ATTO PDF - Comune di Montefiorino

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ATTO PDF - Comune di Montefiorino
COMUNE DI MONTEFIORINO
PROVINCIA DI MODENA
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AFFIDAMENTO
INCARICO
DI
BROKERAGGIO Nr. Progr.
1
ASSICURATIVO ALLA SOCIETA' ARENA BROKER S.R.L. PERIODO 01.01.2016/31.12.2016
Data
04/01/2016
Settore II - Tecnico
Servizio: Lavori Pubblici
Per la verifica della regolarità tecnico-giuridica e l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 107
del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.
IL RESPONSABILE
F.to Paladini Maurizio
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Montefiorino, lì
DETERMINAZIONE - Settore II - Tecnico - NR. 1 DEL 04/01/2016
RESPONSABILE: Paladini Maurizio
OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA SOCIETA' ARENA
BROKER S.R.L. - PERIODO 01.01.2016/31.12.2016
COMUNE DI MONTEFIORINO
( Provincia di Modena )
Via Rocca n. 1
41045 MONTEFIORINO
________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE:
❑ la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del
proprio patrimonio, presenta oggi giorno profili di sostanziale complessità, anche con
riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti
con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente
complesso e perché l’area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto
ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di
difficile interpretazione;
❑ le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni
possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in
riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da
parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già
disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. B, del D.Lgs.
7 settembre 2005, n. 209;
❑ consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno
altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche,
ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le
necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono
conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;
TENUTO conto che il Comune di Montefiorino per il soddisfacimento delle necessità relative
al campo assicurativo, si avvale del proprio personale, che non dispone delle necessarie
professionalità per svolgere la suddetta attività;
Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio
assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di
contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l’interesse pubblico dell’Ente ed
effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;
Rilevato che:
❑ l’incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell’appalto di servizi
disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006, si configura principalmente in incarico professionale di
fattispecie particolare “intuitu personae” basato sulla fiducia che l’Ente ripone in un
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RESPONSABILE: Paladini Maurizio
determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto
logistico per l’esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l’attività
del Broker;
❑ si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d’opera professionale, ed il
relativo contratto può essere ricondotto al contratto d’opera intellettuale (disciplinato dagli
articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l’attività di consulenza nell’ ambito
della complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un minor
impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il ricorso
alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in
base all’istituto dell’“intuitu personae”, poiché solo l’affidamento diretto rispetta il
collegamento tra la personalità dell’opera, l’infungibilità della prestazione e la fiducia
riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non
suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
❑ la tesi “dell’intuitu personae” non viene meno neppure se l’attività è esercitata in forma di
impresa, in quanto l’elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità
dell’incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della
struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di
grandi dimensioni;
Visto il DPR 384/2001 art.5 e successivo D.Lgs. 163/2006 art. 125 comma 11 s.m.i., che
consentono l’affidamento fiduciario per acquisizioni al di sotto dei 40.000 Euro;
Vista la sentenza n. 179/2008 A della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale centrale, che
conferma la legittimità dell’affidamento dell’incarico al Broker intuitu personae, in quanto la
remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo;
Vista la sentenza n. 397 del 26 luglio 2006 del Tar di Pescara, nella quale si ritiene che il
Broker, eliminando la necessità dell’azione dell’agente assicurativo, subentri automaticamente
nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice
della successiva gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi.
Vista la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia
che esclude la sussistenza del danno erariale sia nell’ipotesi dell’affidamento diretto
dell’incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo
sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento;
Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24.10.2008, che prevede, in caso di forniture e
servizi di importo inferiore a 40,000,00 Euro, il ricorso all’affidamento diretto;
TENUTO conto che il valore dell’incarico da affidare deve essere commisurato con il totale
delle provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell’appalto, a carico della
Compagnia assicurativa e che il valore complessivo attuale è pari ad Euro 2.500,00, calcolato
applicando le suddette provvigioni sui premi dei contratti assicurativi in corso, al netto delle
imposte;
CONSIDERATO quindi che per il periodo dell’incarico il valore delle suddette provvigioni
calcolate con il criterio di sopra riportato, risulta essere inferiore all’importo della soglia
comunitaria e rispetto quanto previsto nel Regolamento Comunale;
DETERMINAZIONE - Settore II - Tecnico - NR. 1 DEL 04/01/2016
RESPONSABILE: Paladini Maurizio
TENUTO conto che la Società ARENA BROKER s.r.l. con sede in Via Pancaldo n. 70 –
Verona – C.F. /P.IVA 02251230237 , ha proposto il proprio servizio, rendendosi anche
disponibile ad effettuare una verifica preliminare del programma assicurativo, senza costi a
carico del Comune;
VALUTATO positivamente, quanto è emerso dalla verifica sopra riportata, con particolare
rilevazione di alcuni ambiti bisognosi di una diversa impostazione del sistema assicurativo, non
precedentemente attuata e i Servizi proposti;
ATTESO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP per l’affidamento di
detto incarico, né sono presenti convenzioni stipulate dall’ Agenzia Regionale IntercentER;
Visto il T.U.E.L. nr. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto del Sindaco Prot. n. 3404 del 13.06.2011 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto la responsabilità gestionale ed operativa del Settore Tecnico ;
DETERMINA
1)- di affidare l’incarico di Brokeraggio assicurativo per il Comune di Montefiorino, per il
periodo 01.01.2016 - 31.12.2016, alla Società ARENA BROKER s.r.l. con sede in Via
Pancaldo n. 70 – Verona – C.F./P.IVA 02251230237;
2)- di approvare il “ Disciplinare di incarico del Servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo “ , allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3)- di dare atto che:
- la durata dell’ incarico decorre dal 01.01.2016 al 31.12.2016 e non è rinnovabile tacitamente ;
- che l’ attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a
carico del Comune, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali
verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà mai costituire un onere
aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell’ art. 1758 c.c.
