1. Prime pagine.pmd

Transcript

1. Prime pagine.pmd
598
PARTE SECONDA - CODICE PENALE
598. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o
dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto
della causa o del ricorso amministrativo [c.p. 1889,
398, 399].
Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre
ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale [185]. Qualora si tratti di scritture per le quali
la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi,
è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza
[c.p.c. 89]1.
1
V. l’art. 2, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, sul sequestro dei giornali e di altre pubblicazioni: 1. In deroga a quanto
è stabilito nell’articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai
sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi
della pubblica decenza ovvero che divulgano mezzi rivolti a
impedire la procreazione o a procurare l’aborto o illustrano
l’impiego di esso o dànno indicazioni sul modo di procurarseli
o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi
predetti. 2. Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto
nel comma precedente, contro il colpevole si deve procedere
per giudizio direttissimo, anche se non ricorrono le condizioni
prevedute nell’articolo 502 del Codice di procedura penale, e
la competenza in ogni caso del tribunale.
599. Ritorsione e provocazione.
Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese
sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori [c.p. 1889, 397].
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti
preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira
determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo
di esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
CAPO III
DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE
Sezione I
Dei delitti contro la personalità individuale
600. Riduzione o mantenimento in schiavitù
o in servitù.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque
riduce o mantiene una persona in uno stato di sogge-
zione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di
organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni
[604; c.p.p. 380 comma 2 lett. d); c.p. 1889, 145]1.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità
o approfittamento di una situazione di vulnerabilità,
di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di
necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla
persona2.
[…]3 4 5.
1
Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2014,
n. 24, di recepimento della direttiva 2011/36/UE. Il testo previgente disponeva: Chiunque esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque
riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione
continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali
ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne
comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto
a venti anni.
2
Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2014,
n. 24, di recepimento della direttiva 2011/36/UE. Il testo previgente disponeva: La riduzione o il mantenimento nello stato
di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una
situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione
di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla
persona.
3
Comma abrogato dall’art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108. Il
testo previgente disponeva: La pena è aumentata da un terzo
alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in
danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi.
4
Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 11 agosto 2003, n. 228.
V. art. 1, D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237. Il testo previgente
disponeva: 600. Riduzione in schiavitù. Chiunque riduce una
persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è
punito con la reclusione da cinque a quindici anni. V. Decisione
Quadro del Consiglio UE 2002/629/GAI, del 19 luglio 2002.
5
Per l’aumento della pena, qualora il fatto sia commesso
da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159.
600-bis. Prostituzione minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore
agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di età
– 306 –
600-quater.1
LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
1
Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 269, poi
modificato dall’art. 1, L. 6 febbraio 2006, n 38 e infine sostituito
dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente la modifica del 2006 disponeva: Chiunque induce alla prostituzione una
persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o
sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità
economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o
con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta
di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore
degli anni diciotto. Il testo previgente la sostituzione del 2012
disponeva: Art. 600-bis. Prostituzione minorile. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni
diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito
con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro
15.493 a euro 154.937.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità
economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni
sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona
minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o
della multa, ridotta da un terzo a due terzi.
600-ter. Pornografia minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza
esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce
materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a
partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto1.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del
materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo
e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per
via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento
sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
euro 2.582 a euro 51.6452.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui
al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.1641.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la
pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi
ove il materiale sia di ingente quantità3.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
euro 1.500 a euro 6.0004.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia
minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o
qualunque rappresentazione degli organi sessuali di
un minore di anni diciotto per scopi sessuali4 5.
1
Comma così sostituito, prima dall’art. 2, L. 6 febbraio
2006, n. 38, a decorrere dal 2 marzo 2006, poi dall’art. 4, L. 1
ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente la modifica del 2006
disponeva: Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine
di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale
pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni
pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da euro 25.822 a euro 258.228.
2
Comma così modificato dall’art. 2, L. 6 febbraio 2006, n.
38. Il testo previgente disponeva: Chiunque, al di fuori delle
ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi
mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
3
Comma aggiunto dall’art. 2, L. 6 febbraio 2006, n. 38.
