GUIDA ECOBONUS OKai

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GUIDA ECOBONUS OKai
ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONI
Guida pratica alle agevolazioni
DALLA PAUSA CAFFÈ
IL FINANZIAMENTO DEGLI ECOBONUS
Siete davanti alla macchinetta, avete inserito la moneta ed ecco che sul display
appare il prezzo del caffè…Argh ! il caffè della macchinetta è aumentato?
Ebbene sì, è l’effetto del cosiddetto Ecobonus e delle maggiori agevolazioni
fiscali sulle ristrutturazioni. Infatti con l’intento di dare un po’ di linfa vitale al
settore dell’edilizia – fra l’altro consistente in Toscana - il Governo ha varato il
Decreto Legge n.63/2013, poi convertito in Legge n.90 del 3 agosto 2013, che
aumenta le agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico degli
edifici, per le ristrutturazioni edilizie ("Ecobonus") ed estende la detrazione
all'acquisto di arredi ed elettrodomestici relativi all'immobile ristrutturato.
La copertura dei bonus fiscali in edilizia sarà garantita per 104 milioni l'anno
dall'aumento dell'aliquota Iva dal 4 a 10% applicata alle bibite e agli alimenti
venduti nei distributori automatici «degli edifici destinati alla collettività». Che
tradotto nella realtà attuale del mercato della “pausa caffè” vuol dire luoghi di
lavoro, scuole, università, luoghi di svago, uffici pubblici, ospedali. Insomma a
pagare il conto della proroga e dell'aumento e delle agevolazioni per la
riqualificazione energetica degli edifici e delle ristrutturazioni edilizie, nonché
dell'acquisto di mobili saranno gli utilizzatori della macchinetta, 20 milioni di
persone in Italia.
E allora perché non “recuperare” questo costo utilizzando le agevolazioni? Se
non lo avete ancora fatto e avevate una vaga idea di risistemare casa, semmai
con un occhio al risparmio energetico, il momento per farlo è adesso. Dalle
detrazioni sulle ristrutturazioni già previste alle novità introdotte per gli
elettrodomestici, gli interventi antisismici e le caldaie a pompa di calore. Per
ottenere lo “sconto” dal fisco, bisogna però sapersi districare nel ginepraio di
novità, percentuali e “tetti” previsti dalla Legge.
Per questo abbiamo cercato di raccogliere in questa guida le indicazioni fornite
dall’Agenzia delle Entrate, distinguendo le tre diverse tipologie di agevolazioni:
• riqualificazione energetica degli edifici, fino al 65% di detrazione
• ristrutturazioni edilizie, bonus fino al 50%
• acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, bonus 50%
E occhio alla scadenza! Infatti i bonus straordinari hanno durata limitata nel
tempo: la Legge ha previsto questi incentivi fino al 31 dicembre se si tratta di
lavori e acquisti effettuati su singoli immobili, fino a giugno 2014 in caso di lavori
in condomini. Ma intanto si parla già di proroghe e sembra che l'Ecobonus sul
risparmio energetico sarà mantenuto anche per il prossimo anno, mentre il bonus
fiscale per le ristrutturazioni, scenderà progressivamente per passare nel 2016,
definitivamente, alla percentuale del 36% come previsto nella legislazione
ordinaria. Sembra, invece che con il 31 dicembre del 2013 terminerà il cosiddetto
bonus mobili.
Che dire? Penateci e intanto godetevi il caffè.
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BONUS PER IL RISPARMIO ENERGETICO
In cosa consiste
ll Bonus consiste in un’agevolazione fiscale attraverso detrazioni delle spese
sostenute dall’ IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o dall’ IRES –
Imposta sul Reddito delle Società - ed è concessa quando si eseguono
interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
La detrazione è riconosciuta per lavori di:
• riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
• miglioramento termico dell’edificio;
• installazione di pannelli solari;
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute
nella nuova misura del:
• 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
• 65% delle spese sostenute:
• dal 6 giugno fino al 31 dicembre 2013 per interventi sulle singole unità
immobiliari;
• dal 6 giugno al 30 giugno 2014 per interventi effettuati sulle parti
comuni degli edifici condominiali o, se riguarda tutte le unità immobiliari,
di cui si compone il singolo condominio.
