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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA INCONTRO DI STUDIO COD.3337 SUL TEMA : “NUOVE MAFIE: LE ORGANIZZAZIONI CRIMINOSE STRANIERE OPERANTI IN ITALIA “ Roma , 12-14 gennaio 2009 La “mafia” cinese: • L’esperienza giudiziaria • L’organizzazione piramidale • La simbologia taoista dei numeri ed i suoi riti di affiliazione • La formulazione del capo di imputazione in relazione al tipo di fenomeno • Il problema del collegamento delle mafie nazionali con quelle sedenti nel territorio di “provenienza” e la collaborazione internazionale • La ricostruzione probatoria della struttura associativa e l’operatività intraetnica della mafia cinese.Caratteri distintivi delle Triadi ed il fenomeno delle gangs • La riconducibilità alla responsabilità dell’associazione dei reati-scopo Relatore: Dott.ssa Licia SCAGLIARINI, Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 2 presso Errore. La voce di glossario non è definita. Si impone una premessa , derivante dalle recenti modifiche introdotte dal c.d. pacchetto sicurezza 2008. In tema di associazione di stampo mafioso, infatti, la legge 24 luglio 2008 nr.125, non solo ha introdotto un generale inasprimento delle pene previste per il reato di associazione mafiosa, ma ha cambiato la stessa rubrica dell’art. 416 bis cp, ora non più “associazione di tipo mafioso” , ma “Associazioni di tipo mafioso anche straniere” e ha parallelamente modificato il comma 8° dell’art.416 bis cp, che ora recita: “ Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni , comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”. Se il legislatore ha avvertito la necessità di espressamente estendere l’incriminazione alle consorterie di tipo mafioso “straniere“, puntualizzandolo anche nella rubrica, ciò può implicitamente intendere una difficoltà a ricomprenderle in precedenza , la necessità di fugare ogni dubbio circa la completa parificazione ai sodalizi “nostrani” e l’esplicito riconoscimento della pari gravità delle compagini straniere. A dire il vero , la norma , prima della modifica, non aveva suscitato dubbi interpretativi in ordine alla sua applicabilità anche “alle mafie straniere”. Nell’elaborazione giurisprudenziale, la qualificazione di associazione mafiosa è sempre avvenuta sulla base del metodo mafioso utilizzato dal sodalizio criminoso per il raggiungimento degli scopi tipizzati dalla PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 3 presso Errore. La voce di glossario non è definita. norma incriminatrice, metodo descritto dallo stesso terzo comma dell’art.416 bis cp , ossia concretamente avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne conseguono all’esterno. Si è pervenuti pertanto al riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 416 bis cp anche all’attività di sodalizi composti da cittadini stranieri operanti in Italia: cfr. Cass. sez VI 30 maggio 2001 n.35914 , Hsiang Khe . La prima consacrazione giudiziaria del delitto di associazione di tipo mafioso nei confronti di un’organizzazione criminale di etnia cinese (riportata come prima condanna da fonti ufficiali , come la relazione annuale della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata, mafiosa o similare) è stata la sentenza nr.270 del 24.05.1999 (dep.26.07.1999) del Tribunale di Firenze. Giustamente si è dato risalto ai passi motivanti il riconoscimento della fattispecie associativa ex art. 416 bis cp: • le condotte contestate sono riconducibili ad un’associazione di tipo mafioso , avente dimensione “anche internazionale”, seppure radicata in Toscana attraverso i gruppi insediati in Firenze , Empoli, Lucca e Viareggio, con ramificazioni e collegamenti a Roma, Napoli, Piacenza , Treviso; • connotato essenziale dell’associazione è risultato l’avvalersi della “forza di intimidazione verso l’interno e soprattutto verso l’esterno (nei confronti dei clandestini da gestire nell’ambito associativo, tenuti in condizione di totale privazione delle più elementari libertà fisico-psichiche)”; • l’attività delinquenziale – con episodi accertati negli anni dal 1992 al 1998 – era principalmente rivolta alla gestione “anche PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 4 presso Errore. La voce di glossario non è definita. con l’uso della violenza, dell’immigrazione in Italia, in condizioni di clandestinità ed illegalità di flussi di cittadini cinesi , attraverso i Paesi dell’Est e prevalentemente la Francia, da impiegare poi, almeno fino al totale riscatto del prezzo di liberazione, in condizioni di sfruttamento, nelle attività economiche controllate o gestite dai membri dell’associazione (ristoranti, laboratori tessili o di lavorazione del cuoio) ovvero da terzi nelle zone di influenza dei primi al fine di aumentare in modo considerevole i margini di profitto; • la capacità di porre in essere condotte criminali da parte degli imputati sembra essere indissolubilmente legata al ruolo dominante sulla comunità cinese locale assunto dall’organizzazione che , a sua volta, ha potuto trarre origine dal particolare modo di vita e dai peculiari valori espressi da quella comunità; • in dettaglio, l’organizzazione criminale sottoposta a valutazione ha evidenziato uno strettissimo vincolo associativo tra i suoi componenti ed un carattere prevalentemente “familiare”, almeno con riferimento agli elementi posti al vertice del gruppo; • è proprio la sovrapponibilità dei legami familiari rispetto alla rete di controllo delle attività illecite a garantire la stabilità del vincolo criminale e la permanenza dell’organizzazione; • le stesse modalità operative per la realizzazione dei fini criminali, peraltro, appaiono incompatibili con forme estemporanee di aggregazioni delinquenziali allo scopo di commettere, di volta in volta, specifiche operazioni illecite; PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 5 presso Errore. La voce di glossario non è definita. • le indagini svolte hanno, invece, posto in luce come le attività di immigrazione clandestina realizzate dall’associazione criminale di tipo mafioso si avvalessero di una “rete diffusa a livello internazionale (ciò non significa che il medesimo gruppo operi in tutti i Paesi interessati, presupponendo invece che comunque vi abbia propri referenti stabili) tale da garantire il passaggio continuo di gruppi di clandestini che periodicamente e senza sostanziali soluzioni di continuità transitano illegalmente dai vari Paesi”; • si dà atto, in particolare, del disvelamento di “un vero e proprio percorso precostituito , organizzato in tutte le sue tappe quanto a tempi, modalità di spostamento, soggetti che devono intervenire”: l’attività criminale reclama standard di efficienza che investe “luoghi e persone permanentemente in grado di accogliere i gruppi di clandestini nelle varie tappe del loro viaggio e poi al momento del loro arrivo nel Paese di destinazione” ma anche “collegamenti stabili con soggetti in grado di fornire con continuità tutto quanto occorre a costruire una apparenza di regolarità ai clandestini giunti nel Paese di destinazione”; • la ferrea organizzazione interna, chiamata anche ad offrire “tempestive soluzioni a problemi contingenti” (correlati all’alto grado di complessità dell’attività criminale svolta e alla insufficienza di personale adeguatamente preparato) trova nell’indissolubilità del vincolo associativo un valore fondante, oltre che una misura volta a garantire l’integrità e la sicurezza del sodalizio:”una volta entrati a far parte di queste strutture PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 6 presso Errore. La voce di glossario non è definita. era impensabile per un soggetto poterne liberamente uscire, perché ciò era considerato un tradimento del patto di fedeltà”; • il racconto , raccolto attraverso le testimonianze processuali, di veri e propri riti di iniziazione alla consorteria criminale si arricchisce di riferimenti simbolici (il riso, il sangue), che proiettano il legame instauratosi tra gli associati; • nondimeno, l’organizzazione appare connotata , nel suo agire, dal concreto e costante ricorso al “metodo mafioso” per governare lo svolgimento delle molteplici attività criminose di propria pertinenza: ciò le consente di acquisire nella comunità cinese un predominio assoluto, “totalizzante”. Nessuno degli aspetti della vita riesce a sottrarsi al controllo e al governo della “famiglia dominante”: “attività lecite ed illecite, aspetti strettamente privati della vita (quali un conflitto coniugale) ovvero aspetti significativi per la stessa comunità (si pensi all’importanza dell’assunzione di cariche dirigenti nelle associazioni rappresentative delle comunità cinesi locali, l’Associazione Italia – Cina a Firenze, l’Alleanza orientale a Roma)”; • l’intervento risolutivo del capo dell’organizzazione, al quale viene riconosciuto un rispetto analogo a quello che spetta alle autorità costituite, si dispiega, ad esempio, nelle frequenti controversie insorte tra i ristoranti cinesi :” se tra due ristoranti ci sono polemiche, basta che lui una parola e non succede più niente (…) trovava la soluzione, in modo morbido o in modo duro, basta che non fa litigare” (dich di Hu Li relative a Shao Tin) . Ma, come è ovvio, il settore ove più diretto è il potere PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 7 presso Errore. La voce di glossario non è definita. coercitivo del capo dell’organizzazione risulta quello dei contrasti circa la gestione delle attività illecite:”se sorgevano questioni attinenti al riscatto dei clandestini, ovvero al furto di gruppi di clandestini da parte di organizzazioni rivali, oppure ancora attinenti al pagamento di debiti di gioco, egli interveniva per fare pace” (dich. di Zhang Zhen relative a Sai Wu); • diviene, pertanto, palese dell’associazione, che l’efficacia della forza intimidativa si traduce nella condizione di assoggettamento e di omertà di tutti gli appartenenti a quella comunità di immigrati: non occorrono , per ribadirla, atti criminali specificamente diretti a tale scopo; l’esistenza stessa dell’organizzazione determina uno stato di terrore diffuso tra i soggetti cinesi esterni all’organizzazione ma anche tra quelli interni alla stessa: “ i pochi che hanno rivelato qualcosa durante le indagini , spesso sono stati puniti o minacciati (…) prima di giungere al dibattimento, ma anche quando ciò non è avvenuto, essi hanno dimostrato con evidenza di temere molto più le possibili reazioni dell’organizzazione piuttosto che quelle dello Stato italiano”; • non mancano, invero, nel catalogo degli episodi descritti, delitti caratterizzati da minaccia o violenza (altamente simbolica è la vicenda relativa all’aggressione subita da uno dei cittadini cinesi ad opera dell’organizzazione criminale che gli imputava di aver consentito il ritrovamento, da parte delle Forze di polizia italiane, di un suo connazionale introdotto clandestinamente in Italia dall’organizzazione e poi sequestrato dalla stessa per ottenere il pagamento del prezzo pattuito: le PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 8 presso Errore. La voce di glossario non è definita. lesioni personali furono causate alla vittima mediante l’introduzione ”di un corpo estraneo verosimilmente metallico” nell’occhio destro); • certo è che l’atto minatorio o violento non appare finalizzato esclusivamente a coartare la volontà e la libertà della singola vittima, acquisendo esso, piuttosto, una valenza intimidatrice generale e risultando pertanto destinato “a mantenere il dominio su tutto quel gruppo sociale”; • d’altra parte, la stessa attività estorsiva posta in essere dall’associazione criminale si carica di finalità ulteriori rispetto al mero vantaggio consistente nell’ottenimento della somma di denaro richiesta: essa mira “ad instaurare ed affermare un controllo stabile sull’esercizio di attività lecite, come quelle – tipiche per gli immigrati cinesi – della gestione di ristoranti e laboratori di confezioni e pelletteria”; • la pericolosità del sodalizio-dedito alle estorsioni, alle rapine , ai sequestri di persona e al traffico clandestino di esseri umani – deriva dal suo inserimento all’interno di una più vasta organizzazione, diffusa a livello internazionale (Francia, Italia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Olanda) e comprendente vari gruppi criminali collegati tra loro (Hu Li riferiva al Tribunale di aver ricevuto la proposta , da parte di un ex appartenente alle forze di polizia cinesi, di entrare a far parte di un‘organizzazione “denominata Sole Divino, strutturata gerarchicamente , suddivisa in livelli, in modo tale quindi da permettere ai suoi membri di conoscere solo coloro che appartenevano al medesimo livello o a quello immediatamente PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 9 presso Errore. La voce di glossario non è definita. superiore, molto vendicativa …”). In particolare, il ramo romano dell’organizzazione mirava ad acquisire il controllo su tutti i ristoranti cinesi di Roma; • tale strategia di infiltrazione necessita di un’accurata politica di formale rispetto delle leggi attraverso la costituzione di attività economiche apparentemente lecite: i capi dell’organizzazione hanno due teste “testa nera e testa bianca”, ossia, coniugano attività lecite e criminali, gestendo ristoranti cinesi ovvero assumendo cariche rappresentative nella comunità cinese e governando simultaneamente gli interessi delinquenziali del gruppo; si realizza così l’accentramento nelle mani dei medesimi soggetti apicali “della gestione delle attività illecite tipiche della comunità cinese, nonché del controllo sulle attività economiche, anch’esse tipiche della medesima comunità”; • ciò fornisce la motivazione dell’uso di minaccia e violenza finalizzata all’”intimidazione generale, destinata cioè non solo e non tanto ad ottenere qualcosa dalla singola vittima, bensì a mantenere il dominio su tutto quel gruppo sociale”; • nessuno riesce a sottrarsi a tale potere, neppure i membri più abbienti della comunità, in forza di un capillare servizio di vigilanza che rende di fatto impensabile l’avvio di iniziative economiche lecite o di attività criminali senza che i vertici dell’organizzazione ne abbiano notizia; • ma il segno più emblematico della delineata situazione di assoggettamento va rinvenuto nella “pratica” della custodia dei clandestini fino al pagamento, in favore dell’organizzazione, del prezzo per il viaggio di immigrazione: si assiste ad una sorta di PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 10 presso Errore. La voce di glossario non è definita. “assimilazione della persona del clandestino ad un oggetto nelle mani di coloro che gestiscono la sua immigrazione” “per garantire il pagamento del debito , si esercita in sostanza un diritto di ritenzione sulla persona, alla stregua di qualsiasi merce sulla quale è stato eseguito un lavoro e che non è stata pagata” Ciò non toglie che in altri casi giudiziari la contestazione ex art. 416 bis cp nei confronti di sodalizi cinesi non abbia retto al vaglio dibattimentale. Dunque la novella legislativa potrebbe venire incontro ai tentativi di far rientrare nella fattispecie tipica organizzazioni criminali cinesi non corrispondenti, per densità criminale, a quelle nostrane . Ciò che, per esperienza personale (anteriore di almeno un biennio alla sentenza fiorentina), ha portato al non riconoscimento in sentenza della prima contestazione in assoluto dell’associazione di stampo mafioso nei confronti di un sodalizio criminoso cinese, pur accolta in sede cautelare dal Giudice per le Indagini Preliminari e dal Riesame, ed al suo tramutamento in associazione semplice, è stato proprio il mancato riconoscimento della capacità intimidatrice all’esterno. Se dunque l’inserimento “anche straniera” vuole ampliare l’area della tipicità, ossia sottintendere che è mafiosa l’associazione formata all’estero da stranieri e che all’estero abbia costituito la propria forza intimidatrice, sfruttando in Italia l’assoggettamento di singoli individui nell’esecuzione di parte del programma criminoso nel nostro paese, PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 11 presso Errore. La voce di glossario non è definita. indubbiamente ciò costituirebbe un’importante novità, in grado di estendere in modo rilevante l’applicazione dell’art.416 bis cp. Nell’uno e nell’altro caso , la difficoltà resta comunque provare , in Italia (o all’estero se fosse “promossa” l’interpretazione sopra cennata) la capacità intimidatrice e l’assoggettamento conseguente. Di minore rilevanza appare invece il ricorrere o meno di riti di iniziazione o affiliazione, non necessari del resto per qualificare un’associazione come di tipo mafioso o similare. Meno diffusi appaiono tali riti nella comunità cinese in Italia, almeno per quanto emerso nei procedimenti personalmente trattati. Le connotazioni rituali appaiono in diminuzione come il peso della tradizione e delle simbologie : ciò vale per la stessa Cina e tanto più per le comunità cinesi all’estero. Le stesse Triadi –associazioni segrete criminali con forti tradizioni e rigidi rituali simbolici- anche in Cina appaiono affiancate da altri gruppi criminali più “moderni” ma non meno pericolosi. Ed appare difficile distinguere (in mancanza di elementi rituali distintivi) se il sodalizio criminoso operante all’estero sia diretta ramificazione delle Triadi o espressione di altre realtà criminali comunque già affermate in patria. Personalmente , nei procedimenti condotti, ho comunque costantemente riscontrato stretti collegamenti ed interscambi tra i sodali in Italia e quelli sedenti in Francia, Olanda, Russia, Repubblica Ceca, a dimostrazione della estesa colonizzazione e della non occasionalità delle ramificazioni , espressive di consolidate ed organizzate realtà criminali La massima, la più risalente e perdurante espressione della criminalità cinese in Italia è senza alcun dubbio rappresentata dal traffico di clandestini. PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 12 presso Errore. La voce di glossario non è definita. Ad esso si collegano strumentalmente reati satelliti, come i falsi documentali e la corruzione di pubblici ufficiali, legati all’ingresso illegale. All’immigrazione clandestina è poi legata una serie di reati indotti, collegati al pagamento del debito di immigrazione: sequestri di persona, estorsioni , sequestri di persona a scopo di estorsione, rapine . Lo stesso debito di immigrazione può rivelare in concreto due facce: a) può restare, nel corso del viaggio ed all’arrivo a destinazione, lo stesso prezzo “contrattualmente” pattuito in partenza (anche se le parti contrattuali non sono certamente in posizione paritaria : il clandestino ed i suoi parenti, più che “concordare”, “subiscono” il prezzo imposto dall’organizzazione e dal suo emissario per il trasferimento dalla madre patria all’estero) ; b) può divenire , in modo improvviso e conflittuale e violando ogni patto, un prezzo maggiorato, e ciò può accadere sia nel corso del viaggio quando un importo non previsto viene preteso per consentire al clandestino di procedere oltre, o all’arrivo a destinazione affinchè il clandestino venga “rilasciato” . I libri mastri, abitualmente copiosamente rinvenuti nel corso delle perquisizioni, rivelano la meticolosità e l’imprenditorialità: i clandestini vengono registrati come “clienti”, viene indicato il nome ed il recapito telefonico del referente in Cina ed in Italia o in altro paese europeo - DA CHIAMARE PER CONFERMARE L'ARRIVO DEL CLANDESTINO E PER PRETENDERE IL PAGAMENTO - , si annota la partenza e la destinazione, si indicano in dettaglio le “uscite” (spese di viaggio e di sostentamento, costi dei falsi documenti utilizzati, con abbinamento personadocumento, gli esborsi non previsti derivanti da incidenti di percorso) e si annotano le “entrate” (rappresentate dalla somme incassate). La contabilità del “traffico” esiste sempre, può variare la forma di tenuta, informatica anziché cartacea, e saperla cogliere subito, superando anche l’ostacolo linguistico, consente un netto avanzamento nelle indagini PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 13 presso Errore. La voce di glossario non è definita. All’arrivo a destinazione, sono predisposte case (soppalchi , ripostigli, cantine) per “l’accoglienza” ed il trattenimento dei “carichi” di clandestini fino ad avvenuto pagamento; i clandestini vengono costretti a parlare per telefono con i parenti in Cina e con i congiunti ed amici che li attendono in Italia per chiedere il versamento del prezzo della loro liberazione e vengono di frequente percossi nel corso della chiamata per costringere i familiari ad udire i loro lamenti. E’ pure occorso che i clandestini siano stati mutilati ed i brandelli inviati ai parenti per indurli a pagare. Alle violenze ai segregati si aggiungono le minacce, non solo di morte nei confronti degli stessi sequestrati, ma anche di pesanti ritorsioni in danno dei parenti in Cina ed in Italia. Il contestuale sequestro di più persone è destinato ad accrescere la percezione nelle vittime della potenza della macchina organizzativa che non può che stritolarli se non ne accettano le durissime condizioni, costantemente accompagnate dalla minaccia di vendita ad altre organizzazioni che pretenderebbero l’intero (senza riconoscere neppure l’acconto già versato in partenza) o cifre comunque superiori. Il prezzo che le vittime sono costrette a pagare per emigrare, per il viaggio e per l'ingresso illegale nel nostro paese è singolarmente molto elevato e poiché i "carichi" di clandestini sono sempre numericamente cospicui, ogni viaggio costituisce un significativo introito per l'organizzazione criminale. Il prezzo è pagato in contanti. E' necessario versare almeno un acconto in patria, per poter partire, di frequente corrispondente a un terzo o più dell'ammontare complessivo. I metodi di pagamento variano da un'organizzazione all'altra. In taluni casi è obbligatorio il pagamento a tappe per potersi assicurare il trasporto nel paese successivo e la continuazione del viaggio; in tal caso ciascun accompagnatore riscuote per la tratta di cui si è occupato ed il pagamento avviene nei paesi di transito o in patria, perché il clandestino avverte i propri familiari del compimento della tratta di viaggio e sono questi ultimi ad effettuare il versamento. In altri casi il pagamento, fatta eccezione per l'acconto iniziale, avviene tutto all'arrivo ed è il riscossore in Italia a ripartire poi le quote per i concorrenti operanti all'estero. Quest'ultima è l'ipotesi investigativamente più interessante perché l'invio di somme avviene dall'Italia verso i paesi attraversati dal clandestino a compensare i singoli contributi delittuosi. Sono di gran aiuto i documenti ed appunti contabili rinvenuti nelle basi logistiche, che consentono di rapportare tempi e carichi di clandestini alla ripartizione dei profitti. I luoghi di segregazione all’arrivo non sono cascinali in aperta campagna, bensì angusti vani ricavati in appartamenti , laboratori , magazzini all’interno di centri abitati, ove i PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 14 presso Errore. La voce di glossario non è definita. clandestini sono ammassati a fianco di attività produttive o di vite familiari che regolarmente continuano La situazione di auto- isolamento delle Chinatown italiane (che costituiscono uno Stato nello Stato, con scarsa integrazione nel tessuto sociale e culturale italiano) favorisce la sottomissione alle organizzazioni dominanti , sottomissione peraltro a cui appare incline la stessa mentalità e tradizione culturale cinese , che finisce per rafforzare le organizzazioni criminali che esercitano così un rigido controllo sulla vita economica, sociale e politica dell’intera comunità. I sodalizi, grazie agli ingenti profitti tratti dalle attività illegali, sempre di più reimpiegano i capitali illeciti sullo stesso territorio italiano, con acquisizione di aziende e di immobili che avvengono di norma a prezzi superiori rispetto ai valori di mercato, per lo più in zone adiacenti alle China Town, consentendo alle medesime organizzazioni di insinuarsi e radicarsi , in modo silenzioso e quasi invisibile, anche nel tessuto sociale ed economico- imprenditoriale del nostro paese e comunque di preservare il proprio dominio su zone chiuse , sempre più estese, funzionali alla gestione del traffico di clandestini, allo sfruttamento lavorativo degli immigrati ed alla produzione e smistamento di merci , spesso costituite da prodotti contraffatti o usurpativi. L’Italia peraltro non è solo paese di destinazione finale , ma anche paese di transito e lo è tanto più a fronte del maggiore vigore di altre realtà economiche come il Nord America (vd. infra procedimento penale N. 3885/01 Mod. 21) o rispetto a nazioni europee in forte crescita come Spagna e Portogallo. Anche sotto il profilo della transnazionalità del reato occorre quindi guardare sia a Oriente che ad Occidente. L'immigrazione cinese, proprio per il suo elevato costo, si è sempre coniugata ad altre forme di reato , come l’usura e l’estorsione: pure in una visione "contrattualistica" del fenomeno, anche per versare l’acconto iniziale la famiglia si indebita in patria, a costo di versare tassi usurari; il luogo di destinazione viene scelto in base agli “agganci” familiari in questo o quel paese europeo, in modo da garantire l’immediato impiego del clandestino all’arrivo, in condizioni di assoluto sfruttamento, ma ponendolo in grado di saldare il debito e di accumulare risorse per far seguire lo stesso percorso ad altri familiari. Se per qualche ragione il debito permane, subentrano comportamenti estorsivi PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 15 presso Errore. La voce di glossario non è definita. che possono colpire sia il clandestino in Italia sia la sua famiglia in Cina. Le attese dei familiari in patria e la responsabilità che incombe sul clandestino all’estero sono “certificati” dalla corrispondenza sequestrata nel corso delle perquisizioni (con disvelamento degli stessi sotterfugi per ottenere indebiti ricongiungimenti familiari, come far figurare il figlio minore come figlio del parente già regolarmente soggiornante in Italia). In tempo di sanatoria , poi, ogni pratica, ogni documento ha un mercato ed il suo prezzo ed il clandestino deve ricorrervi accettandone il costo per fare il salto di qualità, ossia regolarizzarsi , mentre , se non ricorresse ad espedienti non potrebbe farlo perché, pur essendo da tempo in Italia, non ha prova documentale della propria presenza. Questo tipo di criminalità ben raramente porta alla denuncia da parte del clandestino o del regolarizzando: le indagini partono con altro piede , per esempio inseguendo i falsi documentali o per “soffiate” di organizzazioni rivali. Quando invece l’immigrazione clandestina ha assunto le forme di una criminalità violenta, si sono registrate le prime denunce dei parenti dei segregati che si trovavano nell’impossibilità di pagare le cifre maggiorate richieste ed erano preoccupati per la sorte dei propri cari (effettivamente accalcati, malnutriti e percossi) e le denunce degli stessi clandestini seviziati,una volta liberati, e vi sono state anche rivolte di gruppi di clandestini contro i loro sequestratori per i comportamenti crudeli da questi ultimi tenuti e le violenze sessuali inflitte alle donne. E' anche accaduto che lo stesso garante, recatosi a pagare per il clandestino, sia stato a sua volta segregato e sia stato richiesto un ulteriore riscatto in quanto i sequestratori avevano realizzato di poter lucrare maggior profitto dal sequestro di persona già stabilmente impiantata sul territorio italiano. L’approccio al mondo della criminalità cinese per quanto mi riguarda è avvenuto proprio nella fase del trapasso dalla migrazione “contrattuale” a quella caratterizzata da forme di estrema violenza. Al dibattimento seguivo un processo che vasta eco aveva avuto per la scoperta che all’interno di plichi indirizzati ad esercenti milanesi e provenienti dalla Cina non erano contenuti libri, scarpe o prodotti alimentari cinesi, bensì passaporti, certificati, fototessere per far indebitamente ottenere permessi di soggiorno di "sanatoria" ai clandestini che lavoravano in nero presso i predetti esercizi commerciali (proc. pen 5802/90 c/ HU KE DU + 27 : 27 condannati per art. 3 co.8° Legge 39/90 e/o per art.12 L.943/86). Contestualmente nasceva il procedimento nr. 2596/94 Mod.21 , dalla fusione di investigazioni parallele riguardanti plurimi sequestri di persona a scopo di estorsione di cittadini cinesi, avvenuti a Milano ed in altri centri dell’hinterland milanese tra il PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 16 presso Errore. La voce di glossario non è definita. finire dell’ anno 1993 e gli inizi del 1994 e proseguiti nel corso del 1994 fino allo smantellamento dell’organizzazione criminosa che se ne era resa responsabile. L’intuizione di trattare unitariamente episodi prima facie non collegati si rivelò felice e risolutiva. Ciò che tale “esperimento” può pertanto suggerire è che se fatti similari avvengono in un ristretto periodo temporale, nel medesimo territorio, all’interno della stessa comunità per di più “chiusa” come quella cinese, appare meritevole di attenzione stabilire , fin dai primi passi investigativi, se siano ravvisabili collegamenti e comunque mai perdere di vista nel corso delle indagini (il che significa nelle individuazioni fotografiche da compiersi, nelle intercettazioni da disporsi , nei tabulati telefonici da acquisire , nelle rimesse all’estero da verificare) le possibili convergenze. Ciò è tanto più vero per una comunità come quella