Relazione Avv. Milazzo sul volo cancellato

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Relazione Avv. Milazzo sul volo cancellato
VOLO CANCELLATO E RITARDATO- SMARRIMENTO BAGAGLI
Questioni preliminari e pregiudiziali
1) COMPETENZA:
A) Competenza per materia. l’art. 33 Convenzione di Montreal del 1999, in caso
di responsabilità del vettore aereo, dispone che “l’azione per il risarcimento
del danno è promossa a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti
(della convenzione), o davanti al tribunale del domicilio del vettore o
della sede principale della sua attività, o del luogo in cui esso possiede
un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al
tribunale del luogo di destinazione”.
Con sent. n. 11183/05, il Supremo Collegio ha statuito che , l’art. 28 della
Convenzione di Varsavia, oggi sostituito dall’art. 33 della Convenzione di
Montreal, nella parte in cui individua i fori alternativi dell’azione del
danneggiato, nel luogo del domicilio del vettore o della sede principale della
sua attività o nel luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a
stipulare il contratto, o in quello di destinazione del volo, attiene
esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna.
Dunque, l’art. 33 della Conv. Montreal, come l’art. 28 della Conv. di
Varsavia, richiama i fori alternativi suddetti solo come criteri di
collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che
rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l’attore decide di
intraprendere il giudizio; tant’è che l’articolo in esame si intitola
“competenza giurisdizionale” ed il suo comma 4 (ex comma 2 Conv. Varsavia)
stabilisce che le regole di procedura, tra cui vi sono quelle sulla competenza
territoriale, sono quelle del tribunale adito.
Ove si volesse ritenere, come sostenuto in passato, che la norma in questione
voglia regolare la competenza interna, oltre che la giurisdizione, dovrebbe
necessariamente ritenersi che essa abbia determinato non solo la
competenza per territorio ma la competenza per materia del “tribunale”.
Invece, il termine “tribunale“ è da intendersi nel senso generico di autorità
giudiziaria, senza alcuna pretesa di determinazione della competenza per
materia, funzione, o valore. Diversamente si porrebbe, infatti, l’ulteriore
problema di individuare nei vari ordinamenti nazionali l’organo giudiziario
corrispondente al “tribunale”, di cui alla versione francese della Convenzione.
B) Competenza per territorio: escluso dunque che l’art. 33 della Convenzione di
Montreal (come l’art. 28 della Conv. Di Varsavia) riguardi anche i criteri di
competenza territoriali, ove la giurisdizione appartenga al giudice italiano il
riparto della competenza per territorio e per valore è regolato dalle
norme del nostro ordinamento con la conseguenza che l’eventuale
contestazione della competenza territoriale va fatta con riferimento a
ciascuno dei diversi criteri di collegamento previsti dal nostro
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ordinamento, dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. ivi compreso il criterio del foro
del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206/2005, peraltro ritenuto da ultimo
applicabile anche ai contratti di trasporto e di viaggio, ancor più ove conclusi
in via telematica direttamente dal viaggiatore (v. Trib. Bari 25.3.2002;
Tribunale Lanciano 01.7.2002).
L’art. 33 2° c. lettera U del D.lgs n. 206/2005, nonché l’art. 1469 bis c.c.,
determinano il potere del consumatore di scelta del Foro di maggiore
gradimento al medesimo.
Invero, nell’ipotesi di contratto di trasporto aereo il passeggero stipula un
contratto, scaturente dall’acquisto di un titolo di viaggio, per finalità
prevalentemente personali ed in assenza di pariteticità con il vettore, pertanto si
configura come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Quindi il rapporto tra
utente privato e vettore è di natura contrattuale e può essere inquadrato come
rapporto tra professionista e consumatore. Ne deriva che il cittadino che si
rivolga ad un vettore determinando con l’acquisto di un biglietto di viaggio,
l’insorgere di un rapporto contrattuale con lo stesso, assume la veste di
“consumatore” rispetto ad una controparte professionista e come tale lo può
convenire in giudizio in base al Codice del Consumo che stabilisce nelle
controversie tra consumatore e professionista la competenza territoriale
esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio
eletto [art.33 lett.u) D.Lgs 206/2005].