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 1/UT DEL 04.01.2016
DISCIPLINARE DI INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO
L' anno 2016 , il giorno 4 del mese di Gennaio, con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge, tra
1) Paladini Maurizio, nato a Montefiorino (MO) il 18.03.1947, in qualità di responsabile del
Settore Tecnico, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e nell’
interesse esclusivo del Comune di Montefiorino con sede in Via Rocca n. 1, Montefiorino (MO) C.F. / P.IVA 00495090367 e per dare esecuzione alla determinazione n. 13/UT del 16.01.2014 ;
e
2) Tonet Carlo Luciano, nato a Valdobbiadene (TV) il 24/06/1956, nella sua qualità di Legale
rappresentante della ARENA BROKER S.r.l., con sede in Verona in via Pancaldo n. 70, codice
fiscale n. 02251230237;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
La Arena Broker S.r.l.- attraverso la propria sede di Verona ubicata in Via Pancaldo 70 - si
impegna ad espletare per il Comune di Montefiorino l’incarico di cui al successivo articolo 1 e
seguenti alle condizioni sotto riportate:
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente contratto disciplina l’affidamento dell’appalto del servizio di consulenza ed assistenza
per la gestione tecnica ed amministrativa del programma assicurativo globale del Comune di
Montefiorino a soggetto che esercita attività di mediazione (Broker), regolarmente iscritto Registro
Unico degli Intermediari di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in
materia assicurativa ed in particolare ad effettuare le seguenti attività specialistiche:
1. analisi della situazione assicurativa in corso;
2. analisi delle situazioni di rischio relative all’attività dell’Ente, con individuazione e
segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti, nonché aggiornamento e/o
modifica dei contratti assicurativi in corso ai fini di conservare e/o migliorare nel tempo la
loro efficacia e convenienza sia sotto il profilo della copertura dei rischi sia sotto il profilo
economico, in conformità alle leggi vigenti;
3. in relazione al punto precedente, il broker dovrà formulare il Piano assicurativo ottimale
dell’Ente;
4. gestione del portafoglio assicurativo dell’Ente nel massimo interesse di quest’ultimo
secondo criteri di efficacia, efficienza e razionalità;
5. predisposizione dei bandi di gara e dei capitolati speciali di appalto in materia assicurativa,
opportunamente aggiornati all’evoluzione legislativa e di mercato;
6. assistenza nella predisposizione e svolgimento di gare pubbliche;
7. gestione dei danni e dei sinistri sia attivi sia passivi, provvedendo per conto e nell’interesse
dell’Ente all’espletamento delle pratiche necessarie alla definizione delle controversie, fatta
salva la piena facoltà dell’Ente di accettare o meno le liquidazioni dei sinistri che verranno
proposte;
8. gestione dei sinistri in franchigia riguardanti la polizza Rct;
9. aggiornamento periodico dello stato dei sinistri con cadenza almeno trimestrale;
10. monitoraggio delle novità o modifiche normative/legislative finalizzate a mantenere
costantemente aggiornato l’ente sul mutamento dei rischi o individuare tempestivamente
l’insorgenza di nuovi;
11. gestione amministrativa delle polizze;
12. consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
13. il Broker deve provvedere a revisionare il programma assicurativo e a redigere le relazioni
sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere e sulle indicazioni,
suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa
dell’Ente;
14. redazione annuale del sommario di polizza, per consentire ai Responsabili Amministrativi
dell’Ente un pronto monitoraggio del Programma Assicurativo esistente;
15. presenza presso la sede dell’Ente del Responsabile del servizio, con cadenza da definire in
base all’esigenza, per l’assistenza al personale dello stesso, propedeutica alla completa
istruttoria delle pratiche relative ai sinistri.
ART. 3 – OBBLIGHI DEL BROKER
Il broker si impegna, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in
caso di inadempienza:
•
•
•
•
esecuzione dell’incarico in oggetto secondo i contenuti e modalità di cui al precedente art. 2
con la diligenza del buon padre di famiglia e nell’esclusivo interesse dell’Ente;
trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie
dei contratti assicurativi;
obbligo di mettere a disposizione dell’Ente ogni documentazione relativa alla gestione del
rapporto assicurativo;
divieto di stipulare contratti assicurativi in nome e per conto dell’Ente.
Il broker si impegna a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome
dell’Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente
all’Amministrazione dell’Ente.
