogazione ai lavoratori dipendenti di prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle assicurate dal SSN. La normativa prevede che, dal mese di aprile 2012, le Aziende debbano versare ad un apposito Fondo nazionale, per ogni dipendente un contributo mensile di € 5,00. ABBIGLIAMENTO ARTIGIANI – SALARIO VARIABILE LAVORANTI A DOMICILIO Come già comunicato, con la retribuzione del mese di aprile 2012, dovrà essere erogato il salario variabile riferito all'anno 2011, corrispondendo un importo di € 7,74 per ogni € 516,46 o frazione calcolato sul salario annuale percepito (escluso 4% rimb. Spese). ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI INDUSTRIA MINIMO TABELLARE ERN Dal 1° Aprile 2012 scatta il terzo aumento del mini mo tabellare . LIVELLO 8 7 6 5 4 3 super 3 2 super 2 1 1° Aprile 2012 53,21 48,72 47,04 44,24 43,13 42,00 40,88 39,20 38,64 23,24 Viaggiatori o piazzisti Categoria 1a categoria 2a categoria 1° Aprile 2012 47,04 44,24 ELEMENTO RETRIBUTIVO NAZIONALE I nuovi importi dell’elemento retributivo nazionale (ERN) risultano i seguenti: (si riporta solo l’elemento retributivo variato nel mese di Aprile 2012) Livello 8 7 6 5 4 3 super 3 2 super 2 1 1° Aprile 2012 1.946,99 1.840,09 1.724,63 1.614,00 1.531,51 1.497,80 1.464,81 1.424,53 1.392,66 1.127,55 Viaggiatori o piazzisti (si riporta solo l’elemento retributivo variato nel mese di Aprile 2012) Categoria 1a categoria 2a categoria 1° Aprile 2012 1.652,41 1.558,71 ACCONCIATURA ED ESTETICA ARTIGIANI MINIMO TABELLARE Dal 1° Aprile 2012 scatta il secondo aumento del mi nimo tabellare Gli incrementi retributivi risultano essere i seguenti: Livello 1 2 3 4 1° Aprile 2012 26,56 24,26 23,00 21,68 nuovi importi della retribuzione tabellare risultano i seguenti: (si riporta solo l’elemento retributivo variato nel mese di Aprile 2012) Livello 1 2 3 4 1° Aprile 2012 1.301,31 1.188,76 1.127,00 1.062,59 AREA MECCANICA ORAFI ODONTOTECNICI ARTIGIANI UNA TANTUM – SECONDA TRANCHE Le Parti hanno convenuto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari a euro 247,00 lordi, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, ovvero il 16 giugno 2011. Tale importo, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in base alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattale (si ritiene decorra dal 1° g ennaio 2010 al 30 giugno 2011), • risulta essere uguale per tutti i livelli; • sarà erogato in due tranche, rispettivamente: euro 124,00 euro con la retribuzione del mese di settembre 2011; euro 123,00 con la retribuzione del mese di aprile 2012; • sarà riconosciuto nella misura del 70% ai lavoratori apprendisti con le medesime decorrenze; • è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi; • non è utile agli effetti del computo del TFR, CARTA INDUSTRIA – ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA Con la retribuzione del mese di Aprile 2012, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello e che nei precedenti 4 anni non abbiano percepito nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante da ccnl, viene erogato un importo annuo pari a € 250,00, onnicomprensivo e non incidente sul tfr , ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal ccnl. Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al mese di aprile, verranno erogati tanti dodicesimi di esso quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno 2011. GRAFICA INDUSTRIA ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA A decorrere dal 2012 a favore dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza dal 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dei tre anni precedenti non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, viene riconosciuto con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”. Tale importo, uguale per tutti i lavoratori, • è pari a 250,00 euro lordi annui, ovvero • una cifra inferiore fino a concorrenza in presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL; • è omnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR; • sarà riproporzionato in relazione ai mesi interi di servizio prestato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione. IGIENE AMBIENTALE AZIENDE PRIVATE MINIMO TABELLARE E INDENNITÀ INTEGRATIVA Dal 1° Aprile 2012 scatta il primo aumento del mini mo tabellare . Livello Quadro 8 7A 7B 6A 6B 5A 5B 