GUIDA ECOBONUS OKai
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GUIDA ECOBONUS OKai
ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONI Guida pratica alle agevolazioni DALLA PAUSA CAFFÈ IL FINANZIAMENTO DEGLI ECOBONUS Siete davanti alla macchinetta, avete inserito la moneta ed ecco che sul display appare il prezzo del caffè…Argh ! il caffè della macchinetta è aumentato? Ebbene sì, è l’effetto del cosiddetto Ecobonus e delle maggiori agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni. Infatti con l’intento di dare un po’ di linfa vitale al settore dell’edilizia – fra l’altro consistente in Toscana - il Governo ha varato il Decreto Legge n.63/2013, poi convertito in Legge n.90 del 3 agosto 2013, che aumenta le agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico degli edifici, per le ristrutturazioni edilizie ("Ecobonus") ed estende la detrazione all'acquisto di arredi ed elettrodomestici relativi all'immobile ristrutturato. La copertura dei bonus fiscali in edilizia sarà garantita per 104 milioni l'anno dall'aumento dell'aliquota Iva dal 4 a 10% applicata alle bibite e agli alimenti venduti nei distributori automatici «degli edifici destinati alla collettività». Che tradotto nella realtà attuale del mercato della “pausa caffè” vuol dire luoghi di lavoro, scuole, università, luoghi di svago, uffici pubblici, ospedali. Insomma a pagare il conto della proroga e dell'aumento e delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici e delle ristrutturazioni edilizie, nonché dell'acquisto di mobili saranno gli utilizzatori della macchinetta, 20 milioni di persone in Italia. E allora perché non “recuperare” questo costo utilizzando le agevolazioni? Se non lo avete ancora fatto e avevate una vaga idea di risistemare casa, semmai con un occhio al risparmio energetico, il momento per farlo è adesso. Dalle detrazioni sulle ristrutturazioni già previste alle novità introdotte per gli elettrodomestici, gli interventi antisismici e le caldaie a pompa di calore. Per ottenere lo “sconto” dal fisco, bisogna però sapersi districare nel ginepraio di novità, percentuali e “tetti” previsti dalla Legge. Per questo abbiamo cercato di raccogliere in questa guida le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, distinguendo le tre diverse tipologie di agevolazioni: • riqualificazione energetica degli edifici, fino al 65% di detrazione • ristrutturazioni edilizie, bonus fino al 50% • acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, bonus 50% E occhio alla scadenza! Infatti i bonus straordinari hanno durata limitata nel tempo: la Legge ha previsto questi incentivi fino al 31 dicembre se si tratta di lavori e acquisti effettuati su singoli immobili, fino a giugno 2014 in caso di lavori in condomini. Ma intanto si parla già di proroghe e sembra che l'Ecobonus sul risparmio energetico sarà mantenuto anche per il prossimo anno, mentre il bonus fiscale per le ristrutturazioni, scenderà progressivamente per passare nel 2016, definitivamente, alla percentuale del 36% come previsto nella legislazione ordinaria. Sembra, invece che con il 31 dicembre del 2013 terminerà il cosiddetto bonus mobili. Che dire? Penateci e intanto godetevi il caffè. 1 BONUS PER IL RISPARMIO ENERGETICO In cosa consiste ll Bonus consiste in un’agevolazione fiscale attraverso detrazioni delle spese sostenute dall’ IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o dall’ IRES – Imposta sul Reddito delle Società - ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione è riconosciuta per lavori di: • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; • miglioramento termico dell’edificio; • installazione di pannelli solari; • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nella nuova misura del: • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013; • 65% delle spese sostenute: • dal 6 giugno fino al 31 dicembre 2013 per interventi sulle singole unità immobiliari; • dal 6 giugno al 30 giugno 2014 per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o, se riguarda tutte le unità immobiliari, di cui si compone il singolo condominio. 2 Dopo tali scadenze l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. Per l’applicazione dell’aliquota del 65% vengono ammesse le spese effettuate nei periodi indicati, considerando: • la data del pagamento, se il beneficiario è la persona fisica, esercente arti o professione o un ente non commerciale, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori (secondo il criterio di cassa); • la data di chiusura dei lavori, se il richiedente è un’ impresa individuale, una società o un ente commerciale, a prescindere dalla data di inizio lavori e dalla data di pagamento (secondo il criterio di competenza). L’agevolazione è ammessa anche se si tratta di prosecuzione di lavori già effettuati sullo stesso immobile. In questo caso dovranno essere considerate anche le detrazioni fruite negli anni precedenti e l’agevolazione è ammessa fino al massimale indicato per tipologia di intervento. A chi spetta Possono richiedere la detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, che possiedono l’immobile su cui è stato effettuato l’intervento. • persone fisiche (compresi esercenti arti e professioni, titolari di un diritto reale sull’immobile, inquilini, condomini, chi ha l’immobile in comodato); • soggetti con reddito d’impresa (persone fisiche o società) • associazioni tra professionisti • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. I benefici per la riqualificazione energetica spettano solo a chi li utilizza, compresi i familiari conviventi che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Sono invece esclusi ad esempio le imprese di costruzione o le società di locazione, in quanto l’immobile è la merce del loro business. Quali lavori e quali spese La detrazione è riconosciuta, abbiamo detto, per le seguenti tipologie di interventi: 1. riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per la riduzione del fabbisogno energetico; 2. interventi sugli involucri degli edifici esistenti per il miglioramento termico dell’edificio; 3. installazione di pannelli solari; 4. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 3 Riqualificazione energetica degli edifici esistenti Per questa tipologia di interventi non è specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare ma prevede che attraverso l’intervento, o una serie di interventi, si ottenga una maggiore efficienza energetica annua per la climatizzazione invernale, secondo parametri tecnici stabiliti dalla legge. Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (all. A del D.L. n. 192/2005). Pertanto ogni intervento che incida sulla prestazione energetica dell’edificio è ammesso. Le spese detraibili comprendono: • lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico: fornitura e posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, le opere murarie collegate; • prestazioni professionali per la realizzazione dell’intervento e della certificazione energetica. L’indice di risparmio energetico necessario per fruire dell’agevolazione deve essere calcolato sull’intero edificio e non sulle singole porzioni di immobili che lo compongono. Limite massimo della detrazione: € 100.000 4 Interventi sugli involucri degli edifici esistenti Si tratta di lavori effettuati su unità immobiliari esistenti o parte di edifici esistenti, riguardanti strutture quali pavimenti, coperture e pareti (c.d. strutture opache orizzontali e verticali), finestre, comprensive di infissi, che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati. Rientrano anche i portoni d’ingresso se delimitano l’involucro dell’edificio e gli elementi accessori dei serramenti che hanno effetto sulla dispersione di calore (es. persiane, scuri, telai). Queste strutture devono consentire una riduzione di trasmittanza termica “U”, in base ai valori stabiliti dalla normativa, rispetto alla data di inizio dei lavori. Le spese detraibili sono quelle per: • fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; • fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi; • integrazioni e sostituzioni di componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane); • demolizione e ricostruzione di elementi costruttivi. ATTENZIONE La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché l’intento è di incentivare il risparmio energetico. Quindi in caso di sostituzione il valore di trasmittanza deve essere migliorato. Limite massimo della detrazione: € 60.000 5 Installazione dei pannelli solari Lo sgravio è relativo a spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. L’impianto di produzione dell’acqua calda può essere relativo sia alla sfera domestica che delle esigenze produttive o commerciali, ricreative o socioassistenziali. Le spese detraibili sono quelle per: • fornitura e posa in opere di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche per l’installazione di impianti solari termici; • fornitura e posa delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. I pannelli devono essere conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un paese dell’unione Europea e della Svizzera. Devono inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e bollitori, 2 anni per accessori e componenti tecnici). ATTENZIONE Per usufruire della detrazione è necessario che l’installazione dei pannelli solari sia realizzata su edifici esistenti. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l’installazione di pannelli solari, non è più obbligatorio redigere l’attestato di certificazione o qualificazione energetica. Limite massimo della detrazione: € 60.000 6 Sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale Sono detraibili le spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per accedere all’agevolazione è necessario che l’edificio sia già dotato di un impianto di riscaldamento e che l’installazione del nuovo comporti una riduzione di consumi. L’agevolazione del 65% (55% fino al 5 giugno 2013) è concessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. L’agevolazione è prevista anche per la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore e dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E’ invece esclusa l’agevolazione in caso di passaggio da impianto centralizzato a impianto individuale o autonomo. Le spese ammesse in detrazione comprendono: • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale; • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione; • fornitura e posa delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti dotati di caldaie a condensazione; • interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione e sui sistemi di emissione. Limite massimo della detrazione: € 30.000 7 ATTENZIONE Non sono ammesse spese per l’installazione di sistemi di riscaldamento in edifici che ne erano sprovvisti. Nel caso di una ristrutturazione con ampliamento è consentita, ma solo sugli interventi effettuati sulla parte pre-esistente. IL CASO Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento e altri no la detrazione potrà essere riconosciuta soltanto sulla parte di spesa relativa alle unità nelle quali tale impianto era presente, con un criterio di ripartizione basato dulle quote millesimali di ogni appartamento. Importi detraibili e limiti L’agevolazione fiscale sarà applicata detraendo dall’imposta lorda, IRPEF o IRES, il 55% o 65% delle spese sostenute. Il limite massimo della detrazione varia a seconda della tipologia di intervento Tipo di intervento Detrazione massima Riqualificazione energetica di edifici 100.000 euro 60.000 euro 60.000 euro 30.000 euro Involucro edifici Installazione di pannelli solari Sostituzione impianti di climatizzazione invernale Il limite massimo ottenibile con la detrazione va riferito all’immobile su cui vengono effettuati gli interventi, e va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa. Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo della detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ad eccezione degli interventi di riqualificazione energetica che va riferita all’intero edificio. Detraibilità se… • i lavori sono eseguiti su unità immobiliari e su edifici residenziali già esistenti di ogni categoria catastale, dai rurali alle attività imprenditoriali (non sono invece ammesse detrazioni su immobili in costruzione); • in caso di ristrutturazione e frazionamento edifici, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle singole unità; • in caso di ristrutturazione e ampliamento l’agevolazione è riconosciuta solo per la parte esistente. In tal senso non sono ammessi a detrazione 8 gli interventi di riqualificazione globale dell’immobile ma sono ammessi interventi con caratteristiche costruttive specifiche. Cumulabilità con altre agevolazioni Non è possibile cumulare la detrazione con altre agevolazioni, come ad esempio per il recupero del patrimonio immobiliare, o con altri incentivi locali, nazionali o europei. Se sono stati effettuati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Se, ad esempio, sono stati installati pannelli solari per i quali è prevista una detrazione di € 60.000, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale con detrazione massima di € 30.000, potrà essere fruita una detrazione massima di € 90.000. Potrà invece essere chiesta un’unica agevolazione per interventi i cui requisiti tecnici sono riconducibili a due tipologie diverse. Ad esempio in caso di coibentazione delle pareti esterne, dovrà essere scelto se usufruire dell’agevolazione per riqualificazione energetica o di quella per interventi sulle strutture opache verticali. Lavori e burocrazia: cosa fare Il beneficiario, per fruire delle agevolazioni dovrà procedere, direttamente o tramite soggetto incaricato, a: 1. acquisire la documentazione sotto indicata; 2. tramettere i documenti all’Enea; 3. effettuare la specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate; 4. effettuare il pagamento nelle modalità indicate; 5. indicare nella dichiarazione dei redditi i dati richiesti; 6. conservare la documentazione Documenti da acquisire a) l’asseverazione di un tecnico abilitato Il documento deve dimostrare la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti e può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate che il direttore dei lavori presenta al Comune. L’asseverazione di un tecnico abilitato può anche essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici prevista dall’art. 28 comma1, L.10/91. Per alcuni beni, come le finestre comprensive d’infissi o caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kw, l’asseverazione può essere 9 sostituita da una certificazione del produttore. b) l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica Il documento comprende i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. E’ redatto a conclusione dei lavori, secondo le procedure approvate dalle Regioni e Province autonome o stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente ottobre 2005, oppure secondo il Dlgs n. 192/2005. In mancanza delle procedure va redatto un “attestato di qualificazione energetica” conformemente all’All. A DM 19 febbraio 2007 e asseverato da un tecnico abilitato, che può essere lo stesso che produce l’asseverazione di rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici. Non occorre presentare l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica in caso di spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari e per spese effettuate dal 15 agosto 2009 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. c) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati Deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell’intervento, la tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l’intervento e per le spese professionali. Deve essere redatta secondo lo schema di cui all’all. E DM 19 febbraio 2007 oppure, in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, all’allegato F dello stesso DM. Se sono stati eseguiti più interventi su uno stesso edificio o unità immobiliare, l’asseverazione, l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa possono avere carattere unitario. L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali. Documenti da trasmettere all’ENEA Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, occorre trasmettere all’ENEA, attraverso il sito www.acs.enea.it , ottenendo ricevuta informatica : • copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto); • scheda informativa (allegato E o F del decreto) relativa agli interventi realizzati. ATTENZIONE La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il c.d. “collaudo” (e non con l’effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione dell’intervento, non è richiesto il collaudo, è possibile provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, una dichiarazione del beneficiario resa in autocertificazione. 10 E’ ammesso l’invio cartaceo a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro 90 giorni dal termine dei lavori, solo quando la complessità i lavori non trova adeguata descrizione negli schemi forniti da ENEA. In questo caso l’indirizzo è : ENEA – Dipartimento Ambente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillara 301 -00123 Santa Maria di Galeria (Roma) Se il beneficiario non è in possesso della documentazione , poiché l’intervento è ancora in fase di realizzazione, può comunque fruire della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo di imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, occorre inviare per via telematica all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (modello, istruzioni e modalità di trasmissione contenuti in Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, prot. n. 57639/2009) entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta nel quale i lavori sono iniziati. In caso di lavori che si protraggono per più periodi di imposta il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. Il modello non va presentato: • se i lavori hanno avuto inizio e si sono conclusi nello stesso periodo d’imposta; • se non sono state sostenute spese nel periodo di imposta cui la comunicazione si riferisce. ATTENZIONE La mancata osservazione del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza del beneficio fiscale. Per queste violazioni viene applicata tuttavia, la sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, Dlgs n. 471/1997 (da € 258 a € 2065). Pagamenti Sono ammesse specifiche modalità per effettuare i pagamenti, a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa: • i beneficiari non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale in cui devono essere indicati: causale di versamento, codice fiscale del beneficiario, partita IVA o codice fiscale del destinatario del bonifico (chi ha effettuato i lavori); • i titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale, e la prova delle spese sostenute può essere ottenuta con altra idonea documentazione. 