Disposizioni Piano Casa LR 13-11 con emendamenti D.C.C. 66–

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Disposizioni Piano Casa LR 13-11 con emendamenti D.C.C. 66–
COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DELLA LEGGE REGIONALE
N. 14 DEL 08/07/2009 COME MODIFICATA DALLA
LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 08/07/2011
” Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche ”
Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. Con le presenti disposizioni attuative, il Comune di Negrar, in virtù di quanto previsto dall’art. 9,
comma 5, della legge regionale n. 14 del 08/07/2009 come modificato dalla legge regionale n. 13
del 08/07/2011 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo
dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di
barriere architettoniche” sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio,
paesaggistico ed ambientale, determina, fatti salvi gli interventi sulla prima casa di abitazione
assentibili in diretta applicazione della legge regionale, se o con quali ulteriori limiti e modalità
applicare la predetta normativa nel territorio comunale.
2. In particolare le presenti disposizioni attuative:
a) procedono alla ricognizione ed alla definizione dei casi di non applicabilità degli artt.2, 3 e 4
della legge regionale, in relazione a quanto previsto dall’art.9, comma 1 della medesima;
b) definiscono i casi di esclusione o limitazione dall’applicabilità degli artt.2 e 3 e 4 della Legge
regionale 14/2009 e Legge regionale 13/11 in relazione a specifici immobili e zone del
proprio territorio sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio,
paesaggistico, ambientale;
c) disciplinano gli strumenti e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla Legge
regionale 14/2009 e Legge regionale 13/11 in relazione al vincolo di subordinazione
all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del
maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli
edifici esistenti;
d) effettuano una ricognizione delle norme non derogabili dalla Legge regionale 14/2009 e
Legge regionale 13/11 e dalle presenti disposizioni;
e) definiscono le modalità di costituzione, gestione ed aggiornamento dell'elenco degli
ampliamenti autorizzati, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge regionale 14/2009 e Legge
regionale 13/11;
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Art.2 – Definizioni.
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni regionali e delle presenti disposizioni attuative si
definiscono:
a. Zona territoriale propria: zona territoriale omogenea, di cui al D.M. 1444/68, nella quale è
ammessa o compatibile la destinazione d’uso degli edifici oggetto di intervento, in quanto
corrispondente alla categoria urbanistica di appartenenza secondo le previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti;
b. Destinazione d’uso degli edifici: destinazione d’uso prevista dal progetto di intervento ed
oggetto di atto di assenso - comunque denominato - ricompresa o compatibile con la
categoria urbanistica di appartenenza ai sensi del D.M. 1444/68 e degli strumenti urbanistici
vigenti;
c. Prima casa di abitazione: Per “prima abitazione del proprietario” di cui all’articolo 7 della
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e “prima casa di abitazione” di cui al comma 3, comma 4,
comma 6 e comma 7 dell’articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in
proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure
si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi
successivi al rilascio del certificato di agibilità. (come previsto dall’art. 8 Legge regionale 9
ottobre 2009, n. 26).
d. Volume esistente: il volume edilizio legittimamente realizzato o legalmente legittimato, in
relazione alla destinazione d’uso ed alla categoria urbanistica di appartenenza, calcolato in
conformità con le previsioni del P.R.G.;
e. Volume esistente interrato: è il volume del fabbricato sottostante il livello naturale del
terreno;
f. Case a schiera: è una tipologia di abitazione caratterizzata dall'accostamento in aderenza di
più unità abitative, una a fianco all'altra;
g. Cortina edilizia: è la tipologia edilizia in cui il fronte costruito di un insieme di edifici è
disposto, senza soluzioni di continuità e per una lunghezza considerevole, lungo un asse
viario urbano o altro simile elemento di allineamento;
h. Superficie coperta esistente: la superficie coperta legittimamente realizzata o legalmente
legittimata, in relazione alla destinazione d’uso ed alla categoria urbanistica di appartenenza,
calcolata in conformità con le previsioni del PRG;
i. Edifici esistenti realizzati anteriormente al 1989: gli edifici legittimati da titoli abilitativi,
ancorchè in sanatoria, realizzati in conformità al titolo abilitativo edilizio, nei quali siano state
eseguite le strutture portanti e completata la copertura alla data del 31/12/1989, come
precisato nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 29 settembre 2009
(allegato A alla Delibera di Giunta della Regione Veneto n.2797 del 22 settembre 2009).
