La disciplina delle carte di credito

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La disciplina delle carte di credito
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SOMMARIO
La disciplina
delle carte di credito
1. L’indebito utilizzo delle carte di credito. – 2. Interessi tutelati. –
3. Il momento consumativo. – 4. Il rapporto con il delitto di ricettazione.
1. L’indebito utilizzo delle carte di credito
L’art. 12, D.L. 3 maggio 1991, n. 143 prevede condotte differenziate e punisce
Normativa
«chiunque, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizza, falsifica o altera, non
essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni
o alla prestazione di servizi».
Analogamente, è punito colui che:
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Normativa
«possiede, cede o acquisisce tali carte e documenti di provenienza illecita, falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi».
La necessità dell’introduzione della disciplina speciale risiede nell’inadeguatezza delle norme preesistenti, in quanto gli
abusi nell’utilizzo delle carte di credito o di pagamento possono essere commessi non solo da soggetti estranei (che utilizzano beni altrui), ma anche dal titolare qualora impieghi i docu1
menti elettronici oltre i limiti consentitigli .
La falsificazione della carta elettronica si verifica allorché se
ne realizza abusivamente una nuova, in modo da far apparire
al lettore magnetico che essa proviene dall’emittente ed è uti2
lizzata dal soggetto legittimato .
I comportamenti sanzionati possono consistere sia nella
creazione di un documento artefatto, sia nella manipolazione
di una carta regolarmente rilasciata: l’alterazione può riguardare la modificazione dell’intestazione o il mutamento dei dati
inseriti nella banda magnetica che consentono l’accesso ai ser3
vizi abilitati dalla carta .
Si ha alterazione allorché l’agente, ferma la genuinità originaria della carta, ne modifica i codici per consentirne un uso
diverso per qualità e quantità rispetto a quello previsto dall’ente emittente (limiti di spesa o di prelievo).
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Sul punto, R. RAZZANTE, La normativa antiriciclaggio in Italia, Torino,
1999; dello stesso A., La regolamentazione antiriciclaggio in Italia: normativa,
prassi e giurisprudenza, Torino, 2006.
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In dottrina v. R. BORRUSO, Gli aspetti legali della sicurezza nell’uso delle
carte di credito e di pagamento, in Giust. civ., 1992, II, 217; B. INZITARI,
Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, in Nuove leggi civ., 1993, II, 965; A. LUINI, Il reato di indebito
utilizzo di «carte di credito», in Riv. pen., 1991, 599.
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M. CORRADINO, La tutela penale del sistema dei pagamenti nell’abuso di
carta di credito, in Banca, borsa, tit. cred., 2001, 2, 121.
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Le condotte di cessione o acquisizione ricomprendono tutte
le possibili modalità di trasferimento delle carte e dei documenti, ivi comprese quelle a titolo gratuito o a titolo oneroso.
Si tratta di una norma a più fattispecie, che esprime una
molteplicità di atteggiamenti criminosi, aventi lo stesso oggetto
materiale, che possono concorrere tra loro per l’eterogeneità
del momento dell’acquisizione rispetto a quello dell’illecito uti4
lizzo .
La norma punisce già la condotta di «utilizzazione» della
carta, che significa carpire i codici di utenza, rendere utile,
mettere a profitto, sfruttare e, nella comune accezione giuridica, indica l’uso del documento corrispondente alla sua destinazione funzionale, a prescindere dal raggiungimento del risulta5
to patrimoniale avuto di mira dall’agente .
Giurisprudenza
«Integra il reato l’effettuazione attraverso la rete internet di transazioni, previa
immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui,
acquisiti dall’agente fraudolentemente con il sistema telematico, nulla rilevando
che il documento non sia stato nel suo materiale possesso»
Cass. pen., sez. I, 2 ottobre 2002, n. 37115, Debernardi, in CED Cassazione, 2002, 222852.
Il reato di abuso di carte di credito e di pagamento è stato
introdotto per prevenire l’infiltrazione di capitali di origine illecita nei circuiti finanziari e per tutelare l’affidabilità del sistema dei pagamenti, inteso come complesso degli strumenti,
delle procedure e delle reti di collegamento deputati al trasferi6
mento virtuale della moneta tra i soggetti operanti nel mercato .
Sono carte di credito o di pagamento le speciali tessere mu-
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Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2003, n. 46354, in Cass. pen., 2005, 3, 927.
F. NUZZO, Alcune riflessioni sul reato di indebito utilizzo delle carte di
credito, in Cass. pen., 1999, 3, 995.
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Su questo aspetto, più diffusamente, R. RAZZANTE, opp. citt., con la bibliografia cui l’A. rinvia.
