modalita` attuative in materia di trattamento di trasferta in
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modalita` attuative in materia di trattamento di trasferta in
FUNZIONE CENTRALE RISORSE UMANE MODALITA’ ATTUATIVE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN ITALIA E ALL’ESTERO (Art. 49 ”Area Tecnico-Amministrativa” (T.A.) e Art. 48 ”Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali” (D.P.) dei C.C.L. ENEA 94/97) 2 INDICE Parte Prima DISPOSIZIONI GENERALI 1 DEFINIZIONE DI TRASFERTA pag. 6 1.1 Durata massima della trasferta pag. 6 1.2 Orari per gli spostamenti per la trasferta pag. 7 1.3 Criteri computo tempo viaggio pag. 7 1.4 Assicurazione dei dipendenti in trasferta pag. 8 1.5 Tassazione trasferte di breve e lunga durata pag. 8 1.6 Trasferte e partecipazione a Seminari e Congressi di borsisti ENEA pag. 8 1.7 Tempistica pag. 9 Parte Seconda TRASFERTA IN ITALIA 2 TRASFERTA IN ITALIA DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI “breve durata” pag. 9 2.1 Rimborso spese di viaggio pag. 9 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 Treno Nave Aereo Autovettura privata Mezzi pubblici extraurbani e urbani Taxi Vetture dell’ENEA Auto in noleggio senza autista Documentazione spese di viaggio Prolungamento della permanenza, per motivi personali, sul luogo di trasferta pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 9 10 10 10 11 12 12 12 13 13 2.2 Anticipo spese di trasporto e fornitura biglietti di viaggio pag. 14 2.3 Rimborso delle spese di vitto pag. 14 3 2.3.1 2.3.2 pag. pag. 14 14 2.3.3 Massimale giornaliero e suo frazionamento per vitto rimborsabile a piè di lista Rimborso forfetario per vitto per trasferte comportanti consumazioni al “sacco” Rimborso forfetario per vitto nel caso di campagne oceanografiche pag. 15 2.4 Documentazione richiesta per rimborso spese vitto pag. 15 2.5 Anticipo spese di vitto pag. 16 2.6 Rimborso spese di alloggio pag. 16 2.7 Anticipo spese di alloggio pag. 16 2.8 Documentazione richiesta per il rimborso spese alloggio pag. 16 3 TRASFERTA IN ITALIA DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI “lunga durata” pag. 17 3.1 Rimborso spese di viaggio pag. 17 3.2 Rimborso giornaliero forfetario spese vitto alloggio pag. 17 3.3 Anticipazione spese di trasferta pag. 18 4 RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI PER TRASFERTE IN ITALIA pag. 18 4.1 Trasferta di durata tra le 8 e le 16 ore pag. 18 4.2 Trasferta di durata superiore alle 16 ore pag. 18 Parte Terza TRASFERTA ALL’ESTERO 5 TRASFERTA ALL’ESTERO DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI “breve durata” pag. 19 5.1 Rimborso spese di viaggio pag. 19 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 Treno Nave Aereo Autovettura privata Mezzi pubblici extraurbani e urbani Taxi Auto in noleggio senza autista Documentazione spese di viaggio pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 19 19 20 20 21 21 22 22 4 5.1.9 Prolungamento della permanenza, per motivi personali, sul luogo di trasferta pag. 23 5.2 Rimborso spese di trasporto e fornitura biglietti di viaggio pag. 23 5.3 Rimborso delle spese di vitto pag. 23 5.3.1 Massimale forfetario giornaliero pag. 23 5.3.2 Massimale giornaliero e suo frazionamento per vitto rimborsabile a piè di lista pag. 24 5.4 Rimborso spese di alloggio a piè di lista pag. 25 5.5 Anticipo spese di trasferta sino a 30 giorni pag. 25 6 TRASFERTA ALL’ESTERO DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI “lunga durata” pag. 26 6.1 Rimborso spese di viaggio pag. 26 6.2 Rimborso forfetario giornaliero per spese di vitto e alloggio pag. 26 6.3 Anticipo spese di trasferta pag. 27 7 RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI PER LE TRASFERTE ALL’ESTERO SIA DI BREVE CHE DI LUNGA DURATA pag. 27 8 RIVALUTAZIONE RIMBORSO GIORNALIERO FORFETARIO PER TRASFERTE ALL’ESTERO pag. 27 9 DECORRENZA TRATTAMENTO DI TRASFERTA ALL’ESTERO pag. 27 10 CONGUAGLIO IN SEDE DI CONSUNTIVO DI TRASFERTA pag. 28 pag. 28 Parte Quarta LIQUIDAZIONE DELLA TRASFERTA 11 TEMPI E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLA TRASFERTA SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO Parte Quinta DISCIPLINA DI FATTISPECIE PARTICOLARI CONCERNENTI LE TRASFERTE SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO 12 SOSPENSIONE DELLA TRASFERTA PER MALATTIA pag. 29 13 RIMBORSO SPESE VARIE pag. 29 14 VARIAZIONI RISPETTO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE TRASFERTE pag. 29 5 15 FERIE GODUTE IN TRASFERTA SUPERIORE A 30 GIORNI pag. 30 16 TRASFERTA DI BREVE DURATA IN ALTRA LOCALITA’ NELL’AMBITO DI TRASFERTE SUPERIORI A 30 GIORNI pag. 30 17 INTERRUZIONE ANTICIPATA DELLE TRASFERTE SUPERIORI A 30 GIORNI pag. 30 18 UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO AZIENDALE pag. 30 19 TRASFERTE PER LE QUALI SIANO PREVISTE RIMBORSI DA PARTE DI ORGANISMI ESTERNI pag. 31 19.1 Trasferte di dipendenti che ricoprono incarichi di Consigliere di Amministrazione presso Organismi esterni o Società pag. 31 19.2 Trasferte su invito o per conto di altri Enti o Società pag. 31 19.3 Trasferte presso l’Unione Europea pag. 31 Parte Sesta PROCEDURA PER LA CONSUNTIVAZIONE DELLE MISSIONI E ALLEGATI ALLA NORMATIVA SULLA TRASFERTA All. 1 PROCEDURE DI MISSIONI PER AUTORIZZAZIONE E CONSUNTIVAZIONI CON FIRMA DIGITALE All. 2 TABELLA DISTANZE CONVENZIONALI TRA CENTRI E AEROPORTI All. 3 TABELLA DISTANZE CONVENZIONALI INTER-CENTRI All. 4 TABELLA RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI All. 5 VALORI DEI RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA All. 6 DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ PER L’USO DEL MEZZO PROPRIO All. 7 VALORI GIORNALIERI PER LA DETERMINAZIONE DI TRASFERTA ALL’ESTERO 6 Parte Prima DISPOSIZIONI GENERALI 1. DEFINIZIONE DI TRASFERTA (Missione) Il trattamento di trasferta in Italia e all’estero è regolato dall’art. 49 del C.C.L. 94-97 “Area TecnicoAmministrativa” (T.A.) per i dipendenti inquadrati in detta area contrattuale, dall’art. 48 del C.C.L. 9497 “Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali” (D.P.) per i dipendenti inquadrati in quest’altra area contrattuale; dal Protocollo d’intesa tra l’ENEA e le Organizzazioni Sindacali Maggiormente rappresentative, e infine dalle disposizioni applicative riportate nella presente normativa. Ai fini dell’applicazione della predetta disciplina, si considera trasferta lo spostamento che il dipendente è chiamato ad effettuare, per ragioni di servizio, fuori della sua abituale sede di lavoro ad altra località “non coincidente o limitrofa” con la dimora abituale (oppure dalla dimora abituale ad altra località “non coincidente o limitrofa” con la sede di lavoro), distante almeno 50 km e in ogni caso che comporti una durata non inferiore alle 8 ore. La missione parte sempre dalla sede di lavoro salvo quando più lontana dal luogo della missione della dimora abituale. L’autorizzazione della missione è concessa dal Delegato utilizzando il Mod. “M1” . Per le missioni il Delegato dovrà ricoprire un incarico non inferiore a quello di Responsabile di Progetto e/o Commessa di nomina dei Direttori di Divisione. Il Delegato della missione può autorizzare, per ragioni di funzionalità e/o economicità, la partenza dall’abitazione del dipendente anziché dalla sede di lavoro. Nel caso la distanza del viaggio sia inferiore a 50 km ovvero lo spostamento risulti di durata inferiore ad 8 ore, sarà applicata la specifica normativa prevista nella Circolare n. 352/PERSOR del 30.11.88 e successive integrazioni e modifiche per gli “spostamenti di servizio”. Si intende per “Delegato” il Responsabile ENEA con delega alla spesa di livello immediatamente superiore al richiedente; l’ufficio missioni competente per ogni missione da effettuare deve sempre essere inteso quello del Delegato. Per tutte le trasferte per le quali si faccia uso di carta aziendale (DINERS) sarà demandato agli uffici missioni competenti il riscontro tra i rendiconti periodici DINERS e i consuntivi missioni. 1.1 Durata massima della trasferta Il trattamento di trasferta non può eccedere la durata di un anno. Per le ipotesi in cui si preveda una permanenza continua superiore ad un anno, dovrà procedersi al trasferimento di sede del dipendente interessato, al quale competerà il trattamento previsto nell’art. 50 del C.C.L. 94-97 “Area Tecnico-Amministrativa” (T.A.), ovvero nell’art. 49 del C.C.L. 94-97 “Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali” (D.P.). In via eccezionale, potranno essere concesse dal Direttore Generale deroghe a tale disposizione, sulla base di puntuali relazioni sottoscritte dai Responsabili delle Unità di Macrostruttura che ne giustifichino l’autorizzazione. 7 1.2 Orari per gli spostamenti per trasferta Il personale inviato in trasferta per esigenze di servizio è tenuto, di norma, ad effettuare il viaggio, per recarsi sul luogo della trasferta nonché quello per il rientro, in orari quanto più coincidenti con il normale orario di lavoro. Il tempo di viaggio effettuato in missione al di fuori del normale orario di lavoro non dà luogo a riposi compensativi. Per i viaggi effettuati in giornate festive viene riconosciuto al dipendente un riposo compensativo pari alla durata del viaggio, calcolato sulla base dei criteri indicati al successivo punto 1.3. In ogni caso la durata del riposo compensativo non potrà superare il limite massimo di una giornata lavorativa. L’orario di lavoro del dipendente durante lo svolgimento della trasferta, è, ad ogni effetto, l’ordinario orario di lavoro vigente nella sede di lavoro del dipendente stesso. 