Regolamento elettorale per l`elezione delle
Transcript
Regolamento elettorale per l`elezione delle
Regolamento elettorale per l'elezione delle rappresentanze studentesche nelle Commissioni Paritetiche Docenti e Studenti e nei Gruppi di Riesame Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l’elezione delle rappresentazioni studentesche nelle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti e nel Gruppo del Riesame. Art. 2 - Indizione delle elezioni 1. Le elezioni sono indette dal Rettore con decreto pubblicato sul sito web dell'Università con almeno trenta giorni di anticipo. 2. Tale decreto indica: a) il Responsabile del procedimento elettorale; b) le rappresentanze da eleggere; c) le modalità per presentare le candidature; d) il/i giorno/i e le modalità delle elezioni. Art. 3 - Rappresentanze da eleggere 1. I rappresentanti da eleggere sono uno o più studenti per ciascun Corso di Studi, come specificato dal bando che indice le elezioni. 2. L’/gli eletto/i in ciascun Corso di Studi farà/faranno parte di diritto della Commissione Paritetica Docenti Studenti e del Gruppo del Riesame, cui risulta afferente il medesimo Corso di Studi. Art. 4 - Il Responsabile del procedimento elettorale 1. Per l'organizzazione delle operazioni elettorali è nominato con Decreto Rettorale il Responsabile del procedimento elettorale. 2. Il Responsabile del procedimento elettorale viene individuato tra i funzionari amministrativi o tra i docenti dell’Ateneo. Art. 5 - Elettorato attivo e passivo 1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti dell’Ateneo che risultino regolarmente iscritti e con la posizione amministrativa regolare entro il giorno delle votazioni e che non risultino sospesi a causa di un provvedimento disciplinare, penale o sospensione della carriera. Art. 6 - Candidature 1. Le candidature vengono presentate esclusivamente attraverso il sistema on line dell’Ateneo entro il termine fissato con il decreto che indice il bando, termine che non potrà comunque essere né inferiore ai 5 giorni, né superione a 20 giorni rispetto al giorno delle votazioni. 2. Il sistema informatico consentirà agli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 di presentare la propria candidatura ad essere eletti come rappresentanti per il proprio corso di Studi. 3. Entro il terzo giorno anteriore al termine individuato ai sensi del comma primo del presente articolo, gli studenti esclusi dalla procedura informatica di presentazione della candidatura possono presentare ricorso al Responsabile del procedimento elettorale a mezzo email intestata al dominio dell’Università ([email protected]), ovvero a mezzo email pec all’indirizzo [email protected]. 4. Entro il giorno successivo alla chiusura delle candidature, a cura della Responsabile del procedimento elettorale, viene pubblicato nel sito web d’Ateneo l’elenco dei candidati, riportando per ciascuno di essi: a) nome e cognome; b) data e luogo di nascita; c) numero di matricola; d) Corso di Studi di afferenza. Art. 7 - Cause di cessazione e incompatibilità 1. Costituiscono causa di cessazione immediata di rappresentante del Corso di Studi: a) la perdita dello status di studente dell’Università: o per conseguimento del titolo; o per trasferimento ad altro Ateneo; o per rinuncia agli studi. b) la perdita dello status di studente attivo nel Corso di Studi, relativamente al quale il candidato è stato eletto: o per trasferimento ad altro Corso di Studi; o per sospensione della carriera. c) la rinuncia scritta da parte del candidato eletto d) l’adozione di un provvedimento disciplinare a carico del candidato eletto Art. 8 - Adempimenti del Responsabile del procedimento elettorale 1. Verifica che le candidature depositate siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e che siano state presentate con le formalità e nei termini previsti dal Bando e dal presente Regolamento. 2. Dirige e controlla le operazioni elettorali e garantisce la regolarità del procedimento. 3. Decide in merito a eventuali reclami. Art. 9 - Propaganda elettorale La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale che indice il Bando e cessa comunque alle ore 13:00 del giorno che precede il primo giorno di votazione. Art. 10 - Sistema elettorale 1. Non è previsto un quorum dei partecipanti. 2. Risulterà eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validi. 3. A parità di voti conseguiti verrà eletto il candidato maggiore di età. Art. 11 - Operazioni di voto 1. Principi generali: il voto è personale, libero e segreto. 2. La procedura di voto è telematica e verrà svolta attraverso l’area riservata presente nel portale dell’Ateneo, alla quale l’avente diritto potrà collegarsi utilizzando le credenziali di accesso già in suo possesso. 3. Il voto espresso non è in nessun caso modificabile. 4. L’inizio e la durata delle operazioni elettorali sono fissate nel Decreto Rettorale che indice le elezioni. Art. 12 - Scrutinio e proclamazione degli eletti 1. Chiuse le operazioni di voto, il Responsabile del procedimento procede allo scrutinio dei voti, di cui viene redatto apposito verbale nel quale sono riportati, in base ai risultati elettorali, i nominativi degli eletti. Il Responsabile del procedimento invia il verbale al Rettore. 2. Il Rettore proclama, entro 7 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile del procedimento, l'esito delle elezioni con suo decreto, assicurando allo stesso pubblicità mediante pubblicazione nel sito web dell'Università. Art. 13 - Sostituzione degli eletti 1. Nei casi di non accettazione, rinuncia, decadenza o cessazione a qualsiasi titolo, dei rappresentanti degli studenti, la sostituzione avviene con il subentro del primo dei non eletti, appartenente alla stesso Corso di Studi. 2. Una volta esaurite le liste, si procederà con un’elezione suppletiva riferita al singolo Corso di Studi cui afferiva la lista esaurita, con le medesime formalità previste dal presente Regolamento. Art. 14 - Durata in carica e decadenza 1. Gli eletti rimangono in carica tre anni. 2. Gli eletti a seguito di sostituzione, ai sensi del primo comma dell’art. precedente e gli eletti a seguito di elezione suppletiva, ai sensi del secondo comma dell’articolo precedente, rimangono in carica per il periodo residuo del triennio. Art. 15 - Deroghe 1. In deroga a quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell’art. 14, il Rettore con proprio decreto può disporre la prorogatio per i membri in carica. 2. Con Decreto motivato da cause straordinarie di necessità ed urgenza, il Rettore può modificare i termini e le modalità di voto previste nel presente regolamento. Art. 16 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione. 2. I rappresentanti nominati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino allo svolgimento delle prime elezioni.