4A 4B 3A 3B 2A 2B 1 1° Aprile 2012 61,89 55,07 49,62 47,19 44,89 42,83 40,71 38,98 37,29 36,15 35,00 33,37 33,23 29,90 26,91 RETRIBUZIONE BASE PARAMETRALE I nuovi importi della retribuzione base parametrale mensile risultano i seguenti: (si riporta solo l’elemento retributivo variato nel mese di Aprile 2012) Livello Quadro 8 7A 7B 6A 6B 5A 5B 4A 4B 3A 3B 2A 2B 1 1° Aprile 2012 3.112,51 2.769,72 2.495,53 2.373,09 2.257,77 2.153,74 2.047,35 1.960,34 1.875,22 1.818,23 1.760,19 1.678,05 1.671,41 1.503,63 1.353,26 INDENNITÀ INTEGRATIVA L’indennità integrativa mensile è aumentata ad • euro 24,00 a decorrere dal 1° aprile 2012; • euro 30,00 a decorrere dal 1° luglio 2013. Lavoro straordinario, notturno, festivo computati sui valori della predetta retribuzione in vigore al 31 marzo 2012 Fino al 31 dicembre 2013, i compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, nonché i compensi e/o indennità stabiliti dal CCNL, calcolati in misura percentuale sulla retribuzione base parametrale o individuale, continuano ad essere computati sui valori della predetta retribuzione in vigore al 31 marzo 2012 (senza considerare, quindi, gli incrementi retributivi previsti dall’accordo di rinnovo). ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR) È prevista il riconoscimento, a decorrere dal 2013, • a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato, • dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello, • che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre quanto spettante per CCNL, • con la retribuzione del mese di marzo di ogni anno, di un importo procapite di euro 150,00 a titolo di Elemento di garanzia retributiva (EGR), commisurato all’intero periodo annuo precedente, nel quale siano stati in forza con corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda. A partire dal 2012, ai lavoratori (a tempo indeterminato, nonché a termine) che cessino dal servizio nel corso dell’anno solare l’EGR annuo (euro 150,00) viene erogato proporzionalmente ai mesi in forza all’azienda nello stesso anno, insieme alle competenze di fine rapporto. Ai fini dell’erogazione dei suddetti importi le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono considerate come mese intero. Si ricorda, altresì, che tale importo : • relativamente ai rapporti di lavoro a tempo parziale, è proporzionalmente ridotto vista la ridotta durata della prestazione; • non è computabile ai fini di alcun istituto legale o contrattuale. Le erogazioni previste dagli accordi aziendali di secondo livello comprendono fino a concorrenza l’importo corrisposto a titolo di elemento di garanzia retributiva. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO In presenza di particolari anche imprevedibili esigenze di servizio, nei limiti consentiti dalla legge, il lavoratore deve svolgere la propria attività anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 200 ore annue procapite non cumulabili. Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: Lavoro straordinario diurno feriale diurno festivo notturno feriale notturno festivo Maggiorazione 15% sulle prime 50 ore annue 31% sulle ore annue eccedenti (*) 65% 50% 75% A partire dal 1° aprile 2012, • con riferimento ai soli turni di lavoro che hanno inizio dopo le ore 4,00 del mattino, • è considerata prima ora del servizio diurno l’ora dalle 5,00 alle 6,00, • compensata con la retribuzione individuale oraria maggiorata di una percentuale non superiore al 20%, convenuta in base ad una contrattazione di secondo livello specificamente attivata per la definizione di modalità e criteri attuativi di tali turni, allo scopo della tutela della sicurezza del lavoro. Per le prestazioni lavorative svolte nelle successive ore diurne è corrisposta la sola normale retribuzione. In materia di lavoro straordinario, festivo e notturno, si ricorda, infine, che: • i trattamenti non sono tra loro cumulabili, in quanto il maggiore assorbe il minore; • sono fatti salvi gli accordi collettivi aziendali vigenti. COMPENSO FORFETTARIO LORDO È prevista la corresponsione di un compenso forfettario lordo procapite, ad integrale copertura economica del periodo 1° gennaio 2011 – 31 marzo 20 12, a favore dei lavoratori, non in prova, assunti a tempo indeterminato in forza durante tutto il predetto periodo e al 1° aprile 2012; tale compenso è proporzionalmente