1.3 Criteri computo tempo viaggio La durata del viaggio, effettuato con mezzi di trasporto diversi dall’automezzo proprio o di servizio, con riferimento all’inizio e al termine della stessa, viene convenzionalmente determinata sulla base dei seguenti criteri : Aereo : viene considerato il tempo effettivo di volo ed inoltre : • • • • un’ora e mezza prima della partenza (voli interni) due ore prima della partenza (voli internazionali) un’ora dopo l’arrivo (voli interni) un’ora e mezza dopo l’arrivo (voli internazionali). Treno : viene considerato il tempo effettivo di percorrenza ed inoltre : • un’ora prima della partenza • 30 minuti dopo l’arrivo. Nave (Traghetti e navi oceanografiche) : viene considerato il tempo effettivo di attraversata ed inoltre : • un’ora prima della partenza • 30 minuti dopo l’arrivo. 8 1.4 Assicurazione dei dipendenti in trasferta Tutti i dipendenti ENEA sono coperti dal rischio volo e infortuni durante la trasferta. La copertura assicurativa è di tipo integrativo, nel senso che opera a condizione che il dipendente non abbia trovato il riconoscimento dell’invalidità da parte dell’INAIL e che la stessa invalidità permanente sia comunque superiore al 10% del totale. Per i dipendenti ai quali è stato autorizzato l’uso del mezzo proprio per la trasferta, l’Ente fornisce una copertura assicurativa di tipo “Kasco” sul veicolo del dipendente. La copertura assicurativa opera esclusivamente per danni da urto, collisione e ribaltamento la cui responsabilità sia da attribuire al dipendente medesimo. Il rimborso è regolato da un massimale di 25.0000.000 di lire per autovettura e una franchigia di 500.000 lire per sinistro (rif. All. A alla Circolare n. 1 BIFI-ASPA del 27/10/97). Comunque resta sottinteso che è responsabilità del dipendente autorizzato che il veicolo utilizzato sia in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria per la “Responsabilità Civile” compresi i terzi trasportati ed in regola con le norme sulla circolazione dei veicoli (Revisioni periodiche, rinnovi patente conducente). Tale assicurazione solleva l’Ente dagli eventuali danni causati dalla guida del veicolo autorizzato a altri veicoli, persone, animali o cose. Pertanto, nella dichiarazione di assunzione di responsabilità (all. 6) dovranno essere riportati i dati identificativi del veicolo utilizzato (tipo di veicolo, targa, nome del proprietario se diverso dal dipendente). 1.5 Tassazione trasferte di breve e lunga durata Le indennità e i rimborsi al personale ENEA in occasione di trasferte, sono assoggettati alla tassazione ed alla contribuzione previdenziale previste dalla legge per i redditi da lavoro dipendente. 1.6 Trasferte e partecipazione a Seminari e Congressi di borsisti ENEA I titolari di borse di studio ENEA e di Assegni di Ricerca, ove se ne ravvisi l’effettiva utilità, possono effettuare brevi missioni a carico dell’Ente, per incontri tecnici o per la partecipazione a Seminari, Convegni o Congressi, in Italia e all’estero. Le trasferte non possono avere una durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’arco della durata della borsa di studio ovvero nel caso di assegni di ricerca; non più di 30 gg./anno. Al personale borsista e assegnista sarà riconosciuto lo stesso trattamento a piè di lista previsto per i dipendenti inquadrati al 7° livello ad esclusione delle indennità di rimborso delle spese non documentabili previste nei successivi punti 4 e 7. Gli oneri relativi a dette trasferte, graveranno sui bilanci delle Unità ENEA ospitanti che dovranno imputare la spesa sulla Categoria C – Cap. 213 – VPC 294 così come definito dal Doc. ENEA (94)92/C.A. del 07.03.94. 9 1.7 Tempistica Onde consentire una più efficace ed economica organizzazione del viaggio, la richiesta di autorizzazione a recarsi in trasferta dovrà essere inoltrata con almeno 5 gg. lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista. Parte Seconda TRASFERTA IN ITALIA 2. TRASFERTA IN ITALIA DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI “breve durata” Al dipendente inviato in trasferta di durata non superiore a 30 giorni compete : a) il rimborso delle spese di viaggio e trasporto effettivamente sostenute ed autorizzate ; b) il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e di alloggio debitamente e formalmente documentate ; c) il rimborso di spese non documentabili nella misura descritta nel successivo punto 4. 2.1 Rimborso spese di viaggio E’ compito del “Delegato” verificare che la scelta del mezzo di trasporto sia effettuata tenendo conto, da un lato delle esigenze funzionali e logistiche connesse alle attività che il dipendente dovrà svolgere durante la missione, e dall’altro di criteri di economicità rapportati ai costi ed ai tempi di viaggio. Ai fini di tale verifica, il “Delegato” si avvale del supporto degli uffici e degli organismi, anche esterni alla propria Unità, preposti alla gestione della missione. Sono rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto autorizzati, come indicato nel seguito : 2.1.1 Treno E’ consentito usufruire della 1a classe a tutto il personale. E’ ammesso l’uso dei treni rapidi, speciali e di lusso. Al personale spetta l’uso di un posto letto in compartimento “singolo speciale” ; solo in caso di indisponibilità di quest’ultimo è autorizzato l’uso del “singolo” (di Wagon Lits) 10 2.1.2 Nave L’utilizzo della nave è concesso soltanto per traghetti o navi per campagne oceanografiche e può essere effettuato secondo le stesse modalità di cui al precedente punto 2.1.1. 2.1.3 Aereo Tutto il personale dovrà utilizzare vettori, tariffe e orari di partenza e di arrivo che comportino la maggiore economicità per l’Ente in termini di costo e tempo. L’eventuale deroga a quanto sopra, per ragioni di servizio, dovrà essere motivata e sottoscritta dal “Delegato” in sede di preventivo di missione. In assenza di tale autorizzazione preventiva, al dipendente sarà rimborsato il solo importo relativo alla tariffa ridotta. E’ consentito l’uso dell’aereo in classe turistica per tutto il personale. Si può far ricorso a biglietti aerei “prepagati” (comportanti una tassa supplementare) solo in casi eccezionali debitamente motivati ed autorizzati dal “Delegato”. E’ rimborsata la spesa documentata per l’eccedenza bagagli quando sia motivata da esigenze di trasporto di materiale o strumentazione di lavoro o di effetti personali in relazione alla durata della missione. 2.1.4 Autovettura privata Di norma per raggiungere l’aeroporto e per il ritorno dall’aeroporto si farà uso, anche sul luogo di missione, dei mezzi pubblici di servizio per l’aerostazione. E’ tuttavia consentito il rimborso della spesa per l’uso dell’autovettura privata per raggiungere l’aeroporto e viceversa entro i limiti massimi di distanza fissati convenzionalmente nella relativa tabella (all. 2). La spesa documentata per il parcheggio presso l’aeroporto è rimborsata fino ad un massimo di 72 ore. Il dipendente può essere autorizzato, per l’effettuazione della trasferta in Italia, all’uso dell’autovettura privata in caso di manifesta economicità ed in casi eccezionali, quando sia presente la necessità di ottimizzazione dei tempi della missione, e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni : • le località da raggiungere non sono servite da mezzi pubblici di linea, o lo siano con orari tali da prolungare notevolmente il periodo di trasferta ; • il dipendente debba portare con sé apparecchiature delicate o ingombranti o si trasporti documentazione voluminosa; • si accompagnino altri dipendenti in missione nella stessa località ; • la missione sia di durata superiore ai 15 giorni. 11 L’uso del mezzo di trasporto privato deve essere preventivamente autorizzato dal “Delegato” della missione previa verifica della sussistenza dei presupposti che consentono l’uso del mezzo privato. L’autorizzazione all’uso dell’autovettura privata è comunque subordinata alla presentazione da parte del dipendente di apposita dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità (all. 6) che individua il veicolo utilizzato e attesta che è in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria per la “Responsabilità Civile” (compresi i terzi trasportati) ed in materia di circolazione dei veicoli. In detta richiesta devono essere riportati gli estremi d’individuazione della targa dell’auto e della relativa polizza d’assicurazione, nonché i nominativi dei dipendenti eventualmente trasportati. Al dipendente autorizzato all’uso dell’autovettura privata compete la corresponsione di un’indennità chilometrica, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, pari ad 1/5 (un quinto) del prezzo medio di un litro di benzina super (rilevato trimestralmente in Italia). Degli aggiornamenti del valore dell’indennità predetta sarà data notizia con apposita circolare. Per il raggiungimento di località servite da autostrade sono rimborsate le spese di pedaggio, documentate dall’apposita ricevuta rilasciata ai caselli, se coerente con la missione, in ragione di date e orari di inizio e termine del viaggio, nonché di itinerario. In caso di mancato utilizzo, si procede al rimborso chilometrico in coerenza con la missione e l’itinerario. E’ ammessa al rimborso la spesa documentata per la custodia in autorimessa del mezzo privato autorizzato, di quello messo a disposizione dall’Ente, nonché di auto presa a noleggio. Per talune percorrenze ricorrenti relative agli specifici Centri ENEA, si applicano, convenzionalmente, le distanze chilometriche riportate nell’apposita tabella (all. 3). In sede di consuntivo, eventuali richieste di rimborso per km eccedenti rispetto a quelli indicati nella tabella di cui all’allegato 3, dovranno essere esplicitamente autorizzate e motivate dal “Delegato”. A quei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio con altri dipendenti potranno essere autorizzati i km eccedenti fino ad un massimo di 40. 