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Dopo tali scadenze l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale del
36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Per l’applicazione dell’aliquota del 65% vengono ammesse le spese effettuate
nei periodi indicati, considerando:
• la data del pagamento, se il beneficiario è la persona fisica, esercente
arti o professione o un ente non commerciale, indipendentemente dalla
data di avvio dei lavori (secondo il criterio di cassa);
• la data di chiusura dei lavori, se il richiedente è un’ impresa individuale,
una società o un ente commerciale, a prescindere dalla data di inizio lavori
e dalla data di pagamento (secondo il criterio di competenza).
L’agevolazione è ammessa anche se si tratta di prosecuzione di lavori già
effettuati sullo stesso immobile. In questo caso dovranno essere considerate
anche le detrazioni fruite negli anni precedenti e l’agevolazione è ammessa fino al
massimale indicato per tipologia di intervento.
A chi spetta
Possono richiedere la detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, che
possiedono l’immobile su cui è stato effettuato l’intervento.
• persone fisiche (compresi esercenti arti e professioni, titolari di un
diritto reale sull’immobile, inquilini, condomini, chi ha l’immobile in
comodato);
• soggetti con reddito d’impresa (persone fisiche o società)
• associazioni tra professionisti
• enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
I benefici per la riqualificazione energetica spettano solo a chi li utilizza, compresi
i familiari conviventi che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Sono
invece esclusi ad esempio le imprese di costruzione o le società di locazione, in
quanto l’immobile è la merce del loro business.
Quali lavori e quali spese
La detrazione è riconosciuta, abbiamo detto, per le seguenti tipologie di
interventi:
1. riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per la riduzione del
fabbisogno energetico;
2. interventi sugli involucri degli edifici esistenti per il miglioramento
termico dell’edificio;
3. installazione di pannelli solari;
4. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
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Riqualificazione energetica degli edifici esistenti
Per questa tipologia di interventi non è specificato quali opere o quali impianti
occorre realizzare ma prevede che attraverso l’intervento, o una serie di
interventi, si ottenga una maggiore efficienza energetica annua per la
climatizzazione invernale, secondo parametri tecnici stabiliti dalla legge.
Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale
rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un
anno per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime
di attivazione continuo” (all. A del D.L. n. 192/2005).
Pertanto ogni intervento che incida sulla prestazione energetica dell’edificio è
ammesso.
Le spese detraibili comprendono:
• lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico: fornitura e posa
in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, le
opere murarie collegate;
• prestazioni professionali per la realizzazione dell’intervento e della
certificazione energetica.
L’indice di risparmio energetico necessario per fruire dell’agevolazione deve
essere calcolato sull’intero edificio e non sulle singole porzioni di immobili che lo
compongono.
Limite massimo della detrazione: € 100.000
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Interventi sugli involucri degli edifici esistenti
Si tratta di lavori effettuati su unità immobiliari esistenti o parte di edifici esistenti,
riguardanti strutture quali pavimenti, coperture e pareti (c.d. strutture opache
orizzontali e verticali), finestre, comprensive di infissi, che delimitano il volume
riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati.
Rientrano anche i portoni d’ingresso se delimitano l’involucro dell’edificio e gli
elementi accessori dei serramenti che hanno effetto sulla dispersione di calore
(es. persiane, scuri, telai).
Queste strutture devono consentire una riduzione di trasmittanza termica “U”, in
base ai valori stabiliti dalla normativa, rispetto alla data di inizio dei lavori.
Le spese detraibili sono quelle per:
• fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di
materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture
esistenti;
• fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi;
• integrazioni e sostituzioni di componenti vetrati esistenti e di
componenti accessorie (scuri e persiane);
• demolizione e ricostruzione di elementi costruttivi.
ATTENZIONE
La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro
degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli
indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché
l’intento è di incentivare il risparmio energetico. Quindi in caso di
sostituzione il valore di trasmittanza deve essere migliorato.
Limite massimo della detrazione: € 60.000
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Installazione dei pannelli solari
Lo sgravio è relativo a spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per
la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università.