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nite di una banda magnetica e/o di microcircuiti sui quali sono
impressi i dati di identificazione del titolare, i limiti e le modalità di utilizzo, nonché gli estremi del rapporto con l’azienda o
l’ente che ha rilasciato il documento che abilita alla fruizione
dei servizi.
Accanto alle carte tradizionali (bancomat e carte di credito)
hanno ricevuto notevole diffusione le carte prepagate che, a
fronte di un versamento anticipato effettuato presso l’intermediario finanziario emittente, consentono al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi presso una molteplicità di esercizi commerciali.
Nella definizione di carte di pagamento rientrano i borsellini elettronici, le carte di credito telefoniche, le carte commerciali e la tessera «viacard», che autorizzano il titolare a ricevere
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beni e servizi (chiamate telefoniche , pagamento di pedaggi o
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altro) con addebito della prestazione ricevuta .
Giurisprudenza
«È configurabile il reato di cui all’art. 12, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, nella condotta di chi si avvalga, per la ricarica del proprio telefono cellulare, di numeri di
codice tratti da schede di illecita provenienza, all’uopo manomesse»
Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2003, n. 41451, Moccia, in Riv. pen., 2004, 422.
Si tratta di strumenti che, per facilità d’uso e per capacità di
trasferire elettronicamente fondi, possono incidere sulla stabilità e sulla trasparenza delle strutture deputate alle movimentazioni finanziarie.
Il riferimento agli altri documenti con analoga funzione ha
un significato di chiusura per comprendere nella disposizione
7
F. BALDI, Brevi note in tema di utilizzazione illecita del codice di una
carta telefonica prepagata, in Cass. pen., 2004, 11, 3757.
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Per una più compiuta analisi dell’istituto della c.d. «moneta elettronica» si veda, da ultimo, R. NANULA, Gli istituti di moneta elettronica, in R.
RAZZANTE-L. LACAITA (a cura di), Il governo delle banche in Italia: commento al Testo Unico bancario ed alla normativa collegata, Torino, 2006.
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normativa ogni ulteriore supporto che presenta la medesima
utilità economica.
Devono essere escluse dalla categoria in esame tutte le carte
che non costituiscono strumenti di pagamento con potere
d’acquisto generalizzato e che non incidono sul corretto funzionamento e sull’integrità del sistema dei pagamenti (come ad
esempio i traveller’s cheque.
Giurisprudenza
«Il “traveller’s cheque” non rientra fra i “documenti che abilitano al prelievo di
denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi”, non esistendo alcuna analogia tra la sua natura giuridica di assegno, sia pur dotato di
particolari caratteristiche atte a renderne più difficile la circolazione irregolare,
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e quella delle carte di credito o di pagamento»
Cass. pen., sez. II, 7 aprile 1999, n. 5279, Carrano, in Riv. trim. dir. pen. economia, 1999, 821.
In genere non ricorrono gli artifizi e i raggiri che rappresentano un elemento costitutivo del reato di truffa, se si
considera che il titolare non pone in essere condotte ingannatorie ulteriori rispetto alla mera esibizione della carta,
poiché l’operazione, intercorrente il più delle volte tra sconosciuti, si realizza grazie alla fiducia di cui gode l’emittente del
documento.
Giurisprudenza
«Il reato di truffa non è assorbito da quello di indebita utilizzazione di carte di
credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento ogni qualvolta la condotta
incriminata non si esaurisca nel mero utilizzo di essi, ma sia connotata da un
quid pluris concretantesi in artifici e raggiri (fattispecie relativa all’utilizzazione
di una tessera “Viacard” illecitamente rimagnetizzata)»
Cass. pen., sez. I, 23 aprile 2004, n. 26300, in CED Cassazione, 2004, 228128.
I reati presentano requisiti costitutivi diversi, atteso che e-
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In dottrina v. V. MILITELLO, La tutela penale dei nuovi strumenti di pagamento: il caso del «sistema eurocheque», in Foro it., 1992, II, 617.
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lemento oggettivo dell’abuso di carte di credito è l’utilizzo indebito senza coinvolgimento del soggetto passivo, indipendentemente da un pregiudizio patrimoniale, mentre nel reato di
truffa si richiede l’uso di artifizi e raggiri da parte dell’agente
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con il conseguimento di un profitto con altrui danno .
Tra le disposizioni relative all’indebito utilizzo di carte di
credito e alla truffa deve essere escluso il concorso di reati per
la completa eterogeneità delle condotte materiali, ma è configurabile un rapporto di specialità, dal momento che l’adozione
di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si manifesta
l’utilizzo illecito di un documento elettronico.
La tutela del patrimonio individuale, che costituisce l’obiettività giuridica delle condotte ingannatorie, non è estranea al
fondamento dell’incriminazione dell’art. 12, D.L. 3 maggio 1991,
n. 143.