2.1.5 Mezzi pubblici extraurbani e urbani Sono rimborsate le spese per mezzi pubblici extraurbani (corriere, collegamenti con l’aerostazione, traghetti, etc.) sulla base dei biglietti di viaggio che dovranno essere allegati alla nota spese. Sono rimborsati i biglietti di mezzi pubblici urbani (metro e bus) per il collegamento con l’aeroporto e per gli spostamenti urbani relativi alla missione. I biglietti di viaggio dovranno riportare la data e l’ora d’utilizzo e essere allegati al consuntivo di missione. 12 2.1.6 Taxi E’ fatto divieto in occasione di trasferte, per ragioni contabili e amministrative, di utilizzare “buoni taxi” in dotazione presso il Centro di appartenenza. L’uso dei taxi è consentito, tra le 22,00 e le 7,00, da e per la stazione ferroviaria o l’airterminal in corrispondenza della partenza o dell’arrivo del treno, dell’aereo o dei mezzi pubblici di collegamento con l’aeroporto. Le spese di taxi devono essere documentate con ricevuta dalla quale si rilevi l’importo, la data e il percorso effettuato. L’uso del taxi può inoltre essere autorizzato dal “Delegato” per trasporto documentazione, per tempi ristretti e per valutazione di economicità. 2.1.7 Vetture dell’ENEA L’eventuale impiego di una vettura ENEA per l’effettuazione della missione deve essere indicata nel modulo di richiesta di autorizzazione di missione M3 La richiesta di utilizzazione di tali mezzi deve essere inoltrata alla Direzione di Centro dal “Delegato” della missione. 2.1.8 Auto in noleggio senza autista Qualora il dipendente debba effettuare spostamenti in luoghi adiacenti al luogo della missione il Delegato potrà autorizzare il noleggio di un’autovettura senza autista per motivi legati all’ottimizzazione dei tempi della trasferta.. L’autorizzazione deve recare l’indicazione delle motivazioni del noleggio, del periodo massimo per il quale il noleggio è autorizzato, nonché il numero dei chilometri che presumibilmente saranno effettuati. Il tipo di autovettura da noleggiare deve essere di norma di classe “B o K” per la Società AVIS e di classe “B o C” per la Società MAGGIORE. L’utilizzo di altre classi di vetture dovrà essere adeguatamente motivato dal Delegato. Dovranno essere utilizzati preferibilmente qualora disponibili, i voucher di credito rilasciati da Società di autonoleggio convenzionate a tariffa agevolata di importanza nazionale e internazionale, che possono essere temporaneamente assegnati al dipendente interessato. Nel consuntivo di missione dovrà essere allegata copia di tutta la documentazione rilasciata dalla società di autonoleggio attestante : • il luogo di prelievo del veicolo; • il luogo di riconsegna; • il totale dei chilometri effettuati. Non è consentito l’uso di auto a noleggio con autista. 13 2.1.9 Documentazione spese di viaggio Al rientro dalla missione deve essere allegata al modulo M2 per il consuntivo di missione, la documentazione relativa ai titoli di viaggio utilizzati (biglietto ferroviario vidimato, matrice biglietto aereo, ecc.) siano essi forniti dall’Ente, ovvero acquistati direttamente dal dipendente. In caso di “smarrimento o furto” della documentazione relativa alle spese di viaggio di missioni già effettuate, in treno o in aereo (voli nazionali), ove non sia possibile avere dei duplicati della suddetta documentazione da parte dell’agenzia di viaggio che lo ha emesso il dipendente rilascerà idonea autocertificazione vistata come di seguito specificato. Al riguardo si precisa che per la liquidazione del biglietto ferroviario deve risultare, nel consuntivo di missione, apposita dichiarazione dell’interessato, vistata dal Direttore di Unità della Macrostruttura o da persona a ciò delegata, circa lo smarrimento dei biglietti. In caso di ripetuti smarrimenti non sarà dato alcun rimborso. In caso di “smarrimento o furto” della documentazione relativa alle spese di viaggi non ancora effettuati, in treno o in aereo, il dipendente dovrà comunicare entro 24 ore l’avvenuto furto per le vie brevi; successivamente inoltrare una dichiarazione sottoscritta dal “Delegato” allegando la regolare denuncia presentata alle Autorità competenti. L’ufficio missioni provvederà, dietro autorizzazione del “Delegato”, a far emettere un biglietto sostitutivo. Sarà cura dell’ufficio missioni inoltrare all’Agenzia di viaggio copia della denuncia e seguire la pratica per l’eventuale rimborso del biglietto all’ENEA. In caso contrario il costo del biglietto rimarrà a carico dell’Ente. In caso di smarrimento delle ricevute di pagamento del pedaggio autostradale non verrà riconosciuto alcun rimborso. Non è consentito il rimborso delle penali dovute ad inadempienze imputabili al dipendente in ragione del non corretto utilizzo di biglietti per il trasporto (quali, ad esempio, la mancata timbratura del biglietto ferroviario e l’effettuazione dello stesso in treno). 2.1.10 Prolungamento della permanenza, per motivi personali, sul luogo di trasferta Qualora il dipendente desideri prolungare per motivi personali la permanenza sul luogo di missione ne dovrà richiedere preventiva autorizzazione della missione, il benestare al proprio Delegato, specificando bene nell’autorizzazione i tempi di servizio e fine missione. Comunque le spese di viaggio per il ritorno non dovranno essere superiori a quelle già previste nel programma di viaggio per il rientro. Non potrà essere autorizzato il prolungamento della missione qualora comporti l’impossibilità di usufruire di tariffe agevolate. 14 2.2 Anticipo spese di trasporto e fornitura biglietti di viaggio Al personale autorizzato a recarsi in missione con il mezzo proprio è concesso un anticipo della somma riconosciuta a titolo di indennità chilometrica pari ai Km previsti per i percorsi di andata e ritorno. I biglietti di viaggio sono forniti dalle Agenzie di viaggio convenzionate con l’ENEA, o acquistati direttamente dall’Ufficio Missioni soltanto nel caso di impossibilità di contattare Agenzie di viaggi convenzionate. 2.3 Rimborso delle spese di vitto 2.3.1 Massimale giornaliero e suo frazionamento per vitto rimborsabile a piè di lista Si ha diritto al rimborso : • per la prima colazione, quando l’inizio della trasferta avviene prima delle ore 8,00 ; • per il pranzo, quando l’inizio della trasferta avviene prima delle ore 13,00 oppure il termine della stessa avviene dopo le ore 14,00 ; • per la cena, quando l’inizio della trasferta avviene prima delle ore 20,00 oppure il termine della stessa avviene dopo le ore 21,00. Il rimborso a piè di lista delle spese di vitto è riconosciuto nei limiti di £. 120.000 giornaliere non cumulabili nei diversi giorni della missione, con importo non superiore a £. 80.000 per singolo pasto. Le spese di prima colazione, ove non comprese nelle spese dell’albergo, rientrano nei limiti delle £. 120.000 giornaliere previste per il rimborso a piè di lista delle spese di vitto, non cumulabili nei diversi giorni della missione se regolarmente documentate. Non sono rimborsabili le spese sostenute per eventuali pasti consumati nella sede di lavoro o in quello della dimora abituale del dipendente. Per il personale autista, in relazione a particolari condizioni di servizio, può essere autorizzato tale rimborso dal “Delegato” di missione. Nel caso la missione si svolga per partecipazioni a convegni, seminari o corsi presso Enti, Organizzazioni o Società, ove nella quota di iscrizione sia compreso un pasto e non sia quantificabile il suo costo, il limite giornaliero, non cumulabile nei diversi giorni della missione, per le spese di vitto (prima colazione e altro pasto) rimborsabile a piè di lista non può superare il limite di £. 80.000 per il rimanente pasto e di £. 95.000 per detto pasto e l’eventuale prima colazione. 2.3.2 Rimborso forfetario per vitto per trasferte comportanti consumazioni al “sacco” In caso di missioni effettuate in zone lontane dai centri urbani, per le quali in relazione al tipo di lavoro, è prevista già all’atto dell’autorizzazione la consumazione di un pasto “al sacco”, è 15 corrisposto un rimborso forfetario per il vitto nel limite giornaliero di £. 64.000 così ripartito : • prima colazione £. 5.000 ; • pranzo £. 29.500 ; • cena £. 29.500. 2.3.3 Rimborso forfetario per vitto nel caso di campagne oceanografiche Nel caso di campagne oceanografiche, ove non previsto il pasto a bordo a carico dell’Ente, è corrisposto un importo forfetario giornaliero di £. 64.000 con la stessa ripartizione di cui al punto precedente. 2.4 Documentazione richiesta per rimborso spese vitto Ai fini del rimborso delle spese di vitto deve essere prodotta la seguente documentazione conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia : a) Ricevuta fiscale per i pasti consumati in esercizi commerciali (ristorante, trattoria, carrozzaristorante, ecc.); b) scontrino fiscale di cassa, uno per ciascun pasto consumato in esercizi commerciali, quali : bar, snack bar ecc., fino al massimo del limite giornaliero per singolo pasto. Se l’importo eccede la cifra di £. 