L’elezione di domicilio, presso l’avvocato designato con il rilascio della procura,
però, non può trovare connessione con il Giudice ritenuto competente a
conoscere della controversia.
Ciò infatti concretizza un elemento del tutto slegato alla residenza dell’istante
ovvero al domicilio del medesimo, in quanto non può ritenersi la coincidenza tra
domicilio del consumatore e domicilio elettivo determinato ai fini del rilascio
della procura ad litem. Occorre argomentare dunque sulla incompetenza
territoriale ai sensi e per effetti dell’art. 63 del D.lgs 06.09.2005 n. 206 codice di
consumo, e precedenti statuizioni.
Talchè la competenza territoriale inderogabile si radica innanzi al Giudice del
luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello
Stato. Qualsivoglia diversa individuazione non può che generare una declaratoria
di incompetenza del Giudice adito.
La Suprema Corte ha infatti specificato che il domicilio eletto, ai fini del rilascio
della procura ad litem è di certo circostanza assolutamente diversa della
residenza, ovvero dell’effettivo domicilio del consumatore: sentenza n. 10832
resa il 17.05.2011 (Cass. IV Sez. Civ.): “il domicilio elettivo del consumatore, ai
sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. U), del d. lgs n. 206 del 2005, il quale
insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda è foro
esclusivo ed inderogabile ( a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia
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stata oggetto di trattativa individuale) è esclusivamente quello che il consumatore
può eleggere nel contratto all’atto della sua conclusione per tutte le vicende
attinenti al contratto stesso, come stabilito dall’art. 47 cod. civ.; ne consegue che
non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore,
fatte prima del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso”.
Invero, se la ratio dell’art. 33 c. 2 lettera u D.lgs 206/2005, al pari delle altre
norme contenute nel codice di consumo, è quella di riequilibrare la posizione
contrattuale del professionista e del consumatore, impedendo che il primo,
avvalendosi della sua forza contrattuale, possa imporre la scelta di un Foro e
quindi eliminare condizioni di minorata difesa del consumatore, tanto preclude a
quest’ultimo la facoltà di scelta di un Giudice a proprio piacimento, ricorrendo
all’elezione di domicilio ai fini della proposizione del giudizio.
In altri termini, l’interpretazione corretta dell’art. 25 Cost. che postula come
nessuno possa essere distolto dal Giudice naturale precostituito per legge,
impone la individuazione del Giudice territorialmente competente prima
dell’inizio del giudizio, in ossequio al criterio della precostituzione e, dunque, né
con la costituzione in mora, tantomeno con l’atto introduttivo del giudizio stesso.
La sentenza della Cassazione Civile evidenzia”il rilievo di elezioni di domicilio
unilaterali del consumatore successive, addirittura, come nel caso di specie,
compiute nello stesso atto introduttivo della domanda giudiziale, darebbe luogo, se
si ammettesse, ad una sorta di diritto del consumatore di scegliersi il foro, del tutto
al di fuori del collegamento con la stipulazione del contratto e della logica di tutela
del consumatore in relazione ad esso. E ciò non già, come per la residenza, con
riferimento al mutamento dello stato di fatto che la residenza esprime (e che non
deve essere fittizio), bensì sulla base di un potere di scelta del tutto sganciato dalla
stipulazione del contratto e, quindi, dal riferimento all’affare nel che consiste il
contratto”.
Altresì, per la Corte di Giustizia- vedi fra tutte sentenza causa C- 204/08 del
9.7.2009- in caso di annullamento del volo i passeggeri possono richiedere
l’indennizzo forfettario al giudice del luogo di partenza o di arrivo dell’aereo.