4
Comma aggiunto dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.
5
Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 3 agosto 1998, n. 269.
600-quater. Detenzione di materiale pornografico.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene
materiale pornografico realizzato utilizzando minori
degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due
terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 3 agosto 1998, n. 269 e
così sostituito dall’art. 3, L. 6 febbraio 2006, n. 38.
600-quater.1. Pornografia virtuale.
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600quater si applicano anche quando il materiale porno-
– 307 –
LIBRO II
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio
di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo
promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni
e con la multa da euro 1.500 a euro 6.0001.
600-quinquies
PARTE SECONDA - CODICE PENALE
grafico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti
di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 6 febbraio 2006, n. 38.
600-quinquies. Iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno
di minori o comunque comprendenti tale attività è
punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da euro 15.493 a euro 154.9371.
1
Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 3 agosto 1998, n. 269.
600-sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti.
[…]1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 3 agosto 1998, n. 269,
poi modificato dall’art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228 e dall’art.
3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, infine, abrogato dall’art. 4, L. 1
ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente disponeva: Art. 600sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti. Nei casi previsti
dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e
600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è
aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in
danno di minore degli anni quattordici.
Nei casi previsti dagli articolo 600-bis, primo comma e
600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai
due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal coniuge o convivente, dal coniuge o da affini
entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per
ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia,
lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso
in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e
600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché
dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla
metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore
degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.
Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quinquies, 600-sexies [rectius: presente articolo],
600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene
sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si
adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la
cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di
risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e
secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
600-septies. Confisca.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonchè dagli articoli 609-bis, quando il
fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto
o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo
609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è
aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter,
primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è
sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle
restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei
beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo
del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone
la confisca di beni di valore equivalente a quelli che
costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato
e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per
interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo
comma dell’articolo 322-ter1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 3 agosto 1998, n. 269,
poi sostituito dall’art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228, poi modificato dall’art. 5, L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, infine, sostituito
dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente disponeva: 600-septies. Confisca e pene accessorie. Nel caso di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata,
salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed
al risarcimento dei danni, la confisca di cui all’articolo 240 e,
quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il
profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha
la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In
ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività
risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o
dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in
ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
600-septies.1. Circostanza attenuante.
La pena per i delitti di cui alla presente sezione è
diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del
concorrente che si adopera per evitare che l’attività
– 308 –
602
LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
1
Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.
600-septies.2. Pene accessorie.
Alla condanna o all’applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla
presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414bis del presente codice conseguono:
1) la perdita della responsabilità genitoriale,
quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato1;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di
anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione
da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua.
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè da ogni
ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o
private frequentate abitualmente da minori.
In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi
la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonchè la revoca della licenza di
esercizio o della concessione o dell’autorizzazione
per le emittenti radiotelevisive2.
1
Numero così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre
2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente
disponeva: 1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato.
2
Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.
600-octies. Impiego di minori nell’accattonaggio.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o
vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per
mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
601. Tratta di persone.
È punito con la reclusione da otto a venti anni
chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato,
trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede
l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che
si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600,
ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso
di autorità o approfittamento di una situazione di
vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o
di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque
al compimento di attività illecite che ne comportano
lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori
delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età1 2 3 4.
1
Articolo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2014,
n. 24, di recepimento della direttiva 2011/36/UE. Il testo previgente disponeva: Chiunque commette tratta di persona che si
trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di
commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una
situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di
necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità,
a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello
Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione
da otto a venti anni.
2
Il testo previgente la modifica disposta dalla L. n. 108 del
2010 prevedeva un secondo comma che disponeva: La pena è
aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente
articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o
sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
3
Il testo previgente la sostituzione disposta dalla L. n.
228 del 2003 era il seguente: 601. Tratta e commercio di schiavi.
Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi
o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con
la reclusione da cinque a venti anni.
Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di
minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è
punito con la reclusione da sei a venti anni.
Il testo previgente la modifica disposta dalla L. n. 269 del
1998 era il seguente: 601. Tratta e commercio di schiavi. Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di
persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la
reclusione da cinque a venti anni.