25.000, lo scontrino dovrà riportare in modo analitico le voci di spesa. Se ciò non è possibile, il dipendente dovrà farsi rilasciare ricevuta fiscale. Nel caso si partecipi a pranzi o cene organizzate da associazioni o enti, in occasione di convegni e seminari o nel caso in cui si utilizzino mense aziendali con il costo del pasto variabile, l’attestazione della spesa può essere effettuata con una ricevuta rilasciata dall’ente organizzatore del pranzo o dal gestore della mensa aziendale. Tale attestazione deve essere intestata al dipendente e deve riportare: la data dei pasti consumati, la spesa riguardante il singolo pasto, l’intestazione ed i riferimenti fiscali dell’ente a cui è stato effettuato il pagamento. La documentazione di spesa non deve recare alcuna correzione e deve comunque essere firmata in modo leggibile dal dipendente. Non è ammesso il rimborso delle spese di “frigo bar”. In caso di fruizione del servizio mensa dell’Ente, verrà addebitato il costo del pasto per i dipendenti (L.700). Non potranno essere rimborsate le spese per le quali la documentazione non risulti conforme a quanto sopra indicato. 16 2.5 Anticipo spese di vitto Al personale è concesso un anticipo pari all’importo massimo giornaliero previsto per le spese di vitto di cui al punto 2.3. 2.6 Rimborso spese di alloggio Al dipendente compete il rimborso delle spese di alloggio, a piè di lista, per l’utilizzo di albergo o residence di 1a categoria convenzionati. Secondo quanto previsto dalla Legge 662/96, devono essere utilizzati per l’alloggio gli alberghi convenzionati con l’Ente. Qualora non risulti possibile l’utilizzo di alberghi convenzionati dovrà essere autorizzato dal Delegato, in sede di preventivo di missione, l’utilizzo di altro albergo precisando l’indirizzo, la tariffa e le motivazioni per cui non è stato possibile usufruire di alberghi convenzionati. Il costo dell’albergo non convenzionato non potrà eccedere il tetto di spesa massimo previsto per quella località. L’Ufficio missioni potrà effettuare verifiche sulla effettiva impossibilità di usufruire di alberghi convenzionati. Per l’individuazione di alberghi e residence convenzionati con l’Ente si fa riferimento alla pagina su INTRANET appositamente predisposta. L’Ente non risponde in alcun modo di addebiti relativi alla mancata tempestiva disdetta, da parte dei dipendenti, delle prenotazioni alberghiere, a meno che ciò non sia imputabile all’annullamento o alla procrastinazione della trasferta disposta dall’Ente per esigenze di servizio. 2.7 Anticipo spese di alloggio Al dipendente autorizzato a recarsi in trasferta possono essere forniti vouchers a fronte di spese di alloggio. Nel caso di impossibilità ad utilizzare vouchers viene corrisposto al dipendente un anticipo pari al costo dell’albergo prescelto. 2.8 Documentazione richiesta per il rimborso spese alloggio E’ indispensabile la presentazione di una fattura o di una ricevuta fiscale per l’ottenimento dei relativi rimborsi, nel caso di pagamento tramite voucher è sufficiente una ricevuta fiscale o una nota di pernottamento, o una fotocopia del voucher timbrata dall’albergo. 17 3. TRASFERTA IN ITALIA DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI (“lunga durata”) Al dipendente inviato in trasferta in Italia per durata superiore a 30 giorni compete il seguente trattamento : - a) Rimborso spese di viaggio; b) Rimborso giornaliero per spese di vitto e alloggio; c) Rimborso spese non documentabili. 3.1 Rimborso spese di viaggio I rimborsi vengono effettuati negli stessi termini e con le stesse modalità indicate al precedente punto 2.1 relativo al rimborso spese viaggio per le trasferte sino a 30 giorni. Non è ammessa al rimborso la spesa relativa alla custodia dell’auto in autorimessa, né quella relativa agli spostamenti sul luogo della trasferta, eccetto gli spostamenti di servizio espressamente autorizzati. 3.2 Rimborso giornaliero forfetario spese vitto alloggio Il rimborso giornaliero per spese di vitto e alloggio è determinato, in £.127.000 forfetarie, per ogni 24 ore di trasferta, ivi compreso il tempo occorrente per compiere il viaggio all’inizio e al termine della stessa. Per frazioni inferiori alle 24 ore compete un importo pari ad 1/24 del suddetto rimborso giornaliero per ogni ora di missione; le frazioni di ora sono arrotondate all’ora intera. Il rimborso giornaliero forfetario subirà un abbattimento proporzionale nel caso il dipendente fruisca di vitto e alloggio gratuito nei termini di seguito indicati : • 50% per alloggio e prima colazione ; • 25% per il pranzo ; • 25% per la cena. Gli abbattimenti relativi al vitto troveranno anche applicazione : • nel caso in cui il dipendente effettui la trasferta “di lunga durata” presso Centri e Sedi dell’ENEA presso i quali è in funzione un servizio mensa interno o convenzionato a carico dell’Ente ; è fatta salva comunque la trattenuta nei modi e termini periodicamente previsti per il contributo pasto a carico del dipendente (buono mensa); • qualora il dipendente effettui la trasferta “di lunga durata” presso altri Enti o Organismi dotati di servizio mensa interno ; è fatto salvo comunque il rimborso del costo dei pasti consumati alla tariffa in vigore presso i predetti Enti e/o Organismi ; • nel caso in cui, in relazione alle particolari modalità della trasferta, sia prevista la fruizione del pasto, nei punti di ristoro, tramite l’utilizzo di ticket restaurant. 18 3.3 Anticipazione spese di trasferta Per missioni superiori a 30 giorni e inferiori a 3 mesi sono anticipati, mese per mese, gli importi giornalieri forfetari di cui al precedente punto 3.2. Per le missioni di durata superiore a 3 mesi e inferiore a 6 mesi è consentita l’anticipazione mese per mese, oltre che dei predetti importi forfetari, anche della maggiorazione per il rimborso delle spese non documentabili. Per missioni di durata superiore a 6 mesi è consentita, tenuto conto delle spese di prima sistemazione che il dipendente dovrà affrontare, un’anticipazione, prima della partenza, pari al trattamento di missione spettante per i primi 2 mesi. Detta anticipazione va recuperata in proporzione alla durata prevista della missione. 4. RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI PER TRASFERTE IN ITALIA SIA DI BREVE CHE DI LUNGA DURATA Ai dipendenti in missione (ivi compresi quelli impegnati in campagne oceanografiche) sia di breve che di lunga durata, oltre al trattamento di trasferta di cui ai punti 2 e 3, compete un importo aggiuntivo, a titolo di rimborso spese non documentabili, come indicato nella relativa tabella (all. 4). 4.1 Trasferta di durata tra le 8 e le 16 ore Per trasferte di durata inferiore a 16 ore e superiore alle 8 ore è dovuto un importo aggiuntivo pari allo 0,25% della retribuzione minima del livello di cui all’All. B dei C.C.L. dell’”Area TecnicoAmministrativa” e dell’”Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali” e delle relative quote mensili dell’indennità di contingenza ai valori in atto al 31/12/91. Tale importo è erogato in misura unica qualunque sia la durata della missione, purché compresa tra le 8 e le 16 ore. 4.2 Trasferta di durata superiore alle 16 ore Per trasferte di durata superiore alle 16 ore l’importo aggiuntivo è pari allo 0,75% della retribuzione minima del livello di cui all’All. B dei C.C.L. dell’”Area Tecnico-Amministrativa” e dell’”Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali” e delle relative quote mensili dell’indennità di contingenza ai valori in atto al 31/12/91, per ogni periodo pari a 24 ore. Il suddetto importo è erogato in ventiquattresimi in relazione all’effettiva durata della missione; le frazioni di ora sono arrotondate all’ora intera. 19 Parte Terza TRASFERTA ALL’ESTERO 5. TRASFERTA ALL’ESTERO DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI (“breve durata”) Al dipendente inviato in trasferta all’estero con durata non superiore a 30 giorni compete : a) il rimborso delle spese di viaggio e trasporto effettivamente sostenute ed autorizzate ; b) il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio debitamente e formalmente documentate ; c) il rimborso delle spese di vitto con opzione, da esercitarsi all’atto della richiesta di autorizzazione della missione, tra il rimorso a piè di lista ed il rimborso forfetario con le modalità appresso indicate. 5.1 Rimborso spese di viaggio E’ compito del “Delegato” verificare che la scelta del mezzo di trasporto sia effettuata tenendo conto, da un lato delle esigenze funzionali e logistiche connesse alle attività che il dipendente dovrà svolgere durante la missione, dall’altro di criteri di economicità rapportati ai costi ed ai tempi di viaggio. Ai fini di tale verifica, il “Delegato” si avvale del supporto degli uffici e degli organismi, anche esterni alla propria Unità, preposti alla gestione della missione. Sono rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto autorizzati, come indicato nel seguito : 5.1.1 Treno E’ consentito usufruire della 1a classe a tutto il personale. E’ ammesso l’uso dei treni rapidi, speciali e di lusso. Al personale spetta l’uso di un posto letto in compartimento “singolo speciale” ; solo in caso di indisponibilità di quest’ultimo è autorizzato l’uso del “singolo” (di Wagon Lits) 5.1.2 Nave L’utilizzo della nave è concesso soltanto per traghetti o navi per campagne oceanografiche e può essere effettuato secondo le modalità previste al precedente punto 5.1.1. 