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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
INCONTRO DI STUDIO COD.3337 SUL TEMA :
“NUOVE MAFIE: LE ORGANIZZAZIONI CRIMINOSE
STRANIERE OPERANTI IN ITALIA “
Roma , 12-14 gennaio 2009
La “mafia” cinese:
• L’esperienza giudiziaria
• L’organizzazione piramidale
• La simbologia taoista dei numeri ed i suoi riti di affiliazione
• La formulazione del capo di imputazione in relazione al tipo
di fenomeno
• Il problema del collegamento delle mafie nazionali con quelle
sedenti nel territorio di “provenienza” e la collaborazione
internazionale
• La ricostruzione probatoria della struttura associativa e
l’operatività intraetnica della mafia cinese.Caratteri distintivi
delle Triadi ed il fenomeno delle gangs
• La riconducibilità alla responsabilità dell’associazione dei
reati-scopo
Relatore: Dott.ssa Licia SCAGLIARINI, Sostituto Procuratore
della Repubblica del Tribunale di Bologna
PROCURA DELLA REPUBBLICA
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presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
Si impone una premessa , derivante dalle recenti modifiche introdotte
dal c.d. pacchetto sicurezza 2008.
In tema di associazione di stampo mafioso, infatti, la legge 24 luglio
2008 nr.125, non solo ha introdotto un generale inasprimento delle
pene previste per il reato di associazione mafiosa, ma ha cambiato la
stessa rubrica dell’art. 416 bis cp, ora non più “associazione di tipo
mafioso” , ma “Associazioni di tipo mafioso anche straniere” e ha
parallelamente modificato il comma 8° dell’art.416 bis cp, che ora
recita: “ Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
camorra ed alle altre associazioni , comunque localmente denominate,
anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo
associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni
di tipo mafioso”.
Se il legislatore ha avvertito la necessità di espressamente estendere
l’incriminazione
alle
consorterie
di
tipo
mafioso
“straniere“,
puntualizzandolo anche nella rubrica, ciò può implicitamente intendere una
difficoltà a ricomprenderle in precedenza , la necessità di fugare ogni
dubbio circa la completa parificazione ai sodalizi “nostrani” e l’esplicito
riconoscimento della pari gravità delle compagini straniere.
A dire il vero , la norma , prima della modifica, non aveva suscitato dubbi
interpretativi in ordine alla sua applicabilità anche “alle mafie straniere”.
Nell’elaborazione giurisprudenziale, la qualificazione di associazione
mafiosa è sempre avvenuta sulla base del metodo mafioso utilizzato dal
sodalizio criminoso per il raggiungimento degli scopi tipizzati dalla
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norma incriminatrice, metodo
descritto dallo stesso terzo comma
dell’art.416 bis cp , ossia concretamente avvalendosi della forza
intimidatrice
del
vincolo
associativo
e
della
condizione
di
assoggettamento e di omertà che ne conseguono all’esterno. Si è
pervenuti pertanto al riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 416 bis
cp anche all’attività di sodalizi composti da cittadini stranieri operanti
in Italia: cfr. Cass. sez VI 30 maggio 2001 n.35914 , Hsiang Khe .
La prima consacrazione giudiziaria del delitto di associazione di tipo
mafioso nei confronti di un’organizzazione criminale di etnia cinese
(riportata come prima condanna da fonti ufficiali , come la relazione
annuale della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
della criminalità organizzata, mafiosa o similare) è stata la sentenza
nr.270 del 24.05.1999 (dep.26.07.1999) del Tribunale di Firenze.
Giustamente si è dato risalto ai passi motivanti il riconoscimento della
fattispecie associativa ex art. 416 bis cp:
• le condotte contestate sono riconducibili ad un’associazione di
tipo mafioso , avente dimensione “anche internazionale”,
seppure radicata in Toscana attraverso i gruppi insediati in
Firenze , Empoli, Lucca e Viareggio, con ramificazioni e
collegamenti a Roma, Napoli, Piacenza , Treviso;
• connotato essenziale dell’associazione è risultato l’avvalersi
della “forza di intimidazione verso l’interno e soprattutto verso
l’esterno (nei confronti dei clandestini da gestire nell’ambito
associativo, tenuti in condizione di totale privazione delle più
elementari libertà fisico-psichiche)”;
• l’attività delinquenziale – con episodi accertati negli anni dal
1992 al 1998 – era principalmente rivolta alla gestione “anche
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con l’uso della violenza, dell’immigrazione in Italia, in
condizioni di clandestinità ed illegalità di flussi di cittadini
cinesi , attraverso i Paesi dell’Est e prevalentemente la Francia,
da impiegare poi, almeno fino al totale riscatto del prezzo di
liberazione, in condizioni di sfruttamento, nelle attività
economiche controllate o gestite dai membri dell’associazione
(ristoranti, laboratori tessili o di lavorazione del cuoio) ovvero
da terzi nelle zone di influenza dei primi al fine di aumentare in
modo considerevole i margini di profitto;
• la capacità di porre in essere condotte criminali da parte degli
imputati sembra essere indissolubilmente legata al ruolo
dominante
sulla
comunità
cinese
locale
assunto
dall’organizzazione che , a sua volta, ha potuto trarre origine
dal particolare modo di vita e dai peculiari valori espressi da
quella comunità;
• in dettaglio, l’organizzazione criminale sottoposta a valutazione
ha evidenziato uno strettissimo vincolo associativo tra i suoi
componenti ed un carattere prevalentemente “familiare”,
almeno con riferimento agli elementi posti al vertice del
gruppo;
• è proprio la sovrapponibilità dei legami familiari rispetto alla
rete di controllo delle attività illecite a garantire la stabilità del
vincolo criminale e la permanenza dell’organizzazione;
• le stesse modalità operative per la realizzazione dei fini
criminali,
peraltro,
appaiono
incompatibili
con
forme
estemporanee di aggregazioni delinquenziali allo scopo di
commettere, di volta in volta, specifiche operazioni illecite;
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• le indagini svolte hanno, invece, posto in luce come le attività di
immigrazione clandestina realizzate dall’associazione criminale
di tipo mafioso si avvalessero di una “rete diffusa a livello
internazionale (ciò non significa che il medesimo gruppo operi
in tutti i Paesi interessati, presupponendo invece che comunque
vi abbia propri referenti stabili) tale da garantire il passaggio
continuo di gruppi di clandestini che periodicamente e senza
sostanziali soluzioni di continuità transitano illegalmente dai
vari Paesi”;
• si dà atto, in particolare, del disvelamento di “un vero e proprio
percorso precostituito , organizzato in tutte le sue tappe quanto
a tempi, modalità di spostamento, soggetti che devono
intervenire”: l’attività criminale reclama standard di efficienza
che investe “luoghi e persone permanentemente in grado di
accogliere i gruppi di clandestini nelle varie tappe del loro
viaggio e poi al momento del loro arrivo nel Paese di
destinazione” ma anche “collegamenti stabili con soggetti in
grado di fornire con continuità tutto quanto occorre a costruire
una apparenza di regolarità ai clandestini giunti nel Paese di
destinazione”;
• la ferrea organizzazione interna, chiamata anche ad offrire
“tempestive soluzioni a problemi contingenti” (correlati all’alto
grado di complessità dell’attività criminale svolta e alla
insufficienza di personale adeguatamente preparato) trova
nell’indissolubilità del vincolo associativo un valore fondante,
oltre che una misura volta a garantire l’integrità e la sicurezza
del sodalizio:”una volta entrati a far parte di queste strutture
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era impensabile per un soggetto poterne liberamente uscire,
perché ciò era considerato un tradimento del patto di fedeltà”;
• il racconto , raccolto attraverso le testimonianze processuali, di
veri e propri riti di iniziazione alla consorteria criminale si
arricchisce di riferimenti simbolici (il riso, il sangue), che
proiettano il legame instauratosi tra gli associati;
• nondimeno, l’organizzazione appare connotata , nel suo agire,
dal concreto e costante ricorso al “metodo mafioso” per
governare lo svolgimento delle molteplici attività criminose di
propria pertinenza: ciò le consente di acquisire nella comunità
cinese un predominio assoluto, “totalizzante”. Nessuno degli
aspetti della vita riesce a sottrarsi al controllo e al governo della
“famiglia dominante”: “attività lecite ed illecite, aspetti
strettamente privati della vita (quali un conflitto coniugale)
ovvero aspetti significativi per la stessa comunità (si pensi
all’importanza dell’assunzione di cariche dirigenti nelle
associazioni rappresentative delle comunità cinesi locali,
l’Associazione Italia – Cina a Firenze, l’Alleanza orientale a
Roma)”;
• l’intervento risolutivo del capo dell’organizzazione, al quale
viene riconosciuto un rispetto analogo a quello che spetta alle
autorità costituite, si dispiega, ad esempio, nelle frequenti
controversie insorte tra i ristoranti cinesi :” se tra due ristoranti
ci sono polemiche, basta che lui una parola e non succede più
niente (…) trovava la soluzione, in modo morbido o in modo
duro, basta che non fa litigare” (dich di Hu Li relative a Shao
Tin) . Ma, come è ovvio, il settore ove più diretto è il potere
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coercitivo del capo dell’organizzazione risulta quello dei
contrasti circa la gestione delle attività illecite:”se sorgevano
questioni attinenti al riscatto dei clandestini, ovvero al furto di
gruppi di clandestini da parte di organizzazioni rivali, oppure
ancora attinenti al pagamento di debiti di gioco, egli interveniva
per fare pace” (dich. di Zhang Zhen relative a Sai Wu);
• diviene, pertanto, palese
dell’associazione,
che
l’efficacia della forza intimidativa
si
traduce
nella
condizione
di
assoggettamento e di omertà di tutti gli appartenenti a quella
comunità di immigrati: non occorrono , per ribadirla, atti
criminali specificamente diretti a tale scopo; l’esistenza stessa
dell’organizzazione determina uno stato di terrore diffuso tra i
soggetti cinesi esterni all’organizzazione ma anche tra quelli
interni alla stessa: “ i pochi che hanno rivelato qualcosa
durante le indagini , spesso sono stati puniti o minacciati (…)
prima di giungere al dibattimento, ma anche quando ciò non è
avvenuto, essi hanno dimostrato con evidenza di temere molto
più le possibili reazioni dell’organizzazione piuttosto che quelle
dello Stato italiano”;
• non mancano, invero, nel catalogo degli episodi descritti, delitti
caratterizzati da minaccia o violenza (altamente simbolica è la
vicenda relativa all’aggressione subita da uno dei cittadini
cinesi ad opera dell’organizzazione criminale che gli imputava
di aver consentito il ritrovamento, da parte delle Forze di
polizia
italiane,
di
un
suo
connazionale
introdotto
clandestinamente in Italia dall’organizzazione e poi sequestrato
dalla stessa per ottenere il pagamento del prezzo pattuito: le
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lesioni personali furono causate alla vittima mediante
l’introduzione ”di un corpo estraneo verosimilmente metallico”
nell’occhio destro);
• certo è che l’atto minatorio o violento non appare finalizzato
esclusivamente a coartare la volontà e la libertà della singola
vittima, acquisendo esso, piuttosto, una valenza intimidatrice
generale e risultando pertanto destinato “a mantenere il
dominio su tutto quel gruppo sociale”;
• d’altra parte, la stessa attività estorsiva posta in essere
dall’associazione criminale si carica di finalità ulteriori rispetto
al mero vantaggio consistente nell’ottenimento della somma di
denaro richiesta: essa mira “ad instaurare ed affermare un
controllo stabile sull’esercizio di attività lecite, come quelle –
tipiche per gli immigrati cinesi – della gestione di ristoranti e
laboratori di confezioni e pelletteria”;
• la pericolosità del sodalizio-dedito alle estorsioni, alle rapine , ai
sequestri di persona e al traffico clandestino di esseri umani –
deriva dal suo inserimento all’interno di una più vasta
organizzazione, diffusa a livello internazionale (Francia, Italia,
Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Olanda) e comprendente
vari gruppi criminali collegati tra loro (Hu Li riferiva al
Tribunale di aver ricevuto la proposta , da parte di un ex
appartenente alle forze di polizia cinesi, di entrare a far parte di
un‘organizzazione
“denominata
Sole
Divino,
strutturata
gerarchicamente , suddivisa in livelli, in modo tale quindi da
permettere ai suoi membri di conoscere solo coloro che
appartenevano al medesimo livello o a quello immediatamente
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superiore, molto vendicativa …”). In particolare, il ramo
romano dell’organizzazione mirava ad acquisire il controllo su
tutti i ristoranti cinesi di Roma;
• tale strategia di infiltrazione necessita di un’accurata politica di
formale rispetto delle leggi attraverso la costituzione di attività
economiche apparentemente lecite: i capi dell’organizzazione
hanno due teste “testa nera e testa bianca”, ossia, coniugano
attività lecite e criminali, gestendo ristoranti cinesi ovvero
assumendo cariche rappresentative nella comunità cinese e
governando simultaneamente gli interessi delinquenziali del
gruppo; si realizza così l’accentramento nelle mani dei
medesimi soggetti apicali “della gestione delle attività illecite
tipiche della comunità cinese, nonché del controllo sulle attività
economiche, anch’esse tipiche della medesima comunità”;
• ciò fornisce la motivazione dell’uso di minaccia e violenza
finalizzata all’”intimidazione generale, destinata cioè non solo e
non tanto ad ottenere qualcosa dalla singola vittima, bensì a
mantenere il dominio su tutto quel gruppo sociale”;
• nessuno riesce a sottrarsi a tale potere, neppure i membri più
abbienti della comunità, in forza di un capillare servizio di
vigilanza che rende di fatto impensabile l’avvio di iniziative
economiche lecite o di attività criminali senza che i vertici
dell’organizzazione ne abbiano notizia;
• ma il segno più emblematico della delineata situazione di
assoggettamento va rinvenuto nella “pratica” della custodia dei
clandestini fino al pagamento, in favore dell’organizzazione, del
prezzo per il viaggio di immigrazione: si assiste ad una sorta di
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“assimilazione della persona del clandestino ad un oggetto nelle
mani di coloro che gestiscono la sua immigrazione” “per
garantire il pagamento del debito , si esercita in sostanza un
diritto di ritenzione sulla persona, alla stregua di qualsiasi
merce sulla quale è stato eseguito un lavoro e che non è stata
pagata”
Ciò non toglie che in altri casi giudiziari la contestazione ex art. 416 bis
cp nei confronti di sodalizi cinesi non abbia retto al vaglio
dibattimentale. Dunque la novella legislativa potrebbe venire incontro
ai tentativi di far rientrare nella fattispecie tipica organizzazioni
criminali cinesi non corrispondenti, per densità criminale, a quelle
nostrane .
Ciò che, per esperienza personale (anteriore di almeno un biennio alla
sentenza fiorentina), ha portato al non riconoscimento in sentenza
della prima contestazione in assoluto dell’associazione di stampo
mafioso nei confronti di un sodalizio criminoso cinese, pur accolta in
sede cautelare dal Giudice per le Indagini Preliminari e dal Riesame,
ed al suo tramutamento in associazione semplice, è stato proprio il
mancato riconoscimento della capacità intimidatrice all’esterno.
Se dunque l’inserimento “anche straniera” vuole ampliare l’area della
tipicità, ossia sottintendere che è mafiosa l’associazione formata
all’estero da stranieri e che all’estero abbia costituito la propria forza
intimidatrice, sfruttando in Italia l’assoggettamento di singoli individui
nell’esecuzione di parte del programma criminoso nel nostro paese,
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indubbiamente ciò costituirebbe un’importante novità, in grado di
estendere in modo rilevante l’applicazione dell’art.416 bis cp.
Nell’uno e nell’altro caso , la difficoltà resta comunque provare , in
Italia (o all’estero se fosse “promossa” l’interpretazione sopra cennata)
la capacità intimidatrice e l’assoggettamento conseguente.
Di minore rilevanza appare invece il ricorrere o meno di riti di iniziazione o
affiliazione, non necessari del resto per qualificare un’associazione come di tipo
mafioso o similare.
Meno diffusi appaiono tali riti nella comunità cinese in Italia, almeno per quanto
emerso nei procedimenti personalmente trattati.
Le connotazioni rituali appaiono in diminuzione come il peso della tradizione e
delle simbologie : ciò vale per la stessa Cina e tanto più per le comunità cinesi
all’estero.
Le stesse Triadi –associazioni segrete criminali con forti tradizioni e rigidi rituali
simbolici- anche in Cina appaiono affiancate da altri gruppi criminali più
“moderni” ma non meno pericolosi.
Ed appare difficile distinguere (in mancanza di elementi rituali distintivi) se il
sodalizio criminoso operante all’estero sia diretta ramificazione delle Triadi o
espressione di altre realtà criminali comunque già affermate in patria.
Personalmente , nei procedimenti condotti, ho comunque costantemente riscontrato
stretti collegamenti ed interscambi tra i sodali in Italia e quelli sedenti in Francia,
Olanda, Russia, Repubblica Ceca, a dimostrazione della estesa colonizzazione e della
non occasionalità delle ramificazioni , espressive di consolidate ed organizzate realtà
criminali
La massima, la più risalente e perdurante espressione della criminalità cinese in
Italia è senza alcun dubbio rappresentata dal traffico di clandestini.
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Ad esso si collegano strumentalmente reati satelliti, come i falsi documentali e la
corruzione di pubblici ufficiali, legati all’ingresso illegale.
All’immigrazione clandestina è poi legata una serie di reati indotti, collegati al
pagamento del debito di immigrazione: sequestri di persona, estorsioni , sequestri
di persona a scopo di estorsione, rapine .
Lo stesso debito di immigrazione può rivelare in concreto due facce:
a) può restare, nel corso del viaggio ed all’arrivo a destinazione, lo stesso
prezzo “contrattualmente” pattuito in partenza (anche se le parti
contrattuali non sono certamente in posizione paritaria : il clandestino ed i
suoi parenti, più che “concordare”, “subiscono” il prezzo imposto
dall’organizzazione e dal suo emissario per il trasferimento dalla madre
patria all’estero) ;
b) può divenire , in modo improvviso e conflittuale e violando ogni patto, un
prezzo maggiorato, e ciò può accadere sia nel corso del viaggio quando un
importo non previsto viene preteso per consentire al clandestino di
procedere oltre, o all’arrivo a destinazione affinchè il clandestino venga
“rilasciato” .
I libri mastri, abitualmente copiosamente rinvenuti nel corso delle perquisizioni,
rivelano la meticolosità e l’imprenditorialità: i clandestini vengono registrati come
“clienti”, viene indicato il nome ed il recapito telefonico del referente in Cina ed in
Italia o in altro paese europeo - DA CHIAMARE PER CONFERMARE L'ARRIVO
DEL CLANDESTINO E PER PRETENDERE IL PAGAMENTO - , si annota la
partenza e la destinazione, si indicano in dettaglio le “uscite” (spese di viaggio e di
sostentamento, costi dei falsi documenti utilizzati, con abbinamento personadocumento, gli esborsi non previsti derivanti da incidenti di percorso) e si
annotano le “entrate” (rappresentate dalla somme incassate). La contabilità del
“traffico” esiste sempre, può variare la forma di tenuta, informatica anziché
cartacea, e saperla cogliere subito, superando anche l’ostacolo linguistico, consente
un netto avanzamento nelle indagini
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All’arrivo a destinazione, sono predisposte case (soppalchi , ripostigli, cantine) per
“l’accoglienza” ed il trattenimento dei “carichi” di clandestini fino ad avvenuto
pagamento; i clandestini vengono costretti a parlare per telefono con i parenti in
Cina e con i congiunti ed amici
che li attendono in Italia per chiedere il
versamento del prezzo della loro liberazione e vengono di frequente percossi nel
corso della chiamata per costringere i familiari ad udire i loro lamenti. E’ pure
occorso che i clandestini siano stati mutilati ed i brandelli inviati ai parenti per
indurli a pagare. Alle violenze ai segregati si aggiungono le minacce, non solo di
morte nei confronti degli stessi sequestrati, ma anche di pesanti ritorsioni in danno
dei parenti in Cina ed in Italia.
Il contestuale sequestro di più persone è destinato ad accrescere la percezione nelle
vittime della potenza della macchina organizzativa che non può che stritolarli se
non ne accettano le durissime condizioni, costantemente accompagnate dalla
minaccia di vendita ad altre organizzazioni che pretenderebbero l’intero (senza
riconoscere neppure l’acconto già versato in partenza) o cifre comunque superiori.
Il prezzo che le vittime sono costrette a pagare per emigrare, per il viaggio e per
l'ingresso illegale nel nostro paese è singolarmente molto elevato e poiché i "carichi" di
clandestini sono sempre numericamente cospicui, ogni viaggio costituisce un
significativo introito per l'organizzazione criminale. Il prezzo è pagato in contanti. E'
necessario versare almeno un acconto in patria, per poter partire, di frequente
corrispondente a un terzo o più dell'ammontare complessivo. I metodi di pagamento
variano da un'organizzazione all'altra. In taluni casi è obbligatorio il pagamento a tappe
per potersi assicurare il trasporto nel paese successivo e la continuazione del viaggio; in
tal caso ciascun accompagnatore riscuote per la tratta di cui si è occupato ed il
pagamento avviene nei paesi di transito o in patria, perché il clandestino avverte i propri
familiari del compimento della tratta di viaggio e sono questi ultimi ad effettuare il
versamento. In altri casi il pagamento, fatta eccezione per l'acconto iniziale, avviene
tutto all'arrivo ed è il riscossore in Italia a ripartire poi le quote per i concorrenti
operanti all'estero. Quest'ultima è l'ipotesi investigativamente più interessante perché
l'invio di somme avviene dall'Italia verso i paesi attraversati dal clandestino a
compensare i singoli contributi delittuosi. Sono di gran aiuto i documenti ed appunti
contabili rinvenuti nelle basi logistiche, che consentono di rapportare tempi e carichi di
clandestini alla ripartizione dei profitti.
I luoghi di segregazione all’arrivo non sono cascinali in aperta campagna, bensì angusti
vani ricavati in appartamenti , laboratori , magazzini all’interno di centri abitati, ove i
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clandestini sono ammassati a fianco di attività produttive o di vite familiari che
regolarmente continuano
La situazione di auto- isolamento delle Chinatown italiane (che costituiscono uno Stato
nello Stato, con scarsa integrazione nel tessuto sociale e culturale italiano) favorisce la
sottomissione alle organizzazioni dominanti , sottomissione peraltro a cui appare incline
la stessa mentalità e tradizione culturale cinese
, che finisce per rafforzare le
organizzazioni criminali che esercitano così un rigido controllo sulla vita economica,
sociale e politica dell’intera comunità.
I sodalizi, grazie agli ingenti profitti tratti dalle attività illegali, sempre di più
reimpiegano i capitali illeciti sullo stesso territorio italiano, con acquisizione di aziende
e di immobili che avvengono di norma a prezzi superiori rispetto ai valori di mercato,
per lo più in zone adiacenti alle China Town, consentendo alle medesime organizzazioni
di insinuarsi e radicarsi , in modo silenzioso e quasi invisibile, anche nel tessuto sociale
ed economico- imprenditoriale del nostro paese e comunque di preservare il proprio
dominio su zone chiuse , sempre più estese, funzionali alla gestione del traffico di
clandestini, allo sfruttamento lavorativo degli immigrati ed alla produzione e
smistamento di merci , spesso costituite da prodotti contraffatti o usurpativi.
L’Italia peraltro non è solo paese di destinazione finale , ma anche paese di transito
e lo è tanto più a fronte del maggiore vigore di altre realtà economiche come il
Nord America (vd. infra procedimento penale N. 3885/01 Mod. 21) o rispetto a
nazioni europee in forte crescita come Spagna e Portogallo.
Anche sotto il profilo della transnazionalità del reato occorre quindi guardare sia a
Oriente che ad Occidente.
L'immigrazione cinese, proprio per il suo elevato costo, si è sempre coniugata ad altre
forme di reato , come l’usura e l’estorsione: pure in una visione "contrattualistica" del
fenomeno, anche per versare l’acconto iniziale la famiglia si indebita in patria, a costo
di versare tassi usurari; il luogo di destinazione viene scelto in base agli “agganci”
familiari in questo o quel paese europeo, in modo da garantire l’immediato impiego del
clandestino all’arrivo, in condizioni di assoluto sfruttamento, ma ponendolo in grado di
saldare il debito e di accumulare risorse per far seguire lo stesso percorso ad altri
familiari. Se per qualche ragione il debito permane, subentrano comportamenti estorsivi
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che possono colpire sia il clandestino in Italia sia la sua famiglia in Cina. Le attese dei
familiari in patria e la responsabilità che incombe sul clandestino all’estero sono
“certificati” dalla corrispondenza sequestrata nel corso delle perquisizioni (con
disvelamento degli stessi sotterfugi per ottenere indebiti ricongiungimenti familiari,
come far figurare il figlio minore come figlio del parente già regolarmente soggiornante
in Italia). In tempo di sanatoria , poi, ogni pratica, ogni documento ha un mercato ed il
suo prezzo ed il clandestino deve ricorrervi accettandone il costo per fare il salto di
qualità, ossia regolarizzarsi , mentre , se non ricorresse ad espedienti non potrebbe farlo
perché, pur essendo da tempo in Italia, non ha prova documentale della propria
presenza.
Questo tipo di criminalità ben raramente porta alla denuncia da parte del clandestino o
del regolarizzando: le indagini partono con altro piede , per esempio inseguendo i falsi
documentali o per “soffiate” di organizzazioni rivali.
Quando invece l’immigrazione clandestina ha assunto le forme di una criminalità
violenta, si sono registrate le prime denunce dei parenti dei segregati che si trovavano
nell’impossibilità di pagare le cifre maggiorate richieste ed erano preoccupati per la
sorte dei propri cari (effettivamente accalcati, malnutriti e percossi) e le denunce degli
stessi clandestini seviziati,una volta liberati, e vi sono state anche rivolte di gruppi di
clandestini contro i loro sequestratori per i comportamenti crudeli da questi ultimi tenuti
e le violenze sessuali inflitte alle donne. E' anche accaduto che lo stesso garante,
recatosi a pagare per il clandestino, sia stato a sua volta segregato e sia stato richiesto un
ulteriore riscatto in quanto i sequestratori avevano realizzato di poter lucrare maggior
profitto dal sequestro di persona già stabilmente impiantata sul territorio italiano.
L’approccio al mondo della criminalità cinese per quanto mi riguarda è avvenuto
proprio nella fase del trapasso dalla migrazione “contrattuale” a quella caratterizzata da
forme di estrema violenza. Al dibattimento seguivo un processo che vasta eco aveva
avuto per la scoperta che all’interno di plichi indirizzati ad esercenti milanesi e
provenienti dalla Cina non erano contenuti libri, scarpe o prodotti alimentari cinesi,
bensì passaporti, certificati, fototessere per
far indebitamente ottenere permessi di
soggiorno di "sanatoria" ai clandestini che lavoravano in nero presso i predetti esercizi
commerciali
(proc. pen 5802/90 c/ HU KE DU + 27 : 27 condannati per art. 3 co.8° Legge 39/90 e/o per
art.12 L.943/86).
Contestualmente nasceva il procedimento nr. 2596/94 Mod.21 , dalla fusione di
investigazioni parallele riguardanti plurimi sequestri di persona a scopo di estorsione di
cittadini cinesi, avvenuti a Milano ed in altri centri dell’hinterland milanese tra il
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finire dell’ anno 1993 e gli inizi del 1994 e proseguiti nel corso del 1994 fino allo
smantellamento dell’organizzazione criminosa che se ne era resa responsabile.
L’intuizione di trattare unitariamente episodi prima facie non collegati si rivelò felice e
risolutiva.
Ciò che tale “esperimento” può pertanto suggerire è che se fatti similari avvengono
in un ristretto periodo temporale, nel medesimo territorio, all’interno della stessa
comunità per di più “chiusa” come quella cinese, appare meritevole di attenzione
stabilire , fin dai primi passi investigativi, se siano ravvisabili collegamenti e
comunque mai perdere di vista nel corso delle indagini (il che significa nelle
individuazioni fotografiche da compiersi, nelle intercettazioni da disporsi , nei
tabulati telefonici da acquisire , nelle rimesse all’estero da verificare) le possibili
convergenze.
Ciò è tanto più vero per una comunità come quella cinese, notoriamente chiusa
verso l’esterno ma “solidale” all’interno, in cui le notizie che riguardano fatti che
colpiscono o coinvolgono membri della comunità circolano vorticosamente e quindi
chiedere informazioni su un “fatto” può e deve portare a domandare notizie anche
su altri “fatti” similari e coevi.
Altrettanto notoria è la tradizionale conformazione ”clanica” della società cinese,
esportata dalla madre patria all’estero e , quindi, il concetto di “persona informata
sui fatti” va rivisitato alla luce del
più vasto bacino di soggetti che possono
veicolare informazioni utili.
Ciò pone immediatamente due ordini di problemi sotto il profilo della valida
acquisizione probatoria:
1) conquistare la fiducia dei possibili testimoni, essendo proverbiale la “reticenza”
dei cittadini cinesi , anche da lungo tempo in Italia, ad aprirsi con le forze
dell’ordine e con l’autorità giudiziaria e a farlo verbalizzando e non in forma
meramente confidenziale
2) accertare - punto per punto - quale sia la fonte , diretta o indiretta, delle
informazioni e la modalità di acquisizione delle notizie, a fronte di una frequente
“evasività” nelle risposte, onde non cadere nelle “voci correnti” o di incerta fonte e
quindi di non provata e non comprovabile fondatezza, proprio per la
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 17
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indeterminatezza con cui volutamente certi testimoni ammantano le dichiarazioni
rese . Occorre quindi che gli inquirenti, pur di fronte a testimoni palesemente
difficili, non si accontentino di notizie non circostanziate , con specifico riferimento
al modo in cui il testimone è entrato in possesso di quella notizia.