L’impianto di produzione dell’acqua calda può essere relativo sia alla sfera
domestica che delle esigenze produttive o commerciali, ricreative o socioassistenziali.
Le spese detraibili sono quelle per:
• fornitura e posa in opere di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche per l’installazione di impianti solari
termici;
• fornitura e posa delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione a
regola d’arte di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in
integrazione con impianti di riscaldamento.
I pannelli devono essere conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976,
certificati da un organismo di un paese dell’unione Europea e della Svizzera.
Devono inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e bollitori,
2 anni per accessori e componenti tecnici).
ATTENZIONE
Per usufruire della detrazione è necessario che l’installazione dei
pannelli solari sia realizzata su edifici esistenti.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l’installazione di
pannelli solari, non è più obbligatorio redigere l’attestato di
certificazione o qualificazione energetica.
Limite massimo della detrazione: € 60.000
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Sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale
Sono detraibili le spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per accedere all’agevolazione è necessario che l’edificio sia già dotato di un
impianto di riscaldamento e che l’installazione del nuovo comporti una riduzione
di consumi.
L’agevolazione del 65% (55% fino al 5 giugno 2013) è concessa anche per la
sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e
impianti geotermici a bassa entalpia e per interventi di sostituzione di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria.
L’agevolazione è prevista anche per la trasformazione degli impianti individuali
autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con
contabilizzazione del calore e dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la
contabilizzazione del calore. E’ invece esclusa l’agevolazione in caso di
passaggio da impianto centralizzato a impianto individuale o autonomo.
Le spese ammesse in detrazione comprendono:
• smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale;
• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche per la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
• fornitura e posa delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione a
regola d’arte di impianti dotati di caldaie a condensazione;
• interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento
dell’acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione e sui sistemi di
emissione.
Limite massimo della detrazione: € 30.000
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ATTENZIONE
Non sono ammesse spese per l’installazione di sistemi di
riscaldamento in edifici che ne erano sprovvisti. Nel caso di una
ristrutturazione con ampliamento è consentita, ma solo sugli
interventi effettuati sulla parte pre-esistente.
IL CASO
Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento e altri no
la detrazione potrà essere riconosciuta soltanto sulla parte di spesa
relativa alle unità nelle quali tale impianto era presente, con un criterio
di ripartizione basato dulle quote millesimali di ogni appartamento.
Importi detraibili e limiti
L’agevolazione fiscale sarà applicata detraendo dall’imposta lorda, IRPEF o IRES,
il 55% o 65% delle spese sostenute. Il limite massimo della detrazione varia a
seconda della tipologia di intervento
Tipo di intervento
Detrazione massima
Riqualificazione energetica di edifici
100.000 euro
60.000 euro
60.000 euro
30.000 euro
Involucro edifici
Installazione di pannelli solari
Sostituzione impianti di climatizzazione
invernale
Il limite massimo ottenibile con la detrazione va riferito all’immobile su cui
vengono effettuati gli interventi, e va suddiviso tra i soggetti detentori o
possessori dell’immobile che partecipano alla spesa.
Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo della detrazione deve
essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ad
eccezione degli interventi di riqualificazione energetica che va riferita all’intero
edificio.
Detraibilità se…
• i lavori sono eseguiti su unità immobiliari e su edifici residenziali già
esistenti di ogni categoria catastale, dai rurali alle attività imprenditoriali
(non sono invece ammesse detrazioni su immobili in costruzione);
• in caso di ristrutturazione e frazionamento edifici, il beneficio è
compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato
a servizio delle singole unità;
• in caso di ristrutturazione e ampliamento l’agevolazione è riconosciuta
solo per la parte esistente. In tal senso non sono ammessi a detrazione
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gli interventi di riqualificazione globale dell’immobile ma sono ammessi
interventi con caratteristiche costruttive specifiche.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Non è possibile cumulare la detrazione con altre agevolazioni, come ad esempio
per il recupero del patrimonio immobiliare, o con altri incentivi locali, nazionali o
europei.