20 5.1.3 Aereo Tutto il personale dovrà utilizzare vettori, tariffe e orari di partenza e di arrivo che comportino la maggiore economicità per l’Ente in termini di costo e tempo. L’eventuale deroga a quanto sopra, per ragioni di servizio, dovrà essere motivata e sottoscritta dal “Delegato” in sede di preventivo di missione. In assenza di tale autorizzazione preventiva, al dipendente sarà rimborsato il solo importo relativo alla tariffa ridotta. E’ consentito l’uso dell’aereo in classe turistica per tutto il personale con la sola eccezione dei voli intercontinentali, sui quali si dovrà preferenzialmente usufruire della “business class” a tariffa “Corporate”. E’ rimborsata la spesa documentata per l’eccedenza bagagli quando sia motivata da esigenze di trasporto di materiale o strumentazione di lavoro o di effetti personali in relazione alla durata della missione. Si può far ricorso a biglietti aerei “prepagati” (comportanti una tassa supplementare) solo in casi eccezionali debitamente motivati ed autorizzati dal “Delegato”. 5.1.4 Autovettura privata Di norma per raggiunge l’aeroporto e per il ritorno dall’aeroporto si farà uso, anche sul luogo di missione, dei mezzi pubblici di servizio per l’aerostazione. E’ tuttavia consentito il rimborso della spesa per l’uso dell’autovettura privata per raggiungere l’aeroporto e viceversa entro i limiti massimi di distanza fissati convenzionalmente nella relativa tabella (all. 2). La spesa documentata per il parcheggio presso l’aeroporto è rimborsata fino ad un massimo di 72 ore. Il dipendente può essere autorizzato all’uso dell’autovettura privata per le trasferte all’estero, solo in casi eccezionali debitamente autorizzati per particolari esigenze di servizio e quando sia presente la necessità di ottimizzazione dei tempi ove non sono disponibili mezzi di trasporto forniti dall’Ente e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni : • le località da raggiungere non risultano servite da mezzi pubblici di linea, o lo siano con orari tali da prolungare notevolmente il periodo di trasferta ; • il dipendente debba portare con sé apparecchiature delicate o ingombranti o si trasporti documentazione voluminosa; • si accompagnino altri dipendenti in missione nella stessa località ; • la missione risulti di durata superiore ai 15 giorni. L’autorizzazione all’uso dell’autovettura privata è comunque subordinata alla presentazione da parte del dipendente di apposita dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità (all. 6) attestante che l’auto da utilizzare è in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia 21 di assicurazione obbligatoria per la “Responsabilità Civile” (compresi i terzi trasportati) e sulla circolazione dei veicoli. In detta richiesta devono essere riportati gli estremi d’individuazione della targa dell’auto e della relativa polizza d’assicurazione, nonché i nominativi dei dipendenti eventualmente trasportati. Al dipendente autorizzato all’uso dell’autovettura privata compete la corresponsione di un’indennità chilometrica, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, pari ad 1/5 (un quinto) del prezzo di un litro di benzina super al prezzo medio corrente nel luogo della missione rilevato mensilmente sulla pubblicazione Notizie Petrolifere del periodico Unione Petrolifera. Per il raggiungimento di località servite da autostrade sono rimborsate le spese di pedaggio, documentate dall’apposita ricevuta rilasciata ai caselli, se coerente con la missione, in ragione di date e orari di inizio e termine del viaggio, nonché di itinerario. In caso di mancato utilizzo si procede al rimborso chilometrico in coerenza con la missione e l’itinerario. E’ ammessa al rimborso la spesa documentata per la custodia in autorimessa del mezzo privato autorizzato, di quello messo a disposizione dall’Ente o a noleggio. In sede di consuntivo, eventuali richieste di rimborso per km eccedenti rispetto a quelli indicati nella tabella di cui all’allegato 3, dovranno essere esplicitamente autorizzate e motivate dal “Delegato”. A quei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio con altri dipendenti potranno essere autorizzati km eccedenti fino ad un massimo di 40 5.1.5 Mezzi pubblici extraurbani e urbani Sono rimborsate le spese per mezzi pubblici extraurbani (corriere, collegamenti con l’aerostazione, traghetti, ecc.) sulla base dei biglietti di viaggio che dovranno essere allegati alla nota spese. Sono rimborsati i biglietti di mezzi pubblici urbani (metro e bus) per il collegamento con l’aeroporto e per gli spostamenti urbani relativi alla missione. I biglietti di viaggio dovranno riportare la data e l’ora d’utilizzo e essere allegati al consuntivo di missione. 5.1.6 Taxi E’ fatto divieto in occasione di trasferte, per ragioni contabili e amministrative, di utilizzare “buoni taxi” in dotazione presso il Centro di appartenenza. Per raggiungere l’aeroporto e per il ritorno dall’aeroporto si farà uso, normalmente, anche sul luogo di missione, dei mezzi pubblici di servizio per l’aerostazione. L’uso dei taxi è consentito, tra le 22,00 e le 7,00, da e per la stazione ferroviaria o l’airterminal in corrispondenza della partenza o l’arrivo del treno, dell’aereo o dei mezzi pubblici di collegamento con l’aeroporto. 22 L’uso del taxi può inoltre essere autorizzato dal “Delegato” per trasporto documentazione, o sulla base di valutazioni relative all’ottimizzazione dei tempi ristretti e della minimizzazione dei costi. Le spese di taxi devono essere documentate con ricevuta dalla quale si rilevi l’importo, la data ed il percorso effettuato . 5.1.7 Auto in noleggio senza autista Qualora il dipendente debba effettuare spostamenti in luoghi adiacenti al luogo della missione o per casi specifici il “Delegato” potrà autorizzare il noleggio di un’autovettura senza autista. L’autorizzazione deve recare l’indicazione delle motivazioni del noleggio, del periodo massimo per il quale il noleggio è autorizzato, nonché il numero dei chilometri che presumibilmente saranno effettuati. Il tipo di autovettura da noleggiare deve essere di norma di classe “B o K” per la Società AVIS e di classe “B o C” per la Società MAGGIORE. L’utilizzo di altre classi di vetture dovrà essere adeguatamente motivato dal Delegato. Dovranno essere utilizzati preferibilmente qualora disponibili i voucher di credito rilasciati da Società di autonoleggio convenzionate a tariffa agevolata di importanza nazionale e internazionale che possano essere temporaneamente assegnati al dipendente interessato. Nel consuntivo di missione dovrà essere allegata copia di tutta la documentazione rilasciata dalla società di autonoleggio attestante : • il luogo di prelievo del veicolo; • il luogo di riconsegna; • il totale dei chilometri effettuati. Non è consentito l’uso di auto a noleggio con autista. 5.1.8 Documentazione spese di viaggio Al rientro dalla missione deve essere allegata al modulo M2 per il consuntivo di missione, la documentazione relativa ai titoli di viaggio utilizzati ( biglietto ferroviario vidimato, matrice biglietto aereo, ecc.) siano essi forniti dall’Ente, ovvero acquistati direttamente dal dipendente. In caso di “smarrimento o furto” della documentazione relativa alle spese di viaggio di missioni già effettuate, in treno o in aereo (voli nazionali) , ove non sia possibile avere dei duplicati della suddetta documentazione da parte dell’agenzia di viaggio che lo ha emesso il dipendente rilascerà idonea autocertificazione vistata come di seguito specificato. Al riguardo si precisa che per la liquidazione del biglietto ferroviario deve risultare, nel consuntivo di missione, apposita dichiarazione dell’interessato, vistata dal Direttore di Unità della Macrostruttura o da persona a ciò delegata, circa lo smarrimento dei biglietti. In caso di ripetuti smarrimenti non sarà dato alcun rimborso. 23 In caso di “smarrimento o furto” della documentazione relativa alle spese di viaggi non ancora effettuati, in treno o in aereo, il dipendente dovrà comunicare entro 24 ore l’avvenuto furto per le vie brevi; successivamente inoltrare una dichiarazione sottoscritta dal “Delegato” allegando la regolare denuncia presentata alle Autorità competenti. L’ufficio missioni provvederà, dietro autorizzazione del “Delegato”, a far emettere un biglietto sostitutivo. Sarà cura dell’ufficio missioni inoltrare all’Agenzia di viaggio copia della denuncia e seguire la pratica per l’eventuale rimborso del biglietto all’ENEA. In caso contrario il costo del biglietto rimarrà a carico dell’Ente. In caso di smarrimento delle ricevute di pagamento del pedaggio autostradale non verrà riconosciuto alcun rimborso. Non è consentito il rimborso delle penali dovute ad inadempienze imputabili al dipendente in ragione del non corretto utilizzo di biglietti per il trasporto (quali, ad esempio, la mancata timbratura del biglietto ferroviario e l’effettuazione dello stesso in treno). 