Cassazione: Un bacio in macchina per riconquistarla? E

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Cassazione: Un bacio in macchina per riconquistarla? E
Cassazione: Un bacio in macchina per riconquistarla? E'
violenza sessuale e sequestro di persona.
In un bacio saprai tutto ciò che ho taciuto, così scriveva Pablo Neruda.
In effetti in un bacio sono contenute tutte le parole inespresse, tutti quei silenzi che
attraversano i giorni e tutte quelle attese addomesticate dal tempo.
Il bacio e' sicuramente il biglietto da visita di un amore e anche in mezzo al deserto con un
bacio si potrebbe non morire di sete perché un bacio contiene tutta l'acqua di cui si ha
bisogno.
Ci sono i baci al buio, i baci rubati, i baci graditi e, purtroppo , anche quelli molesti.
La fine di un amore,in alcuni casi, può determinare reazioni inconsulte e violente da parte
di uno dei partner e anche un semplice bacio, se estorto con violenza, può
configurare il reato di tentata violenza sessuale.
In merito a ciò, pochi giorni fa la Cassazione,sez. V penale, con la sentenza n. 46446 del
21 novembre 2013 ha condannato un uomo ,per sequestro di persona, tentata violenza
sessuale e stalking, perche pedinava, si introduceva nell'auto della sua ex e tentava di
baciarla.
Qui di seguito, brevemente, la vicenda giudiziaria .
La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Rimini,
condannava un uomo alla pena di giustizia per sequestro di persona (605 cod. pen),
tentativo di violenza sessuale (artt. 56 e 609 cod. pen.) e atti persecutori (art. 612/bis cod.
pen.) in danno della sua ex fidanzata.
I fatti ,oggetto del processo ,si erano verificati dal febbraio al maggio del 2009, l'uomo per
cercare di riallacciare il rapporto con la sua ex fidanzata l'aveva più volte pedinata,
ingiuriata e diffamata ed in una occasione specifica aveva tentato di baciarla contro la sua
volontà, dopo essersi introdotto nella sua macchina, impedendole di allontanarsi per circa
un quarto d'ora.
Avverso la suddetta sentenza l'uomo ricorreva in Cassazione e nel ricorso la difesa faceva
rilevare che la responsabilità dell'uomo ai sensi dell'art. 612 bis c.p. era stata affermata in
assenza di condizioni richieste dalla norma.
In particolare lamentava che lo stato di ansia e di paura nella persona offesa non era stato
provato e che anzi vi erano una serie di messaggi e telefonate della ex fidanzata che
facevano pensare al contrario.
Un altro motivo del ricorso insisteva sul fatto che la motivazione in ordine al reato di
sequestro di persona fosse contraddittoria ed illogica, ritenendo che i giudici avessero
dilatato troppo la durata dell'episodio senza considerare il contesto dei rapporti esistenti.
Inoltre in merito alla contestazione dell'episodio di violenza sessuale l'uomo ricordava che
per un fatto analogo era statao assolto nel 2008, dunque, il tentativo del bacio era solo la
rappresentazione melodrammatica e cinematografica di un sentimento.
La Suprema Corte riteneva il ricorso infondato e in merito al reato di "atti persecutori" e
alla non credibilità della persona offesa specificava che il giudicante
in sentenza aveva chiaramente argomentato l'effetto che il comportamento dell'imputato
ebbe sulla persona offesa.
La stessa, infatti, era stata costretta a diradare le proprie uscite serali e a farsi
accompagnare a casa da amici e conoscenti, quando, la sera usciva dal lavoro. Quindi,
secondo gli Ermellini risultava integrato l'elemento oggettivo del reato.
La difesa dell'uomo sosteneva, inoltre, che fossero infondate anche le critiche all'apparato
motivazionale della decisione in punto di sequestro di persona.
La Corte sottolineava che anche se la compromissione della libertà di movimento della ex
aveva avuto una durata inferiore a quella raccontata dalla donna, restava il fatto che per
un tempo apprezzabile la donna era stata privata della propria libertà, per cui tutte le
disquisizioni sul tempo di permanenza nell'autovettura e sulla percezione del tempo da
parte della donna si rivelavano ininfluenti nella valutazione della condotta.
Del tutto infondate venivano considerate le critiche circa l'applicazione del reato di cui
all'art. 609/bis cod. penale.
Per "atti sessuali" vanno intesi, infatti, tutti quegli atti che coinvolgono zone del corpo che,
in base alla scienza medica, psicologica e antropologica, sono considerate erogenee,
ovvero tali da dimostrare l'istinto sessuale (Cass., 21/1/2000, Alessandrini; Cass.,
10/10/2000, Gerardi).
In buona sostanza, il bacio sulla bocca e' una delle principali manifestazioni dell'istinto
sessuale, quindi poco importano le condizioni particolari in cui sia stato dato.
Quanto all'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza
e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non
consenziente,dunque,poco importa che l'uomo fosse stato mosso dalla speranza di
riconquistare la donna.
Il ricorso veniva ,quindi ,rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
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