cinese, notoriamente chiusa verso l’esterno ma “solidale” all’interno, in cui le notizie che riguardano fatti che colpiscono o coinvolgono membri della comunità circolano vorticosamente e quindi chiedere informazioni su un “fatto” può e deve portare a domandare notizie anche su altri “fatti” similari e coevi. Altrettanto notoria è la tradizionale conformazione ”clanica” della società cinese, esportata dalla madre patria all’estero e , quindi, il concetto di “persona informata sui fatti” va rivisitato alla luce del più vasto bacino di soggetti che possono veicolare informazioni utili. Ciò pone immediatamente due ordini di problemi sotto il profilo della valida acquisizione probatoria: 1) conquistare la fiducia dei possibili testimoni, essendo proverbiale la “reticenza” dei cittadini cinesi , anche da lungo tempo in Italia, ad aprirsi con le forze dell’ordine e con l’autorità giudiziaria e a farlo verbalizzando e non in forma meramente confidenziale 2) accertare - punto per punto - quale sia la fonte , diretta o indiretta, delle informazioni e la modalità di acquisizione delle notizie, a fronte di una frequente “evasività” nelle risposte, onde non cadere nelle “voci correnti” o di incerta fonte e quindi di non provata e non comprovabile fondatezza, proprio per la PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 17 presso Errore. La voce di glossario non è definita. indeterminatezza con cui volutamente certi testimoni ammantano le dichiarazioni rese . Occorre quindi che gli inquirenti, pur di fronte a testimoni palesemente difficili, non si accontentino di notizie non circostanziate , con specifico riferimento al modo in cui il testimone è entrato in possesso di quella notizia. Quanto al punto 1), ossia la conquista della fiducia del testimone o dello stesso indagato “collaborante”, l’ostacolo basilare da superare è quello linguistico. L’assenza di un rapporto diretto per la barriera linguistica comporta che nella creazione di un rapporto di fiducia entri necessariamente in gioco anche l’interprete: il testimone o l’indagato debbono rendersi conto , per avere fiducia, che le loro dichiarazioni sono esattamente comprese e tradotte. Ciò significa, per l’inquirente, porre molta cura nella scelta dell’interprete, non solo quando si tratti di affidargli la traduzione delle conversazioni intercettate, ma anche dell’assistenza nel corso delle audizioni . Significa correre prontamente ai ripari, qualora la scelta non si sia rivelata soddisfacente e ripetere l’atto con diverso interprete, facendo comprendere al teste o all’indagato che si sta cercando insieme di trovare la soluzione migliore. L’interprete deve essere “capace” rispetto al concreto soggetto da sentire che, nel mondo cinese, può assumere il massimo grado di diversità, per il pullulare di differenti dialetti ed il diverso livello di scolarizzazione. Pertanto non vi può essere , salvo casi eccezionali, un interprete cinese “buono per tutte le occasioni” ed è necessario cogliere preliminarmente la provenienza geografica ed il livello di istruzione della persona da sentire. L’affidabilità dell’interprete è poi ovviamente non solo un fatto di capacità ma anche di assoluta imparzialità e rigore. Per questo dovrebbero essere sempre evitate scelte estemporanee , dettate solo dall’urgenza e dalla necessità del momento (come , per esempio, in sede di primo intervento) : si è assistito all’utilizzo del figlio che, frequentando la scuola italiana, viene chiamato a fungere da interprete per i genitori, o alla verbalizzazione con l’ausilio di un teste a sua volta. PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 18 presso Errore. La voce di glossario non è definita. Per evitare “passi falsi” (si è visto anche l’uso, quali interpreti, di congiunti minorenni) occorre nelle attività programmabili (come l’esecuzione di un decreto di perquisizione o di un’ordinanza cautelare) premunirsi di un interprete capace ed affidabile che accompagni la Polizia Giudiziaria nell’esecuzione dell’atto, onde poter essere immediatamente in grado di tradurre ogni scritto, ogni dato memorizzato ed ogni dichiarazione (così da sapere per esempio immediatamente riconoscere la contabilità del traffico) E’ ovvio che tale esigenza si pone in contrasto con la protezione degli interpreti e con le iniziative volte ad inserirne i dati identificativi a “PROTOCOLLO RISERVATO”, posto che, partecipando alle operazioni di polizia ed alle audizioni, l’interprete si espone comunque con la propria identità fisica. All’interno sia della Squadra Mobile che del Nucleo Operativo Carabinieri di Milano, peraltro, già da anni alcuni validissimi elementi hanno coltivato il personale apprendimento della lingua cinese, che ha portato ottimi risultati investigativi, in primo luogo per l’immediato rapporto di fiducia e “di rispetto” che si crea con la persona sentita ; il potere di immediata verifica che chi è padrone della lingua può esercitare incute infatti “rispetto” e , soprattutto nei momenti di intervento urgente, è di grande aiuto, consentendo di superare la barriera linguistica nei primi accertamenti, senza dover ricorrere a quelle “scelte” necessitate e sbagliate sopra stigmatizzate. Il problema della corretta identificazione di indagati , persone offese e testimoni di etnia cinese è ancora oggi d’attua lità; la carenza di rapporti con le autorità in patria e l’assenza di risposte da parte delle rappresentanze diplomatiche/consolari in Occidente impediscono in sostanza di accertare la genuina identità alla fonte. Nel corso delle indagini , i documenti più affidabili si sono rivelati certificati notarili cinesi che attestavano l’identità della persona, oltre che rapporti di coniugio, ascendenza e discendenza (equivalenti ai nostri certificati anagrafici). L’estesa corruzione nell’ambito di pubblici uffici cinesi risultante dagli scritti rinvenuti e dalle dichiarazioni raccolte rende comunque di incerto valore anche documenti pur ufficialmente rilasciati. PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 19 presso Errore. La voce di glossario non è definita. La vita notoriamente “riservata” dei clandestini cinesi (sfruttati lavorativamente giorno e notte e pressoché “seppelliti” all’interno di laboratori o nelle cucine di ristoranti) rende peraltro sensibilmente inferiore il numero di controlli “su strada” a loro carico rispetto ai soggetti appartenenti ad altre etnie, sicchè non è infrequente l’assenza di precedenti dattiloscopici. E’ comunque fondamentale acquisire gli atti integrali relativi ai controlli , ad eventuali precedenti denunce e segnalazioni per ricostruire compagnie e movimenti, particolarmente significativi se congiunti. Né si può ritenere certa l’identità attestata da eventuali permessi di soggiorno rilasciati in epoca anteriore al settembre 2002 (data di entrata in vigore della novella legislativa 189/2002) e non rinnovati successivamente, posto che allora il rilascio del permesso avveniva senza rilevamento di impronte – reso obbligatorio dall’art.5 L.189/2002 - e l’identificazione si fondava solo sui documenti esibiti dall’interessato – passaporto o mera attestazione consolare , ad alto rischio di falsità. Comunque i passaporti rinvenuti “parlano” dei traffici di migranti, tramite i timbri datari di frontiera che vi sono apposti, posto che l’immigrazione illegale avviene sempre più frequentemente tramite vettori aerei, sotto forme fintamente legali mediante l’uso di documenti di provenienza illecita , sia che si tratti di semplice sostituzione di persona, con utilizzo di documenti altrui contando sulle fisionomie simili per noi occidentali delle persone orientali, o con passaporti alterati o integralmente contraffatti . Le organizzazioni criminali scelgono del resto accuratamente gli scali e i porti in base al minore livello di guardia e di controlli , quando non scelgono addirittura il turno per la presenza in servizio di pubblici ufficiali previamente avvicinati e resi sensibili alle esigenze dell’organizzazione. Gli uffici di Polizia di Frontiera, abituati a decriptare visti e timbri in ingresso ed in uscita, appaiono i più idonei all’esame capillare dei passaporti, anche quando diversa sia la Polizia Giudiziaria che conduce le indagini, ed è opportuno che siano investiti con specifica delega alla ricostruzione dei percorsi seguiti dai clandestini e dai loro accompagnatori. Al contempo potrà essere individuato anche il controllore italiano che ha apposto i timbri (qualora si notino preoccupanti convergenze) tramite il numero che ogni timbro reca, corrispondente al controllore assegnatario. Il controllore passaportista ha il preciso dovere di apporre il timbro in modo che risulti perfettamente leggibile e pienamente identificabile l’autore del controllo (vd.artt.7-8 DPR 31.08.1999 N° 394 Regolamento di attuazione del Testo Unico PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 20 presso Errore. La voce di glossario non è definita. 286/98). Il timbro , personale (nel senso che ogni controllore è assegnatario, come da registro, di un timbro che porta un numero individuativo del suo possessore ) e quindi identificativo come una firma del pubblico ufficiale che ha proceduto al controllo, imprime sul passaporto il luogo del valico di frontiera, la data , se trattasi di ingresso o di uscita, e presuppone il controllo di regolarità del documento e, per l’ingresso, della sussistenza in capo allo straniero delle condizioni per entrare nel nostro territorio. La Corte di Cassazione già nel 1994 (vd.sent. sez V 94/198990) stabiliva che: “la registrazione in un passaporto da parte del pubblico ufficiale addetto alla frontiera della data dell’ingresso del titolare in uno Stato non è espressione di autorizzazione, ma integra un atto rivolto a documentare ciò che il pubblico ufficiale , addetto alla frontiera dello Stato, constata personalmente in ordine all’ingresso dello straniero titolare del passaporto “ I timbri di frontiera in entrata ed in uscita consentono di seguire i percorsi da Stato a Stato e la ripetitività degli stessi è in grado di comprovare l'esistenza di “rotte” del traffico: perciò l’esame documentale è importante sia per il passaporto dell’accompagnatore per comprovarne la “professione” illecita, sia per i passaporti dei clandestini , riciclati di volta in volta - dopo l’arrivo a destinazione per il viaggio di altri clandestini. La verifica comparativa dei passaporti di un gruppo di clandestini ha per esempio evidenziato come i documenti recassero reiteratamente identici timbri di frontiera, consentendo di ricostruire non solo il viaggio di quel gruppo, ma anche precedenti viaggi di altri gruppi di clandestini muniti dei medesimi documenti (vds la particolare utilità probatoria rivestita nel pp 11432/96 Mod.21 e nel pp 3885/01 Mod.21). Quanto alla provenienza illecita dei documenti (per i cine si vengono abitualmente utilizzati passaporti giapponesi , coreani , tailandesi), la stessa risulta facilmente accertabile tramite diretto interpello delle autorità consolari/diplomatiche in Italia (giapponesi, coreane , tailandesi) dimostratesi sollecite nel rispondere in ordine a furti e smarrimenti dei documenti occorsi sia nel nostro paese, che nella madre patria o altrove . Viceversa, la ricerca nella sola banca dati delle forze di polizia PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 21 presso Errore. La voce di glossario non è definita. italiane risulta parziale, perché limitata al solo territorio nazionale e, per di più, accade sovente che il turista straniero preferisca denunciare il furto o lo smarrimento soltanto alle proprie autorità, per ottenere l’immediato rilascio di un documento sostitutivo e non vi è, al riguardo, un canale di comunicazione diretta tra consolati/ambasciate e forze di polizia. I traffici di migranti si accompagnano ai traffici di documenti e per questi ultimi i trafficanti si affidano ai servizi di posta celere , DHL, CAIPOST, per la spedizione del materiale necessario per le contraffazioni (per esempio fototessere) e per l’invio e la riutilizzazione dei documenti. Tali servizi hanno come clausola contrattuale, firmata dal mittente all’invio, la possibilità per le società di spedizione di ispezionare il plico; la collabo razione tra forze di polizia e funzionari di tali servizi ha reso più volte agevole il controllo di plichi sospetti , ferme restando le possibilità di controllo della corrispondenza e di plichi postali previste dal codice di procedura penale. E’ buona norma pertanto effettuare ricerche con i nominativi degli indagati quali mittenti o destinatari o con i prestanome di cui si trovi traccia, soprattutto quando, tra la documentazione già sequestrata, emergano ricevute di spedizione o di ritiro o anche solo la presenza, mai casuale, degli indirizzi di tali agenzie . Per le spedizioni di denaro all’estero, necessarie per far fronte alle spese nelle varie tappe del lungo viaggio dalla Cina all’Italia , per remunerare collaboratori di stanza all’estero, per costituirsi "riserve" in altri paesi o per inviare i profitti illeciti nella madrepatria, abitualmente i trafficanti si servono delle agenzie WESTERN UNION MONEY TRASFER SERVICE, salvo ricorrere direttamente alla Bank of China che ha filiale a Milano. E’ d’uopo quindi avviare sempre ricerche nominative , estese a possibili prestanome. Occorre del resto considerare che anche spedizioni di denaro con destinazioni apparentemente eccentriche possono essere in realtà funzionali al traffico di clandestini, perchè seguono le rotte di transito, notoriamente tortuose e legate alla PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 22 presso Errore. La voce di glossario non è definita. scarsa reattività di alcuni dei paesi attraversati e proprio prescelti. Per esemplificare: già negli anni 1995/1996 per questo sono state accertate spedizioni di ingenti somme di denaro da parte di cinesi residenti in Italia a destinatari cinesi residenti in Egitto a IL CAIRO. Dai passaporti clandestini fatti entrare in Italia da di taluni tale organizzazione, eme rgeva che lo scalo aereo interessato prima di quello italiano era appunto lo scalo egiziano. Nelle agende di uno degli indagati erano annotati gli indirizzi di agenzie DHL e WESTERN UNION della capitale egiziana e tra la documentazione sequestrata emergeva traccia di soggiorni a IL CAIRO. Ebbene, i percorsi dei clandestini (come del resto poi confessato dal possessore delle agende) prevedevano proprio una sosta in un appartamento a Il Cairo prima di giungere in Italia e quelle somme servivano per la locazione dell'abitazione e per le spese da affrontarsi a IL CAIRO per sorveglianti e clandestini, nonchè per pagare la tangente alla malavita locale (pp 11432/96) Comunque seguire i flussi di denaro e le rimesse significa poter scoprire altri concorrenti nei reati . In ogni organizzazione criminale sovranazionale gli appartenenti circolano da uno stato all'altro, diventano emissari e responsabili ora in un paese ora in un altro, anche a seconda delle reazioni delle locali forze di polizia, che possono rendere necessario il trasferimento operativo degli associati o di parte di essi in un altro stato . Alle attività tecniche e per così dire oggettive di indagine, imprescindibili, ed alla massima cura ed attenzione per denuncianti e testimoni , deve aggiungersi la ricerca di “collaborazioni“ tra gli indagati che dall’interno possano svelare la struttura associativa, tanto più quando “la posta in gioco” è la prova dello stampo mafioso del sodalizio . Il procedimento penale nr.2596/94 c/ WANG XIAO LI + 36 per artt. 416 bis cp, sequestri di persona a scopo di estorsione, rapine, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina , usura ed altri reati, con 23 detenuti al dibattimento e 10 latitanti , è stato caratterizzato anche dalla fondamentale collaborazione di uno degli indagati che, nel corso di lunghi interrogatori resi al PM dopo il fermo per sequestri di persona a scopo di estorsione, li ha confessati e ha chiamato in PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 23 presso Errore. La voce di glossario non è definita. correità – compiendo un percorso difficile e sofferto- fratelli e cognati, costituenti con il dichiarante lo “stato maggiore” dell’associazione criminale, presieduta dal capo indiscusso LIN JIAN HUA e diramazione della "Società Nera" della madrepatria (detta anche organizzazione di Wen Zhou dalla città di provenienza) , in contatto con analoghe cellule in altri paesi europei - in particolare Francia ed Olanda, ove venivano estesi gli accertamenti, anche a carico dei latitanti . Il contributo dell’imputato collaborante ha poi trovato pieno riconoscimento anche nell’applicazione a suo favore della circostanza attenuante di cui all’art.630 co.5° CP, che ha portato a contenere la pena a suo carico in 12 anni di reclusione, a fronte di pene oscillanti tra 25 e 30 anni di reclusione per ben 17 imputati e di pene comunque severe anche per gli altri. Il dato saliente nei due gradi di giudizio (avendo accolto la Corte d’Appello di Milano l’impugnazione del PM avverso talune assoluzioni su alcuni sequestri di persona a scopo di estorsione) è che “allo stato maggiore” è stata attribuita la responsabilità di tutti i sequestri di persona e quindi è stata riconosciuta la struttura piramidale dell’associazione . Il vertice peraltro era formato da parenti, regolarmente soggiornanti sul territorio italiano e noti ristoratori, a loro volta sottoposti solo al capo riconosciuto LIN JIAN HUA di cui erano i fidi scudieri , risultando anche gli intestatari dei beni in realtà utilizzati da LIN JIAN HUA, che conduceva vita dispendiosa a Milano. Lo stesso LIN JIAN HUA impiegava gli illeciti profitti ricavati dall’immigrazione clandestina e dai sequestri di persona in attività di usura , taglieggiando esercenti milanesi (come scoperto grazie alla contabilità rinvenuta ed alle dichiarazioni rese dagli esercenti) La compagine criminosa e l'attività delittuosa di cui si era resa responsabile venivano ricostruite mediante innumerevoli perquisizioni, l'intreccio dei tabulati telefonici, il tracciamento e la localizzazione dei numerosissimi cellulari in possesso degli indagati (che portavano alla scoperta dei luoghi di trattenimento in Toscana dei sequestrati, mentre i sequestri erano iniziati a Milano ed al riscontro dei viaggi dei sequestratori per raggiungere le “prigioni”), le intercettazioni telefoniche ed ambientali ( nelle celle degli indagati arrestati, che dimostravano i rapporti di forza ed anche i meccanismi di mutuo soccorso) e l’esame di ogni documento PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 24 presso Errore. La voce di glossario non è definita. sequestrato. L'organizzazione era dedita alla sistematica introduzione illegale sul suolo italiano di clandestini cinesi, talora sottratti ad altri gruppi criminosi (con le modalità di sopraffazione proprie di questa organizzazione), clandestini che venivano altrettanto sistematicamente rapinati e segregati all'arrivo fino al versamento del prezzo del viaggio illegale e delle maggiori somme che in quel momento venivano richieste per la loro liberazione, con sevizie di ogni genere inflitte ai sequestrati, rinchiusi in locali angusti in condizioni disumane e trasferiti da una "prigione" all'altra con modalità degne della più efferata criminalità "nostrana" ; in più l’organizzazione giungeva a rapire gli stessi parenti in Italia , per alzare il prezzo del rilascio . Le indagini si estendevano a varie regioni, sia per la varia collocazione dei luoghi di prigionia (sorvegliati da appositi “carcerieri” locali), sia per la mobilità degli associati ed anche in Puglia, ove i clandestini traghettavano dalla vicina costa albanese grazie ad accordi con la malavita locale. Nulla ha fatto però ritenere che tali rapporti fossero qualcosa di più di uno scambio di servizi, nel senso che l'organizzazione può affidarsi ad altri per talune tratte del viaggio, come ad esempio per il tratto di mare tra la Grecia, la Turchia o l'Albania e l'Italia, appaltando il servizio, salvo poi riprendere saldamente in mano il clandestino , il quale non tratta con lo "scafista" , è l'organizzazione che lo fa. Nel corso delle indagini non solo venivano scoperti luoghi di segregazione (soppalchi e cantine) , ma anche laboratori e ristoranti ove i clandestini "più fortunati" erano adibiti al lavoro "in nero" senza alcuna retribuzione. Una buona quota di associati era infatti titolare di permesso di soggiorno e di attività d'impresa , mentre l'altra parte era costituita da soggetti identificati solo con grande difficoltà, schermandosi dietro identità fittizie e documenti falsi. Nella fase dibattimentale, la formazione della prova (in assenza in taluni casi degli stessi clandestini liberati) è stata resa difficile dall'assoluta ritrosia dei testi presenti a deporre in udienza , nonostante tutte le precauzioni adottate dentro e fuori dall'aula. Le condanne inflitte in primo grado (per associazione semplice e non mafiosa e con derubricazione dei sequestri a scopo di estorsione in sequestri semplici ed estorsioni tentate o consumate) sono state drasticamente aggravate PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 25 presso Errore. La voce di glossario non è definita. nella sentenza d'appello 29.09.98, a seguito di impugnazione del PM , con ripristino per un certo numero di sequestri dell'originario art. 630 cp Il c.d. “diritto premiale”, che si esprime in norme pressoché identiche con riferimento all’associazione di stampo mafioso, al sequestro di persona a scopo di estorsione ed all’immigrazione clandestina, può proprio alla luce del severissimo trattamento sanzionatorio riservato a tali delitti , oggi più che mai inasprito, essere un nuovo motore di indagine Art. 8 D.L. 13 maggio 1991 nr.152 conv.in Legge 12 luglio 1991 nr.203 : Per i delitti di cui all’art. 416 bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso , nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati , la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell’art.7 Art. 630 co.5° cp : Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera… per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti , la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Art. 12 co. 3 quinquies TU 286/98 : Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti , per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. La criminalità violenta ostenta le acquisite ricchezze (ed anche questo costituisce uno strappo rispetto alla tradizione): il capo LIN JIAN HUA non a caso era soprannominato “Valentino” per il suo amore per gli abiti di marca, lasciati nell’ abitazione milanese che lo ospitava a seguito della sua precipitosa fuga dopo i primi arresti, quando non era ancora noto il suo ruolo. I sodali più giovani come LU HAI ugualmente gareggiavano in eleganza ed acquisti di ogni tipo , in Italia ed all’estero , veri e propri "lussi" per la PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 26 presso Errore. La voce di glossario non è definita. maggior parte dei loro connazionali. Tutto ciò crea desiderio di emulazione, attrattiva verso il crimine ed i suoi guadagni, soprattutto tra i più giovani e meno avvertiti, tra i clandestini “senza famiglia”, che diventano quindi bacino per nuove affiliazioni, iniziando come bassa manovalanza, pronta ad ogni spedizione punitiva in qualsiasi località del territorio italiano (come dimostrato dal fatto che gruppi di giovani o giovanissimi colpiscano ora qui ora là) Si tratta di soggetti che di sovente godono fama di aver già subito carcerazioni in patria per fatti di sangue e che appaiono abili nell’uso del coltello: in quanto tali e per gli atteggiamenti arroganti costantemente assunti nei confronti di persone più anziane ed esercenti che infastidiscono quotidianamente, diventano ben presto "conosciuti" nell'ambito della comunità cinese e temuti, sia perché non hanno niente da perdere in quanto "senza famiglia" (e quindi i loro metodi violenti non vengono frenati dal timore di eventuali ritorsioni su loro familiari) , sia perché legati a qualche esponente potente, legame di cui si parla a "mezza voce" e sempre "per sentito dire". Proprio a seguito di tali presenze e condotte , si registrava un aumento nel numero di denunce per rapina ed estorsione in danno di esercenti cinesi. Qualche denunciante ha parlato di un "racket" che imporrebbe le proprie leggi sugli esercenti della "zona cinese" di Milano, promettendo il "non disturbo" solo in cambio di una somma di denaro , versata in unica soluzione o mensilmente. Lo stesso testimone ha avvertito che difficilmente gli esercenti colpiti sarebbero disposti ad ammetterlo e a sporgere denuncia perché hanno tutti paura di subire rappresaglie e di mettere a rischio , oltre alla propria attività, anche l’incolumità fisica propria e dei familiari. Ha anche segnalato che le attività -dismesse a seguito delle intimidazioni- vengono rilevate da prestanome, per conto degli effettivi mandanti , che pertanto non possono essere immediatamente e facilmente ricollegati all'estorsione. Tutto questo ha formato oggetto dei procedimenti penali nr. 6635/00 c/ WU CHANG YU e LOU FENG e nr. 15629/00 c/WANG XIAOCHENG per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 629 1° e 2° co. cp, 56-629 cp; 112, 582,585 cp, 576 n.1), 61 n.2) cp, 605, 61 n.2) cp in danno di tre connazionali: i tre imputati, riconosciuti responsabili di tutti i reati loro contestati, sono stati condannati - in stato detentivo- a pena assai severe: WU CHANG YU con rito ordinario alla pena di anni 11 di PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 27 presso Errore. La voce di glossario non è definita. reclusione, ridotta ad anni 9 in appello - irrevocabile-; WANG XIAOCHENG con rito ordinario alla pena di anni 10 di reclusione ed in appello ad anni 7 e mesi 6 irrevocabile ; LOU FENG con rito abbreviato alla pena di anni 7 di reclusione , in appello: anni 5 e mesi 4. I tre imputati, unitamente ad altri complici non compiutamente identificati, hanno estorto denaro alle tre vittime , con la minaccia di non consentire loro di avviare un'attività commerciale a Milano, aggredendole fisicamente, con violente reiterate percosse e sevizie e sequestrandole all'interno del locale commerciale; anche dopo aver ottenuto il primo versamento , hanno continuato a pretendere ulteriori somme e a porre in essere azioni di disturbo (da qui l'imputazione sia per estorsione consumata sia tentata), di fatto costringendo le parti lese a rinunciare all'attività ed al locale, di cui gli imputati prendevano temporaneo possesso, rinnovando poi analoghe intimidazioni in danno della nuova conduttrice. Le vittime hanno manifestato vero e proprio terrore nel riferire i fatti e nel ricostruire compiutamente i passaggi della vicenda ed i valori economici in gioco, definendo "mafioso" il gruppo autore delle intimidazioni , a loro dire recate anche ad altri esercenti della zona. La raccolta di precedenti segnalazioni sul conto degli indagati e sull'immobile "conteso" confermava che anche precedenti conduttori avevano lasciato precipitosamente l'esercizio dopo pochi mesi , il penultimo denunciando un'aggressione proprio da parte di WU CHANG YU. Non a caso, i denuncianti erano al loro primo investimento a Milano e, do po la denuncia, rinunciavano al capitale investito e si rifugiavano in altre città, inseguiti comunque da gravissime minacce per indurli a ritrattare . Le severe condanne, di poco inferiori alle richieste del Pubblico Ministero, sono state argomentate ponendo in evidenza la pericolosità di "un gruppo che si dedicava al taglieggiamento di connazionali esercenti attività commerciali nella zona di Paolo Sarpi", con "modalità singolarmente violente ed intimidatorie" . Tra il 1996 ed il 2001, altri procedimenti significativi in materia di criminalità cinese direttamente trattati sono stati : * Proc. Pen. nr.11340/96 c/PEDUZZI + 64 : per artt. 416 cp , 110, 48-479 cp , 495 2° co.cp, 476 1° e 2° co-482 cp, 468, 477-482, 61 n.2) cp. Trattasi di due distinte associazioni per delinquere italo/cinesi (con l'apporto, per una di esse, di imputato slavo), con modalità delittuose similari , entrambe finalizzate all'ottenimento di permessi di soggiorno per "sanatoria" ex DL 489/95, viziati dalla documentazione prodo tta, ideologicamente e/o materialmente falsa , costituita - in tutti i casi - da una dichiarazione non veritiera di avvenuta assunzione o di disponibilità all'assunzione da parte di datore fittizio e, in taluni casi , anche da una prova documentale materialmente falsa della presenza in Italia dello straniero nel termine previsto dalla sanatoria (sotto forma di certificati di attribuzione di codice fiscale alterati nella data di rilascio, certificati medici contraffatti, false raccomandate postali). L'indagine, iniziata dalla Squadra Mobile di Varese e proseguita con servizi di osservazione in Milano, con riprese fotografiche e verifiche della PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 28 presso Errore. La voce di glossario non è definita. documentazione in possesso delle persone affluenti presso determinati immobili, continuava con gli approfondimenti delegati all'Ufficio Stranieri di Milano, rivolti all’esame delle pratiche di soggiorno con datori di lavoro "sospetti", dei documenti presentati , delle pretese ditte (rivelatesi inesistenti o non più esistenti), nonché, per gli utili elementi di colle gamento, del materiale documentale sequestrato in altro procedimento (pp 11432/96 v.infra) a carico di HUANG YUN e HU LUPING, imputati in entrambi i procedimenti. Ne seguiva l'iscrizione nel registro degli indagati del considerevole numero sopra indicato di "organizzatori", intermediari, simulati datori e clienti stranieri e conseguente definizione dei due gruppi criminosi , grazie anche agli esiti del controllo incrociato dei tabulati telefonici ed al sequestro di "ricevute" recanti il prezzo del reato (da cinque a otto milioni di lire versati dai clandestini per ogni pratica), che portava alla richiesta di rinvio a giudizio 8.08.98 a carico di PEDUZZI + 44 (che vedeva un ridimensionamento del numero degli imputati solo per il fatto che nel corso delle indagini già 20 indagati avevano concordato applicazione pena ex art. 444 cpp, ed altri ne formulavano richiesta nel corso dell'udienza preliminare ) . Il susseguente processo nei confronti dei restanti imputati si concludeva con 31 condanne, con pene fino a 4 anni di reclusione. * Proc. Pen. nr.11432/96 c/ LIU WEI BING alias KIM BEAM SEAK + 7, tutti per artt.416 cp, 110, 81 cpv cp, 3 co.8° 2^ parte L.n.39/90, 648, 477-482 cp , 112 nr.1), 61 nr.2) cp, 12 L.943/86. La complessità della vicenda impone di rinviare alla corposa descrizione di elementi di prova fornita con la richiesta 2.06.97 all'esito delle attività di indagine esperite. Nel successivo giudizio gli imputati venivano tutti condannati, con pene varianti da un massimo di: 5 anni e 6 mesi di reclusione ad un minimo di anni 4 di reclusione (per le tre donne dell'associazione). Il procedimento era stato trasmesso a Milano dalla Procura di Sanremo, dopo che HUANG JUN alias TAKADA Ryuta, LIU WEI BING alias KIM BEAM SEAK e XIAO HAI alias SEO KYUNG HO avevano patteggiato la pena per essere stati colti , in data 23.07.96, in ingresso in Italia alla frontiera di Ventimiglia con un gruppo di 7 clandestini, tra cui un minorenne ( prontamente affidato a un istituto e poi sentito come testimone nel dibattimento innanzi al Tribunale di Milano), tutti esibendo passaporti giapponesi o coreani e taluni anche carte di identità internazionali per studenti. All'iscrizione del procedimento a Milano i tre indagati PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 29 presso Errore. La voce di glossario non è definita. erano ancora noti solo con le false generalità dichiarate all'atto dell'arresto, giacchè negavano persino di essere cinesi. Occorre dire che nel frattempo erano stati individuati gli ulteriori indagati, grazie ai servizi di osservazione della Polizia di Frontiera di Ventimiglia ed alle perquisizioni che lo stesso organo aveva effettuato a Milano in data 29 e 30 ottobre 96. L'abbondantissimo materiale raccolto nel corso delle perquisizioni e sequestri -a Ventimiglia e presso le tre abitazioni perquisite nell'area milanese- , l’esame incrociato dei tabulati delle utenze nella disponibilità degli indagati , il sequestro dei conti correnti rilevati da appunti ed estratti bancari rinvenuti, l’acquisizione delle denunce di furto o smarrimento sporte dai legittimi titolari giapponesi e coreani dei passaporti e delle carte internazionali per studenti (anche attraverso le rispettive ambasciate e rappresentanze consolari) portava alla formulazione di dettagliati e complessi capi di imputazione. Si dava anche incarico al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di confrontare le sembianze del detenuto "TAKADA Ryuta" con le fotografie tratte dai documenti intestati a HUANG JUN rinvenuti in corso di perquisizione, consulenza che portava ad un giudizio di assoluta identità. Già si è detto come l'esame comparativo, sui passaporti in sequestro, dei timbri di frontiera recanti date successive al furto o allo smarrimento del documento rivelava l'effettuazione di percorsi tipici delle rotte di transito dei clandestini orientali verso Occidente ed il movimento congiunto di gruppi di clandestini con uno o più accompagnatori. La circostanza della mancanza di timbri di uscita dall'Italia confermava un altro riscontro investigativo, ossia il reiterato invio da parte degli indagati, tramite servizio DHL, di plichi contene nti documenti (i passaporti riciclati) , risultando del resto le agenzie DHL in Italia ed all'estero diligentemente annotate nelle agende sequestrate agli indagati. Altrettanto significativo si rivelava l'accertamento delle rimesse all'estero tramite Western Union Money Transfer Service, per costituire "provviste" nei paesi di transito e sosta dei clandestini e dei loro accompagnatori. La traduzione delle numerosissime missive , annotazioni ed agende rinvenute in sede di perquisizione dava di fatto ossatura all'accusa e poi alla sentenza, permettendo di delineare non solo il legame associativo, ma gli stessi ruoli all'interno dell'associazione ed i rapporti di mutuo soccorso intercorsi dopo i PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 30 presso Errore. La voce di glossario non è definita. primi arresti, nonché l'entità del traffico illecito concretamente ricostruito attraverso le annotazioni "contabili" tenute in ordine cronologico dagli indagati, che hanno dato contezza del numero di viaggi e di clandestini di volta in volta portati, dei relativi accompagnatori, percorsi seguiti, spese sostenute, passaporti utilizzati, guadagni complessivi e ricavi ripartiti tra complici, consentendo di smontare, con l'oggettività del dato, ogni assunto difensivo, riconoscendo infine HUANG Jun, in sede dibattimentale, di fronte all'evidenza dei fatti, la paternità di gran parte delle annotazioni ed il loro significato. I precisi appunti di HUANG Jun anche sugli esborsi effettuati a CHEN WEI MING per ottenere , per sé e per la moglie e per altri clandestini, permesso di soggiorno accampando rapporti di lavoro inesistenti (essendo invece la coppia dedita solo al traffico illecito di clandestini), costituivano del resto prova riversata nel pp 11340/96 (vd.supra). * Proc. Pen. nr.8667/99 c/ CHENG TA QI + 3 per artt.110 cp, 12 co.3° TU 286/98; 110, 112 nr.1) cp, 630 cp, 61 n.5) cp in danno di 8 connazionali clandestini : CHENG TA QI veniva condannato in stato detentivo per tutti i reati contestati riconosciuta, in particolare, la sussistenza del delitto di cui all'art. 630 cp -; gli altri imputati venivano giudicati e condannati da latitanti. In via di estrema sintesi, appare opportuno evidenziare come la prima notizia di reato 29.05.99 della Questura di Prato delineasse un sequestro di persona a scopo di estorsione in atto, con il corollario non certo tranquillante delle percosse inflitte a Prato dagli emissari dei sequestratori allo zio del sequestrato , il quale, dopo aver ricevuto le prime telefonate estorsive, si era rivolto alla Polizia per denunciare il fatto e per comunicare che i sequestratori gli avevano dato appuntamento nei pressi di un club di Prato per il pagamento del riscatto; all'appuntamento il predetto era stato malmenato da alcuni personaggi, sotto gli occhi della Polizia, che aveva fermato due degli aggressori - Wu Dahua e Li Ming Di-, rilasciandoli dopo che avevano spontaneamente dichiarato di aver ricevuto da altri l'incarico per una "spedizione punitiva" per il recupero di un credito. In data 31.05.99 fortunatamente compariva a Prato lo stesso sequestrato , appena rilasciato dai sequestratori a Milano e dalle sue dichiarazioni si apprendeva del lungo viaggio, a tappe, intrapreso dalla Cina per raggiungere clandestinamente il nostro paese, grazie ad PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 31 presso Errore. La voce di glossario non è definita. un'organizzazione che lo aveva munito, come gli altri clandestini facenti parte dello stesso gruppo, di passaporti falsi e di accompagnatori , fino all'arrivo a Milano, ove erano stati presi in consegna da un connazionale che li aveva rinchiusi in un'abitazione per più giorni, fino al pagamento del prezzo pattuito per l'ingresso illegale, sorvegliandoli unitamente alla propria compagna e ad un'altra coppia. Nel caso del denunciante, i suoi genitori , chiamati telefonicamente in Cina dal sequestratore che svolgeva le funzioni di capo (poi identificato in CHENG TA QI) , avevano provveduto al pagamento in patria della somma concordata di 25 milioni di lire, ma la liberazione non era arrivata subito, perché i sequestratori avevano tentato, percuotendo violentemente il sequestrato, di estorcere ulteriori somme allo zio di Prato . Sempre da Prato giungeva notizia dell'arresto a luglio 99 e della già avvenuta liberazione di CHENG TA QI, sorpreso in un'abitazione con una pistola con colpo in canna riposta sotto il guanciale del letto che CHENG condivideva con LI LANRONG ; ai due erano stati sequestrati proprio i telefoni cellulari dai quali risultavano effettuate le chiamate ai parenti del sequestrato, mentre nella medesima abitazione era stato sorpreso anche WU DA HUA. L'esame dei beni sequestrati in quella occasione a CHENG TA QI e a LI LANRONG consentiva di cogliere altri elementi di collegamento con WU DA HUA e LI MING DI da un lato e con la città di Milano dall'altro. Il controllo incrociato dei tabulati telefonici forniva poi una messe di dati essenziali, tra i quali, per esempio, la presenza congiunta dei cellulari di CHENG TA QI e di LI LANRONG a Milano durante il sequestro e il loro muoversi sincronico verso Prato dopo la liberazione del sequestrato. Non a caso, peraltro, tali utenze risultavano in contatto con utenze di cinesi abitanti a Prato già imputati nel pp 2596/94 (vd.supra). CHENG TA QI e LI LANRONG venivano riconosciuti in fotografia dal sequestrato ed il solo CHENG TA QI veniva infine rintracciato e catturato a Prato * Proc. pen. nr.48837/00 c/ HU Zhilian, detenuto per artt 110 cp, 81 cpv cp., 12 co.3° TU 286/98 (+ 494 cp) e Proc. pen. nr.18509/01 c/LIN Qifeng, detenuto per tentato omicidio dello stesso HU Zhilian. L'intreccio fattuale ed investigativo tra i due procedimenti ne impone menzione congiunta proprio per la peculiarità del PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 32 presso Errore. La voce di glossario non è definita. caso. Il primo procedimento nasceva dal rinvenimento, nel corso di una perquisizione eseguita in altra indagine, di documentazione attribuibile soggettivamente a HU Zhilian ed oggettivamente riferibile a un traffico di clandestini cinesi (figurandovi nominativi accompagnati da conteggi di quanto già riscosso e di quanto ancora da riscuotere, con indicazione del numero telefonico dei referenti in Cina , in Italia e in altri paesi europei, nonché annotazioni di percorsi tipici delle rotte illegali , delle spese sopportate e degli introiti complessivamente ricavati per gruppi di 30 e più clandestini). Le intercettazioni telefoniche delle utenze in uso a HU Zhilian confermavano i suoi contatti con complici all'estero ed il suo attivarsi per procacciare falsi passaporti, recandosi, per esempio, sotto falsa identità, a ritirare presso un ufficio DHL un plico contenente fototessere di cittadini orientali, recanti sul retro la rispettiva data di nascita (da apporsi sui falsi passaporti). L'attività di HU Zhilian subiva però una brusca interruzione in data 16.04.01 allorchè veniva accoltellato a Milano da un connazionale . Le conversazioni di HU Zhilian con persone di fiducia intercettate sul suo cellulare durante il ricovero ospedaliero divenivano perciò essenziali per ricostruire l'evento delittuoso ed in primo luogo per identificare l'accoltellatore, consentendo un controllo di genuinità della stessa denuncia sporta da HU Zhilian, dati peraltro indispensabili attesa l'estrema reticenza caratterizzante le deposizioni degli esercenti cinesi che almeno in parte avevano assistito al fatto. Le informazioni provenienti da HU Zhilian permettevano di individuare LIN Qifeng, che veniva riconosciuto dallo stesso HU Zhilian quale autore del reato e fermato a Massa in data 1° agosto 2001. Nel frattempo HU Zhilian , dopo mesi di convalescenza, aveva iniziato a compiere frequenti viaggi all'estero, senza esplicitarne i motivi e con brevissimi preavvisi . Solo le localizzazioni dei suoi cellulari , la verifica dei biglietti acquistati, della presenza del suo nome nelle liste passeggeri ed i controlli da parte delle polizie di frontiera consentivano di ricostruire, almeno parzialmente, i viaggi di HU Zhilian . Infine , l'annuncio telefonico dello stesso HU Zhilian alla moglie di essere tornato a Milano con "due merci" che stava portando a casa anche per rifocillarli faceva ben intuire che si trattava di due clandestini, peraltro destinati a raggiungere la Spagna, atteso che HU Zhilian immediatamente PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 33 presso Errore. La voce di glossario non è definita. procacciava biglietti aerei per Madrid, facendo ripartire uno dei clandestini quello stesso giorno, mentre la seconda clandestina veniva colta in partenza da Malpensa tre giorni dopo, munita di falso passaporto ed accompagnata dallo stesso HU Zhilian, che veniva contestualmente fermato . Il passaporto di HU Zhilian, sottoposto a sequestro, diventava la "legenda" dei suoi viaggi grazie ai 33 timbri di frontiera apposti , mentre la clandestina, ripetutamente sentita , si rendeva responsabile di favoreggiamento pro - HU Zhilian. Nella prosecuzione delle indagini, gli appunti rinvenuti in suo possesso consentivano il sequestro di cospicue somme depositate su conti correnti fino a quel momento ignoti. Al contempo si celebrava il processo (con condanna) a carico di LIN Qifeng, in cui tempestivamente confluivano le conversazioni intercettate dello stesso HU Zhilian con riferimento all'accoltellamento. * Proc. pen. nr.3885/01 - 13739/01 - 17746/01 c/ZHENG Ju Hui(Hua) + 8 per artt. 416 cp, 110 cp, 12 co.3° TU 286/98 e 648 cp (si allega in calce alla presente relazione la richiesta di misura cautelare), avente ad oggetto un’associazione per delinquere con centro direzionale a Hong Kong e diramazioni a Milano ed in altre città d'Italia e d'Europa dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini cinopopolari, in gran parte diretti verso il Nord America e muniti di falsi passaporti giapponesi e coreani . Gli imputati sono stati tutti condannati. Il procedimento è frutto di un elevatissimo numero di fermi a Malpensa di cittadini cinesi diretti verso il Nord- America con falsi passaporti e dei pedinamenti degli stessi, dopo che ne veniva impedita la partenza e sequestrato il documento: i predetti tornavano a Milano sempre negli stessi stabili, alberghi -abusivi e non - e ristoranti e componevano determinate utenze, salvo ritentare, dopo pochi giorni, una nuova partenza con altro falso documento . Le intercettazioni telefoniche delle utenze come sopra individuate , coniugate alle continue attività di cont rollo ed all'audizione dei clandestini fermati , tra cui anche soggetti minorenni contestualmente collocati in comunità protetta, consentivano di accertare l'introduzione illegale in Italia degli stessi clandestini attraverso varie vie , tra cui quella ferroviaria, la loro raccolta a Milano da parte di esponenti del sodalizio PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 34 presso Errore. La voce di glossario non è definita. che ne organizzavano la sosta, il vitto ed alloggio presso alberghi e ristoranti gestiti dagli associati e li munivano di cellulari , falsi documenti e biglietti aerei, acquistati dagli stessi sodali presso determinate agenzie milanesi, riprendendoli in carico in caso di fallimento della prima partenza fino alla seconda ed al contempo istruendoli con qualche rudimento di inglese e con "racconti" da esporre alle polizie di frontiera nei paesi di arrivo per ottenere asilo politico, il tutto in cambio di elevate cifre che ogni clandestino era tenuto a versare per il "pacchetto viaggio". Si deve sottolineare che anche in questo caso, al pari delle intercettazioni telefoniche, rilevantissimo apporto probatorio proveniva dall’analisi dei documenti e beni sequestrati nel corso delle molteplici perquisizioni , tra cui plichi DHL contenenti falsi passaporti recapitati agli indagati presso alberghi milanesi (da cui altro procedimento a carico di gestore che tale compito assolveva a pagamento), dalla verifica della loro provenienza , dall'esame della minuziosa "contabilità" sequestrata e dall'acquisizione delle precedenti segnalazioni degli indagati sul territorio italiano (ZHENG Ju Hui , per esempio, già indagato per analoghi fatti delittuosi dalla Procura di Roma) IMMIGRAZIONE ILLEGALE e TRATTA NEGLI STRUMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI E COMUNITARI Nel primo dopoguerra, la Convenzione Internazionale sulla schiavitù di Saint-Germain del 1919 dichiarava illecita la schiavitù in tutte le sue forme, compresi lavoro forzato, pseudo-adozione, concubinaggio forzato, schiavitù per debiti ed altre situazioni di fatto. La Convenzione Internazionale di Ginevra del 25 settembre 1926 (resa esecutiva in Italia con R.D. n.1723 del 26.04.1928) sanciva il divieto della schiavitù in ogni sua forma e definiva sia la schiavitù che la tratta. A suo completamento interveniva la Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956 (ratificata dall’Italia con legge 20 dicembre 1957 n.1304) per l’abolizione della schiavitù, il commercio degli schiavi e tutte le pratiche similari. Nel secondo dopoguerra, nel frattempo, era intervenuta la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sottoscritta il 10 dicembre 1948 :“nessuno sarà tenuto in schiavitù o in servitù: la schiavitù e il traffico degli schiavi sono vietati in ogni loro forma” , nonché la Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 1949 per la soppressione del traffico di persone (terminologia per la prima volta utilizzata in atti internazionali) e dello sfruttamento della prostituzione. PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 35 presso Errore. La voce di glossario non è definita. Alle affermazioni di carattere universale corrispondevano in Europa l’art.4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 e la Carta sociale europea, adottata dal Consiglio d’Europa del 1961. Occorre precisare che nell’espressione “traffico internazionale di persone”, che indica , genericamente, tutte le forme di attività criminose che si fondano sul trasferimento, apparentemente legale o totalmente illegale, di persone da uno Stato all’altro, sono confluiti sia il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (smuggling of migrants, letteralmente contrabbando di migranti) sia la c.d. tratta (trafficking in human beings), finalizzata allo sfruttamento delle pers one che ne sono oggetto. Le diversità del rapporto tra trafficante e migrante costituiscono gli elementi differenziali dei due fenomeni . Nello smuggling, il rapporto termina con il viaggio, nel trafficking prosegue anche nel paese di destinazione. Concettualmente, nel favoreggiamento dell’immigrazione il rapporto nasce sul consenso e su richiesta dello stesso migrante, che si rivolge ai rappresentanti dell’organizzazione criminale per assicurarsi la possibilità di emigrare e di raggiungere la meta estera desiderata, pagando il prezzo prima della partenza e/o all’arrivo, con capitale proprio o recuperato nell’ambito familiare ed amicale, mentre nella tratta le persone risultano reclutate direttamente dagli organizzatori e gestori del traffico, mediante violenza, ricatto o inganno e sono destinate ai diversi tipi di mercato illecito (lavoro nero, prostituzione, accattonaggio dei minori) , con ciò pagando, con lo sfruttamento successivo, anche il prezzo del viaggio. Ma la linea di demarcazione tra smuggling e trafficking è molto sottile, in quanto anche i semplici “migranti” possono divenire vittima di tratta e, comunque, appaiono privi di ogni potere contrattuale nei confronti dei trafficanti. Tra i migranti volontari, e non costretti forzosamente o ingannevolmente dai reclutatori, rientrano del resto anche persone prive di alcun capitale e che non possono contare sull’aiuto di una comunità o di reti sociali alternative disposte a farsi carico delle spese di viaggio e delle ulteriori necessità una volta raggiunto il paese di destinazione : questo segmento di migranti stabilisce un contratto di trasporto, il cui costo sarà risarcito ratealmente, mettendo a disposizione dei trafficanti il proprio corpo o la propria forza fisica, in mancanza d’altro (tramutandosi quindi in un prestatore di lavoro forzato). L’accettazione dello sfruttamento dipende anche dalla condizione di irregolarità dello straniero all’arrivo nel paese di destinazione. A livello europeo veniva preso in esame dapprima lo “smuggling”, condotta criminosa appositamente contemplata nella Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen. L’articolo 27 della Convenzione, infatti, obbliga le parti contraenti “ a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una parte contraente in violazione della legislazione di detta parte contraente relativa PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 36 presso Errore. La voce di glossario non è definita. all’ingresso o al soggiorno degli stranieri”(par.1). Questo obbligo nei confronti degli Stati contraenti degli Accordi di Schengen ha funzionato da propulsore per la previsione nelle legislazioni nazionali di una specifica fattispecie criminosa. Le due species, trafficking e smuggling, figurano entrambe, con reciproca autonomia, nell’articolo 2 della Convenzione di Bruxelles 26.07.1995 istitutiva dell’Ufficio Europeo di Polizia - EUROPOL - : “Al fine di realizzare progressivamente l’obiettivo di cui al paragrafo 1, l’EUROPOL è incaricato, in un primo tempo, della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, le organizzazioni clandestine di immigrazione, la tratta degli esseri umani e il traffico di autoveicoli rubati” e nell’allegato finale ne vengono fornite le seguenti compiute definizioni: “Organizzazione clandestina di immigrazione: le azioni intese ad agevolare deliberatamente, a scopo di lucro, l’ingresso ed il soggiorno o il lavoro nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea, in violazione delle leggi e delle condizioni applicabili negli Stati membri” “Tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale ed illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l’abbandono dei figli” . E’ stato comunque il Consiglio Europeo straordinario tenutosi a Tampere il 15 e 16 ottobre ’99 a costituire il primo forte impulso all’armonizzazione delle legislazioni penali in materia di traffico a fini di sfruttamento. Nel documento conclusivo del vertice si afferma (punto 23): “Il Consiglio Europeo è determinato ad affrontare alla radice l’immigrazione illegale, soprattutto contrastando coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento economico dei migranti. Esso chiede di adottare norme che prevedono sanzioni severe contro tale grave reato” . Il traffico di esseri umani è indicato come terreno privilegiato di azione congiunta degli Stati e di una normativa comune, nonché settore prioritario di operatività di squadre investigative comuni. In tema di lotta ai fenomeni di immigrazione illegale, gli impegni assunti sono andati nella direzione di un maggior coordinamento e di una più stretta collaborazione soprattutto tra le autorità di frontiera . Il vertice ha segnato non solo una svolta importante nella cooperazione per reprimere i fenomeni di traffico, ma ha anche rivolto la propria attenzione alle vittime, sottolineando l’importanza di sviluppare la cooperazione con i paesi di origine e di transito per favorirne il rientro volontario , nonché per stimolare le istituzioni locali competenti alla prevenzione dei fenomeni . Anche sul piano della cooperazione giudiziaria penale , Tampere ha indicato le strategie di contrasto, con la prevista istituzione di EUROJUST e , sul piano della cooperazione di polizia, con l’impegno di conferire ad EUROPOL la piena operatività in settori , come quello della tratta, per i quali aveva già ricevuto specifica competenza. Il Consiglio ha inoltre sollecitato l’istituzione di una Task Force operativa dei capi di polizia europei che, in cooperazione con EUROPOL, favorisca lo scambio di informazioni sulle esperienze, best practices, tendenze della criminalità, con il PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 37 presso Errore. La voce di glossario non è definita. contemporaneo impegno sul piano nazionale a creare quelle unità operative specializzate nel settore della lotta alla tratta degli esseri umani che possano lavorare in stretto raccordo con la polizia europea. Dopo la creazione, nel 1996, dei “magistrati di collegamento” e, nel 1998, di una rete giudiziaria europea (composta da autorità operanti in ciascuno Stato quali punti di contatto per fornire alle Autorità Giudiziarie dei paesi membri tutte le informazioni necessarie per formulare domande di cooperazione giudiziaria e comunque per migliorare la cooperazione), l’Unione Europea, per integrare il sistema, ha provveduto all’istituzione di Eurojust, avente funzioni di assistenza, coordinamento ed impulso. La prima determinazione interveniva, come si è detto, nella sessione speciale del Consiglio Europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) ; poi il Consiglio Europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 inseriva negli artt. 29 e 31 del Trattato U.E. un riferimento ad Eurojust, quale corrispondente giudiziario di Europol. Ne seguiva la creazione di una unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (Pro-Eurojust) operante a Bruxelles. L’atto istitutivo di Eurojust veniva infine adottato dal Consiglio in data 28.02.2002 e, dall’inizio del mese di dicembre 2002, la sua sede istituzionale veniva fissata a L’Aia. Il compito di Eurojust è di coordinamento e di “snellimento” e la sua competenza si estende ad ogni reato grave, in particolare di criminalità organizzata, che interessi almeno due stati della Comunità , con possibilità comunque di fornire sostegno anche qualora le indagini interessino un solo stato membro ed un paese terzo. Eurojust può farsi promotrice di squadre investigative comuni (formate da magistrati e da forze dell’ordine dei diversi paesi interessati, nonché da rappresentanti di Eurojust, in conformità all’art. 13 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 29 maggio 2000, che prevede la costituzione di “squadre investigative comuni” formate dalle autorità competenti di due o più Stati membri “per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra”). Eurojust può altresì intervenire qualora insorgano problemi nell’acquisizione di informazioni su conti bancari (protocollo della convenzione del 29 maggio 2000). Rientra nei suoi compiti di coordinamento facilitare l’esecuzione delle commissioni rogatorie internazionali e seguire le pratiche di estradizione, fornendo una sorta di consulenza per la mutua assistenza legale dei paesi europei. Si è già fatto riferimento alla Convenzione 29.05.2000 in tema di assistenza giudiziaria: conviene richiamare anche altre norme di natura processuale e di previsione di strumenti investigativi contemplate dalla Convenzione: così l’art.7, che riguarda lo scambio spontaneo di informazioni e rappresenta uno strumento volto a superare, sotto determinati profili, la rigidità dello schema rogatoriale; l’art. 12 che prevede la possibilità di consegne sorvegliate e l’art. 14 che concerne le operazioni di infiltrazione, strumenti operativi che si inseriscono nel disegno di una più stretta cooperazione, già indicata dalla stessa convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (potendo individuarsi , quali esempi , l’osservazione transfrontaliera ed il potere di inseguimento). PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 38 presso Errore. La voce di glossario non è definita. LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE ED I PROTOCOLLI ADDIZIONALI CONTRO LA TRATTA DI PERSONE E CONTRO IL TRAFFICO DI MIGRANTI APERTI ALLA FIRMA ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI PALERMO 12-16 dicembre 2000 Il complesso delle misure introdotte con la Convenzione e i relativi Protocolli risulta assai ampio: dall’obbligo di criminalizzare i delitti individuati da Convenzione e Protocolli, all’attuazione di misure di prevenzione, all’attivazione di meccanismi di tutela delle vittime, e soprattutto, ad un più efficace sistema di cooperazione al fine di individuare, processare e punire i responsabili, recuperando per quanto possibile i profitti dei crimini. I profili di reciproca assistenza nel campo investigativo e giudiziario trovano analitica espressione negli artt.18-19-20-21 della Convenzione. Va sottolineato che, ai sensi dell’art.18 co.1°, la cooperazione giudiziaria potrà essere attivata anche qualora lo Stato parte richiedente abbia soltanto “fondati motivi di sospettare” che il reato sia di natura transnazionale e che vi sia coinvolto un gr uppo criminale organizzato (che costituiscono i presupposti per l’uso degli strumenti di cooperazione). Nell’articolo 18, co.4° , si coglie tutto il favore per scambi informativi spontanei ed agili nelle forme :“Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorità dello Stato parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad una autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni possano essere utili all’autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata dal secondo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.” L’art.19 prevede squadre investigative comuni:” Gli Stati Parte valutano l’opportunità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati , le autorità competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo” L’art.20 a sua volta prevede “Tecniche speciali di investigazione”:”Se consentito dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire l’appropriato impiego della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, l’impiego di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalità organizzata” I protocolli addizionali forniscono, nei rispettivi articoli 3, la definizione di “tratta di persone” e di “traffico di migranti”: PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 39 presso Errore. La voce di glossario non è definita. (a) “Tratta di persone” indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone , tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate , schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi; (b) Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi di cui alla lettera a è stato utilizzato; (c) Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un minore ai fini dello sfruttame nto sono considerati “tratta di persone” anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo; (d) “Minore” indica qualsiasi persona al di sotto di anni 18. (a) “Traffico di migranti” indica il procurare , al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente; (b) “Ingresso illegale” indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l’ingresso legale nello Stato d’accoglienza; (c) “Documento di viaggio o di identità fraudolento” indica qualsiasi documento di viaggio o di identità: (i) che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identità per conto dello Stato ; o (ii) che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione , corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale;o (iii) che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;” Quanto alle predette definizioni si può osservare: nella “tratta”, oltre alla fenomenologia collegata alla completa assenza di volontà della vittima a “migrare”, conseguente ad esempio a condotte di violenza o ratto, rientra una vasta gamma di situazioni riconnesse alla coartazione della volontà o ai meccanismi di inganno o frode tali da “viziare” il consenso della vittima, che costituiscono le situazioni di più difficile accertamento. Appare rimarchevole, nella definizione di “tratta”, il concetto di abuso di “posizione di vulnerabilità”, atta a dare risalto a tutte le situazioni di fattuale inferiorità del soggetto migrante, ricollegabile non solo ad una minorazione psichica, ma anche ad una accertata situazione di sottosviluppo socio-culturale-personale che, benchè non deducibile sic et simpliciter dallo stato di povertà o di bisogno, finisca per costituire elemento viziante del consenso prestato dal soggetto migrante, in conseguenza di un comportamento attivo di persuasione da parte del reclutatore . PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 40 presso Errore. La voce di glossario non è definita. Il Protocollo sulla tratta stabilisce una serie di ipotesi di sfruttamento che ogni Stato dovrà ricomprendere nella criminalizzazione “come livello minimo”, consentendo così a ciascuno Stato di poter individuare anche forme diverse, seppur connesse, di sfruttamento. La situazione di sfruttamento rappresenta l’obiettivo finale della tratta di esseri umani e gli Stati dovranno criminalizzare il traffico in sé, a prescindere dall’effettivo verificarsi di tale scopo finale. Elemento essenziale per la responsabilità dell’autore è il dolo specifico, rappresentato dalla finalità di sfruttamento “a destinazione” del migrante, finalità che non necessariamente deve però essersi concretamente realizzata. Quanto alla condotta illecita del procurato ingresso illegale di cui al Protocollo sul traffico dei migranti, ogni Stato dovrà criminalizzare il comportamento di chi, nel proprio territorio, procuri , o concorra a procurare, l’ingresso in un altro Stato, non necessariamente confinante, fuori dalle regole stabilite per l’immigrazione regolare in quello Stato. Non solo quindi garanzia dei propri confini, ma tutela, in reciprocità con gli altri Stati-Parte, della disciplina di regolamentazione dei flussi migratori verso altri territori. Risultano anche incluse, tra le condotte criminali con le quali opera il traffico di migranti, quelle modalità fraudolente del fenomeno caratterizzate da “ingressi apparentemente legali” (per esempio per soggiorni di dichiarato breve periodo) in realtà finalizzati ad illecite situazioni di residenza permanente nello Stato ricevente. Si tratta di fattispecie tutte riprese dalla Legge 189/02 , di modifica del TU 286/98. Gli obblighi di criminalizzazione derivanti dai Protocolli significano l’impegno, per gli Stati Parte, di prevedere come reati nelle legislazioni nazionali le fattispecie sopraindicate, con una funzione , se non di armonizzazione, sicuramente di avvicinamento delle legislazioni e di superamento dei problemi di doppia incriminabilità che frequentemente ostacolano la cooperazione. Gli assetti normativi riferibili ai profili di accertamento dei fatti criminosi o alle modalità di tipizzazione delle condotte delittuose esistenti in ogni singolo Stato Parte non possono peraltro essere derogati, anche per effetto del disposto dell’art.11, paragrafo 6, della Convenzione, che prescrive che la descrizione dei reati e gli altri principi di attribuzione della responsabilità siano riservati alla legislazione nazionale. La Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione Europea n.2002/629/GAI del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani Dopo le iniziative assunte dalle Nazioni Unite, gli organi comunitari hanno deciso di compiere un passo ulteriore nella direzione di armonizzazione delle normative nazionali concernenti la repressione dei reati connessi alla tratta degli esseri umani. Occorre del resto ricordare anche la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” del 7 dicembre 2000 che, all’art.5, ribadisce il divieto della riduzione in schiavitù o servitù , il divieto del lavoro forzato e la proibizione della “tratta di esseri umani”. PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 41 presso Errore. La voce di glossario non è definita. La Decisione Quadro n.2002/629/GAI (pubblicata in data 1°agosto 2002 ed entrata in vigore lo stesso giorno), che espressamente sostituisce l’azione comune 97/154/GAI, si propone di affrontare tale fenomeno criminale attraverso un approccio globale caratterizzato dalla “definizione degli elementi costitutivi della legislazione penale, comuni a tutti gli Stati membri, tra cui sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”. In questa ottica, la Decisione quadro prevede anzitutto una serie di obblighi di incriminazione, delineando in modo analitico gli elementi costitutivi delle relative fattispecie criminose e fissando soglie non riducibili per la determinazione delle pene. Prevede altresì l’adozione di sanzioni per le persone giuridiche coinvolte nei reati di tratta. Per evitare margini di possibile impunità, la Decisione quadro stabilisce anche i criteri di extraterritorialità. I contenuti della Decisione in sostanza ricalcano quelli del Protocollo Addizionale sulla tratta, con la differenza che il Protocollo entrava in vigore sul piano interna zionale il novantesimo giorno successivo al deposito della quarantesima ratifica o adesione, mentre la Decisione quadro dell’Unione Europea ha dato termine per conformarsi agli Stati membri fino al 1°agosto 2004, indipendentemente dalla loro adesione alla Convenzione ed ai Protocolli di Palermo, anticipando comunque a livello comunitario l’adeguamento degli ordinamenti interni degli Stati membri agli obblighi derivanti dal Protocollo. La Legge 11 agosto 2003 n.228 La legge 11 agosto 2003 n.228 ha tradotto nella normativa italiana la decisione quadro di cui sopra ed il Protocollo Addizionale sulla tratta . L’intervento è stato realizzato attraverso un’articolata riformulazione delle norme incriminatrici della riduzione in schiavitù, della tratta e commercio di schiavi e dell’alienazione e acquisto di schiavi (artt.600-601-602 cp), in secondo luogo attraverso l’introduzione del comma 6° dell’art. 416 cp, concernente i sodalizi criminosi dediti alla commissione dei predetti reati, con trattamento sanzionatorio aggravato rispetto all’ipotesi base. Per i profili di maggiore interferenza con gli argomenti oggetto della presente relazione conviene soffermarsi in particolare sull’art.601 cp come modificato, che ha mutato anche la denominazione da “tratta e commercio di schiavi” a “tratta di persone” . L’art. 601 cp sanziona due condotte: - la tratta di persona che si trovi nelle condizioni di schiavitù o di asservimento continuativo di cui all’art.600 cp; - l’induzione mediante inganno o la costrizione mediante violenza,minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, al fine di commettere le forme delittuose di cui all’art.600 cp. Elemento comune alle due condotte è l’attività di “tratta”, intesa come trasferimento della vittima nel o dal territorio nazionale. PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 42 presso Errore. La voce di glossario non è definita. Elemento differenziale è la condizione della vittima, nel primo caso già asservita, nel secondo caso libera, ma destinata all’asservimento tramite un’attività di costrizione o di induzione, la seconda fattispecie essendo dunque caratterizzata dal dolo specifico, che non rende necessaria la concreta realizzazione dell’assoggettamento perseguito. Qualora lo scopo illecito risulti ottenuto, l’art. 601 cp potrà concorrere con il reato di cui all’art.600 cp, come si potrà ritenere il concorso qualora l’autore del trasferimento illecito sia anche colui che abbia asservito la vittima. Nei primi commenti alla Legge 228/03 non si è posto in dubbio che qualora la tratta abbia comportato l’ingresso clandestino nel territorio dello Stato trovi applicazione anche l’art.12 TU 286/98 In verità, la differenza concettuale tra smuggling e trafficking potrebbe costituire intralcio al concorso dei reati che ne costituiscono la traduzione normativa nel nostro ordinamento, ossia, rispettivamente, l’art.12 TU 286/98 e l’art.601 cp, con il rispettivo bagaglio di circostanze aggravanti. Lo stesso dato testuale comune al 1°co-3°co-5°co dell’art. 12 TU 286/98 , ossia la clausola iniziale “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, pare porre un problema, soprattutto con riferimento al 3°comma , posto che nel Testo Unico non si ravvisano altri reati più gravi (se non determinati dalle circostanze aggravanti di cui al co.3 bis e 3 ter che si innestano sullo stesso comma 3°) . Tale clausola può suggerire un assorbimento dell’art.12 TU 286/98 nel più grave reato di tratta come riformulato dalla legge 228/03 ? A favore del concorso e non dell’assorbimento , viceversa, militano: 1) il concorso è stato sempre pacificamente riconosciuto nella vigenza del precedente testo degli artt. 600 e ss.cp; 2) l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di concorrenza dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di induzione a recarsi nel territorio di altro Stato per esercitarvi la prostituzione , per la diversità degli interessi tutelati dalle due norme; 3) la diversità di interessi giuridici protetti si registra anche tra l’art.12 TU 286/98 e la tratta di cui all’art.601 cp: infatti nelle ipotesi di procurato ingresso illegale è lo Stato ad essere tutelato (ossia i confini nazionali e la corretta attuazione delle politiche migratorie), mentre è evidentemente la persona , la dignità personale e la libertà individuale nelle norme su schiavitù e tratta. L’ingresso o l’uscita illegale dal territorio dello stato sanzionati dall’art. 12 TU 286/98 sono quelli che avvengono in violazione delle disposizioni dello stesso TU 286/98 che disciplina , negli articoli che precedono, le modalità di ingresso e di soggiorno “regolari” e conseguentemente le condotte che, non ottemperando alle predette disposizioni, debbono reputarsi irregolari. Così all’art. 4 è stabilito che “l’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o di documento equipollente e del visto d’ingresso , salvi i casi di esenzione , e può avvenire , salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 43 presso Errore. La voce di glossario non è definita. appositamente istituiti”; all’art. 5 è statuito: “Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati e in corso di validità a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione Europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi”. Quando tali disposizioni non vengano osservate si ha ingresso e/o soggiorno illegale: esso può , concettualmente e normativamente, concorrere con il reato di tratta di persona già asservita o di tratta diretta all’asservimento della persona Certamente nella concorrenza dei reati si registra una zoppia, perché solo ai delitti di cui agli artt. 600 e ss. cp (+ 416 6°co cp ) è stato riconosciuto quel carattere di maggiore gravità e pericolosità che ne ha determinato la ricomprensione nel novero dei delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis cpp, di competenza delle Procure Distrettuali , coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia. Per tali delitti, inseriti nell’art. 407 co 2° lett.a) 7 bis cpp, valgono i termini massimi di durata delle indagini preliminari, ossia due anni, e la particolare disciplina della proroga senza notifica all’indagato prevista dall’art.406 comma 5 bis cpp, mentre così non è per l’art. 12 TU 286/98. Rientrando tra i delitti di cui all’art. 51 co.3 bis cpp, valgono anche le norme per i collaboratori di giustizia di cui all’art. 9 D.L.15.01.1991 nr.8 conv.in L.15.03.1991 n.82. In tema di intercettazioni, i delitti riformulati dalla legge 228/2003 godono delle ampie possibilità fornite dall’art. 13 D.L. 13.05.1991 nr. 152 convertito in legge 12.07.1991 nr.203, esteso dall’art.9 della Legge 228/2003 anche ai reati di cui agli artt. 600,601 e 602 cp , bastando la sufficienza e non occorrendo la gravità indiziaria e l’intercettazione appaia necessaria per lo svolgimento delle indagini; parimenti l’intercettazione ambientale è consentita anche nei luoghi “protetti” ex art. 614 cp anche se non vi è motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa. Ai “nuovi” delitti si applica anche l’art.295 co.3 bis cpp in tema di intercettazioni tra presenti per la ricerca del latitante. Per i delitti di riduzione in schiavitù e tratta la legge 228/2003 prevedeva ritardate esecuzioni di provvedimenti restrittivi e di sequestro e la possibilità per la Polizia Giudiziaria di compiere operazioni sotto copertura come per ma fia e terrorismo (art.10 Legge 228/2003). Tali poteri venivano estesi anche ai delitti di cui all’art.12 co.3 TU 286/98 dalla legge nr.271/2004 (art.12 co.3 septies). Tali poteri sono stati riscritti e sono ora disciplinati in modo unitario dall’art.9 Legge 16 marzo 2006 nr.146 (che ha espressamente abrogato sia l’art.10 Legge 228/2003 che il comma 3 septies dell’art.12 TU 286/98) IL REATO TRANSNAZIONALE – La legge nr.146/2006 PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 44 presso Errore. La voce di glossario non è definita. La legge 16.03.2006 nr.146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, reca , all’art. 3, la definizione di reato transnazionale e ne delinea l’ambito di applicazione come segue: ”si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché : a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Sia il traffico di migranti che la tratta di esseri umani rientrano pertanto, oggettivamente, nel reato transnazionale, che ricomprende quindi sia i delitti di tratta ex art. 601 cp che i delitti di immigrazione ed emigrazione clandestina di cui all’art. 12 TU 286/98 purchè vi sia coinvolto “un gruppo criminale organizzato” (ancorchè non dotato dei connotati di mafiosità) Gli istituti e gli strumenti correlati al reato transnazionale costituiscono dunque una disciplina comune applicabile sia ai delitti di tratta che ai delitti di cui all’art. 12 TU 286/98. Il trattamento si sostanzia: 1) nella circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 4 co.1° Legge 146/223 che prevede un aggravamento della pena da un terzo alla metà qualora alla commissione del reato abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 2) nella deroga al bilanciamento, prevista dall’art.4 co.2° Legge 146/223 , in virtù dell’estensione dell’art.7 co.2° DL 13.05.1991 nr.152 conv.in Legge 12 luglio 1991 nr.203 (art. 7 co.1°: “per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art., 416 bis cp del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà”; art. 7 co.2° : “Le circostanze attenuanti,diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante”) 3) nelle operazioni sotto copertura per le quali l’art. 9 Legge 146/2006 prevede una speciale causa di non punibilità riservata agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato , dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 45 presso Errore. La voce di glossario non è definita. della Gua rdia di Finanza appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia i quali, nel corso di specifiche operazioni ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter, 600 e ss cp, ai delitti concernenti armi, munizioni , esplosivi, ai delitti di cui all’art. 12 co.3, 3bis e 3 ter TU 286/98 nonché 3 L.75/58, danno rifugio o comunque prestano assistenza, anche per interposta persona, agli associati, acquistano , ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego; negli stessi casi, sia gli ufficiali che gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall’inizio delle attività; è previsto altresì che gli ufficiali di polizia giudiziaria possano avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità 4) nella possibilità di ritardati arresti e sequestri, in virtù delle disposizioni del comma 6° e del comma 7° dell’art.9 Legge 146/2006: il comma 6° recita:”quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1 nonché di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive attribuzioni possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore”; analogo potere è accordato al Pubblico Ministero dal comma 7°: “per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell’indiziato di delitto, dell’ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell’esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore”. Il comma prosegue con la previsione delle comunicazioni che il Pubblico Ministero è tenuto a dare dei provvedimenti adottati all’autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione deve concludersi o attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti. Il successivo comma 8° prevede che le comunicazioni della PG ed i provvedimenti del PM emessi ai sensi dei commi precedenti siano trasmessi senza ritardo al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello per i reati non DDA (come l’art.12 TU 286/98) ed al Procuratore Nazionale Antimafia per i reati di cui all’art.51 co.3bis cpp Pur nella differente collocazione – che permane – dei delitti di riduzione in schiavitù e tratta tra i delitti di competenza distrettuale e dell’immigrazione PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 46 presso Errore. La voce di glossario non è definita. clandestina tra quelli di competenza ordinaria, la comunanza di strumenti operativi segna la prima vera armonizzazione sotto l’egida del reato transnazionale, che estende taluni strumenti anche a differenti reati come l’estorsione e l’usura Dott.ssa Licia Scagliarini PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 47 presso Errore. La voce di glossario non è definita. Allegato N. 3885/01 R.G. notizie di reato/Mod. 21 Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano RICHIESTA PER L'APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI - artt. 272 e segg. c.p.p. - Al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale -SEDE - Il Pubblico Ministero dott. Licia Scagliarini, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di: 1) ZHENG Ju Hui (Hua), nato a Fu Jian (Cina) il 04.03.1972, alias FONG KOK SAY nato il 16.01.1968 a Singapore alias LEE YI PENG Gene nato a Singapore il 12.10.1971, identificato con quest'ultimo nome a mezzo passaporto n. S7136678B della Repubblica di Singapore, irregolare fermo effettuato il 9.10.2000 alle ore 4.00; domiciliato a Milano in via Bolzano n. 2 attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio difeso di fiducia dall'avv. Massimo Bertolini del Foro di Milano con studio in Corso Porta Vittoria n. 51 2) NG LAI Chai nata a Selangor (Malesia) il 21.04.1959, identificata a mezzo passaporto n. A 9758753 rilasciato in Malesia detta WANG alias KIM, irregolare fermo effettuato l' 08.10.2000 alle ore 22.00; in Italia senza fissa dimora attualmente detenuta per questa causa presso la Casa Circondariale di Monza difesa di fiducia dall'avv. Marco Martini, del Foro di Monza, con studio in Monza, via Manzoni, 35 PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 48 presso Errore. La voce di glossario non è definita. 3) NG KOK PENG William alias WILLIAM NG KOK Peng nato a Singapore il 29.08.1967, identificato a mezzo passaporto n. S1792972J rilasciato dalla Repubblica di Singapore, detto WEI, irregolare fermo effettuato il 9.10.2000 alle ore 6.15; in Italia senza fissa dimora attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio difeso di fiducia dall'avv. Angela Porcelli del Foro di Roma, con studio in Roma, via Cola di Rienzo, 212 4) LI Yujiang nato a Liaoning (Cina) il 16.08.1965, identificato a mezzo passaporto cinese n. 143391878 fermo effettuato il 12.10.2000 alle ore 20.00 domiciliato a Milano in Corso Buenos Aires n. 53 attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio difeso di fiducia dall'avv. Sergio Vitale del Foro di Milano, con studio in Milano, via L. Manara n. 17 5) LI Zhixiong nato a Fujian (Cina) l' 01.06.1975, sedicente fermo effettuato il 12.10.2000 alle ore 21.30 domiciliato a Milano in Corso Buenos Aires n. 53 attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio difeso di fiducia dall'avv. Angelo Galli, con studio in Gerenzano (VA), via Quarto dei Mille, 26/b 6) CHEN RONG Xiang, nata nello Zhejiang (R. P.C.) il 19.07.1954, identificata a mezzo C.I. n. AE 5331139 rilasciata dal Comune di Milano, residente a Milano in via F. Ozanam n. 8, domiciliata in Milano presso il ristorante "Allegria" sito in via Tadino nr.52, allo stato non dispone di difensore 7) ZHENG Weikuai nato nello Zhejiang (R.P.C.) il 21.05.1977, identificato a mezzo passaporto cinese n. 148159364, titolare di permesso di soggiorno nr.P375177 rilasciato dalla Questura di Milano residente a Milano in via F. Ozanam n. 8, domiciliato in Milano presso il ristorante "Allegria" sito in via Tadino nr.52, difeso di fiducia dall'Avv.to Pietro FERRAZZI con studio in Gallarate,via Settembrini nr.4 8) ZHENG Ming Qiang nato nello Zhejiang (R.P.C.) il 18.12.1950, identificato a mezzo passaporto cinese n. 148160684, titolare di permesso di soggiorno nr.C615469 D-5 rilasciato dalla Questura di Milano residente a Milano in via F. Ozanam n. 8, domiciliato in Milano presso il ristorante "Allegria" sito in via Tadino nr.52, allo stato non dispone di difensore 9) CHAN Chee Wah nato a Singapore il 23.07.1957 identificato a mezzo passaporto n. S1238339H della Repubblica di Singapore, detto CHAN alias CHEN PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 49 presso Errore. La voce di glossario non è definita. in Italia senza fissa dimora allo stato non dispone di difensore In ordine ai reati : TUTTI a) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 comma 1° e 3° D.L.vo 25.07.1998 n. 286 perché in concorso tra loro ed unitamente ad altri soggetti allo stato non identificati, uno dei quali denominato “il capo” residente a HONG KONG, essendo membri di una associazione per delinquere avente centro direzionale a HONG KONG, con diramazione principale a Milano (da qui estendendosi anche a Parigi, Madrid, Londra e Bruxelles) favorivano, dietro compenso, l’immigrazione clandestina sul territorio nazionale di un elevato numero di cittadini cinesi, munendoli di passaporti ricettati e contraffatti (in genere giapponesi) ed avviandoli verso il Nord America direttamente o attraverso altri paesi europei quali scali intermedi. In particolare: ZHENG Ju Hui, mantenendo i contatti con il capo dell’organizzazione operante ad HONG KONG, organizzava e coordinava gli spostamenti dei clandestini e dei sodali "accompagnatori" , tenendo la contabilità dei traffici e procurando i passaporti ricettati e contraffatti; NG LAI Chai, NG KOK William Peng e CHAN Chee Wah, tenendo i contatti e seguendo gli ordini di ZHENG e del “capo”, ricevevano da ZHENG, in qualità di “corrieri”, i passaporti ricettati e contraffatti ed effettuavano viaggi all'estero al fine di accompagnare in Italia clandestini cinesi ovvero di portare all'estero i documenti falsificati o prelevavano i clandestini al loro arrivo a Milano (essendo stato l'espatrio ed il viaggio verso Occidente curato da altri sodali) , provvedevano alla loro sistemazione logistica , accompagnandoli presso il ristorante cinese “Allegria” sito in Milano, Via Tadino nr. 52, presso l’albergo abusivo sito a Milano in Corso Buenos Aires Nr. 53 e talora presso altri alberghi di Milano e successivamente provvedevano al loro imbarco allo scalo aereo di Malpensa (o ad altri scali italiani, Linate, Venezia, Roma), dopo averli muniti di passaporti ricettati e contraffatti (prevalentemente giapponesi) e di biglietti aerei per gli Stati Uniti o per il Canada, dando loro ogni istruzione per il viaggio e per la simulazione della diversa nazionalità o personalmente accompagnandoli presso altri scali europei per la prosecuzione del viaggio verso il Nord - America : CHEN RONG Xiang, ZHENG Weikuai e ZHENG Ming Qiang quali gestori del ristorante cinese “Allegria” sopra menzionato, tenendo i contatti con i corrieri, fornendo pasti ai clandestini cinesi alloggiati nell’appartamento di C.so Buenos Aires nr. 53 e negli alberghi milanesi nonché andandoli a prendere alla stazione ferroviaria Centrale di Milano al loro arrivo ed istruendoli sugli itinerari da seguire nonché rifornendoli di altri documenti falsi (come tessere contraffatte per studenti giapponesi), in particolare costituendo base logistica e di “appoggio” e di "ritorno" (in caso di fallimento alla partenza ed in attesa di nuova partenza con ulteriore passaporto contraffatto) per i PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 50 presso Errore. La voce di glossario non è definita. sedicenti cittadini cinesi XU HAI Feng, LU WEN Fang, (rintracciati alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi il 4.02.2000), YANG DA Long, LIXZ Femg, ZHIANG SIX Yang (rintracciati alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi il 5.03.2000, ZHIANG SIX Yang nuovamente fermato a Malpensa il 14.03.00 in occasione di un' ulteriore tentata partenza) , JIO Xi, LI Sa Xi (rintracciati alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi il 14.03.2000), CHEN Hai e LIU Jia Hui (rintracciati a Malpensa in data 17.03.00 mentre erano in procinto di partire con documenti falsi), GUOQING Jing (rintracciato in transito a Malpensa il 20.06.00 proveniente da Barcellona e diretto a Chicago munito di falso passaporto); LIU Guo Qian, CHENG Hui, LI Mei ( rintracciati alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi il 22.06.2000 e tornati a Milano in data 28.06.00 dopo essere stati fermati all'aeroporto di Venezia mentre tentavano una nuova partenza da quello scalo), JANG Xia Li, CHEN Lin ( rintracciate alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi sia in data 1° agosto che in data 8.08.2000. nella seconda occasione CHEN Lin dichiarando l'identità di CHEN Zen), LI Wun alias LI Wen e LI Yong alias LI Tong (rintracciati in data 11.10.00 presso l'appartamento di Corso Buenos Aires 53 e dichiaratamente consumanti i pasti presso il ristorante Allegria e già respinti da Londra allo scalo di partenza di Fiumicino in data 7.10.00 per possesso di falsi passaporti giapponesi); LI Yujiang gestendo l’albergo abusivo situato in Milano in C.so Buenos Aires nr. 53 e lì ospitando i clandestini cinesi portati illegalmente in Italia dall'organizzazione e segnatamente alloggiando i clandestini sopra indicati, ai quali si debbono aggiungere: WANG Yin rintracciata alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi il 22.03.2000; LIN Xidi e MENG Ya rintracciati alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi il 20.05.2000 dopo essere stati respinti da Dublino il 19.05.2000; XIAO Daong, LIAN Yin, LIAN Xiao rintracciati alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi il 2.06.2000; LIN Mei, HUANG Hua, WEN Yuang, CHEN Cheng rintracciati alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi per la Jamaica il 5.07.2000, WANG Xian Dou, LIU Xiao Lin , WANG Jiang Xing partiti da Malpensa il 7.07.00 per Londra con prosecuzione per Los Angeles, respinti da Londra e rispediti lo stesso giorno allo scalo di partenza di Malpensa in quanto muniti di falsi passaporti , LI Hong, LI JIN Ai, HU Bao Wen, ZHEN XIAO Hua, HANG MEI Qin, WANG Guan -questi ultimi presenti nell'abitazione di Corso Buenos Aires 53 all'atto della perquisizione in data 11.10.00, tra i quali HU Bao Wen e HANG MEI Qin già respinti da Londra allo scalo di partenza di Fiumicino in data 7.10.00 in quanto muniti di falsi passaporti - clandestini ai quali veniva impartito l’ordine di non lasciare tale abitazione se non accompagnati e che ivi soggiornavano in attesa di ricevere falsi passaporti e di lasciare l'Italia ed ivi ritornavano (nel caso di fermo alla partenza per la scoperta del falso passaporto) in attesa di nuova partenza e di nuovo passaporto contraffatto , dunque fornendo anch’esso base logistica per l’ingresso in Italia ed il successivo espatrio di clandestini cinesi; LI Xhixiong quale ospite del predetto albergo risultando in possesso di n. 12 passaporti giapponesi e coreani contraffatti