5.1.9 Prolungamento della permanenza, per motivi personali, sul luogo di trasferta Qualora il dipendente desideri prolungare per motivi personali la permanenza sul luogo di missione ne dovrà richiedere preventiva autorizzazione della missione, il benestare al proprio Delegato, specificando bene nell’autorizzazione i tempi di servizio e fine missione. Comunque le spese di viaggio per il ritorno non dovranno essere superiori a quelle già previste nel programma di viaggio per il rientro. Non potrà essere autorizzato il prolungamento della missione qualora comporti l’impossibilità di usufruire di tariffe agevolate. 5.2 Anticipo spese di trasporto e fornitura biglietti di viaggio Al personale autorizzato a recarsi in missione con il mezzo proprio è concesso un anticipo della somma riconosciuta a titolo di indennità chilometrica pari ai Km previsti per i percorsi di andata e ritorno. I biglietti di viaggio sono forniti dalle Agenzie di viaggio convenzionate con l’ENEA, o acquistate direttamente dall’Ufficio Missioni soltanto nel caso di impossibilità di contattare Agenzie di viaggi convenzionate. 5.3 Rimborso delle spese di vitto 5.3.1 Rimborso forfetario Il rimborso forfetario è riconosciuto nella misura del 60% degli importi indicati nella Tab B allegata al Decreto del Ministro del Tesoro del 27 agosto ‘98 e successivo Decreto del 2 aprile ’99 (v. all. 7). Il personale inquadrato nell’“Area Tecnico-Amministrativa” è 24 equiparato al personale del gruppo 5 della Tab. A; mentre per l’“Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali”, il personale Dirigente e del livello differenziato 9.2 è equiparato al personale del gruppo 3 della suddetta Tabella, il restante personale è equiparato al personale del gruppo 4 della medesima Tabella (v. stesso allegato 7). Nel caso la missione si svolga per partecipazioni a convegni, seminari o corsi presso Enti, Organizzazioni o Società, ove nella quota di iscrizione sia compreso un pasto, il forfait giornaliero viene ridotto del 30%. 5.3.2 Massimale giornaliero e suo frazionamento per vitto rimborsabile a piè di lista Ove si sia optato per il rimborso a piè di lista, si ha diritto al rimborso : • per la prima colazione, quando l’inizio della trasferta avviene prima delle ore 8,00 ; • per il pranzo, quando l’inizio della trasferta avviene prima delle ore 13,00 oppure il termine della stessa avviene dopo le ore 14,00 ; • per la cena, quando l’inizio della trasferta avviene prima delle ore 20,00 oppure il termine della stessa avviene dopo le ore 21,00. Il rimborso a piè di lista delle spese di vitto è riconosciuto nei limiti del 60% dei valori riportati nella Tab B. allegata al decreto del Ministro del Tesoro del 27 agosto ‘98 e successivo decreto del 2 aprile ’99 (v. all. 7). Il personale inquadrato nell’“Area TecnicoAmministrativa” è equiparato al personale del gruppo 5 della Tab. A., mentre per l’“Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali”, il personale Dirigente e del livello differenziato 9.2 è equiparato al personale del gruppo 3, il restante personale è equiparato al personale del gruppo 4 (v. stesso allegato 7). Le spese di prima colazione ove non comprese nelle spese dell’albergo, rientrano nei limiti giornalieri non cumulabili nel limite del 10% di quanto previsto per l’intera giornata e dovranno essere documentate. Nel caso la missione si svolga per partecipazioni a convegni, seminari o corsi presso Enti, Organizzazioni o Società, ove nella quota di iscrizione sia compreso un pasto e non sia quantificabile il suo costo, il limite giornaliero non cumulabile per le spese di vitto (prima colazione e altro pasto) rimborsabile a piè di lista non potrà superare il 52% di quanto previsto nella citata Tabella B. Nel caso si partecipi a pranzi o cene organizzate da associazioni o enti, in occasione di convegni e seminari o nel caso in cui si utilizzino mense aziendali con il costo del pasto variabile, l’attestazione della spesa può essere effettuata con una ricevuta rilasciata dall’ente organizzatore del pranzo o dal gestore della mensa aziendale. Tale attestazione deve essere intestata al dipendente e deve riportare: la data dei pasti consumati, la spesa riguardante il singolo pasto, l’intestazione ed i riferimenti fiscali dell’ente a cui è stato effettuato il pagamento. Non è ammesso il rimborso delle spese di “frigo bar”. 25 Non sono rimborsabili le spese sostenute per eventuali pasti consumati nella sede di lavoro o in quello della dimora abituale del dipendente. 5.4 Rimborso spese alloggio a piè di lista Al dipendente compete il rimborso delle spese di alloggio, a piè di lista, per utilizzo di albergo o residence di 1a categoria convenzionato. Secondo quanto previsto dalla Legge 662/96, devono essere utilizzati per l’alloggio gli alberghi convenzionati con l’Ente. Qualora non risulti possibile l’utilizzo di alberghi convenzionati dovrà essere autorizzato dal Delegato, in sede di preventivo di missione, l’utilizzo di altro albergo precisando l’indirizzo, la tariffa e le motivazioni per cui non è stato possibile usufruire di alberghi convenzionati. L’ufficio missioni potrà effettuare verifiche sulla effettiva impossibilità di usufruire di alberghi convenzionati. Per l’individuazione di alberghi e residence convenzionati con l’Ente si fa riferimento al sito INTERNET appositamente predisposto. L’Ente non risponde in alcun modo di addebiti relativi alla mancata tempestiva disdetta, da parte dei dipendenti, delle prenotazioni alberghiere, a meno che ciò non sia imputabile all’annullamento o alla procrastinazione della trasferta disposta dall’Ente per esigenze di servizio. Per quanto concerne la documentazione necessaria per il rimborso delle spese di alloggio e’ indispensabile la presentazione di una fattura o di una ricevuta fiscale per l’ottenimento dei relativi rimborsi, nel caso di pagamento tramite voucher è sufficiente una ricevuta fiscale o una nota di pernottamento, o una fotocopia del voucher timbrata dall’albergo. 5.5 Anticipo spese di trasferta sino a 30 giorni In relazione alla durata della missione, a richiesta del dipendente interessato, potrà essere concessa un’anticipazione di: • una somma in Lire pari all’importo giornaliero forfetario di cui al precedente punto 5.3.1 per le spese di vitto. • una somma in Lire pari al prevedibile importo per le spese di albergo nel caso si utilizzassero alberghi convenzionati in dollari per i Paesi extraeuropei ed in EURO per i Paesi della Comunità Europea. • una somma in lire per l’acquisto dei biglietti di viaggio. Tale anticipazione potrà essere concessa solo in assenza di convenzioni con agenzie o in caso di documentata impossibilità di fornitura da parte delle stesse. Possono altresì essere anticipate, in relazione alla durata della missione, le spese per l’utilizzo di auto a noleggio purché autorizzato. 26 6. TRASFERTA ALL’ESTERO DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI (“lunga durata”) Al dipendente inviato in trasferta all’estero per durata superiore a 30 giorni compete il seguente trattamento : - a) Rimborso spese di viaggio; b) Rimborso forfetario giornaliero per spese di vitto e alloggio; c) Rimborso spese non documentabili. 6.1 Rimborso spese di viaggio Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed autorizzate negli stessi termini e modalità indicate nel precedente punto 5.1. 6.2 Rimborso forfetario giornaliero per spese di vitto e alloggio Al dipendente compete un importo giornaliero forfetario, per ogni 24 ore di trasferta, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, nei limiti, per ciascuna nazione e località, dei valori netti riportati nella Tab B. Il personale inquadrato nell’“Area Tecnico-Amministrativa” è equiparato al personale del gruppo 5 della Tab. A, mentre per l’“Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali”, il personale Dirigente e del livello differenziato 9.2 è equiparato al personale del gruppo 3 della suddetta Tabella, il restante personale è equiparato al personale del gruppo 4 della medesima Tabella (v. alleg. 7). Per frazioni inferiori alle 24 ore compete un importo pari ad 1/24 del suddetto rimborso giornaliero per ogni ora di missione; le frazioni di ora sono arrotondate, per eccesso, all’ora intera. Il rimborso giornaliero forfetario subirà un abbattimento proporzionale nel caso il dipendente fruisca di vitto e alloggio gratuito nei termini di seguito indicati : • 50% per alloggio e prima colazione ; • 25% per il pranzo ; • 25% per la cena. Gli abbattimenti relativi al vitto troveranno anche applicazione : • nel caso in cui il dipendente effettui la trasferta “di lunga durata” presso Centri e Sedi dell’ENEA presso i quali è in funzione un servizio mensa interno o convenzionato a carico dell’Ente; è fatta salva comunque la trattenuta nei modi e termini periodicamente previsti per il contributo pasto a carico del dipendente (buono mensa); • qualora il dipendente effettui la trasferta “di lunga durata” presso altri Enti o Organismi dotati di servizio mensa interno; è fatto salvo comunque il rimborso del costo dei pasti consumati alla tariffa in vigore presso i predetti Enti e/o Organismi ; • nel caso in cui, in relazione alle particolari modalità della trasferta, sia prevista la fruizione del pasto, nei punti di ristoro, tramite l’utilizzo di ticket restaurant. 