Le proposte del broker non sono vincolanti per il Comune di Montefiorino, che si riserva la facoltà
di recepirle o disattenderle senza che dal broker stesso possano essere sollevate eccezioni di sorta. Il
Comune di Montefiorino rimane estraneo ai rapporti di collaborazione che il broker dovesse
stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria.
Il broker si impegna ad avvisare tempestivamente l’Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine
di evitare scoperture assicurative, oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni
per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire all’ente di interromperle.
Il versamento dei premi assicurativi alle diverse compagnie avverrà da parte del Comune di
Montefiorino per mezzo del broker. Tale pagamento concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del
premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile. Il broker contestualmente ai versamenti dei
premi si impegna a rilasciare all’Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle compagnie
assicurative, debitamente quietanzate.
Ogni comunicazione inerente le assicurazioni del Comune di Montefiorino avverrà per tramite del
broker stesso, ivi comprese le denunce in caso di sinistro.
Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali
fosse chiamata a rispondere l’Amministrazione Comunale che, fin d’ora, si intende sollevata ed
indenne da ogni pretesa.
Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente
contratto.
ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL’ENTE
L’Ente autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici.
L’Ente trasferisce al broker le polizze attualmente in essere per assicurare la migliore gestione.
L’Ente si impegna a versare al broker i premi inerenti i contratti assicurativi entro i termini previsti
dalle polizze. Il Comune di Montefiorino provvede al pagamento del premio all’Assicuratore per il
tramite del broker.
L’Ente si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa
ricevute direttamente dalle Compagnie Assicuratrici.
L’Ente si impegna inoltre a:
•
•
•
non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del broker;
inserire in ciascun capitolato speciale d’appalto la provvigione da remunerare al broker
incaricato per il tramite delle Compagnie di Assicurazione. Tale provvigione rimarrà fissa
e non variabile per tutta la durata dell’incarico;
prescrivere alle compagnie, in occasione del bando di gara, l’inserimento in polizza della
“clausola broker” a favore dell’aggiudicatario.
ART. 5 – COMPENSI DEL BROKER
Il compenso per l’attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere
diretto a carico del Comune di Montefiorino, in quanto la remunerazione sarà a carico delle
compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative ed è fissato come segue: non
superiore all’8% nei rami RCA e ARD, al 15% nei rami diversi da RCA e ARD, per tutta la durata
dell’incarico; dette provvigioni si intenderanno applicate sui premi al netto delle imposte. Detto
compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell'art. 1758 c.c..
Il broker non potrà pretendere dal Comune di Montefiorino alcun compenso ulteriore, né rimborso
spese di sorta, per le attività oggetto del presente appalto.
Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla
stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
ART. 6 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ vietato alla società aggiudicataria di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio in
oggetto.
ART. 7 – DURATA
Il servizio ha durata fino al 31.12.2016 con decorrenza dal 01.01.2016 e non è rinnovabile
tacitamente.
Il broker si impegna comunque a prorogare il presente contratto, se richiesto dall’Amministrazione,
alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di ulteriori 12 mesi.
ART. 8 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO VERSO
IL PERSONALE DIPENDENTE
La società appaltatrice si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sanità e
sicurezza del personale dipendente, oltre che in attuazione dei contratti collettivi di lavoro da
applicarsi per categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.
Resta altresì espressamente convenuto che il personale della società deve essere assoggettato,a cura
e spese della medesima, a tutte le assicurazioni assistenziali, previdenziali ed assicurative a favore
dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali, nonché ad un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
ART. 9 – SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto a scrittura privata non
autenticata fanno comunque carico alla società di Brokeraggio.
ART. 10 – CONTROLLI – ADEMPIMENTO – RISOLUZIONE
Qualora siano riscontrate gravi inadempienze rispetto alle modalità di prestazione del servizio, il
Comune si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal contratto.
Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento della società di brokeraggio assicurativo
aggiudicataria.
Il comune si riserva la facoltà di risolvere i rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456
Codice Civile, a tutto rischio della società aggiudicataria, mediante semplice dichiarazione
stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di frode o
grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, oppure in caso di:
•
grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dalla società di brokeraggio
assicurativo aggiudicataria anche a seguito di diffide formali dell’Amministrazione;
• violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o mancata
assicurazione del personale medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali;
ed inoltre nei casi di:
• cessazione dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di
sequestro o pignoramento a carico della società aggiudicataria;
• subappalto;
• cessione del contratto o del credito;
• interruzione del servizio;
A seguito della risoluzione l’Amministrazione Comunale provvederà all’esecuzione in danno,
affidando ad altra società di brokeraggio assicurativo il servizio, con l’obbligo della società
inadempiente di risarcire all’Amministrazione Comunale ogni ulteriore spesa o danno.
ART. 11 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto di cui al presente
capitolato è competente il Foro di Modena.
ART. 12 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti
partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici,
limitatamente e per il tempo necessario della gara.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Montefiorino.
Atto letto, approvato e sottoscritto.
P. ARENA BROKER S.r.l.
P. L’AMMINISTRAZIONE
( Maurizio Paladini )