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Art.3 – Disposizioni generali
1. L’ampliamento di cui all’art. 2, comma 1 della Legge regionale 14/2009 come modificata dalla
Legge regionale 13/2011 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente; si
considera aderente l’ampliamento effettuato lungo vettori orizzontali o verticali che mantenga
almeno un punto di contatto tra i solidi costituenti l’edificio esistente e quello in progetto. Il
progetto di ampliamento deve garantire, in ogni caso, una composizione architettonica armonica
dei prospetti e l’integrazione plani-volumetrica con il preesistente organismo edilizio.
2. Ove quanto previsto dal comma precedente risulti materialmente o giuridicamente impossibile, o
comprometta l’armonia estetica del fabbricato, può essere autorizzata la costruzione di un corpo
edilizio separato.
3. In caso di edifici composti da più unità immobiliari - da intendersi come edifici con tipologia a torre
e blocco - e nel caso di edifici bifamiliari, l'ampliamento potrà essere realizzato anche
separatamente per ciascuna unità, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio
negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito per le singole fattispecie dalla Legge
regionale 14/2009.
4. In ipotesi di case a schiera, il progetto di ampliamento è da considerarsi uniforme, anche se
realizzato singolarmente dagli aventi titolo e in tempi diversi, quando il progetto architettonico dei
prospetti sia esteso a tutta la schiera e sussista l’impegno, mediante sottoscrizione del progetto
per accettazione da parte degli aventi titolo sulle unità immobiliari che compongono la schiera
medesima, di attuarlo con le stesse modalità.
5. La percentuale di ampliamento ulteriore di cui all’art. 2, comma 5, della Legge regionale
14/2009, riconosciuta nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia
rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché già installati, deve essere
documentata nella domanda da elaborati tecnici redatti e sottoscritti da professionista abilitato, in
conformità con le disposizioni vigenti in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e sul
rendimento energetico in edilizia.
6. È comunque ammesso l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno deI volume
autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e
subordinatamente all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero del loro
adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico conseguente nei modi previsti dal
presente regolamento.
7. E’ ammesso l’ampliamento del volume interrato del fabbricato, ai sensi degli artt. 2 e 3 della
Legge regionale 14/2009 e Legge Regionale 13/2011, calcolando la percentuale di
ampliamento sul volume interrato stesso; nel caso di fabbricati a destinazione non residenziale è
ammesso l’ampliamento della superficie del piano interrato, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge
regionale 14/2009 e Legge Regionale 13/2011, calcolando la percentuale di ampliamento sulla
superficie del piano interrato stesso. È comunque ammessa la realizzazione di volumi interrati
sotto il sedime dell’edificio esistente e di progetto;
8. In caso di edifici a destinazione mista, la percentuale di ampliamento ammessa dalla Legge
regionale 14/2009 e Legge Regionale 13/2011 viene calcolata sul volume per la parte
residenziale e sulla superficie coperta per le altre destinazioni d’uso (art.2 Legge regionale
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14/2009 come modificato dalla Legge Regionale 13/2011) fatti salvi i casi di esclusione di cui
al successivo articolo 4.
9. L’ampliamento di cui all’art. 2 comma 1 e art. 3 comma 2 della Legge regionale 14/2009 e
Legge Regionale 13/2011 per i fabbricati individuati nelle tavole di PRG in zto “D” è ammesso in
deroga a quanto previsto dalla Norme Tecniche di Attuazione del PRG relativamente alla
individuazione delle superfici da destinare ad aree verdi private.
10. Ai sensi dell’art. 7 lettera b) della LR 13/11 il contributo di costruzione è ridotto nella misura del 50
per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a) dell’art. 7 lettera LR
13/11, con destinazione d’uso finale residenziale.
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ART.4 - Ricognizione dei presupposti di non applicabilità in relazione
relazione a
quanto previsto dall’art.9, comma 1 della Legge Regionale.