Tale criterio infatti assicura il collegamento più stretto tra il contratto in causa ed
il giudice competente; in quanto è in tale luogo che va effettuata la fornitura
principale dei servizi. I luoghi che presentano un collegamento diretto con i
servizi forniti- in esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto- sono proprio
quelli di partenza e di arrivo dell’aereo, quali luoghi convenuti nel contratto di
trasporto concluso con la compagnia aerea; che la parte ha concluso certamente
nella qualità di consumatore, e comunque intendendosi quale luogo di
destinazione quello previsto ed indicato nel biglietto, e dove doveva assicurarsi il
trasporto ad opera della compagnia, nel porto di destinazione.
In caso di mancata osservanza di tali alternativi criteri di collegamento, il giudice
adito dunque dichiarerà la propria incompetenza, in favore di altro giudice,
innanzi al quale la causa andrà riassunta, nel termine previsto in sentenza.
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2) PRESCRIZIONE.
Sulla questione pregiudiziale concernente il termine entro il quale il
passeggero di un volo cancellato o ritardato può agire per ottenere la
compensazione pecuniaria, nulla dice la normativa europea che rimanda ai
singoli ordinamenti nazionali, non avendo il Regolamento(CE) 261/04
stabilito un termine unico.
A tal proposito, l’art. 29 della Convenzione di Varsavia e l’art. 35 della
Convenzione di Montreal prevedono che l’azione di responsabilità per i
diritti riconosciuti da tali convenzioni deve essere promossa, a pena di
decadenza, entro due anni dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui
l’aeromobile avrebbe dovuto arrivare o da quello in cui il trasporto fu
interrotto.
Il nostro ordinamento, in attesa di una disciplina specifica, che risolverebbe
ogni questione, atteso che comunque le norme del Regolamento 261/04 si
pongono al di sopra delle Convenzioni di Montreal e di Varsavia, che non le
rendono, in caso di vuoto normativo, automaticamente applicabile, a seguito
della riforma del codice della navigazione, all’art. 949 ter c. n.), ha ritenuto
applicabile, a fini decadenziali, il termine biennale previsto dagli artt. 29 e 35
su indicati, tenendo conto comunque anche del termine di sospensione feriale,
operativo in Italia, risultando diversamente illegittimamente incostituzionale
all’art. 24 Cost; dunque il termine di decadenza per la proposizione dell’azione
è di 2 anni e 90 giorni, dal giorno in cui il passeggero ha fatto ritorno, dal
momento in cui l'aeromobile sarebbe dovuto arrivare o il trasporto fu interrotto;
escludendo specificamente l’applicabilità delle norme sulla prescrizione.
Sono quindi sottoposti a decadenza biennale e non più a prescrizione anche quei
diritti non regolati dalla normativa internazionale, quale quelli, ad esempio, relativi
all’inesecuzione del trasporto o all’overbooking (“sovraprenotazione” e si
verifica tutte le volte in cui le compagnie aeree accettano più prenotazioni del
numero dei posti effettivamente disponibili).
La norma contenuta in tale articolo deve essere coordinata con quelle di diritto
interno. In applicazione a tale principio, è da ritenersi, ex art. 2966 cod. civ.
( trattandosi di norma che regola la responsabilità e non la decadenza) che la
decadenza sia esclusa nel caso di riconoscimento del diritto del passeggero da parte
del vettore.
Nel caso poi di danno o avaria al bagaglio, oltre al generale termine di
decadenza biennale esaminato, la convenzione di Montreal del 1999 prevede, un
termine di 7 giorni entro il quale il passeggero deve avanzare al vettore un reclamo
relativo al danno subito (art. 31). In mancanza di tale reclamo entro il suddetto
termine, il passeggero decade dall'azione per il risarcimento del danno, salvo il
caso di frode da parte del vettore.
La domanda in tali casi va dichiarata improcedibile.
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Questioni di merito
3) CANCELLAZIONE E RITARDATO IMBARCO.
La cancellazione è la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto
e sul quale sia stato prenotato almeno un posto( vedi art. 2 Regolamento).
L’art. 5 del Regolamento stabilisce che in caso di cancellazione ai passeggeri
spetta l’assistenza ai sensi dell’art. 8, nonché la compensazione pecuniaria a
norma dell’art. 7, a meno che i passeggeri non vengano informati della
cancellazione almeno 7 giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato
loro offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza
previsto e di raggiungere la destinazione finale entro due l’orario d’arrivo
previsto.