Quanto al punto 1), ossia la conquista della fiducia del testimone o dello stesso
indagato “collaborante”, l’ostacolo basilare da superare è quello linguistico.
L’assenza di un rapporto diretto per la barriera linguistica comporta che nella
creazione di un rapporto di fiducia entri necessariamente in gioco anche
l’interprete: il testimone o l’indagato debbono rendersi conto , per avere fiducia,
che le loro dichiarazioni sono esattamente comprese e tradotte.
Ciò significa, per l’inquirente, porre molta cura nella scelta dell’interprete, non
solo quando si tratti di affidargli la traduzione delle conversazioni intercettate, ma
anche dell’assistenza nel corso delle audizioni .
Significa correre prontamente ai ripari, qualora la scelta non si sia rivelata
soddisfacente e ripetere l’atto con diverso interprete, facendo comprendere al teste
o all’indagato che si sta cercando insieme di trovare la soluzione migliore.
L’interprete deve essere “capace” rispetto al concreto soggetto da sentire che, nel
mondo cinese, può assumere il massimo grado di diversità, per il pullulare di
differenti dialetti ed il diverso livello di scolarizzazione.
Pertanto non vi può essere , salvo casi eccezionali, un interprete cinese “buono per
tutte le occasioni” ed è necessario cogliere preliminarmente la provenienza
geografica ed il livello di istruzione della persona da sentire.
L’affidabilità dell’interprete è poi ovviamente non solo un fatto di capacità ma
anche di assoluta imparzialità e rigore.
Per questo dovrebbero essere sempre evitate scelte estemporanee , dettate solo
dall’urgenza e dalla necessità del momento (come , per esempio, in sede di primo
intervento) : si è assistito all’utilizzo del figlio che, frequentando la scuola italiana,
viene chiamato a fungere da interprete per i genitori, o alla verbalizzazione con
l’ausilio di un teste a sua volta.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 18
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Per evitare “passi falsi” (si è visto anche l’uso, quali interpreti, di congiunti
minorenni) occorre nelle attività programmabili (come l’esecuzione di un decreto
di perquisizione o di un’ordinanza cautelare) premunirsi di un interprete capace
ed affidabile che accompagni la Polizia Giudiziaria nell’esecuzione dell’atto, onde
poter essere immediatamente in grado di tradurre ogni scritto, ogni dato
memorizzato ed ogni dichiarazione (così da sapere per esempio immediatamente
riconoscere la contabilità del traffico)
E’ ovvio che tale esigenza si pone in contrasto con la protezione degli interpreti e con
le iniziative volte ad inserirne i dati identificativi a “PROTOCOLLO RISERVATO”,
posto che, partecipando alle operazioni di polizia ed alle audizioni, l’interprete si
espone comunque con la propria identità fisica.
All’interno sia della Squadra Mobile che del Nucleo Operativo Carabinieri di
Milano, peraltro, già da anni alcuni validissimi elementi hanno coltivato il
personale apprendimento della lingua cinese, che ha portato ottimi risultati
investigativi, in primo luogo per l’immediato rapporto di fiducia e “di rispetto” che
si crea con la persona sentita ; il potere di immediata verifica che chi è padrone
della lingua può esercitare incute infatti “rispetto” e , soprattutto nei momenti di
intervento urgente, è di grande aiuto, consentendo di superare la barriera
linguistica nei primi accertamenti, senza dover ricorrere a quelle “scelte”
necessitate e sbagliate sopra stigmatizzate.
Il problema della corretta identificazione di indagati , persone offese e testimoni di
etnia cinese è ancora oggi d’attua lità; la carenza di rapporti con le autorità in
patria e l’assenza di risposte da parte delle rappresentanze diplomatiche/consolari
in Occidente impediscono in sostanza di accertare la genuina identità alla fonte.
Nel corso delle indagini , i documenti più affidabili si sono rivelati certificati
notarili cinesi che attestavano l’identità della persona, oltre che rapporti di
coniugio, ascendenza e discendenza (equivalenti ai nostri certificati anagrafici).
L’estesa corruzione nell’ambito di pubblici uffici cinesi risultante dagli scritti
rinvenuti e dalle dichiarazioni raccolte rende comunque di incerto valore anche
documenti pur ufficialmente rilasciati.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 19
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La vita notoriamente “riservata” dei clandestini cinesi (sfruttati lavorativamente giorno
e notte e pressoché “seppelliti” all’interno di laboratori o nelle cucine di ristoranti)
rende peraltro sensibilmente inferiore il numero di controlli “su strada” a loro carico
rispetto ai soggetti appartenenti ad altre etnie, sicchè non è infrequente l’assenza di
precedenti dattiloscopici.
E’ comunque fondamentale acquisire gli atti integrali relativi ai controlli , ad eventuali
precedenti denunce e segnalazioni per ricostruire compagnie e movimenti,
particolarmente significativi se congiunti.
Né si può ritenere certa l’identità attestata da eventuali permessi di soggiorno rilasciati
in epoca anteriore al settembre 2002 (data di entrata in vigore della novella legislativa
189/2002) e non rinnovati successivamente, posto che allora il rilascio del permesso
avveniva senza rilevamento di impronte – reso obbligatorio dall’art.5 L.189/2002 - e
l’identificazione si fondava solo sui documenti esibiti dall’interessato – passaporto o
mera attestazione consolare , ad alto rischio di falsità.
Comunque i passaporti rinvenuti “parlano” dei traffici di migranti, tramite i
timbri datari di frontiera che vi sono apposti, posto che l’immigrazione illegale
avviene sempre più frequentemente tramite vettori aerei, sotto forme fintamente
legali mediante l’uso di documenti di provenienza illecita , sia che si tratti di
semplice sostituzione di persona, con utilizzo di documenti altrui contando sulle
fisionomie simili per noi occidentali delle persone orientali, o con passaporti
alterati o integralmente contraffatti . Le organizzazioni criminali scelgono del resto
accuratamente gli scali e i porti in base al minore livello di guardia e di controlli ,
quando non scelgono addirittura il turno per la presenza in servizio di pubblici
ufficiali previamente avvicinati e resi sensibili alle esigenze dell’organizzazione.
Gli uffici di Polizia di Frontiera, abituati a decriptare visti e timbri in ingresso ed
in uscita, appaiono i più idonei all’esame capillare dei passaporti, anche quando
diversa sia la Polizia Giudiziaria che conduce le indagini, ed è opportuno che siano
investiti con specifica delega alla ricostruzione dei percorsi seguiti dai clandestini e
dai loro accompagnatori. Al contempo potrà essere individuato anche il controllore
italiano che ha apposto i timbri (qualora si notino preoccupanti convergenze)
tramite il numero che ogni timbro reca, corrispondente al controllore assegnatario.
Il controllore passaportista ha il preciso dovere di apporre il timbro in modo che
risulti perfettamente leggibile e pienamente identificabile l’autore del controllo
(vd.artt.7-8 DPR 31.08.1999 N° 394 Regolamento di attuazione del Testo Unico
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 20
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286/98). Il timbro , personale (nel senso che ogni controllore è assegnatario, come
da registro, di un timbro che porta un numero individuativo del suo possessore ) e
quindi identificativo come una firma del pubblico ufficiale che ha proceduto al
controllo, imprime sul passaporto il luogo del valico di frontiera, la data , se
trattasi di ingresso o di uscita, e presuppone il controllo di regolarità del
documento
e, per l’ingresso, della sussistenza in capo allo straniero delle
condizioni per entrare nel nostro territorio. La Corte di Cassazione già nel 1994
(vd.sent. sez V 94/198990) stabiliva che: “la registrazione in un passaporto da
parte del pubblico ufficiale addetto alla frontiera della data dell’ingresso del
titolare in uno Stato non è espressione di autorizzazione, ma integra un atto rivolto
a documentare ciò che il pubblico ufficiale , addetto alla frontiera dello Stato,
constata personalmente in ordine all’ingresso dello straniero titolare del
passaporto “
I timbri di frontiera in entrata ed in uscita consentono di seguire i percorsi da
Stato a Stato e la ripetitività degli stessi è in grado di comprovare l'esistenza di
“rotte” del traffico: perciò l’esame documentale è
importante
sia per il
passaporto dell’accompagnatore per comprovarne la “professione” illecita, sia per
i passaporti dei clandestini , riciclati di volta in volta - dopo l’arrivo a destinazione per il viaggio di altri clandestini. La verifica comparativa dei passaporti di un
gruppo di clandestini ha per esempio evidenziato come i documenti recassero
reiteratamente identici timbri di frontiera, consentendo di ricostruire non solo il
viaggio di quel gruppo, ma anche precedenti viaggi di altri gruppi di clandestini
muniti dei medesimi documenti (vds la particolare utilità probatoria rivestita nel
pp 11432/96 Mod.21 e nel pp 3885/01 Mod.21).
Quanto alla provenienza illecita dei documenti (per i cine si vengono abitualmente
utilizzati passaporti giapponesi , coreani , tailandesi), la stessa risulta facilmente
accertabile tramite diretto interpello delle autorità consolari/diplomatiche in Italia
(giapponesi, coreane , tailandesi) dimostratesi sollecite nel rispondere in ordine a
furti e smarrimenti dei documenti occorsi sia nel nostro paese, che nella madre
patria o altrove . Viceversa, la ricerca nella sola banca dati delle forze di polizia
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 21
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italiane risulta parziale, perché limitata al solo territorio nazionale e, per di più,
accade sovente che il turista straniero preferisca denunciare il furto o lo
smarrimento soltanto alle proprie autorità, per ottenere l’immediato rilascio di un
documento sostitutivo e non vi è, al riguardo, un canale di comunicazione diretta
tra consolati/ambasciate e forze di polizia.
I traffici di migranti si accompagnano ai traffici di documenti e per questi ultimi i
trafficanti si affidano ai servizi di posta celere , DHL, CAIPOST, per la spedizione
del materiale necessario per le contraffazioni (per esempio fototessere) e per l’invio
e la riutilizzazione dei documenti. Tali servizi hanno come clausola contrattuale,
firmata dal mittente all’invio, la possibilità per le società di spedizione di
ispezionare il plico; la collabo razione tra forze di polizia e funzionari di tali servizi
ha reso più volte agevole il controllo di plichi sospetti , ferme
restando
le
possibilità di controllo della corrispondenza e di plichi postali previste dal codice
di procedura penale.
E’ buona norma pertanto effettuare ricerche con i
nominativi degli indagati quali mittenti o destinatari o con i prestanome di cui si
trovi traccia, soprattutto quando, tra la documentazione già sequestrata, emergano
ricevute di spedizione o di ritiro o anche solo la presenza, mai casuale, degli
indirizzi di tali agenzie .
Per le spedizioni di denaro all’estero, necessarie per far fronte alle spese nelle
varie tappe del lungo viaggio dalla Cina all’Italia , per remunerare collaboratori di
stanza all’estero, per costituirsi "riserve" in altri paesi o per inviare i profitti
illeciti
nella
madrepatria, abitualmente i trafficanti si servono delle agenzie
WESTERN UNION MONEY TRASFER SERVICE, salvo ricorrere direttamente
alla Bank of China che ha filiale a Milano.
E’ d’uopo quindi avviare sempre ricerche nominative , estese a possibili
prestanome.
Occorre del resto considerare che anche spedizioni di denaro con destinazioni
apparentemente eccentriche possono essere in realtà funzionali al traffico di
clandestini, perchè seguono le rotte di transito, notoriamente tortuose e legate alla
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 22
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scarsa reattività di alcuni
dei paesi attraversati e proprio
prescelti. Per esemplificare: già negli anni
1995/1996
per
questo
sono state accertate
spedizioni di ingenti somme di denaro da parte di cinesi residenti in Italia a
destinatari cinesi
residenti in Egitto a IL CAIRO. Dai passaporti
clandestini fatti entrare in Italia
da
di taluni
tale organizzazione, eme rgeva che lo
scalo aereo interessato prima di quello italiano era appunto lo scalo egiziano.
Nelle agende di uno degli indagati erano annotati gli indirizzi di agenzie DHL
e WESTERN UNION della capitale egiziana e tra la documentazione sequestrata
emergeva traccia di soggiorni a IL CAIRO. Ebbene, i percorsi dei clandestini
(come del resto poi confessato dal possessore delle agende) prevedevano proprio
una sosta in un appartamento a Il Cairo prima di giungere in Italia e quelle
somme servivano per la locazione dell'abitazione e per le spese da affrontarsi
a IL CAIRO per sorveglianti e clandestini, nonchè per pagare la tangente alla
malavita locale (pp 11432/96)
Comunque seguire i flussi di denaro e le rimesse significa poter scoprire altri
concorrenti nei reati . In ogni organizzazione criminale sovranazionale gli
appartenenti circolano da uno stato all'altro, diventano emissari e responsabili ora
in un paese ora in un altro, anche a seconda delle reazioni delle locali forze di
polizia, che possono rendere necessario il trasferimento operativo degli associati o
di parte di essi in un altro stato .
Alle attività tecniche e per così dire oggettive di indagine, imprescindibili, ed alla
massima cura ed attenzione per denuncianti e testimoni , deve aggiungersi la
ricerca di “collaborazioni“ tra gli indagati che dall’interno possano svelare la
struttura associativa, tanto più quando “la posta in gioco” è la prova dello stampo
mafioso del sodalizio .
Il procedimento penale nr.2596/94 c/ WANG XIAO LI + 36 per artt. 416 bis cp,
sequestri
di
persona
a
scopo
di
estorsione,
rapine,
favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina , usura ed altri reati, con 23 detenuti al dibattimento
e 10 latitanti , è stato caratterizzato anche dalla fondamentale collaborazione di
uno degli indagati che, nel corso di lunghi interrogatori resi al PM dopo il fermo
per sequestri di persona a scopo di estorsione, li ha confessati e ha chiamato in
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 23
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correità – compiendo un percorso difficile e sofferto- fratelli e cognati, costituenti
con il dichiarante lo “stato maggiore” dell’associazione criminale, presieduta dal
capo indiscusso LIN JIAN HUA e diramazione della "Società Nera" della
madrepatria (detta anche organizzazione di Wen Zhou dalla città di provenienza) ,
in contatto con analoghe cellule in altri paesi europei - in particolare Francia ed
Olanda, ove venivano estesi gli accertamenti, anche a carico dei latitanti . Il
contributo dell’imputato collaborante ha poi trovato pieno riconoscimento anche
nell’applicazione a suo favore della circostanza attenuante di cui all’art.630 co.5°
CP, che ha portato a contenere la pena a suo carico in 12 anni di reclusione, a
fronte di pene oscillanti tra 25 e 30 anni di reclusione per ben 17 imputati e di
pene comunque severe anche per gli altri.
Il dato saliente nei due gradi di giudizio (avendo accolto la Corte d’Appello di
Milano l’impugnazione del PM avverso talune assoluzioni su alcuni sequestri di
persona a scopo di estorsione) è che “allo stato maggiore” è stata attribuita la
responsabilità di tutti i sequestri di persona e quindi è stata riconosciuta la
struttura piramidale dell’associazione . Il vertice peraltro era formato da parenti,
regolarmente soggiornanti sul territorio italiano e noti ristoratori, a loro volta
sottoposti solo al capo riconosciuto LIN JIAN HUA di cui erano i fidi scudieri ,
risultando anche gli intestatari dei beni in realtà utilizzati da LIN JIAN HUA, che
conduceva vita dispendiosa a Milano. Lo stesso LIN JIAN HUA impiegava gli
illeciti profitti ricavati dall’immigrazione clandestina e dai sequestri di persona in
attività di usura , taglieggiando esercenti milanesi (come scoperto grazie alla
contabilità rinvenuta ed alle dichiarazioni rese dagli esercenti)
La compagine criminosa e l'attività delittuosa di cui si era resa responsabile
venivano ricostruite mediante innumerevoli perquisizioni, l'intreccio dei tabulati
telefonici, il tracciamento e la localizzazione dei numerosissimi cellulari in possesso
degli indagati (che portavano alla scoperta dei luoghi di trattenimento in Toscana
dei sequestrati, mentre i sequestri erano iniziati a Milano ed al riscontro dei viaggi
dei sequestratori per raggiungere le “prigioni”), le intercettazioni telefoniche ed
ambientali ( nelle celle degli indagati arrestati, che dimostravano i rapporti di
forza ed anche i meccanismi di mutuo soccorso) e l’esame di ogni documento
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 24
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sequestrato. L'organizzazione era dedita alla sistematica introduzione illegale sul
suolo italiano di clandestini cinesi, talora sottratti ad altri gruppi criminosi (con le
modalità di sopraffazione proprie di questa organizzazione), clandestini che
venivano altrettanto sistematicamente rapinati e segregati all'arrivo fino al
versamento del prezzo del viaggio illegale e delle maggiori somme che in quel
momento venivano richieste per la loro liberazione, con sevizie di ogni genere
inflitte ai sequestrati, rinchiusi in locali angusti in condizioni disumane e trasferiti
da una "prigione" all'altra con modalità degne della più efferata criminalità
"nostrana" ; in più l’organizzazione giungeva a rapire gli stessi parenti in Italia ,
per alzare il prezzo del rilascio . Le indagini si estendevano a varie regioni, sia per
la varia collocazione dei luoghi di prigionia (sorvegliati da appositi “carcerieri”
locali), sia per la mobilità degli associati ed anche in Puglia, ove i clandestini
traghettavano dalla vicina costa albanese grazie ad accordi con la malavita locale.
Nulla ha fatto però ritenere che tali rapporti fossero qualcosa di più di uno
scambio di servizi, nel senso che l'organizzazione può affidarsi ad altri per talune
tratte del viaggio, come ad esempio per il tratto di mare tra la Grecia, la Turchia o
l'Albania e l'Italia, appaltando il servizio, salvo poi riprendere saldamente in mano
il clandestino , il quale non tratta con lo "scafista" , è l'organizzazione che lo fa.
Nel corso delle indagini non solo venivano scoperti luoghi di segregazione
(soppalchi e cantine) , ma anche laboratori e ristoranti ove i clandestini "più
fortunati" erano adibiti al lavoro "in nero" senza alcuna retribuzione. Una buona
quota di associati era infatti titolare di permesso di soggiorno e di attività
d'impresa , mentre l'altra parte era costituita da soggetti identificati solo con
grande difficoltà, schermandosi dietro identità fittizie e documenti falsi. Nella fase
dibattimentale, la formazione della prova (in assenza in taluni casi degli stessi
clandestini liberati) è stata resa difficile dall'assoluta ritrosia dei testi presenti a
deporre in udienza , nonostante tutte le precauzioni adottate dentro e fuori
dall'aula. Le condanne inflitte in primo grado (per associazione semplice e non
mafiosa e con derubricazione dei sequestri a scopo di estorsione in sequestri
semplici ed estorsioni tentate o consumate) sono state drasticamente aggravate
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 25
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nella sentenza d'appello 29.09.98, a seguito di impugnazione del PM
, con
ripristino per un certo numero di sequestri dell'originario art. 630 cp
Il c.d. “diritto premiale”, che si esprime in norme pressoché identiche
con riferimento all’associazione di stampo mafioso, al sequestro di
persona a scopo di estorsione ed all’immigrazione clandestina, può
proprio alla luce del severissimo trattamento sanzionatorio riservato a
tali delitti , oggi più che mai inasprito, essere un nuovo motore di
indagine
Art. 8 D.L. 13 maggio 1991 nr.152 conv.in Legge 12 luglio 1991 nr.203 : Per i delitti
di cui all’art. 416 bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni di tipo mafioso , nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli
altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la
cattura degli autori dei reati , la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della
reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell’art.7
Art. 630 co.5° cp : Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera… per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella
raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti , la pena
dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre
pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Art. 12 co. 3 quinquies TU 286/98 : Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare
che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente
l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti , per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di
reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
La criminalità violenta ostenta le acquisite ricchezze (ed anche questo costituisce uno
strappo rispetto alla tradizione): il capo LIN JIAN HUA non a caso era soprannominato
“Valentino” per il suo amore per gli abiti di marca, lasciati nell’ abitazione milanese che
lo ospitava a seguito della sua precipitosa fuga dopo i primi arresti, quando non era
ancora noto il suo ruolo. I sodali più giovani come LU HAI ugualmente gareggiavano in
eleganza ed acquisti di ogni tipo , in Italia ed all’estero , veri e propri "lussi" per la
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 26
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maggior parte dei loro connazionali. Tutto ciò crea desiderio di emulazione, attrattiva
verso il crimine ed i suoi guadagni, soprattutto tra i più giovani e meno avvertiti, tra i
clandestini “senza famiglia”, che diventano quindi bacino per nuove affiliazioni,
iniziando come bassa manovalanza, pronta ad ogni spedizione punitiva in qualsiasi
località del territorio italiano (come dimostrato dal fatto che gruppi di giovani o
giovanissimi colpiscano ora qui ora là)
Si tratta di soggetti che di sovente godono fama di aver già subito carcerazioni in patria
per fatti di sangue e che appaiono abili nell’uso del coltello: in quanto tali e per gli
atteggiamenti arroganti costantemente assunti nei confronti di persone più anziane ed
esercenti che infastidiscono quotidianamente, diventano ben presto "conosciuti"
nell'ambito della comunità cinese e temuti, sia perché non hanno niente da perdere in
quanto "senza famiglia" (e quindi i loro metodi violenti non vengono frenati dal timore
di eventuali ritorsioni su loro familiari) , sia perché legati a qualche esponente potente,
legame di cui si parla a "mezza voce" e sempre "per sentito dire".
Proprio a seguito di tali presenze e condotte , si registrava un aumento nel numero
di denunce per rapina ed estorsione in danno di esercenti cinesi.
Qualche denunciante ha parlato di un "racket" che imporrebbe le proprie leggi
sugli esercenti della "zona cinese" di Milano, promettendo il "non disturbo" solo
in cambio di una somma di denaro , versata in unica soluzione o mensilmente. Lo
stesso testimone ha avvertito che difficilmente
gli esercenti colpiti sarebbero
disposti ad ammetterlo e a sporgere denuncia perché hanno tutti paura di subire
rappresaglie e di mettere a rischio , oltre alla propria attività, anche l’incolumità
fisica propria e dei familiari.
Ha anche segnalato che le attività -dismesse a seguito delle intimidazioni- vengono
rilevate da prestanome,
per conto degli effettivi mandanti , che pertanto non
possono essere immediatamente e facilmente ricollegati all'estorsione.
Tutto questo ha formato oggetto dei procedimenti penali nr. 6635/00 c/ WU
CHANG YU e LOU FENG e nr. 15629/00 c/WANG XIAOCHENG per i reati di
cui agli artt. 110, 81 cpv, 629 1° e 2° co. cp, 56-629 cp; 112, 582,585 cp, 576 n.1), 61
n.2) cp, 605, 61 n.2) cp in danno di tre connazionali: i tre imputati, riconosciuti
responsabili di tutti i reati loro contestati, sono stati condannati - in stato detentivo- a
pena assai severe: WU CHANG YU con rito ordinario alla pena di anni 11 di
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 27
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
reclusione, ridotta ad anni 9 in appello - irrevocabile-; WANG XIAOCHENG con rito
ordinario alla pena di anni 10 di reclusione ed in appello ad anni 7 e mesi 6 irrevocabile ; LOU FENG con rito abbreviato alla pena di anni 7 di reclusione , in
appello: anni 5 e mesi 4. I tre imputati, unitamente ad altri complici non
compiutamente identificati, hanno estorto denaro alle tre vittime , con la minaccia
di non consentire loro di avviare un'attività commerciale a Milano, aggredendole
fisicamente, con violente reiterate percosse e sevizie e sequestrandole all'interno
del locale commerciale; anche dopo aver ottenuto il primo versamento , hanno
continuato a pretendere ulteriori somme e a porre in essere azioni di disturbo (da
qui l'imputazione sia per estorsione consumata sia tentata), di fatto costringendo le
parti lese a rinunciare all'attività ed al locale, di cui gli imputati prendevano
temporaneo possesso, rinnovando poi analoghe intimidazioni in danno della nuova
conduttrice. Le vittime hanno manifestato vero e proprio terrore nel riferire i fatti
e nel ricostruire compiutamente i passaggi della vicenda ed i valori economici in
gioco, definendo "mafioso" il gruppo autore delle intimidazioni , a loro dire recate
anche ad altri esercenti della zona. La raccolta di precedenti segnalazioni sul
conto degli indagati e sull'immobile "conteso" confermava che anche precedenti
conduttori avevano lasciato precipitosamente l'esercizio dopo pochi mesi , il
penultimo denunciando un'aggressione proprio da parte di WU CHANG YU. Non
a caso, i denuncianti erano al loro primo investimento a Milano e, do po la
denuncia, rinunciavano al capitale investito e si rifugiavano in altre città, inseguiti
comunque da gravissime minacce per indurli a ritrattare . Le severe condanne, di
poco inferiori alle richieste del Pubblico Ministero, sono state argomentate
ponendo in evidenza la pericolosità di "un gruppo che si dedicava al
taglieggiamento di connazionali esercenti attività commerciali nella zona di Paolo
Sarpi", con "modalità singolarmente violente ed intimidatorie" .
Tra il 1996 ed il 2001, altri procedimenti significativi in materia di criminalità
cinese direttamente trattati sono stati :
* Proc. Pen. nr.11340/96 c/PEDUZZI + 64 : per artt. 416 cp , 110, 48-479 cp , 495 2°
co.cp, 476 1° e 2° co-482 cp, 468, 477-482, 61 n.2) cp. Trattasi di due distinte associazioni
per delinquere italo/cinesi (con l'apporto, per una di esse, di imputato slavo), con modalità
delittuose similari , entrambe finalizzate all'ottenimento di permessi di soggiorno per
"sanatoria" ex DL 489/95, viziati dalla documentazione prodo tta, ideologicamente e/o
materialmente falsa , costituita - in tutti i casi - da una dichiarazione non veritiera di
avvenuta assunzione o di disponibilità all'assunzione da parte di datore fittizio e, in taluni
casi , anche da una prova documentale materialmente falsa della presenza in Italia dello
straniero nel termine previsto dalla sanatoria (sotto forma di certificati di attribuzione di
codice fiscale alterati nella data di rilascio, certificati medici contraffatti, false
raccomandate postali). L'indagine, iniziata dalla Squadra Mobile di Varese e proseguita
con servizi di osservazione in Milano, con riprese fotografiche e verifiche della
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 28
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
documentazione in possesso delle persone affluenti presso determinati immobili,
continuava con gli approfondimenti
delegati all'Ufficio Stranieri di Milano, rivolti
all’esame delle pratiche di soggiorno con datori di lavoro "sospetti", dei documenti
presentati , delle pretese ditte (rivelatesi inesistenti o non più esistenti), nonché, per gli
utili elementi di colle gamento,
del materiale documentale sequestrato in altro
procedimento (pp 11432/96 v.infra) a carico di HUANG YUN e HU LUPING, imputati in
entrambi i procedimenti.
Ne seguiva l'iscrizione nel registro degli indagati del
considerevole numero sopra indicato di "organizzatori", intermediari, simulati datori e
clienti stranieri e conseguente definizione dei due gruppi criminosi , grazie anche agli esiti
del controllo incrociato dei tabulati telefonici ed al sequestro di "ricevute" recanti il
prezzo del reato (da cinque a otto milioni di lire versati dai clandestini per ogni pratica),
che portava alla richiesta di rinvio a giudizio 8.08.98 a carico di PEDUZZI + 44 (che
vedeva un ridimensionamento del numero degli imputati solo per il fatto che nel corso
delle indagini già 20 indagati avevano concordato applicazione pena ex art. 444 cpp, ed
altri ne formulavano richiesta nel corso dell'udienza preliminare ) . Il susseguente
processo nei confronti dei restanti imputati si concludeva con 31 condanne, con pene fino a
4 anni di reclusione.
* Proc. Pen. nr.11432/96 c/ LIU WEI BING alias KIM BEAM SEAK + 7, tutti per
artt.416 cp, 110, 81 cpv cp, 3 co.8° 2^ parte L.n.39/90, 648, 477-482 cp , 112 nr.1),
61 nr.2) cp, 12 L.943/86. La complessità della vicenda impone di rinviare alla
corposa descrizione di elementi di prova fornita con la richiesta 2.06.97 all'esito
delle attività di indagine esperite. Nel successivo giudizio gli imputati venivano
tutti condannati, con pene varianti da un massimo di: 5 anni e 6 mesi di reclusione
ad un minimo di anni 4 di reclusione
(per le tre donne dell'associazione). Il
procedimento era stato trasmesso a Milano dalla Procura di Sanremo, dopo che
HUANG JUN alias TAKADA Ryuta, LIU WEI BING alias KIM BEAM SEAK e
XIAO HAI alias SEO KYUNG HO avevano patteggiato la pena per essere stati
colti , in data 23.07.96, in ingresso in Italia alla frontiera di Ventimiglia con un
gruppo di 7 clandestini, tra cui un minorenne ( prontamente affidato a un istituto e
poi sentito come testimone nel dibattimento innanzi al Tribunale di Milano), tutti
esibendo passaporti giapponesi o coreani e taluni anche carte di identità
internazionali per studenti. All'iscrizione del procedimento a Milano i tre indagati
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 29
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è definita.
erano ancora noti solo con le false generalità dichiarate all'atto dell'arresto,
giacchè negavano persino di essere cinesi. Occorre dire che nel frattempo erano
stati individuati gli ulteriori indagati, grazie ai servizi di osservazione della Polizia
di Frontiera di Ventimiglia ed alle perquisizioni che lo stesso organo
aveva
effettuato a Milano in data 29 e 30 ottobre 96. L'abbondantissimo materiale
raccolto nel corso delle perquisizioni e sequestri -a Ventimiglia e presso le tre
abitazioni perquisite nell'area milanese- , l’esame incrociato dei tabulati delle
utenze nella disponibilità degli indagati , il sequestro dei conti correnti rilevati da
appunti ed estratti bancari rinvenuti, l’acquisizione delle denunce di furto o
smarrimento sporte dai legittimi titolari giapponesi e coreani dei passaporti e delle
carte internazionali per studenti (anche attraverso le rispettive ambasciate e
rappresentanze consolari) portava alla formulazione di dettagliati e complessi capi
di imputazione. Si dava anche incarico al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica
di confrontare le sembianze del detenuto "TAKADA Ryuta" con le fotografie
tratte dai documenti intestati a HUANG JUN rinvenuti in corso di perquisizione,
consulenza che portava ad un giudizio di assoluta identità. Già si è detto come
l'esame comparativo, sui passaporti in sequestro, dei timbri di frontiera recanti
date successive al furto o allo smarrimento del documento rivelava l'effettuazione
di percorsi tipici delle rotte di transito dei clandestini orientali verso Occidente ed
il movimento congiunto di gruppi di clandestini con uno o più accompagnatori. La
circostanza della mancanza di timbri di uscita dall'Italia confermava un altro
riscontro investigativo, ossia il reiterato invio da parte degli indagati, tramite
servizio DHL, di plichi contene nti documenti (i passaporti riciclati) , risultando
del resto le agenzie DHL in Italia ed all'estero diligentemente annotate nelle
agende
sequestrate
agli
indagati.
