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32 Giovedì 16 Febbraio 2017 G I U ST I Z I A E S O C I E TÀ La Cassazione ha decretato legittimo l’agire dell’Agenzia dell’entrate verso i contribuenti Accertamenti fiscali in agguato La condotta commerciale anomala fa scattare il controllo DI DEBORA ALBERICI In presenza di una condotta commerciale anomala l’ufficio delle Entrate, in barba agli studi di settore e agli sconti praticati dall’azienda, può emettere un accertamento del maggior reddito d’impresa. Spetterà poi al contribuente dimostrare che i ricavi sono inferiori a quanto induttivamente stabilito dall’ufficio. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3984 del 15 febbraio 2017, ha accolto, sul punto, il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Il caso. La vicenda riguarda un autoricambi che aveva immotivatamente abbassato la percentuale di ricarico, senza, cioè una valida giustificazione sul piano commerciale. Per questo l’ufficio delle Entrate aveva spiccato un accertamento calcolando dei ricavi molto più alti. La contribuente aveva impugnato l’atto di fronte al giudice tributario incassando una riduzione del 50% rispetto a quanto in prima battuta stabilito dall’amministrazione finanziaria. Contro questa decisione l’Agenzia ha presentato con successo ricorso alla Suprema corte. Le motivazioni. La sezione tributaria ha accolto la tesi della difesa erariale ricordando che in tema di accertamento delle imposte dirette, la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l’accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), del dpr 29 settembre 1973, n. 600, può essere desunta da una condotta commerciale anomala. È infatti illegittima una drastica riduzione della percentuale di ricarico normalmente applicata nell’anno precedente e in quello successivo, senza che tale anomalia gestionale sia giustificata da fenomeni di contingenza economica, determinati da calo della domanda, difficoltà negli approvvigionamenti o esigenze di smaltimento di magazzino del contribuente. Ciò anche perché, ad avviso del Collegio di legittimità, in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali, l’ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisito, purché questa sia fondata su un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo. La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/ documenti L’UHY PUBBLICA UNO STUDIO SUL LIVELLO DI TASSAZIONE IMMOBILIARE Case di lusso, conviene l’Italia Conviene comprare una casa di lusso in Italia piuttosto che in Belgio. Il prezzo della tassazione per l’acquisto, nel Belpaese, è infatti pari all’1,7%, rispetto al Belgio che fa pagare l’11,3% sul prezzo dell’immobile. Questo quanto emerge da una ricerca condotta da UHY (un network nazionale che raggruppa società di consulenza fiscale, revisione e consulenza sul lavoro) e pubblicata in esclusiva su ItaliaOggi. Per far capire meglio a quanto ammonti la tassazione, l’indagine dell’UHY ha preso in esame il caso di un immobile del valore di 1 milione di dollari. Il Belgio, la maglia nera della tassazione immobiliare, fa pagare a un potenziale acquirente una tassa pari a 113 mila euro. In Italia, invece, la tassa corrisponde a 16.713 dollari, ben 96.287 dollari di differenza. Meglio del Belpaese fanno solo l’Irlanda e la Romania dove le tasse imposte sono rispettivamente pari all’1 e allo 0,2%. Se si estende l’orizzonte di analisi fuori dal Vecchio continente le compravendite di abitazioni sono soggette a tassazioni «elevate» in India (5%) e Australia (4,8%), mentre valori medi si tro- vano in Giappone e Cina (3 e 2,1%). Infine gli acquisti più convenienti si possono fare in Canada, negli Usa e in Russia dove le tasse applicate sono rispettivamente l’1,8, lo 0,6 e lo 0,3%. Considerando il rapporto tasse/pil, l’analisi portata avanti dall’UHY (basata sui dati dell’Ocse del 2012) ha evidenziato come il complesso dei tributi sul mattone vede in testa la Gran Bretagna dove il gettito tocca il 3,4% del pil, seguito dalla Francia con un 2,6%, dall’Italia con l’1,5%, dalla Spagna con l’1% e dalla Germania con lo 0,5%. Giorgia Pacione Di Bello © Riproduzione riservata La Cassazione decide in merito alla cessione di quote aziendali Contraddittorio preventivo tassa di registro esclusa N DI DIEGO CONTE essun contraddittorio preventivo per l’imposta di registro. L’imposta di registro si applica, infatti, sulla sostanza dell’operazione effettuata e non sulla forma degli atti che la realizzano e, pertanto, non solo è fuori luogo l’invocazione dell’istituto dell’abuso del diritto ma è anche inapplicabile tutta la disciplina che lo caratterizza. Con questo principio la recente sentenza n. 3562/2016 della Suprema corte ha confermato, seppur modificandone la motivazione, la sentenza