Se sono stati effettuati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite
massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi
previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Se, ad esempio, sono stati
installati pannelli solari per i quali è prevista una detrazione di € 60.000, e
sostituito l’impianto di climatizzazione invernale con detrazione massima di €
30.000, potrà essere fruita una detrazione massima di € 90.000.
Potrà invece essere chiesta un’unica agevolazione per interventi i cui requisiti
tecnici sono riconducibili a due tipologie diverse. Ad esempio in caso di
coibentazione delle pareti esterne, dovrà essere scelto se usufruire
dell’agevolazione per riqualificazione energetica o di quella per interventi sulle
strutture opache verticali.
Lavori e burocrazia: cosa fare
Il beneficiario, per fruire delle agevolazioni dovrà procedere, direttamente o
tramite soggetto incaricato, a:
1. acquisire la documentazione sotto indicata;
2. tramettere i documenti all’Enea;
3. effettuare la specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
4. effettuare il pagamento nelle modalità indicate;
5. indicare nella dichiarazione dei redditi i dati richiesti;
6. conservare la documentazione
Documenti da acquisire
a) l’asseverazione di un tecnico abilitato
Il documento deve dimostrare la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti
e può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate
che il direttore dei lavori presenta al Comune. L’asseverazione di un tecnico
abilitato può anche essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza
alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi
impianti termici prevista dall’art. 28 comma1, L.10/91.
Per alcuni beni, come le finestre comprensive d’infissi o caldaie a condensazione
di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kw, l’asseverazione può essere
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sostituita da una certificazione del produttore.
b) l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica
Il documento comprende i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. E’
redatto a conclusione dei lavori, secondo le procedure approvate dalle Regioni
e Province autonome o stabilite dai Comuni con proprio regolamento
antecedente ottobre 2005, oppure secondo il Dlgs n. 192/2005. In mancanza
delle procedure va redatto un “attestato di qualificazione energetica”
conformemente all’All. A DM 19 febbraio 2007 e asseverato da un tecnico
abilitato, che può essere lo stesso che produce l’asseverazione di rispondenza
dell’intervento ai requisiti tecnici.
Non occorre presentare l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica
in caso di spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in
singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari e per spese
effettuate dal 15 agosto 2009 per la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale.
c) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati
Deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della
struttura oggetto dell’intervento, la tipologia di intervento eseguito, il risparmio
annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l’intervento
e per le spese professionali. Deve essere redatta secondo lo schema di cui
all’all. E DM 19 febbraio 2007 oppure, in caso di sostituzione di finestre
comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli
solari, all’allegato F dello stesso DM. Se sono stati eseguiti più interventi su
uno stesso edificio o unità immobiliare, l’asseverazione, l’attestato di
certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa possono avere
carattere unitario.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la
scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla
progettazione di edifici e impianti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali.
Documenti da trasmettere all’ENEA
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, occorre trasmettere all’ENEA, attraverso il
sito www.acs.enea.it , ottenendo ricevuta informatica :
• copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica
(allegato A del decreto);
• scheda informativa (allegato E o F del decreto) relativa agli interventi
realizzati.
ATTENZIONE
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della
documentazione all’Enea, coincide con il c.d. “collaudo” (e non
con l’effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione
dell’intervento, non è richiesto il collaudo, è possibile provare la
data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha
eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).
Non è ritenuta valida, una dichiarazione del beneficiario resa in
autocertificazione.
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E’ ammesso l’invio cartaceo a mezzo raccomandata con ricevuta semplice,
sempre entro 90 giorni dal termine dei lavori, solo quando la complessità i lavori
non trova adeguata descrizione negli schemi forniti da ENEA.
In questo caso l’indirizzo è :
ENEA – Dipartimento Ambente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillara 301 -00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
Se il beneficiario non è in possesso della documentazione , poiché l’intervento
è ancora in fase di realizzazione, può comunque fruire della detrazione per le
spese sostenute in ciascun periodo di imposta, a condizione che attesti che i
lavori non sono ultimati.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, occorre
inviare per via telematica all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (modello,
istruzioni e modalità di trasmissione contenuti in Provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate del 6 maggio 2009, prot. n. 57639/2009) entro 90 giorni dal
termine del periodo di imposta nel quale i lavori sono iniziati.