Altrettanto
significativo
si
rivelava
l'accertamento delle rimesse all'estero tramite Western Union Money Transfer
Service, per costituire "provviste" nei paesi di transito e sosta dei clandestini e dei
loro accompagnatori. La traduzione delle numerosissime missive , annotazioni ed
agende rinvenute in sede di perquisizione dava di fatto ossatura all'accusa e poi
alla sentenza, permettendo di delineare non solo il legame associativo, ma gli stessi
ruoli all'interno dell'associazione ed i rapporti di mutuo soccorso intercorsi dopo i
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 30
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è definita.
primi arresti, nonché l'entità del traffico illecito concretamente ricostruito
attraverso le annotazioni "contabili" tenute in ordine cronologico dagli indagati,
che hanno dato contezza del numero di viaggi e di clandestini di volta in volta
portati, dei relativi accompagnatori, percorsi seguiti, spese sostenute, passaporti
utilizzati, guadagni complessivi e ricavi ripartiti tra complici, consentendo di
smontare, con l'oggettività del dato, ogni assunto difensivo, riconoscendo infine
HUANG Jun, in sede dibattimentale, di fronte all'evidenza dei fatti, la paternità di
gran parte delle annotazioni ed il loro significato. I precisi appunti di HUANG Jun
anche sugli esborsi effettuati a CHEN WEI MING per ottenere , per sé e per la
moglie e per altri clandestini, permesso di soggiorno accampando rapporti di
lavoro inesistenti (essendo invece la coppia dedita solo al traffico illecito di
clandestini), costituivano del resto prova riversata nel pp 11340/96 (vd.supra).
* Proc. Pen. nr.8667/99 c/ CHENG TA QI + 3 per artt.110 cp, 12 co.3° TU 286/98;
110, 112 nr.1) cp, 630 cp, 61 n.5) cp in danno di 8 connazionali clandestini :
CHENG TA QI veniva condannato in stato detentivo per tutti i reati contestati riconosciuta, in particolare, la sussistenza del delitto di cui all'art. 630 cp -; gli altri
imputati venivano giudicati e condannati da latitanti. In via di estrema sintesi,
appare opportuno evidenziare come la prima notizia di reato 29.05.99 della
Questura di Prato delineasse un sequestro di persona a scopo di estorsione in atto,
con il corollario non certo tranquillante delle percosse inflitte a Prato dagli
emissari dei sequestratori allo zio del sequestrato , il quale, dopo aver ricevuto le
prime telefonate estorsive, si era rivolto alla Polizia per denunciare il fatto e per
comunicare che i sequestratori gli avevano dato appuntamento nei pressi di un
club di Prato per il pagamento del riscatto; all'appuntamento il predetto era stato
malmenato da alcuni personaggi, sotto gli occhi della Polizia, che aveva fermato
due degli aggressori - Wu Dahua e Li Ming Di-, rilasciandoli dopo che avevano
spontaneamente dichiarato di aver ricevuto da altri l'incarico per una "spedizione
punitiva" per il recupero di un credito. In data 31.05.99 fortunatamente
compariva a Prato lo stesso sequestrato , appena rilasciato dai sequestratori a
Milano e dalle sue dichiarazioni si apprendeva del lungo viaggio, a tappe,
intrapreso dalla Cina per raggiungere clandestinamente il nostro paese, grazie ad
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 31
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è definita.
un'organizzazione che lo aveva munito, come gli altri clandestini facenti parte
dello stesso gruppo, di passaporti falsi e di accompagnatori , fino all'arrivo a
Milano, ove erano stati presi in consegna da un connazionale che li aveva rinchiusi
in un'abitazione per
più giorni,
fino al pagamento del prezzo pattuito per
l'ingresso illegale, sorvegliandoli unitamente alla propria compagna e ad un'altra
coppia. Nel caso del denunciante, i suoi genitori , chiamati telefonicamente in Cina
dal sequestratore che svolgeva le funzioni di capo (poi identificato in CHENG TA
QI) , avevano provveduto al pagamento in patria della somma concordata di 25
milioni di lire, ma la liberazione non era arrivata subito, perché i sequestratori
avevano tentato, percuotendo violentemente il sequestrato, di estorcere ulteriori
somme allo zio di Prato . Sempre da Prato giungeva notizia dell'arresto a luglio 99
e della già avvenuta liberazione di CHENG TA QI, sorpreso in un'abitazione con
una pistola con colpo in canna riposta sotto il guanciale del letto che CHENG
condivideva con LI LANRONG ; ai due erano stati sequestrati proprio i telefoni
cellulari dai quali risultavano effettuate le chiamate ai parenti del sequestrato,
mentre nella medesima abitazione era stato sorpreso anche WU DA HUA. L'esame
dei beni sequestrati in quella occasione a CHENG TA QI e a LI LANRONG
consentiva di cogliere altri elementi di collegamento con WU DA HUA e LI MING
DI da un lato e con la città di Milano dall'altro. Il controllo incrociato dei tabulati
telefonici forniva poi una messe di dati essenziali, tra i quali, per esempio, la
presenza congiunta dei cellulari di CHENG TA QI e di LI LANRONG a Milano
durante il sequestro e il loro muoversi sincronico verso Prato dopo la liberazione
del sequestrato. Non a caso, peraltro, tali utenze risultavano in contatto con utenze
di cinesi abitanti a Prato già imputati nel pp 2596/94 (vd.supra). CHENG TA QI e
LI LANRONG venivano riconosciuti in fotografia dal sequestrato ed il solo
CHENG TA QI veniva infine rintracciato e catturato a Prato
* Proc. pen. nr.48837/00 c/ HU Zhilian, detenuto per artt 110 cp, 81 cpv cp., 12
co.3° TU 286/98 (+ 494 cp) e Proc. pen. nr.18509/01 c/LIN Qifeng, detenuto per
tentato omicidio dello stesso HU Zhilian. L'intreccio fattuale ed investigativo tra i
due procedimenti ne impone menzione congiunta proprio per la peculiarità del
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 32
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
caso.
Il primo procedimento nasceva dal rinvenimento, nel corso
di
una
perquisizione eseguita in altra indagine, di documentazione attribuibile
soggettivamente
a HU Zhilian
ed oggettivamente riferibile a un traffico di
clandestini cinesi (figurandovi nominativi accompagnati da conteggi di quanto già
riscosso e di quanto ancora da riscuotere, con indicazione del numero telefonico
dei referenti in Cina , in Italia e in altri paesi europei, nonché annotazioni di
percorsi tipici delle rotte illegali , delle spese sopportate e degli introiti
complessivamente ricavati per gruppi di 30 e più clandestini). Le intercettazioni
telefoniche delle utenze in uso a HU Zhilian confermavano i suoi contatti con
complici all'estero ed il suo attivarsi per procacciare falsi passaporti, recandosi,
per esempio,
sotto falsa identità, a ritirare presso un ufficio DHL un plico
contenente fototessere di cittadini orientali, recanti sul retro la rispettiva data di
nascita (da apporsi sui falsi passaporti). L'attività di HU Zhilian subiva però una
brusca interruzione in data 16.04.01 allorchè veniva accoltellato a Milano da un
connazionale . Le conversazioni di HU Zhilian con persone di fiducia intercettate
sul suo cellulare durante il ricovero ospedaliero divenivano perciò essenziali per
ricostruire l'evento delittuoso ed in primo luogo per identificare l'accoltellatore,
consentendo un controllo di genuinità della stessa denuncia sporta da HU Zhilian,
dati peraltro indispensabili attesa l'estrema reticenza caratterizzante le deposizioni
degli esercenti cinesi che almeno in parte avevano assistito al fatto. Le informazioni
provenienti da HU Zhilian permettevano di individuare LIN Qifeng, che veniva
riconosciuto dallo stesso HU Zhilian quale autore del reato e fermato a Massa in
data 1° agosto 2001. Nel frattempo HU Zhilian , dopo mesi di convalescenza,
aveva iniziato a compiere frequenti viaggi all'estero, senza esplicitarne i motivi e
con brevissimi preavvisi . Solo le localizzazioni dei suoi cellulari , la verifica dei
biglietti acquistati, della presenza del suo nome nelle liste passeggeri ed i controlli
da parte delle polizie di frontiera consentivano di ricostruire, almeno
parzialmente, i viaggi di HU Zhilian . Infine , l'annuncio telefonico dello stesso HU
Zhilian alla moglie di essere tornato a Milano con "due merci" che stava portando
a casa anche per rifocillarli faceva ben intuire che si trattava di due clandestini,
peraltro destinati a raggiungere la Spagna, atteso che HU Zhilian immediatamente
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 33
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
procacciava biglietti aerei per Madrid, facendo ripartire uno dei clandestini quello
stesso giorno,
mentre la seconda clandestina veniva colta in partenza
da
Malpensa tre giorni dopo, munita di falso passaporto ed accompagnata dallo stesso
HU Zhilian, che veniva contestualmente fermato . Il passaporto di HU Zhilian,
sottoposto a sequestro, diventava la "legenda" dei suoi viaggi grazie ai 33 timbri
di frontiera apposti
, mentre la clandestina, ripetutamente sentita , si rendeva
responsabile di favoreggiamento pro - HU Zhilian. Nella prosecuzione delle
indagini, gli appunti rinvenuti in suo possesso consentivano il
sequestro di
cospicue somme depositate su conti correnti fino a quel momento ignoti. Al
contempo si celebrava il processo (con condanna) a carico di LIN Qifeng, in cui
tempestivamente confluivano le conversazioni intercettate dello stesso HU Zhilian
con riferimento all'accoltellamento.
* Proc. pen. nr.3885/01 - 13739/01 - 17746/01 c/ZHENG Ju Hui(Hua) + 8 per artt.
416 cp, 110 cp, 12 co.3° TU 286/98 e 648 cp (si allega in calce alla presente
relazione la richiesta di misura cautelare), avente ad oggetto un’associazione per
delinquere con centro direzionale a Hong Kong e diramazioni a Milano ed in altre
città d'Italia e d'Europa dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
di cittadini cinopopolari, in gran parte diretti verso il Nord America e muniti di
falsi passaporti giapponesi e coreani . Gli imputati sono stati tutti condannati. Il
procedimento è frutto di un elevatissimo numero di fermi a Malpensa di cittadini
cinesi diretti verso il Nord- America con falsi passaporti e dei pedinamenti degli
stessi, dopo che ne veniva impedita la partenza e sequestrato il documento: i
predetti tornavano a Milano sempre negli stessi stabili, alberghi -abusivi e non - e
ristoranti e componevano determinate utenze, salvo ritentare, dopo pochi giorni,
una nuova partenza con altro falso documento . Le intercettazioni telefoniche delle
utenze come sopra individuate , coniugate alle continue attività di cont rollo ed
all'audizione dei clandestini fermati , tra cui anche soggetti minorenni
contestualmente collocati in comunità protetta,
consentivano di accertare
l'introduzione illegale in Italia degli stessi clandestini attraverso varie vie , tra cui
quella ferroviaria, la loro raccolta a Milano da parte di esponenti del sodalizio
PROCURA DELLA REPUBBLICA
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è definita.
che ne organizzavano la sosta, il vitto ed alloggio presso alberghi e ristoranti gestiti
dagli associati e li munivano di cellulari , falsi documenti e biglietti aerei,
acquistati dagli stessi sodali presso determinate agenzie milanesi, riprendendoli in
carico in caso di fallimento della prima partenza fino alla seconda ed al contempo
istruendoli con qualche rudimento di inglese e con "racconti" da esporre alle
polizie di frontiera nei paesi di arrivo per ottenere asilo politico, il tutto in cambio
di elevate cifre che ogni clandestino era tenuto a versare per il "pacchetto viaggio".
Si deve sottolineare che anche in questo caso, al pari delle intercettazioni
telefoniche,
rilevantissimo
apporto
probatorio
proveniva
dall’analisi
dei
documenti e beni sequestrati nel corso delle molteplici perquisizioni , tra cui
plichi DHL contenenti falsi passaporti recapitati agli indagati presso alberghi
milanesi (da cui altro procedimento a carico di gestore che tale compito assolveva a
pagamento), dalla verifica della loro provenienza , dall'esame della minuziosa
"contabilità" sequestrata e dall'acquisizione delle precedenti segnalazioni degli
indagati sul territorio italiano (ZHENG Ju Hui , per esempio, già indagato per
analoghi fatti delittuosi dalla Procura di Roma)
IMMIGRAZIONE ILLEGALE e TRATTA NEGLI STRUMENTI NORMATIVI
INTERNAZIONALI E COMUNITARI
Nel primo dopoguerra, la Convenzione Internazionale sulla schiavitù di Saint-Germain
del 1919 dichiarava illecita la schiavitù in tutte le sue forme, compresi lavoro forzato,
pseudo-adozione, concubinaggio forzato, schiavitù per debiti ed altre situazioni di fatto.
La Convenzione Internazionale di Ginevra del 25 settembre 1926 (resa esecutiva in
Italia con R.D. n.1723 del 26.04.1928) sanciva il divieto della schiavitù in ogni sua
forma e definiva sia la schiavitù che la tratta. A suo completamento interveniva la
Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956 (ratificata dall’Italia con legge 20
dicembre 1957 n.1304) per l’abolizione della schiavitù, il commercio degli schiavi e
tutte le pratiche similari.
Nel secondo dopoguerra, nel frattempo, era intervenuta la Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo sottoscritta il 10 dicembre 1948 :“nessuno sarà tenuto in schiavitù o in
servitù: la schiavitù e il traffico degli schiavi sono vietati in ogni loro forma” , nonché la
Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 1949 per la soppressione del traffico di
persone (terminologia per la prima volta utilizzata in atti internazionali) e dello
sfruttamento della prostituzione.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 35
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
Alle affermazioni di carattere universale corrispondevano in Europa l’art.4 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 e la Carta sociale europea, adottata
dal Consiglio d’Europa del 1961.
Occorre precisare che nell’espressione “traffico internazionale di persone”, che
indica , genericamente, tutte le forme di attività criminose che si fondano sul
trasferimento, apparentemente legale o totalmente illegale, di persone da uno Stato
all’altro, sono confluiti sia il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
(smuggling of migrants, letteralmente contrabbando di migranti) sia la c.d. tratta
(trafficking in human beings), finalizzata allo sfruttamento delle pers one che ne
sono oggetto.
Le diversità del rapporto tra trafficante e migrante costituiscono gli elementi
differenziali dei due fenomeni .
Nello smuggling, il rapporto termina con il viaggio, nel trafficking prosegue anche
nel paese di destinazione.
Concettualmente, nel favoreggiamento dell’immigrazione il rapporto nasce sul
consenso e su richiesta dello stesso migrante, che si rivolge ai rappresentanti
dell’organizzazione criminale per assicurarsi la possibilità di emigrare e di
raggiungere la meta estera desiderata, pagando il prezzo prima della partenza e/o
all’arrivo, con capitale proprio o recuperato nell’ambito familiare ed amicale,
mentre nella tratta le persone risultano reclutate direttamente dagli organizzatori
e gestori del traffico, mediante violenza, ricatto o inganno e sono destinate ai
diversi tipi di mercato illecito (lavoro nero, prostituzione, accattonaggio dei
minori) , con ciò pagando, con lo sfruttamento successivo, anche il prezzo del
viaggio.
Ma la linea di demarcazione tra smuggling e trafficking è molto sottile, in quanto
anche i semplici “migranti” possono divenire vittima di tratta e, comunque,
appaiono privi di ogni potere contrattuale nei confronti dei trafficanti. Tra i
migranti volontari, e non costretti forzosamente o ingannevolmente dai reclutatori,
rientrano del resto anche persone prive di alcun capitale e che non possono contare
sull’aiuto di una comunità o di reti sociali alternative disposte a farsi carico delle
spese di viaggio e delle ulteriori necessità una volta raggiunto il paese di
destinazione : questo segmento di migranti stabilisce un contratto di trasporto, il
cui costo sarà risarcito ratealmente, mettendo a disposizione dei trafficanti il
proprio corpo o la propria forza fisica, in mancanza d’altro (tramutandosi quindi
in un prestatore di lavoro forzato). L’accettazione dello sfruttamento dipende
anche dalla condizione di irregolarità dello straniero all’arrivo nel paese di
destinazione.
A livello europeo veniva preso in esame dapprima lo “smuggling”, condotta criminosa
appositamente contemplata nella Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione
dell’Accordo di Schengen. L’articolo 27 della Convenzione, infatti, obbliga le parti
contraenti “ a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di
aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una
parte contraente in violazione della legislazione di detta parte contraente relativa
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 36
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
all’ingresso o al soggiorno degli stranieri”(par.1). Questo obbligo nei confronti degli
Stati contraenti degli Accordi di Schengen ha funzionato da propulsore per la previsione
nelle legislazioni nazionali di una specifica fattispecie criminosa.
Le due species, trafficking e smuggling, figurano entrambe, con reciproca
autonomia, nell’articolo 2 della Convenzione di Bruxelles 26.07.1995 istitutiva
dell’Ufficio Europeo di Polizia - EUROPOL - : “Al fine di realizzare
progressivamente l’obiettivo di cui al paragrafo 1, l’EUROPOL è incaricato, in un
primo tempo, della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di
stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, le organizzazioni clandestine di
immigrazione, la tratta degli esseri umani e il traffico di autoveicoli rubati” e
nell’allegato finale ne vengono fornite le seguenti compiute definizioni:
“Organizzazione clandestina di immigrazione: le azioni intese ad agevolare
deliberatamente, a scopo di lucro, l’ingresso ed il soggiorno o il lavoro nel
territorio degli Stati membri dell’Unione Europea, in violazione delle leggi e delle
condizioni applicabili negli Stati membri”
“Tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale ed
illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un
rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo
sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza
sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l’abbandono dei
figli” .
E’ stato comunque il Consiglio Europeo straordinario tenutosi a Tampere il 15 e 16
ottobre ’99 a costituire il primo forte impulso all’armonizzazione delle legislazioni
penali in materia di traffico a fini di sfruttamento. Nel documento conclusivo del vertice
si afferma (punto 23): “Il Consiglio Europeo è determinato ad affrontare alla radice
l’immigrazione illegale, soprattutto contrastando coloro che si dedicano alla tratta di
esseri umani e allo sfruttamento economico dei migranti. Esso chiede di adottare norme
che prevedono sanzioni severe contro tale grave reato” . Il traffico di esseri umani è
indicato come terreno privilegiato di azione congiunta degli Stati e di una normativa
comune, nonché settore prioritario di operatività di squadre investigative comuni. In
tema di lotta ai fenomeni di immigrazione illegale, gli impegni assunti sono andati nella
direzione di un maggior coordinamento e di una più stretta collaborazione soprattutto
tra le autorità di frontiera . Il vertice ha segnato non solo una svolta importante nella
cooperazione per reprimere i fenomeni di traffico, ma ha anche rivolto la propria
attenzione alle vittime, sottolineando l’importanza di sviluppare la cooperazione con i
paesi di origine e di transito per favorirne il rientro volontario , nonché per stimolare le
istituzioni locali competenti alla prevenzione dei fenomeni .
Anche sul piano della cooperazione giudiziaria penale , Tampere ha indicato le strategie
di contrasto, con la prevista istituzione di EUROJUST e , sul piano della cooperazione
di polizia, con l’impegno di conferire ad EUROPOL la piena operatività in settori ,
come quello della tratta, per i quali aveva già ricevuto specifica competenza. Il
Consiglio ha inoltre sollecitato l’istituzione di una Task Force operativa dei capi di
polizia europei che, in cooperazione con EUROPOL, favorisca lo scambio di
informazioni sulle esperienze, best practices, tendenze della criminalità, con il
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 37
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
contemporaneo impegno sul piano nazionale a creare quelle unità operative
specializzate nel settore della lotta alla tratta degli esseri umani che possano lavorare in
stretto raccordo con la polizia europea.
Dopo la creazione, nel 1996, dei “magistrati di collegamento” e, nel 1998, di una rete
giudiziaria europea (composta da autorità operanti in ciascuno Stato quali punti di
contatto per fornire alle Autorità Giudiziarie dei paesi membri tutte le informazioni
necessarie per formulare domande di cooperazione giudiziaria e comunque per
migliorare la cooperazione), l’Unione Europea, per integrare il sistema, ha provveduto
all’istituzione di Eurojust, avente funzioni di assistenza, coordinamento ed impulso. La
prima determinazione interveniva, come si è detto, nella sessione speciale del
Consiglio Europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) ; poi il Consiglio Europeo di
Nizza del 7-9 dicembre 2000 inseriva negli artt. 29 e 31 del Trattato U.E. un
riferimento ad Eurojust, quale corrispondente giudiziario di Europol. Ne seguiva la
creazione di una unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (Pro-Eurojust) operante a
Bruxelles. L’atto istitutivo di Eurojust veniva infine adottato dal Consiglio in data
28.02.2002 e, dall’inizio del mese di dicembre 2002, la sua sede istituzionale veniva
fissata a L’Aia. Il compito di Eurojust è di coordinamento e di “snellimento” e la sua
competenza si estende ad ogni reato grave, in particolare di criminalità organizzata, che
interessi almeno due stati della Comunità , con possibilità comunque di fornire sostegno
anche qualora le indagini interessino un solo stato membro ed un paese terzo.
Eurojust può farsi promotrice di squadre investigative comuni (formate da magistrati e
da forze dell’ordine dei diversi paesi interessati, nonché da rappresentanti di Eurojust, in
conformità all’art. 13 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 29 maggio 2000, che prevede la costituzione di “squadre investigative
comuni” formate dalle autorità competenti di due o più Stati membri “per svolgere
indagini penali in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra”).
Eurojust può altresì intervenire qualora insorgano problemi nell’acquisizione di
informazioni su conti bancari (protocollo della convenzione del 29 maggio 2000).
Rientra nei suoi compiti di coordinamento facilitare l’esecuzione delle commissioni
rogatorie internazionali e seguire le pratiche di estradizione, fornendo una sorta di
consulenza per la mutua assistenza legale dei paesi europei.
Si è già fatto riferimento alla Convenzione 29.05.2000 in tema di assistenza giudiziaria:
conviene richiamare anche altre norme di natura processuale e di previsione di strumenti
investigativi contemplate dalla Convenzione: così l’art.7, che riguarda lo scambio
spontaneo di informazioni e rappresenta uno strumento volto a superare, sotto
determinati profili, la rigidità dello schema rogatoriale; l’art. 12 che prevede la
possibilità di consegne sorvegliate e l’art. 14 che concerne le operazioni di infiltrazione,
strumenti operativi che si inseriscono nel disegno di una più stretta cooperazione, già
indicata dalla stessa convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (potendo
individuarsi , quali esempi , l’osservazione transfrontaliera ed il potere di
inseguimento).
PROCURA DELLA REPUBBLICA
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è definita.
LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA’
ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE ED I PROTOCOLLI ADDIZIONALI
CONTRO LA TRATTA DI PERSONE E CONTRO IL TRAFFICO DI
MIGRANTI
APERTI
ALLA
FIRMA
ALLA
CONFERENZA
INTERNAZIONALE DI PALERMO 12-16 dicembre 2000
Il complesso delle misure introdotte con la Convenzione e i relativi Protocolli risulta
assai ampio: dall’obbligo di criminalizzare i delitti individuati da Convenzione e
Protocolli, all’attuazione di misure di prevenzione, all’attivazione di meccanismi di
tutela delle vittime, e soprattutto, ad un più efficace sistema di cooperazione al fine di
individuare, processare e punire i responsabili, recuperando per quanto possibile i
profitti dei crimini.
I profili di reciproca assistenza nel campo investigativo e giudiziario trovano analitica
espressione negli artt.18-19-20-21 della Convenzione.
Va sottolineato che, ai sensi dell’art.18 co.1°, la cooperazione giudiziaria potrà essere
attivata anche qualora lo Stato parte richiedente abbia soltanto “fondati motivi di
sospettare” che il reato sia di natura transnazionale e che vi sia coinvolto un gr uppo
criminale organizzato (che costituiscono i presupposti per l’uso degli strumenti di
cooperazione).
Nell’articolo 18, co.4° , si coglie tutto il favore per scambi informativi spontanei ed agili
nelle forme :“Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorità dello
Stato parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia
penale ad una autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette
informazioni possano essere utili all’autorità ad intraprendere o a concludere con
successo inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata
dal secondo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.”
L’art.19 prevede squadre investigative comuni:” Gli Stati Parte valutano l’opportunità
di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a
questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati ,
le autorità competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In
mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di
accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della
sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo”
L’art.20 a sua volta prevede “Tecniche speciali di investigazione”:”Se consentito dai
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella
misura delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno,
adotta le misure necessarie a consentire l’appropriato impiego della consegna
controllata e, laddove ritenuto opportuno, l’impiego di altre tecniche speciali di
investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto
copertura da parte delle autorità competenti sul suo territorio allo scopo di combattere
efficacemente la criminalità organizzata”
I protocolli addizionali forniscono, nei rispettivi articoli 3, la definizione di “tratta
di persone” e di “traffico di migranti”:
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 39
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
(a) “Tratta di persone” indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare
o accogliere persone , tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di
altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una
posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi
per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di
sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della
prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o
prestazioni forzate , schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di
organi;
(b) Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla
lettera a del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi di
cui alla lettera a è stato utilizzato;
(c) Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un minore ai
fini dello sfruttame nto sono considerati “tratta di persone” anche se non
comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente
articolo;
(d) “Minore” indica qualsiasi persona al di sotto di anni 18.
(a) “Traffico di migranti” indica il procurare , al fine di ricavare, direttamente o
indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una
persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente
permanente;
(b) “Ingresso illegale” indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti
necessari per l’ingresso legale nello Stato d’accoglienza;
(c) “Documento di viaggio o di identità fraudolento” indica qualsiasi documento di
viaggio o di identità:
(i) che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona
diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il
documento di viaggio o di identità per conto dello Stato ; o
(ii) che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione ,
corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale;o
(iii) che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;”
Quanto alle predette definizioni si può osservare:
nella “tratta”, oltre alla fenomenologia collegata alla completa assenza di volontà della
vittima a “migrare”, conseguente ad esempio a condotte di violenza o ratto, rientra una
vasta gamma di situazioni riconnesse alla coartazione della volontà o ai meccanismi di
inganno o frode tali da “viziare” il consenso della vittima, che costituiscono le situazioni
di più difficile accertamento.
Appare rimarchevole, nella definizione di “tratta”, il concetto di abuso di “posizione di
vulnerabilità”, atta a dare risalto a tutte le situazioni di fattuale inferiorità del soggetto
migrante, ricollegabile non solo ad una minorazione psichica, ma anche ad una accertata
situazione di sottosviluppo socio-culturale-personale che, benchè non deducibile sic et
simpliciter dallo stato di povertà o di bisogno, finisca per costituire elemento viziante
del consenso prestato dal soggetto migrante, in conseguenza di un comportamento attivo
di persuasione da parte del reclutatore .
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 40
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è definita.
Il Protocollo sulla tratta stabilisce una serie di ipotesi di sfruttamento che ogni Stato
dovrà ricomprendere nella criminalizzazione “come livello minimo”, consentendo così
a ciascuno Stato di poter individuare anche forme diverse, seppur connesse, di
sfruttamento.
La situazione di sfruttamento rappresenta l’obiettivo finale della tratta di esseri umani e
gli Stati dovranno criminalizzare il traffico in sé, a prescindere dall’effettivo verificarsi
di tale scopo finale. Elemento essenziale per la responsabilità dell’autore è il dolo
specifico, rappresentato dalla finalità di sfruttamento “a destinazione” del migrante,
finalità che non necessariamente deve però essersi concretamente realizzata.
Quanto alla condotta illecita del procurato ingresso illegale di cui al Protocollo sul
traffico dei migranti, ogni Stato dovrà criminalizzare il comportamento di chi, nel
proprio territorio, procuri , o concorra a procurare, l’ingresso in un altro Stato, non
necessariamente confinante, fuori dalle regole stabilite per l’immigrazione regolare in
quello Stato. Non solo quindi garanzia dei propri confini, ma tutela, in reciprocità con
gli altri Stati-Parte, della disciplina di regolamentazione dei flussi migratori verso altri
territori.
Risultano anche incluse, tra le condotte criminali con le quali opera il traffico di
migranti, quelle modalità fraudolente del fenomeno caratterizzate da “ingressi
apparentemente legali” (per esempio per soggiorni di dichiarato breve periodo) in realtà
finalizzati ad illecite situazioni di residenza permanente nello Stato ricevente.
Si tratta di fattispecie tutte riprese dalla Legge 189/02 , di modifica del TU 286/98.
Gli obblighi di criminalizzazione derivanti dai Protocolli significano l’impegno, per gli
Stati Parte, di prevedere come reati nelle legislazioni nazionali le fattispecie
sopraindicate, con una funzione , se non di armonizzazione, sicuramente di
avvicinamento delle legislazioni e di superamento dei problemi di doppia
incriminabilità che frequentemente ostacolano la cooperazione.