predisposti per essere consegnati ad altrettanti immigrati clandestini cinesi per consentire loro di espatriare illegalmente. PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 51 presso Errore. La voce di glossario non è definita. Con le aggravanti di aver commesso il fatto a fini di lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, in relazione all'ingresso di ben più di cinque clandestini ed utilizzando servizi di trasporto internazionale e documenti (in particolare passaporti giapponesi) contraffatti. In Milano per i fermati fino alla data dei rispettivi fermi e per gli altri fino alla data attuale b) del reato di cui all’art. 416 1°, 2°, 3° ed ultimo comma c.p. per essersi associati tra loro e con altri soggetti non identificati (tra cui il capo di Hong Kong) al fine di commettere una serie indeterminata di attività incessantemente dirette a favorire un flusso costante di ingressi illegali di cittadini cinesi in Italia ed in altri paesi europei ed extraeuropei con relative e strumentali falsificazioni documentali, con le condotte descritte al capo che precede e con predisposizione di mezzi consistita nell’organizzare e pianificare l’arrivo in Italia di immigrati clandestini cinesi ed il loro successivo espatrio con partenza dagli aeroporti nazionali o da altri scali europei, utilizzando passaporti all'uopo ricettati e falsificati, con suddivisione dei ruoli derivanti dalle funzioni specificamente indicate al capo che precede tali da far assumere: - a ZHENG Ju Hui la posizione di organizzatore e capo a Milano; - a NG LAI Chai la posizione di "veterana" tra i corrieri tale da consentirle rapporti diretti con il capo di Hong Kong ; - a NG KOK William Peng la posizione di partecipe essendo intervenuto , quale ultimo corriere , a supporto degli altri più esperti ; - a CHAN CHEE Wah di pari grado della NG LAI CHAI, avendo anch'esso contatti diretti con il capo di Hong Kong; - a LI YUJIANG la posizione di organizzatore e capo , avendo in gestione l'albergo abusivo per clandestini di Corso Buenos Aires 53 e quale uomo di fiducia dell'organizzazione: - a LI Zhixiong la posizione di partecipe quale corriere di passaporti contraffatti o destinati alla contraffazione ; - a CHEN RONG Xiang la posizione di organizzatore e capo, quale co-gestore del ristorante Allegria unitamente al figlio ed al marito e referente dell'organizzazione per l'accompagnamento e per la sistemazione dei clandestini; - a ZHENG Weikuai la posizione di organizzatore e capo , quale titolare e co-gestore di fatto del ristorante Allegria unitamente alla madre ed al padre e referente dell'organizzazione per l'accompagnamento e per la sistemazione dei clandestini - a ZHENG Ming Qiang la posizione di partecipe , quale co-gestore di fatto del ristorante Allegria unitamente alla moglie ed al figlio Con l'aggravante del numero degli associati certamente superiore a dieci persone Associazione operante in Milano fino alla data attuale Con la recidiva specifica infraquinquennale per ZHENG Weikuai ex art. 99 cp ZHENG Ju Hui e NG KOK William Peng PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 52 presso Errore. La voce di glossario non è definita. c) del reato di cui agli artt. 110, 648 c.p. perché, in concorso tra loro ed al fine di trarne profitto, acquistavano o comunque ricevevano, conoscendone l’illecita provenienza, nr. 10 passaporti giapponesi provento del delitto di contraffazione di pubbliche certificazioni, segnatamente ZHENG li riceveva in consegna a Milano e li consegnava a sua volta in Milano a NG KOK William che ne veniva trovato in possesso (trattasi dei documenti analiticamente indicati nel verbale di sequestro a suo carico 8.10.2000) . In Milano il 7.10.2000 Si premette che la presente richiesta di misura cautelare deriva dall'ordine di trasmissione degli atti del procedimento siglato dal PM di Busto Arsizio in data 19.1.2001 (trasmissione poi materialmente avvenuta il 26.01.2001), quale conseguenza dell'ordinanza di rigetto emessa dal GIP di Busto Arsizio in data 15.01.2001 in ordine alla richiesta di misura cautelare fomulata da quel PM nei confronti degli indagati dal n.6 al n.9 , rigetto motivato dall'incompetenza territoriale contestualmente dichiarata dal GIP di Busto con riferimento al presente procedimento , pur avendo lo stesso GIP già ritenuto la propria competenza nei confronti degli indagati dal nr.1 al nr.5 in occasione delle ordinanze di convalida dei relativi fermi con applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (ord.12.10.2000 e 16.10.2000), tuttora costituenti titolo della loro detenzione. Il GIP di Busto Arsizio ordinava soltanto, nel dispositivo , la restituzione degli atti al PM di Busto richiedente e quest'ultimo trasmetteva gli atti all'A.G. di Milano ai sensi dell'art. 54 cpp . Ciò nonostante ritiene Questo PM che si versi di fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 27 cpp in quanto il GIP ha pronunciato la propria incompetenza (successivamente alle precedenti ordinanze di segno contrario) in ordine ad ipotesi di reato coinvolgenti tutte espressamente a titolo di concorso anche i detenuti (art. 416 cp e 12 comma 3° TU 286/98) . Questo PM richiede pertanto nuova misura cautelare da emettersi ex art. 27 cpp nei confronti dei detenuti dal nr.1 al nr.5 e , contestualmente , che venga applicata la misura della custodia cautelare in carcere anche ai correi attualmente liberi indicati dal nr.6 al nr.9 . Quanto all'individuazione della data da cui far decorrere il termine di 20 giorni ex art. 27 cpp , non ignorandosi le oscillazioni giurisprudenziali al riguardo, la presente richiesta appare comunque tempestiva anche laddove si voglia far decorrere il termine dall'ordine di trasmissione degli atti datato 19.01.01 e non dalla data di effettiva predisposizione e dismissione del fascicolo per la trasmissione a Questa Procura (risultando timbri di deposito presso la Procura di Busto ancora alla data del 23.01.01) o dalla data (come pur vi è giurisprudenza reiterata nel tempo a favore) del deposito presso Questa Procura (data fissata nel 26.01.01 dal timbro di ricevimento, anche se gli atti sono pervenuti alla materiale visione del magistrato solo in data 29.01.01 ed alla iscrizione ed assegnazione alla scrivente il 30.01.01) . Comunque si chiede, laddove il GIP di Milano non ritenga versarsi in ipotesi di cui all'art. 27 cpp, che per gli indagati dal nr.1 al nr.5 venga emessa misura PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 53 presso Errore. La voce di glossario non è definita. cautelare sulla base del capo di imputazione come sopra riformulato in contestualità all'applicazione di misura cautelare per lo stesso capo di imputazione a carico degli indagati dal nr.6 al nr.9. In ordine alla competenza del Tribunale di Milano Il reato più grave ascritto agli indagati è certamente la fattispecie di cui all'art.12 comma 3° TU 286/98, punito con pena più severa della stessa associazione per delinquere di cui all'art.416 cp. Quindi per decidersi la questione della competenza territoriale deve guardarsi innanzitutto al luogo di commissione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Orbene, dagli atti del procedimento emerge con chiarezza che Milano era la "tappa italiana" nel viaggio illegale dei clandestini dalla Cina verso paesi europei o extraeuropei come gli Stati Uniti . I clandestini in arrivo in questo capoluogo venivano condotti nell'albergo abusivo di C.so Buenos Aires 53 Milano o in altri alberghi della zona , rifocillati o comunque convogliati-quale punto di riferimento- presso il vicino ristorante "Allegria" di via Tadino , fino alla partenza per la destinazione finale, nell'imminenza della quale gli associati fornivano a ciascun clandestino il biglietto aereo e un passaporto contraffatto (giapponese) per consentire l'imbarco. La partenza dei clandestini avveniva, nella maggior parte dei casi, dall'aeroporto di Malpensa e proprio i controlli effettuati a Malpensa con la reiterata e sempre più frequente scoperta di cittadini cinesi esibenti falsi passaporti giapponesi (contraffatti con la loro fotografia) hanno comportato il sorgere del presente procedimento, grazie al pedinamento attuato nei confronti dei medesimi all'uscita dall'aeroporto e l'ulteriore rivelazione che taluni ritentavano dopo pochi giorni una nuova partenza con altro falso passaporto. In particolare, decisiva è stata la scoperta che i clandestini bloccati in partenza facevano rientro presso il ristorante Allegria e l'albergo abusivo di Corso Buenos Aires, da cui poi ripartivano per tentare nuovamente l'imbarco. Malpensa si configura così come luogo di partenza dei clandestini, preceduto comunque dalla permanenza a Milano. Ma la permanenza e l'uscita dal territorio italiano con falsi documenti si collegano strettamente all'ingresso clandestino nel nostro Stato , sono la prosecuzione della stessa attività delittuosa e sono gli indici rivelatori della medesima ; si tratta di fasi dell'unico viaggio (anche in senso economico) che porta il clandestino dalla Cina al paese occidentale di destinazione e che viene trattato fin dall'inizio unitariamente, come un "pacchetto" comprensivo anche della sosta italiana, senza alcuna autonomia da parte del clandestino, costantemente accompagnato e gestito fino all'esito finale , tanto è vero che, in caso di primo "respingimento", l'organizzazione lo riassume in carico per un secondo tentativo (fornendogli altro falso passaporto e biglietto aereo). Dagli atti non emerge un preciso luogo di frontiera utilizzato per l'ingresso clandestino con caratteristiche di stabilità nel flusso incessante di clandestini; l'incertezza e la varietà delle frontiere utilizzate per l'ingresso ( aerea, terrestre o marittima ; i clandestini che hanno reso dichiarazioni al riguardo hanno riferito di viaggi in aereo e in treno, quest'ultimo mezzo prevalentemente utilizzato proprio nell'ultima tratta verso l'Italia) non significa che sia incerto il luogo di commissione dell'attività di favoreggiamento dell'immigrazione illegale giacchè comunque Milano era il centro di PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 54 presso Errore. La voce di glossario non è definita. arrivo e raccolta , di smistamento e sosta nei temporanei alloggi, fino al via libera corrispondente con il momento della partenza per altri paesi. Per giurisprudenza ormai consolidatasi sulle forme del contributo delittuoso nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestino, è pacificamente chiamato a risponderne anche chi trasporta i clandestini quando hanno già varcato il confine italiano con modalità comunque funzionalmente connesse al loro ingresso in Italia (in quanto attività collegata senza soluzione di continuità all'ingresso stesso) "sì che l'immigrazione risulta direttamente agevolata dal conseguente trasporto, mirato ad assicurare la permanenza dei clandestini nel territorio dello Stato" (v.Cass. sez.1 8.02.2000) e comunque quando sussista un previo accordo delittuoso affinchè venga svolta, in arrivo, la presa in consegna dei clandestini (v.Cass.Sez.1 9.06.2000). Poichè tale attività si è certamente svolta a Milano in simbiosi con le istruzioni e le comunicazioni provenienti dagli associati all'estero circa l'arrivo di gruppi di clandestini, si può dire che a Milano si è svolta la parte concretamente individuata dell'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A Milano vi erano le basi logistiche (il ristorante Allegria , l'appartamento di Corso Buenos Aires 53 e vari alberghi della zona) quale luogo di raccolta ed alloggio sia dei clandestini che degli associati , a Milano arrivavano plichi contenenti passaporti contraffatti destinati ai clandestini , a Milano i clandestini ricevevano tali documenti, necessari per il successivo imbarco ; presso agenzie di viaggi con sede a Milano venivano acquistati i biglietti aerei. Ovvio quindi che a Milano si radichi anche l'ipotizzata associazione per delinquere. RITENUTO CHE sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico dei predetti indagati in ordine ai reati sopraindicati desumibili dagli elementi e fonti di prova di seguito evidenziati , da cui complesso emerge in modo inequivocabile il coinvolgimento di tutti gli indagati, ciascuno con un ruolo ben definito, nell’illecita attività posta in essere dall’organizzazione criminale costituita al fine di favorire l’ingresso clandestino sul territorio nazionale nonché l’esodo verso i paesi dell’America del Nord di cittadini cinesi , muniti dall'organizzazione di passaporti contraffatti di altre nazionalità (in genere giapponesi) di provenienza furtiva. In particolare, ZHENG Ju Hui ( alias FONG KOK SAY , alias LEE YI PENG); NG LAI CHAI ( alias WANG, alias Kim); NG KOK William Peng (alias WEI), già sottoposti a fermo di polizia giudiziaria da parte della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Malpensa in data 8 e 9 ottobre 2000 e tutti irregolari sul territorio nazionale, hanno svolto, nell’ambito dell’organizzazione criminosa, il ruolo, rispettivamente, il primo di organizzatore e gli altri di “corrieri” dei clandestini gestiti dalla medesima organizzazione. In particolare ZHENG JU Hui, detto FONG, oltre a predisporre la pianificazione delle partenze e degli arrivi ed a svolgere la funzione di contabile, provvedendo al pagamento degli altri compartecipi ed all’impiego del denaro indispensabile per la gestione dei clandestini, rappresenta il principale collegamento tra il vertice del sodalizio criminoso PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 55 presso Errore. La voce di glossario non è definita. situato a Hong Kong e gli altri associati destinati ad operare in Italia (nonché a spostarsi in Spagna , Francia, Belgio …) A carico del predetto FONG, si pongono innumerevoli conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze utilizzate dall’indagato (vd. trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercettate sull’utenza nr. 0348/4000549 -linea nr. 7- e nr.0348/0408186 linea nr. 10 bis). La prima utenza in uso a FONG è stata individuata grazie alle dichiarazioni rese dalla minore CHEN ZEN ( alias CHEN LIN ) in data 8.08.2000 quando, a seguito di un secondo rintraccio avvenuto in ambito aeroportuale con falsi documenti giapponesi (un primo rintraccio era avvenuto in data 1.08.2000 con altri falsi documenti giapponesi), la stessa minore (poi collocata in comunità) ha inteso sottrarsi all’associazione criminosa alla quale era stata affidata dai genitori, dietro il corrispettivo di 40.000 dollari. Occorre evidenziare che FONG veniva identificato e controllato a Milano, in data 27 settembre 2000, da personale della Polizia di Frontiera. In quella circostanza FONG veniva trovato in possesso di una notevole somma di denaro in valuta italiana (L. 6.700.000) e straniera ( dollari USA e di Hong Kong, franchi belgi e svizzeri, lire turche, pesetas spagnole, marchi tedeschi …vd annotazione del 27.09.2000 ). Di fondamentale rilievo è, inoltre, l’esito delle perquisizioni operate a carico di FONG in occasione del fermo di polizia giudiziaria che forniscono la conferma degli spostamenti internazionali dei corrieri e dei clandestini, oltre a rappresentare un riscontro del ruolo rivestito dall’indagato , peraltro già ampiamente emerso nel corso delle intercettazioni telefoniche. Infatti sono stati rinvenuti fra l’altro : § Numerose banconote in valuta estera ed italiana ; § Numerosi telefoni cellulari che, secondo il modus operandi dell'organizzazione , venivano utilizzati per “guidare” i clandestini nel corso dell’itinerario prescelto (vd. spontanee dichiarazioni della minore CHEN ZEN ed esiti delle stesse intercettazioni telefoniche venendo gli stessi clandestini forniti dall'organizzazione di apparati cellulari); § Numerosi biglietti aerei con tratte notoriamente utilizzate per favorire l’ingresso clandestino di cittadini cinopopolari; § Diverse carte telefoniche, nonché biglietti da visita di alcuni hotel tra cui l' Eden di Milano ( presso il quale sono stati alloggiati la NG LAI CHAI , NG KOK WILLIAM e CHAN CHEE WAH), il Virgilio (presso il quale, come meglio sarà evidenziato in seguito, è stato rinvenuto un plico, diretto allo stesso FONG, contenente otto passaporti giapponesi contraffatti), biglietti da visita di alcuni ristoranti cinesi tra i quali il ristorante “Allegria” (vd. verbale di sequestro a carico di ZHEN Ju Hui). Particolarmente significative, inoltre, le spontanee dichiarazioni a contenuto confessorio rese da NG KOK William in occasione del suo fermo. Questi riconosceva nella foto rispondente a ZHENG Ju Hui il connazionale, a lui noto come XIAO ZENG, che gli impartiva tutte le istruzioni sui viaggi dei clandestini e che la sera precedente gli aveva consegnato i dieci passaporti che veniva sequestrati a carico dello stesso NG KOK. Il ruolo primario svolto da ZHEN Ju Hui nella ricettazione dei passaporti falsi giapponesi destinati ai clandestini ha trovato ampio riscontro nel sequestro, operato presso l’Hotel Virgilio in data 12.10.2000, di un plico DHL proveniente da Hong Kong, destinato a “Mr. LEE Y.P.” contenente n. 8 passaporti giapponesi contraffatti. PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 56 presso Errore. La voce di glossario non è definita. GENCHI Massimo, gestore del predetto hotel, rife riva in sede di sommarie informazioni di essere stato incaricato da un cinese di nome LEE, riconosciuto nella foto riproducente ZHENG Ju Hui , di ricevere per suo conto, dietro compenso in danaro, pacchi postali provenienti dall’estero; precisava, inoltre, che una volta giunto il plico avvisava LEE dell’arrivo al n. 0348/4000549 . Dalle intercettazioni di tale utenza si trae puntuale riscontro delle telefonate di avviso in lingua inglese provenienti dall'Hotel Virgilio: * progr.18 del 14.08.00: * progr.54 del 24.08.00: * progr.154 del 30.08.00: * progr.345 del 4.09.00 L’attività di ascolto telefonico e le perquisizioni operate hanno consentito di definire anche la posizione di NG LAI CHAI e di NG KOK WILLIAM (vd., in particolare, trascrizioni integrali linea 9, relativa all’utenza 0333.3452676 intestata ed in uso a NG LAI) ed il loro rapporto con FONG e con CHAN CHEE WAH. Fondamentale in proposito è il colloquio intercorso tra la NG Lai Chai, detta WANG ed il “capo” circa lo spostamento di clandestini che la stessa NG Lai, unitamente a Wei (= NG KOK William), avrebbe dovuto assicurare. In particolare, nel corso della telefonata si allude allo spostamento di quattro persone attraverso lo scalo aereo di Parigi (prog. 521 e 523 dell’8.10.2000). Alla prospettiva del capo di inviarla in Francia, la WANG manifesta la sua intenzione di ritornare a Hong Kong. Il capo ad un certo punto domanda: “Allora vai giù con WEI?”, facendo riferimento a un trasporto di quattro clandestini da effettuarsi il 10 ottobre. WANG risponde: “Sarà WEI ad andare in aeroporto, tanto sono in blu, poi andranno insieme all’imbarco A…”. La WANG fa poi riferimento ad uno scambio di “libri” (ossia di passaporti falsi) che avverrà tra WEI e le clandestine all’interno dell’aeroporto. La WANG prosegue asserendo che anche lei andrà in Francia. Dalla medesima conversazione appare con evidenza il ruolo di "veterana" della WANG, cui il “capo” demanda il compito di fornire istruzioni. Opportuni appostamenti presso l’Hotel Eden di Milano, dove risultavano alloggiati sia la WANG che WEI, consentivano di individuarli e di seguirli in stazione ove l’uomo, poi compiutamente identificato per NG KOK William Peng, e la WANG si apprestavano a prendere il treno per Parigi. In quest’ultima circostanza i due orientali venivano sottoposti a perquisizione ed a fermo di polizia giudiziaria. Indosso a NG KOK William venivano rinvenuti, nascosti nelle tasche, dieci passaporti giapponesi alterati che, come riferito dallo stesso in sede di spontanee dichiarazioni (e confermato innanzi al GIP di Busto in sede di udienza di convalida), aveva ricevuto da ZHENG JU HUI.. NG KOK William risultava inoltre possedere i numeri telefonici sia di ZHENG che della WANG, quest’ultima a suo dire conosciuta a Parigi in occasione del suo primo viaggio come “corriere” (vd. verbale di spontanee dichiarazioni di NG KOK William). A carico di NG LAI CHAI (=WANG) venivano sequestrate numerose banconote in valuta estera ed italiana, telefoni cellulari e relativi accessori nonché il biglietto ferroviario con destinazione Parigi per il compimento dell’ultima “missione “ prima della fuga verso Hong Kong Fitti i contatti tra la WANG e ZHENG intrattenuti al fine di procacciare i passaporti falsi, acquistare biglietti presso le agenzie di viaggi milanesi, organizzare i viaggi ed accompagnare i "clienti" ossia i clandestini (vd. le numerose trascrizioni integrali delle conversazioni intercettate sull’utenza 0348 – 4000549 in uso a ZHENG alias FONG ). La WANG, tra l’altro, si vanta apertamente della propria abilità di corriere e del fatto di PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 57 presso Errore. La voce di glossario non è definita. essere riuscita a condurre a destinazione parecchi clandestini (telefonata nr. 475 del 6.10.2000 sull’utenza nr. 0333 – 3452676 in uso alla stessa WANG). Dalle intercettazioni telefoniche emerge che la WANG ha stretti rapporti con il Capo di Hong Kong ed effettua numerosi viaggi verso la Francia e la Spagna. In occasione di uno dei suoi viaggi all'estero la WANG veniva intercettata, la prima volta, dagli investigatori : in data 1° settembre 2000, infatti, la WANG figurava tra i passeggeri di un volo Sabena diretto a Londra, via Bruxelles, a bordo del quale la donna stava accompagnando tre cittadine cinesi (CHEN Mei, ZHEN Lin e CHAN Huan) trovate, nella circostanza, in possesso di falsi passaporti giapponesi (CHEN Mei, ZHEN Lin e CHAN Huan). Durante il controllo, che ha avuto un puntuale riscontro nelle intercettazioni telefoniche ( nr. prog. 237, 247, 269 dell’1.09.2000, linea 7 utenza nr. 0348 – 4000549 in uso a ZHENG) veniva effettuata una fotografia digitalizzata del passaporto in uso alla stessa Wang (v.d. comunicazione datata 21.9.2000). Anche CHAN CHEE WAH rivestiva funzioni di corriere. Il ruolo del CHAN o CHEN, emerge chiaramente dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate . Occorre notare, in proposito che anche CHAN è stato notato nel corso di un servizio di appostamento predisposto in data 1.09.2000 a Malpensa a seguito delle risultanze dell’intercettazione telefonica sull’utenza in uso a ZHENG . Nel corso dell’appostamento veniva notato un uomo, successivamente identificato come CHAN, salire con altri due orientali a bordo di un taxi , chiamato da ZHENG e dirigersi a Malpensa. In quella circostanza CHAN veniva colto, come la WANG, nel corso dell’attività criminosa. Infatti i due cinesi accompagnati in taxi dal CHAN (poi identificati per LIN Xin e GUO Fucheng ) venivano trovati in possesso di falsi passaporti giapponesi mentre erano in procinto di partire per Los Angeles. (cfr.informativa del 21.09.2000 ed allegate annotazioni di servizio). Occorre sottolineare come nella stessa giornata la “ WANG “ fosse colta, come detto, in procinto di scortare all'estero altre tre cittadine cinesi clandestine. Importantissimi sono infatti al riguardo le telefonate nr. 247 (1.09.2000 tra la WANG e FONG), la nr. 281 (2.09.2000 tra CHAN CHEE e FONG) e la nr. 356 ( del 4.09.2000 tra FONG e CHAN CHEE, tutte allegate all' informativa del 21.09.2000); da esse si evince che FONG (ZHENG) è il referente non solo della WANG, ma anche del corriere CHAN e tutti fanno parte della stessa organizzazione. Infatti i corrieri riferiscono minuziosamente a ZHENG dei controlli subiti con specifico riferimento anche ai clandestini in carico a ciascun accompagnatore (“due sono tue “ e tre della signorina WANG ?”); in particolare lo stesso CHAN fa esplicitamente riferimento alle “ tre della signorina WANG”, lasciando chiaramente intendere di essere a conoscenza della parallela attività posta in essere da quest’ultima. Ancora, nella telefonata nr. 356 CHAN riferisce a FONG le domande che gli sono state poste dalla Polizia (“mi hanno interrogato per tanto tempo …insistevano se sapevo qualcosa dei passaporti giapponesi e tante altre cose ma io ho risposto che non sapevo niente” adottando comunque anche conseguenti cautele (“non parlare più così chiaramente a telefono !”) A titolo di esemplificazione, si riportano di seguito, in ordine cronologico,. conversazioni di indubbia rilevanza probatoria intervenute nei mesi precedenti i fermi PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 58 presso Errore. La voce di glossario non è definita. tra FONG , la WANG e CHAN , costituenti un solido e costante intreccio che rende evidenti gli stretti rapporti nell'attività illecita , pur con una supremazia di FONG che tiene la "contabilità" dei "viaggi" degli altri due e ha il ruolo di "ufficiale pagatore"; si evince altresì chiaramente che la loro attività illegale è incessante e riguarda gruppi di clandestini in genere da 5, 10, 20 persone per volta e relativi passaporti ("libri") : vedasi per quanto riguarda la prima utenza intercettata di FONG (linea 7): -progr.44 del 15.08.00 :FONG chiama CHAN per dirgli che le persone sono già in viaggio "loro adesso sono di notte, quindi domani sono a Hong Kong e dopo domani sono qui" "adesso sono tanti, un po' per volta arrivano tutti qui" "adesso siamo d'accordo, arrivano cinque per volta", aggiungendo quanto a sè "sono a casa aspetto di ricevere quelle cose...ieri t'ho già detto no? oggi ho già ricevuto otto "libri"- poichè all'atto del fermo di FONG ad ottobre 2000 si scoprirà che ha casa a Milano, è chiaro che quell'abitazione è il luogo di ricettazione dei documenti/passaporti falsificati-; FONG avverte CHAN che è in arrivo anche la moglie del capo di Hong Kong appositamente per aiutare FONG "a sistemare le cose"; CHAN ne è contento perchè altrimenti non ha "più niente da lavorare", FONG ribatte che certamente per quella settimana avranno da lavorare; CHAN obietta di aver telefonato a sua volta al capo il giorno precedente e di avergli detto che c'era poco lavoro; passando alla "contabilità", FONG chiede a CHAN in quali giorni abbia preso soldi proprio da FONG per poterli registrare esattamente, CHAN risponde in tutto cinque volte, FONG replica che dai suoi conti risultano sei, ma CHAN precisa che cinque volte riguardavano gli affari con il capo, la sesta erano soldi di FONG per una vicenda solo tra FONG e CHAN e quest'ultimo si raccomanda di scriverli a parte ; entrambi si lamentano di non avere più soldi, CHAN chiede un anticipo di un milione e mezzo, ma FONG ribatte che non può concederglielo al 15 del mese, ma deve contare fino al 23 che così sarà un mese; FONG annuncia che "se adesso comincerà ad arrivare gente guadagnamo da mille a duemila dollari a persona, anche la signora WANG prende mille-duemila dollari a persona"; CHAN poi chiede notizie della clandestina "trattenuta"; FONG non ha notizie e CHAN commenta che neppure in Cina ne hanno, la ragazza non ha chiamato nessuno, perciò, concludono, deve essere stata rinchiusa e FONG teme che "abbia parlato troppo"; CHAN si tranquillizza dicendo che comunque è piccola e si chiede perchè non abbiano trattenuto tutte e due; FONG promette che se chiama, manderà la WANG ad incontrarla- è chiaro il riferimento alla minore CHEN Zen fermata in data 8.08.00 ed inserita in comunità ed alla sua compagna JANG XIA Li-; - progr.18 del 18.08.00; progr. 43 del 20.08.00; progr.58 del 21.08.00 tra FONG e la WANG (FONG dà appuntamento alla WANG per il giorno successivo per consegnarle soldi , biglietto e "due libri" La WANG si stupisce: "Ma io ce li ho già" FONG:"Guarda che erano sei persone: quattro lo hanno già e due persone sono senza" WANG:"Però non capisco di quei due libri" FONG:"La scorsa volta mi hai consegnato in tutto undici libri, giusto? Però adesso ho altri due libri che devi portare giù" WANG:"Ma perchè devi aggiungere altri due "libri" a quegli undici che ho già sistemato?" FONG"Comunque ci sono altri due "libri" da portare giù. Guarda che questa settimana c'è un'altra decina di "libri" da consegnare, hai capito?" "Io entro mercoledì o giovedì riceverò un'altra decina di "libri" WANG: "Ma non sono già partiti?" FONG:"Quelli sono partiti! Ma ce ne sono altri in arrivo" "Comunque in tutto sono più di venti persone" WANG:"Ho capito! Ma la settimana scorsa ho già consegnato undici "libri". Ci sono ancora altri nove "libri"; FONG "Sì, ho capito, ma adesso si aggiungono altri PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 59 presso Errore. La voce di glossario non è definita. due "libri". Però quando rientri ti dò un'altra decina di "libri" da consegnare; WANG "Aspetta, aspetta che devo telefonare al capo. Domani gli telefono e mi metto d'accordo con lui, sennò si confonde tutto" ; FONG:"Ma devi portare questi due "libri" giù! WANG:"Lo, lo so che fa parte di quei venti "libri". Comunque devo telefonare prima al capo e poi ti telefono"); progr.61- 65- 67-68-71-72 - 73 del 21.08.00 tra FONG e la WANG (nel progr. 