4
Per l’aumento della pena, qualora il fatto sia commesso
da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159.
602. Acquisto e alienazione di schiavi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601,
acquista o aliena o cede una persona che si trova in
una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito
con la reclusione da otto a venti anni.
– 309 –
LIBRO II
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero
aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti1.
602-bis
PARTE SECONDA - CODICE PENALE
[…]1 2 3.
1
Comma abrogato dall’art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108. Il
testo previgente disponeva: La pena è aumentata da un terzo
alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto
ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi.
2
Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 11 agosto 2003, n.
228. Il testo previgente era il seguente: «602. Alienazione e
acquisto di schiavi. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in
stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù o
se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di
schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
3
Per l’aumento della pena, qualora il fatto sia commesso
da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159.
602-bis. Pene accessorie.
[…]1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, poi
abrogato dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente disponeva: 602-bis. Pene accessorie. La condanna per i
reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti
previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal
tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.
602-ter. Circostanze aggravanti.
La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601
e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa
al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la
vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od
agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le
pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla
metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia1.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il
fatto è commesso approfittando della situazione di
necessità del minore1.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonchè
dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata
dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici1.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonchè, se il fatto è commesso in danno
di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601
e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il
fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da
affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto
grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici
ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio
delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in
danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata1.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonchè dagli articoli 600, 601 e 602, la
pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è
commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero
se è commesso nei confronti di tre o più persone1.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è
aumentata.
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa
parte di un’associazione per delinquere e al fine di
agevolarne l’attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o
se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave2.
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i
due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con
l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione
dei dati di accesso alle reti telematiche2.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità della stessa risultante dall’aumento
conseguente alle predette aggravanti1 3.
1
Comma aggiunto dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.
Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. approvato dal consiglio dei ministri il 28 febbraio 2014 di attuazione della direttiva
2011/93/UE.
3
Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108.
2
602-quater. Ignoranza dell’età della persona offesa.
Quando i delitti previsti dalla presente sezione
sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa
l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si
tratti di ignoranza inevitabile1.
– 310 –
1
Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.
605
LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
1
La Corte costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n. 96,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione,
reclutando manodopera o organizzandone l’attività
lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello
stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito
con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa
da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di
sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti
circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in
modo palesemente difforme dai contratti collettivi
nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla
quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa
relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale,
all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa
in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro,
tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute,
la sicurezza o l’incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni
alloggiative particolarmente degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati
sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati
siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 12, D.L. 13 agosto 2011, n.
138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148.
603-ter. Pene accessorie.
La condanna per i delitti di cui agli articoli 600,
limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonchè il divieto di concludere
contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma
importa altresì l’esclusione per un periodo di due anni
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonchè
dell’Unione europea, relativi al settore di attività in
cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
L’esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi
dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 12, D.L. 13 agosto 2011, n.
138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148.
604. Fatto commesso all’estero.
Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle
previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da
cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso
con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale
è prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta
del Ministero di grazia e giustizia1.
1
Articolo così sostituito dall’art. 10, L. 3 agosto 1998, n.
269, poi così modificato, prima dall’art. 6, L. 9 gennaio 2006,
n. 7, poi dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente
la modifica disposta dalla L. n. 7 del 2006 era il seguente: Le
disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino
italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di
delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta
del Ministro di grazia e giustizia.
Il testo previgente la sostituzione disposta dalla L. n. 269
del 1998 era il seguente: Le disposizioni di questa sezione si
applicano altresì, quando il fatto è commesso all’estero in
danno di cittadino italiano.
Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino
italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si
tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata
richiesta del Ministero di grazia e giustizia.
Sezione II
Dei delitti contro la libertà personale
605. Sequestro di persona.
Chiunque priva taluno della libertà personale è
punito con la reclusione da sei mesi a otto anni [289bis, 630; c.p. 1889, 146, 340, 341].
– 311 –
LIBRO II
603. Plagio.
Chiunque sottopone una persona al proprio potere,
in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito
con la reclusione da cinque a quindici anni [29, 32, 604]1.