Gli assetti normativi riferibili ai profili di accertamento dei fatti criminosi o alle
modalità di tipizzazione delle condotte delittuose esistenti in ogni singolo Stato Parte
non possono peraltro essere derogati, anche per effetto del disposto dell’art.11,
paragrafo 6, della Convenzione, che prescrive che la descrizione dei reati e gli altri
principi di attribuzione della responsabilità siano riservati alla legislazione nazionale.
La Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione Europea n.2002/629/GAI
del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani
Dopo le iniziative assunte dalle Nazioni Unite, gli organi comunitari hanno deciso di
compiere un passo ulteriore nella direzione di armonizzazione delle normative nazionali
concernenti la repressione dei reati connessi alla tratta degli esseri umani.
Occorre del resto ricordare anche la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea” del 7 dicembre 2000 che, all’art.5, ribadisce il divieto della riduzione in
schiavitù o servitù , il divieto del lavoro forzato e la proibizione della “tratta di esseri
umani”.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 41
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è definita.
La Decisione Quadro n.2002/629/GAI (pubblicata in data 1°agosto 2002 ed entrata in
vigore lo stesso giorno), che espressamente sostituisce l’azione comune 97/154/GAI, si
propone di affrontare tale fenomeno criminale attraverso un approccio globale
caratterizzato dalla “definizione degli elementi costitutivi della legislazione penale,
comuni a tutti gli Stati membri, tra cui sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”.
In questa ottica, la Decisione quadro prevede anzitutto una serie di obblighi di
incriminazione, delineando in modo analitico gli elementi costitutivi delle relative
fattispecie criminose e fissando soglie non riducibili per la determinazione delle pene.
Prevede altresì l’adozione di sanzioni per le persone giuridiche coinvolte nei reati di
tratta. Per evitare margini di possibile impunità, la Decisione quadro stabilisce anche i
criteri di extraterritorialità.
I contenuti della Decisione in sostanza ricalcano quelli del Protocollo Addizionale sulla
tratta, con la differenza che il Protocollo entrava in vigore sul piano interna zionale il
novantesimo giorno successivo al deposito della quarantesima ratifica o adesione,
mentre la Decisione quadro dell’Unione Europea ha dato termine per conformarsi agli
Stati membri fino al 1°agosto 2004, indipendentemente dalla loro adesione alla
Convenzione ed ai Protocolli di Palermo, anticipando comunque a livello comunitario
l’adeguamento degli ordinamenti interni degli Stati membri agli obblighi derivanti dal
Protocollo.
La Legge 11 agosto 2003 n.228
La legge 11 agosto 2003 n.228 ha tradotto nella normativa italiana la decisione
quadro di cui sopra ed il Protocollo Addizionale sulla tratta . L’intervento è stato
realizzato attraverso un’articolata riformulazione delle norme incriminatrici della
riduzione in schiavitù, della tratta e commercio di schiavi e dell’alienazione e
acquisto di schiavi (artt.600-601-602 cp), in secondo luogo attraverso
l’introduzione del comma 6° dell’art. 416 cp, concernente i sodalizi criminosi dediti
alla commissione dei predetti reati, con trattamento sanzionatorio aggravato
rispetto all’ipotesi base.
Per i profili di maggiore interferenza con gli argomenti oggetto della presente
relazione conviene soffermarsi in particolare sull’art.601 cp come modificato, che
ha mutato anche la denominazione da “tratta e commercio di schiavi” a “tratta di
persone” . L’art. 601 cp sanziona due condotte:
- la tratta di persona che si trovi nelle condizioni di schiavitù o di
asservimento continuativo di cui all’art.600 cp;
- l’induzione mediante inganno o la costrizione mediante violenza,minaccia,
abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o
psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di
somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità,
a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a
trasferirsi al suo interno, al fine di commettere le forme delittuose di cui
all’art.600 cp.
Elemento comune alle due condotte è l’attività di “tratta”, intesa come
trasferimento della vittima nel o dal territorio nazionale.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 42
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Elemento differenziale è la condizione della vittima, nel primo caso già asservita,
nel secondo caso libera, ma destinata all’asservimento tramite un’attività di
costrizione o di induzione, la seconda fattispecie essendo dunque caratterizzata dal
dolo specifico, che non rende necessaria la concreta realizzazione
dell’assoggettamento perseguito.
Qualora lo scopo illecito risulti ottenuto, l’art. 601 cp potrà concorrere con il reato
di cui all’art.600 cp, come si potrà ritenere il concorso qualora l’autore del
trasferimento illecito sia anche colui che abbia asservito la vittima.
Nei primi commenti alla Legge 228/03 non si è posto in dubbio che qualora la
tratta abbia comportato l’ingresso clandestino nel territorio dello Stato trovi
applicazione anche l’art.12 TU 286/98
In verità, la differenza concettuale tra smuggling e trafficking potrebbe costituire
intralcio al concorso dei reati che ne costituiscono la traduzione normativa nel
nostro ordinamento, ossia, rispettivamente, l’art.12 TU 286/98 e l’art.601 cp, con il
rispettivo bagaglio di circostanze aggravanti.
Lo stesso dato testuale comune al 1°co-3°co-5°co dell’art. 12 TU 286/98 , ossia la
clausola iniziale “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, pare porre un
problema, soprattutto con riferimento al 3°comma , posto che nel Testo Unico non
si ravvisano altri reati più gravi (se non determinati dalle circostanze aggravanti di
cui al co.3 bis e 3 ter che si innestano sullo stesso comma 3°) .
Tale clausola può suggerire un assorbimento dell’art.12 TU 286/98 nel più grave
reato di tratta come riformulato dalla legge 228/03 ?
A favore del concorso e non dell’assorbimento , viceversa, militano:
1) il concorso è stato sempre pacificamente riconosciuto nella vigenza del
precedente testo degli artt. 600 e ss.cp;
2) l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di
concorrenza dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di
induzione a recarsi nel territorio di altro Stato per esercitarvi la prostituzione , per
la diversità degli interessi tutelati dalle due norme;
3) la diversità di interessi giuridici protetti si registra anche tra l’art.12 TU 286/98
e la tratta di cui all’art.601 cp: infatti nelle ipotesi di procurato ingresso illegale è
lo Stato ad essere tutelato (ossia i confini nazionali e la corretta attuazione delle
politiche migratorie), mentre è evidentemente la persona , la dignità personale e
la libertà individuale nelle norme su schiavitù e tratta. L’ingresso o l’uscita
illegale dal territorio dello stato sanzionati dall’art. 12 TU 286/98 sono quelli che
avvengono in violazione delle disposizioni dello stesso TU 286/98 che disciplina ,
negli articoli che precedono, le modalità di ingresso e di soggiorno “regolari” e
conseguentemente le condotte che, non ottemperando alle predette disposizioni,
debbono reputarsi irregolari. Così all’art. 4 è stabilito che “l’ingresso nel
territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o
di documento equipollente e del visto d’ingresso , salvi i casi di esenzione , e può
avvenire , salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 43
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è definita.
appositamente istituiti”; all’art. 5 è statuito: “Possono soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano
muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati e in corso di
validità a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato
appartenente all’Unione Europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici
accordi”.
Quando tali disposizioni non vengano osservate si ha ingresso e/o soggiorno
illegale: esso può , concettualmente e normativamente, concorrere con il reato di
tratta di persona già asservita o di tratta diretta all’asservimento della persona
Certamente nella concorrenza dei reati si registra una zoppia, perché solo ai delitti
di cui agli artt. 600 e ss. cp (+ 416 6°co cp ) è stato riconosciuto quel carattere di
maggiore gravità e pericolosità che ne ha determinato la ricomprensione nel
novero dei delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis cpp, di competenza delle Procure
Distrettuali , coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia.
Per tali delitti, inseriti nell’art. 407 co 2° lett.a) 7 bis cpp, valgono i termini
massimi di durata delle indagini preliminari, ossia due anni, e la particolare
disciplina della proroga senza notifica all’indagato prevista dall’art.406 comma 5
bis cpp, mentre così non è per l’art. 12 TU 286/98.
Rientrando tra i delitti di cui all’art. 51 co.3 bis cpp, valgono anche le norme per i
collaboratori di giustizia di cui all’art. 9 D.L.15.01.1991 nr.8 conv.in L.15.03.1991
n.82.
In tema di intercettazioni, i delitti riformulati dalla legge 228/2003 godono delle
ampie possibilità fornite dall’art. 13 D.L. 13.05.1991 nr. 152 convertito in legge
12.07.1991 nr.203, esteso dall’art.9 della Legge 228/2003 anche ai reati di cui agli
artt. 600,601 e 602 cp , bastando la sufficienza e non occorrendo la gravità
indiziaria e l’intercettazione appaia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
parimenti l’intercettazione ambientale è consentita anche nei luoghi “protetti” ex
art. 614 cp anche se non vi è motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo
l’attività criminosa. Ai “nuovi” delitti si applica anche l’art.295 co.3 bis cpp in tema
di intercettazioni tra presenti per la ricerca del latitante.
Per i delitti di riduzione in schiavitù e tratta la legge 228/2003 prevedeva ritardate
esecuzioni di provvedimenti restrittivi e di sequestro e la possibilità per la Polizia
Giudiziaria di compiere operazioni sotto copertura come per ma fia e terrorismo
(art.10 Legge 228/2003). Tali poteri venivano estesi anche ai delitti di cui all’art.12
co.3 TU 286/98 dalla legge nr.271/2004 (art.12 co.3 septies).
Tali poteri sono stati riscritti e sono ora disciplinati in modo unitario dall’art.9
Legge 16 marzo 2006 nr.146 (che ha espressamente abrogato sia l’art.10 Legge
228/2003 che il comma 3 septies dell’art.12 TU 286/98)
IL REATO TRANSNAZIONALE – La legge nr.146/2006
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 44
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è definita.
La legge 16.03.2006 nr.146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, reca ,
all’art. 3, la definizione di reato transnazionale e ne delinea l’ambito di
applicazione come segue:
”si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato, nonché :
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua
preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo
criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro
Stato.
Sia il traffico di migranti che la tratta di esseri umani rientrano pertanto,
oggettivamente, nel reato transnazionale, che ricomprende quindi sia i delitti di
tratta ex art. 601 cp che i delitti di immigrazione ed emigrazione clandestina di cui
all’art. 12 TU 286/98 purchè vi sia coinvolto “un gruppo criminale organizzato”
(ancorchè non dotato dei connotati di mafiosità)
Gli istituti e gli strumenti correlati al reato transnazionale costituiscono dunque
una disciplina comune applicabile sia ai delitti di tratta che ai delitti di cui all’art.
12 TU 286/98.
Il trattamento si sostanzia:
1) nella circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 4 co.1°
Legge 146/223 che prevede un aggravamento della pena da un terzo alla
metà qualora alla commissione del reato abbia dato il suo contributo un
gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno
Stato;
2) nella deroga al bilanciamento, prevista dall’art.4 co.2° Legge 146/223 , in
virtù dell’estensione dell’art.7 co.2° DL 13.05.1991 nr.152 conv.in Legge 12
luglio 1991 nr.203 (art. 7 co.1°: “per i delitti punibili con pena diversa
dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art., 416 bis
cp del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà”; art.
7 co.2° : “Le circostanze attenuanti,diverse da quelle previste dagli articoli 98
e 114 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1 non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento
conseguente alla predetta aggravante”)
3) nelle operazioni sotto copertura per le quali l’art. 9 Legge 146/2006 prevede
una speciale causa di non punibilità riservata agli Ufficiali di Polizia
Giudiziaria della Polizia di Stato , dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 45
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è definita.
della Gua rdia di Finanza appartenenti alle strutture specializzate o alla
Direzione investigativa antimafia i quali, nel corso di specifiche operazioni
ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli
artt. 648 bis e ter, 600 e ss cp, ai delitti concernenti armi, munizioni ,
esplosivi, ai delitti di cui all’art. 12 co.3, 3bis e 3 ter TU 286/98 nonché 3
L.75/58, danno rifugio o comunque prestano assistenza, anche per
interposta persona, agli associati, acquistano , ricevono, sostituiscono od
occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono
oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti
ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono
l’impiego; negli stessi casi, sia gli ufficiali che gli agenti di polizia giudiziaria
possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per
attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione,
informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le
quarantotto ore dall’inizio delle attività; è previsto altresì che gli ufficiali di
polizia giudiziaria possano avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa
di non punibilità
4) nella possibilità di ritardati arresti e sequestri, in virtù delle disposizioni
del comma 6° e del comma 7° dell’art.9 Legge 146/2006:
il comma 6° recita:”quando è necessario per acquisire rilevanti elementi
probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
previsti dal comma 1 nonché di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del
codice penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive
attribuzioni possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza,
dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e
provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore”;
analogo potere è accordato al Pubblico Ministero dal comma 7°: “per gli
stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto
motivato, ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo dell’indiziato di delitto, dell’ordine di esecuzione di pene
detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell’esecuzione dei
predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo
decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore”. Il comma
prosegue con la previsione delle comunicazioni che il Pubblico Ministero è
tenuto a dare dei provvedimenti adottati all’autorità giudiziaria competente
per il luogo in cui l’operazione deve concludersi o attraverso il quale si
prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in
entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto,
profitto o mezzo per commettere i delitti. Il successivo comma 8° prevede
che le comunicazioni della PG ed i provvedimenti del PM emessi ai sensi dei
commi precedenti siano trasmessi senza ritardo al Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello per i reati non DDA (come l’art.12 TU 286/98) ed
al Procuratore Nazionale Antimafia per i reati di cui all’art.51 co.3bis cpp
Pur nella differente collocazione – che permane – dei delitti di riduzione in
schiavitù e tratta tra i delitti di competenza distrettuale e dell’immigrazione
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 46
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
clandestina tra quelli di competenza ordinaria, la comunanza di strumenti
operativi segna la prima vera armonizzazione sotto l’egida del reato
transnazionale, che estende taluni strumenti anche a differenti reati come
l’estorsione e l’usura
Dott.ssa Licia Scagliarini
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 47
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
Allegato
N. 3885/01 R.G. notizie di reato/Mod. 21
Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Milano
RICHIESTA PER L'APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
- artt. 272 e segg. c.p.p. -
Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale
-SEDE -
Il Pubblico Ministero dott. Licia Scagliarini, Sost. Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale ordinario di Milano,
Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:
1) ZHENG Ju Hui (Hua), nato a Fu Jian (Cina) il 04.03.1972, alias FONG KOK
SAY nato il 16.01.1968 a Singapore alias LEE YI PENG Gene nato a Singapore il
12.10.1971, identificato con quest'ultimo nome a mezzo passaporto n. S7136678B della
Repubblica di Singapore, irregolare
fermo effettuato il 9.10.2000 alle ore 4.00;
domiciliato a Milano in via Bolzano n. 2
attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio
difeso di fiducia dall'avv. Massimo Bertolini del Foro di Milano con studio in Corso
Porta Vittoria n. 51
2) NG LAI Chai nata a Selangor (Malesia) il 21.04.1959, identificata a mezzo
passaporto n. A 9758753 rilasciato in Malesia detta WANG alias KIM, irregolare
fermo effettuato l' 08.10.2000 alle ore 22.00;
in Italia senza fissa dimora
attualmente detenuta per questa causa presso la Casa Circondariale di Monza
difesa di fiducia dall'avv. Marco Martini, del Foro di Monza, con studio in Monza, via
Manzoni, 35
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 48
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
3) NG KOK PENG William alias WILLIAM NG KOK Peng nato a Singapore il
29.08.1967, identificato a mezzo passaporto n. S1792972J rilasciato dalla Repubblica di
Singapore, detto WEI, irregolare
fermo effettuato il 9.10.2000 alle ore 6.15;
in Italia senza fissa dimora
attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio
difeso di fiducia dall'avv. Angela Porcelli del Foro di Roma, con studio in Roma, via
Cola di Rienzo, 212
4) LI Yujiang nato a Liaoning (Cina) il 16.08.1965, identificato a mezzo passaporto
cinese n. 143391878
fermo effettuato il 12.10.2000 alle ore 20.00
domiciliato a Milano in Corso Buenos Aires n. 53
attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio
difeso di fiducia dall'avv. Sergio Vitale del Foro di Milano, con studio in Milano, via L.
Manara n. 17
5) LI Zhixiong nato a Fujian (Cina) l' 01.06.1975, sedicente
fermo effettuato il 12.10.2000 alle ore 21.30
domiciliato a Milano in Corso Buenos Aires n. 53
attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio
difeso di fiducia dall'avv. Angelo Galli, con studio in Gerenzano (VA), via Quarto dei
Mille, 26/b
6) CHEN RONG Xiang, nata nello Zhejiang (R. P.C.) il 19.07.1954, identificata a
mezzo C.I. n. AE 5331139 rilasciata dal Comune di Milano,
residente a Milano in via F. Ozanam n. 8, domiciliata in Milano presso il ristorante
"Allegria" sito in via Tadino nr.52,
allo stato non dispone di difensore
7) ZHENG Weikuai nato nello Zhejiang (R.P.C.) il 21.05.1977, identificato a mezzo
passaporto cinese n. 148159364, titolare di permesso di soggiorno nr.P375177 rilasciato
dalla Questura di Milano
residente a Milano in via F. Ozanam n. 8, domiciliato in Milano presso il ristorante
"Allegria" sito in via Tadino nr.52,
difeso di fiducia dall'Avv.to Pietro FERRAZZI con studio in Gallarate,via Settembrini
nr.4
8) ZHENG Ming Qiang nato nello Zhejiang (R.P.C.) il 18.12.1950, identificato a
mezzo passaporto cinese n. 148160684, titolare di permesso di soggiorno nr.C615469
D-5 rilasciato dalla Questura di Milano
residente a Milano in via F. Ozanam n. 8, domiciliato in Milano presso il ristorante
"Allegria" sito in via Tadino nr.52,
allo stato non dispone di difensore
9) CHAN Chee Wah nato a Singapore il 23.07.1957 identificato a mezzo passaporto n.
S1238339H della Repubblica di Singapore, detto CHAN alias CHEN
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 49
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
in Italia senza fissa dimora
allo stato non dispone di difensore
In ordine ai reati :
TUTTI
a) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 comma 1° e 3° D.L.vo 25.07.1998 n. 286
perché in concorso tra loro ed unitamente ad altri soggetti allo stato non identificati, uno
dei quali denominato “il capo” residente a HONG KONG, essendo membri di una
associazione per delinquere avente centro direzionale a HONG KONG, con
diramazione principale a Milano (da qui estendendosi anche a Parigi, Madrid, Londra e
Bruxelles) favorivano, dietro compenso, l’immigrazione clandestina sul territorio
nazionale di un elevato numero di cittadini cinesi, munendoli di passaporti ricettati e
contraffatti (in genere giapponesi) ed avviandoli verso il Nord America direttamente o
attraverso altri paesi europei quali scali intermedi. In particolare:
ZHENG Ju Hui, mantenendo i contatti con il capo dell’organizzazione operante ad
HONG KONG, organizzava e coordinava gli spostamenti dei clandestini e dei sodali
"accompagnatori" , tenendo la contabilità dei traffici e procurando i passaporti ricettati
e contraffatti;
NG LAI Chai, NG KOK William Peng e CHAN Chee Wah, tenendo i contatti e
seguendo gli ordini di ZHENG e del “capo”, ricevevano da ZHENG, in qualità di
“corrieri”, i passaporti ricettati e contraffatti ed effettuavano viaggi all'estero al fine di
accompagnare in Italia clandestini cinesi ovvero di portare all'estero i documenti
falsificati o prelevavano i clandestini al loro arrivo a Milano (essendo stato l'espatrio ed
il viaggio verso Occidente curato da altri sodali) , provvedevano alla loro sistemazione
logistica , accompagnandoli presso il ristorante cinese “Allegria” sito in Milano, Via
Tadino nr. 52, presso l’albergo abusivo sito a Milano in Corso Buenos Aires Nr. 53 e
talora presso altri alberghi di Milano e successivamente provvedevano al loro imbarco
allo scalo aereo di Malpensa (o ad altri scali italiani, Linate, Venezia, Roma), dopo
averli muniti di passaporti ricettati e contraffatti (prevalentemente giapponesi) e di
biglietti aerei per gli Stati Uniti o per il Canada, dando loro ogni istruzione per il
viaggio e per la simulazione della diversa nazionalità o personalmente
accompagnandoli presso altri scali europei per la prosecuzione del viaggio verso il Nord
- America :
CHEN RONG Xiang, ZHENG Weikuai e ZHENG Ming Qiang quali gestori del
ristorante cinese “Allegria” sopra menzionato, tenendo i contatti con i corrieri, fornendo
pasti ai clandestini cinesi alloggiati nell’appartamento di C.so Buenos Aires nr. 53 e
negli alberghi milanesi nonché andandoli a prendere alla stazione ferroviaria Centrale di
Milano al loro arrivo ed istruendoli sugli itinerari da seguire nonché rifornendoli di altri
documenti falsi (come tessere contraffatte per studenti giapponesi), in particolare
costituendo base logistica e di “appoggio” e di "ritorno" (in caso di fallimento alla
partenza ed in attesa di nuova partenza con ulteriore passaporto contraffatto) per i
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 50
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è definita.
sedicenti cittadini cinesi XU HAI Feng, LU WEN Fang, (rintracciati alla frontiera di
Malpensa in procinto di partire con documenti falsi il 4.02.2000), YANG DA Long,
LIXZ Femg, ZHIANG SIX Yang (rintracciati alla frontiera di Malpensa in procinto di
partire con documenti falsi il 5.03.2000, ZHIANG SIX Yang nuovamente fermato a
Malpensa il 14.03.00 in occasione di un' ulteriore tentata partenza) , JIO Xi, LI Sa Xi
(rintracciati alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi il
14.03.2000), CHEN Hai e LIU Jia Hui (rintracciati a Malpensa in data 17.03.00 mentre
erano in procinto di partire con documenti falsi), GUOQING Jing (rintracciato in
transito a Malpensa il 20.06.00 proveniente da Barcellona e diretto a Chicago munito di
falso passaporto); LIU Guo Qian, CHENG Hui, LI Mei ( rintracciati alla frontiera di
Malpensa in procinto di partire con documenti falsi il 22.06.2000 e tornati a Milano in
data 28.06.00 dopo essere stati fermati all'aeroporto di Venezia mentre tentavano una
nuova partenza da quello scalo), JANG Xia Li, CHEN Lin ( rintracciate alla frontiera
di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi sia in data 1° agosto che in data
8.08.2000. nella seconda occasione CHEN Lin dichiarando l'identità di CHEN Zen), LI
Wun alias LI Wen e LI Yong alias LI Tong (rintracciati in data 11.10.00 presso
l'appartamento di Corso Buenos Aires 53 e dichiaratamente consumanti i pasti presso il
ristorante Allegria e già respinti da Londra allo scalo di partenza di Fiumicino in data
7.10.00 per possesso di falsi passaporti giapponesi);
LI Yujiang gestendo l’albergo abusivo situato in Milano in C.so Buenos Aires nr. 53 e
lì ospitando i clandestini cinesi portati illegalmente in Italia dall'organizzazione e
segnatamente alloggiando i clandestini sopra indicati, ai quali si debbono aggiungere:
WANG Yin rintracciata alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti
falsi il 22.03.2000; LIN Xidi e MENG Ya rintracciati alla frontiera di Malpensa in
procinto di partire con documenti falsi il 20.05.2000 dopo essere stati respinti da
Dublino il 19.05.2000; XIAO Daong, LIAN Yin, LIAN Xiao rintracciati alla frontiera
di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi il 2.06.2000; LIN Mei, HUANG
Hua, WEN Yuang, CHEN Cheng rintracciati alla frontiera di Malpensa in procinto di
partire con documenti falsi per la Jamaica il 5.07.2000, WANG Xian Dou, LIU Xiao
Lin , WANG Jiang Xing partiti da Malpensa il 7.07.00 per Londra con prosecuzione per
Los Angeles, respinti da Londra e rispediti lo stesso giorno allo scalo di partenza di
Malpensa in quanto muniti di falsi passaporti , LI Hong, LI JIN Ai, HU Bao Wen,
ZHEN XIAO Hua, HANG MEI Qin, WANG Guan -questi ultimi
presenti
nell'abitazione di Corso Buenos Aires 53 all'atto della perquisizione in data 11.10.00, tra
i quali HU Bao Wen e HANG MEI Qin già respinti da Londra allo scalo di partenza di
Fiumicino in data 7.10.00 in quanto muniti di falsi passaporti - clandestini ai quali
veniva impartito l’ordine di non lasciare tale abitazione se non accompagnati e che ivi
soggiornavano in attesa di ricevere falsi passaporti e di lasciare l'Italia ed ivi
ritornavano (nel caso di fermo alla partenza per la scoperta del falso passaporto) in
attesa di nuova partenza e di nuovo passaporto contraffatto , dunque fornendo anch’esso
base logistica per l’ingresso in Italia ed il successivo espatrio di clandestini cinesi;
LI Xhixiong quale ospite del predetto albergo risultando in possesso di n. 12 passaporti
giapponesi e coreani contraffatti predisposti per essere consegnati ad altrettanti
immigrati clandestini cinesi per consentire loro di espatriare illegalmente.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 51
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Con le aggravanti di aver commesso il fatto a fini di lucro, da tre o più persone in
concorso tra loro, in relazione all'ingresso di ben più di cinque clandestini ed utilizzando
servizi di trasporto internazionale e documenti (in particolare passaporti giapponesi)
contraffatti.
In Milano per i fermati fino alla data dei rispettivi fermi e per gli altri fino alla data
attuale
b) del reato di cui all’art. 416 1°, 2°, 3° ed ultimo comma c.p. per essersi associati tra
loro e con altri soggetti non identificati (tra cui il capo di Hong Kong) al fine di
commettere una serie indeterminata di attività incessantemente dirette a favorire un
flusso costante di ingressi illegali di cittadini cinesi in Italia ed in altri paesi europei ed
extraeuropei con relative e strumentali falsificazioni documentali, con le condotte
descritte al capo che precede e con predisposizione di mezzi consistita nell’organizzare
e pianificare l’arrivo in Italia di immigrati clandestini cinesi ed il loro successivo
espatrio con partenza dagli aeroporti nazionali o da altri scali europei, utilizzando
passaporti all'uopo ricettati e falsificati, con suddivisione dei ruoli derivanti dalle
funzioni specificamente indicate al capo che precede tali da far assumere:
- a ZHENG Ju Hui la posizione di organizzatore e capo a Milano;
- a NG LAI Chai la posizione di "veterana" tra i corrieri tale da consentirle rapporti
diretti con il capo di Hong Kong ;
- a NG KOK William Peng la posizione di partecipe essendo intervenuto , quale ultimo
corriere , a supporto degli altri più esperti ;
- a CHAN CHEE Wah di pari grado della NG LAI CHAI, avendo anch'esso contatti
diretti con il capo di Hong Kong;
- a LI YUJIANG la posizione di organizzatore e capo , avendo in gestione l'albergo
abusivo per clandestini di Corso Buenos Aires 53 e quale uomo di fiducia
dell'organizzazione:
- a LI Zhixiong la posizione di partecipe quale corriere di passaporti contraffatti o
destinati alla contraffazione ;
- a CHEN RONG Xiang la posizione di organizzatore e capo, quale co-gestore del
ristorante Allegria unitamente al figlio ed al marito e referente dell'organizzazione per
l'accompagnamento e per la sistemazione dei clandestini;
- a ZHENG Weikuai la posizione di organizzatore e capo , quale titolare e co-gestore
di fatto del ristorante Allegria unitamente alla madre ed al padre e referente
dell'organizzazione per l'accompagnamento e per la sistemazione dei clandestini
- a ZHENG Ming Qiang la posizione di partecipe , quale co-gestore di fatto del
ristorante Allegria unitamente alla moglie ed al figlio
Con l'aggravante del numero degli associati certamente superiore a dieci persone
Associazione operante in Milano fino alla data attuale
Con la recidiva specifica infraquinquennale per ZHENG Weikuai ex art. 99 cp
ZHENG Ju Hui e NG KOK William Peng
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 52
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c) del reato di cui agli artt. 110, 648 c.p. perché, in concorso tra loro ed al fine di
trarne profitto, acquistavano o comunque ricevevano, conoscendone l’illecita
provenienza, nr. 10 passaporti giapponesi provento del delitto di contraffazione di
pubbliche certificazioni, segnatamente ZHENG li riceveva in consegna a Milano e li
consegnava a sua volta in Milano a NG KOK William che ne veniva trovato in possesso
(trattasi dei documenti analiticamente indicati nel verbale di sequestro a suo carico
8.10.2000) .
In Milano il 7.10.2000
Si premette che la presente richiesta di misura cautelare deriva dall'ordine di
trasmissione degli atti del procedimento siglato dal PM di Busto Arsizio in data
19.1.2001 (trasmissione poi materialmente avvenuta il 26.01.2001), quale
conseguenza dell'ordinanza di rigetto emessa dal GIP di Busto Arsizio in data
15.01.2001 in ordine alla richiesta di misura cautelare fomulata da quel PM nei
confronti degli indagati dal n.6 al n.9 , rigetto motivato dall'incompetenza
territoriale contestualmente dichiarata dal GIP di Busto con riferimento al
presente procedimento , pur avendo lo stesso GIP già ritenuto la propria
competenza nei confronti degli indagati dal nr.1 al nr.5 in occasione delle
ordinanze di convalida dei relativi fermi con applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere (ord.12.10.2000 e 16.10.2000), tuttora costituenti
titolo della loro detenzione. Il GIP di Busto Arsizio ordinava soltanto, nel
dispositivo , la restituzione degli atti al PM di Busto richiedente e quest'ultimo
trasmetteva gli atti all'A.G. di Milano ai sensi dell'art. 54 cpp . Ciò nonostante
ritiene Questo PM che si versi di fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 27 cpp in
quanto il GIP ha pronunciato la propria incompetenza (successivamente alle
precedenti ordinanze di segno contrario) in ordine ad ipotesi di reato coinvolgenti
tutte espressamente a titolo di concorso anche i detenuti (art. 416 cp e 12 comma
3° TU 286/98) .