In caso di lavori che si protraggono per più periodi di imposta il modello deve
essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in
cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Il modello non va presentato:
• se i lavori hanno avuto inizio e si sono conclusi nello stesso periodo
d’imposta;
• se non sono state sostenute spese nel periodo di imposta cui la
comunicazione si riferisce.
ATTENZIONE
La mancata osservazione del termine previsto per l’invio del
modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la
decadenza del beneficio fiscale. Per queste violazioni viene
applicata tuttavia, la sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, Dlgs
n. 471/1997 (da € 258 a € 2065).
Pagamenti
Sono ammesse specifiche modalità per effettuare i pagamenti, a seconda che il
soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa:
• i beneficiari non titolari di reddito di impresa devono effettuare il
pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale in cui devono
essere indicati: causale di versamento, codice fiscale del beneficiario,
partita IVA o codice fiscale del destinatario del bonifico (chi ha effettuato i
lavori);
• i titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati dall’obbligo di
pagamento mediante bonifico bancario o postale, e la prova delle spese
sostenute può essere ottenuta con altra idonea documentazione.
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ATTENZIONE
L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente
escluso per gli esercenti attività d’impresa in quanto il momento
dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza
per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito
d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di
imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono
ultimate le prestazioni e per i beni mobili alla data di consegna o
spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si
verifica l’effetto traslativo.
Al momento del pagamento con bonifico, viene effettuata una ritenuta
d’acconto del 4% a carico dell’impresa che ha realizzato gli interventi. La base di
calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico al netto dell’IVA. La
ritenuta non viene applicata quando il pagamento può essere effettuato con
modalità diverse dal bonifico (vaglia, carta di credito).
In caso di lavori effettuati con contratto di leasing si applicano le regole previste
per i titolari del reddito d’impresa e non vi è obbligo di pagamento con bonifico
bancario o postale.
Gli adempimenti documentali devono essere assolti dal beneficiario della
detrazione. La società di leasing deve solo fornire la documentazione che attesti
la conclusione dell’intervento.
Dichiarazione dei redditi
Per fruire del bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali
identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di
registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il
controllo della detrazione.
Documenti da conservare
I soggetti che intendono utilizzare l’agevolazione per la riqualificazione
energetica devono conservare i seguenti documenti:
• certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
• attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
• ricevuta del bonifico bancario o postale, se effettuato;
• fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
In cosa consiste
Il Bonus consiste in un’agevolazione fiscale attraverso detrazioni delle spese
sostenute dall’ IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o dall’ IRES –
Imposta sul Reddito delle Società - ed è concessa per interventi di recupero
edilizio sia su singole unità immobiliari che su interi fabbricati destinati ad essere
alienati.
La detrazione è riconosciuta per lavori di:
• 36% delle spese sostenute dal precedenti al 5 giugno 2013 fino ad un
massimo di € 48.000 per ciascuna unità immobiliare;
• 50% delle spese sostenute dal 6 giugno fino al 31 dicembre 2013 per
interventi sulle singole unità immobiliari, fino ad un limite massimo di
spesa pari a € 96.000.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Dal 1° gennaio 2012 è stata introdotta un‘importante novità; la detrazione per
ristrutturazione edilizia è diventata permanente. Inoltre fino al 30 giugno 2013
l’aliquota è stata elevata dal 36% al 50% ed è stato aumentato il tetto spese,
passato da € 48.000 a € 96.000
Per l’applicazione dell’agevolazione vengono ammesse le spese nell’anno sulla
base della data del pagamento (secondo il criterio di cassa).
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IL CASO
Ciascun beneficiario ha diritto a detrarre annualmente la quota nei
limiti dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione. Se la quota annua
detraibile è di €1200 e l’IRPEF da pagare nell’anno è pari a €1000, la
differenza eccedente l’IRPEF (pari a € 200) non può essere
rimborsata o recuperata in alcun modo.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di
manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente
destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal
decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
ATTENZIONE
La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da
imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
A chi spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti
reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese,
ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
• il proprietario o il nudo proprietario;
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o
superficie);
• l’inquilino o il comodatario;
• i soci di cooperative divise e indivise;
• i soci delle società semplici;
• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra
quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore
dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado),
purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.