Giurisprudenza
«Tra le due norme sussiste un rapporto di genere a specie sussumibile all’interno dell’art. 15 c.p., tale per cui la condotta di “indebito utilizzo” di carte di
credito può essere considerata speciale rispetto a quella prevista dall’art. 640
c.p.»
Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2001, n. 22902, Tiezzi, in Foro it., 2002, II, 572.
Il titolare ha titolo valido per l’utilizzazione del documento,
solo se perdura il rapporto contrattuale che ha dato luogo alla
concessione della carta e ne ha autorizzato l’uso.
L’utilizzo della carta diviene indebito quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità
d’impiego stabilite dall’emittente o dall’ente erogatore.
È rilevante in tal senso la disfunzione del rapporto contrattuale che lega il titolare del documento al gestore del servizio, in
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Cfr. Cass. pen., sez. V, 9 aprile 1999, n. 7192; in dottrina v. C. LAZZARiciclaggio di carte di credito e truffa: concorso di reati o concorso di norme?, in Cass. pen., 2001, 9, 2463.
RI,
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modo da sanzionare anche la condotta dell’agente che utilizza la
carta elettronica pur nella consapevolezza della sospensione,
della scadenza o dell’avvenuta revoca da parte dell’emittente.
La titolarità che scrimina agli effetti di legge non è quella
formale, derivante dall’intestazione o dal mero possesso del
documento, ma quella sostanziale ed attuale.
Il reato è sempre ipotizzabile nei confronti dell’apparente
intestatario della carta di credito, che ha perso il diritto di servirsene, non essendo più beneficiario di alcun rapporto con
l’emittente, perché il contratto è estinto o è stato sospeso per
qualsiasi causa.
La fattispecie postula, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza del recesso e l’avvenuta comunicazione all’utente
della revoca dell’autorizzazione ad usare il documento elettro11
nico .
Un documento non più valido può costituire il mezzo adottato dall’agente per violare l’integrità del sistema dei pagamenti, introducendosi in un circuito di trasferimento di moneta al
quale egli non è abilitato ad accedere.
Può assumere valenza anche la violazione delle regole imposte dal contratto che disciplina i rapporti tra l’istituto emittente e l’utilizzatore, che non integra gli estremi dell’illecito civile, giacché proprio la violazione delle prescrizioni che concorrono a disciplinare il rapporto fa venir meno la titolarità
della carta, non più intesa in senso meramente formale come
semplice intestazione del documento.
Il ritrovamento di una carta smarrita, per il suo carattere nominativo e personale, acquisita in violazione dell’art. 927 c.c.,
che impone l’obbligo di restituzione al proprietario o di consegna al sindaco, ove venga usata, integra il reato in esame.
Le tessere elettroniche esplicano la duplice funzione di strumento di prelievo di contante presso un distributore automati-
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Cass. pen., sez. V, 28 novembre 1997, n. 1456, Rossi Modigliani, in
Riv. pen., 1998, 245, e in Giust. pen., 1998, II, 485.
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co e mezzo di pagamento attraverso gli appositi terminali attivati presso gli esercizi commerciali convenzionati.
L’indebito utilizzo della carta elettronica si traduce in un
danno economico per il titolare ed in un illecito arricchimento
patrimoniale per il possessore, che è posto in condizione di
prelevare somme in contanti, ovvero di ottenere beni e servizi
senza corrispondere il prezzo agli operatori commerciali convenzionati con l’emittente.
2. Interessi tutelati
La fattispecie in esame intende tutelare la fede pubblica, il
patrimonio e l’affidamento che discende dall’impiego di mezzi di pagamento alternativi al denaro contante e, quindi, le
carte di credito ed i documenti ad esse assimilabili, che devono presentare i requisiti della genuinità, sicurezza ed affidabilità.
La previsione incriminatrice è diretta non tanto a sanzionare penalmente la disfunzione del rapporto contrattuale,
quanto a garantire che l’utilizzazione della carta avvenga, direttamente o indirettamente, solo da parte di colui che ne è
titolare, senza che il documento subisca falsificazioni o alterazioni.
Per la natura pubblicistica degli interessi protetti, il consenso dell’avente diritto deve ritenersi irrilevante: la giurisprudenza ha offerto una interpretazione molto restrittiva della norma,
che potrebbe conseguire l’effetto di reprimere con la sanzione
penale anche condotte molto diffuse e sostanzialmente prive di
aspetti illeciti, come l’uso della carta di prelievo da parte di un
terzo con l’autorizzazione del titolare.
Giurisprudenza
«L’utilizzazione di una carta di credito da parte del terzo, pur autorizzato da
parte del titolare, integra il reato di cui all’art. 12, D.L. n. 143/1991, in quanto la