Questo PM richiede pertanto nuova misura cautelare da emettersi ex art. 27 cpp
nei confronti dei detenuti dal nr.1 al nr.5 e , contestualmente , che venga applicata
la misura della custodia cautelare in carcere anche ai correi attualmente liberi
indicati dal nr.6 al nr.9 .
Quanto all'individuazione della data da cui far decorrere il termine di 20 giorni
ex art. 27 cpp , non ignorandosi le oscillazioni giurisprudenziali al riguardo, la
presente richiesta appare comunque tempestiva anche laddove si voglia far
decorrere il termine dall'ordine di trasmissione degli atti datato 19.01.01 e non
dalla data di effettiva predisposizione e dismissione del fascicolo per la
trasmissione a Questa Procura (risultando timbri di deposito presso la Procura di
Busto ancora alla data del 23.01.01) o dalla data (come pur vi è giurisprudenza
reiterata nel tempo a favore) del deposito presso Questa Procura (data fissata nel
26.01.01 dal timbro di ricevimento, anche se gli atti sono pervenuti alla materiale
visione del magistrato solo in data 29.01.01 ed alla iscrizione ed assegnazione alla
scrivente il 30.01.01) .
Comunque si chiede, laddove il GIP di Milano non ritenga versarsi in ipotesi di
cui all'art. 27 cpp, che per gli indagati dal nr.1 al nr.5 venga emessa misura
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 53
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
cautelare sulla base del capo di imputazione come sopra riformulato in
contestualità all'applicazione di misura cautelare per lo stesso capo di imputazione
a carico degli indagati dal nr.6 al nr.9.
In ordine alla competenza del Tribunale di Milano
Il reato più grave ascritto agli indagati è certamente la fattispecie di cui all'art.12
comma 3° TU 286/98, punito con pena più severa della stessa associazione per
delinquere di cui all'art.416 cp. Quindi per decidersi la questione della competenza
territoriale deve guardarsi innanzitutto al luogo di commissione del favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina. Orbene, dagli atti del procedimento emerge con
chiarezza che Milano era la "tappa italiana" nel viaggio illegale dei clandestini dalla
Cina verso paesi europei o extraeuropei come gli Stati Uniti . I clandestini in arrivo in
questo capoluogo venivano condotti nell'albergo abusivo di C.so Buenos Aires 53
Milano o in altri alberghi della zona , rifocillati o comunque convogliati-quale punto di
riferimento- presso il vicino ristorante "Allegria" di via Tadino , fino alla partenza per la
destinazione finale, nell'imminenza della quale gli associati fornivano a ciascun
clandestino il biglietto aereo e un passaporto contraffatto (giapponese) per consentire
l'imbarco.
La partenza dei clandestini avveniva, nella maggior parte dei casi, dall'aeroporto di
Malpensa e proprio i controlli effettuati a Malpensa con la reiterata e sempre più
frequente scoperta di cittadini cinesi esibenti falsi passaporti giapponesi (contraffatti con
la loro fotografia) hanno comportato il sorgere del presente procedimento, grazie al
pedinamento attuato nei confronti dei medesimi all'uscita dall'aeroporto e l'ulteriore
rivelazione che taluni ritentavano dopo pochi giorni una nuova partenza con altro falso
passaporto. In particolare, decisiva è stata la scoperta che i clandestini bloccati in
partenza facevano rientro presso il ristorante Allegria e l'albergo abusivo di Corso
Buenos Aires, da cui poi ripartivano per tentare nuovamente l'imbarco. Malpensa si
configura così come luogo di partenza dei clandestini, preceduto comunque dalla
permanenza a Milano. Ma la permanenza e l'uscita dal territorio italiano con falsi
documenti si collegano strettamente all'ingresso clandestino nel nostro Stato , sono la
prosecuzione della stessa attività delittuosa e sono gli indici rivelatori della medesima ;
si tratta di fasi dell'unico viaggio (anche in senso economico) che porta il clandestino
dalla Cina al paese occidentale di destinazione e che viene trattato fin dall'inizio
unitariamente, come un "pacchetto" comprensivo anche della sosta italiana, senza
alcuna autonomia da parte del clandestino, costantemente accompagnato e gestito fino
all'esito finale , tanto è vero che, in caso di primo "respingimento", l'organizzazione lo
riassume in carico per un secondo tentativo (fornendogli altro falso passaporto e
biglietto aereo). Dagli atti non emerge un preciso luogo di frontiera utilizzato per
l'ingresso clandestino con caratteristiche di stabilità nel flusso incessante di clandestini;
l'incertezza e la varietà delle frontiere utilizzate per l'ingresso ( aerea, terrestre o
marittima ; i clandestini che hanno reso dichiarazioni al riguardo hanno riferito di viaggi
in aereo e in treno, quest'ultimo mezzo prevalentemente utilizzato proprio nell'ultima
tratta verso l'Italia) non significa che sia incerto il luogo di commissione dell'attività di
favoreggiamento dell'immigrazione illegale giacchè comunque Milano era il centro di
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 54
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è definita.
arrivo e raccolta , di smistamento e sosta nei temporanei alloggi, fino al via libera
corrispondente con il momento della partenza per altri paesi.
Per giurisprudenza ormai consolidatasi sulle forme del contributo delittuoso nel reato di
favoreggiamento dell'immigrazione clandestino, è pacificamente chiamato a
risponderne anche chi trasporta i clandestini quando hanno già varcato il confine
italiano con modalità comunque funzionalmente connesse al loro ingresso in Italia (in
quanto attività collegata senza soluzione di continuità all'ingresso stesso) "sì che
l'immigrazione risulta direttamente agevolata dal conseguente trasporto, mirato ad
assicurare la permanenza dei clandestini nel territorio dello Stato" (v.Cass. sez.1
8.02.2000) e comunque quando sussista un previo accordo delittuoso affinchè venga
svolta, in arrivo, la presa in consegna dei clandestini (v.Cass.Sez.1 9.06.2000). Poichè
tale attività si è certamente svolta a Milano in simbiosi con le istruzioni e le
comunicazioni provenienti dagli associati all'estero circa l'arrivo di gruppi di
clandestini, si può dire che a Milano si è svolta la parte concretamente individuata
dell'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A Milano vi erano le basi
logistiche (il ristorante Allegria , l'appartamento di Corso Buenos Aires 53 e vari
alberghi della zona) quale luogo di raccolta ed alloggio sia dei clandestini che degli
associati , a Milano arrivavano plichi contenenti passaporti contraffatti destinati ai
clandestini , a Milano i clandestini ricevevano tali documenti, necessari per il successivo
imbarco ; presso agenzie di viaggi con sede a Milano venivano acquistati i biglietti
aerei. Ovvio quindi che a Milano si radichi anche l'ipotizzata associazione per
delinquere.
RITENUTO CHE
sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico dei predetti indagati in ordine ai
reati sopraindicati desumibili dagli elementi e fonti di prova di seguito evidenziati ,
da cui complesso emerge in modo inequivocabile il coinvolgimento di tutti gli
indagati, ciascuno con un ruolo ben definito, nell’illecita attività posta in essere
dall’organizzazione criminale costituita al fine di favorire l’ingresso clandestino sul
territorio nazionale nonché l’esodo verso i paesi dell’America del Nord di cittadini
cinesi , muniti dall'organizzazione di passaporti contraffatti di altre nazionalità (in
genere giapponesi) di provenienza furtiva.
In particolare, ZHENG Ju Hui ( alias FONG KOK SAY , alias LEE YI PENG); NG
LAI CHAI ( alias WANG, alias Kim); NG KOK William Peng (alias WEI), già
sottoposti a fermo di polizia giudiziaria da parte della Polizia di Frontiera dell’aeroporto
di Malpensa in data 8 e 9 ottobre 2000 e tutti irregolari sul territorio nazionale, hanno
svolto, nell’ambito dell’organizzazione criminosa, il ruolo, rispettivamente, il primo di
organizzatore e gli altri di “corrieri” dei clandestini gestiti dalla medesima
organizzazione.
In particolare ZHENG JU Hui, detto FONG, oltre a predisporre la pianificazione delle
partenze e degli arrivi ed a svolgere la funzione di contabile, provvedendo al pagamento
degli altri compartecipi ed all’impiego del denaro indispensabile per la gestione dei
clandestini, rappresenta il principale collegamento tra il vertice del sodalizio criminoso
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 55
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è definita.
situato a Hong Kong e gli altri associati destinati ad operare in Italia (nonché a spostarsi
in Spagna , Francia, Belgio …)
A carico del predetto FONG, si pongono innumerevoli conversazioni telefoniche
intercettate sulle utenze utilizzate dall’indagato (vd. trascrizioni delle conversazioni
telefoniche intercettate sull’utenza nr. 0348/4000549 -linea nr. 7- e nr.0348/0408186 linea nr. 10 bis).
La prima utenza in uso a FONG è stata individuata grazie alle dichiarazioni rese dalla
minore CHEN ZEN ( alias CHEN LIN ) in data 8.08.2000 quando, a seguito di un
secondo rintraccio avvenuto in ambito aeroportuale con falsi documenti giapponesi (un
primo rintraccio era avvenuto in data 1.08.2000 con altri falsi documenti giapponesi), la
stessa minore (poi collocata in comunità) ha inteso sottrarsi all’associazione criminosa
alla quale era stata affidata dai genitori, dietro il corrispettivo di 40.000 dollari.
Occorre evidenziare che FONG veniva identificato e controllato a Milano, in data 27
settembre 2000, da personale della Polizia di Frontiera. In quella circostanza FONG
veniva trovato in possesso di una notevole somma di denaro in valuta italiana (L.
6.700.000) e straniera ( dollari USA e di Hong Kong, franchi belgi e svizzeri, lire
turche, pesetas spagnole, marchi tedeschi …vd annotazione del 27.09.2000 ).
Di fondamentale rilievo è, inoltre, l’esito delle perquisizioni operate a carico di FONG
in occasione del fermo di polizia giudiziaria che forniscono la conferma degli
spostamenti internazionali dei corrieri e dei clandestini, oltre a rappresentare un
riscontro del ruolo rivestito dall’indagato , peraltro già ampiamente emerso nel corso
delle intercettazioni telefoniche. Infatti sono stati rinvenuti fra l’altro :
§ Numerose banconote in valuta estera ed italiana ;
§ Numerosi telefoni cellulari che, secondo il modus operandi dell'organizzazione ,
venivano utilizzati per “guidare” i clandestini nel corso dell’itinerario prescelto
(vd. spontanee dichiarazioni della minore CHEN ZEN ed esiti delle stesse
intercettazioni
telefoniche
venendo
gli
stessi
clandestini
forniti
dall'organizzazione di apparati cellulari);
§ Numerosi biglietti aerei con tratte notoriamente utilizzate per favorire l’ingresso
clandestino di cittadini cinopopolari;
§ Diverse carte telefoniche, nonché biglietti da visita di alcuni hotel tra cui l' Eden
di Milano ( presso il quale sono stati alloggiati la NG LAI CHAI , NG KOK
WILLIAM e CHAN CHEE WAH), il Virgilio (presso il quale, come meglio
sarà evidenziato in seguito, è stato rinvenuto un plico, diretto allo stesso FONG,
contenente otto passaporti giapponesi contraffatti), biglietti da visita di alcuni
ristoranti cinesi tra i quali il ristorante “Allegria” (vd. verbale di sequestro a
carico di ZHEN Ju Hui).
Particolarmente significative, inoltre, le spontanee dichiarazioni a contenuto confessorio
rese da NG KOK William in occasione del suo fermo. Questi riconosceva nella foto
rispondente a ZHENG Ju Hui il connazionale, a lui noto come XIAO ZENG, che gli
impartiva tutte le istruzioni sui viaggi dei clandestini e che la sera precedente gli aveva
consegnato i dieci passaporti che veniva sequestrati a carico dello stesso NG KOK.
Il ruolo primario svolto da ZHEN Ju Hui nella ricettazione dei passaporti falsi
giapponesi destinati ai clandestini ha trovato ampio riscontro nel sequestro, operato
presso l’Hotel Virgilio in data 12.10.2000, di un plico DHL proveniente da Hong
Kong, destinato a “Mr. LEE Y.P.” contenente n. 8 passaporti giapponesi contraffatti.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 56
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GENCHI Massimo, gestore del predetto hotel, rife riva in sede di sommarie
informazioni di essere stato incaricato da un cinese di nome LEE, riconosciuto nella
foto riproducente ZHENG Ju Hui , di ricevere per suo conto, dietro compenso in
danaro, pacchi postali provenienti dall’estero; precisava, inoltre, che una volta giunto il
plico avvisava LEE dell’arrivo al n. 0348/4000549 .
Dalle intercettazioni di tale utenza si trae puntuale riscontro delle telefonate di avviso in
lingua inglese provenienti dall'Hotel Virgilio:
* progr.18 del 14.08.00: * progr.54 del 24.08.00: * progr.154 del 30.08.00: * progr.345
del 4.09.00
L’attività di ascolto telefonico e le perquisizioni operate hanno consentito di definire
anche la posizione di NG LAI CHAI e di NG KOK WILLIAM (vd., in particolare,
trascrizioni integrali linea 9, relativa all’utenza 0333.3452676 intestata ed in uso a NG
LAI) ed il loro rapporto con FONG e con CHAN CHEE WAH.
Fondamentale in proposito è il colloquio intercorso tra la NG Lai Chai, detta WANG ed
il “capo” circa lo spostamento di clandestini che la stessa NG Lai, unitamente a Wei (=
NG KOK William), avrebbe dovuto assicurare. In particolare, nel corso della telefonata
si allude allo spostamento di quattro persone attraverso lo scalo aereo di Parigi (prog.
521 e 523 dell’8.10.2000). Alla prospettiva del capo di inviarla in Francia, la WANG
manifesta la sua intenzione di ritornare a Hong Kong. Il capo ad un certo punto
domanda: “Allora vai giù con WEI?”, facendo riferimento a un trasporto di quattro
clandestini da effettuarsi il 10 ottobre. WANG risponde: “Sarà WEI ad andare in
aeroporto, tanto sono in blu, poi andranno insieme all’imbarco A…”. La WANG fa poi
riferimento ad uno scambio di “libri” (ossia di passaporti falsi) che avverrà tra WEI e le
clandestine all’interno dell’aeroporto. La WANG prosegue asserendo che anche lei
andrà in Francia. Dalla medesima conversazione appare con evidenza il ruolo di
"veterana" della WANG, cui il “capo” demanda il compito di fornire istruzioni.
Opportuni appostamenti presso l’Hotel Eden di Milano, dove risultavano alloggiati sia
la WANG che WEI, consentivano di individuarli e di seguirli in stazione ove l’uomo,
poi compiutamente identificato per NG KOK William Peng, e la WANG si
apprestavano a prendere il treno per Parigi. In quest’ultima circostanza i due orientali
venivano sottoposti a perquisizione ed a fermo di polizia giudiziaria. Indosso a NG
KOK William venivano rinvenuti, nascosti nelle tasche, dieci passaporti giapponesi
alterati che, come riferito dallo stesso in sede di spontanee dichiarazioni (e confermato
innanzi al GIP di Busto in sede di udienza di convalida), aveva ricevuto da ZHENG JU
HUI.. NG KOK William risultava inoltre possedere i numeri telefonici sia di ZHENG
che della WANG, quest’ultima a suo dire conosciuta a Parigi in occasione del suo primo
viaggio come “corriere” (vd. verbale di spontanee dichiarazioni di NG KOK William).
A carico di NG LAI CHAI (=WANG) venivano sequestrate numerose banconote in
valuta estera ed italiana, telefoni cellulari e relativi accessori nonché il biglietto
ferroviario con destinazione Parigi per il compimento dell’ultima “missione “ prima
della fuga verso Hong Kong
Fitti i contatti tra la WANG e ZHENG intrattenuti al fine di procacciare i passaporti
falsi, acquistare biglietti presso le agenzie di viaggi milanesi, organizzare i viaggi ed
accompagnare i "clienti" ossia i clandestini (vd. le numerose trascrizioni integrali delle
conversazioni intercettate sull’utenza 0348 – 4000549 in uso a ZHENG alias FONG ).
La WANG, tra l’altro, si vanta apertamente della propria abilità di corriere e del fatto di
PROCURA DELLA REPUBBLICA
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essere riuscita a condurre a destinazione parecchi clandestini (telefonata nr. 475 del
6.10.2000 sull’utenza nr. 0333 – 3452676 in uso alla stessa WANG).
Dalle intercettazioni telefoniche emerge che la WANG ha stretti rapporti con il Capo di
Hong Kong ed effettua numerosi viaggi verso la Francia e la Spagna. In occasione di
uno dei suoi viaggi all'estero la WANG veniva intercettata, la prima volta, dagli
investigatori : in data 1° settembre 2000, infatti, la WANG figurava tra i passeggeri di
un volo Sabena diretto a Londra, via Bruxelles, a bordo del quale la donna stava
accompagnando tre cittadine cinesi (CHEN Mei, ZHEN Lin e CHAN Huan) trovate,
nella circostanza, in possesso di falsi passaporti giapponesi (CHEN Mei, ZHEN Lin e
CHAN Huan). Durante il controllo, che ha avuto un puntuale riscontro nelle
intercettazioni telefoniche ( nr. prog. 237, 247, 269 dell’1.09.2000, linea 7 utenza nr.
0348 – 4000549 in uso a ZHENG) veniva effettuata una fotografia digitalizzata del
passaporto in uso alla stessa Wang (v.d. comunicazione datata 21.9.2000).
Anche CHAN CHEE WAH rivestiva funzioni di corriere. Il ruolo del CHAN o
CHEN, emerge chiaramente dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate .
Occorre notare, in proposito che anche CHAN è stato notato nel corso di un servizio di
appostamento predisposto in data 1.09.2000 a Malpensa a seguito delle risultanze
dell’intercettazione telefonica sull’utenza in uso a ZHENG .
Nel corso dell’appostamento veniva notato un uomo, successivamente identificato come
CHAN, salire con altri due orientali a bordo di un taxi , chiamato da ZHENG e dirigersi
a Malpensa.
In quella circostanza CHAN veniva colto, come la WANG, nel corso dell’attività
criminosa. Infatti i due cinesi accompagnati in taxi dal CHAN (poi identificati per LIN
Xin e GUO Fucheng ) venivano trovati in possesso di falsi passaporti giapponesi mentre
erano in procinto di partire per Los Angeles. (cfr.informativa del 21.09.2000 ed allegate
annotazioni di servizio). Occorre sottolineare come nella stessa giornata la “ WANG “
fosse colta, come detto, in procinto di scortare all'estero altre tre cittadine cinesi
clandestine.
Importantissimi sono infatti al riguardo le telefonate nr. 247 (1.09.2000 tra la WANG e
FONG), la nr. 281 (2.09.2000 tra CHAN CHEE e FONG) e la nr. 356 ( del 4.09.2000
tra FONG e CHAN CHEE, tutte allegate all' informativa del 21.09.2000); da esse si
evince che FONG (ZHENG) è il referente non solo della WANG, ma anche del
corriere CHAN e tutti fanno parte della stessa organizzazione. Infatti i corrieri
riferiscono minuziosamente a ZHENG dei controlli subiti con specifico riferimento
anche ai clandestini in carico a ciascun accompagnatore (“due sono tue “ e tre della
signorina WANG ?”); in particolare lo stesso CHAN fa esplicitamente riferimento alle
“ tre della signorina WANG”, lasciando chiaramente intendere di essere a conoscenza
della parallela attività posta in essere da quest’ultima.
Ancora, nella telefonata nr. 356 CHAN riferisce a FONG le domande che gli sono state
poste dalla Polizia (“mi hanno interrogato per tanto tempo …insistevano se sapevo
qualcosa dei passaporti giapponesi e tante altre cose ma io ho risposto che non sapevo
niente” adottando comunque anche conseguenti cautele (“non parlare più così
chiaramente a telefono !”)
A titolo di esemplificazione, si riportano di seguito, in ordine cronologico,.
conversazioni di indubbia rilevanza probatoria intervenute nei mesi precedenti i fermi
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tra FONG , la WANG e CHAN , costituenti un solido e costante intreccio che rende
evidenti gli stretti rapporti nell'attività illecita , pur con una supremazia di FONG che
tiene la "contabilità" dei "viaggi" degli altri due e ha il ruolo di "ufficiale pagatore"; si
evince altresì chiaramente che la loro attività illegale è incessante e riguarda gruppi di
clandestini in genere da 5, 10, 20 persone per volta e relativi passaporti ("libri") : vedasi
per quanto riguarda la prima utenza intercettata di FONG (linea 7):
-progr.44 del 15.08.00 :FONG chiama CHAN per dirgli che le persone sono già in
viaggio "loro adesso sono di notte, quindi domani sono a Hong Kong e dopo domani
sono qui" "adesso sono tanti, un po' per volta arrivano tutti qui" "adesso siamo
d'accordo, arrivano cinque per volta", aggiungendo quanto a sè "sono a casa aspetto di
ricevere quelle cose...ieri t'ho già detto no? oggi ho già ricevuto otto "libri"- poichè
all'atto del fermo di FONG ad ottobre 2000 si scoprirà che ha casa a Milano, è chiaro
che quell'abitazione è il luogo di ricettazione dei documenti/passaporti falsificati-;
FONG avverte CHAN che è in arrivo anche la moglie del capo di Hong Kong
appositamente per aiutare FONG "a sistemare le cose"; CHAN ne è contento perchè
altrimenti non ha "più niente da lavorare", FONG ribatte che certamente per quella
settimana avranno da lavorare; CHAN obietta di aver telefonato a sua volta al capo il
giorno precedente e di avergli detto che c'era poco lavoro; passando alla "contabilità",
FONG chiede a CHAN in quali giorni abbia preso soldi proprio da FONG per poterli
registrare esattamente, CHAN risponde in tutto cinque volte, FONG replica che dai suoi
conti risultano sei, ma CHAN precisa che cinque volte riguardavano gli affari con il
capo, la sesta erano soldi di FONG per una vicenda solo tra FONG e CHAN e
quest'ultimo si raccomanda di scriverli a parte ; entrambi si lamentano di non avere più
soldi, CHAN chiede un anticipo di un milione e mezzo, ma FONG ribatte che non può
concederglielo al 15 del mese, ma deve contare fino al 23 che così sarà un mese; FONG
annuncia che "se adesso comincerà ad arrivare gente guadagnamo da mille a duemila
dollari a persona, anche la signora WANG prende mille-duemila dollari a persona";
CHAN poi chiede notizie della clandestina "trattenuta"; FONG non ha notizie e CHAN
commenta che neppure in Cina ne hanno, la ragazza non ha chiamato nessuno, perciò,
concludono, deve essere stata rinchiusa e FONG teme che "abbia parlato troppo";
CHAN si tranquillizza dicendo che comunque è piccola e si chiede perchè non abbiano
trattenuto tutte e due; FONG promette che se chiama, manderà la WANG ad
incontrarla- è chiaro il riferimento alla minore CHEN Zen fermata in data 8.08.00 ed
inserita in comunità ed alla sua compagna JANG XIA Li-;
- progr.18 del 18.08.00; progr. 43 del 20.08.00; progr.58 del 21.08.00 tra FONG e la
WANG (FONG dà appuntamento alla WANG per il giorno successivo per consegnarle
soldi , biglietto e "due libri" La WANG si stupisce: "Ma io ce li ho già" FONG:"Guarda
che erano sei persone: quattro lo hanno già e due persone sono senza" WANG:"Però
non capisco di quei due libri" FONG:"La scorsa volta mi hai consegnato in tutto undici
libri, giusto? Però adesso ho altri due libri che devi portare giù" WANG:"Ma perchè
devi aggiungere altri due "libri" a quegli undici che ho già sistemato?"
FONG"Comunque ci sono altri due "libri" da portare giù. Guarda che questa settimana
c'è un'altra decina di "libri" da consegnare, hai capito?" "Io entro mercoledì o giovedì
riceverò un'altra decina di "libri" WANG: "Ma non sono già partiti?" FONG:"Quelli
sono partiti! Ma ce ne sono altri in arrivo" "Comunque in tutto sono più di venti
persone" WANG:"Ho capito! Ma la settimana scorsa ho già consegnato undici "libri".
Ci sono ancora altri nove "libri"; FONG "Sì, ho capito, ma adesso si aggiungono altri
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due "libri". Però quando rientri ti dò un'altra decina di "libri" da consegnare; WANG
"Aspetta, aspetta che devo telefonare al capo. Domani gli telefono e mi metto d'accordo
con lui, sennò si confonde tutto" ; FONG:"Ma devi portare questi due "libri" giù!
WANG:"Lo, lo so che fa parte di quei venti "libri". Comunque devo telefonare prima al
capo e poi ti telefono"); progr.61- 65- 67-68-71-72 - 73 del 21.08.00 tra FONG e la
WANG (nel progr. 67 la WANG chiede conferma a FONG che il "capo" sia a Hong
Kong visto che non riesce a rintracciarlo e poi confrontano i vari numeri di telefono del
"capo": "quello del 910" " quello del 961 e 88455" "Ma quello è spento. Devi telefonare
al 96827305", suggerisce FONG); nel progr.68 la WANG comunica a FONG che il
"capo" le ha detto di partire mercoledì e non martedì perchè mercoledì e giovedì ci
sono altre persone che partono e di restituire a FONG i due "libri" ; FONG si
raccomanda di non confondere i codici e poi esclama contrariato "Qui c'è gente che
vuole partire!" la WANG risponde che quelli sono gli ordini del capo; nel progr.72 la
WANG, che ha ricevuto il contrordine dal capo, comunica a FONG che invece partirà
martedì come voleva lui e chiede se i due "libri" li debba consegnare allo stesso FONG
o a CHAN; FONG le risponde di effettuare la consegna a CHAN prima di partire e di
aver già avvertito CHAN; nel progr.73 la WANG, che riferisce di essere con CHAN,
comunica a FONG il prezzo del biglietto (lire 250.000); FONG le promette il rimborso
purchè la WANG glielo esibisca al ritorno; la WANG non vuole custodire il
biglietto:"Io non voglio tenerlo, non voglio rogne dopo, hai capito?" FONG allora
provvede subito alla registrazione) ovviamente contestualmente si registrano le
telefonate tra FONG e CHAN anche critiche nei confronti di certi "irrigidimenti" e
paure della WANG: così in data 21.08.00 progr.62 delle ore 8,56 FONG dà
appuntamento a CHAN in stazione per le 9,30 con conferma al successivo progr.63
delle ore 9,25 (da mettersi in correlazione con il progr.65 delle ore 9,26 in cui FONG dà
lo stesso appuntamento anche alla WANG che sta scendendo dal taxi); in data 22.08.00
progr.nr.70 FONG avverte CHAN di aver dato alla WANG "due libri" quella stessa
mattina, ma che il capo ha ordinato che la WANG parta il giorno dopo e perciò FONG
ha predisposto che la WANG consegni i due "libri" a CHAN alla stazione e poi FONG
andrà a riprenderli da CHAN (telefonata che si connette alle conversazioni
soprariportate tra FONG e la WANG) ; FONG avverte peraltro CHAN che se
arriveranno in tempo altri "libri" il capo ha ordinato che sia CHEN a partire e a "portarli
dai francesi e poi a portarli su", ma aspettando che "WANG li incontri e tu li porti giù".
CHAN risponde di aver capito tutto e FONG esplicita che se la WANG ritarda di un
giorno la partenza, anche il capo "di là tarda ancora un giorno". FONG conclude "tu
andrai su a incontrarli e poi io parto insieme a loro". FONG si lamenta del
comportamento troppo pauroso della WANG che non voleva più partire e non voleva
consegnare i due "libri" e per questo ha telefonato sia al capo , che si è adirato, ed a
FONG utilizzando il suo codice segreto, riservato alle emergenze;
- al progr. 7 del 22.08.00 FONG comunica alla WANG di essere già sul treno; ai progr.