27 6.3 Anticipo spese di trasferta Per missioni superiori a 30 giorni e inferiori a 3 mesi, in relazione alla durata della missione potrà essere anticipata, a richiesta del dipendente interessato, una somma in Lire pari all’intero importo forfetario di cui al precedente punto 6.2. Per le missioni di durata superiore a 3 mesi e inferiore a 6 mesi è consentita l’anticipazione mese per mese, oltre che degli importi forfetari spettanti, anche della maggiorazione per il rimborso delle spese non documentabili. Per missioni di durata superiore a 6 mesi è consentita, tenuto conto delle spese di prima sistemazione che il dipendente dovrà affrontare, un’anticipazione, prima della partenza, pari al trattamento di missione spettante per i primi 3 mesi. Detta anticipazione va recuperata in proporzione alla durata prevista della missione. Tali somme sono determinate in base al valore del Dollaro U.S.A. o EURO risultante dal mercato dei cambi alla data della compilazione del Mod M1. 7. RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI PER LE TRASFERTE ALL’ESTERO SIA DI BREVE CHE DI LUNGA DURATA In aggiunta al trattamento di trasferta di cui ai punti 5 e 6 ai dipendenti in missione all’estero (intendendosi come tale anche campagne oceanografiche con partenza, arrivo o sosta all’estero), sia di breve che di lunga durata, per ogni periodo pari a 24 ore compete un importo aggiuntivo, a titolo di rimborso spese non documentabili, pari al 1,25% della retribuzione minima mensile e dell’indennità di contingenza (all. 4). Il suddetto importo è erogato in ventiquattresimi in relazione alla durata effettiva della missione, compresi i tempi di viaggio ; le frazioni di ora sono arrotondate per eccesso all’ora intera. 8. RIVALUTAZIONE RIMBORSO GIORNALIERO FORFETARIO PER TRASFERTE ALL’ESTERO Tali importi sono stati rivalutati in base al Decreto del Ministro del Tesoro del 27/08/98 e successivo del 2 aprile ’99 per gli Stati che hanno adottato l’Euro. Comunque eventuali altre rivalutazioni saranno effettuate in considerazione di norme di leggi o indicazioni governative. 9. DECORRENZA TRATTAMENTO DI TRASFERTA ALL’ESTERO Il trattamento di trasferta all’estero si applica con decorrenza dalla data e dall’orario di partenza del vettore (treno, aereo) dal territorio italiano o della nazione in cui è di sede il dipendente. 28 10. CONGUAGLIO IN SEDE DI CONSUNTIVO DI TRASFERTA I conguagli attivi per il dipendente, in sede di consuntivo di trasferta, sono contabilizzati in base al valore dell’Euro o del Dollaro U.S.A. risultante dal mercato dei cambi alla data di rientro dalla trasferta. Parte Quarta LIQUIDAZIONE DELLA TRASFERTA 11. TEMPI E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLA TRASFERTA SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO Il dipendente è tenuto, entro 5 giorni lavorativi dalla data di rientro dalla missione, ad inoltrare all’Unità competente cui afferiscono le funzioni per la gestione della missione, il modulo di “Consuntivo missione” Mod. M2 debitamente compilato e corredato della documentazione attestante le spese sostenute. Nell’ipotesi in cui il dipendente non ottemperi a tale disposizione, non si procederà alla corresponsione di anticipi per ulteriori successive trasferte. Nel caso in cui, per la trasferta, si sia fatto uso di carta aziendale, la mancata consuntivazione nei termini stabiliti determina, a cura dell’Ufficio Missioni competente, una verifica obbligatoria delle motivazioni della stessa con il responsabile gerarchico del dipendente; in assenza di tale verifica non potrà essere concessa l’autorizzazione ad una nuova missione. Nel caso in cui l’anticipazione eventualmente corrisposta risulti superiore all’importo delle spettanze dovute per la trasferta, la differenza sarà recuperata dall’Ente mediante la trasmissione del consuntivo al Sistema stipendi. La liquidazione delle missioni dovrà essere assicurata dalle Unità competenti, entro 30 giorni dal ricevimento del consuntivo di missione, debitamente compilato e corredato della necessaria documentazione, fatta eccezione per i casi di: # cambiamenti di piano viaggi; # cambiamenti tariffe viaggi; # missioni brevi nell’ambito di periodi di trasferta di lunga durata; # sospensioni per malattie; # variazioni rispetto alle autorizzazioni. 29 Parte Quinta DISCIPLINA DI FATTISPECIE PARTICOLARI CONCERNENTI LE TRASFERTE SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO 12. SOSPENSIONE PER MALATTIA DELLA TRASFERTA La malattia di durata pari o superiore a 5 giorni consecutivi di calendario che intervenga nel corso della trasferta sospende la stessa, salvo che sia accertata l’oggettivata impossibilità di rientro nella sede di provenienza. Il dipendente deve comunicare tempestivamente a mezzo telegramma l’intervenuta malattia e trasmettere la relativa certificazione medica nella quale sua espressamente indicata l’oggettiva impossibilità di rientro in sede. In tale caso la trasferta è protratta, oltre il termine inizialmente previsto, per il tempo corrispondente alla durata della malattia, quale risulta dalla certificazione medica nonché per il tempo necessario per il viaggio di rientro. Nell’ipotesi di sospensione della missione, il trattamento di trasferta viene a cessare a partire dal momento della sospensione stessa. Il dipendente conserva comunque il diritto al trattamento stesso per il giorno e le ore necessarie per il rientro in sede. Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Ente di procedere agli accertamenti sanitari secondo le modalità previste nei C.C.N.L. attualmente in vigore. 13. RIMBORSO SPESE VARIE Sono rimborsate tutte le spese sostenute dal dipendente per l’espletamento delle attività di servizio durante la missione (es. spese telefoniche, spese postali, spese telegrafiche etc.). Nel modulo di consuntivo Mod. M2 nella voce “note”, devono essere indicate le motivazioni di servizio che ne hanno determinato l’esigenza e deve riportare la relativa autorizzazione del “Delegato”. 14. VARIAZIONI RISPETTO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE TRASFERTE Qualsiasi mutamento in sede di consuntivo della missione, rispetto a quanto indicato nella richiesta di autorizzazione, deve essere giustificato per iscritto dal dipendente e vistato dal “Delegato” che ha autorizzato la missione stessa. 30 15. FERIE GODUTE IN TRASFERTA SUPERIORE A 30 GIORNI Nel caso di godimento delle ferie annuali nel corso di svolgimento di una missione di lunga durata, il trattamento di missione è interrotto per il tempo intercorrente tra il giorno di allontanamento dal servizio e quello di rientro, a condizione che detto periodo sia pari o superiore a 7 giorni di calendario. 16. TRASFERTA DI BREVE DURATA IN ALTRA LOCALITA’ NELL’AMBITO DI TRASFERTE SUPERIORI A 30 GIORNI Qualora il dipendente in trasferta di durata superiore a 30 giorni debba recarsi in missione in altra località ha diritto, per la durata di detta missione, al mantenimento di _ dell’indennità forfetaria in godimento ed al trattamento “completo” previsto per la trasferta di breve durata sia in Italia che all’estero. Nel caso la missione di breve durata interessi la località ove è situata la propria sede di lavoro, il dipendente manterrà comunque il _ di indennità forfetaria prevista per la missione di lunga durata e godrà del rimborso delle spese di viaggio, limitatamente al periodo di tempo necessario agli spostamenti di andata e ritorno. 17. INTERRUZIONE ANTICIPATA DELLE TRASFERTE SUPERIORI A 30 GIORNI Nel caso di anticipato rientro da una trasferta, inizialmente prevista di durata superiore a 30 giorni, prima del superamento di tale limite, spetta al dipendente il trattamento previsto per la missione inizialmente autorizzata, limitatamente al periodo effettivo di missione. In tale ipotesi dovrà essere allegata al consuntivo di missione una dettagliata relazione del “Delegato” sui motivi che hanno determinato l’anticipato rientro. Copia di tale relazione dovrà essere trasmessa alla Funzione Centrale RU. 18. UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO AZIENDALE E’ attualmente in vigore una convenzione con la Diners Club sulla base della quale è prevista, per il solo personale dirigente, l’utilizzo di una carta di credito “aziendale” da valersi esclusivamente per spese strettamente inerenti la trasferta (albergo, ristorante, noleggio auto, biglietti aerei, ecc.), secondo la normativa vigente e nei limiti da essa indicati. Il dirigente interessato non potrà, in nessun caso, fruire di anticipi per le spese che possono essere coperte con l’utilizzo della carta di credito aziendale. 31 19. TRASFERTE PER LE QUALI SIANO PREVISTE RIMBORSI DA PARTE DI ORGANISMI ESTERNI 19.1 Trasferte di dipendenti che ricoprono incarichi di Consigliere di Amministrazione presso Organismi esterni o Società Le spese di missione dei dipendenti che ricoprono incarichi di membro di Consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali effettuate per partecipare alle riunioni degli organismi decisionali ovvero nell’interesse dell’organismo stesso sono a carico delle Società. E’ consentito in via eccezionale l’anticipazione delle spese di missione da parte dell’Ente; in tal caso nel modulo di autorizzazione deve essere indicato esplicitamente che gli oneri delle missioni sono a carico della Società richiedente. 