ridotto in relazione alla minore prestazione lavorativa. Il compenso, pari ad euro 260,00 per il livello 3A, con relativa riparametrazione per gli altri livelli contrattuali, viene erogato in due tranches: • euro 130,00 con la retribuzione relativa al mese di maggio 2012; • euro 130,00 nel mese di marzo 2013, unitamente alla corresponsione dell’Elemento di garanzia retributiva (art. 2, lett. c), comma 11), ovvero al premio di produttività eventualmente previsto dalla contrattazione aziendale di secondo livello, al fine di fruire dei regimi legali della detassazione/decontribuzione. Gli importi complessivi delle due tranches del compenso forfettario per i vari livelli risultano i seguenti: Livello Quadro 8 7A 7B 6A 6B 5A 5B 4A 4B 3A 3B 2A 2B 1 Importo 459,74 409,11 368,62 350,53 333,50 318,12 302,41 289,56 276,99 268,57 260,00 247,86 246,88 222,10 199,89 Si precisa che il compenso forfettario: • è riconosciuto in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo considerato, anche ai lavoratori, non in prova, assunti con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza al 1° aprile 2012; • è corrisposto ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2011 proporzionalmente ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione (le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero); • non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o di legge; MALATTIA TRATTAMENTO ECONOMICO A partire dal 1° aprile 2012 in ogni anno solare, a l superamento • di 12 giorni di calendario di assenza per malattia, computati anche cumulativamente, o • di 4 eventi comunque di durata non superiore a 12 giorni di calendario, è previsto, in caso di ulteriori assenze per malattia di durata da 1 a 5 giorni, un nuovo modo di operare dell’azienda nei confronti del singolo lavoratore. Nello specifico, viene stabilito che: • per i primi 2 eventi successivi ai 12 giorni o ai 4 eventi, per ogni evento sarà effettuata una trattenuta di 15,00 euro dall’EGR (Elemento di garanzia retributiva), ovvero una trattenuta di pari importo dall’equivalente premio di produttività eventualmente previsto dalla contrattazione aziendale di secondo livello; • dal 3° evento di assenza successivo ai 12 giorni o ai 4 eventi in poi, per ogni evento, fino alla concorrenza della somma di 35,00 euro, sarà operata una trattenuta da quanto corrisposto a titolo di indennità integrativa mensile, nonché, se necessario, per ogni evento si effettuerà una trattenuta fino a concorrenza di 35,00 euro dall’EGR, ovvero una trattenuta di pari importo dall’equivalente premio di produttività, qualora previsto dalla contrattazione aziendale di secondo livello. Le somme trattenute non possono comunque superare l’importo annuo dei suddetti istituti retributivi. In ogni singolo anno solare, è previsto che le somme trattenute ovvero non computate siano destinate per il 60% all’aumento dell’EGR o dell’equivalente premio di produttività, a beneficio dei lavoratori le cui assenze per malattia (conteggiate anche cumulativamente) non abbiano superato nell’anno solare i 12 giorni di calendario o i 4 eventi comunque di durata non superiore a 12 giorni di calendario. Le suddette novità introdotte in merito al trattamento economico non trovano applicazione nelle ipotesi di • assenza per malattia di durata superiore a 5 giorni continuativi, nonché nei • casi di assenza dovuti a ricovero ospedaliero/dayhospital ovvero a gravi patologie, comprese quelle di genere, che richiedono anche terapie salvavita. A tale scopo il lavoratore deve fornire al medico competente idonea documentazione per consentire all’azienda l’applicazione di tali previsioni. PELLETTERIA INDUSTRIA MINIMO TABELLARE ERN Dal 1° Aprile 2012 scatta l'ultimo aumento del mini mo tabellare Gli importi degli aumenti retributivi risultano dunque i seguenti: Livello 6° 1° Aprile 2012 51,79 5° 47,04 4°S 44,24 4° 43,13 3° 40,88 2° 38,64 1° 23,24 MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi minimi tabellari risultano essere i seguenti: (si riporta solo l’elemento retributivo variato nel mese di Aprile 2012) Livello 6° 1° Aprile 2012 1.850,85 5° 1.673,44 4°S 1.567,94 4° 1.533,02 3° 1.468,70 2° 1.395,28 1° 1.128,06 SERVIZI ASSISTENZIALI MISERICORDIE PREMIO INCENTIVAZIONE E PRODUZIONE Con la retribuzione del mese di Aprile 2012 deve essere erogato il premio di incentivazione e di produzione relativo all'anno 2011, come da art. 49 del Ccnl. A tutto il personale, compreso nelle categorie da A a C compete un premio di euro 540,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di aprile di ogni anno. Tale premio compete per intero se, nell’arco dell’anno che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, dell’anno precedente l’erogazione, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza. Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1 comma è ridotto in ragione di euro 15,50 lorde giornaliere; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,50 lordi per giorno. A tutto il personale compreso nelle categorie D ed E, compete un premio annuo a partire da euro 800,00 lordi annui. Detto premio è strettamente correlato agli effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali - quantitativo dei servizi, su verifica di progetti, stabiliti all’inizio esercizio dalla direzione della struttura e concordati in contrattazione decentrata. Il premio viene erogato nel mese di aprile dell’anno successivo. A tutto il personale della categoria F compete un premio di risultato d’esercizio, a partire da euro 1,850,00 lordi annui. Detto premio è strettamente correlato ai risultati d’esercizio e all’effettivo miglioramento dell’organizzazione del servizio verso l’utenza in genere (soci -volontari- assistitiecc). La valutazione viene fatta su parametri oggettivi e deliberata dal Consiglio d’amministrazione. Il premio viene erogato nel mese di aprile dell’anno successivo. STUDI PROFESSIONALI MINIMO TABELLARE Dal 1° Aprile 2012 scatta il quarto aumento del min imo tabellare Gli aumenti periodici, invece, risultano essere i seguenti: Livello Quadro 1° 2° 3° S 3° 4° S 4° 5° 1° Aprile 2012 21,17 18,74 16,32 15,14 15,00 14,55 14,44 13,05 MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi minimi tabellare, che decorrono dalle retribuzioni di competenza novembre 2011, sono i seguenti: (si riporta solo l’elemento retributivo variato nel mese di Aprile 2012) Livello Quadro 1° 2° 3° S 3° 4° S 4° 5° 1° Aprile 2012 1.967,46 1.741,07 1.516,53 1.406,65 1.393,87 1.351,67 1.302,36 1.212,88 TERZIARIO AUMENTI CONTRATTUALI Livello Q I II III IV V VI VII 1° Aprile 2012 26,04 23,46 20,29 17,34 15 13,55 12,17 10,42 Categ. I II 1° Aprile 2012 14,16 11,88 Operatori di vendita MINIMI RETRIBUTIVI (si riporta solo l’elemento retributivo variato nel mese di Aprile 2012) Livello Paga base Aprile 2012 Q 1.665,73 I 1.500,50 II 1.297,93 III 1.109,37 IV 959,46 V 866,83 VI 778,22 VII 666,28 Operatori di vendita Categ. Paga base I 905,71 II 758,76 CALZATURE – AZIENDE INDUSTRIALI MINIMI CONTRATTUALI Aumento Minimi Livello 8° 7° 6° 5° 4° 3° super 3° 2° super 2° 1° 1° Aprile 2012 53,00 49,00 47,00 44,50 43,50 42,00 41,00 39,00 39,00 23,50 MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi dei minimi contrattuali risultano i seguenti: (si riporta solo l’elemento retributivo variato nel mese di Aprile 2012) Livello 8° 7° 6° 5° 4° 3° super 3° 2° super 2° 1° 1° Aprile 2012 1.957,00 1.816,50 1.675,00 1.591,50 1.531,50 1.498,00 1.465,00 1.424,50 1.392,50 1.127,5 LAPIDEI Industria - Assistenza sanitaria integrativa Le parti convengono di istituire una Commissione Tecnica Paritetica ai fini di approfondire le tematiche relative alla costituzione e/o adesione ad un fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale per la erogazione ai lavoratori dipendenti di prestazioni sanitarie integrative di quelle assicurate dal SSN. L'approfondimento riguarderà anche le iniziative confederali finalizzate alla costituzione di un fondo generale dell'industria avente gli stessi scopi. La commissione consegnerà alle parti stipulanti una dettagliata relazione entro il 31/3/2011. La quota di contribuzione a carico dell'impresa sarà pari a 5,00 euro mensili per ogni lavoratore iscritto e avrà effetto a partire dall’1/4/2012, a condizione che a tale data sia stata concordata la soluzione da adottare per i dipendenti del settore in tema di assistenza sanitaria integrativa. L’adesione al Fondo avrà carattere volontario per i lavoratori e ove il lavoratore iscritto al Fondo manifesti la volontà di non rinnovare o rescindere la sua partecipazione al Fondo decadrà automaticamente anche la contribuzione da parte dell'azienda.