18 e 19 del 23.08.00 la WANG comunica dapprima a FONG di non aver ancora visto
nessuno e FONG dice di aspettare; circa un'ora dopo , richiamata da FONG, la WANG
dà conferma dell'esito positivo: "Li ho incontrati";
- al progr.41 del 23.08.00 FONG e CHAN si accordano per la consegna della "cose"
direttamente alla stazione ove CHAN sta partendo
- al progr.75 del 25.08.00 FONG è in stazione e provvede alla ricarica della scheda del
cellulare della WANG e " a prendere i soldi" mentre la WANG deve prendere le
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persone; - progr.86 e 87 del 26.08.00 la WANG e FONG si accordano per andare in
stazione alle 3; progr.132 e 133 del 29.08.00: la WANG avverte FONG che sta
arrivando in stazione, al binario 4 e di tenere aperte le porte della macchina e di fare
molta attenzione; al progr.146 del 30.08.00 la WANG chiede a FONG dei soldi per
l'albergo; al progr.148 del 30.08.00 FONG e WANG si mettono d'accordo per andare ad
incontrare il capo (testa di serpente) ed ai successivi progr.149 e 152 FONG chiama un
taxi e la WANG dice di essere alla stazione; al progr.158 del 30.08.00 un uomo chiama
FONG dicendo di farli mangiare e partire e che fingano in treno di dormire
(chiaramente rivolto ai clandestini); poco dopo al progr. 161 FONG chiama una ragazza
e le spiega come chiedere il biglietto di prima classe alla stazione centrale di Milano; al
progr. 163 FONG le specifica di fare il biglietto per Roma Termini; ai progr.165 e 166
FONG si assicura che abbia fatto il biglietto e lo abbia obliterato; al progr. 167 ore
22,13 le dice di sistemarsi in prima classe e di stare attenta ; a tale partenza in treno è
evidentemente connessa la precedente chiamata (progr.162 delle ore 19,32) di CHAN
a FONG sul treno che debbono prendere i clandestini alle ore 22,34 e sull'aeroporto da
cui possano partire sicuri , come pure le telefonate di seguito indicate: al progr.171
delle ore 7.57 del mattino dopo (31.08.00), FONG dice alla ragazza di aspettare una
persona; al progr.173 del 31.08.00 ore 11,57: FONG chiede alla WANG (che è quindi
colei che le ha accompagnate all'aeroporto) se le due clandestine siano "passate" o
meno: FONG lamenta che non gli abbiano telefonato come invece dovevano fare e la
WANG, che le bolla come incapaci, ipotizza che per paura non abbiano voluto seguire il
suo cons iglio di chiamare occultamente dal bagno; FONG aggiungeva di aver provato a
chiamarle senza successo ma la WANG lo rassicurava:"Secondo me sono passate,
perchè stamattina c'era pochissima gente. Come sono arrivate, sono passate" e perciò
chiedeva a FONG di preparare i conti per essere pagata; alle ore 17.10 dello stesso
31.08.00 (progr.185) FONG e la WANG si mettono d'accordo per la partenza nel
pomeriggio successivo ; alle ore 18,15 del 31.08.00 (progr.187) FONG conferma alla
WANG il volo del giorno successivo alle ore 12,45 da Malpensa per il Belgio con
prosecuzione per l'Inghilterra; alle ore 19,40 (progr.188) la WANG si lamenta con
FONG che quelle due la stanno facendo impazzire perchè debbono a tornare a Milano
ma non stanno seguendo le sue istruzioni e chiede che FONG telefoni per spiegare loro
che "devono prendere il biglietto per Milano e di farsi dire a che ora e su quale binario"
. FONG chiede se debbano proprio rientrare in serata e la WANG conferma "se no dove
dormono!" . Al progr.192 del 31.08.00 FONG chiama una ragazza per raccomandarle la
destinazione Milano Centrale e di chiamare all'arrivo. La WANG richiama FONG alle
ore 20,55 (progr.193) preoccupata perchè qualcuno sta cercando di chiamarla sul suo
cellulare e ritiene improbabile che possa essere il capo per la differenza di fuso orario
("là sono le tre del mattino") e per il fatto che di solito il capo telefona a FONG e non a
lei. La WANG ha paura e chiede conferma a FONG che il cambio di volo debba
avvenire in Inghilterra. FONG dice che c'è grande pericolo che appena entrano li
prendano perchè "secondo me ci tengono d'occhio" ed aggiunge che "prima quando gli
ho telefonato mi hanno detto che c'è tantissima gente che li segue" . FONG poi si
allarma davvero quando la WANG lo informa che le clandestine sono salite su una
vettura il cui conducente non ha voluto il pagamento "allora è vero che c'è qualcuno che
li segue" . WANG gli riferisce di aver posto precise domande al riguardo per sapere
meglio:"Io gli ho chiesto che uomo era, loro mi ha nno detto che era un brav'uomo e che
non ha voluto una lira. Li ha fatti salire mentre camminavano per strada." FONG
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foglio nr. 61
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conclude che deve chiamarle subito per farsi dire come stanno le cose. Al progr.194 del
31.08.00 ore 21.11 FONG riferisce alla WANG l'esito del colloquio con i clandestini,
che non vogliono tornare. FONG dà via libera alla WANG perchè il giorno dopo parta
ugualmente, promettendo che i clandestini al loro ritorno andrà a prenderli lui; precisa
che se tornano prima di notte andrà a prenderli, altrimenti possono dormire nella
stazione ove si trovano perchè può essere pericoloso anche per lui, se sono seguiti,
andarli a prendere in stazione all'1 di notte. Assicura peraltro che i clandestini hanno il
telefono e quando torneranno li interrogherà "per bene" per sapere esattamente come
sono andate le cose. La WANG mostra grande preoccupazione che la polizia possa
avere il suo numero di telefono, ma FONG la rassicura "guarda che la situazione non è
così grave come pensi". Ma la WANG lo informa che al ritorno da Venezia è stata
controllata dai poliziotti e quelle due clandestine, ripete, la stanno facendo impazzire.
FONG le promette che al loro ritorno le farà impazzire lui.
Alle ore 23.00 del 31.08.00 (progr.196) CHAN (dall'ut.0333.3660918) chiama FONG
lamentando di non riuscire a mettersi in contatto con le due clienti (le due clandestine
bloccate a Venezia) perchè tengono il telefono spento; FONG risponde di essersi
raccomandato con loro perchè lo chiamassero appena salivano sul treno ma non l'hanno
fatto . Anche FONG prova a contattarle da un altro apparecchio , senza riuscirci e così
commentano che non si sa che fine abbiano fatto visto che il treno per tornare a Milano
partiva alle 22.00 e qualcosa. FONG aggiunge che aveva detto loro di partire anche se
erano seguite, ma le due volevano dormire in stazione a Venezia pur di non rientrare a
Milano; FONG invece glielo aveva proibito dicendo loro di tornare a Milano "così dopo
davo disposizioni su cosa fare" ma le due clandestine non ubbidivano. Alle ore 0,26
dell'1.09.00 (progr.198) CHAN ritelefona a FONG per avere notizie delle due
clandestine , FONG risponde che non gli hanno telefonato; CHAN aggiunge che c'è un
treno delle 4 del mattino da Venezia a Milano e chiede a FONG a che ora sia il loro
volo; FONG risponde alle 10.00 ; CHAN conclude che andrà in aeroporto alle 6.00;
alle ore 0,56 dell'1.09.00 (progr.206) CHAN richiama FONG per dirgli che quelle due
non sono tornate , poi CHAN ricorda a FONG quanto debbono fare il giorno
successivo; alle ore 8,53 dell'1.09.00 (progr.213) FONG chiama CHAN che dice di
essere appena arrivato; alle ore 9,13 dell'1.09.00 (progr.215) la WANG chiama FONG e
chiede se l'aereo di Malpensa è contrassegnato come SN 3158 delle ore 12,45; FONG
risponde affermativamente e che l'arrivo è previsto per le 14.00; WANG allora ricorda
che è quello che ha preso altre volte; alle ore 9,46 dell'1.09.00 (progr.220) FONG
chiede alla WANG cosa stia facendo e la WANG risponde che quando ha finito rientra;
seguono vari tentativi infruttuosi di FONG di mettersi in contatto con la WANG e con
CHAN, finchè la WANG risponde alle ore 11,55 (progr.237) dicendo a FONG di non
disturbarla perchè è in aeroporto; alle ore 12,17 dell'1.09.00 (progr.240) la WANG
telefona a FONG per dirgli che è tutto OK; a sua volta FONG compone un numero
estero (progr.241) trasmettendo al suo interlocutore lo stesso messaggio positivo; ma
alle ore 13,07 dell'1.09.00 (progr.247) la WANG avverte FONG che forse non sono
passate e che non può parlare ; il primo contatto successivo avviene alle ore 15,03
(progr.269) allorchè la WANG richiama FONG chiedendo di CHAN: FONG chiede
notizie delle tre clandestine; la WANG risponde che le tre clandestine sono rimaste a
Milano.
- Proprio tali episodi consentivano di identificare la WANG e CHAN grazie agli
appostamenti eseguiti in aeroporto in parallelo alle intercettazioni telefoniche (vedasi
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 62
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nota PG 21.09.00): una delle clandestine fermate, ZHEN LIN, rendeva spontanee
dichiarazioni in data 2.09.2000 nelle quali riferiva di essere partita da HONG KONG
una settimana prima con le altre due ragazze fermate assieme a lei e che aveva
conosciuto all'aeroporto di partenza perchè "l'organizzazione" aveva fissato a tutte loro
un comune appuntamento ; una delle due le aveva confidato di aver già fatto il viaggio
due o tre volte. Un uomo , non cinese, aveva consegnato loro i biglietti e ha dato loro
istruzioni per lo scalo, ove sarebbero state contattate da un'altra persona; prima di
partire dovevano consegnare una propria fotografia ed imparare la parola d'ordine da
pronunciare per gli incontri con gli emissari dell'organizzazione; alla partenza
utilizzavano il passaporto cinese; allo scalo nell'aeroporto di una città sconosciuta,
venivano in effetti contattate da un orientale, non cinese, che consegnava loro passaporti
giapponesi e con quelli si imbarcavano per la seconda tratta del viaggio, arrivando in
Italia. ZHEN Lin non sapeva dire quale fosse la città, al controllo passaporti a suo dire
non le veniva apposto alcun timbro ; all'uscita venivano prelevate da un orientale non
cinese con capelli tinti di biondo e a bordo di un taxi, dopo circa due ore di viaggio,
venivano introdotte in un appartamento, ove il loro accompagnatore ritirava per prima
cosa i loro passaporti cinesi e li distruggeva: l'uomo se ne andava chiudendole dentro
con la chiave; l'uomo è tornato , in una settimana, una sola volta, per accertarsi che le
provviste alimentari nell'appartamento non fossero terminate. Poi ha detto loro che
sarebbero partite per il Belgio ove sarebbero state ulteriormente contattate per
continuare il viaggio per l'America. ZHEN LIN asseriva di non conoscere il prezzo del
suo viaggio, prezzo che a suo dire sarebbe stato concordato all'arrivo in America. Alla
fine del verbale, ZHEN dichiarava che le sue vere generalità erano in realtà JIANG
Linqiong e di aver dato un falso nome perchè le aveva detto di fare l'organizzazione se
fosse stata fermata.
CHAN CHEE JAH all'atto del controllo del 1° settembre si mostrava molto agitato e
chiedeva spiegazioni in merito al controllo subito risultandogli che per i cittadini di
Singapore non occorreva visto nè per l'Italia nè per la Francia; quanto ai motivi della
propria presenza in Italia, dichiarava di essere un commerciante, di soggiornare in Italia
da tre mesi ma di muoversi frequentemente in Europa e a Parigi in particolare, di
alloggiare presso l'hotel Eden di Milano e di trovarsi a Malpensa in attesa di un amico.
Dai timbri sul suo passaporto risultavano due ingressi a Malpensa in data 2.05.00 e
7.06.00, con uscita in quest'ultima data da Madrid. CHAN risultava inoltre in possesso
di un biglietto aereo valido fino al 20.11.00 con tratta Bangkok- Zurigo-Milano
Malpensa- Zurigo. Dalle intercettazioni nel frattempo emergeva che nel corso del
controllo a CHAN vi erano stati vari tentativi di chiamarlo provenienti dal ristorante
Allegria .
In data 2.09.00 CHAN chiamava FONG (progr.281) chiedendo di effettuargli una
ricarica non avendo più credito nè sul cellulare con numeri finali 1163 nè sull'altra con
finale 918. FONG lo informa che i cinque clandestini fermati dalla Polizia sono stati
rilasciati, sia i due di CHAN che le tre della WANG (che FONG attribuisce a se stesso)
e che i due di CHAN si trovano già alla Stazione; CHAN chiede come mai siano stati
presi e FONG rimanda ogni commento all' incontro di persona. In data 3.09.00 viene
intercettato un dialogo (quale sottofondo di una chiamata) tra FONG ed il compresente
CHAN al quale FONG dice di cercare un aeroporto anche piccolo per andare in Spagna
PROCURA DELLA REPUBBLICA
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per consegnare 8 "libri" per 8 persone "poi li facciamo portare insieme"; CHAN obietta
che gli sembrano troppi otto tutti insieme perchè gli spagnoli sono molto severi
(progr.332); in data 4.09.00 (progr.356 ore 17,44) CHAN riferisce a FONG di essere
stato interrogato a lungo dalla Polizia che voleva capire se sapeva qualcosa dei
passaporti giapponesi e di aver risposto che non sapeva niente, chiedendo al contempo
che cosa gli contestassero in modo da poter nominare un avvocato; CHAN rivendica di
aver protestato con i poliziotti che l'hanno trattenuto per otto ore, prendendogli le
impronte e chiedendogli "le solite cose" ; FONG a sua volta lo interroga: "Ti hanno
fatto solo quelle domande in quel lungo tempo?" " E' tutto a proposito di quei passaporti
giapponesi?" CHAN a questo punto lo zittisce:"Non parlare più così chiaramente al
telefono! Hai capito? Adesso non si sa mai" e difatti, con linguaggio criptico
prosegue:"Ti consiglio di stare attento per quella cosa" esplicitando solo che intende "il
piccolo oggetto" e rimanda il programma di lavoro all'incontro di persona della mattina
seguente; FONG a questo proposito lo avverte:"Guarda che non lo so ancora. Devo
sentire le decisioni che prendono dall'altra parte. Forse da qui non possiamo più partire.
Dobbiamo partire da altre parti". CHAN ripete: "Comunque, secondo me, è meglio non
parlare più così chiaramente al telefono. Ne riparliamo quando ci vediamo. Non parlare
più così tanto. Vediamo dopo altre vie di uscita "; e pochi minuti dopo quando FONG
richiama CHAN, quest'ultimo lo rimprovera aspramente: "Chi ti ha chiesto di
telefonarmi! Ma ti ho chiesto di non telefonarmi più! Telefona al capo e digli che non
deve telefonarmi. Ti spiego domani. Non voglio più parlare al telefono. Hai capito
allora? Ho paura che il telefono sia sotto controllo!" CHAN ribadisce l'appuntamento
per il giorno seguente "vieni da me" e di stare attento (progr.357 ore 17,51); ai
progr.360/361 CHAN comunque richiama FONG che dice di aspettare la conferma del
capo per far partire i clandestini con il treno e che è meglio buttare via la scheda del
telefono; al progr.390 del 5.09.00 è la WANG a chiamare FONG per chiedergli se ha
ancora tanti psoti , FONG risponde 4-5; al progr.391 del 5.09.00 FONG chiama CHAN
il quale impreca contro le mosse dei clandestini:
"io sono andato velocemente a dirgli di uscire a quelli dove non sei andato tu e guarda
che è successo. Io gli dico di andare all'uscita "B", loro sanno che davanti hanno l'uscita
"G" eppure vanno lo stesso. Così devono fare un pezzo di strada in più. Se tu non vuoi
chiamarli, allora dillo alla WANG di chiamarli" "Guarda, basta distrarsi un attimo e non
ci vedono. Io adesso li guardo fuori. Hai capito? Io li aspetto fuori. Gli ho detto di girare
subito e loro vanno ancora dritti per più di un metro. Basta, vai tu a dirglielo, va bene?"
(segno che tutti sono a portata di vista dei clandestini per guidarli); al progr.404 del
6.09.00 CHAN chiama FONG per annunciargli " a venerdì" "Oggi sono andato a
prenotare i posti così domani possono partire e hanno il posto prenotato per le 12.00".
"Adesso vado a comprare dei vestiti nuovi, però qui non ci sono dei vestiti che costano
poco" (chiaramente vestiti per i clandestini); FONG allora suggerisce:"Vai a chiedere a
quelli del ristorante, anche lì dove sia stato l'altra volta si comprano vestiti e quelle
cose". CHAN lascia a FONG i propri nuovi recapiti cellulari: 696213929;696213935,
con prefisso 0034 (spagnolo) affinchè li dia anche al capo. CHAN aggiunge:"Qui i
clienti sono già pronti, ho detto loro che cosa devono fare, dobbiamo dirgli dove devono
andare e farli guardare bene, devo spiegargli bene la situazione di qua" FONG
soggiunge:"Anch'io ho appena spiegato al capo che il giro appena iniziato è più
faticoso. Se questa partita di merce passa, la prossima sarà ancora più facile", CHAN
impreca:"Tutti i giorni andiamo e non ne passa uno, comunque io ho camminato tutto il
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 64
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è definita.
giorno e non riesco a trovare un albergo giusto, mica posso alloggiare allo stesso posto,
mica possiamo fare come a Milano . Hai capito? Dobbiamo guardare bene". Al
progr.405 del 6.09.00 CHAN richiama FONG che gli dice di chiamarlo da ora in poi
sulla nuova utenza 0348.0408186. Parlano poi di una donna che li ha "fregati" , che si è
fatta rilasciare subito, di quale conto faranno con il capo e FONG al riguardo afferma
che la donna sarà "picchiata a morte" e CHAN commenta:"Speriamo che non apra
bocca". Proseguono comunque le telefonate tra CHAN e FONG ancora sull' utenza
0348.4000549 di FONG come ad esempio al progr.420 dell'8.09.00 allorchè CHAN
comunica che i clandestini erano i primi della fila, sono entrati e non li ha visti uscire,
quindi dovrebbero essere passati; all'arrivo in Inghilterra poi c'è gente che li aspetta,
come la WANG ha confermato telefonicamente allo stesso CHAN. FONG afferma che
vi sono altre persone da mandare anche il giorno successivo, CHAN vuole sapere
quando PING potrà emettere i biglietti per tre persone, FONG gli risponde che lo farà
chiamare. Al progr. 421 dell'8.09.00 CHAN chiede ancora notizie a FONG dei biglietti ;
FONG risponde che è andato a prenderli il piccolo CHEN; al progr. 422 dell'8.09.00
CHAN richiama FONG per controllare i numeri dei cellulari del piccolo CHEN e si
lamenta che li stia tenendo spenti impedendogli così di avere conferma del ritiro dei
biglietti. Al progr.434 del 13.09.00 sono FONG e la WANG a parlare dell'acquisto di
biglietti
Dal 13.09.00 le conversazioni utili alle indagini risultano intercettate sull'utenza della
WANG (nr.0333.3452676) e sulla nuova utenza di FONG (nr.0348.0408186): vedasi:
- progr.5 del 13.09.00 (interc.ut.WANG): FONG chiama la WANG
chiedendole se il giorno dopo andrà in Belgio ; la WANG risponde che ha un problema
di liquidi, perchè non riesce a prelevare con il bancomat; FONG obietta di averle fatto
un versamento il giorno prima. La WANG chiede notizie di CHAN ma FONG non ne
ha; entrambi si augurano che il viaggio del giorno dopo abbia successo; la WANG si
informa su un precedente episodio in cui due clandestini hanno telefonato a FONG solo
due giorni dopo; la WANG ricorda che era con loro a Vienna il giorno e poi di non aver
più avuto loro notizie, mentre FONG afferma che il capo ebbe a telefonargli l'8 mattina
per dire che erano arrivati e che in tutto il viaggio era durato due giorni. La WANG
commenta che vuole trovare altre strade per partire, almeno un'altra oltre a quella che
già utilizza e perciò di farle avere subito notizie di CHAN. FONG le chiede se voglia
provare via Francia. La WANG risponde:"Lo so, lo so che il prossimo gruppo che mi
arriva, arriva lì, ma voglio vedere altre strade. Voglio scambiare le vie con CHAN". La
WANG dice di aver preso per ora la via dei paesi dell'Unione Europea , aggiungendo
:"Per questo devi dirmi al più presto vie nuove, così anch'io mi preparo" ed insiste
"anche quella via Spagna". La WANG chiede poi a FONG se le abbia ricaricato il
cellulare e restano d'accordo che si risentiranno appena uno dei due ha notizie
- progr. 7 del 14.09.00 (ut.WANG): FONG comunica alla WANG che per il giorno
dopo ci sono posti e perciò può partire
- progr.10 del 16.09.00 (ut.FONG): FONG comunica alla WANG:"Allora ascoltami,
domani CHAN va in Francia, arriva la mattina seguente. Come arriva ti telefona. Tu
devi consegnare tutte le cose a lui e poi lui le porta da me, va bene?" ; la WANG
chiede:"ma anche i biglietti d'aereo ci pensa lui a darteli?" con risposta affermativa da
parte di FONG ; la WANG chiede che cosa le porti CHAN, FONG risponde niente , ma
PROCURA DELLA REPUBBLICA
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che deve fare delle cose e far poi immediato ritorno . Le chiede poi se abbia notizie di
"quei tre", con risposta negativa della WANG che però commenta:"Forse non avere
notizie significa che tutto è andato a buon fine, perchè là anche se succede qualcosa,
rilasciano sempre le persone". FONG si mostra comunque preoccupato, anche perchè,
alla domanda della WANG come vada in Spagna, FONG risponde che "Non si può più
in Spagna. Non riusciamo a passare" . La WANG allora chiede la sorte di altri tre e
FONG risponde che avevano fatto ritorno due giorni prima.
- progr.20 del 16.09.00 (ut.FONG):FONG chiama la WANG per raccomandarle che il
giorno dopo , quando arriverà in Belgio, deve telefonargli subito per dargli il fax
dell'albergo per inviare un listino degli orari di volo per i clandestini e poi telefonerà per
dare loro istruzioni sul resto del viaggio. Chiede poi alla WANG di domandare ai
clandestini che sono accanto a lei se hanno dei dollari , la WANG dice che non ne
hanno e FONG osserva che il capo invece gliene aveva fatti portare seco; la WANG
risponde che li hanno già spesi; FONG non sa capacitarsi che i clandestini abbiano
speso i 2000 dollari che il capo aveva dato a ciascuno e parla adirato con loro. Riprende
poi la conversazione con la WANG alla quale FONG chiede perchè i clandestini non
abbiano portato da Hong Kong il caricabatterie per il cellulare. La WANG precisa che il
cellulare dato in dotazione ai clandestini è quello un po' difettoso "come quello delle tre
ragazze già partite" che poi se lo sono portate via. FONG incarica la WANG di
comprare un nuovo telefono con caricabatterie all'arrivo in Belgio perchè "se manca
quello, poi è un problema", in quanto FONG deve spiegare loro per telefono quello che
dovranno fare. FONG dice che il capo gli aveva ordinato di raggiungerli in Francia per
andare insieme in Belgio, ma FONG dice di aver tante cose da sbrigare eppoi la sua
presenza non servirebbe a nulla, è meglio che spieghi un'altra volta per telefono ai
clandestini il percorso da seguire al momento della partenza; la WANG osserva:"Va
bene, comunque ricordati di non telefonargli in aeroporto, ci penso io a dirgli quello che
devono fare altrimenti gli confondiamo le idee" FONG replica:"Una volta arrivati in
aeroporto io non mi intrometto però gli dico come devono comportarsi una volta arrivati
là" Rimangono d'accordo che si risentiranno appena CHAN raggiungerà la WANG.
- progr.21 del 16.09.00 (ut.FONG): FONG precisa alla WANG che CHAN arriverà in
Francia la mattina seguente, presto , perchè parte dalla Spagna verso le 17.00/18.00 ,
mentre la WANG partirà per il Belgio nel pomeriggio seguente.
- progr.18 del 18.09.00 (ut.WANG): con un cambio di programma, FONG chiede alla
WANG che mezzo deve prendere all'arrivo a Parigi per raggiungerla , di prenotargli
l'albergo e di acquistare una carta telefonica per il Belgio.
- progr.120 del 25.09.00 (ut.WANG): FONG comunica alla WANG di avere la mattina
dopo "tre persone che devono partire dall'aeroporto piccolo di Milano " (= Linate) con
destina zione Inghilterra; ma la WANG propone invece che partano da Roma perchè "a
Milano quell'aeroporto è così piccolo che non si può andare a provare" (è dunque per
motivi di "sicurezza") ; ma FONG insiste che "certo che si può, è passato tanto tempo
ormai" ma la WANG propende decisamente di provare con un aeroporto grande, ma
FONG obietta che quello grande non va bene "perchè là ci sono i voli diretti e non
vanno bene" , come ha detto il "capo".
(Occorre spiegare che FONG fa certamente riferimento alla circostanza che nei voli per
paesi CEE con prosecuzione per paesi extraCEE il controllo passaporti non avviene di
norma alla partenza dall'Italia ma nell'ultimo scalo appartenente a uno Stato Schengen,
PROCURA DELLA REPUBBLICA
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è definita.
mentre ovviamente nei voli diretti per paesi extraCEE il controllo non può che avvenire
alla partenza dall'Italia)
La WANG conclude che se il capo "vuole che rischi, rischio!". FONG pure ipotizza che
l'aeroporto grande (= Malpensa) può essere per lei più pericoloso perchè già la
conoscono.
La WANG chiede di quali clandestini si tratti; FONG risponde "i tre soliti" e "quei tre
ormai sanno tutto" (segno che hanno già tentato altre partenze). FONG fa l'ottimista:
"Dai dovrebbero passare", poi programma la partenza due giorni dopo di altri due
clandestini "quei due grandi all'aeroporto grande e proviamo a farli passare" e "se non
passano poi li mandiamo a Roma". La WANG è per la soluzione Roma e ripete di
temere molto l'aeroporto piccolo aggiungendo "guarda che rischiare così è grave, si può
rischiare la "morte" FONG la esorta:"Dai sbrighiamo questa faccenda e poi vediamo"
-progr.148 del 26.09.00 (ut.WANG): FONG telefona alla WANG in relazione al fatto
che la WANG l'ha avvertito di aver visto, affacciandosi al balcone del proprio hotel, tre
persone camminare per strada a Milano riconoscendo in esse sia il cognato di FONG
che due donne, che invece sapeva essere partiti e a quell'ora avrebbero già dovuto essere
a destinazione ; FONG non se lo sa spiegare, anche perchè non ha ricevuto alcuna
chiamata, mentre il cognato " come viene rilasciato mi telefona immediatamente, come
esce mi telefona sempre" . FONG aggiunge che sta controllando al computer "quello
che usano le compagnie aeree" , la WANG obietta che non è poi così preciso citando un
episodio riguardante il "piccolo CHEN" ma FONG ribatte che il capo poi gli spiegò
cosa non aveva funzionato in quel caso, mentre ora ha anche la funzione allora
mancante (a dimostrazione delle capacità organizzative e tecniche della presente
organizzazione criminosa)
- progr.206 del 27.09.00 (ut.WANG): FONG spiega alla WANG di essere stato preso
dai poliziotti che però cercavano droga e di essere uscito indenne, tanto è vero che gli
hanno restituito anche il passaporto "per loro io sono 100% di Singapore" e gli hanno
preso soltanto le impronte e fatto le foto ; FONG aggiunge :"comunque quando ho
capito dall'interrogatorio che non sapevano niente di quello che facevo, mi sono subito
tranquillizzato" e spiega "Loro mi hanno tirato fuori tutti i soldi che avevo con me,
avevo circa 8-9 milioni, però mica è un delitto portare i soldi con me" ma in realtà
quella somma era importante :"stavo per andare a smistare quei soldi neri"
- progr. 207 del 27.09.00 (ut.WANG): la WANG riferisce a FONG che WI LIN lo sta
cercando perchè quelle 7/8 persone della Francia le avevano chiesto di cambiare i
biglietti del treno e perciò FONG deve telefonare
- progr.220 del 28.09.00 (ut.WANG): la WANG telefona a tale CHEN di Roma affinchè
si occupi delle due clandestine in arrivo a Ro ma dopo che sono state rilasciate dalla
Polizia di Linate
- progr. 228 del 28.09.00 (ut.WANG): la WANG cerca FONG ma gli risponde il
cognato che parla della propria meta (l'America) e della possibilità di partire con un
passaporto di Hong Kong, visto che FONG gli ha promesso che il lunedì successivo gli
darà un passaporto di Hong Kong per partire e che in precedenza qualcuno c'è riuscito
con un passaporto così; la WANG ribatte indignata:"Ma che c'entra! Prima le strade
erano molto più facili, non c'entra niente con adesso!" La WANG conferma a FONG
che se lo scoprono lo rispediranno a Hong Kong ove sarà incarcerato e poi mandato in
Cina. La WANG promette di organizzargli il viaggio via Spagna ed il cognato di FONG
PROCURA DELLA REPUBBLICA
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è definita.
chiede se i due clandestini transitati via Spagna ce l'abbiano fatta; la WANG risponde
che le sembra di sì (si tratta dei clandestini di CHAN)
- progr.234 del 29.09.00 (ut.WANG): la WANG, che ha al fianco i clandestini in
partenza, si mette d'accordo con un emissario dell'organizzazione che lascia il proprio
numero di telefono per ogni necessità dei clandestini al loro arrivo in Inghilterra e
raccomanda che si muovano in fretta quando dovranno, in Inghilterra, cambiare volo
- progr. 237 del 29.09.00 (ut.WANG): FONG e la WANG si consultano sulla sorte dei
clandestini in caso di fermo allo sbarco in Olanda provenienti da Roma , se vengano
rispediti in Cina o semplicemente a Roma
- progr.243 del 29.09.00 (ut.WANG): la WANG riceve istruzioni per recarsi in Francia
(provvedendo ad acquistare il relativo biglietto) almeno domenica o anche prima, per
andare a prendere le 4 persone che vi arriveranno il lunedì mattina; il suo interlocutore
aggiunge che le darà "tutti i libri"
- progr.331 del 3.10.00 (ut.WANG): la WANG commenta con il cognato di FONG un
ritardo del volo di due clandestine che comunque sono "passate" ma sono rimaste
bloccate in Inghilterra a causa di uno sciopero e poi dovranno proseguire per New York
e Los Angeles; il cognato di FONG vuole seguire la stessa strada via Spagna, ma la
WANG, che sta rientrando a Milano, lo disillude anche perchè quella via "ci costa
troppo"; ma il cognato di FONG insiste:"Se questi arrivano a destinazione, la prossima
volta potresti portare noi 5 e provare un'altra volta questa strada". Ma la WANG è
adirata , soprattutto perchè il capo l'ha rimproverata per il disguido dello sciopero e dice
di non voler più portare nessuno e che il cognato di FONG e gli altri dovranno
attendere CHAN o WEI per partire. A proposito di WEI, e poichè il cognato di FONG
ha obiettato che il capo la tratta bene, la WANG commenta che quando WEI ha
sbagliato in Francia, il capo ha dato la colpa solo a lei. Il cognato di FONG esprime
timore di partire da Roma per via dei controlli troppo severi ma annuncia contento che il
giorno dopo sarebbero arrivati i loro passaporti nuovi.