Il vettore, da parte sua, non è tenuto a pagare alcuna compensazione pecuniaria
se dimostra, ex art. 7, che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze
eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate
tutte le misure del caso.
L’art. 6 si occupa della compensazione che spetta al passeggero in caso di volo
ritardato, cioè quello che giunge a destinazione oltre un certo di lasso di tempo
rispetto a quanto previsto al momento della prenotazione, e che dà diritto ad una
compensazione, stabilendo che la compensazione spetta quando l’orario previsto
è ritardato di:
- 2 ore ( per i voli nazionali, per le tratte inferiori a 1500 Km);
- 3 ore( per i voli internazionali, per le tratte comprese tra 1500 e 3500 Km);
- 4 ore( per voli intercontinentali, per tutte le altre tratte superiori a 3500 Km).
Il vettore deve prestare inoltre assistenza( ex art. 9), diversamente intesa da tale
disposizione e dall’art. 8, in base al tipo di ritardo( un giorno, cinque ore) ed in
base alla distanza tra la partenza e l’arrivo.
Ai passeggeri, in caso di cancellazione del volo( ex art. 7), o nel caso in cui loro è
consentito di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo
alternativo( ex art. 8), spetta una compensazione pecuniaria di:
- €. 250,00, per i voli nazionali( o , con ritardo superiore a 2 ore);
- €. 400,00, per i voli internazionali( o con ritardo superiore a 3 ore);
- €. 600,00, per i voli intercontinentali( o con ritardo superiore a 4 ore).
Se al passeggero è consentito di raggiungere la destinazione finale con volo
alternativo, il cui volo ritardato rispetto a quello originariamente previsto giunge
a destinazione non oltre le 2 ore( per le tratte nazionali), le 3 ore( per quelle
internazionali) e le 4 ore( per quelle intercontinentali), il vettore aereo può
ridurre del 50% la compensazione pecuniaria prevista( così sentenza Corte di
Giustizia IV sez. 19.11.2009 C 402/07 e C 432/07).
Ai sensi dell’art. 9, il passeggero ha diritto, a titolo gratuito, a pasti e bevande, e
ad una sistemazione in albergo ed al trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di
destinazione, e ad effettuare due chiamate od inviare fax o mail, a seconda del
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ritardo. Tale inosservanza comporta un risarcimento valutabile dal giudice
forfettariamente ( tenendo conto del ritardo e della fascia oraria del ritardo), per
la mancata offerta di quanto dovuto al passeggero.
Volo ritardato: le disposizioni del Regolamento 261/04 non contengono alcuna
definizione sul volo ritardato, dando però una indicazione sul concetto di volo,
definito come un’operazione di trasporto aereo realizzata da un vettore che fissa
il suo itinerario, che viene dunque a costituire l’elemento fondamentale, che va
effettuato in conformità al programma previamente stabilito dallo stesso vettore.
Il ritardo si ha invece quando, ritardato il volo rispetto alla partenza, tutti gli altri
elementi previsti rimangono immutati.
Dunque un volo ritardo è diverso da quello cancellato. Se però i passeggeri
vengono trasportati su un volo il cui orario di partenza è ritardato rispetto
all’orario di partenza inizialmente previsto, il volo può essere definito
cancellato ma solo se il vettore aereo provvede al trasporto dei passeggeri
su un altro volo la cui programmazione originaria differisce da quella del
volo originariamente prevista(es. i passeggeri si uniscono ad altro volo con
altri passeggeri, diversamente programmato rispetto a quello prenotato).
Quindi un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo, non può essere
considerato cancellato, se è realizzato in conformità alla programmazione
originariamente prevista(sentenza Corte di Giustizia IV sez. 19.11.2009 C
402/07 e C 432/07).