67 la WANG chiede conferma a FONG che il "capo" sia a Hong Kong visto che non riesce a rintracciarlo e poi confrontano i vari numeri di telefono del "capo": "quello del 910" " quello del 961 e 88455" "Ma quello è spento. Devi telefonare al 96827305", suggerisce FONG); nel progr.68 la WANG comunica a FONG che il "capo" le ha detto di partire mercoledì e non martedì perchè mercoledì e giovedì ci sono altre persone che partono e di restituire a FONG i due "libri" ; FONG si raccomanda di non confondere i codici e poi esclama contrariato "Qui c'è gente che vuole partire!" la WANG risponde che quelli sono gli ordini del capo; nel progr.72 la WANG, che ha ricevuto il contrordine dal capo, comunica a FONG che invece partirà martedì come voleva lui e chiede se i due "libri" li debba consegnare allo stesso FONG o a CHAN; FONG le risponde di effettuare la consegna a CHAN prima di partire e di aver già avvertito CHAN; nel progr.73 la WANG, che riferisce di essere con CHAN, comunica a FONG il prezzo del biglietto (lire 250.000); FONG le promette il rimborso purchè la WANG glielo esibisca al ritorno; la WANG non vuole custodire il biglietto:"Io non voglio tenerlo, non voglio rogne dopo, hai capito?" FONG allora provvede subito alla registrazione) ovviamente contestualmente si registrano le telefonate tra FONG e CHAN anche critiche nei confronti di certi "irrigidimenti" e paure della WANG: così in data 21.08.00 progr.62 delle ore 8,56 FONG dà appuntamento a CHAN in stazione per le 9,30 con conferma al successivo progr.63 delle ore 9,25 (da mettersi in correlazione con il progr.65 delle ore 9,26 in cui FONG dà lo stesso appuntamento anche alla WANG che sta scendendo dal taxi); in data 22.08.00 progr.nr.70 FONG avverte CHAN di aver dato alla WANG "due libri" quella stessa mattina, ma che il capo ha ordinato che la WANG parta il giorno dopo e perciò FONG ha predisposto che la WANG consegni i due "libri" a CHAN alla stazione e poi FONG andrà a riprenderli da CHAN (telefonata che si connette alle conversazioni soprariportate tra FONG e la WANG) ; FONG avverte peraltro CHAN che se arriveranno in tempo altri "libri" il capo ha ordinato che sia CHEN a partire e a "portarli dai francesi e poi a portarli su", ma aspettando che "WANG li incontri e tu li porti giù". CHAN risponde di aver capito tutto e FONG esplicita che se la WANG ritarda di un giorno la partenza, anche il capo "di là tarda ancora un giorno". FONG conclude "tu andrai su a incontrarli e poi io parto insieme a loro". FONG si lamenta del comportamento troppo pauroso della WANG che non voleva più partire e non voleva consegnare i due "libri" e per questo ha telefonato sia al capo , che si è adirato, ed a FONG utilizzando il suo codice segreto, riservato alle emergenze; - al progr. 7 del 22.08.00 FONG comunica alla WANG di essere già sul treno; ai progr. 18 e 19 del 23.08.00 la WANG comunica dapprima a FONG di non aver ancora visto nessuno e FONG dice di aspettare; circa un'ora dopo , richiamata da FONG, la WANG dà conferma dell'esito positivo: "Li ho incontrati"; - al progr.41 del 23.08.00 FONG e CHAN si accordano per la consegna della "cose" direttamente alla stazione ove CHAN sta partendo - al progr.75 del 25.08.00 FONG è in stazione e provvede alla ricarica della scheda del cellulare della WANG e " a prendere i soldi" mentre la WANG deve prendere le PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 60 presso Errore. La voce di glossario non è definita. persone; - progr.86 e 87 del 26.08.00 la WANG e FONG si accordano per andare in stazione alle 3; progr.132 e 133 del 29.08.00: la WANG avverte FONG che sta arrivando in stazione, al binario 4 e di tenere aperte le porte della macchina e di fare molta attenzione; al progr.146 del 30.08.00 la WANG chiede a FONG dei soldi per l'albergo; al progr.148 del 30.08.00 FONG e WANG si mettono d'accordo per andare ad incontrare il capo (testa di serpente) ed ai successivi progr.149 e 152 FONG chiama un taxi e la WANG dice di essere alla stazione; al progr.158 del 30.08.00 un uomo chiama FONG dicendo di farli mangiare e partire e che fingano in treno di dormire (chiaramente rivolto ai clandestini); poco dopo al progr. 161 FONG chiama una ragazza e le spiega come chiedere il biglietto di prima classe alla stazione centrale di Milano; al progr. 163 FONG le specifica di fare il biglietto per Roma Termini; ai progr.165 e 166 FONG si assicura che abbia fatto il biglietto e lo abbia obliterato; al progr. 167 ore 22,13 le dice di sistemarsi in prima classe e di stare attenta ; a tale partenza in treno è evidentemente connessa la precedente chiamata (progr.162 delle ore 19,32) di CHAN a FONG sul treno che debbono prendere i clandestini alle ore 22,34 e sull'aeroporto da cui possano partire sicuri , come pure le telefonate di seguito indicate: al progr.171 delle ore 7.57 del mattino dopo (31.08.00), FONG dice alla ragazza di aspettare una persona; al progr.173 del 31.08.00 ore 11,57: FONG chiede alla WANG (che è quindi colei che le ha accompagnate all'aeroporto) se le due clandestine siano "passate" o meno: FONG lamenta che non gli abbiano telefonato come invece dovevano fare e la WANG, che le bolla come incapaci, ipotizza che per paura non abbiano voluto seguire il suo cons iglio di chiamare occultamente dal bagno; FONG aggiungeva di aver provato a chiamarle senza successo ma la WANG lo rassicurava:"Secondo me sono passate, perchè stamattina c'era pochissima gente. Come sono arrivate, sono passate" e perciò chiedeva a FONG di preparare i conti per essere pagata; alle ore 17.10 dello stesso 31.08.00 (progr.185) FONG e la WANG si mettono d'accordo per la partenza nel pomeriggio successivo ; alle ore 18,15 del 31.08.00 (progr.187) FONG conferma alla WANG il volo del giorno successivo alle ore 12,45 da Malpensa per il Belgio con prosecuzione per l'Inghilterra; alle ore 19,40 (progr.188) la WANG si lamenta con FONG che quelle due la stanno facendo impazzire perchè debbono a tornare a Milano ma non stanno seguendo le sue istruzioni e chiede che FONG telefoni per spiegare loro che "devono prendere il biglietto per Milano e di farsi dire a che ora e su quale binario" . FONG chiede se debbano proprio rientrare in serata e la WANG conferma "se no dove dormono!" . Al progr.192 del 31.08.00 FONG chiama una ragazza per raccomandarle la destinazione Milano Centrale e di chiamare all'arrivo. La WANG richiama FONG alle ore 20,55 (progr.193) preoccupata perchè qualcuno sta cercando di chiamarla sul suo cellulare e ritiene improbabile che possa essere il capo per la differenza di fuso orario ("là sono le tre del mattino") e per il fatto che di solito il capo telefona a FONG e non a lei. La WANG ha paura e chiede conferma a FONG che il cambio di volo debba avvenire in Inghilterra. FONG dice che c'è grande pericolo che appena entrano li prendano perchè "secondo me ci tengono d'occhio" ed aggiunge che "prima quando gli ho telefonato mi hanno detto che c'è tantissima gente che li segue" . FONG poi si allarma davvero quando la WANG lo informa che le clandestine sono salite su una vettura il cui conducente non ha voluto il pagamento "allora è vero che c'è qualcuno che li segue" . WANG gli riferisce di aver posto precise domande al riguardo per sapere meglio:"Io gli ho chiesto che uomo era, loro mi ha nno detto che era un brav'uomo e che non ha voluto una lira. Li ha fatti salire mentre camminavano per strada." FONG PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 61 presso Errore. La voce di glossario non è definita. conclude che deve chiamarle subito per farsi dire come stanno le cose. Al progr.194 del 31.08.00 ore 21.11 FONG riferisce alla WANG l'esito del colloquio con i clandestini, che non vogliono tornare. FONG dà via libera alla WANG perchè il giorno dopo parta ugualmente, promettendo che i clandestini al loro ritorno andrà a prenderli lui; precisa che se tornano prima di notte andrà a prenderli, altrimenti possono dormire nella stazione ove si trovano perchè può essere pericoloso anche per lui, se sono seguiti, andarli a prendere in stazione all'1 di notte. Assicura peraltro che i clandestini hanno il telefono e quando torneranno li interrogherà "per bene" per sapere esattamente come sono andate le cose. La WANG mostra grande preoccupazione che la polizia possa avere il suo numero di telefono, ma FONG la rassicura "guarda che la situazione non è così grave come pensi". Ma la WANG lo informa che al ritorno da Venezia è stata controllata dai poliziotti e quelle due clandestine, ripete, la stanno facendo impazzire. FONG le promette che al loro ritorno le farà impazzire lui. Alle ore 23.00 del 31.08.00 (progr.196) CHAN (dall'ut.0333.3660918) chiama FONG lamentando di non riuscire a mettersi in contatto con le due clienti (le due clandestine bloccate a Venezia) perchè tengono il telefono spento; FONG risponde di essersi raccomandato con loro perchè lo chiamassero appena salivano sul treno ma non l'hanno fatto . Anche FONG prova a contattarle da un altro apparecchio , senza riuscirci e così commentano che non si sa che fine abbiano fatto visto che il treno per tornare a Milano partiva alle 22.00 e qualcosa. FONG aggiunge che aveva detto loro di partire anche se erano seguite, ma le due volevano dormire in stazione a Venezia pur di non rientrare a Milano; FONG invece glielo aveva proibito dicendo loro di tornare a Milano "così dopo davo disposizioni su cosa fare" ma le due clandestine non ubbidivano. Alle ore 0,26 dell'1.09.00 (progr.198) CHAN ritelefona a FONG per avere notizie delle due clandestine , FONG risponde che non gli hanno telefonato; CHAN aggiunge che c'è un treno delle 4 del mattino da Venezia a Milano e chiede a FONG a che ora sia il loro volo; FONG risponde alle 10.00 ; CHAN conclude che andrà in aeroporto alle 6.00; alle ore 0,56 dell'1.09.00 (progr.206) CHAN richiama FONG per dirgli che quelle due non sono tornate , poi CHAN ricorda a FONG quanto debbono fare il giorno successivo; alle ore 8,53 dell'1.09.00 (progr.213) FONG chiama CHAN che dice di essere appena arrivato; alle ore 9,13 dell'1.09.00 (progr.215) la WANG chiama FONG e chiede se l'aereo di Malpensa è contrassegnato come SN 3158 delle ore 12,45; FONG risponde affermativamente e che l'arrivo è previsto per le 14.00; WANG allora ricorda che è quello che ha preso altre volte; alle ore 9,46 dell'1.09.00 (progr.220) FONG chiede alla WANG cosa stia facendo e la WANG risponde che quando ha finito rientra; seguono vari tentativi infruttuosi di FONG di mettersi in contatto con la WANG e con CHAN, finchè la WANG risponde alle ore 11,55 (progr.237) dicendo a FONG di non disturbarla perchè è in aeroporto; alle ore 12,17 dell'1.09.00 (progr.240) la WANG telefona a FONG per dirgli che è tutto OK; a sua volta FONG compone un numero estero (progr.241) trasmettendo al suo interlocutore lo stesso messaggio positivo; ma alle ore 13,07 dell'1.09.00 (progr.247) la WANG avverte FONG che forse non sono passate e che non può parlare ; il primo contatto successivo avviene alle ore 15,03 (progr.269) allorchè la WANG richiama FONG chiedendo di CHAN: FONG chiede notizie delle tre clandestine; la WANG risponde che le tre clandestine sono rimaste a Milano. - Proprio tali episodi consentivano di identificare la WANG e CHAN grazie agli appostamenti eseguiti in aeroporto in parallelo alle intercettazioni telefoniche (vedasi PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 62 presso Errore. La voce di glossario non è definita. nota PG 21.09.00): una delle clandestine fermate, ZHEN LIN, rendeva spontanee dichiarazioni in data 2.09.2000 nelle quali riferiva di essere partita da HONG KONG una settimana prima con le altre due ragazze fermate assieme a lei e che aveva conosciuto all'aeroporto di partenza perchè "l'organizzazione" aveva fissato a tutte loro un comune appuntamento ; una delle due le aveva confidato di aver già fatto il viaggio due o tre volte. Un uomo , non cinese, aveva consegnato loro i biglietti e ha dato loro istruzioni per lo scalo, ove sarebbero state contattate da un'altra persona; prima di partire dovevano consegnare una propria fotografia ed imparare la parola d'ordine da pronunciare per gli incontri con gli emissari dell'organizzazione; alla partenza utilizzavano il passaporto cinese; allo scalo nell'aeroporto di una città sconosciuta, venivano in effetti contattate da un orientale, non cinese, che consegnava loro passaporti giapponesi e con quelli si imbarcavano per la seconda tratta del viaggio, arrivando in Italia. ZHEN Lin non sapeva dire quale fosse la città, al controllo passaporti a suo dire non le veniva apposto alcun timbro ; all'uscita venivano prelevate da un orientale non cinese con capelli tinti di biondo e a bordo di un taxi, dopo circa due ore di viaggio, venivano introdotte in un appartamento, ove il loro accompagnatore ritirava per prima cosa i loro passaporti cinesi e li distruggeva: l'uomo se ne andava chiudendole dentro con la chiave; l'uomo è tornato , in una settimana, una sola volta, per accertarsi che le provviste alimentari nell'appartamento non fossero terminate. Poi ha detto loro che sarebbero partite per il Belgio ove sarebbero state ulteriormente contattate per continuare il viaggio per l'America. ZHEN LIN asseriva di non conoscere il prezzo del suo viaggio, prezzo che a suo dire sarebbe stato concordato all'arrivo in America. Alla fine del verbale, ZHEN dichiarava che le sue vere generalità erano in realtà JIANG Linqiong e di aver dato un falso nome perchè le aveva detto di fare l'organizzazione se fosse stata fermata. CHAN CHEE JAH all'atto del controllo del 1° settembre si mostrava molto agitato e chiedeva spiegazioni in merito al controllo subito risultandogli che per i cittadini di Singapore non occorreva visto nè per l'Italia nè per la Francia; quanto ai motivi della propria presenza in Italia, dichiarava di essere un commerciante, di soggiornare in Italia da tre mesi ma di muoversi frequentemente in Europa e a Parigi in particolare, di alloggiare presso l'hotel Eden di Milano e di trovarsi a Malpensa in attesa di un amico. Dai timbri sul suo passaporto risultavano due ingressi a Malpensa in data 2.05.00 e 7.06.00, con uscita in quest'ultima data da Madrid. CHAN risultava inoltre in possesso di un biglietto aereo valido fino al 20.11.00 con tratta Bangkok- Zurigo-Milano Malpensa- Zurigo. Dalle intercettazioni nel frattempo emergeva che nel corso del controllo a CHAN vi erano stati vari tentativi di chiamarlo provenienti dal ristorante Allegria . In data 2.09.00 CHAN chiamava FONG (progr.281) chiedendo di effettuargli una ricarica non avendo più credito nè sul cellulare con numeri finali 1163 nè sull'altra con finale 918. FONG lo informa che i cinque clandestini fermati dalla Polizia sono stati rilasciati, sia i due di CHAN che le tre della WANG (che FONG attribuisce a se stesso) e che i due di CHAN si trovano già alla Stazione; CHAN chiede come mai siano stati presi e FONG rimanda ogni commento all' incontro di persona. In data 3.09.00 viene intercettato un dialogo (quale sottofondo di una chiamata) tra FONG ed il compresente CHAN al quale FONG dice di cercare un aeroporto anche piccolo per andare in Spagna PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 63 presso Errore. La voce di glossario non è definita. per consegnare 8 "libri" per 8 persone "poi li facciamo portare insieme"; CHAN obietta che gli sembrano troppi otto tutti insieme perchè gli spagnoli sono molto severi (progr.332); in data 4.09.00 (progr.356 ore 17,44) CHAN riferisce a FONG di essere stato interrogato a lungo dalla Polizia che voleva capire se sapeva qualcosa dei passaporti giapponesi e di aver risposto che non sapeva niente, chiedendo al contempo che cosa gli contestassero in modo da poter nominare un avvocato; CHAN rivendica di aver protestato con i poliziotti che l'hanno trattenuto per otto ore, prendendogli le impronte e chiedendogli "le solite cose" ; FONG a sua volta lo interroga: "Ti hanno fatto solo quelle domande in quel lungo tempo?" " E' tutto a proposito di quei passaporti giapponesi?" CHAN a questo punto lo zittisce:"Non parlare più così chiaramente al telefono! Hai capito? Adesso non si sa mai" e difatti, con linguaggio criptico prosegue:"Ti consiglio di stare attento per quella cosa" esplicitando solo che intende "il piccolo oggetto" e rimanda il programma di lavoro all'incontro di persona della mattina seguente; FONG a questo proposito lo avverte:"Guarda che non lo so ancora. Devo sentire le decisioni che prendono dall'altra parte. Forse da qui non possiamo più partire. Dobbiamo partire da altre parti". CHAN ripete: "Comunque, secondo me, è meglio non parlare più così chiaramente al telefono. Ne riparliamo quando ci vediamo. Non parlare più così tanto. Vediamo dopo altre vie di uscita "; e pochi minuti dopo quando FONG richiama CHAN, quest'ultimo lo rimprovera aspramente: "Chi ti ha chiesto di telefonarmi! Ma ti ho chiesto di non telefonarmi più! Telefona al capo e digli che non deve telefonarmi. Ti spiego domani. Non voglio più parlare al telefono. Hai capito allora? Ho paura che il telefono sia sotto controllo!" CHAN ribadisce l'appuntamento per il giorno seguente "vieni da me" e di stare attento (progr.357 ore 17,51); ai progr.360/361 CHAN comunque richiama FONG che dice di aspettare la conferma del capo per far partire i clandestini con il treno e che è meglio buttare via la scheda del telefono; al progr.390 del 5.09.00 è la WANG a chiamare FONG per chiedergli se ha ancora tanti psoti , FONG risponde 4-5; al progr.391 del 5.09.00 FONG chiama CHAN il quale impreca contro le mosse dei clandestini: "io sono andato velocemente a dirgli di uscire a quelli dove non sei andato tu e guarda che è successo. Io gli dico di andare all'uscita "B", loro sanno che davanti hanno l'uscita "G" eppure vanno lo stesso. Così devono fare un pezzo di strada in più. Se tu non vuoi chiamarli, allora dillo alla WANG di chiamarli" "Guarda, basta distrarsi un attimo e non ci vedono. Io adesso li guardo fuori. Hai capito? Io li aspetto fuori. Gli ho detto di girare subito e loro vanno ancora dritti per più di un metro. Basta, vai tu a dirglielo, va bene?" (segno che tutti sono a portata di vista dei clandestini per guidarli); al progr.404 del 6.09.00 CHAN chiama FONG per annunciargli " a venerdì" "Oggi sono andato a prenotare i posti così domani possono partire e hanno il posto prenotato per le 12.00". "Adesso vado a comprare dei vestiti nuovi, però qui non ci sono dei vestiti che costano poco" (chiaramente vestiti per i clandestini); FONG allora suggerisce:"Vai a chiedere a quelli del ristorante, anche lì dove sia stato l'altra volta si comprano vestiti e quelle cose". CHAN lascia a FONG i propri nuovi recapiti cellulari: 696213929;696213935, con prefisso 0034 (spagnolo) affinchè li dia anche al capo. CHAN aggiunge:"Qui i clienti sono già pronti, ho detto loro che cosa devono fare, dobbiamo dirgli dove devono andare e farli guardare bene, devo spiegargli bene la situazione di qua" FONG soggiunge:"Anch'io ho appena spiegato al capo che il giro appena iniziato è più faticoso. Se questa partita di merce passa, la prossima sarà ancora più facile", CHAN impreca:"Tutti i giorni andiamo e non ne passa uno, comunque io ho camminato tutto il PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 64 presso Errore. La voce di glossario non è definita. giorno e non riesco a trovare un albergo giusto, mica posso alloggiare allo stesso posto, mica possiamo fare come a Milano . Hai capito? Dobbiamo guardare bene". Al progr.405 del 6.09.00 CHAN richiama FONG che gli dice di chiamarlo da ora in poi sulla nuova utenza 0348.0408186. Parlano poi di una donna che li ha "fregati" , che si è fatta rilasciare subito, di quale conto faranno con il capo e FONG al riguardo afferma che la donna sarà "picchiata a morte" e CHAN commenta:"Speriamo che non apra bocca". Proseguono comunque le telefonate tra CHAN e FONG ancora sull' utenza 0348.4000549 di FONG come ad esempio al progr.420 dell'8.09.00 allorchè CHAN comunica che i clandestini erano i primi della fila, sono entrati e non li ha visti uscire, quindi dovrebbero essere passati; all'arrivo in Inghilterra poi c'è gente che li aspetta, come la WANG ha confermato telefonicamente allo stesso CHAN. FONG afferma che vi sono altre persone da mandare anche il giorno successivo, CHAN vuole sapere quando PING potrà emettere i biglietti per tre persone, FONG gli risponde che lo farà chiamare. Al progr. 421 dell'8.09.00 CHAN chiede ancora notizie a FONG dei biglietti ; FONG risponde che è andato a prenderli il piccolo CHEN; al progr. 422 dell'8.09.00 CHAN richiama FONG per controllare i numeri dei cellulari del piccolo CHEN e si lamenta che li stia tenendo spenti impedendogli così di avere conferma del ritiro dei biglietti. Al progr.434 del 13.09.00 sono FONG e la WANG a parlare dell'acquisto di biglietti Dal 13.09.00 le conversazioni utili alle indagini risultano intercettate sull'utenza della WANG (nr.0333.3452676) e sulla nuova utenza di FONG (nr.0348.0408186): vedasi: - progr.5 del 13.09.00 (interc.ut.WANG): FONG chiama la WANG chiedendole se il giorno dopo andrà in Belgio ; la WANG risponde che ha un problema di liquidi, perchè non riesce a prelevare con il bancomat; FONG obietta di averle fatto un versamento il giorno prima. La WANG chiede notizie di CHAN ma FONG non ne ha; entrambi si augurano che il viaggio del giorno dopo abbia successo; la WANG si informa su un precedente episodio in cui due clandestini hanno telefonato a FONG solo due giorni dopo; la WANG ricorda che era con loro a Vienna il giorno e poi di non aver più avuto loro notizie, mentre FONG afferma che il capo ebbe a telefonargli l'8 mattina per dire che erano arrivati e che in tutto il viaggio era durato due giorni. La WANG commenta che vuole trovare altre strade per partire, almeno un'altra oltre a quella che già utilizza e perciò di farle avere subito notizie di CHAN. FONG le chiede se voglia provare via Francia. La WANG risponde:"Lo so, lo so che il prossimo gruppo che mi arriva, arriva lì, ma voglio vedere altre strade. Voglio scambiare le vie con CHAN". La WANG dice di aver preso per ora la via dei paesi dell'Unione Europea , aggiungendo :"Per questo devi dirmi al più presto vie nuove, così anch'io mi preparo" ed insiste "anche quella via Spagna". La WANG chiede poi a FONG se le abbia ricaricato il cellulare e restano d'accordo che si risentiranno appena uno dei due ha notizie - progr. 7 del 14.09.00 (ut.WANG): FONG comunica alla WANG che per il giorno dopo ci sono posti e perciò può partire - progr.10 del 16.09.00 (ut.FONG): FONG comunica alla WANG:"Allora ascoltami, domani CHAN va in Francia, arriva la mattina seguente. Come arriva ti telefona. Tu devi consegnare tutte le cose a lui e poi lui le porta da me, va bene?" ; la WANG chiede:"ma anche i biglietti d'aereo ci pensa lui a darteli?" con risposta affermativa da parte di FONG ; la WANG chiede che cosa le porti CHAN, FONG risponde niente , ma PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 65 presso Errore. La voce di glossario non è definita. che deve fare delle cose e far poi immediato ritorno . Le chiede poi se abbia notizie di "quei tre", con risposta negativa della WANG che però commenta:"Forse non avere notizie significa che tutto è andato a buon fine, perchè là anche se succede qualcosa, rilasciano sempre le persone". FONG si mostra comunque preoccupato, anche perchè, alla domanda della WANG come vada in Spagna, FONG risponde che "Non si può più in Spagna. Non riusciamo a passare" . La WANG allora chiede la sorte di altri tre e FONG risponde che avevano fatto ritorno due giorni prima. - progr.20 del 16.09.00 (ut.FONG):FONG chiama la WANG per raccomandarle che il giorno dopo , quando arriverà in Belgio, deve telefonargli subito per dargli il fax dell'albergo per inviare un listino degli orari di volo per i clandestini e poi telefonerà per dare loro istruzioni sul resto del viaggio. Chiede poi alla WANG di domandare ai clandestini che sono accanto a lei se hanno dei dollari , la WANG dice che non ne hanno e FONG osserva che il capo invece gliene aveva fatti portare seco; la WANG risponde che li hanno già spesi; FONG non sa capacitarsi che i clandestini abbiano speso i 2000 dollari che il capo aveva dato a ciascuno e parla adirato con loro. Riprende poi la conversazione con la WANG alla quale FONG chiede perchè i clandestini non abbiano portato da Hong Kong il caricabatterie per il cellulare. La WANG precisa che il cellulare dato in dotazione ai clandestini è quello un po' difettoso "come quello delle tre ragazze già partite" che poi se lo sono portate via. FONG incarica la WANG di comprare un nuovo telefono con caricabatterie all'arrivo in Belgio perchè "se manca quello, poi è un problema", in quanto FONG deve spiegare loro per telefono quello che dovranno fare. FONG dice che il capo gli aveva ordinato di raggiungerli in Francia per andare insieme in Belgio, ma FONG dice di aver tante cose da sbrigare eppoi la sua presenza non servirebbe a nulla, è meglio che spieghi un'altra volta per telefono ai clandestini il percorso da seguire al momento della partenza; la WANG osserva:"Va bene, comunque ricordati di non telefonargli in aeroporto, ci penso io a dirgli quello che devono fare altrimenti gli confondiamo le idee" FONG replica:"Una volta arrivati in aeroporto io non mi intrometto però gli dico come devono comportarsi una volta arrivati là" Rimangono d'accordo che si risentiranno appena CHAN raggiungerà la WANG. - progr.21 del 16.09.00 (ut.FONG): FONG precisa alla WANG che CHAN arriverà in Francia la mattina seguente, presto , perchè parte dalla Spagna verso le 17.00/18.00 , mentre la WANG partirà per il Belgio nel pomeriggio seguente. - progr.18 del 18.09.00 (ut.WANG): con un cambio di programma, FONG chiede alla WANG che mezzo deve prendere all'arrivo a Parigi per raggiungerla , di prenotargli l'albergo e di acquistare una carta telefonica per il Belgio. - progr.120 del 25.09.00 (ut.WANG): FONG comunica alla WANG di avere la mattina dopo "tre persone che devono partire dall'aeroporto piccolo di Milano " (= Linate) con destina zione Inghilterra; ma la WANG propone invece che partano da Roma perchè "a Milano quell'aeroporto è così piccolo che non si può andare a provare" (è dunque per motivi di "sicurezza") ; ma FONG insiste che "certo che si può, è passato tanto tempo ormai" ma la WANG propende decisamente di provare con un aeroporto grande, ma FONG obietta che quello grande non va bene "perchè là ci sono i voli diretti e non vanno bene" , come ha detto il "capo". (Occorre spiegare che FONG fa certamente riferimento alla circostanza che nei voli per paesi CEE con prosecuzione per paesi extraCEE il controllo passaporti non avviene di norma alla partenza dall'Italia ma nell'ultimo scalo appartenente a uno Stato Schengen, PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 66 presso Errore. La voce di glossario non è definita. mentre ovviamente nei voli diretti per paesi extraCEE il controllo non può che avvenire alla partenza dall'Italia) La WANG conclude che se il capo "vuole che rischi, rischio!". FONG pure ipotizza che l'aeroporto grande (= Malpensa) può essere per lei più pericoloso perchè già la conoscono. La WANG chiede di quali clandestini si tratti; FONG risponde "i tre soliti" e "quei tre ormai sanno tutto" (segno che hanno già tentato altre partenze). FONG fa l'ottimista: "Dai dovrebbero passare", poi programma la partenza due giorni dopo di altri due clandestini "quei due grandi all'aeroporto grande e proviamo a farli passare" e "se non passano poi li mandiamo a Roma". La WANG è per la soluzione Roma e ripete di temere molto l'aeroporto piccolo aggiungendo "guarda che rischiare così è grave, si può rischiare la "morte" FONG la esorta:"Dai sbrighiamo questa faccenda e poi vediamo" -progr.148 del 26.09.00 (ut.WANG): FONG telefona alla WANG in relazione al fatto che la WANG l'ha avvertito di aver visto, affacciandosi al balcone del proprio hotel, tre persone camminare per strada a Milano riconoscendo in esse sia il cognato di FONG che due donne, che invece sapeva essere partiti e a quell'ora avrebbero già dovuto essere a destinazione ; FONG non se lo sa spiegare, anche perchè non ha ricevuto alcuna chiamata, mentre il cognato " come viene rilasciato mi telefona immediatamente, come esce mi telefona sempre" . FONG aggiunge che sta controllando al computer "quello che usano le compagnie aeree" , la WANG obietta che non è poi così preciso citando un episodio riguardante il "piccolo CHEN" ma FONG ribatte che il capo poi gli spiegò cosa non aveva funzionato in quel caso, mentre ora ha anche la funzione allora mancante (a dimostrazione delle capacità organizzative e tecniche della presente organizzazione criminosa) - progr.206 del 27.09.00 (ut.WANG): FONG spiega alla WANG di essere stato preso dai poliziotti che però cercavano droga e di essere uscito indenne, tanto è vero che gli hanno restituito anche il passaporto "per loro io sono 100% di Singapore" e gli hanno preso soltanto le impronte e fatto le foto ; FONG aggiunge :"comunque quando ho capito dall'interrogatorio che non sapevano niente di quello che facevo, mi sono subito tranquillizzato" e spiega "Loro mi hanno tirato fuori tutti i soldi che avevo con me, avevo circa 8-9 milioni, però mica è un delitto portare i soldi con me" ma in realtà quella somma era importante :"stavo per andare a smistare quei soldi neri" - progr. 207 del 27.09.00 (ut.WANG): la WANG riferisce a FONG che WI LIN lo sta cercando perchè quelle 7/8 persone della Francia le avevano chiesto di cambiare i biglietti del treno e perciò FONG deve telefonare - progr.220 del 28.09.00 (ut.WANG): la WANG telefona a tale CHEN di Roma affinchè si occupi delle due clandestine in arrivo a Ro ma dopo che sono state rilasciate dalla Polizia di Linate - progr. 