la marcatura per le imbarcazioni da diporto
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la marcatura per le imbarcazioni da diporto
LA MARCATURA PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO IT Il settore delle imbarcazioni da diporto Il settore delle imbarcazioni da diporto nell’UE è attualmente in rapida crescita e include circa 37.200 imprese, delle quali il 97% è rappresentato da PMI. Queste aziende impiegano circa 272.000 persone e generano un profitto di 23,4 miliardi di euro l’anno. La marcatura CE e la Direttiva sulle imbarcazioni da diporto La Direttiva sulle imbarcazioni da diporto (94/25/CE, modificata dalla Direttiva 2003/44/CE) ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i consumatori e di regolare le emissioni di gas di scarico e di rumore prodotte da certi tipi di imbarcazioni da diporto dotate di motori a propulsione. La Direttiva ha l’obiettivo di armonizzare le norme che regolano la vendita delle imbarcazioni da diporto nell’UE. La pre- senza della marcatura CE sulle imbarcazioni indica che esse rispondono ai requisiti essenziali e ne consente la vendita in qualunque paese appartenente allo Spazio economico europeo (formato da tutti gli stati UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein), nonché in Turchia. Questa regola si applica anche a prodotti realizzati in paesi terzi. A cosa si applica la Direttiva? Le disposizioni sulla progettazione e sulla costruzione della Direttiva si applicano a qualsiasi imbarcazione, a prescindere dai suoi mezzi di propulsione, avente uno scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m e che viene usata con finalità sportive, ricreative o private. Le imbarcazioni destinate a fini commerciali o unicamente alle regate, come canoe, kayak, gondole, pedalò, tavole a vela e tavole a motore, sono escluse dal campo di applicazione della Direttiva. Commissione europea Imprese e industria Le disposizioni della Direttiva sulle emissioni di gas di scarico si applicano ai motori a propulsione installati su imbarcazioni da diporto o personali. Le disposizioni sulle emissioni acustiche si riferiscono alle imbarcazioni da diporto aventi motore entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, a motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati ad essere installati su unità da diporto e imbarcazioni private. Dove posso trovare i testi legislativi e le note esplicative? È possibile scaricare il testo della Direttiva, insieme a ulteriori informazioni sui suoi obiettivi e sui suoi requisiti, dalla sezione di riferimento del sito internet Imprese e industria della Commissione europea. Potreste anche trovare utile visitare il sito dedicato al Gruppo di organismi notificati per le imbarcazioni da diporto. ec.europa.eu/CEmarking Verso la marcatura CE: la valutazione di conformità Per imbarcazioni progettate per la navigazione in prossimità della costa con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 12 metri, la verifica che prevede il controllo di fabbricazione interno senza prove è disponibile qualora siano state applicate le norme europee armonizzate. In caso contrario, il controllo di Gli organismi notificati per le imbarcazioni da diporto Per trovare gli organismi notificati incaricati dagli Stati membri di effettuare la valutazione della conformità delle imbarcazioni da diporto, i fabbricanti possono avvalersi di NANDO, la banca dati per le organizzazioni notificate e designate in base al nuovo approccio. È possibile cercare gli organismi in base alla Direttiva o alla nazione dalla homepage di NANDO. Per imbarcazioni progettate per la navigazione in acque protette e per imbarcazioni private sono disponibili tutte le opzioni sopracitate. I motori soggetti alle disposizioni sulle emissioni di gas di scarico devono essere sottoposti all’esame CE da parte di un organismo notificato. Infine, per quanto concerne le emissioni di rumore, il controllo di fabbricazione interno potrebbe dover essere accompagnato da prove o essere soggetto a requisiti supplementari se: le prove sono state condotte applicando le norme armonizzate per la misurazione del rumore o se per la valutazione sono usati il numero di Froude e il metodo del rapporto potenza/dislocamento o i dati certificati relativi all’imbarcazione di riferimento. Una volta completato il processo di valutazione di conformità è possibile apporre la marcatura CE. Essa deve essere apposta “in modo visibile, leggibile e indelebile” sull’imbarcazione da diporto e privata, sui relativi componenti e/o imballaggi, sui motori fuoribordo e sui motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato. Il marchio CE deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo notificato di riferimento. I fabbricanti sono inoltre tenuti a firmare una Dichiarazione di conformità, a conservare la documentazione tecnica contenente tutte le informazioni ad essa relative e a fornire ai consumatori tutte le informazioni relative all’uso dell’imbarcazione e del motore in condizioni di sicurezza. Individuare le norme europee armonizzate di riferimento Cooperazione con le autorità di sorveglianza del mercato Il primo passo che un fabbricante dovrebbe intraprendere per assicurarsi che un’imbarcazione da diporto sia conforme alla Direttiva è verificare quali sono le norme europee armonizzate applicabili. Nel sito internet Imprese e industria della Commissione europea è possibile trovare un elenco delle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto. I fabbricanti sono tenuti a cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato di ogni paese in cui le imbarcazioni da diporto sono immesse sul mercato. Essi sono tenuti a collaborare affinché i rischi connessi all’uso delle imbarcazioni da diporto siano ridotti al minimo. Cerchi altre informazioni? La Commissione europea ha lanciato un portale contenente tutte le risorse utili per chi intende dotarsi della marcatura CE: www.ec.europa.eu/CEmarking Gli operatori economici possono anche contattare la rete Enterprise Europe Network all’indirizzo www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu. Commissione europea Imprese e industria NB-32-10-561-IT-C doi:10.2769/27164 ec.europa.eu/CEmarking © Unione europea, 2011 Per imbarcazioni progettate per navigare in alto mare e al largo, la verifica che prevede il controllo di fabbricazione interno e prove è disponibile solamente per imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 12 metri. Per imbarcazioni con scafo tra i 12 e i 24 metri è necessario procedere con l’esame CE condotto da un organismo notificato oppure con la combinazione di altre procedure, come indicato negli Allegati alla Direttiva. fabbricazione interno deve essere accompagnato dalle prove. In entrambi i casi l’esame CE del tipo da parte di un organismo notificato è opzionale. Per imbarcazioni progettate per la navigazione in prossimità della costa con scafo di lunghezza compresa tra i 12 e i 24 metri, il controllo di fabbricazione interno non è sufficiente. Importante! Questa scheda informativa è stata redatta con obiettivi puramente informativi e non ha valore legale L’Articolo 8 della Direttiva indica le differenti procedure di valutazione di conformità da seguire per la progettazione e per la fabbricazione e le disposizioni in materia di emissioni di gas di scarico e di rumore.