1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici:
a) ricadenti all'interno dei centri storici (zto “A”), come individuati nelle tavole del PAT e nel
relativo Piano degli Interventi; fino alla entrata in vigore del primo Piano degli Interventi,
ricadenti nelle previsioni del PRG, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di
protezione, ovvero con grado di protezione 3, restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo
8, primo comma, n. 1), del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni:
per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici
preesistenti, computate senza tenere conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle
antiche strutture; per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili,
l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere
storico-artistico;
b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice
dei beni culturali e del paesaggio;
c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non
consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4 della legge regionale e
precisamente:
1. Nelle “aree non idonee” individuate dal PAT nella Tav.3 – Carta delle Fragilità (come
precisato dall’art. 8.2.1 delle Norme di Attuazione del PAT) e individuate in sede di Piano
degli Interventi;
2. Le Ville Venete e gli edifici di interesse storico, architettonico e ambientale, individuati nelle
tavole di PRG con gradi di protezione 1 e 2;
3. I contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi come individuati dal
PAT nella Tav. 4/b – Carta della Trasformabilità;
4. “Le opere incongrue ed elementi di degrado” come individuati dal PAT nella Tav. 4/b – Carta
della Trasformabilità e “Edifici e altri manufatti incoerenti” come individuati dal PRG o
eventuale PI;
5. Gli allevamenti intensivi e le strutture di allevamento che, a seguito dell’ampliamento entrano
a far parte di questa categoria (come definite dalla L.R. 11/2004 e dalla DGRV 3178/2004);
6. Gli edifici adibiti ad attività commerciale, direzionale e produttiva (artigianale e industriale) in
zona impropria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 bis e 2 ter della LR 14/09
come modificato dalla LR 13/11;
d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all' articolo 33 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 "Norme in materia di controllo deIl'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento
amministrativo;
e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione, salvi i casi in cui sia concluso
il procedimento amministrativo sanzionatorio o di accertamento di conformità, con il pagamento
della sanzione amministrativa determinata, e non residui alcun obbligo, ancorchè parziale, di
demolizione. L’esclusione si applica anche agli edifici oggetto di modifica della destinazione
d’uso giuridicamente rilevante, qualora avvenuta in un fabbricato in origine legittimamente
realizzato con una destinazione d’uso di diversa categoria urbanistica, salvo che prima della
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presentazione dell’istanza di ampliamento, l’avente titolo, non provveda al ripristino della
destinazione d’uso legittima o venga rilasciato il provvedimento di accertamento di conformità
ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001;
f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni
regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita,
centri commerciali e parchi commerciali, nonché le disposizioni comunali di attuazione.
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ART.5 - Disciplina dell’obbligo di adeguamento delle opere urbanizzazione
primaria connesso al maggiore carico urbanistico, oneri ed
incentivi.
1. Ad eccezione degli interventi relativi alla prima casa di abitazione, la presentazione dell’istanza
per la realizzazione degli interventi è subordinata all’accertamento da parte del progettista
asseverante dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero, alla previsione
progettuale del loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto
aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti.
2. Si applicano in ogni caso, in materia di determinazione degli standards e nella dotazione dei
parcheggi edilizi le vigenti norme urbanistiche, le previsioni della Legge 61/85 e dell’art.20 della
Legge Regionale 11/2004.
3. Le opere di urbanizzazione primaria la cui esistenza, sufficienza o necessità di adeguamento
devono essere documentate dal professionista abilitato in sede di progettazione dell’intervento,
sono le seguenti:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato;
h) i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.
4. Qualora le opere di cui al precedente comma 3, lett. b) e g) e le relative aree di sedime non
possano essere realizzate:
a) per impedimenti fisici o giuridici;
b) nel caso in cui il comune, non ritenga opportuna, in base a valutazioni tecniche, dimensionali,
geometriche o localizzative, la loro realizzazione e cessione gratuita, unitamente all’area di
sedime;
l’ufficio competente provvede alla determinazione dell’onere di monetizzazione sostitutiva a
carico del richiedente, sulla base di quanto stabilito dalla Delibera di Consiglio Comunale n.09 del
18/02/2008 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.
5. La quota di monetizzazione relativa al costo stimato delle opere di urbanizzazione primaria è
scomputabile dal contributo dovuto in applicazione degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria
ai sensi dell’art. 86 della L.R. 61/85.
6. In caso di cessione gratuita delle aree ed esecuzione diretta dei lavori di adeguamento delle
opere di urbanizzazione in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento
di volume o di superficie degli edifici esistenti, si applica la disciplina attualmente vigente per il
rilascio di titoli abilitativi convenzionati. L’esecuzione diretta dei lavori di adeguamento delle opere
di urbanizzazione e la cessione gratuita delle aree dovrà avvenire prima del rilascio del certificato
di agibilità, anche parziale.