228 del 28.09.00 (ut.WANG): la WANG cerca FONG ma gli risponde il cognato che parla della propria meta (l'America) e della possibilità di partire con un passaporto di Hong Kong, visto che FONG gli ha promesso che il lunedì successivo gli darà un passaporto di Hong Kong per partire e che in precedenza qualcuno c'è riuscito con un passaporto così; la WANG ribatte indignata:"Ma che c'entra! Prima le strade erano molto più facili, non c'entra niente con adesso!" La WANG conferma a FONG che se lo scoprono lo rispediranno a Hong Kong ove sarà incarcerato e poi mandato in Cina. La WANG promette di organizzargli il viaggio via Spagna ed il cognato di FONG PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 67 presso Errore. La voce di glossario non è definita. chiede se i due clandestini transitati via Spagna ce l'abbiano fatta; la WANG risponde che le sembra di sì (si tratta dei clandestini di CHAN) - progr.234 del 29.09.00 (ut.WANG): la WANG, che ha al fianco i clandestini in partenza, si mette d'accordo con un emissario dell'organizzazione che lascia il proprio numero di telefono per ogni necessità dei clandestini al loro arrivo in Inghilterra e raccomanda che si muovano in fretta quando dovranno, in Inghilterra, cambiare volo - progr. 237 del 29.09.00 (ut.WANG): FONG e la WANG si consultano sulla sorte dei clandestini in caso di fermo allo sbarco in Olanda provenienti da Roma , se vengano rispediti in Cina o semplicemente a Roma - progr.243 del 29.09.00 (ut.WANG): la WANG riceve istruzioni per recarsi in Francia (provvedendo ad acquistare il relativo biglietto) almeno domenica o anche prima, per andare a prendere le 4 persone che vi arriveranno il lunedì mattina; il suo interlocutore aggiunge che le darà "tutti i libri" - progr.331 del 3.10.00 (ut.WANG): la WANG commenta con il cognato di FONG un ritardo del volo di due clandestine che comunque sono "passate" ma sono rimaste bloccate in Inghilterra a causa di uno sciopero e poi dovranno proseguire per New York e Los Angeles; il cognato di FONG vuole seguire la stessa strada via Spagna, ma la WANG, che sta rientrando a Milano, lo disillude anche perchè quella via "ci costa troppo"; ma il cognato di FONG insiste:"Se questi arrivano a destinazione, la prossima volta potresti portare noi 5 e provare un'altra volta questa strada". Ma la WANG è adirata , soprattutto perchè il capo l'ha rimproverata per il disguido dello sciopero e dice di non voler più portare nessuno e che il cognato di FONG e gli altri dovranno attendere CHAN o WEI per partire. A proposito di WEI, e poichè il cognato di FONG ha obiettato che il capo la tratta bene, la WANG commenta che quando WEI ha sbagliato in Francia, il capo ha dato la colpa solo a lei. Il cognato di FONG esprime timore di partire da Roma per via dei controlli troppo severi ma annuncia contento che il giorno dopo sarebbero arrivati i loro passaporti nuovi. - progr.nr.156 del 4.10.00 ore 00.22 (ut.FONG): una clandestina fermata a Linate chiama (dall'utenza cellulare di FONG) l'utenza cellulare della WANG e le spiega cosa è successo: "Quando siamo arrivate all'imbarco, al momento che abbiamo mostrato i passaporti e hanno visto che erano giapponesi, hanno iniziato a chiedermi qualche frase in giapponese, poi ci hanno preso i passaporti e ci hanno condotti nei loro uffici". La WANG addebita la colpa a FONG che ha voluto provare a farli partire dall'aeroporto piccolo, ma rimprovera anche i clandestini che non hanno telefonato a FONG subito dopo il rilascio, affermando la WANG di averli visti per strada già alle ore 17.00:"eravate in giro, perchè non siete venuti subito nella mia zona? E non siete andati a mangiare?". La clandestina afferma che hanno mangiato "in quel ristorante cinese" e la WANG di rimando: "sì, Lo so Lo so, la proprietaria mi ha già informata". La WANG chiede poi perchè non siano ancora rientrati e la clandestina risponde che è stato FONG a dire loro di girare ancora mezz'ora prima di fare ritorno all'alloggio. Tra i clandestini fermati vi è anche il cognato di FONG che parla subito dopo con la WANG confermandole che sono stati "pescati" e spiega il fatto di essere stati in giro dalle 17.00 in poi perchè una delle clandestine diceva che c'erano due persone che li stavano seguendo e perciò non erano tornati subito a casa ma avevano tentato di far perdere le tracce , avevano comunque tentato varie volte di mettersi in contatto con FONG, anche dal ristorante. La WANG chiede allora allarmata se fossero seguiti anche quando sono entrati al ristorante, ove, dice anche lei va spesso a mangiare. Il cognato di FONG PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 68 presso Errore. La voce di glossario non è definita. lamenta che la proprietaria non gli ha permesso di usare il telefono del ristorante, la WANG obietta che se fosse intervenuta lei, la proprietaria glielo avrebbe concesso. Il cognato di FONG lamenta che ogni volta viene fermato e ricorda che la WANG non voleva che partissero dall'aeroporto piccolo, ma "purtroppo i biglietti li prenota FONG" La WANG conferma:"questa volta avevo detto a FONG che non si poteva partire da lì, ma lui ha voluto a tutti i costi farvi partire. Così io ho lavorato per niente ma soprattutto per voi che avete rischiato un'altra volta. ...Lui non conosce la situazione. Ma se io dico che non potete partire, vuol dire che voi non dovete partire, giusto? Tutte le volte è così vuol fare sempre di testa sua. .. che vuoi farci. Se lui dice che dovete partire, non posso farci niente" La WANG chiede se hanno seguito il suo consiglio di fare la fila quando c'era gente, il cognato di FONG risponde di sì ma che li hanno presi subito ugualmente, allora la WANG commenta che lo sapeva che "quella è una strada morta" Stretto è il rapporto, inoltre, tra i predetti indagati ed i gestori del ristorante “Allegria” ZHENG MING Qiang, CHEN RONG Xiang, ZHENG WeiKuai ugualmente coinvolti nell’illecito traffico di clandestini cinesi. Il ristorante "Allegria" ha rappresentato una vera e propria base logistica ed operativa dell’organizzazione, come dimostrato dal fatto che i clandestini cinesi, rintracciati alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi, sono stati più volte notati fare ritorno a Milano presso tale ristorante per essere poi avviati, per la notte, all’appartamento di Corso Buenos Aires 53, e da qui nuovamente portati presso il predetto ristorante. In particolare ciò è avvenuto quantomeno per i clandestini cinesi fermati in 4.02.2000, 5.03.2000, 14.03.2000, 17.03.2000, 28.06.2000, 1.08.2000 e 8.08.00 ( vd. annotazioni delle attività di pedinamento e dichiarazioni rese dagli stessi clandestini come la minore CHEN Zen nelle spontanee dichiarazioni rese l'8.08.00) nonché le informazioni rese da LI Wun e LI Yong in data 12.10.00 dopo la perquisizione in Corso Buenos Aires 53 (in ordine ai collegamenti con il ristorante Allegria) ; altre annotazioni relative ai servizi di pedinamento hanno evidenziato il ritorno dei clandestini semplicemente presso l'abitazione di Corso Buenos Aires 53 (annotazioni relative ai fermi di clandestini alle date 22.03.00., 20.05.00, 2.06.00, 5.07.00, 7.07.00); tale ripartizione ha orientato la formulazione del capo di imputazione sub a con riferimento ai gestori del ristorante Allegria da una parte ed al gestore dell'abitazione/albergo di Corso Buenos Aires 53 dall'altra . -L'attività di pedinamento da parte della Polizia di Frontiera di Malpensa iniziava in data 4.02.00 allorchè venivano seguiti, dopo il fermo alla partenza (per l'esibizione di falsi passaporti giapponesi), i cittadini cinesi LU WEN FANG e XU HAI FENG i quali avevano dichiarato di aver avuto passaporti e biglietti aerei a Milano da una persona di colore. I predetti, dopo aver effettuato una chiamata telefonica da una cabina pubblica, raggiungevano in taxi il ristorante Allegria di Milano: ivi venivano ricevuti da un uomo dalle sembianze orientali ma dalla capigliatura bionda che pagava il taxi e li portava all'interno del ristorante. Nella stessa serata il medesimo individuo li accompagnava presso una palazzina in Corso Buenos Aires 53, facendo poi rientro al ristorante Allegria. PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 69 presso Errore. La voce di glossario non è definita. - In data 8.02.2000 veniva effettuato un sopralluogo presso il ristorante Allegria: al suo interno vi era il "cinese biondo" del 4 febbraio ed il titolare del ristorante , ZHENG WEIKUAI. - In data 5.03.2000 tre cinesi fermati alla Malpensa (LIXZ FEMG, ZHIANG SIX YANG e YANG DA LONG) , usciti dalla sede aeroportuale, salivano su un taxi e si facevano portare a Milano in via Tadino 52 (mostrando al conducente un biglietto con tale indirizzo) presso il ristorante Allegria: all'arrivo , un cinese dai capelli rossicci usciva dal locale, pagava il taxi ed accompagnava i tre all'interno del ristorante. Dopo circa un'ora e mezza i quattro cinesi uscivano dal ristorante , si recavano in Corso Buenos Aires 53 ed entravano nel portone. I quattro ne uscivano per tornare al ristorante Allegria facendo poi nuovo rientro nell'abitazione di Corso Buenos Aires (vedasi annotazione 6.03.2000 e verbale di informazioni rese in data 6.03.2000 da GIANGUALANO Michele Rocco - queste ultime allegate all'informativa 12.07.00) In data 14.03.2000 (vedasi annotazione 15.03.2000 allegata alla 2^informativa 12.07.00) gli operanti seguivano ZHIANG Six Yang , JIO Xi e LI Sa Xi dopo il loro fermo a Malpensa. I tre cinesi si dirigevano in serata, in taxi, al ristorante Allegria ed all'uscita si recavano a piedi al civico nr.53 di Corso Buenos Aires, citofonavano al campanello ed entravano nel portone. Occorre precisare che ZHIANG SIX YANG era già stato fermato a Malpensa anche in data 5 marzo 2000, entrambe le volte perché esibiva per la partenza un falso passaporto giapponese . Nel pomeriggio del 14.03.2000 (dopo il secondo fermo) rendeva spontanee dichiarazioni riguardo al viaggio e soggiorno in Italia. Riferiva di essere giunto dalla Cina in Francia in aereo e dalla Francia all'Italia e precisamente a Milano in treno, affidandosi ad un'organizzazione che aveva già portato altri connazionali in America e pagando in Cina la somma di 10.500 dollari americani. Il dichiarante riferiva di essere arrivato a Milano circa 20 giorni prima con altri quattro clandestini ed un accompagnatore per la tratta Parigi/Milano, mentre nella tappa Cina/Francia l'accompagnatore era una donna. A Milano l'uomo che li accompagnava li consegnava a una donna che con un taxi li portava in un albergo milanese ove rimanevano per cinque giorni, senza poter uscire, perchè era stato loro espressamente vietato: varie persone portavano loro i pasti ed anche vestiti. Il dichiarante, che prima di mettersi in viaggio aveva ricevuto istruzioni per portare seco una foto formato tessera, la consegnava a Milano a un connazionale ricevendo poi un passaporto falsificato ed un biglietto aereo e di seguito veniva fatto uscire insieme ad altri due clandestini affinchè raggiungessero Malpensa per la partenza. Poichè venivano fermati tornavano alla Stazione ferroviaria, ove ritrovavano uno dei connazionali che si era già occupato di loro e che li accompagnava in un altro albergo. Anche durante questa seconda sosta non poteva uscire . Riceveva un secondo passaporto ed un secondo biglietto aereo, senza pagare altro, comunque era convenuto che al suo arrivo a Miami sarebbe stata pagata dai suoi parenti un'ulteriore somma. In data 17.03.2000 proseguiva l'osservazione dei movimenti degli occupanti la palazzina di C.so Buenos Aires 53 , che rivelava l'uscita alle 7,30 di tre cinesi che si PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 70 presso Errore. La voce di glossario non è definita. dirigevano alla Stazione Centrale per poi salire sulla navetta per Malpensa. Durante l'appostamento in Corso Buenos Aires veniva notato un afflusso di cinesi ed ogni volta che veniva azionato il citofono, si affacciava qualcuno alla finestra a mo' di controllo. Intanto all'aeroporto di Malpensa, venivano seguite le mosse del terzetto, composto da due cinesi più giovani e da un terzo che si staccava dai due ed effettuava alcune chiamate da un apparato telefonico mobile; dopo poco quest'ultimo veniva raggiunto dal cinese dai capelli biondi già notato con altri clandestini il 4 febbraio ed all'interno del ristorante Allegria ed insieme effettuavano registrazione per un volo in partenza per Miami. Poi facevano cenno ai due ragazzi cinesi di raggiungerli e consegnavano loro con mossa repentina, dopo essersi guardati intorno, passaporti e biglietti. A quel punto i ragazzi si dirigevano all'imbarco, mentre gli altri due, che avevano effettuato la registrazione, si dileguavano. I due ragazzi, al controllo passaporti , risultavano muniti di falsi passaporti giapponesi e dichiaravano invece di essere cinesi e di chiamarsi CHEN HAI e LIU JIA HUI (la dipendente aeroportuale del banco accettazioni, alla quale venivano mostrati i due fermati, confermava che non si trattava delle persone che avevano effettuato la registrazione). CHEN HAI e LIU JIA HUI venivano pedinati anche all'uscita da Malpensa. I due si portavano in taxi alla Stazione Centrale di Milano, effettuavano alcune telefonate, poi si recavano a piedi al ristorante Allegria, dialogavano all'esterno con un cinese biondo ed entravano nel locale. Contemporaneamente veniva notata anche la presenza del titolare ZHENG WEIKUAI. CHEN HAI usciva poco dopo con il cinese biondo, il quale gli dava indicazioni a gesti per raggiungere Corso Buenos Aires; CHEN si portava al civico 53 e dopo aver citofonato entrava nel già noto portone (vedasi annotazioni allegate alla 2^ informativa 12.07.2000) In data 22.03.2000 continuava l'osservazione in Corso Buenos Aires 53 e si verificava l'uscita dalla nota abitazione di una ragazza cinese che raggiungeva la Stazione Centrale ove incontrava una coppia di cinesi L'uomo porgeva per tutti e tre i biglietti all'autista della navetta per Malpensa. La ragazza veniva fermata a Malpensa in procinto di partire per Los Angeles con falso passaporto giapponese: dichiarava di essere in realtà cinese e di chiamarsi WANG YIN ( aggiungeva di essere giunta in Italia circa 20 giorni prima in aereo dalla Cina e di aver distrutto subito dopo il proprio passaporto cinese, di essersi portata dalla Cina, per averlo acquistato in patria, anche il falso passaporto giapponese, di aver alloggiato a Milano in un albergo e di aver raggiunto quella mattina l'aeroporto in taxi, dichiarazioni tutte palesemente false o reticenti - vd. 2^ informativa 12.07.2000) - In data 20.05.00 due cinesi fermati alla partenza da Malpensa venivano seguiti al momento del loro allontanamento dall'aeroporto . i due, LIN XIDI e MENG YA, si recavano in C.so Buenos Aires 53 e citofonavano alla nota abitazione , si affacciava la persona di "vedetta" alla finestra ed infine entravano nello stabile di Corso Buenos Aires 53. - Stessa dinamica si ripeteva con i tre cittadini cinesi fermati in data 2.06.00: XIAO DAONG, LIAN YIN e LIAN XIAO. Il servizio di pedinamento, attuato dopo che erano PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 71 presso Errore. La voce di glossario non è definita. stati fermati a Malpensa, permetteva di appurare che facevano ritorno a Milano nell'abitazione di Corso Buenos Aires 53. XIAO Dong a Malpensa aveva reso spontanee dichiarazioni (vedi verbale 2.06.00) riferendo di essere partito due giorni prima da Hong Kong in aereo per l'Italia per poi proseguire per l'America (unitamente a LIAN YIN e LIAN XIAO che aveva conosciuto alla partenza), rivolgendosi ad un'organizzazione che al loro arrivo a Milano aveva mandato una persona a consegnare, in Stazione, passaporti e biglietti per imbarcarsi per l'America, in cambio di 20.000 dollari per ciascuno, con l'accordo che tale somma sarebbe stata versata dai suoi genitori in Cina al momento del suo arrivo a destinazione. - In data 28.06.2000 venivano notate entrare nel ristorante Allegria quattro persone tra cui tre clandestini (LIU Guo, Qian, CHENG Hui e LI Mei) che avevano tentato di partire nella stessa giornata del 28 dall'aeroporto di Venezia. dopo aver tentato invano in data 22.06.2000 di partire da Malpensa (sempre con documenti falsi), mentre la quarta persona veniva riconosciuta dagli operanti come l'"accompagnatore" dai capelli biondo/rossicci già notato in molteplici occasioni a fianco dei clandestini. All'uscita del ristorante i tre clandestini si recavano nello stabile di Corso Buenos Aires 53, dal quale uno dei tre (CHENG Hui) usciva in serata per portarsi di nuovo al ristorante unitamente a GUOQING Jing , clandestino bloccato mentre era in transito a Malpensa in data 20.06.00, proveniente da Barcellona e diretto a Chicago, munito di falso passaporto giapponese. Circa un'ora dopo gli stessi rientravano nello stabile di corso Buenos Aires 63 insieme con l'accompagnatore dalla capigliatura biondo/rosso - Uguale dinamica anche per i quattro cinesi fermati a Malpensa in data 5.07.2000 (mentre erano in procinto di partire per la Jamaica ciascuno con passaporto giapponese contraffatto ). LIN MEI, HUANG HUA, WEN YUANG, CHEN CHENG . Quest'ultimo, alla Stazione Centrale di Milano, effettuava una chiamata e dopo una ventina di minuti compariva un giovane cinese che li accompagnava in Corso Buenos Aires 53 , aprendo il portone con le chiavi ed entrando con loro. - Identico percorso seguivano anche i clandestini bloccati a Malpensa in data 7.07.00:WANG XIAN DOU, LIU XIAO LIN, WANG JIANG XING: usciti da Malpensa, raggiungevano la Stazione Centrale di Milano, effettuavano una chiamata telefonica e sopraggiungeva un loro connazionale che li accompagnava in corso Buenos Aires 53. Nel corso del medesimo servizio venivano scorte anche HUANG HUA, WEN YUANG e LIN MEI (vd.il precedente episodio del 5.07.00) le quali entravano ed uscivano dal civico nr.55 di C.so Buenos Aires, confinante con il civico 53 Come si può agevolmente evincere dagli episodi sopra richiamati(e da quanto di seguito ulteriormente si aggiungerà ) emergono inoppugnabili elementi (costituenti plurimi e gravi indizi) che fanno ritenere che i gestori del ristorante Allegria non si siano limitati ad offrire cibo ai clandestini nell’ambito di una normale prestazione di servizi, ma abbiano concorso, quali veri e propri appartenenti, all’illecita attività dell’organizzazione criminale in questione. Significativo è anche il fa tto che il giorno 1.08.2000 CHEN RONG Xiang , insospettitasi per la presenza nei pressi del ristorante della Polizia, abbia esplicitamente PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 72 presso Errore. La voce di glossario non è definita. fatto segno a due giovani clandestine , che si accingevano ad entrare nel locale, di proseguire oltre (venendo il gesto scorto dagli stessi operanti che stavano pedinando le due ragazze , le cinesi JANG Xia Li e CHEN Lin, alias CHEN Zen, dopo che erano state fermate lo stesso primo agosto presso l’aeroporto di Malpensa mentre erano in partenza per Los Angeles con fals i passaporti giapponesi (allegato nr. 9 della comunicazione dell’ 8.8.2000). Alle ore 23.01 la CHEN RONG riceve una telefonata da CHAN CHEE Wah che le chiede se le due donne fossero entrate; la CHEN RONG gli riferisce della probabile presenza della Polizia avendo notato la “solita auto” di cui fornisce al CHAN CHEE gli iniziali numeri di targa (cfr. telefonata nr. 80 dell’ 1.08.2000 intercettata in arrivo sull'utenza fissa del ristorante Allegria - linea 11 ). Sia l'intercettazione che le attività di pedinamento hanno trovato riscontro, come già evidenziato, nelle dichiarazioni spontaneamente rese da CHEN Lin (alias CHEN Zen) in occasione del suo successivo rintraccio presso lo scalo di Malpensa in data 8.08.2000. * CHEN LI , che affermava chiamarsi in realtà CHEN Zen ed essere minorenne, riferiva: di essere partita dalla Cina 15 giorni prima in aereo fino alla Thailandia in compagnia dell'amica fermata con lei. In Thailandia erano attese da un connazionale che le nascondeva all'interno della cabina di una nave ed iniziava un viaggio lungo almeno un giorno ed una notte. Giunte in un luogo sconosciuto , venivano ospitate in un'abitazione con altri connazionali per due giorni, poi prelevate con un furgone e condotte in un'altra abitazione, dove pernottava no , indi , a bordo di una vettura , venivano portate in stazione e fatte salire su un treno previo ritiro dei loro passaporti cinesi, mentre i biglietti venivano forniti dai connazionali che le avevano accompagnate fino a quel momento. Le due ragazze arrivavano in Italia in treno e scendevano a Milano, ove le aspettava un altro connazionale che possedeva le loro foto perchè gli organizzatori avevano preteso le loro fotografie prima della partenza dalla Cina. L'accompagnatore le portava prima in un albergo per due giorni, poi in un appartamento ove venivano loro consegnati falsi passaporti giapponesi. Per quattro volte venivano portate al ristorante "Felice" (= Allegria) gestito da un connazionale che si presentava come "fratello maggiore" . Le due ragazze non potevano uscire da sole dall'abitazione e venivano accompagnate al predetto ristorante da "fratello maggiore" o "grande fratello"; quando rimanevano da sole nell'abitazione, venivano chiuse a chiave . Veniva loro raccomandato di non dire nulla alla Polizia nel caso fossero fermate alla partenza per gli Stati Uniti. I loro genitori si erano impegnati a pagare all'organizzazione per il viaggio la somma di 40.000 dollari americani, versando alla partenza circa duemila dollari. Era stato fornito alle due clandestine anche un numero da chiamare nel caso fossero state scoperte dalla Polizia . CHEN Zen riferiva di aver chiamato proprio quel numero dopo essere stata bloccata dalla Polizia il 1°agosto: in effetti era giunto uno degli occupanti l'appartamento che, senza avvicinarsi, aveva fatto loro cenno di seguirlo ; lo avevano visto gettare in un cestino un cellulare, lo avevano raccolto e ricevevano così istruzioni via telefono su dove andare e cosa fare: venivano "guidate" verso il ristorante cinese , ma davanti alla porta una signora cinese diceva loro di non entrare. Ricevevano istruzioni via telefono di tornare al ristorante solo se non erano seguite dalla Polizia, poi venivano "guidate" verso l'abitazione ove avevano alloggiato nei giorni precedenti (Corso Buenos Aires 53) ed ivi rimanevano rinchiuse fino alla mattina dell'8 agosto, allorchè lo stesso uomo le faceva salire su un taxi, già pagato, PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 73 presso Errore. La voce di glossario non è definita. diretto a Malpensa; la sera prima lo stesso uomo aveva loro consegnato nuovi passaporti giapponesi ed i biglietti aerei ; si trattava della medesima persona che aveva consegnato passaporti e biglietti anche in occasione della tentata partenza del 1° agosto. CHEN Zen concludeva dicendo di temere per la propria vita e per quella dei genitori alla luce delle dichiarazioni rese contro "l'organizzazione" (vista anche la minore età, CHEN Zen veniva inserita in comunità ove risulta tuttora collocata). * JANG XIA LI veniva pedinata in data 8.08.2000 allorchè si allontanava a bordo di un taxi dall'aerostazione di Malpensa verso Milano (vedasi relativo fascicolo fotografico): la predetta effettuava da una cabina in Piazza Lima più chiamate , intervallate, da mezzanotte all'una circa. Indi si recava presso lo stabile di Corso Buenos Aires 53 e citofonava : si affacciava un uomo che le apriva il portone . Subito dopo (tel.6 del giorno 9.08.00 ore 00,58 linea 8) la ragazza chiamava dall'utenza telefonica di Corso Buenos Aires 53 l'utenza mobile 0348.4000549 (lo stesso numero che CHEN Zen riferiva di aver chiamato in occasione del precedente fermo in data 1.08.00, in quanto numero fornito dai "gestori" per l'eventualità che fossero bloccate dalla polizia): l'interlocutore FONG le chiedeva insistentemente quali domande le avesse rivolto la polizia e le sue risposte, la ragazza lo rassicurava di non aver detto nulla e di aver tentato di chiamarlo anche prima con la scheda telefonica ma di non esserci riuscita. Ulteriore conferma dei contatti di JANG XIA LI, dopo il rilascio, proprio con FONG veniva del resto dalle tre telefonate del 9.08.00 di seguito intercettate (in entrata) sull'utenza di Corso Buenos Aires 53 . Nella prima , alle ore 1,13 del 9.08.00 progr.7, FONG chiamava per parlare con la ragazza "appena salita" per sapere nel dettaglio cosa le avessero chiesto all'aeroporto ; JANG risponde al pressante interrogatorio di FONG : "Mi hanno chiesto i miei dati, dove ho preso i passaporti, se eravamo cinesi oppure occidentali e il tuo numero di telefono" "Altri poliziotti mi hanno chiesto come siete, ma io ho detto che non sapevo niente" "Mi hanno fatto vedere delle foto, ma io continuavo a dire che non sapevo proprio niente" "Quelli della dogana continuavano a chiedermi il numero di telefono" "Io non ho detto niente, dicevo che non mi ricordavo"; FONG chiedeva anche dell'altra compagna, ma JANG rispondeva che non ne sapeva niente perchè le avevano tenute separate. Alle ore 7.30 del 9.08.00 (progr.8) FONG (a dimostrazione della sua ansia), richiamava l'utenza di Corso Buenos Aires chiedendo "della ragazza di ieri" alla quale immediatamente domandava quali numeri avesse in aeroporto (evidentemente per capire se la polizia potesse scoprire il suo); JANG lo rassicurava:"il tuo non c'era. Quei numeri di telefono sono dei miei parenti, non c'entrano con voi" " Comunque quelli della dogana non sanno niente di te, io non ho detto niente" FONG insiste per sapere se le avessero poste anche altre domande e le sue risposte, ripetendo di fatto l'interrogatorio della notte: JANG rispondeva:"Volevano sapere quando sono partita dalla Cina, che paesi ho attraversato, io ho dato informazioni non vere, rispondevo sempre che non ricordavo". FONG le chiedeva poi se aveva dei parenti in Italia ed, alla sua risposta positiva, le chiedeva di procurargli il loro numero di telefono; alla ore 8.02 del 9.08.00 (progr.9) FONG richiamava per sapere il numero, JANG rispondeva di non averlo ancora trovato, FONG concludeva che l'avrebbe chiamata più tardi per andare a mangiare insieme. PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 74 presso Errore. La voce di glossario non è definita. I rapporti di appartenenza alla medesima organizzazione sono comprovati anche dai significativi contatti telefonici tra CHEN RONG Xiang ed il gestore dell’appartamento di C.so Buenos Aires nr. 53 e dalle contestuali attività di pedinamento , proseguite nella serata dell'1.08.00 nei confronti delle stesse CHEN Lin alias CHEN Zen e di JANG Xia Li che ad ora più tarda e con fare circospetto tornavano al ristorante Allegria e vi facevano ingresso e poi, a notte, entravano nello stabile di Corso Buenos Aires 53 (vd. annotazione 2.08.00). Si confrontino le seguenti telefonate - telefonata nr. 78 dell' 1.08.2000 ore 22,24 (intercettata in uscita dall'ut. ristorante Allegria per l'utenza di Corso Buenos Aires 53 ): CHEN RONG Xiang dice “ti sto mandando due persone, hai posto per dormire ?” ( Il riferimento è alle citate JANG Xia Li e CHEN Lin ) - . telefonata nr. 2308 dell'11.10.2000 delle ore 18.58 (intercettata sull'utenza di Corso Buenos Aires 53- linea 8 ) nella quale CHEN RONG Xiang telefona all'utenza di Corso Buenos Aires chiedendo del proprietario, poi dei cinque ragazzini che quello stesso pomeriggio erano andati al ristorante a ritirare il cibo d'asporto: subentra al telefono LI Yujiang riconoscendola quale proprietaria dell'Allegria e chiama subito all'apparecchio una delle clandestine alla quale la XIANG dice:"Il cibo è pronto, chi di voi viene a ritirare?"; la giovane risponde che manderà un ragazzo, ma la XIANG si informa se il ragazzo sappia poi, al ritorno, trovare il citofono dell'albergo giacchè se non riuscisse ad entrare lei non lo potrà aiutare; la ragazza assicura che il giovane sa cavarsela ed allora la XIANG rinnova l'invito a mandarlo subito al ristorante Significativi anche i contatti dei gestori del ristorante con i corrieri (WANG., WEI, FONG e CHAN CHEE ) e con altre persone non identificate dedite al traffico: telefonata nr. 79 dell' 1.08.2000 ore 22,48 (in entrata sull'utenza del ristorante) nella quale la WANG dice a CHEN RONG Xiang “ capa … ho due clienti che stanno venendo da te “ ; la XIANG risponde:“ ho visto, ho visto” e la invita al ristorante ; la WANG ribatte “ No…dopo, qui ci sono ancora due persone che ci seguono” (la telefonata si connette alle due clandestine CHEN Lin o Zen e JANG Xia Li ed alla successiva telefonata nr.80 delle ore 23.01 tra la XIANG e CHAN CHEE già sopra richiamata ); telefonata nr.120 del 12.08.2000 (in entrata sull'utenza del ristorante): FONG chiama CHEN RONG Xiang e le chiede :"Hai spedito quel libro…?" La XIANG risponde "Si si, l'ho spedito appena ieri" telefonata nr. 250 del 12.08.2000 (in entrata sull'utenza del ristorante) nella quale CHEN RONG Xiang parla esplicitamente con tale ZAN (che si trova a Singapore ed annuncia che rientrerà in Italia a settembre) del traffico di clandestini e degli altri associati come la WANG (p.es. “ guarda che adesso è molto facile smistarli …..ZI HUA è qui solo da due mesi e ha già trafficato più di 27 clandestini , però anche WANG ha consegnato tanta gente…tutti partono dall'aeroporto di Milano …è facile la via, anche quella via Genova …WANG li mandava otto persone alla settimana e sono tutte passate …si guadagna un sacco di soldi ..”); telefonata nr. 259 del 13.08.2000 (in entrata sull'utenza del ristorante) ; la capa CHANG RONG Xiang conversa con tale Kuen- che la chiama dalla Malesia- sulle PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 75 presso Errore. La voce di glossario non è definita. - - - - - congiunture del traffico di clandestini, non mancando di ricordare il recente acquisto di un BMW nuovo telefonate nr. 25 e nr. 26 del 20.08.2000 , intercettate sull'utenza cellulare di ZHENG Weikuai , il quale prende accordi con ZHENG Ju Hui( “FONG”) per incontrarsi, a riscontro dei rapporti anche con tale sodale; telefonata nr.6 del 22.08.00 intercettata sull'ut.cellulare di ZHENG Weikuai tra madre (CHEN RONG XIANG) e figlio : la madre incarica il figlio di