n. 91/31/2013 con cui la Ctr Lombardia aveva confermato un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva riqualificato un’operazione di conferimento d’azienda e cessione di quote in mera cessione d’azienda. La questione, tutt’altro che nuova, è particolarmente attuale, perché porta a ragionare nuovamente sui limiti della sentenza n. 24834/2015 con cui le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno escluso l’esistenza di un diritto/obbligo generale al contraddittorio preventivo in materia tributaria. Secondo la sentenza n. 3562 l’art. 20, dpr 131/1986 impone che l’imposta di registro sia applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti registrati e si pone così su un piano completamente diverso da quello su cui opera la disciplina dell’abuso del diritto, oggi codificata nell’art. 10-bis, Statuto del contribuente: mentre questo presuppone una «mancanza di causa economica», ulteriore rispetto a quella fiscale, e porta non alla riqualificazione dell’atto bensì all’inopponibilità all’Erario dei vantaggi tributari ottenuti con esso, l’art. 20 impone di accantonare le modalità concrete in cui l’operazione tassata è stata realizzata e di guardare esclusivamente alla natura effettiva dell’operazione stessa. Nell’imposta di registro, quindi, non si tratta di valutare la legittimità del risparmio fiscale ottenuto, ma di capire l’intrinseca natura dell’operazione realizzata, tanto che non si può negare allo stesso contribuente la riduzione dell’imposta se la tassazione della sostanza porta a un tributo inferiore rispetto alla tassazione della forma. Da tali considerazioni è stata tratta l’inevitabile conseguenza di escludere nell’attività di accertamento ex art. 20 le garanzie previste dallo Statuto del contribuente per gli accertamenti da abuso del diritto e, in particolare, l’obbligo di contraddittorio preventivo che caratterizza proprio l’art. 10-bis. Paradossalmente la correttezza «formale» della recente pronuncia sottolinea l’irragionevolezza dell’interpretazione restrittiva delle Sezioni unite, che porta a un ingiustificabile peggioramento sia della situazione difensiva del contribuente che della stessa istruttoria procedimentale, ciò che è reso particolarmente evidente proprio dalle garanzie previste quando è contestato l’abuso del diritto: se è vero, infatti, che in tal caso il contraddittorio è necessario perché funzionale a fare emergere le valide ragioni economiche giustificatrici dell’operazione accertata, conoscibili solo dai contribuenti stessi, non si vede proprio come si possa ritenere lo stesso contraddittorio superfluo nel caso dell’imposta di registro, dove si accantona l’evidenza dell’atto scritto per svelare la reale (e nascosta) natura dell’operazione ovvero, in definitiva, la reale volontà delle parti. È chiaro che se non si ammette la partecipazione all’istruttoria procedimentale del contribuente, si finisce per affidarsi a infiniti pregiudizi. BREVI È stata pubblicata, nella sezione «Normativa e prassi» del sito internet dell’Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 20/E di ieri, che istituisce la causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente bilaterale del terziario. Infatti, in seguito alla convenzione, stipulata il 21 dicembre 2016, fra l’Ebilter e l’Istituto nazionale previdenza sociale, è quest’ultima a occuparsi della riscossione. Con l’ordinanza n. 499 del 9 febbraio, la V sezione del Consiglio di stato, in via cautelare, sospende lo «sfratto» dell’accademia nazionale delle scienze dal villino rosso di Villa Torlonia, sede storica dell’archivio e della biblioteca. La decisione della V Sezione, che ribalta la pronuncia cautelare del Tar Lazio, è motivata «in ragione del preponderante interesse generale alla fruizione del patrimonio culturale dell’accademia nazionale delle scienze, che avrebbe subito un evidente vulnus dall’esecuzione dell’atto impugnato». Il comune di Roma, alla scadenza della concessione aveva ordinato che l’immobile gli venisse riconsegnato, con la conseguenza della possibile cessazione delle attività di archivio e biblioteca, aperte al pubblico. È la dichiarazione di successione, che da quest’anno viaggia anche online, il tema dell’esposizione storico-documentaria dal titolo «Chiamati all’eredità. Dalla carta al digitale. L’evoluzione della dichiarazione di successione», inaugurata ieri presso la sede dell’Archivio di Stato di Roma nella Sala Alessandrina del Complesso di Sant’Ivo alla Sapienza. La mostra, promossa dall’Agenzia delle entrate in collaborazione con l’Archivio di Stato di Roma e il Consiglio nazionale del notariato, con il patrocinio del Ministero dell’economia e del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, ripercorre la storia del tributo legato alla successione.