A tal uopo, per la Corte di Giustizia, nella sentenza indicata, i passeggeri il cui
volo è stato cancellato e quelli vittima di un ritardo del volo, subiscono un
danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano dunque in
situazioni paragonabili ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria di
cui all’art. 7. La situazione dei passeggeri di voli ritardati, in specie, non si
distingue affatto da quella dei passeggeri cui sia stato consentito di partire con
un volo alternativo, ai sensi dell’art. 5 n. 1 lett c), e che possono essere informati,
in extremis, nel momento steso in cui giungono all’aeroporto( sent. 9.7.2009 C
204/08): entrambi vengono informati nello stesso momento ed entrambi
subiscono un’analoga perdita di tempo.
I passeggeri cui è offerto un volo alternativo dunque hanno diritto alla
compensazione pecuniaria di cui all’art. 7, quando il vettore non offre loro un
volo alternativo che parte non più di un’ora prima dell’orario di partenza
previsto e raggiunga la destinazione finale entro due ore dopo l’orario d’arrivo
previsto. Pertanto, anche i passeggeri dei voli ritardati hanno diritto alla
compensazione, dovendo loro garantirsi parità di trattamento.
Anche in tale caso, i passeggeri avranno pertanto diritto alla riduzione della
compensazione( 50%) qualora il ritardo in cui giungano a destinazione finale
non superi le due ore, le tre ore e le quattro ore, a seconda che trattasi di volo
ritardato di tratta nazionale, internazionale, intercontinentale.
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NATURA RESPONSABILITA’: La responsabilità del vettore, è una responsabilità
contrattuale, scaturente dal contratto di trasporto aereo e dalle obbligazioni in
esso contenute( obbligo del vettore di trasportare il passeggero dal luogo di
partenza a quello di arrivo, secondo quanto pattuito nel biglietto acquistato).
4) Cause eccezionali che escludono il diritto alla compensazione pecuniaria:
a) l’art. 5 n. 3 Regolamento 261/04. Un problema tecnico occorso ad un
aeromobile che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione
di circostanza eccezionale ai sensi di tale disposizione, a meno che detto
problema derivi da eventi che, per loro natura o origine, non siano
inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e
sfuggano al suo effettivo controllo. Il vettore in tal caso deve dimostrare
l’eccezionalità del guasto, la gravità e la natura, tale da risultare imprevedibile
e da non potervi porre immediato rimedio( es. la rottura non poteva evitarsi
adottando tutte le misure idonee e con la manutenzione ordinaria
correttamente eseguita), alla luce della diligenza specifica richiesta ad un
soggetto che opera nel settore e nella concreta circostanza che ha dato origine
all’impossibilità di eseguire la riparazione.
Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto
di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare
aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che
comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto
aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore
aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni.
La Convenzione di Montreal esclude la responsabilità del vettore per i danni
derivati dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli se essi sono da
collegare alla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco degli stessi( art. 17
parag. 2), o in caso di ritardo qualora risultino adottate, da parte del vettore tutte
le misure necessarie e possibili( art. 19).
Il Regolamento 261/04, art. 7, prevede la non corresponsione della
compensazione in caso di cancellazione per fattori eccezionali; ma ciò non esime
comunque il vettore dal fornire assistenza e a rimborsare il biglietto al
passeggero( art. 3 Reg.), in esecuzione dei principi di inadempimento
contrattuale.
Anche se il danno dipende da forza maggiore il vettore è liberato da
responsabilità se dimostra di aver fatto, lui ed i propri dipendenti- ausiliari, tutto
quanto necessario, adottando tutte le misure idonee ad evitare il ritardo o la
cancellazione, limitando i disagi al passeggero, con obbligo del vettore di indicare
specificamente le misure adottate. In specie:
b) Le avverse condizioni metereologiche, vanno considerate circostanze
eccezionali se risultano straordinarie od imprevedibili; non risultando tali,
dunque, se potevano essere previste con anticipo dal vettore, che aveva
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dunque l’opportunità di organizzarsi diversamente( es. una nevicata in pieno
inverno in un luogo soggetto a nevicate non va considerata circostanza
eccezionale, risultando del tutto prevedibile; o una nevicata preannunciata nei
giorni precedenti); spetta sempre comunque il risarcimento per la mancata
informazione e l’improvvisa cancellazione.
