Direttiva dell`Ufficio non dirigenziale Controllo di gestione
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Direttiva dell`Ufficio non dirigenziale Controllo di gestione
Consiglio Nazionale delle Ricerche DIREZIONE GENERALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO Ufficio n.d. “Controllo di gestione” Circolare n. 22 / 2016 Ai Direttori / Dirigenti delle Strutture e delle Unità organiche dell’Ente LORO SEDI OGGETTO: Nuovo piano dei conti finanziario e glossario. 1. Il nuovo piano dei conti Come è noto, l’Ente negli ultimi esercizi sta adeguando il proprio sistema contabile alle leggi ed alle norme emanate in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili pubblici. Ciò è avvenuto con l’implementazione della codifica COFOG per la definizione delle attività e con l’adozione di una nuova struttura di bilancio, nonché con l’introduzione, a decorrere dall’esercizio 2015, di un nuovo piano dei conti finanziario che ha affiancato quello precedente, definitivamente soppresso a decorrere dal corrente esercizio 2016. Circa il piano dei conti finanziario, in vista dell’avvio del procedimento di programmazione delle attività per il prossimo triennio e di predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017, si ritiene utile fornire una sua versione aggiornata a seguito delle precisazioni e delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il D.M. 22 febbraio 2016, che ha introdotto il glossario delle regole di imputazione contabile alle singole voci. Il nuovo piano dei conti è illustrato negli allegati 1 e 2, rispettivamente per la parte entrate e per la parte uscite, che riportano per ogni capitolazione il relativo significato e le precisazioni per una corretta imputazione contabile (glossario). In linea con le disposizioni del D.P.R. 4 ottobre 2013, n.132, il nuovo piano dei conti finanziario prevede l’articolazione in più livelli, ed è affiancato da un piano dei conti economicopatrimoniale tale da realizzare, attraverso la correlazione delle singole voci del primo, intese come unità elementari del bilancio finanziario gestionale, con corrispondenti voci del secondo, un sistema di contabilità integrata. Il nuovo piano dei conti finanziario è infatti articolato sui seguenti livelli: 1. Titolo 2. Tipologia 3. Categoria 4. Capitolo 5. Articolo 6. Voce _____________________________________________________________________________________ P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma – tel. 06.4993.3730 - 3403 Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui i primi cinque obbligatori e coincidenti con quelli stabili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La codifica complessiva dei primi cinque livelli sostituirà in futuro il codice SIOPE attualmente in uso. Dell’adozione della nuova codifica SIOPE verrà data per tempo opportuna comunicazione. Il sesto livello (“Voce”) è stato invece definito discrezionalmente dall’Ente, in funzione delle proprie specificità e delle esigenze di rappresentazione contabile delle proprie attività nonché della necessità di un puntuale controllo dei limiti di spesa. Ovviamente, la “voce” costituisce il riferimento contabile a cui imputare la previsione di entrata e di uscita, gli accertamenti e gli impegni nonché a cui riferire i residui attivi e passivi. In considerazione dei risvolti che la corretta imputazione ha sia per l’Ente, per la puntuale rappresentazione della gestione, che per la Contabilità nazionale, che attraverso il consolidamento delle risultanze dei bilanci dell’intera pubblica amministrazione trae utili informazioni circa l’andamento dell’economia nazionale, si raccomanda la massima attenzione nella formulazione delle previsioni e nell’imputazione delle operazioni gestionali in riferimento alle più pertinenti voci. 2. Precisazioni Rimandando al glossario per trarre indicazioni più specifiche delle singole voci, in questa sede si ritiene opportuno comunque porre l’attenzione su alcuni aspetti generali del piano dei conti finanziario utili per una corretta imputazione. Trasferimenti Innanzi tutto occorre porre l’attenzione sul concetto macroeconomico di “trasferimenti” che possono definirsi come l’erogazione di somme da terzi verso l’Ente (Trasferimenti attivi Entrate) o dall’Ente verso terzi (Trasferimenti passivi Spese) non direttamente finalizzate all’acquisizione di beni e servizi (da parte di terzi o dell’Ente) e che pertanto vengono corrisposte NON a fronte di controprestazioni. I trasferimenti, sia attivi che passivi, si articolano a loro volta in “correnti” e in “conto capitale” a