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7. Nel caso l’intervento sia subordinato a Piano Urbanistico Attuativo, si applica la disciplina
attualmente vigente.
8. Nel caso di presentazione di DIA, deve essere allegata l’autodeterminazione del contributo di
costruzione sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato e l’attestazione di versamento
del contributo autodeterminato, compresa la quota di monetizzazione, qualora dovuta, di cui al
precedente comma 4.
ART.6 - Norme non derogate, disciplina delle distanze e delle altezze.
1. Gli interventi sugli edifici esistenti ammessi in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e
degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali dalla Legge regionale
14/2009 e Legge Regionale 13/2011, con le esclusioni, condizioni e limitazioni previste dalle
presenti norme, devono rispettare le norme statali di competenza esclusiva dello Stato nelle
materie di cui all’art. 117, comma 2 della Costituzione, oltre alle norme statali contenenti principi
fondamentali nelle materie riservate alla legislazione concorrente, secondo quanto previsto
dall’art. 117, comma 3, della Costituzione.
2. Gli interventi sugli edifici esistenti non possono derogare da:
a) dall'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG - “Limiti di distanza”;
b) da quanto previsto dall’art. 9, comma 8 della L.R. 14/2009;
c) dall’art.68 del Regolamento Edilizio Comunale – “Caratteristiche dei locali”;
d) dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie;
e) dal D.M. (sanità) 5 luglio 1975 - Altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di
abitazione;
f) dall’altezza massima di 10,50 m;
g) dal Codice della Strada e Regolamento di esecuzione;
h) dalla Legge 24 marzo 1989, n.122 – “Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme
del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale”;
i) dall’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG – “Parcheggi”. Tali parcheggi, nel caso
in cui sia dimostrata l’impossibilità di realizzarli nell’ambito dell’edificio e delle relative aree
scoperte, potranno essere monetizzati sulla base di quanto stabilito dalla Delibera di
Consiglio Comunale n.09 del 18/02/2008 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.
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ART.7 – Modalità di costituzione, gestione ed aggiornamento dell’elenco
degli ampliamenti autorizzati.
1. Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, competente al rilascio dei titoli abilitativi o al
controllo delle Denunce di Inizio Attività, provvede ad istituire ed aggiornare l'elenco informatico
degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge regionale 14/2009 e Legge
regionale 13/2011, presso il Servizio Edilizia Privata, al fine di rendere possibile l’effettuazione di
statistiche sul numero, qualità, entità e localizzazione degli interventi edilizi autorizzati in base alle
predetta legge regionale (art. 8 LR 14/09 come modificato dalla LR13/11).
ART.8 – Norme finali e di raccordo.
1. Le presenti disposizioni attuative, nelle materie disciplinate della Legge regionale 14/2009 e
dalla Legge regionale 13/11, costituiscono disciplina speciale rispetto alle previsioni del
regolamento edilizio e delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici di livello comunale.
2. Nel caso di entrata in vigore, nel periodo di cui all’art. 9, comma 7 della Legge regionale 14/2009
come prorogato dall’art. 8 della Legge regionale 13/2011, di varianti o nuovi atti di
pianificazione di livello comunale, i richiami o i riferimenti contenuti nelle presenti disposizioni
attuative, sono automaticamente sostituiti dalle nuove previsioni, senza necessità di alcun atto
modificativo o integrativo.
3. Per quanto non esplicitamente normato dalle presenti disposizioni attuative si rimanda alla Legge
Regionale 14/2009 e Legge Regionale 13/2011.
4. Le presenti disposizioni attuative si applicano anche alle istanze presentate in data antecedente
al 08/07/2011 che prevedono l’applicazione della LR 14/09 e non ancora definite, per quanto
compatibile con la LR 14/09.
ART.9 – Interventi a favore dei soggetti disabili.
La realizzazione di interventi diretti alla rimozione di barriere alla mobilità delle persone diversamente
abili, all'esterno e all'interno delle abitazioni, sono esonerate da ogni contributo di costruzione, alla
stregua di quanto disposto dall'Art. 11 della Legge Regionale 14/2009 come modificato dalla Legge
Regionale 13/2011.
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