c) Lo sciopero: esclude la responsabilità del vettore in caso di cancellazioni o
ritardi solo se proclamato da altra azienda, con ripercussioni sui ritardi degli
altri voli, ed in specie su quello del passeggero del volo ritardato; lo stesso
dicasi in caso di sciopero nazionale. Non esclude invece la responsabilità del
vettore lo sciopero dei propri dipendenti. In ogni caso, va fatta salva la dovuta
assistenza ed informazione ai passeggeri, per limitare i loro disagi.
d) La chiusura dello spazio aereo da parte delle autorità aeroportuali, va
considerata circostanza eccezionale.
e) Ritardo nella manutenzione periodica: non esclude la responsabilità del
vettore, a meno che non rappresenti un fattore del tutto eccezionale.
5) ACQUISTO BIGLIETTO ANDATA RITORNO.
Altra problematica concerne la mancata effettuazione del viaggio di andata, per
motivi personali del passeggero, che avendo acquistato il biglietto
andata/ritorno, recatosi al ceck-in per il viaggio di ritorno, si veda negare
l’imbarco, in base ad una clausola contrattuale inserita nel biglietto di viaggio,
acquistato anche on line.
La fattispecie è inquadrabile nella figura giuridica del contratto di trasporto
aereo di persone cui è applicabile la normativa codicistica di cui all’art.1678 e
seguenti, la normativa del cod. della navigazione e la normativa comunitaria, in
particolare il Regolamento CE n.261/2004. L’art. 4 del Regolamento CE 261/04,
come sappiamo, stabilisce che in caso di negato imbarco spetti ai passeggeri
interessati una compensazione pecuniaria.
Le compagnie aeree, eccepiscono normalmente la legittimità del negato imbarco
in quanto l’art. 3 delle Condizioni generali CAI prevede che :“Il passeggero non
avrà diritto al trasporto qualora i tagliandi di volo non siano utilizzati secondo
l’ordine previsto dal biglietto” .
Il contratto in esame è sottoposto sia alla disciplina delle condizioni generali di
contratto di cui all'art. 1341 e 1370 c.c., sia alla disciplina dei contratti del
consumatore di cui agli artt. 33 ss. codice del consumo (D.lvo nr. 206 del 2005),
essendo certo, da un lato, che si tratta di contratto regolato da condizioni
generali e, dall'altro, intervenuto tra un professionista ed un consumatore.
In particolare, il Codice del Consumo (D.Lgsl. 206/2005), all’art.33, stabilisce
che si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto. Inoltre al comma 2 lett.l) prevede la
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presunzione di vessatorietà per le clausole che prevedano l’estensione
dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di
conoscere prima della conclusione del contratto.
La mancata conoscenza di dette clausole comporta quindi la loro
vessatorietà, ai sensi dell’art.35 Cod. Consumo e conseguentemente la nullità
delle stesse rilevabile d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art.36 Cod. Consumo.
Invero, la mancata conoscenza di dette clausole opera un grave squilibrio nel
contratto, in quanto impedisce al consumatore di fruire di un servizio sul quale
ha fatto legittimo affidamento, proprio perché la prenotazione ha lo scopo di
tranquillizzare l’utente, il quale è certo di avere il posto riservato, senza doversi
affannare per il rischio che, in assenza di prenotazione, non trovi posto
sull’aeromobile. Infatti, l’uomo medio, che magari non ha particolare
dimestichezza in materia di voli aerei, con la prenotazione dei voli di andata e
ritorno, sa di essere al sicuro, anche se non utilizza il volo di andata e non
riconferma la prenotazione per il ritorno.
Conseguentemente, solo a seguito di adeguata informazione dell’esistenza di tali
clausole, il consumatore è tutelato; non avrebbe peraltro alcun effetto utile per il
consumatore la previsione di affiggere a bordo degli aeromobili il testo delle
predette clausole, in quanto esse riguardano la fase della prenotazione che è,
evidentemente, anteriore a quella dell’imbarco.