seconda delle finalità a cui sono dirette le erogazioni. Se queste sono dirette all’acquisizione di beni e servizi a consumo immediato, o in generale al funzionamento della struttura, i trasferimenti sono “correnti”; se invece le erogazioni sono dirette all’acquisizione di beni durevoli o alla loro produzione, i trasferimenti si definiscono in “conto capitale”. Considerato che i trasferimenti in c/capitale da e verso l’Ente sono assolutamente marginali, al momento il piano dei conti adottato contempla solo trasferimenti correnti (tipologia 02.01 – Entrate e tipologia 01.04 – Uscite). Ovviamente, qualora dovesse rilevarsi la necessità, potranno essere costituiti in futuro voci relative ai trasferimenti in c/capitale sia in parte entrate che in parte uscite. In merito si invitano le strutture a segnalare potenziali casi. Rientrano pertanto tra i trasferimenti attivi correnti i finanziamenti ricevuti per lo svolgimento delle attività scientifiche (Contributo ordinario, PON, POR, PRIN, Industria 2015, 7°FP UE, Horizon 2020, ecc.) ed i contributi e le sovvenzioni a favore dell’Ente nonché le liberalità come donazioni, legati ed eredità. 2 Consiglio Nazionale delle Ricerche Sono invece da annoverare tra i trasferimenti passivi correnti le spese per borse di studio, per tirocini, i finanziamenti alle attività di ricerca svolte da terzi, le sovvenzioni e i contributi dati a terzi, le spese per la mobilità dei ricercatori, i contributi alle università per il finanziamento di cicli di dottorati di ricerca, le contribuzioni alle società partecipate, ecc. Le somme erogate a titolo di controprestazione, da o a favore dell’Ente, in quanto legate alla prestazione di servizi a terzi od alla cessione di beni ovvero all’acquisizione di servizi o beni (durevoli o meno), agli emolumenti al personale, alle imposte e tasse o all’ammortamento di prestiti, va imputato alle altre pertinenti tipologie di entrata e di spesa. Articolazione ed individuazione dei soggetti terzi ai fini macroeconomici Le disposizioni di Contabilità nazionale impongono per alcune tipologie di entrata e di spesa (trasferimenti attivi e passivi, interessi attivi e passivi, rimborsi e poste rettificative delle entrate e delle spese) un’articolazione delle voci finanziarie variegata a seconda dei soggetti erogatori o beneficiari. In altri termini, ai fini dell’imputazione alla pertinente voce relativamente alle tipologie di cui sopra, oltre a tener conto dell’oggetto dell’entrata o della spesa, va considerata la classificazione dei terzi. Ai fini macroeconomici i soggetti sono classificati in: Amministrazioni pubbliche, che si distinguono a loro volta in Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. L’allegato 3 riporta l’elenco dettagliato delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato compilato dall’ISTAT sulla base di norme classificatorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea – SEC2010). Dell’eventuale aggiornamento dell’elenco sarà data opportuna comunicazione. In questa sede appare opportuno precisare che la distinzione delle Amministrazioni pubbliche in centrali e locali discende dalla loro “competenza territoriale”. Pertanto rientrano nella categoria delle Amministrazioni centrali gli enti che operano sull’intero territorio nazionale come: o Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Presidente della Repubblica); o Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri (comprese le istituzioni scolastiche primarie e secondarie che sono considerate emanazioni periferiche del MIUR); o Agenzie fiscali; o Enti di regolazione dell’attività economica; o Enti produttori di servizi economici; o Autorità amministrative indipendenti; o Enti a struttura associativa; o Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali; o Enti ed istituzioni di ricerca; o Istituti zooprofilattici sperimentali. Rientrano nella categoria delle Amministrazioni locali gli enti che operano su una parte del territorio nazionale come: o Regioni e province autonome; o Province; o Comuni; 3 Consiglio Nazionale delle Ricerche o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Comunità montane; Unioni di comuni; Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario; Agenzie ed enti per il turismo; Agenzie ed enti regionali del lavoro; Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale; Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura; Agenzie regionali sanitarie; Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO); Autorità portuali; Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici; Aziende