L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al
proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio
della comunicazione di inizio lavori.
ATTENZIONE
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati
effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote
residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che
non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per
le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
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Quali lavori e quali spese
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali
spetta l’agevolazione fiscale sono:
a. interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e
risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali e sulle loro pertinenze ( vedi elenco alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del
Dpr 380/2001 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia);
b. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli
edifici residenziali (indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr
380/2001);
c. interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato
a seguito di eventi calamitosi (anche se detti lavori non rientrano nelle categorie
indicate nelle precedenti lettere a e b) a condizione che sia stato dichiarato lo
stato di emergenza;
d. interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali,
anche a proprietà comune;
e. i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore
esterno all’abitazione);
f. gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia
idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone
portatrici di handicap gravi. La detrazione compete unicamente per le spese
sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
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ATTENZIONE
L’agevolazione non spetta per le spese sostenute in relazione al
semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la
comunicazione e la mobilità interna ed esterna. A titolo di esempio,
non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a
tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono
inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali,
a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.
g. gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare
gli infortuni domestici. L’agevolazione compete anche per la semplice
riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione
del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere
agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas
inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano.
ATTENZIONE
Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini
sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di
meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un
intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione
per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che
sostituisca una tradizionale cucina a gas).
h. interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli
penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni
altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
Fra le spese ammesse al bonus: cancellate, inferriate sulle finestre, porte
blindate, allarmi, casseforti, fotocamere. In questi casi, la detrazione è applicabile
unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non
rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di
vigilanza.
i. gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici,
all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici,
all’esecuzione di opere interne.
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IL CASO
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi
dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari ed è pari al
36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari
al 25% del prezzo dell'unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico
di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo
massimo di 48.000 euro. Anche per questo tipo di interventi, le
spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 fruiscono
dell'innalzamento sia della detrazione al 50%, sia dell'importo
massimo agevolabile (96.000 euro per unità immobiliare).
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è
possibile considerare anche:
• la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse,
• le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di
intervento,
• le spese per la messa in regola degli edifici,
• le spese per l’acquisto dei materiali,
• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle
leggi vigenti,
• le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi,
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori,
• gli oneri di urbanizzazione,
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione
degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non sono comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e
custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di
recupero edilizio.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo
quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetterà ad ogni condomino in
base alla quota millesimale.
Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere
per la messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che fruiscono della
detrazione del 36% (50% fino al 31 dicembre 2013), a condizione che siano
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i centri storici,
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità
immobiliari). Il Dl 63/2013, in fase di conversione, ha introdotto la disposizione
per cui per queste spese, le cui procedure autorizzatorie siano attivate a decorre
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dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl) su
edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate
con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività
produttive, la detrazione, fino al 31 dicembre 2013, sale al 65%, fino a un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare.
Lavori e burocrazia: cosa fare
Il beneficiario dell’agevolazione, per fruire delle agevolazioni dovrà procedere a:
1. acquisire la documentazione relativa all’immobile e ai lavori;
2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale;
3. inserire i dati nella dichiarazione dei redditi;
4. conservare la documentazione.
Documentazione richiesta
Il beneficiario dovrà acquisire la seguente documentazione:
• domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
• abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da
realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).
Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio
dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in
essere rientrano tra quelli agevolabili;
• ricevute di pagamento dell’IMU/ICI, se dovuta;
• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai
familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore
all'esecuzione dei lavori;
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e
tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti
parti comuni di edifici residenziali.
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ATTENZIONE
L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori è stato
soppresso, infatti, dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011.
Pagamenti
E’ fondamentale che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico bancario o
postale, da cui devono risultare:
• la causale del versamento,
• il codice fiscale del soggetto che paga
• il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Al momento del pagamento con bonifico, viene effettuata una ritenuta d’acconto
del 4% a carico dell’impresa che ha realizzato gli interventi. La base di calcolo su
cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico al netto dell’IVA. La ritenuta non
viene applicata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse
dal bonifico (vaglia, carta di credito).