- progr.nr.156 del 4.10.00 ore 00.22 (ut.FONG): una clandestina fermata a Linate
chiama (dall'utenza cellulare di FONG) l'utenza cellulare della WANG e le spiega cosa
è successo: "Quando siamo arrivate all'imbarco, al momento che abbiamo mostrato i
passaporti e hanno visto che erano giapponesi, hanno iniziato a chiedermi qualche frase
in giapponese, poi ci hanno preso i passaporti e ci hanno condotti nei loro uffici". La
WANG addebita la colpa a FONG che ha voluto provare a farli partire dall'aeroporto
piccolo, ma rimprovera anche i clandestini che non hanno telefonato a FONG subito
dopo il rilascio, affermando la WANG di averli visti per strada già alle ore
17.00:"eravate in giro, perchè non siete venuti subito nella mia zona? E non siete andati
a mangiare?". La clandestina afferma che hanno mangiato "in quel ristorante cinese" e
la WANG di rimando: "sì, Lo so Lo so, la proprietaria mi ha già informata". La WANG
chiede poi perchè non siano ancora rientrati e la clandestina risponde che è stato FONG
a dire loro di girare ancora mezz'ora prima di fare ritorno all'alloggio. Tra i clandestini
fermati vi è anche il cognato di FONG che parla subito dopo con la WANG
confermandole che sono stati "pescati" e spiega il fatto di essere stati in giro dalle 17.00
in poi perchè una delle clandestine diceva che c'erano due persone che li stavano
seguendo e perciò non erano tornati subito a casa ma avevano tentato di far perdere le
tracce , avevano comunque tentato varie volte di mettersi in contatto con FONG, anche
dal ristorante. La WANG chiede allora allarmata se fossero seguiti anche quando sono
entrati al ristorante, ove, dice anche lei va spesso a mangiare. Il cognato di FONG
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 68
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lamenta che la proprietaria non gli ha permesso di usare il telefono del ristorante, la
WANG obietta che se fosse intervenuta lei, la proprietaria glielo avrebbe concesso. Il
cognato di FONG lamenta che ogni volta viene fermato e ricorda che la WANG non
voleva che partissero dall'aeroporto piccolo, ma "purtroppo i biglietti li prenota FONG"
La WANG conferma:"questa volta avevo detto a FONG che non si poteva partire da lì,
ma lui ha voluto a tutti i costi farvi partire. Così io ho lavorato per niente ma soprattutto
per voi che avete rischiato un'altra volta. ...Lui non conosce la situazione. Ma se io dico
che non potete partire, vuol dire che voi non dovete partire, giusto? Tutte le volte è così
vuol fare sempre di testa sua. .. che vuoi farci. Se lui dice che dovete partire, non posso
farci niente" La WANG chiede se hanno seguito il suo consiglio di fare la fila quando
c'era gente, il cognato di FONG risponde di sì ma che li hanno presi subito ugualmente,
allora la WANG commenta che lo sapeva che "quella è una strada morta"
Stretto è il rapporto, inoltre, tra i predetti indagati ed i gestori del ristorante “Allegria”
ZHENG MING Qiang, CHEN RONG Xiang, ZHENG WeiKuai ugualmente
coinvolti nell’illecito traffico di clandestini cinesi.
Il ristorante "Allegria" ha rappresentato una vera e propria base logistica ed operativa
dell’organizzazione, come dimostrato dal fatto che i clandestini cinesi, rintracciati alla
frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi, sono stati più volte
notati fare ritorno a Milano presso tale ristorante per essere poi avviati, per la notte,
all’appartamento di Corso Buenos Aires 53, e da qui nuovamente portati presso il
predetto ristorante.
In particolare ciò è avvenuto quantomeno per i clandestini cinesi fermati in 4.02.2000,
5.03.2000, 14.03.2000, 17.03.2000, 28.06.2000, 1.08.2000 e 8.08.00 ( vd.
annotazioni delle attività di pedinamento e dichiarazioni rese dagli stessi clandestini
come la minore CHEN Zen nelle spontanee dichiarazioni rese l'8.08.00) nonché le
informazioni rese da LI Wun e LI Yong in data 12.10.00 dopo la perquisizione in Corso
Buenos Aires 53 (in ordine ai collegamenti con il ristorante Allegria) ; altre annotazioni
relative ai servizi di pedinamento hanno evidenziato il ritorno dei clandestini
semplicemente presso l'abitazione di Corso Buenos Aires 53 (annotazioni relative ai
fermi di clandestini alle date 22.03.00., 20.05.00, 2.06.00, 5.07.00, 7.07.00); tale
ripartizione ha orientato la formulazione del capo di imputazione sub a con riferimento
ai gestori del ristorante Allegria da una parte ed al gestore dell'abitazione/albergo di
Corso Buenos Aires 53 dall'altra
.
-L'attività di pedinamento da parte della Polizia di Frontiera di Malpensa iniziava in
data 4.02.00 allorchè venivano seguiti, dopo il fermo alla partenza (per l'esibizione di
falsi passaporti giapponesi), i cittadini cinesi LU WEN FANG e XU HAI FENG i quali
avevano dichiarato di aver avuto passaporti e biglietti aerei a Milano da una persona di
colore. I predetti, dopo aver effettuato una chiamata telefonica da una cabina pubblica,
raggiungevano in taxi il ristorante Allegria di Milano: ivi venivano ricevuti da un uomo
dalle sembianze orientali ma dalla capigliatura bionda che pagava il taxi e li portava
all'interno del ristorante. Nella stessa serata il medesimo individuo li accompagnava
presso una palazzina in Corso Buenos Aires 53, facendo poi rientro al ristorante
Allegria.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 69
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
- In data 8.02.2000 veniva effettuato un sopralluogo presso il ristorante Allegria: al suo
interno vi era il "cinese biondo" del 4 febbraio ed il titolare del ristorante , ZHENG
WEIKUAI.
- In data 5.03.2000 tre cinesi fermati alla Malpensa (LIXZ FEMG, ZHIANG SIX
YANG e YANG DA LONG) , usciti dalla sede aeroportuale, salivano su un taxi e si
facevano portare a Milano in via Tadino 52 (mostrando al conducente un biglietto con
tale indirizzo) presso il ristorante Allegria: all'arrivo , un cinese dai capelli rossicci
usciva dal locale, pagava il taxi ed accompagnava i tre all'interno del ristorante. Dopo
circa un'ora e mezza i quattro cinesi uscivano dal ristorante , si recavano in Corso
Buenos Aires 53 ed entravano nel portone. I quattro ne uscivano per tornare al
ristorante Allegria facendo poi nuovo rientro nell'abitazione di Corso Buenos Aires
(vedasi annotazione 6.03.2000 e verbale di informazioni rese in data 6.03.2000 da
GIANGUALANO Michele Rocco - queste ultime allegate all'informativa 12.07.00)
In data 14.03.2000 (vedasi annotazione 15.03.2000 allegata alla 2^informativa
12.07.00) gli operanti seguivano ZHIANG Six Yang , JIO Xi e LI Sa Xi dopo il loro
fermo a Malpensa. I tre cinesi si dirigevano in serata, in taxi, al ristorante Allegria ed
all'uscita si recavano a piedi al civico nr.53 di Corso Buenos Aires, citofonavano al
campanello ed entravano nel portone.
Occorre precisare che ZHIANG SIX YANG era già stato fermato a Malpensa anche in
data 5 marzo 2000, entrambe le volte perché esibiva per la partenza un falso passaporto
giapponese . Nel pomeriggio del 14.03.2000 (dopo il secondo fermo) rendeva
spontanee dichiarazioni riguardo al viaggio e soggiorno in Italia. Riferiva di essere
giunto dalla Cina in Francia in aereo e dalla Francia all'Italia e precisamente a Milano in
treno, affidandosi ad un'organizzazione che aveva già portato altri connazionali in
America e pagando in Cina la somma di 10.500 dollari americani. Il dichiarante riferiva
di essere arrivato a Milano circa 20 giorni prima con altri quattro clandestini ed un
accompagnatore per la tratta Parigi/Milano, mentre nella tappa Cina/Francia
l'accompagnatore era una donna. A Milano l'uomo che li accompagnava li consegnava a
una donna che con un taxi li portava in un albergo milanese ove rimanevano per cinque
giorni, senza poter uscire, perchè era stato loro espressamente vietato: varie persone
portavano loro i pasti ed anche vestiti. Il dichiarante, che prima di mettersi in viaggio
aveva ricevuto istruzioni per portare seco una foto formato tessera, la consegnava a
Milano a un connazionale ricevendo poi un passaporto falsificato ed un biglietto aereo e
di seguito veniva fatto uscire insieme ad altri due clandestini affinchè raggiungessero
Malpensa per la partenza. Poichè venivano fermati tornavano alla Stazione ferroviaria,
ove ritrovavano uno dei connazionali che si era già occupato di loro e che li
accompagnava in un altro albergo. Anche durante questa seconda sosta non poteva
uscire . Riceveva un secondo passaporto ed un secondo biglietto aereo, senza pagare
altro, comunque era convenuto che al suo arrivo a Miami sarebbe stata pagata dai suoi
parenti un'ulteriore somma.
In data 17.03.2000 proseguiva l'osservazione dei movimenti degli occupanti la
palazzina di C.so Buenos Aires 53 , che rivelava l'uscita alle 7,30 di tre cinesi che si
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 70
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
dirigevano alla Stazione Centrale per poi salire sulla navetta per Malpensa. Durante
l'appostamento in Corso Buenos Aires veniva notato un afflusso di cinesi ed ogni volta
che veniva azionato il citofono, si affacciava qualcuno alla finestra a mo' di controllo.
Intanto all'aeroporto di Malpensa, venivano seguite le mosse del terzetto, composto da
due cinesi più giovani e da un terzo che si staccava dai due ed effettuava alcune
chiamate da un apparato telefonico mobile; dopo poco quest'ultimo veniva raggiunto dal
cinese dai capelli biondi già notato con altri clandestini il 4 febbraio ed all'interno del
ristorante Allegria ed insieme effettuavano registrazione per un volo in partenza per
Miami. Poi facevano cenno ai due ragazzi cinesi di raggiungerli e consegnavano loro
con mossa repentina, dopo essersi guardati intorno, passaporti e biglietti. A quel punto i
ragazzi si dirigevano all'imbarco, mentre gli altri due, che avevano effettuato la
registrazione, si dileguavano. I due ragazzi, al controllo passaporti , risultavano muniti
di falsi passaporti giapponesi e dichiaravano invece di essere cinesi e di chiamarsi
CHEN HAI e LIU JIA HUI (la dipendente aeroportuale del banco accettazioni, alla
quale venivano mostrati i due fermati, confermava che non si trattava delle persone che
avevano effettuato la registrazione). CHEN HAI e LIU JIA HUI venivano pedinati
anche all'uscita da Malpensa. I due si portavano in taxi alla Stazione Centrale di Milano,
effettuavano alcune telefonate, poi si recavano a piedi al ristorante Allegria,
dialogavano all'esterno con un cinese biondo ed entravano nel locale.
Contemporaneamente veniva notata anche la presenza del titolare ZHENG WEIKUAI.
CHEN HAI usciva poco dopo con il cinese biondo, il quale gli dava indicazioni a gesti
per raggiungere Corso Buenos Aires; CHEN si portava al civico 53 e dopo aver
citofonato entrava nel già noto portone (vedasi annotazioni allegate alla 2^ informativa
12.07.2000)
In data 22.03.2000 continuava l'osservazione in Corso Buenos Aires 53 e si verificava
l'uscita dalla nota abitazione di una ragazza cinese che raggiungeva la Stazione
Centrale ove incontrava una coppia di cinesi L'uomo porgeva per tutti e tre i biglietti
all'autista della navetta per Malpensa. La ragazza veniva fermata a Malpensa in procinto
di partire per Los Angeles con falso passaporto giapponese: dichiarava di essere in
realtà cinese e di chiamarsi WANG YIN ( aggiungeva di essere giunta in Italia circa 20
giorni prima in aereo dalla Cina e di aver distrutto subito dopo il proprio passaporto
cinese, di essersi portata dalla Cina, per averlo acquistato in patria, anche il falso
passaporto giapponese, di aver alloggiato a Milano in un albergo e di aver raggiunto
quella mattina l'aeroporto in taxi, dichiarazioni tutte palesemente false o reticenti - vd. 2^
informativa 12.07.2000)
- In data 20.05.00 due cinesi fermati alla partenza da Malpensa venivano seguiti al
momento del loro allontanamento dall'aeroporto . i due, LIN XIDI e MENG YA, si
recavano in C.so Buenos Aires 53 e citofonavano alla nota abitazione , si affacciava la
persona di "vedetta" alla finestra ed infine entravano nello stabile di Corso Buenos
Aires 53.
- Stessa dinamica si ripeteva con i tre cittadini cinesi fermati in data 2.06.00: XIAO
DAONG, LIAN YIN e LIAN XIAO. Il servizio di pedinamento, attuato dopo che erano
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 71
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
stati fermati a Malpensa, permetteva di appurare che facevano ritorno a Milano
nell'abitazione di Corso Buenos Aires 53.
XIAO Dong a Malpensa aveva reso spontanee dichiarazioni (vedi verbale 2.06.00)
riferendo di essere partito due giorni prima da Hong Kong in aereo per l'Italia per poi
proseguire per l'America (unitamente a LIAN YIN e LIAN XIAO che aveva conosciuto
alla partenza), rivolgendosi ad un'organizzazione che al loro arrivo a Milano aveva
mandato una persona a consegnare, in Stazione, passaporti e biglietti per imbarcarsi per
l'America, in cambio di 20.000 dollari per ciascuno, con l'accordo che tale somma
sarebbe stata versata dai suoi genitori in Cina al momento del suo arrivo a destinazione.
- In data 28.06.2000 venivano notate entrare nel ristorante Allegria quattro persone tra
cui tre clandestini (LIU Guo, Qian, CHENG Hui e LI Mei) che avevano tentato di
partire nella stessa giornata del 28 dall'aeroporto di Venezia. dopo aver tentato invano in
data 22.06.2000 di partire da Malpensa (sempre con documenti falsi), mentre la quarta
persona veniva riconosciuta dagli operanti come l'"accompagnatore" dai capelli
biondo/rossicci già notato in molteplici occasioni a fianco dei clandestini. All'uscita del
ristorante i tre clandestini si recavano nello stabile di Corso Buenos Aires 53, dal quale
uno dei tre (CHENG Hui) usciva in serata per portarsi di nuovo al ristorante unitamente
a GUOQING Jing , clandestino bloccato mentre era in transito a Malpensa in data
20.06.00, proveniente da Barcellona e diretto a Chicago, munito di falso passaporto
giapponese. Circa un'ora dopo gli stessi rientravano nello stabile di corso Buenos Aires
63 insieme con l'accompagnatore dalla capigliatura biondo/rosso
- Uguale dinamica anche per i quattro cinesi fermati a Malpensa in data 5.07.2000
(mentre erano in procinto di partire per la Jamaica ciascuno con passaporto giapponese
contraffatto ). LIN MEI, HUANG HUA, WEN YUANG, CHEN CHENG .
Quest'ultimo, alla Stazione Centrale di Milano, effettuava una chiamata e dopo una
ventina di minuti compariva un giovane cinese che li accompagnava in Corso Buenos
Aires 53 , aprendo il portone con le chiavi ed entrando con loro.
- Identico percorso seguivano anche i clandestini bloccati a Malpensa in data
7.07.00:WANG XIAN DOU, LIU XIAO LIN, WANG JIANG XING: usciti da
Malpensa, raggiungevano la Stazione Centrale di Milano, effettuavano una chiamata
telefonica e sopraggiungeva un loro connazionale che li accompagnava in corso Buenos
Aires 53. Nel corso del medesimo servizio venivano scorte anche HUANG HUA, WEN
YUANG e LIN MEI (vd.il precedente episodio del 5.07.00) le quali entravano ed
uscivano dal civico nr.55 di C.so Buenos Aires, confinante con il civico 53
Come si può agevolmente evincere dagli episodi sopra richiamati(e da quanto di seguito
ulteriormente si aggiungerà ) emergono inoppugnabili elementi (costituenti plurimi e
gravi indizi) che fanno ritenere che i gestori del ristorante Allegria non si siano limitati
ad offrire cibo ai clandestini nell’ambito di una normale prestazione di servizi, ma
abbiano concorso, quali veri e propri appartenenti, all’illecita attività
dell’organizzazione criminale in questione.
Significativo è anche il fa tto che il giorno 1.08.2000 CHEN RONG Xiang ,
insospettitasi per la presenza nei pressi del ristorante della Polizia, abbia esplicitamente
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 72
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
fatto segno a due giovani clandestine , che si accingevano ad entrare nel locale, di
proseguire oltre (venendo il gesto scorto dagli stessi operanti che stavano pedinando le
due ragazze , le cinesi JANG Xia Li e CHEN Lin, alias CHEN Zen, dopo che erano
state fermate lo stesso primo agosto presso l’aeroporto di Malpensa mentre erano in
partenza per Los Angeles con fals i passaporti giapponesi (allegato nr. 9 della
comunicazione dell’ 8.8.2000). Alle ore 23.01 la CHEN RONG riceve una telefonata
da CHAN CHEE Wah che le chiede se le due donne fossero entrate; la CHEN RONG
gli riferisce della probabile presenza della Polizia avendo notato la “solita auto” di cui
fornisce al CHAN CHEE gli iniziali numeri di targa (cfr. telefonata nr. 80 dell’
1.08.2000 intercettata in arrivo sull'utenza fissa del ristorante Allegria - linea 11 ).
Sia l'intercettazione che le attività di pedinamento hanno trovato riscontro, come già
evidenziato, nelle dichiarazioni spontaneamente rese da CHEN Lin (alias CHEN Zen) in
occasione del suo successivo rintraccio presso lo scalo di Malpensa in data 8.08.2000.
* CHEN LI , che affermava chiamarsi in realtà CHEN Zen ed essere minorenne,
riferiva: di essere partita dalla Cina 15 giorni prima in aereo fino alla Thailandia in
compagnia dell'amica fermata con lei. In Thailandia erano attese da un connazionale che
le nascondeva all'interno della cabina di una nave ed iniziava un viaggio lungo almeno
un giorno ed una notte. Giunte in un luogo sconosciuto , venivano ospitate in
un'abitazione con altri connazionali per due giorni, poi prelevate con un furgone e
condotte in un'altra abitazione, dove pernottava no , indi , a bordo di una vettura ,
venivano portate in stazione e fatte salire su un treno previo ritiro dei loro passaporti
cinesi, mentre i biglietti venivano forniti dai connazionali che le avevano accompagnate
fino a quel momento. Le due ragazze arrivavano in Italia in treno e scendevano a
Milano, ove le aspettava un altro connazionale che possedeva le loro foto perchè gli
organizzatori avevano preteso le loro fotografie prima della partenza dalla Cina.
L'accompagnatore le portava prima in un albergo per due giorni, poi in un appartamento
ove venivano loro consegnati falsi passaporti giapponesi. Per quattro volte venivano
portate al ristorante "Felice" (= Allegria) gestito da un connazionale che si presentava
come "fratello maggiore" . Le due ragazze non potevano uscire da sole dall'abitazione e
venivano accompagnate al predetto ristorante da "fratello maggiore" o "grande
fratello"; quando rimanevano da sole nell'abitazione, venivano chiuse a chiave . Veniva
loro raccomandato di non dire nulla alla Polizia nel caso fossero fermate alla partenza
per gli Stati Uniti. I loro genitori si erano impegnati a pagare all'organizzazione per il
viaggio la somma di 40.000 dollari americani, versando alla partenza circa duemila
dollari. Era stato fornito alle due clandestine anche un numero da chiamare nel caso
fossero state scoperte dalla Polizia . CHEN Zen riferiva di aver chiamato proprio quel
numero dopo essere stata bloccata dalla Polizia il 1°agosto: in effetti era giunto uno
degli occupanti l'appartamento che, senza avvicinarsi, aveva fatto loro cenno di
seguirlo ; lo avevano visto gettare in un cestino un cellulare, lo avevano raccolto e
ricevevano così istruzioni via telefono su dove andare e cosa fare: venivano "guidate"
verso il ristorante cinese , ma davanti alla porta una signora cinese diceva loro di non
entrare. Ricevevano istruzioni via telefono di tornare al ristorante solo se non erano
seguite dalla Polizia, poi venivano "guidate" verso l'abitazione ove avevano alloggiato
nei giorni precedenti (Corso Buenos Aires 53) ed ivi rimanevano rinchiuse fino alla
mattina dell'8 agosto, allorchè lo stesso uomo le faceva salire su un taxi, già pagato,
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 73
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
diretto a Malpensa; la sera prima lo stesso uomo aveva loro consegnato nuovi passaporti
giapponesi ed i biglietti aerei ; si trattava della medesima persona che aveva consegnato
passaporti e biglietti anche in occasione della tentata partenza del 1° agosto. CHEN Zen
concludeva dicendo di temere per la propria vita e per quella dei genitori alla luce delle
dichiarazioni rese contro "l'organizzazione" (vista anche la minore età, CHEN Zen
veniva inserita in comunità ove risulta tuttora collocata).
* JANG XIA LI veniva pedinata in data 8.08.2000 allorchè si allontanava a bordo di un
taxi dall'aerostazione di Malpensa verso Milano (vedasi relativo fascicolo fotografico):
la predetta effettuava da una cabina in Piazza Lima più chiamate , intervallate, da
mezzanotte all'una circa. Indi si recava presso lo stabile di Corso Buenos Aires 53 e
citofonava : si affacciava un uomo che le apriva il portone . Subito dopo (tel.6 del
giorno 9.08.00 ore 00,58 linea 8) la ragazza chiamava dall'utenza telefonica di Corso
Buenos Aires 53 l'utenza mobile 0348.4000549 (lo stesso numero che CHEN Zen
riferiva di aver chiamato in occasione del precedente fermo in data 1.08.00, in quanto
numero fornito dai "gestori" per l'eventualità che fossero bloccate dalla polizia):
l'interlocutore FONG le chiedeva insistentemente quali domande le avesse rivolto la
polizia e le sue risposte, la ragazza lo rassicurava di non aver detto nulla e di aver
tentato di chiamarlo anche prima con la scheda telefonica ma di non esserci riuscita.
Ulteriore conferma dei contatti di JANG XIA LI, dopo il rilascio, proprio con FONG
veniva del resto dalle tre telefonate del 9.08.00 di seguito intercettate (in entrata)
sull'utenza di Corso Buenos Aires 53 . Nella prima , alle ore 1,13 del 9.08.00 progr.7,
FONG chiamava per parlare con la ragazza "appena salita" per sapere nel dettaglio cosa
le avessero chiesto all'aeroporto ; JANG risponde al pressante interrogatorio di FONG :
"Mi hanno chiesto i miei dati, dove ho preso i passaporti, se eravamo cinesi oppure
occidentali e il tuo numero di telefono" "Altri poliziotti mi hanno chiesto come siete, ma
io ho detto che non sapevo niente" "Mi hanno fatto vedere delle foto, ma io continuavo
a dire che non sapevo proprio niente" "Quelli della dogana continuavano a chiedermi il
numero di telefono" "Io non ho detto niente, dicevo che non mi ricordavo"; FONG
chiedeva anche dell'altra compagna, ma JANG rispondeva che non ne sapeva niente
perchè le avevano tenute separate. Alle ore 7.30 del 9.08.00 (progr.8) FONG (a
dimostrazione della sua ansia), richiamava l'utenza di Corso Buenos Aires chiedendo
"della ragazza di ieri" alla quale immediatamente domandava quali numeri avesse in
aeroporto (evidentemente per capire se la polizia potesse scoprire il suo); JANG lo
rassicurava:"il tuo non c'era. Quei numeri di telefono sono dei miei parenti, non
c'entrano con voi" " Comunque quelli della dogana non sanno niente di te, io non ho
detto niente" FONG insiste per sapere se le avessero poste anche altre domande e le sue
risposte, ripetendo di fatto l'interrogatorio della notte: JANG rispondeva:"Volevano
sapere quando sono partita dalla Cina, che paesi ho attraversato, io ho dato informazioni
non vere, rispondevo sempre che non ricordavo". FONG le chiedeva poi se aveva dei
parenti in Italia ed, alla sua risposta positiva, le chiedeva di procurargli il loro numero
di telefono; alla ore 8.02 del 9.08.00 (progr.9) FONG richiamava per sapere il numero,
JANG rispondeva di non averlo ancora trovato, FONG concludeva che l'avrebbe
chiamata più tardi per andare a mangiare insieme.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
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presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
I rapporti di appartenenza alla medesima organizzazione sono comprovati anche dai
significativi contatti telefonici tra CHEN RONG Xiang ed il gestore dell’appartamento
di C.so Buenos Aires nr. 53 e dalle contestuali attività di pedinamento , proseguite nella
serata dell'1.08.00 nei confronti delle stesse CHEN Lin alias CHEN Zen e di JANG Xia
Li che ad ora più tarda e con fare circospetto tornavano al ristorante Allegria e vi
facevano ingresso e poi, a notte, entravano nello stabile di Corso Buenos Aires 53 (vd.
annotazione 2.08.00). Si confrontino le seguenti telefonate
-
telefonata nr. 78 dell' 1.08.2000 ore 22,24 (intercettata in uscita dall'ut.
ristorante Allegria per l'utenza di Corso Buenos Aires 53 ): CHEN RONG Xiang
dice “ti sto mandando due persone, hai posto per dormire ?” ( Il riferimento è alle
citate JANG Xia Li e CHEN Lin )
- . telefonata nr. 2308 dell'11.10.2000 delle ore 18.58 (intercettata sull'utenza di Corso
Buenos Aires 53- linea 8 ) nella quale CHEN RONG Xiang telefona all'utenza di Corso
Buenos Aires chiedendo del proprietario, poi dei cinque ragazzini che quello stesso
pomeriggio erano andati al ristorante a ritirare il cibo d'asporto: subentra al telefono LI
Yujiang riconoscendola quale proprietaria dell'Allegria e chiama subito all'apparecchio
una delle clandestine alla quale la XIANG dice:"Il cibo è pronto, chi di voi viene a
ritirare?"; la giovane risponde che manderà un ragazzo, ma la XIANG si informa se il
ragazzo sappia poi, al ritorno, trovare il citofono dell'albergo giacchè se non riuscisse ad
entrare lei non lo potrà aiutare; la ragazza assicura che il giovane sa cavarsela ed allora
la XIANG rinnova l'invito a mandarlo subito al ristorante
Significativi anche i contatti dei gestori del ristorante con i corrieri (WANG., WEI,
FONG e CHAN CHEE ) e con altre persone non identificate dedite al traffico:
telefonata nr. 79 dell' 1.08.2000 ore 22,48 (in entrata sull'utenza del ristorante)
nella quale la WANG dice a CHEN RONG Xiang “ capa … ho due clienti che
stanno venendo da te “ ; la XIANG risponde:“ ho visto, ho visto” e la invita al
ristorante ; la WANG ribatte “ No…dopo, qui ci sono ancora due persone che ci
seguono” (la telefonata si connette alle due clandestine CHEN Lin o Zen e JANG
Xia Li ed alla successiva telefonata nr.80 delle ore 23.01 tra la XIANG e CHAN
CHEE già sopra richiamata );
telefonata nr.120 del 12.08.2000 (in entrata sull'utenza del ristorante): FONG
chiama CHEN RONG Xiang e le chiede :"Hai spedito quel libro…?" La XIANG
risponde "Si si, l'ho spedito appena ieri"
telefonata nr. 250 del 12.08.2000 (in entrata sull'utenza del ristorante) nella
quale CHEN RONG Xiang parla esplicitamente con tale ZAN (che si trova a
Singapore ed annuncia che rientrerà in Italia a settembre) del traffico di clandestini e
degli altri associati come la WANG (p.es. “ guarda che adesso è molto facile
smistarli …..ZI HUA è qui solo da due mesi e ha già trafficato più di 27 clandestini ,
però anche WANG ha consegnato tanta gente…tutti partono dall'aeroporto di Milano
…è facile la via, anche quella via Genova …WANG li mandava otto persone alla
settimana e sono tutte passate …si guadagna un sacco di soldi ..”);
telefonata nr. 259 del 13.08.2000 (in entrata sull'utenza del ristorante) ; la capa
CHANG RONG Xiang conversa con tale Kuen- che la chiama dalla Malesia- sulle
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presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
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congiunture del traffico di clandestini, non mancando di ricordare il recente acquisto
di un BMW nuovo
telefonate nr. 25 e nr. 26 del 20.08.2000 , intercettate sull'utenza cellulare di
ZHENG Weikuai , il quale prende accordi con ZHENG Ju Hui( “FONG”) per
incontrarsi, a riscontro dei rapporti anche con tale sodale;
telefonata nr.6 del 22.08.00 intercettata sull'ut.cellulare di ZHENG Weikuai tra
madre (CHEN RONG XIANG) e figlio : la madre incarica il figlio di preparare la
valigia di XIAO DI e di assicurarsi che HAI JIAN (che sta al ristorante) vada a
prendere ZI HUA
telefonata nr. 425 del 24.08.2000 (in entrata sull'utenza del ristorante Allegria)
nel corso della quale la CHEN RONG scambia informazioni con tale Michael
(fonetico Maicol) sul traffico di clandestini, sui “passaporti” e su altri associati, in
quanto MAICOL comunica che "LONG è andato giù a fare i passaporti e deve
rientrare i primi di settembre" e chiede a sua volta dove siano la WANG e ZIHUA ,
ricevendo da XIANG la risposta che la WANG si trova in Franc ia mentre ZIHUA è
appena giunto a Milano ma non si è ancora recato al ristorante. MAICOL dice di non
voler lavorare a Milano perchè a Milano i clandestini che vengono bloccati dalla
polizia non vengono più rilasciati, XIANG concorda che è davvero strano quello che
è successo a Milano e che a lei non era mai accaduto che, dopo aver fermato due
persone, la polizia ne lasciasse andare una sola (il riferimento pare ancora essere al
caso di CHEN ZEN e di JANG XIA LI). MAICOL riferisce che personalmente
aspetterà che salga LONG (quello che era andato giù a fare i passaporti) e poi userà
un'altra donna, una nuova, per andare in Francia con loro, XIANG si informa sul
nuovo corriere, e MAICOL le risponde che è stata fornita da quelli di Singapore e
che gli affari vanno molto bene.