19.2 Trasferte su invito o per conto di altri Enti o Società Per i dipendenti che sono autorizzati a compiere missioni in Italia ed all’estero su invito e per conto di altri Enti, Società e Organismi, che provvedono, in linea di massima, a rimborsare o a liquidare agli interessati le missioni effettuate, valgono le seguenti distinzioni : • nel caso in cui detti Enti, Società e Organismi facciano conoscere preventivamente che procederanno al rimborso parziale o totale delle missioni, deve essere indicato chiaramente tale condizione nella richiesta di autorizzazione di missione Mod. M3 ; • nel caso che la condizione di cui al punto precedente non sia conosciuta preventivamente, gli interessati che ricevano il rimborso delle spese di viaggio o la liquidazione totale o parziale della missione debbono darne, sotto la loro personale responsabilità, comunicazione in sede di consuntivo, precisando se intendono optare o no per il trattamento ENEA. Nel caso in cui optino per quest’ultimo i dipendenti dovranno provvedere al rimborso all’Ente di tutte le somme percepite quali risultano da apposita documentazione. 19.3 Trasferte presso l’Unione Europea In occasione di riunioni di Comitati o Gruppi per i quali siano previste le spese di viaggio o di diaria a carico dell’Unione Europea, il rimborso sarà effettuato direttamente all'Ente di appartenenza. Pertanto, i dipendenti che debbano effettuare questo tipo di missione presso la Commissione dovranno esibire (per il rimborso del viaggio) il biglietto aereo o di treno ai rappresentanti degli Uffici Amministrativi della UE, indicando ad essi il numero di conto corrente dell’Ente sul quale dovrà essere versato il relativo importo. Parimenti, dovranno richiedere di versare sullo stesso conto corrente, per i casi previsti, eventuali rimborsi per diarie. 32 Il conto corrente dell’ENEA che dovrà essere indicato è il seguente : • n. 218185 presso Banca Nazionale del Lavoro - Servizi di Tesoreria, Via S. Nicola da Tolentino, Roma. Al rientro dalla missione, dovrà essere indicato nel consuntivo di missione di aver adempiuto le suddette formalità amministrative presso la UE. 33 Parte Sesta PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISSIONI E ALLEGATI ALLA NORMATIVA SULLA TRASFERTA 34 Allegato1 AUTORIZZAZIONE DI MISSIONE ATTORE Dipendente./Segr. di di riferimento del Dipendente • • • • Ufficio Missioni Delegato Ufficio Missioni (che opera come ragioneria) Dipendente Cassa del Centro • • • AZIONE Propone richiesta autorizzazione missione (modello M3). Richiede autorizzazione elettronica al Responsabile gerarchico del Dipendente. Invia elettronicamente la richiesta di autorizzazione all’Ufficio Missioni. Verifica richiesta missione (modello M3), elabora l’autorizzazione di missione (modello M1) verificando l’esattezza dell’imputazione contabile. Indica eventuale anticipo missione (sulla base della normativa vigente).(1) Prenota l’impegno per la missione. Invia elettronicamente il modello M1 al Delegato. • Autorizza elettronicamente l’impegno di spesa (firma digitale su M1) • • • • Riscontra firme digitali (in osservanza con sistema deleghe). Invia impegno definitivo in contabilità ufficiale. Invia la richiesta titoli di viaggio (M5) all’Agenzia di viaggio. Stampa l’autorizzazione di missione ( modello M1) • • • Si reca presso l’Ufficio Missioni per ritirare l’M1. Ritira l’anticipo presso la cassa del Centro presentando l’M1. Ritira i biglietti di viaggio presso l’Agenzia di viaggio In caso di erogazione di anticipo di missione: • Eroga anticipo missione. • Emette ricevuta GECA acquisendo la firma del dipendente per quietanza e ne invia l’originale all’ufficio missioni. ___________________ (1) Ulteriori anticipi non potranno essere concessi se il dipendente ha missioni non consuntivate. Nel caso in cui si utilizzi carta aziendale si veda punto 11 della normativa. 35 CONSUNTIVAZIONE DI MISSIONE – CASO 1 (consuntivo <= a impegnato (Mod M1)) ATTORE AZIONE • Il dipendente presenta tutti i giustificativi alla propria segreteria di riferimento che compila il consuntivo di missione (modulo M2), la fa firmare al dipendente. • La segreteria Invia il modulo M2 all’Ufficio Missioni (insieme ai giustificativi) che lo completa con le informazioni mancanti e non in possesso della segreteria e, nelle sue funzioni di Ragioneria, provvede all’inserimento della liquidazione. • A consuntivo completato il sistema elettronico avverte la Segreteria che provvede a stampare copia del consuntivo per il Dipendente. Dipendente/Segr. di riferimento del Dipendente INFO/RU-AMM • • • Sistema Stipendi Provvede a tassazione Eroga consuntivo Recupera missioni negative 36 CONSUNTIVAZIONE DI MISSIONE – CASO 2 (consuntivo > impegnato (mod.M1) e lunga durata) ATTORE AZIONE • Il dipendente presenta tutti i giustificativi alla propria segreteria di riferimento che compila il consuntivo di missione (modulo M2), la fa firmare al dipendente. • La segreteria Invia il modulo M2 all’ufficio missioni (e i giustificativi). Dipendente/Segr. di riferimento del Dipendente • Ufficio Missioni Delegato /Segr. Di riferim. Completa il Mod M2 con le informazioni mancanti e non in possesso della Segreteria • Effettua i controlli di sua pertinenza. • Invia il consuntivo finale (Mod. M2) elettronicamente al Delegato per firma. • • Ufficio Missioni (che opera come ragioneria) INFO/RU-AMM • • • • Autorizza elettronicamente la liquidazione della missione e la rinvia elettronicamente all’Ufficio Missioni insieme alla stampa dell’M2 firmato dal Delegato. Invia copia del consuntivo al Dipendente. Effettua la contabilizzazione e archivia la pratica. Sistema Stipendi Provvede a tassazione Eroga consuntivo Recupera missioni negative 37 Allegato 2 TABELLA DISTANZE CONVENZIONALI TRA CENTRI E AEROPORTO CENTRO AEROPORTO DISTANZA in KM ROMA SEDE FIUMICINO 40 FRASCATI FIUMICINO 55 CASACCIA FIUMICINO 40 BOLOGNA PANIGALE 12 FAENZA PANIGALE 62 ISPRA LINATE ISPRA MALPENSA 30 SALUGGIA CASELLE 40 SALUGGIA MALPENSA 100 TRISAIA PALESE 160 PORTICI CAPODICHINO S. TERESA C. COLOMBO S. TERESA GALILEI 100 20 110 80 38 Allegato 3 TABELLA DELLE DISTANZE TRA I MAGGIORI CENTRI ENEA IN ITALIA 39 Allegato 4 TABELLA RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTABILI Livelli D 9,2 9,1 9 8,1 8 7 6 5 4 3 2 1 tra 8 - 16 h Maggiorazion e 0,25% 13.300 12.070 10.195 8.595 7.652 7.652 7.032 6.388 6.013 5.678 5.347 5.040 4.724 Trasferta in Italia Superiore alle 16 h Maggiorazione 0,75% Giornaliera 39.900 36.210 30.585 25.785 22.956 22.956 21.096 19.164 18.039 17.034 16.040 15.119 14.171 Trasferta Estero Maggiorazione 1,25% Oraria 1.663 1.509 1.275 1.075 957 957 879 799 752 710 669 630 591 Giornaliera 66.500 60.350 50.975 42.975 38.261 38.261 35.160 31.941 30.065 28.390 26.734 25.199 23.619 Oraria 2.772 2.515 2.125 1.791 1.595 1.595 1.465 1.331 1.253 1.183 1.114 1.050 984 40 Allegato 5 VALORI DEI RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA Trasferta in Italia inferiore a 30 giorni • Rimborso spese vitto - massimale giornaliero rimborsabile a piè di lista : £. 120.000 non cumulabili, con un importo non superiore a £. 80.000 per ogni singolo pasto. • Rimborso forfetario per vitto per trasferta comportanti consumazioni “al sacco” : £. 64.000 ripartito nei termini appresso specificati : • • • prima colazione pranzo cena • Rimborso forfetario per spese vitto per campagne oceanografiche : £. 64.000 quando non sia previsto il rientro quotidiano in porto. £. 5.000 £. 29.500 £. 29.500 Trasferta in Italia superiore a 30 giorni • Rimborso giornaliero forfetario spese vitto e alloggio: £. 127.000 per ogni 24 ore di trasferta. Trasferta all’estero inferiore a 30 giorni • Vedi Tabella Trasferta all’estero superiore a 30 giorni • Rimborso giornaliero forfetario, per ogni 24 ore di trasferta nei limiti, per ciascuna nazione e località, dei valori riportati nella Tabella B. allegata al decreto del Ministero del Tesoro del 24/5/90 e dei successivi adeguamenti. Il personale inquadrato nell’“Area Tecnico-Amministrativa” è equiparato al personale del gruppo 5 della Tab. A. allegata al decreto sopracitato, mentre per l’“Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali”, il personale Dirigente e del livello differenziato 9.2 è equiparato al personale del gruppo 3 della suddetta Tabella, il restante personale è equiparato al personale del gruppo 4 della medesima Tabella. Allegato 6 DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ PER L’USO DEL MEZZO PROPRIO ___ sottoscritt_ _____________________________________________________________________ chiede di essere autorizzato a recarsi in missione nella località di _______________________________ utilizzando un’autovettura privata. . Dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di assicurazione obbligatoria per la Responsabilità civile e sulla circolazione dei veicoli (Revisione). A tale fine comunica che utilizzerà l’autovettura tipo __________________________________________ di proprietà di ___________________________________________ targata _______________________ ed assicurata con polizza tipo ______________________________ n. ____________________________ ivi compresi i trasportati, con la Compagnia _________________________________________________ Patente n. ______________ rilasciata ___________________________ scadenza __________________ I dipendenti trasportati sono: - _____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________________ Con la presente il sottoscritto dichiara di sollevare l’ENEA da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso del mezzo di cui sopra. Data, ___________________ Il richiedente 42 Allegato 7 Per motivi tecnici l'allegato 7 - Decreto del Ministro del Tesoro del 27 agosto 1998 e successivo Decreto del 2 aprile 1999, è disponibile soltanto nella versione cartacea della circolare stessa.