11 ATTENZIONE L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per gli esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e per i beni mobili alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo. Al momento del pagamento con bonifico, viene effettuata una ritenuta d’acconto del 4% a carico dell’impresa che ha realizzato gli interventi. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico al netto dell’IVA. La ritenuta non viene applicata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (vaglia, carta di credito). In caso di lavori effettuati con contratto di leasing si applicano le regole previste per i titolari del reddito d’impresa e non vi è obbligo di pagamento con bonifico bancario o postale. Gli adempimenti documentali devono essere assolti dal beneficiario della detrazione. La società di leasing deve solo fornire la documentazione che attesti la conclusione dell’intervento. Dichiarazione dei redditi Per fruire del bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Documenti da conservare I soggetti che intendono utilizzare l’agevolazione per la riqualificazione energetica devono conservare i seguenti documenti: • certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; • attestato di certificazione o di qualificazione energetica; • ricevuta del bonifico bancario o postale, se effettuato; • fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute. 12 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE In cosa consiste Il Bonus consiste in un’agevolazione fiscale attraverso detrazioni delle spese sostenute dall’ IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o dall’ IRES – Imposta sul Reddito delle Società - ed è concessa per interventi di recupero edilizio sia su singole unità immobiliari che su interi fabbricati destinati ad essere alienati. La detrazione è riconosciuta per lavori di: • 36% delle spese sostenute dal precedenti al 5 giugno 2013 fino ad un massimo di € 48.000 per ciascuna unità immobiliare; • 50% delle spese sostenute dal 6 giugno fino al 31 dicembre 2013 per interventi sulle singole unità immobiliari, fino ad un limite massimo di spesa pari a € 96.000. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Dal 1° gennaio 2012 è stata introdotta un‘importante novità; la detrazione per ristrutturazione edilizia è diventata permanente. Inoltre fino al 30 giugno 2013 l’aliquota è stata elevata dal 36% al 50% ed è stato aumentato il tetto spese, passato da € 48.000 a € 96.000 Per l’applicazione dell’agevolazione vengono ammesse le spese nell’anno sulla base della data del pagamento (secondo il criterio di cassa). 13 IL CASO Ciascun beneficiario ha diritto a detrarre annualmente la quota nei limiti dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione. Se la quota annua detraibile è di €1200 e l’IRPEF da pagare nell’anno è pari a €1000, la differenza eccedente l’IRPEF (pari a € 200) non può essere rimborsata o recuperata in alcun modo. Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%. L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. ATTENZIONE La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. A chi spetta Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione: • il proprietario o il nudo proprietario; • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); • l’inquilino o il comodatario; • i soci di cooperative divise e indivise; • i soci delle società semplici; • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. La detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. ATTENZIONE Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati. 14 Quali lavori e quali spese I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono: a. interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze ( vedi elenco alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); b. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001); c. interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere a e b) a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; d. interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; e. i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione); f. gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. 15 ATTENZIONE L’agevolazione non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. A titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%. g. gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. L’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano. ATTENZIONE Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). h. interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). Fra le spese ammesse al bonus: cancellate, inferriate sulle finestre, porte blindate, allarmi, casseforti, fotocamere. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. i. gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne. 16 IL CASO La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari ed è pari al 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. Anche per questo tipo di interventi, le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 fruiscono dell'innalzamento sia della detrazione al 50%, sia dell'importo massimo agevolabile (96.000 euro per unità immobiliare). Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: • la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento, • le spese per la messa in regola degli edifici, • le spese per l’acquisto dei materiali, • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti, • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori, • gli oneri di urbanizzazione, • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Non sono comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione del 36% (50% fino al 31 dicembre 2013), a condizione che siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari). Il Dl 63/2013, in fase di conversione, ha introdotto la disposizione per cui per queste spese, le cui procedure autorizzatorie siano attivate a decorre 17 dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione, fino al 31 dicembre 2013, sale al 65%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Lavori e burocrazia: cosa fare Il beneficiario dell’agevolazione, per fruire delle agevolazioni dovrà procedere a: 1. acquisire la documentazione relativa all’immobile e ai lavori; 2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale; 3. inserire i dati nella dichiarazione dei redditi; 4. conservare la documentazione. Documentazione richiesta Il beneficiario dovrà acquisire la seguente documentazione: • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; • abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili; • ricevute di pagamento dell’IMU/ICI, se dovuta; • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali. 18 ATTENZIONE L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso, infatti, dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011. Pagamenti E’ fondamentale che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare: • la causale del versamento, • il codice fiscale del soggetto che paga • il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. Al momento del pagamento con bonifico, viene effettuata una ritenuta d’acconto del 4% a carico dell’impresa che ha realizzato gli interventi. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico al netto dell’IVA. La ritenuta non viene applicata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (vaglia, carta di credito). Dichiarazione dei redditi Per avvalersi del bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Da conservare Occorre conservare ed esibire a richiesta degli uffici finanziari i seguenti documenti: • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; • ricevute di pagamento dell’IMU/ICI, se dovuta; • comunicazione all’Azienda sanitaria locale; • dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale; • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute; • ricevute dei bonifici di pagamento. 19 BONUS PER ARREDI E GRANDI ELETTRODOMESTICI In cosa consiste Il bonus consiste in una detrazione dall’ IRPEF –Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di grandi mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per ottenere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari sia su parti comuni di edifici residenziali. Occorre inoltre che le spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012. La detrazione del 50%, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di €10.000. Questo limite è relativa ad una sola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. 20 A chi spetta Possono avvalersi dell’agevolazione le persone fisiche che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio quali: • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzate su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali; • manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali; • ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati per eventi calamitosi se dichiarato lo stato di emergenza; • lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardante interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro sei mesi dal termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile. Per ottenere il bonus è necessario che l’acquisto dei beni avvenga successivamente alla data di avvio dei lavori di ristrutturazione. Non è rilevante invece che le spese sostenute per la ristrutturazione avvengano prima di quelle per gli arredi. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dove non necessari, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. ATTENZIONE Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali, come ad esempio guardiole o lavatoi, i condomini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria parte, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse. Il bonus non è concesso per arredare il proprio immobile. Quali beni e quali spese La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 destinate sia a mobili che grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (alla A per i forni) come rilevabile dall’etichetta energetica. I beni acquistati devono essere nuovi. Rientrano fra i mobili a titolo di esempio: • letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. Sono esclusi: • porte, pavimentazioni (es. parquet), tende e tendaggi Rientrano nel bonus i grandi elettrodomestici: • frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi di condizionamento. 21 E’ ammessa l’agevolazione di grandi elettrodomestici privi di etichetta se per essi non è ancora vigente l’obbligo. Fra le spese ammesse ad agevolazione si possono includere anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Lavori e burocrazia: cosa fare In questo caso non sono necessari documenti aggiuntivi di supporto, pertanto è sufficiente: 1. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale; 2. indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi; 3. conservare la documentazione. Pagamenti Come per i lavori di ristrutturazione per ottenere l’agevolazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato: • la causale di versamento • il codice fiscale del beneficiario della detrazione • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. E’ consentito anche effettuare il pagamento anche con carta di credito o carte di debito. In tal caso farà fede la data di effettivo pagamento (come da ricevuta) e non la data di addebito sul conto corrente. Non è consentito effettuare il pagamento con assegni bancari, contanti o altri mezzi. Dichiarazione dei redditi Per avvalersi del bonus occorre indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche). Documenti da conservare Il beneficiario deve conservare e rendere disponibili agli uffici finanziari che controllano le Dichiarazioni dei Redditi i seguenti documenti: • ricevuta del bonifico o di avvenuta transazione se il pagamento è stato effettuato con carta di credito o di debito; • documentazione di addebito sul conto corrente; • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati. 22 In collaborazione con GECO servizi integrati srl 23