Pertanto, l’unica maniera per rendere noto il contenuto di dette clausole è
quella di avvertire espressamente il consumatore del contenuto delle clausole
all’atto della prenotazione, sì che questi, resone adotto, potrà valutare se
prenotare entrambi i voli, ovvero solo l’uno o solo l’altro, in funzione delle
proprie esigenze.
Del resto, si avrebbe una disparità di trattamento nel caso in cui il passeggero
dovesse partire con il volo di andata, rinunciando poi al volo di ritorno: avendo
acquistato un unico biglietto, è peraltro ovvio che lo stesso ha acquistato un
pacchetto comprensivo di entrambi i voli e che il mancato utilizzo di una tratta
si concretizzerebbe in un vantaggio anche economico della compagnia( che ha
così la possibilità di vendere il pacchetto annullato ad altro soggetto) ed altresì
uno svantaggio del consumatore che avendo acquistato un unico biglietto ha
pagato entrambe le tratte e non ne usufruirebbe nemmeno di una, pur
comprendendole il biglietto di viaggio entrambe.
6) RICHIESTA DANNO ESISTENZIALE, a seguito di cancellazione o ritardo.
Di norma tale domanda va rigettata, non essendo configurabile un danno
esistenziale in re ipsa, risarcibile a prescindere dalla prova del medesimo, per il
sol fatto che vi sia stato il ritardo o la cancellazione. Non va risarcito nemmeno il
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riferimento generico allo stress sopportato dal passeggero per le attese in
aeroporto, avendo in tal caso il passeggero diritto all’assistenza ed
informazione, la cui mancanza dà diritto a quest’ultimo ad ottenere una somma
liquidata dal giudice in via equitativa, tenendo conto del tempo dell’attesa e
della fascia oraria( notte e giorno) e per non aver la compagnia provveduto a
fornire pasti e bevande.
Quindi, tale voce, richiesta a titolo di danno esistenziale, non può certamente
essere riconosciuta se formulata in questi termini, anche alla luce della sentenza
delle Sez. Unite del novembre 2008; va rilevato comunque che il giudice, nel
liquidare equitativamente un ulteriore compenso per la mancata assistenza e
informazione, deve tener conto dell’attesa del passeggero lasciato in aeroporto,
senza nessuna assistenza, senza pasti e bevande, e del tempo ivi trascorso; non
trascurando la fascia oraria, notturna o diurna, in cui rimane senza assistenza in
aeroporto, a prescindere dall’eventuale trasferimento poi operato dalle
compagnie che lo (ri)proteggono su altro volo anche di altra città, con spese di
trasporto a carico del vettore; non trascurando quando tale trasferimento viene
effettuato( ad es. dopo aver lasciato per diverse ore il passeggero in aeroporto,
in attesa di disposizioni, e la decisione sia stata presa in tarda notte, trasferendo
a spese del vettore il passeggero in albergo dopo le 2,00, dopo che la
cancellazione del suo volo sia avvenuta alle ore 20,00).
Vanno altresì riconosciute le ulteriori spese sostenute dal passeggero, a causa
del ritardo, oltre alla compensazione pecuniaria (ad es. le spese di taxi nel caso
in cui il volo ritardato sia giunto a destinazione nelle ore notturne, quando non
vi è mezzo pubblico disponibile; o nel caso di pernottamento a spese del
passeggero non assistito e lasciato in aeroporto per un’intera notte, in attesa di
un volo alternativo).
Ogni altra forma di risarcimento non appare dovuta se non provata ( ad es. che a
causa del ritardo o della cancellazione il passeggero non ha potuto partecipare
ad un convegno, ad un matrimonio; o, nei casi più rilevanti, ad es. ad un
concorso). Tali casi, se oggetto di prova documentale, sono risarcibili,
indipendentemente dal compenso per ritardo o cancellazione, in modo
forfettario, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, con criteri
equitativamente stabiliti dal giudice, a titolo di maggior danno subito.
Lo stesso dicasi nel caso di un soggetto con patologie che si sia sentito male in
aeroporto, a causa dell’attesa, perchè non collocato in luogo idoneo, o di una
donna incinta, non assistita anche da personale specializzato.