Dichiarazione dei redditi
Per avvalersi del bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati
catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli
estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti
per il controllo della detrazione.
Da conservare
Occorre conservare ed esibire a richiesta degli uffici finanziari i seguenti
documenti:
• domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
• le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da
realizzare;
• ricevute di pagamento dell’IMU/ICI, se dovuta;
• comunicazione all’Azienda sanitaria locale;
• dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e
tabella millesimale;
• fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
• ricevute dei bonifici di pagamento.
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BONUS PER ARREDI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
In cosa consiste
Il bonus consiste in una detrazione dall’ IRPEF –Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche – del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di grandi mobili
e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati
ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Per ottenere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia,
sia su singole unità immobiliari sia su parti comuni di edifici residenziali. Occorre
inoltre che le spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute dal
26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012.
La detrazione del 50%, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari
importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di €10.000.
Questo limite è relativa ad una sola unità immobiliare, comprensiva delle
pertinenze o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
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A chi spetta
Possono avvalersi dell’agevolazione le persone fisiche che fruiscono della
detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio quali:
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia realizzate su singole unità immobiliari residenziali e
su parti comuni di edifici residenziali;
• manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
• ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati per eventi calamitosi se
dichiarato lo stato di emergenza;
• lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
riguardante interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro sei mesi
dal termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.
Per ottenere il bonus è necessario che l’acquisto dei beni avvenga
successivamente alla data di avvio dei lavori di ristrutturazione. Non è rilevante
invece che le spese sostenute per la ristrutturazione avvengano prima di quelle
per gli arredi.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni
amministrative, dove non necessari, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà.
ATTENZIONE
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali, come ad
esempio guardiole o lavatoi, i condomini hanno diritto alla
detrazione, ciascuno per la propria parte, solo per i beni acquistati e
destinati ad arredare le stesse. Il bonus non è concesso per
arredare il proprio immobile.
Quali beni e quali spese
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013
destinate sia a mobili che grandi elettrodomestici di classe energetica non
inferiore alla A+ (alla A per i forni) come rilevabile dall’etichetta energetica.
I beni acquistati devono essere nuovi.
Rientrano fra i mobili a titolo di esempio:
• letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, sedie, comodini, divani,
poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
Sono esclusi:
• porte, pavimentazioni (es. parquet), tende e tendaggi
Rientrano nel bonus i grandi elettrodomestici:
• frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura,
stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde,
apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici,
apparecchi di condizionamento.
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E’ ammessa l’agevolazione di grandi elettrodomestici privi di etichetta se per
essi non è ancora vigente l’obbligo.
Fra le spese ammesse ad agevolazione si possono includere anche le spese di
trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Lavori e burocrazia: cosa fare
In questo caso non sono necessari documenti aggiuntivi di supporto, pertanto è
sufficiente:
1. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale;
2. indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi;
3. conservare la documentazione.
Pagamenti
Come per i lavori di ristrutturazione per ottenere l’agevolazione sugli acquisti di
mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici
bancari o postali, sui quali va indicato:
• la causale di versamento
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione
• il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale
il bonifico è effettuato.
E’ consentito anche effettuare il pagamento anche con carta di credito o carte di
debito. In tal caso farà fede la data di effettivo pagamento (come da ricevuta) e
non la data di addebito sul conto corrente.
Non è consentito effettuare il pagamento con assegni bancari, contanti o altri
mezzi.
Dichiarazione dei redditi
Per avvalersi del bonus occorre
indicare le spese sostenute nella
dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).
Documenti da conservare
Il beneficiario deve conservare e rendere disponibili agli uffici finanziari che
controllano le Dichiarazioni dei Redditi i seguenti documenti:
• ricevuta del bonifico o di avvenuta transazione se il pagamento è stato
effettuato con carta di credito o di debito;
• documentazione di addebito sul conto corrente;
• fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei
beni e dei servizi acquistati.
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In collaborazione con GECO servizi integrati srl
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