preparare la valigia di XIAO DI e di assicurarsi che HAI JIAN (che sta al ristorante) vada a prendere ZI HUA telefonata nr. 425 del 24.08.2000 (in entrata sull'utenza del ristorante Allegria) nel corso della quale la CHEN RONG scambia informazioni con tale Michael (fonetico Maicol) sul traffico di clandestini, sui “passaporti” e su altri associati, in quanto MAICOL comunica che "LONG è andato giù a fare i passaporti e deve rientrare i primi di settembre" e chiede a sua volta dove siano la WANG e ZIHUA , ricevendo da XIANG la risposta che la WANG si trova in Franc ia mentre ZIHUA è appena giunto a Milano ma non si è ancora recato al ristorante. MAICOL dice di non voler lavorare a Milano perchè a Milano i clandestini che vengono bloccati dalla polizia non vengono più rilasciati, XIANG concorda che è davvero strano quello che è successo a Milano e che a lei non era mai accaduto che, dopo aver fermato due persone, la polizia ne lasciasse andare una sola (il riferimento pare ancora essere al caso di CHEN ZEN e di JANG XIA LI). MAICOL riferisce che personalmente aspetterà che salga LONG (quello che era andato giù a fare i passaporti) e poi userà un'altra donna, una nuova, per andare in Francia con loro, XIANG si informa sul nuovo corriere, e MAICOL le risponde che è stata fornita da quelli di Singapore e che gli affari vanno molto bene. telefonata nr.999 del 7.10.00 (in entrata sull'utenza del ristorante): tale ZHANG annuncia a ZHENG Weikuai "Fra due giorni io scendo" "Adesso ci sarà una signorina che verrà da voi a mangiare, magari l'accompagna la signorina WANG" specificando riguardo alla clandestina in arrivo:"quella che XIAO Lin ha tralasciato dal suo gruppo" ; poi il chiamante si informa sugli affari del vecchio Lin e ZHENG risponde che da quella parte va tutto bene come al solito. Indi ZHANG chiede se ZHENG Weikuai abbia un proprio appartamento per far dormire i "clienti". ZHENG risponde "se adesso avete altri "clienti" in arrivo possiamo anche affittare" . ZHANG chiede che nel frattempo la clandestina venga collocata dal "vecchio Lin" . ZHENG poi passa la cornetta alla signorina WANG che è giunta al ristorante ; telefonata nr.1000 del 7.10.00 (in entrata sull'utenza del ristorante) :tale CHUAN telefona a ZHENG Weikuai chiedendogli se la clandestina sia già arrivata al ristorante. ZHENG risponde di sì ; CHUAN chiede:" allora ci pensi tu per il mangiare e il dormire ?" ZHENG risponde di sì e che si è già messo d'accordo con ZHANG che gli ha telefonato prima (v.progr.999). CHUAN parla poi con la clandestina che risponde "quando è arrivata quella persona a prendermi oi avevo molta paura. Solo quando mi ha detto che dovevo seguirla mi sono tranquillizzata" L'accompagnatore, conferma la clandestina ,era una donna . CHUAN le dà istruzioni: "Allora adesso pensa a mangiare e poi vai a dormire che fra mezz'ora c'è gente che viene a prenderti e ti porta a dormire". Poi CHUAN si fa passare di nuovo ZHENG Weikuai e lo avverte:"Guarda che quella ragazza mi ha detto che c'è qualcuno che PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 76 presso Errore. La voce di glossario non è definita. - - - - - - - l'ha seguita! Mi raccomando state attenti." ZHENG dice che lo sapeva già. CHUAN raccomanda di telefonargli all'occorrenza al cellulare dell'Italia . telefonata nr.1001 del 7.10.00 (in uscita dall'utenza del ristorante): CHEN RONG Xiang cerca posto per la clandestina per la notte , presentandosi come "la capa dell'Allegria" all'interlocutore che mostra comunque di riconoscerla e che aggiunge che gliene ha già parlato ZHANG. La XIANG precisa che la clandestina sta mangiando al ristorante e che l'accompagnerà personalmente "fin sotto il vostro portone" ; si raccomanda di aprire il portone subito telefonata nr. 1029 delle ore 13.29 del 9.10.2000 (intercettata in entrata sull'ut. del ristorante Allegria) nella quale CHAN CHEE chiede alla CHEN RONG ( che chiama "capa") se è disponibile ad andare a prendere 4 clandestini e ad accompagnarli in Corso Buenos Aires 53; i due si mostrano preoccupati del fatto che non riescono a mettersi in contatto con WEI (NG KOK William ) e con la WANG (NG LAI Chai) che per loro dovrebbero trovarsi in Francia (mentre erano stati fermati dalla Polizia il giorno precedente); telefonata nr. 1030 delle ore 13,56 del 9.10.2000 (anch’essa registrata sul numero telefonico del ristorante) durante la quale la CHEN RONG (ancora una volta indicata dall’interlocutore con l’appellativo di “capo”) e CHAN CHEE si mostrano preoccupati per la scomparsa dei loro complici (citano espressamente la WANG , WEI e FONG) , palesando peraltro (soprattutto la CHEN RONG Xiang) di conoscere perfettamente tutti i preparativi di WANG e di WEI per la partenza per la Francia; telefonata nr. 1041 del 9.10.2000 ore 16,56 (in entrata sull'utenza telefonica del ristorante) ZHENG WeiKuai assicura a CHAN CHEE che si è recato personalmente a prendere i quattro clandestini appena arrivati alla Stazione e che se ne occuperà fino a quando CHAN CHEE non andrà a “ritirarli”. telefonata nr. 1061 del 10.10.2000 delle ore 11.57 (in entrata sull'utenza del ristorante) , un cinese non identificato informa la “capa” CHEN RONG Xiang che WEI e la WANG sono stati presi dalla Polizia; la CHEN RONG lo invita pressantemente a ricontattarla subito sull'utenza cellulare (in modo da parlare più liberamente ) telefonata nr. 1089 del 12.10.2000 alle ore 12.05 (in entrata sull'utenza del ristorante): CHAN CHEE saluta ZHENG Ming Qiang come "grande capo" ; quest'ultimo lo informa subito che la moglie CHEN RONG Xiang ed il figlio ZHENG Weikuai sono stati presi dalla Polizia.; telefonata nr.1090 del 12.10.00 alle ore 12,24 (in entrata sull'utenza del ristorante): tale LU saluta ZHENG Ming Qiang come "capo": quest'ultimo lo informa che la sera prima sono arrivati al ristorante i poliziotti e hanno portato via sua moglie, "la capa" Non si vede dunque per quale ragione i titolari del ristorante Allegria si preoccupino della sorte degli appartenenti all’organizzazione se non per il fatto che anche essi sono coinvolti nello stesso traffico così come è dimostrato dal materiale rinvenuto a seguito della perquisizione all’interno del ristorante e che comprova la loro compartecipazione ai reati contestati. Infatti in mezzo ai rifiuti del ristorante (allorchè i primi fermi erano già avvenuti e ciò potrebbe giustificare la “necessità” di eliminare le prove del reato) sono stati rinvenuti biglietti aerei per tratte internazionali, questionari contenenti le PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 77 presso Errore. La voce di glossario non è definita. domande fatte agli stranieri alle frontiere degli Stati Uniti e Francese con suggerimenti circa le risposte da fornire, piantine dell’aeroporto di Malpensa, appunti e conteggi, itinerari aerei, telefoni cellulari, false tessere per studenti giapponesi, biglietto da visita dell’Hotel Virgilio (ove è stato sequestrato il plico diretto a FONG alias LEE inviato tramite corriere DHL contenente 8 passaporti giapponesi falsificati). Val la pena pure sottolineare il collegamento dei gestori del ristorante “Allegria” con un altro personaggio emerso nel corso delle indagini ed allo stato non identificato; si tratta della persona orientale, probabilmente cinese, che si caratterizza in quanto notato per la capigliatura di colore chiaro. Quest’ultimo risulta effigiato in una delle fotografie rinvenute e poste in sequestro nel corso della perquisizione effettuata presso il ristorante “Allegria” (vedi comunicazioni del 13 e 19.10.2000). Infatti tale personaggio, come risulta dalle annotazioni di indagine in atti: il giorno 4.02.2000 ha accompagnato LOU Weng Fang e XU Hai Feng, fermati alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi, in C.so Buenos Aires nr. 53 (vedi annotazione del 5.02.2000 allegata alla C.N.R. del 29.04.2000); il giorno 8.02.2000 è stato notato all’interno del ristorante (cfr. c.n.r. del 29.04.2000); il giorno 17.03.2000 è stato notato a Malpensa con un altro cinese ed entrambi hanno effettuato il chek- in per conto di altri due cinesi successivamente bloccati in quanto trovati in possesso di passaporti falsificati (LIU Jian Hui e CHEN Hai), i quali sono stati poi riaccompagnati presso il ristorante (vedi C.N.R. del 12.07.2000); il 28.06.2000 è stato notato recarsi alla stazione Centrale di Milano per andare a prendere tre cinesi che erano stati fermati alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi (LIU Guo Qiua, CHENG Hui e LI Mei); i tre clandestini sono stati accompagnati al ristorante, da qui sono stati spostati presso l’appartamento di Corso Buenos Aires nr. 53 per fare poi ritorno nuovamente al ristorante (vedi allegato nr. 20 alla C.N.R. del 12.07.2000). Altra “analogia” significativa è il fatto che i cinesi respinti alla frontiera l'1.08.2000 (CHEN Pin , LUJ Dong, Lin Xin e LIN Li Li) fanno ritorno a Milano, questa volta all’Hotel Salerno, albergo dal quale poi esce un altro cinese , già precedentemente notato il 17.03.2000 intento ad effettuare il chek-in per i cinesi in quella data fermati; tale soggetto viene notato recarsi al ristorante Allegria (allegati nr. 3 e nr. 5 alla informativa dell' 8.08.2000). Da tutto ciò si trae conferma di quanto è già emerso, ossia che le famiglie dei clandestini pagano all’organizzazione una somma complessiva che comprende il tragitto dal Paese di provenienza (Cina), a quello di destinazione (p.es. Stati Uniti) comprese le tratte intermedie (Francia, Italia, Spagna), il costo dei biglietti aerei e dei documenti falsi, nonché le spese di vitto e alloggio. (cfr. spontanee dichiarazioni 14.03.00. del clandestino ZHIANG Six Yang e di CHEN Zen in data 8.08.00) Ad ulteriore riscontro si leggano i verbali di sommarie informazioni rese da LI WUN e da LI YONG in data 12.10.00 i quali hanno dichiarato che allorquando si recavano al ristorante “Allegria” non hanno mai pagato il conto poiché tale costo era compreso nel prezzo complessivo del viaggio; inoltre hanno dichiarato che il luogo ove pranzare veniva loro indicato dalle persone addette alla loro sorveglianza. PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 78 presso Errore. La voce di glossario non è definita. Da ciò deriva che coloro che forniscono vitto e alloggio ai clandestini fanno parte a pieno titolo dell’organizzazione; il loro ruolo non si esaurisce in un apporto materiale di fiancheggiamento, ma - d' intesa con i capi e con i corrieri - si coordina nel partecipare agli arrivi ed alle partenze ed alla pianificazione degli itinerari, all’approvvigionamento dei documenti falsi, alla programmazione di nuove partenze in sostituzione dei tentativi falliti. A dimostrazione della pericolosità dei gestori del ristorante cinese “ Allegria” e dei gestori dell'albergo abusivo di Corso Buenos Aires 53 e dell’attualità del sodalizio criminoso occorre evidenziare che successivamente ai fermi operati ed alle perquisizioni eseguite presso il medesimo ristorante e presso l’appartamento sito in C.so Buenos Aires nr.53, utilizzato come “albergo”, ZHENG Weikuai si è rivolto al titolare dell’albergo “Lady San Crispino” chiedendo di poter rilevare l’attività per conto della propria famiglia e di un "capo cinese" indicandolo nella persona al suo fianco (vedi verbale di S.I.T. rese da BALDASSARRE Crispino in data 13.12.00). L’esecuzione di perquisizione nell’appartamento adibito ad albergo sito a Milano in corso Buenos Aires 53 ha consentito di identificare e sottoporre a fermo sia il gestore dell’appartamento medesimo , sia uno dei corrieri dell’organizzazione,. presente nell'abitazione con una valigia piena di passaporti Il gestore dell’”albergo” abusivo è stato identificato LI YUJIANG (suo proprietario anche formale atteso il contratto di acquisto dalla precedente proprietaria. rinvenuto in sede di perquisizione). All’atto dell’irruzione in data 11.10.00 si è accertata la presenza di diciotto cittadini extracomunitari dei quali quattordici irregolari, tra i quali cercava di confondersi lo stesso LI YUJIANG. Già si è visto nelle annotazioni sui pedinamenti effettuati ( riprese al capo di imputazione sub a) dei numerosi cittadini cinesi ospitati presso l’abitazione di Corso Buenos Aires, molti dei quali transitati presso il ristorante cinese “ Allegria”. tutti rintracciati in ambito aeroportuale mentre tentavano di lasciare il territorio nazionale con passaporti giapponesi contraffatti. A questo proposito occorre sottolineare che gli accertamenti effettuati tramite il Consolato giapponese hanno permesso di appurare che la maggior parte dei passaporti sequestrati ai predetti clandestini cinesi fermati a Malpensa o presso altri scali erano stati smarriti o rubati in diverse località estere (vd. elenchi in atti datati 25.10.00 e 5.02.01) mentre ulteriori verifiche sono in corso .riguardanti sia i passaporti sequestrati agli stessi indagati sia quelli contenuti nel plico pervenuto all'hotel Virgilio Un ulteriore e fondamentale riscontro alla destinazione dell’appartamento a base logistica dei clandestini gestiti dall’organizzazione è scaturito dal sequestro del plico DHL contenente passaporti giapponesi contraffatti operato, come già detto, presso l’Hotel Virgilio, luogo ove ZHENG (FONG) era solito recarsi per ritirare gli stessi plichi. Infatti quattro di tali passaporti recano l'immagine fotografica di quattro cittadini cinesi (privi di documenti) identificati nel corso della perquisizione in C.so Buenos Aires nr. 53 ; si tratta di LI Wun , LI Yong , HU Bao Wen, e HANg Mei Qin., tutti già fermati a Fiumicino in data 7.10.00 in quanto respinti da Londra perché trovati in possesso di falsi passaporti sequestrati da quelle autorità (dopo la perquisizione in Corso Buenos Aires, Li Wun e Li Yong rendevano le dichiarazioni sopra riportate) . PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 79 presso Errore. La voce di glossario non è definita. Le risultanze dell’attività di intercettazione sull’utenza installata presso l’appartamento in questione confermano quanto sopra. ed il ruolo funzionale dell'abitazione nell'immigrazione clandestina di cinopopolari.: Numerose sono le conversazioni telefoniche intercorse tra FONG ed i clandestini alloggiati nell’appartamento (v.d prog. nr. 6 ,7 , 8 e 9 del 9.8.2000 sull’utenza nr 02 – 29522542). In altra conversazione intercorsa tra una donna di nome XIAO e LI YUJANG la prima chiede all’interlocutore se il grande fratello LEE ( LEE YI Peng alias FONG) si trovi da lui ed alla risposta affermativa chiede di informarsi dallo stesso a che ora arriva il treno che parte dalla Francia alle 10,54; LI domanda all’interlocutrice “se sono le persone del giro di Long”. XIAO lo invita di rimando a non fare troppe domande per telefono La conversazione si conclude con l’intesa che LI e FONG raggiungeranno l’interlocutrice alla stazione ferroviaria per aiutarla a trovare il binario esatto, in corrispondenza del quale arriverà il treno con i clandestini perché XIAO afferma:" queste cose è me glio farle bene, così una volta fatto ci danno subito i soldi , lo sai" (prog. nr. 1202 del 13.9.2000, sull’utenza nr.02 – 29522542). Altre conversazioni appaiono ugualmente di rilievo per attestare il coinvolgimento dell'abitazione di Corso Buenos Aires e dei suoi gestori negli ingressi e non solo nelle permanenze illegali dei clandestini nel nostro paese: vedasi infatti: - progr.125 del 10.08.00- in entrata- tra un cinese di nome LIU (che telefona da Empoli) e tale "CHAN" occupante l'abitazione di Corso Buenos Aires: LIN chiede se lì c'è qualcuno in grado di far entrare suo fratello clandestinamente dall'Jugoslavia in Italia, dietro compenso , pretende immediatamente CHAN, il quale puntualizza che è un momento molto difficile e pericoloso e comunque promette una risposta per la sera seguente, ma poi si informa quanti clandestini siano ed appreso che si tratta di uno solo esclama :"Cosa una persona sola? Allora ci devo pensare, è troppo poco". Da segnalare che il chiamante aveva inizialmente chiesto di "LIN XIAO Chan" che l'anno prima lo aveva fatto entrare in Italia (motivo per cui aveva nuovamente chiamato quell'utenza per l'ingresso del fratello), ma CHAN lo avverte che LIN XIAO CHAN è morto procedendo poi personalmente alla trattativa di cui sopra, segno inequivoco che da tempo l'abitazione di Corso Buenos 53 è base logistica per l'immigrazione illegale e che le persone che la gestiscono si "tramandano" l'attività e la "clientela". - Ciò risulta confermato anche dalla successiva telefonata nr.536 del 31.08.2000 in cui all'utenza intercettata risponde una donna di nome XIAO che mostra di ben conoscere il chiamante (che non si presenta) e la conversazione immediatamente vira sul traffico di clandestini, giacchè il chiamante (che dice di essere a Roma) avverte la XIAO che LU a giorni salirà con quattro "clienti" e chiede alla XIAO se abbia posto per loro; la XIAO risponde di sì perchè attualmente ospita solo una coppia; l'uomo si raccomanda "Comunque non devi farli dormire per terra, trattali bene", la XIAO risponde che quando non c'è posto debbono per forza dormire per terra e poi scherzano sul fatto che potrebbe farli dormire nel suo letto ; la conversazione prosegue tra XIAO e la moglie del chiamante, che ugualmente mostra di essere al corrente di tutto e si raccomanda con XIAO di non stare alzata fino a notte per il lavoro, ma XIAO ribadisce che deve stare lì PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 80 presso Errore. La voce di glossario non è definita. per forza; la chiamante chiede se ospiti molte prostitute, ma XIAO risponde negativamente, allora la sua interlocutrice le conferma l'imminente arrivo di LU con "tre ragazzine molto brave ed un maschio "vergine". - progr.1207 del 13.09.00 : FU LUI chiama LI YUJANG all'utenza di Corso Buenos Aires 53 chiedendogli:"Ieri cosa intendeva il Ciccio dicendo che al suo telefono non si può più parlare" LI spiega:"pensava che ci fossero delle intercettazioni". FU LUI comunica di aver ricevuto una telefonata del capo che è già in Francia e partirà con il treno alle 9.40 o 10.40 : FU LUI spiega di non averlo richiamato per timore che anche il proprio telefono possa essere intercettato . LI precisa di aver saputo dalla XIAO che il treno con il capo arriverà a Milano alle 18.00 e che la XIAO è quella che "va a prendere le persone". FU LUI si raccomanda di non parlarne con nessuno, perchè meno persone lo sanno meglio è. FU LUI assicura la propria presenza ma solo sul tardi , non prima delle 23,30. LI annuncia che dirà anche a LEE dell'appuntamento per la serata, ma FU LUI raccomanda di non dirgli altro, solo che si vedranno. FU LUI aggiunge di essersi raccomandato con il capo di non chiamarlo e di non parlare al telefono e che personalmente sta usando pochissimo il proprio cellulare perchè a suo avviso è certamente sotto controllo ("al 100%") "E se devi parlarmi di certe cose e poi ci ascoltano no n va per niente bene, giusto ?". LI è perfettamente d'accordo, perciò, quando poi è lo stesso FU LUI a chiedere se il "serpente" sia già al lavoro con il suo aeroporto, è proprio LI ad interromperlo dicendo:"Dai , non parliamone adesso, ne parliamo stasera quando ci vediamo, va bene?" - progr. 2013 del 3.10.00 ore 9,55 in entrata all'utenza di Corso Buenos Aires 53: XIAO CHUAI chiama LI annunciandogli:"Tra poco ti mando cinque persone che dormiranno da te", precisa che arriveranno nell'abit azione prima per scaricare le valige e poi torneranno in serata per dormire , che si tratta di tre femmine e due maschi e di metterli tutti in una sola stanza, anzi nella stanza "di ieri" con l'aggiunta di un letto; LI dice che va bene e chiede a XIAO CHUAI se si fermerà anche lui a dormire, il chiamante risponde che li accompagnerà ma non si tratterrà e che i cinque libereranno la stanza alle 17/18 del giorno seguente. - progr.2310 dell'11.10.00 ore 21,43: una donna telefona a LI per farsi aprire la porta; LI chiede chi sia; la donna risponde dando il nome di chi l'ha presentata - progr.2413 del 12.10.00 ore 17,37 (in uscita dall'utenza di Corso Buenos Aires 53): quattro clandestini , dopo la perquisizione nell'abitazione di Corso Buenos dell'11.10.00, chiamano CHAN CHEE WAH presentandosi come "i quattro di ZHENG" , comunicandogli quanto successo la sera prima e di non riuscire a contattare il "capo"; CHAN , saputo dell'intervento della polizia, rimprovera il suo interlocutore per averlo chiamato . Il clandestino portavoce degli altri lamenta che lì non possono più stare e non possono neppure andare in albergo perché non hanno i passaporti . CHAN obietta che a Roma era stata data loro una "carta" (pare trattarsi dei quattro cinesi già fermati a Fiumicino il 7.10.00 e ritrovati in Corso Buenos Aires 53 l'11.10.00 mentre nuovi passaporti giapponesi con la loro immagine erano nel plico indirizzato a LEE (=ZHENG Ju Hui) pervenuto all'Hotel Virgilio). CHAN ordina di richiamarlo utilizzando la cabina telefonica pubblica. - progr. 2431 del 13.10.00 (in entrata all'utenza di Corso Buenos Aires 53): continuano i commenti per l'intervento della polizia; tale FAN (presente tuttora nell'abitazione) comunica alla sua interlocutrice ( che era presente al momento dell'intervento) che LI Yujiang è nei guai perché ospitava nell'albergo "quattro persone che sono arrivate PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 81 presso Errore. La voce di glossario non è definita. clandestinamente"; spiega di non aver detto alla polizia che Yujiang è il proprietario per non danneggiarlo e di aver detto invece che LIN SHEHENG è il vero proprietario e che LI lo aiutava solamente . La sua interlocutrice rivela che LI Yujiang quando sono entrati i poliziotti le ha consegnato occultamente una chiave dicendole di custodirla. FAN ipotizza che sia la chiave del mobiletto che i poliziotti hanno dovuto spaccare per aprirlo. Dalle telefonate appena citate emerge dunque con evidenza non solo il ruolo di LI YUJIANG di effettivo proprietario e gestore dell'abitazione/albergo per clandestini di corso Buenos Aires 53 ma anche il suo stretto collegamento con gli altri associati che trasportano i clandestini, con proprio ruolo di personaggio di "fiducia" che può essere messo a parte anche degli spostamenti del "capo" che debbono invece rimanere segreti anche per altri associati Per quanto attiene a LI Zhixiong, lo stesso è stato rintracciato all’atto della perquisizione, all’interno di una stanza dell’appartamento di Corso Buenos Aires, in possesso di una valigia posta sotto il proprio letto all’interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati n. 5 (cinque) passaporti giapponesi e n. 7 (sette) passaporti coreani, tutti verosimilmente alterati o comunque destinati alla contraffazione e/o all'uso illecito (cfr. dichiarazioni rese dalla minore CHEN ZEN dell’8 agosto 2000 sulla consegna di proprie fototessere all'organizzazione prima della partenza e sequestro del plico DHL avvenuto presso l’Hotel Virgilio). All’interno del medesimo bagaglio di LI Zhixing veniva rinvenuta una copiosa documentazione consistente, tra l’altro, in carte telefoniche francesi, spagnole e tedesche, in biglietti aerei con tratte verso destinazioni europee (Milano-Barcellona, Milano Francoforte), una mappa di navigazione con i relativi orari della laguna di Venezia, sulla quale risulta evidenziato l’itinerario per raggiungere l’aeroporto di Venezia. Di estremo rilievo è altresì il sequestro a carico di LI Zhixiong di un fax inviato da una tabaccheria di Roma recante tra l’altro l’indicazione “Mr. FONG”, nome con il quale è noto il LEE YI Peng alias ZENG Ju Hui. Occorre inoltre evidenziare che uno dei passaporti coreani sequestrati a LI Zhixiong, risulta essere intestato a tale JANE Jong Won a nome del quale figurano sia un biglietto aereo con tratta Milano-Linate Francoforte emesso dall’Agenzia di viaggi Doria di Milano che una carta telefonica Omnitel Si rammenta, in proposito, che l’agenzia di Viaggi Doria di Milano risulta essere tra quelle che hanno emesso i biglietti usati per il traffico illecito di clandestini, oggetto del presente procedimento. ___________________________________________________________ RITENUTO CHE • non risulta che i fatti-reato siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità e che non sussiste allo stato una causa di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata; PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 82 presso Errore. La voce di glossario non è definita. • è da ritenersi che, a seguito di un'eventuale sentenza di condanna, non possa essere concessa la sospensione condizionale della pena irroganda; EVIDENZIATO CHE ricorrono esigenze cautelari ed in particolare quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.274 c.p.p. dato che: • sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini ed all'acquisizione delle varie fonti di prova in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità delle prove, in particolare sono tuttora in corso indagini volte ad individuare ulteriori correi ed altri ingressi illegali riconducibili alla medesima organizzazione nonché le modalità di procacciamento e contraffazione dei documenti di provenienza furtiva e le stesse potrebbero essere irrimediabilmente pregiudicate dalla riacquisit a libertà o dalla permanenza in libertà degli indagati, per il concreto pericolo di intimidazione in danno dei testimoni (vedasi per tutte la minore CHEN Zen che ha già chiaramente manifestato timori per l'incolumità propria e dei familiari in patria ed anche i numerosi clandestini che per evidente timore dell'organizzazione hanno reso dichiarazioni palesemente false o reticenti ) , di distruzione di tracce documentali dell'attività criminosa e di beni e strumenti relativi alla medesima (si pensi all'attività di occultamento di materiale probatorio prontamente attuata dai gestori del ristorante Allegria dopo i primi fermi) e comunque che possano essere avvertiti i correi non ancora identificati ed informati di quanto a conoscenza dell'A.G ; • vi è concreto pericolo che gli indagati si diano alla fuga vista la gravità dei fatti-reato dei quali sono accusati, la pena potenzialmente irroganda nei loro confronti ( non contenibile entro i limiti della sospensione condizionale) e la circostanza che trattasi di persone sedicenti (come LI Zhixiong) o irregolari e di fatto senza fissa dimora nel nostro Paese (come ZHENG Ju Hui, NG LAI Chai , NG KOK William CHAN Chee Wah) e che si sono già date o hanno tentato di darsi alla fuga e che, per gli indagati in possesso di permesso di soggiorno , trattasi comunque di persone che possono facilmente darsi alla fuga vista la loro condizione di cittadini stranieri ed in particolare di associati di un'organizzazione internazionale potendo perciò agevolmente disporre di passaporti falsi, somme in ogni valuta e biglietti aerei, anche alla luce del fatto che l'attività economica esercitata in Milano appare abusiva (per LI Yujiang) e comunque strettamente connessa alle attività illecite (ciò vale anche per il ristorante Allegria e per i suoi gestori, tra i quali ZHENG Weikuai ha un precedente penale per sostituzione di persona ) • vi è il concreto pericolo che gli indagati, se lasciati o rimessi in libertà, commettano altri gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede atteso che: trattasi di persone che traggono ingenti profitti dall'attività criminosa (vedasi valuta sequestrata ed espressioni sintomatiche pronunciate dagli stessi indagati nelle conversazioni intercettate, non lesinandosi peraltro alberghi ed altri benefits connessi ai frequenti viaggi ed alle "necessità" della stessa attività delittuosa -telefoni cellulari, PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 83 presso Errore. La voce di glossario non è definita. abitazioni, abiti , vetture potenti. orologi di valore (come i Rolex acquistati dalla WANG e sequestrati all'atto del suo fermo) - sicchè è del tutto naturale ritenere che non rinuncino spontaneamente a tale fonte di reddito, sia gli indagati che non hanno altra (lecita ) attività lavorativa sia gli indagati che hanno strettamente abbinato la propria attività commerciale all'immigrazione illegale dei clandestini ed alle forme di supporto a tale attività delittuosa le modalità e le circostanze dei fatti-reato sopraindicati (ripetuti nel tempo a ritmi intensi e praticamente senza soluzione di continuità) denotano una spiccata pericolosità sociale di chi è sottoposto ad indagini certamente tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi anche alla luce del fatto che l'organizzazione non appare smantellata (si pensi al centro direzionale di Hong Kong ed ai correi tuttora non identificati) sicchè se rimessi o lasciati in libertà facilmente potrebbero riprendere o continuare le attività illecite in seno al perdurante sodalizio criminoso (si pensi al tentativo concretamente messo in atto da ZHENG Weikuai di acquistare un albergo in via Settala 48 dopo i fermi dei correi e la scoperta dell'albergo abusivo di Corso Buenos Aires 53 , vedasi v.s.i. rese in data 13.12.00 da BALDASSARRE Crispino) ; RILEVATO CHE ogni altra misura cautelare diversa da quella della custodia in carcere appare allo stato inadeguata a far fronte alle esigenze di cui sopra; Visto l'art. 291 c.p.p. CHIEDE l'applicazione nei confronti degli indagati dal nr.1 al nr.9 (sopra compiutamente generalizzati) della misura cautelare personale della custodia in carcere ALLEGA alla richiesta i seguenti atti: - copia integrale degli atti contenuti a tutt'oggi nel fascicolo di questo P.M. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. Milano, li' 6.02.2001. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA (dott. Licia Scagliarini - Sost.)