Diversamente, qualora tali circostanze, eccezionali, non vengano provate e nella
richiesta avanzata dalle parti vi sia anche la domanda di risarcimento del danno
esistenziale( poi risultato non dovuto) il giudice può far valere tale circostanza
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nella fase della liquidazione delle spese, condannando parte istante a metà
spese processuali, atteso il rigetto di una delle due domande formulate.
7) PERDITA E SMARRIMENTO DEI BAGAGLI.
Ai sensi dell’art. 22 parag. 2 Convenzione di Montreal, in caso di perdita o
smarrimento di un bagaglio, ogni singolo passeggero ha diritto ad una
compensazione pecuniaria sino a 1000 diritti speciali (circa 1100,00 euro). Lo
stesso dicasi in caso di distruzione e/o deterioramento del bagaglio.
La compensazione spetta singolarmente ai passeggeri anche se il numero dei
bagagli consegnati era inferiore a quello dei viaggiatori effettivi( ad es. 4
passeggeri con bagagli divisi in due valigie- così sentenza Corte Giustizia
22.11.2012 C 139/11).
Invero, la Convenzione di Montreal si pone l’obiettivo di tutelare l’interesse
degli utenti del trasporto internazionale e la necessità di garantire un equo
risarcimento secondo il principio di riparazione; obiettivi che non possono
venir meno, anche nel caso di passeggero i cui oggetti personali si trovino nel
bagaglio a nome di altro soggetto, cui viene consegnato lo scontrino della
relativa valigia al momento del ceck- in; anche in tal caso, il passeggero avrà
diritto al risarcimento.
L’art. 17 ai parg. 2 e 4 sancisce la responsabilità del vettore aereo per il sol
fatto che l’evento abbia causato la perdita o il deterioramento del bagaglio
prodottosi a bordo o durante qualsiasi periodo in cui il vettore ne aveva la
custodia, dopo la consegna; a meno che il danno non consegua alla natura
stessa del bagaglio o suo difetto o vizio intrinseco.
Al fine di preservare l’equilibrio tra l’interesse degli utenti ad un equo
risarcimento e quello del vettore aereo, è prevista la possibilità per il vettore di
identificare e calcolare, per ciascun passeggero, l’onere di risarcimento a cui
possono essere assoggettati; il limite previsto costituisce infatti un massimale di
risarcimento che non può essere acquisito di diritto ed in via forfettaria da
ciascuno; spetta infatti al singolo passeggero fornire prova al giudice nazionale,
dimostrando a sufficienza di diritto il contenuto dei bagagli smarriti, nonché
che il bagaglio consegnato da altro passeggero conteneva effettivamente gli
oggetti di altro imbarcato sullo stesso volo( ad es. trattasi di stessa famiglia con
biglietto unico registrato all’imbarco contestualmente- vedi sentenza su citata).
Il limite di 1000 diritti speciali, può essere aumentato in caso di dichiarazione
speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal passeggero
al momento della consegna al vettore del relativo bagaglio, dietro pagamento di
una eventuale tassa supplementare( art. 22 par. 2). Il vettore sarà in tal caso
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obbligato sino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno di non
dimostrare che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla
consegna a destinazione.
Nel commisurare il quantum del risarcimento per lo smarrimento o la perdita
del bagaglio, il giudice tiene conto dei giorni in cui il soggetto non ha potuto
usufruire del bagaglio; dovrà inoltre rimborsare anche le spese(vive) sostenute
per l’acquisto di beni( nuovi) di prima necessità, a causa dello smarrimento del
bagaglio, previa esibizione dello scontrino, che quanto eventualmente
acquistato in base anche alla motivazione del viaggio ( es. vestiti per partecipare
ad un congresso, matrimonio), nonchè le eventuali ed ulteriori spese affrontate
dal passeggero per il recupero del bagaglio( ad es. le spese di taxi sostenute per
recarsi in aeroporto per il ritiro del bagaglio, poi ritrovato).
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