sanitarie locali; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali; Consorzi di bacino imbrifero montano; Consorzi tra amministrazioni locali; Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette; Consorzi interuniversitari di ricerca; Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo; Fondazioni lirico-sinfoniche; Teatri stabili ad iniziativa pubblica; Università e istituti di istruzione universitaria pubblici; Altre amministrazioni locali. Famiglie, intese come soggetti privati residenti in Italia che non esercitano professionalmente un’attività imprenditoriale. Si ricomprendono in questa categoria, ad esempio, i borsisti, i professionisti, ecc. Imprese, intese come persone, dotate o meno di personalità giuridica, residenti in Italia ed esercenti professionalmente un’attività imprenditoriale, comprese le imprese di diritto privato partecipate e/o controllate dall’Ente. Istituzioni sociali private (o ISP), definite come organismi privati esistenti sul territorio nazionale senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, che producono beni e servizi non destinabili alla vendita che si finanziano prevalentemente attraverso contributi. Sono ISP le ONLUS, le fondazioni, gli Organismi non governativi (ONG). Resto del mondo, intese come persone, dotati o meno di personalità giuridica ed esercenti o meno un’attività imprenditoriale, residenti all’estero. Il piano dei conti finanziario adottato articola in genere tale categoria in residenti e in non residenti in un paese aderente nell’Unione Europea. Si fa notare che relativamente ad alcune tipologie di erogazioni a favore dell’Ente disposte dai Ministeri, dalle Regioni e dalla Commissione europea, i trasferimenti attivi sono stati articolati tenendo presente anche il programma di ricerca finanziato (PON, PRIN, FESR, POR, H2020, 7°FP, ecc.). Per quanto riguarda i trasferimenti passivi l’esatta individuazione dei soggetti terzi (da cui dipende, da quanto sopra detto, la corretta imputazione alla pertinente voce), risulta essere 4 Consiglio Nazionale delle Ricerche semplice in quanto il terzo corrisponde sempre al beneficiario dell’erogazione. Meno immediata può essere invece l’individuazione del terzo circa i trasferimenti attivi allorquando questi vengano erogati all’Ente da un “capofila” che si configura come un mero esecutore della spesa con l’incombenza di trasferire all’Ente importi predefiniti in tempi determinati. In tal caso infatti la corrispondente entrata non va imputata alla voce attinente al soggetto erogatore (capofila) ma bensì a quella attinente al soggetto finanziatore. È, ad esempio, il caso di finanziamenti provenienti dalla Commissione europea (programmi quadro, programma Horizon 2020) o di alcuni finanziamenti ministeriali che prevedono la costituzione di associazioni temporanee di scopo (ATS) o di imprese (ATI) la cui entrata va contabilizzata sul bilancio dell’Ente alle voci relative, rispettivamente, alla Commissione europea e al ministero finanziatore. Nel caso in cui il terzo abbia “autonomia discrezionale”, ossia concorra alla definizione dell’ammontare del finanziamento ovvero dei tempi di corresponsione oppure dei destinatari dell’erogazione, la relativa entrata per l’Ente (che può configurarsi come un “subappaltatore”) va invece imputata alla voce relativa ai trasferimenti attivi attinente al terzo erogatore ovvero, se trattasi controprestazione, alla pertinente voce vendita di beni o di prestazione di servizio. Per converso, quando è l’Ente che assurge a “capofila” e non ha alcuna autonomia discrezionale, come è ormai prassi consolidata, l’entrata va imputata, limitatamente alla quota parte destinata all’Ente, alla pertinente voce relativa ai trasferimenti attivi mentre la parte da trasferire a terzi deve corrispondere ad una o più annotazioni in partite di giro in parte entrate. Alla correlata partita di giro in parte spese sarà, come usuale, imputato il successivo trasferimento ai soggetti partners. --- o O o --In considerazione dell’evoluzione normativa e delle esigenze contabili, il Piano dei conti potrà subire aggiornamenti e pertanto per qualunque sua modifica e/o per ulteriori spiegazioni delle voci contabili, sia dovute a precisazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze che a necessità di puntualizzazioni che potrebbero sorgere nel corso dell’attuazione del Piano stesso, sarà data ampia comunicazione da parte dello scrivente, che rimane a disposizione attraverso gli usuali canali di comunicazione. Il Responsabile (dott. Gian Pietro Angelini) Firmato da Angelini Gian Pietro 5