telefonata nr.999 del 7.10.00 (in entrata sull'utenza del ristorante): tale ZHANG
annuncia a ZHENG Weikuai "Fra due giorni io scendo" "Adesso ci sarà una
signorina che verrà da voi a mangiare, magari l'accompagna la signorina WANG"
specificando riguardo alla clandestina in arrivo:"quella che XIAO Lin ha tralasciato
dal suo gruppo" ; poi il chiamante si informa sugli affari del vecchio Lin e ZHENG
risponde che da quella parte va tutto bene come al solito. Indi ZHANG chiede se
ZHENG Weikuai abbia un proprio appartamento per far dormire i "clienti". ZHENG
risponde "se adesso avete altri "clienti" in arrivo possiamo anche affittare" . ZHANG
chiede che nel frattempo la clandestina venga collocata dal "vecchio Lin" . ZHENG
poi passa la cornetta alla signorina WANG che è giunta al ristorante ;
telefonata nr.1000 del 7.10.00 (in entrata sull'utenza del ristorante) :tale CHUAN
telefona a ZHENG Weikuai chiedendogli se la clandestina sia già arrivata al
ristorante. ZHENG risponde di sì ; CHUAN chiede:" allora ci pensi tu per il
mangiare e il dormire ?" ZHENG risponde di sì e che si è già messo d'accordo con
ZHANG che gli ha telefonato prima (v.progr.999). CHUAN parla poi con la
clandestina che risponde "quando è arrivata quella persona a prendermi oi avevo
molta paura. Solo quando mi ha detto che dovevo seguirla mi sono tranquillizzata"
L'accompagnatore, conferma la clandestina ,era una donna . CHUAN le dà istruzioni:
"Allora adesso pensa a mangiare e poi vai a dormire che fra mezz'ora c'è gente che
viene a prenderti e ti porta a dormire". Poi CHUAN si fa passare di nuovo ZHENG
Weikuai e lo avverte:"Guarda che quella ragazza mi ha detto che c'è qualcuno che
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l'ha seguita! Mi raccomando state attenti." ZHENG dice che lo sapeva già. CHUAN
raccomanda di telefonargli all'occorrenza al cellulare dell'Italia .
telefonata nr.1001 del 7.10.00 (in uscita dall'utenza del ristorante): CHEN
RONG Xiang cerca posto per la clandestina per la notte , presentandosi come "la
capa dell'Allegria" all'interlocutore che mostra comunque di riconoscerla e che
aggiunge che gliene ha già parlato ZHANG. La XIANG precisa che la clandestina
sta mangiando al ristorante e che l'accompagnerà personalmente "fin sotto il vostro
portone" ; si raccomanda di aprire il portone subito
telefonata nr. 1029 delle ore 13.29 del 9.10.2000 (intercettata in entrata sull'ut.
del ristorante Allegria) nella quale CHAN CHEE chiede alla CHEN RONG ( che
chiama "capa") se è disponibile ad andare a prendere 4 clandestini e ad
accompagnarli in Corso Buenos Aires 53; i due si mostrano preoccupati del fatto che
non riescono a mettersi in contatto con WEI (NG KOK William ) e con la WANG
(NG LAI Chai) che per loro dovrebbero trovarsi in Francia (mentre erano stati
fermati dalla Polizia il giorno precedente);
telefonata nr. 1030 delle ore 13,56 del 9.10.2000 (anch’essa registrata sul
numero telefonico del ristorante) durante la quale la CHEN RONG (ancora una volta
indicata dall’interlocutore con l’appellativo di “capo”) e CHAN CHEE si mostrano
preoccupati per la scomparsa dei loro complici (citano espressamente la WANG ,
WEI e FONG) , palesando peraltro (soprattutto la CHEN RONG Xiang) di
conoscere perfettamente tutti i preparativi di WANG e di WEI per la partenza per
la Francia;
telefonata nr. 1041 del 9.10.2000 ore 16,56 (in entrata sull'utenza telefonica del
ristorante) ZHENG WeiKuai assicura a CHAN CHEE che si è recato personalmente
a prendere i quattro clandestini appena arrivati alla Stazione e che se ne occuperà
fino a quando CHAN CHEE non andrà a “ritirarli”.
telefonata nr. 1061 del 10.10.2000 delle ore 11.57 (in entrata sull'utenza del
ristorante) , un cinese non identificato informa la “capa” CHEN RONG Xiang che
WEI e la WANG sono stati presi dalla Polizia; la CHEN RONG lo invita
pressantemente a ricontattarla subito sull'utenza cellulare (in modo da parlare più
liberamente )
telefonata nr. 1089 del 12.10.2000 alle ore 12.05 (in entrata sull'utenza del
ristorante): CHAN CHEE saluta ZHENG Ming Qiang come "grande capo" ;
quest'ultimo lo informa subito che la moglie CHEN RONG Xiang ed il figlio
ZHENG Weikuai sono stati presi dalla Polizia.;
telefonata nr.1090 del 12.10.00 alle ore 12,24 (in entrata sull'utenza del
ristorante): tale LU saluta ZHENG Ming Qiang come "capo": quest'ultimo lo
informa che la sera prima sono arrivati al ristorante i poliziotti e hanno portato via
sua moglie, "la capa"
Non si vede dunque per quale ragione i titolari del ristorante Allegria si preoccupino
della sorte degli appartenenti all’organizzazione se non per il fatto che anche essi sono
coinvolti nello stesso traffico così come è dimostrato dal materiale rinvenuto a seguito
della perquisizione all’interno del ristorante e che comprova la loro compartecipazione
ai reati contestati. Infatti in mezzo ai rifiuti del ristorante (allorchè i primi fermi erano
già avvenuti e ciò potrebbe giustificare la “necessità” di eliminare le prove del reato)
sono stati rinvenuti biglietti aerei per tratte internazionali, questionari contenenti le
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 77
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
domande fatte agli stranieri alle frontiere degli Stati Uniti e Francese con suggerimenti
circa le risposte da fornire, piantine dell’aeroporto di Malpensa, appunti e conteggi,
itinerari aerei, telefoni cellulari, false tessere per studenti giapponesi, biglietto da visita
dell’Hotel Virgilio (ove è stato sequestrato il plico diretto a FONG alias LEE inviato
tramite corriere DHL contenente 8 passaporti giapponesi falsificati).
Val la pena pure sottolineare il collegamento dei gestori del ristorante “Allegria” con
un altro personaggio emerso nel corso delle indagini ed allo stato non identificato; si
tratta della persona orientale, probabilmente cinese, che si caratterizza in quanto notato
per la capigliatura di colore chiaro. Quest’ultimo risulta effigiato in una delle fotografie
rinvenute e poste in sequestro nel corso della perquisizione effettuata presso il ristorante
“Allegria” (vedi comunicazioni del 13 e 19.10.2000).
Infatti tale personaggio, come risulta dalle annotazioni di indagine in atti:
il giorno 4.02.2000 ha accompagnato LOU Weng Fang e XU Hai Feng, fermati
alla frontiera di Malpensa in procinto di partire con documenti falsi, in C.so Buenos
Aires nr. 53 (vedi annotazione del 5.02.2000 allegata alla C.N.R. del 29.04.2000);
il giorno 8.02.2000 è stato notato all’interno del ristorante (cfr. c.n.r. del
29.04.2000);
il giorno 17.03.2000 è stato notato a Malpensa con un altro cinese ed entrambi
hanno effettuato il chek- in per conto di altri due cinesi successivamente bloccati in
quanto trovati in possesso di passaporti falsificati (LIU Jian Hui e CHEN Hai), i
quali sono stati poi riaccompagnati presso il ristorante (vedi C.N.R. del 12.07.2000);
il 28.06.2000 è stato notato recarsi alla stazione Centrale di Milano per andare a
prendere tre cinesi che erano stati fermati alla frontiera di Malpensa in procinto di
partire con documenti falsi (LIU Guo Qiua, CHENG Hui e LI Mei); i tre clandestini
sono stati accompagnati al ristorante, da qui sono stati spostati presso l’appartamento
di Corso Buenos Aires nr. 53 per fare poi ritorno nuovamente al ristorante (vedi
allegato nr. 20 alla C.N.R. del 12.07.2000).
Altra “analogia” significativa è il fatto che i cinesi respinti alla frontiera l'1.08.2000
(CHEN Pin , LUJ Dong, Lin Xin e LIN Li Li) fanno ritorno a Milano, questa volta
all’Hotel Salerno, albergo dal quale poi esce un altro cinese , già precedentemente
notato il 17.03.2000 intento ad effettuare il chek-in per i cinesi in quella data fermati;
tale soggetto viene notato recarsi al ristorante Allegria (allegati nr. 3 e nr. 5 alla
informativa dell' 8.08.2000).
Da tutto ciò si trae conferma di quanto è già emerso, ossia che le famiglie dei
clandestini pagano all’organizzazione una somma complessiva che comprende il tragitto
dal Paese di provenienza (Cina), a quello di destinazione (p.es. Stati Uniti) comprese le
tratte intermedie (Francia, Italia, Spagna), il costo dei biglietti aerei e dei documenti
falsi, nonché le spese di vitto e alloggio. (cfr. spontanee dichiarazioni 14.03.00. del
clandestino ZHIANG Six Yang e di CHEN Zen in data 8.08.00)
Ad ulteriore riscontro si leggano i verbali di sommarie informazioni rese da LI WUN e
da LI YONG in data 12.10.00 i quali hanno dichiarato che allorquando si recavano al
ristorante “Allegria” non hanno mai pagato il conto poiché tale costo era compreso nel
prezzo complessivo del viaggio; inoltre hanno dichiarato che il luogo ove pranzare
veniva loro indicato dalle persone addette alla loro sorveglianza.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 78
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
Da ciò deriva che coloro che forniscono vitto e alloggio ai clandestini fanno parte a
pieno titolo dell’organizzazione; il loro ruolo non si esaurisce in un apporto materiale di
fiancheggiamento, ma - d' intesa con i capi e con i corrieri - si coordina nel partecipare
agli arrivi ed alle partenze ed alla pianificazione degli itinerari, all’approvvigionamento
dei documenti falsi, alla programmazione di nuove partenze in sostituzione dei tentativi
falliti.
A dimostrazione della pericolosità dei gestori del ristorante cinese “ Allegria” e dei
gestori dell'albergo abusivo di Corso Buenos Aires 53 e dell’attualità del sodalizio
criminoso occorre evidenziare che successivamente ai fermi operati ed alle perquisizioni
eseguite presso il medesimo ristorante e presso l’appartamento sito in C.so Buenos
Aires nr.53, utilizzato come “albergo”, ZHENG Weikuai si è rivolto al titolare
dell’albergo “Lady San Crispino” chiedendo di poter rilevare l’attività per conto della
propria famiglia e di un "capo cinese" indicandolo nella persona al suo fianco (vedi
verbale di S.I.T. rese da BALDASSARRE Crispino in data 13.12.00).
L’esecuzione di perquisizione nell’appartamento adibito ad albergo sito a Milano in
corso Buenos Aires 53 ha consentito di identificare e sottoporre a fermo sia il gestore
dell’appartamento medesimo , sia uno dei corrieri dell’organizzazione,. presente
nell'abitazione con una valigia piena di passaporti
Il gestore dell’”albergo” abusivo è stato identificato LI YUJIANG (suo proprietario
anche formale atteso il contratto di acquisto dalla precedente proprietaria. rinvenuto in
sede di perquisizione). All’atto dell’irruzione in data 11.10.00 si è accertata la presenza
di diciotto cittadini extracomunitari dei quali quattordici irregolari, tra i quali cercava di
confondersi lo stesso LI YUJIANG. Già si è visto nelle annotazioni sui pedinamenti
effettuati ( riprese al capo di imputazione sub a) dei numerosi cittadini cinesi ospitati
presso l’abitazione di Corso Buenos Aires, molti dei quali transitati presso il ristorante
cinese “ Allegria”. tutti rintracciati in ambito aeroportuale mentre tentavano di lasciare
il territorio nazionale con passaporti giapponesi contraffatti. A questo proposito occorre
sottolineare che gli accertamenti effettuati tramite il Consolato giapponese hanno
permesso di appurare che la maggior parte dei passaporti sequestrati ai predetti
clandestini cinesi fermati a Malpensa o presso altri scali erano stati smarriti o rubati in
diverse località estere (vd. elenchi in atti datati 25.10.00 e 5.02.01) mentre ulteriori
verifiche sono in corso .riguardanti sia i passaporti sequestrati agli stessi indagati sia
quelli contenuti nel plico pervenuto all'hotel Virgilio
Un ulteriore e fondamentale riscontro alla destinazione dell’appartamento a base
logistica dei clandestini gestiti dall’organizzazione è scaturito dal sequestro del plico
DHL contenente passaporti giapponesi contraffatti operato, come già detto, presso
l’Hotel Virgilio, luogo ove ZHENG (FONG) era solito recarsi per ritirare gli stessi
plichi.
Infatti quattro di tali passaporti recano l'immagine fotografica di quattro cittadini cinesi
(privi di documenti) identificati nel corso della perquisizione in C.so Buenos Aires nr.
53 ; si tratta di LI Wun , LI Yong , HU Bao Wen, e HANg Mei Qin., tutti già fermati a
Fiumicino in data 7.10.00 in quanto respinti da Londra perché trovati in possesso di
falsi passaporti sequestrati da quelle autorità (dopo la perquisizione in Corso Buenos
Aires, Li Wun e Li Yong rendevano le dichiarazioni sopra riportate) .
PROCURA DELLA REPUBBLICA
foglio nr. 79
presso Errore. La voce di glossario non
è definita.
Le risultanze dell’attività di intercettazione sull’utenza installata presso l’appartamento
in questione confermano quanto sopra. ed il ruolo funzionale dell'abitazione
nell'immigrazione clandestina di cinopopolari.:
Numerose sono le conversazioni telefoniche intercorse tra FONG ed i clandestini
alloggiati nell’appartamento (v.d prog. nr. 6 ,7 , 8 e 9 del 9.8.2000 sull’utenza nr 02 –
29522542).
In altra conversazione intercorsa tra una donna di nome XIAO e LI YUJANG la prima
chiede all’interlocutore se il grande fratello LEE ( LEE YI Peng alias FONG) si trovi da
lui ed alla risposta affermativa chiede di informarsi dallo stesso a che ora arriva il treno
che parte dalla Francia alle 10,54; LI domanda all’interlocutrice “se sono le persone del
giro di Long”. XIAO lo invita di rimando a non fare troppe domande per telefono La
conversazione si conclude con l’intesa che LI e FONG raggiungeranno l’interlocutrice
alla stazione ferroviaria per aiutarla a trovare il binario esatto, in corrispondenza del
quale arriverà il treno con i clandestini perché XIAO afferma:" queste cose è me glio
farle bene, così una volta fatto ci danno subito i soldi , lo sai" (prog. nr. 1202 del
13.9.2000, sull’utenza nr.02 – 29522542).
Altre conversazioni appaiono ugualmente di rilievo per attestare il coinvolgimento
dell'abitazione di Corso Buenos Aires e dei suoi gestori negli ingressi e non solo nelle
permanenze illegali dei clandestini nel nostro paese: vedasi infatti:
- progr.125 del 10.08.00- in entrata- tra un cinese di nome LIU (che telefona da
Empoli) e tale "CHAN" occupante l'abitazione di Corso Buenos Aires: LIN chiede se lì
c'è qualcuno in grado di far entrare suo fratello clandestinamente dall'Jugoslavia in
Italia, dietro compenso , pretende immediatamente CHAN, il quale puntualizza che è un
momento molto difficile e pericoloso e comunque promette una risposta per la sera
seguente, ma poi si informa quanti clandestini siano ed appreso che si tratta di uno solo
esclama :"Cosa una persona sola? Allora ci devo pensare, è troppo poco". Da segnalare
che il chiamante aveva inizialmente chiesto di "LIN XIAO Chan" che l'anno prima lo
aveva fatto entrare in Italia (motivo per cui aveva nuovamente chiamato quell'utenza per
l'ingresso del fratello), ma CHAN lo avverte che LIN XIAO CHAN è morto
procedendo poi personalmente alla trattativa di cui sopra, segno inequivoco che da
tempo l'abitazione di Corso Buenos 53 è base logistica per l'immigrazione illegale e che
le persone che la gestiscono si "tramandano" l'attività e la "clientela".
- Ciò risulta confermato anche dalla successiva telefonata nr.536 del 31.08.2000 in cui
all'utenza intercettata risponde una donna di nome XIAO che mostra di ben conoscere il
chiamante (che non si presenta) e la conversazione immediatamente vira sul traffico di
clandestini, giacchè il chiamante (che dice di essere a Roma) avverte la XIAO che LU a
giorni salirà con quattro "clienti" e chiede alla XIAO se abbia posto per loro; la XIAO
risponde di sì perchè attualmente ospita solo una coppia; l'uomo si raccomanda
"Comunque non devi farli dormire per terra, trattali bene", la XIAO risponde che
quando non c'è posto debbono per forza dormire per terra e poi scherzano sul fatto che
potrebbe farli dormire nel suo letto ; la conversazione prosegue tra XIAO e la moglie
del chiamante, che ugualmente mostra di essere al corrente di tutto e si raccomanda con
XIAO di non stare alzata fino a notte per il lavoro, ma XIAO ribadisce che deve stare lì
PROCURA DELLA REPUBBLICA
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per forza; la chiamante chiede se ospiti molte prostitute, ma XIAO risponde
negativamente, allora la sua interlocutrice le conferma l'imminente arrivo di LU con "tre
ragazzine molto brave ed un maschio "vergine".
- progr.1207 del 13.09.00 : FU LUI chiama LI YUJANG all'utenza di Corso Buenos
Aires 53 chiedendogli:"Ieri cosa intendeva il Ciccio dicendo che al suo telefono non si
può più parlare" LI spiega:"pensava che ci fossero delle intercettazioni". FU LUI
comunica di aver ricevuto una telefonata del capo che è già in Francia e partirà con il
treno alle 9.40 o 10.40 : FU LUI spiega di non averlo richiamato per timore che anche il
proprio telefono possa essere intercettato . LI precisa di aver saputo dalla XIAO che il
treno con il capo arriverà a Milano alle 18.00 e che la XIAO è quella che "va a prendere
le persone". FU LUI si raccomanda di non parlarne con nessuno, perchè meno persone
lo sanno meglio è. FU LUI assicura la propria presenza ma solo sul tardi , non prima
delle 23,30. LI annuncia che dirà anche a LEE dell'appuntamento per la serata, ma FU
LUI raccomanda di non dirgli altro, solo che si vedranno. FU LUI aggiunge di essersi
raccomandato con il capo di non chiamarlo e di non parlare al telefono e che
personalmente sta usando pochissimo il proprio cellulare perchè a suo avviso è
certamente sotto controllo ("al 100%") "E se devi parlarmi di certe cose e poi ci
ascoltano no n va per niente bene, giusto ?". LI è perfettamente d'accordo, perciò,
quando poi è lo stesso FU LUI a chiedere se il "serpente" sia già al lavoro con il suo
aeroporto, è proprio LI ad interromperlo dicendo:"Dai , non parliamone adesso, ne
parliamo stasera quando ci vediamo, va bene?"
- progr. 2013 del 3.10.00 ore 9,55 in entrata all'utenza di Corso Buenos Aires 53: XIAO
CHUAI chiama LI annunciandogli:"Tra poco ti mando cinque persone che dormiranno
da te", precisa che arriveranno nell'abit azione prima per scaricare le valige e poi
torneranno in serata per dormire , che si tratta di tre femmine e due maschi e di metterli
tutti in una sola stanza, anzi nella stanza "di ieri" con l'aggiunta di un letto; LI dice che
va bene e chiede a XIAO CHUAI se si fermerà anche lui a dormire, il chiamante
risponde che li accompagnerà ma non si tratterrà e che i cinque libereranno la stanza
alle 17/18 del giorno seguente.
- progr.2310 dell'11.10.00 ore 21,43: una donna telefona a LI per farsi aprire la porta;
LI chiede chi sia; la donna risponde dando il nome di chi l'ha presentata
- progr.2413 del 12.10.00 ore 17,37 (in uscita dall'utenza di Corso Buenos Aires 53):
quattro clandestini , dopo la perquisizione nell'abitazione di Corso Buenos dell'11.10.00,
chiamano CHAN CHEE WAH presentandosi come "i quattro di ZHENG" ,
comunicandogli quanto successo la sera prima e di non riuscire a contattare il "capo";
CHAN , saputo dell'intervento della polizia, rimprovera il suo interlocutore per averlo
chiamato . Il clandestino portavoce degli altri lamenta che lì non possono più stare e non
possono neppure andare in albergo perché non hanno i passaporti . CHAN obietta che a
Roma era stata data loro una "carta" (pare trattarsi dei quattro cinesi già fermati a
Fiumicino il 7.10.00 e ritrovati in Corso Buenos Aires 53 l'11.10.00 mentre nuovi
passaporti giapponesi con la loro immagine erano nel plico indirizzato a LEE
(=ZHENG Ju Hui) pervenuto all'Hotel Virgilio). CHAN ordina di richiamarlo
utilizzando la cabina telefonica pubblica.
- progr. 2431 del 13.10.00 (in entrata all'utenza di Corso Buenos Aires 53): continuano
i commenti per l'intervento della polizia; tale FAN (presente tuttora nell'abitazione)
comunica alla sua interlocutrice ( che era presente al momento dell'intervento) che LI
Yujiang è nei guai perché ospitava nell'albergo "quattro persone che sono arrivate
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è definita.
clandestinamente"; spiega di non aver detto alla polizia che Yujiang è il proprietario per
non danneggiarlo e di aver detto invece che LIN SHEHENG è il vero proprietario e che
LI lo aiutava solamente . La sua interlocutrice rivela che LI Yujiang quando sono
entrati i poliziotti le ha consegnato occultamente una chiave dicendole di custodirla.
FAN ipotizza che sia la chiave del mobiletto che i poliziotti hanno dovuto spaccare per
aprirlo.
Dalle telefonate appena citate emerge dunque con evidenza non solo il ruolo di LI
YUJIANG di effettivo proprietario e gestore dell'abitazione/albergo per clandestini di
corso Buenos Aires 53 ma anche il suo stretto collegamento con gli altri associati che
trasportano i clandestini, con proprio ruolo di personaggio di "fiducia" che può essere
messo a parte anche degli spostamenti del "capo" che debbono invece rimanere segreti
anche per altri associati
Per quanto attiene a LI Zhixiong, lo stesso è stato rintracciato all’atto della
perquisizione, all’interno di una stanza dell’appartamento di Corso Buenos Aires, in
possesso di una valigia posta sotto il proprio letto all’interno della quale sono stati
rinvenuti e sequestrati n. 5 (cinque) passaporti giapponesi e n. 7 (sette) passaporti
coreani, tutti verosimilmente alterati o comunque destinati alla contraffazione e/o
all'uso illecito (cfr. dichiarazioni rese dalla minore CHEN ZEN dell’8 agosto 2000 sulla
consegna di proprie fototessere all'organizzazione prima della partenza e sequestro del
plico DHL avvenuto presso l’Hotel Virgilio).
All’interno del medesimo bagaglio di LI Zhixing veniva rinvenuta una copiosa
documentazione consistente, tra l’altro, in carte telefoniche francesi, spagnole e
tedesche, in biglietti aerei con tratte verso destinazioni europee (Milano-Barcellona,
Milano Francoforte), una mappa di navigazione con i relativi orari della laguna di
Venezia, sulla quale risulta evidenziato l’itinerario per raggiungere l’aeroporto di
Venezia.
Di estremo rilievo è altresì il sequestro a carico di LI Zhixiong di un fax inviato da una
tabaccheria di Roma recante tra l’altro l’indicazione “Mr. FONG”, nome con il quale è
noto il LEE YI Peng alias ZENG Ju Hui.
Occorre inoltre evidenziare che uno dei passaporti coreani sequestrati a LI Zhixiong,
risulta essere intestato a tale JANE Jong Won a nome del quale figurano sia un
biglietto aereo con tratta Milano-Linate Francoforte emesso dall’Agenzia di viaggi
Doria di Milano che una carta telefonica Omnitel Si rammenta, in proposito, che
l’agenzia di Viaggi Doria di Milano risulta essere tra quelle che hanno emesso i biglietti
usati per il traffico illecito di clandestini, oggetto del presente procedimento.
___________________________________________________________
RITENUTO CHE
•
non risulta che i fatti-reato siano stati compiuti in presenza di una causa di
giustificazione o di non punibilità e che non sussiste allo stato una causa di
estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata;
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è definita.
•
è da ritenersi che, a seguito di un'eventuale sentenza di condanna, non possa essere
concessa la sospensione condizionale della pena irroganda;
EVIDENZIATO CHE
ricorrono esigenze cautelari ed in particolare quelle di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art.274 c.p.p. dato che:
•
sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini ed
all'acquisizione delle varie fonti di prova in relazione a situazioni di concreto ed
attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità delle prove, in particolare sono
tuttora in corso indagini volte ad individuare ulteriori correi ed altri ingressi illegali
riconducibili alla medesima organizzazione nonché le modalità di procacciamento e
contraffazione dei documenti di provenienza furtiva e le stesse potrebbero essere
irrimediabilmente pregiudicate dalla riacquisit a libertà o dalla permanenza in libertà
degli indagati, per il concreto pericolo di intimidazione in danno dei testimoni (vedasi
per tutte la minore CHEN Zen che ha già chiaramente manifestato timori per
l'incolumità propria e dei familiari in patria ed anche i numerosi clandestini che per
evidente timore dell'organizzazione hanno reso dichiarazioni palesemente false o
reticenti ) , di distruzione di tracce documentali dell'attività criminosa e di beni e
strumenti relativi alla medesima (si pensi all'attività di occultamento di materiale
probatorio prontamente attuata dai gestori del ristorante Allegria dopo i primi fermi) e
comunque che possano essere avvertiti i correi non ancora identificati ed informati di
quanto a conoscenza dell'A.G ;
•
vi è concreto pericolo che gli indagati si diano alla fuga vista la gravità dei fatti-reato
dei quali sono accusati, la pena potenzialmente irroganda nei loro confronti ( non
contenibile entro i limiti della sospensione condizionale) e la circostanza che trattasi
di persone sedicenti (come LI Zhixiong) o irregolari e di fatto senza fissa dimora nel
nostro Paese (come ZHENG Ju Hui, NG LAI Chai , NG KOK William CHAN Chee
Wah) e che si sono già date o hanno tentato di darsi alla fuga e che, per gli indagati in
possesso di permesso di soggiorno , trattasi comunque di persone che possono
facilmente darsi alla fuga vista la loro condizione di cittadini stranieri ed in
particolare di associati di un'organizzazione internazionale potendo perciò
agevolmente disporre di passaporti falsi, somme in ogni valuta e biglietti aerei, anche
alla luce del fatto che l'attività economica esercitata in Milano appare abusiva (per LI
Yujiang) e comunque strettamente connessa alle attività illecite (ciò vale anche per il
ristorante Allegria e per i suoi gestori, tra i quali ZHENG Weikuai ha un precedente
penale per sostituzione di persona )
•
vi è il concreto pericolo che gli indagati, se lasciati o rimessi in libertà, commettano
altri gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede atteso che:
trattasi di persone che traggono ingenti profitti dall'attività criminosa (vedasi valuta
sequestrata ed espressioni sintomatiche pronunciate dagli stessi indagati nelle
conversazioni intercettate, non lesinandosi peraltro alberghi ed altri benefits connessi
ai frequenti viaggi ed alle "necessità" della stessa attività delittuosa -telefoni cellulari,
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è definita.
abitazioni, abiti , vetture potenti. orologi di valore (come i Rolex acquistati dalla
WANG e sequestrati all'atto del suo fermo) - sicchè è del tutto naturale ritenere che
non rinuncino spontaneamente a tale fonte di reddito, sia gli indagati che non hanno
altra (lecita ) attività lavorativa sia gli indagati che hanno strettamente abbinato la
propria attività commerciale all'immigrazione illegale dei clandestini ed alle forme di
supporto a tale attività delittuosa
le modalità e le circostanze dei fatti-reato sopraindicati (ripetuti nel tempo a ritmi
intensi e praticamente senza soluzione di continuità) denotano una spiccata pericolosità
sociale di chi è sottoposto ad indagini certamente tale da rendere assai probabile la
reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi anche alla luce del fatto che
l'organizzazione non appare smantellata (si pensi al centro direzionale di Hong Kong ed
ai correi tuttora non identificati) sicchè se rimessi o lasciati in libertà facilmente
potrebbero riprendere o continuare le attività illecite in seno al perdurante sodalizio
criminoso (si pensi al tentativo concretamente messo in atto da ZHENG Weikuai di
acquistare un albergo in via Settala 48 dopo i fermi dei correi e la scoperta dell'albergo
abusivo di Corso Buenos Aires 53 , vedasi v.s.i. rese in data 13.12.00 da
BALDASSARRE Crispino) ;
RILEVATO CHE
ogni altra misura cautelare diversa da quella della custodia in carcere appare allo stato
inadeguata a far fronte alle esigenze di cui sopra;
Visto l'art. 291 c.p.p.
CHIEDE
l'applicazione nei confronti degli indagati dal nr.1 al nr.9 (sopra compiutamente
generalizzati) della misura cautelare personale della custodia in carcere
ALLEGA
alla richiesta i seguenti atti:
- copia integrale degli atti contenuti a tutt'oggi nel fascicolo di questo P.M.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Milano, li' 6.02.2001.
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Licia Scagliarini - Sost.)