la marcatura per le imbarcazioni da diporto

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la marcatura per le imbarcazioni da diporto
LA MARCATURA
PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
IT
Il settore delle imbarcazioni da diporto
Il settore delle imbarcazioni da diporto nell’UE è attualmente in rapida
crescita e include circa 37.200 imprese, delle quali il 97% è rappresentato
da PMI. Queste aziende impiegano circa 272.000 persone e generano
un profitto di 23,4 miliardi di euro l’anno.
La marcatura CE e la Direttiva sulle
imbarcazioni da diporto
La Direttiva sulle imbarcazioni da diporto (94/25/CE, modificata dalla
Direttiva 2003/44/CE) ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i consumatori e di regolare le emissioni di gas di scarico e di
rumore prodotte da certi tipi di imbarcazioni da diporto dotate di motori
a propulsione. La Direttiva ha l’obiettivo di armonizzare le norme che
regolano la vendita delle imbarcazioni da diporto nell’UE. La pre-
senza della marcatura CE sulle imbarcazioni indica che esse
rispondono ai requisiti essenziali e ne consente la vendita in
qualunque paese appartenente allo Spazio economico europeo (formato da tutti gli stati UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein), nonché in Turchia. Questa regola si applica anche a
prodotti realizzati in paesi terzi.
A cosa si applica la Direttiva?
Le disposizioni sulla progettazione e
sulla costruzione della Direttiva si applicano a qualsiasi imbarcazione, a prescindere
dai suoi mezzi di propulsione, avente uno
scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m
e che viene usata con finalità sportive, ricreative o private. Le imbarcazioni destinate a
fini commerciali o unicamente alle regate,
come canoe, kayak, gondole, pedalò, tavole a vela e tavole a motore, sono escluse dal
campo di applicazione della Direttiva.
Commissione europea
Imprese e industria
Le disposizioni della Direttiva sulle emissioni di gas di scarico si applicano ai motori
a propulsione installati su imbarcazioni da
diporto o personali. Le disposizioni sulle emissioni acustiche si riferiscono alle
imbarcazioni da diporto aventi motore entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, a motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico
integrato destinati ad essere installati su
unità da diporto e imbarcazioni private.
Dove posso trovare
i testi legislativi e le note
esplicative?
È possibile scaricare il testo della Direttiva,
insieme a ulteriori informazioni sui suoi
obiettivi e sui suoi requisiti, dalla sezione
di riferimento del sito internet Imprese
e industria della Commissione europea.
Potreste anche trovare utile visitare il sito
dedicato al Gruppo di organismi notificati
per le imbarcazioni da diporto.
ec.europa.eu/CEmarking
Verso la marcatura CE: la valutazione di conformità
Per imbarcazioni progettate per la navigazione in prossimità della costa con scafo
di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 12 metri,
la verifica che prevede il controllo di fabbricazione interno senza prove è disponibile qualora siano state applicate le norme europee
armonizzate. In caso contrario, il controllo di
Gli organismi notificati per
le imbarcazioni da diporto
Per trovare gli organismi notificati incaricati dagli Stati membri di effettuare
la valutazione della conformità delle
imbarcazioni da diporto, i fabbricanti
possono avvalersi di NANDO, la banca
dati per le organizzazioni notificate e
designate in base al nuovo approccio.
È possibile cercare gli organismi in base
alla Direttiva o alla nazione dalla homepage di NANDO.
Per imbarcazioni progettate per la navigazione in acque protette e per imbarcazioni
private sono disponibili tutte le opzioni
sopracitate.
I motori soggetti alle disposizioni sulle
emissioni di gas di scarico devono essere
sottoposti all’esame CE da parte di un organismo notificato.
Infine, per quanto concerne le emissioni di
rumore, il controllo di fabbricazione interno
potrebbe dover essere accompagnato da prove o essere soggetto a requisiti supplementari
se: le prove sono state condotte applicando
le norme armonizzate per la misurazione del
rumore o se per la valutazione sono usati il
numero di Froude e il metodo del rapporto
potenza/dislocamento o i dati certificati relativi all’imbarcazione di riferimento.
Una volta completato il processo di valutazione
di conformità è possibile apporre la marcatura
CE. Essa deve essere apposta “in modo visibile, leggibile e indelebile” sull’imbarcazione
da diporto e privata, sui relativi componenti
e/o imballaggi, sui motori fuoribordo e sui
motori entrobordo con comando a poppa
con scarico integrato. Il marchio CE deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo notificato di riferimento.
I fabbricanti sono inoltre tenuti a firmare
una Dichiarazione di conformità, a conservare la documentazione tecnica contenente tutte le informazioni ad essa relative
e a fornire ai consumatori tutte le informazioni relative all’uso dell’imbarcazione e del
motore in condizioni di sicurezza.
Individuare le norme
europee armonizzate di
riferimento
Cooperazione con le
autorità di sorveglianza
del mercato
Il primo passo che un fabbricante
dovrebbe intraprendere per assicurarsi che un’imbarcazione da diporto
sia conforme alla Direttiva è verificare
quali sono le norme europee armonizzate applicabili. Nel sito internet
Imprese e industria della Commissione europea è possibile trovare un
elenco delle norme armonizzate per
le imbarcazioni da diporto.
I fabbricanti sono tenuti a cooperare
con le autorità di sorveglianza del mercato di ogni paese in cui le imbarcazioni
da diporto sono immesse sul mercato.
Essi sono tenuti a collaborare affinché i
rischi connessi all’uso delle imbarcazioni da diporto siano ridotti al minimo.
Cerchi altre informazioni?
La Commissione europea ha lanciato un portale contenente tutte le risorse utili per chi
intende dotarsi della marcatura CE: www.ec.europa.eu/CEmarking
Gli operatori economici possono anche contattare la rete Enterprise Europe Network
all’indirizzo www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu.
Commissione europea
Imprese e industria
NB-32-10-561-IT-C
doi:10.2769/27164
ec.europa.eu/CEmarking
© Unione europea, 2011
Per imbarcazioni progettate per navigare
in alto mare e al largo, la verifica che prevede il controllo di fabbricazione interno e prove
è disponibile solamente per imbarcazioni con
scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 12
metri. Per imbarcazioni con scafo tra i 12 e i 24
metri è necessario procedere con l’esame CE
condotto da un organismo notificato oppure
con la combinazione di altre procedure, come
indicato negli Allegati alla Direttiva.
fabbricazione interno deve essere accompagnato dalle prove. In entrambi i casi l’esame CE
del tipo da parte di un organismo notificato è
opzionale. Per imbarcazioni progettate per
la navigazione in prossimità della costa
con scafo di lunghezza compresa tra i 12 e i
24 metri, il controllo di fabbricazione interno
non è sufficiente.
Importante! Questa scheda informativa è stata redatta con obiettivi puramente informativi e non ha valore legale
L’Articolo 8 della Direttiva indica le differenti
procedure di valutazione di conformità da
seguire per la progettazione e per la fabbricazione e le disposizioni in materia di emissioni di gas di scarico e di rumore.