manifestazioni a premio - GPC.pub (Sola lettura)

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manifestazioni a premio - GPC.pub (Sola lettura)
Manifestazioni a premio: importanƟ novità!
ChiarimenƟ sulle cd. “i
potesi di esclusione”
Con la circolare n. 205930 dello scorso 20 novembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito importanti chiarimenti in relazione ad alcune tipologie di iniziative promozionali che sono escluse dalla normativa applicabile alle manifestazioni a premio (cd. “ipotesi di esclusione”): questo significa risparmio in termini di costi (es. non sarà necessaria la fideiussione) e di tempo (es. non sarà necessaria la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico). 1) Buoni sconto
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha introdotto all’articolo 6 comma 1 del D.P.R. sulle manifestazioni a premio la lettera c‐bis), la quale dispone che “Non si considerano concorsi ed operazioni a premio: […] c‐bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”. Il primo importante chiarimento dato dalla circolare riguarda il fatto che la nuova disposizione normativa si rivolge unicamente alle operazioni a premio e, anche se il testo si riferisce alle “manifestazioni”, non si può applicare ai concorsi. Il Ministero ha inoltre spiegato che per “buoni” si intendono sia i buoni acquisto che i buoni sconto, in qualsiasi formato (voucher cartaceo, codice promozionale, coupon elettronico, stringa alfanumerica ecc.). Viene inoltre precisato cosa deve intendersi per “punto vendita facente parte della
stessa insegna o ditta”: questa parte della norma non va interpretata in maniera restrittiva, ma si applica anche al caso di imprese che operano sotto insegne o ditte diverse, ma sono comunque associate nell’organizzazione dell’iniziativa. La promozione non sarà quindi considerata operazione a premio se i buoni sconto potranno essere spesi presso i punti vendita, anche online, delle imprese associate (ma solo presso le imprese associate e non presso terzi). La circolare chiarisce anche il caso particolare in cui tra i soggetti promotori dell’iniziativa ci sia un’impresa produttrice che non ha propri punti vendita (es. imprese che producono beni e che li rivendono presso la GDO): la promozione potrà rientrare nelle “ipotesi di esclusione” a condizione che 1) sia creato un elenco di tutti i punti vendita e/o insegne aderenti alla promozione in cui il “buono” è spendibile e 2) ne sia data adeguata informazione ai consumatori. Valgono le medesime considerazioni anche nel caso in cui l’iniziativa sia promossa da un centro commerciale, o nell’ambito di un consorzio di imprese o da più imprese legate da accordi di collaborazione, purché emerga chiaramente ‐ sia nella fase della consegna dei buoni premio che nella fase di utilizzazione dei buoni stessi ‐ che si tratta di un’unica iniziativa promozionale. Riteniamo quindi sia comunque importante che il soggetto promotore di un’iniziativa promozionale, anche se rientrante nelle “ipotesi di esclusione”, rediga un regolamento che chiarisca le meccaniche dell’iniziativa e che tuteli in ogni caso il consumatore finale. Per concludere su questo argomento, è da segnalare anche l’impatto fiscale che questa circolare potrebbe avere sulle aziende, in considerazione del fatto che i “buoni” non sarebbero più soggetti ad imposta sostitutiva: si attende comunque un chiarimento, su questi aspetti, dall’Agenzia delle Entrate. 2) Contest internazionali
La circolare, nella seconda parte, introduce altri chiarimenti, questa volta in relazione a una norma esistente. L’art. 6, comma 1,
lett. a) del D.P.R. sulle manifestazioni a premio esclude infatti dall’applicazione della normativa i “contest” basati sulle capacità e sull’abilità dei partecipanti di produrre opere di carattere letterario, artistico o scientifico, progetti o studi in ambito commerciale o industriale, in cui i premi rappresentano il corrispettivo per l’opera o progetto, o un riconoscimento del merito personale, oppure un titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività. Rientrano, ad esempio, in queste fattispecie le iniziative ‐ ormai sempre più presenti nei mercati internazionali ‐ in cui le imprese promotrici promettono di acquistare o si riservano di utilizzare le opere e/o i progetti prodotti dagli utenti, valutati come migliori dalla medesima impresa promotrice dell’iniziativa. Si erano creati nella prassi molti dubbi interpretativi. Il Ministero ha ora chiarito che queste iniziative sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa quando ricorrono due requisiti: 1) per partecipare non è necessario un acquisto; 2) il premio è riconducibile in maniera prevalente all’interesse della collettività e non all’interesse commerciale e promozionale dell’impresa organizzatrice. In questo modo si consente di coinvolgere i cittadini italiani in iniziative promozionali promosse in ambito internazionale, soprattutto nel settore dell’informatica, da cui in tempi recenti gli italiani erano spesso stati esclusi.
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