SULL`ORDINE PROFESSIONALE ENTE DI DIRITTO PUBBLICO A
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SULL`ORDINE PROFESSIONALE ENTE DI DIRITTO PUBBLICO A
LABORATORIO APPLICATIVO - DIRITTO ED ECONOMIA NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI >>> SULL’ORDINE PROFESSIONALE ENTE DI DIRITTO PUBBLICO A BASE ASSOCIATIVA COMPITI ISTITUZIONALI: garantire il corretto esercizio professione a tutela dell’affidamento degli utenti e della collettività. della Le funzioni tipiche degli Ordini/Collegi professionali: (a) tenuta degli albi e gestione del relativo procedimento di iscrizione e cancellazione; (b) poteri disciplinari; (c) potestà regolamentare, con riferimento ad esempio alla definizione di norme deontologiche interne; (d) potestà tariffaria (di tipo propositivo); (e) funzioni consultive, rappresentative, di designazione, conciliative e culturali. RUOLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI: il rischio è di confondere l’ordine professionale con il sindacato dei professionisti. Nel corso del 2009 ingegneri, architetti, avvocati, periti, nonché altre categorie professionali, hanno elaborato proposte di riforma dei rispettivi ordinamenti professionali dalle quali emerge l’assenza di una visione unitaria con riferimento. Non si comprende come mai: >>> da una parte si professi che l’Ordine ha prevalente finalità di tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (avvocati)1 >>> dall’altra parte si dice che l’Ordine è organo diretto alla rappresentanza e tutela unitaria degli interessi della categoria professionale (ingegneri)2. v. articolo di MATTARELLA >>> su home page laboratorio 1 V. art. 22, co. 3, della bozza di riforma dell’ordinamento forense elaborata dalla Commissione legislativa del CNF (versione del febbraio 2009). 2 V. art. 16, co. 1, della bozza di riforma dell’ordinamento della professione di ingegnere elaborata a cura del CNI (luglio 2009). Siffatta visione dell’Ordine è solo parzialmente attenuata nel recente comunicato stampa (ottobre 2009) del CNI, nel quale si afferma la necessità di una sempre maggiore responsabilizzazione degli Ordini Professionali “sulla verifica di qualità delle prestazioni e quali garanti del livello di adeguatezza e preparazione degli iscritti; istituzioni, quindi, sempre più orientate a conciliare la tutela dei cittadini con la tutela della professione”. PROF. SILVIO GOGLIO, DOTT. MICHELE COZZIO LEZIONE 2. - MARTEDÌ 27 APRILE 2010 1 LABORATORIO APPLICATIVO - DIRITTO ED ECONOMIA NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI SUL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE PROFESSIONI INTELLETTUALI DELLE Perchè si parla di PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE ? abbiamo una serie di attività professionali 1) il cui accesso è protetto dal legislatore nazionale 2) il cui esercizio è disciplinato dal legislatore nazionale 3) i cui membri - professionisti - sono soggetti al controllo dei rispettivi ORDINI professionali nazionali 4) non esiste un quadro comune a livello europeo – ogni ordinamento nazionale ha discipline differenti conseguenze: - irrigidimento a livello nazionale sulle modalità di accesso e di esercizio della professione difficoltà nella circolazione dei servizi professionali INTRA UE difficoltà nel riconoscimento dei titoli/qualifiche nazionali in altri STATI UE / dunque difficoltà ad accedere al mercato di altri Stati UE >>> L’INSIEME DI QUESTE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO NORMATIVO DELINEA UNA SITUAZIONE DI STATICITÀ DEL MERCATO DELLE PROFESSIONI … MA NEGLI ULTIMI 20 ANNI STIAMO ASSISTENDO AD UNA RAPIDA EVOLUZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI Emerge il ruolo dei servizi professionali nel rafforzamento dei sistemi produttivi … oggi possiamo affermare che i servizi professionali costituiscono una componente fondamentale per la crescita e la competitività del sistema. Tre fenomeni hanno contributo a questo processo: 1. L’ESTERNALIZZAZIONE DI MOLTE FUNZIONI TERZIARIE SPECIALISTICHE verso imprese autonome, che possono in tal modo raggiungere più elevati livelli di specializzazione e fruire di maggiori economie di scala 2. L’INTERNAZIONALIZZAZIONE, inizialmente nell’ambito del mercato europeo ed ora proiettata su scala mondiale, delle attività professionali 3. LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE PROF. SILVIO GOGLIO, DOTT. MICHELE COZZIO LEZIONE 2. - MARTEDÌ 27 APRILE 2010 2 LABORATORIO APPLICATIVO - DIRITTO ED ECONOMIA NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI COSA NE È DERIVATO Questi FENOMENI hanno favorito il formarsi di una domanda orientata verso standard di qualità dei servizi professionali sempre più elevati e hanno evidenziato: 1) l’intensificarsi dei fenomeni concorrenziali su scala locale e globale 2) l’obsolescenza dei sistemi di regolamentazione, espressione di contesti storico - economici non più attuali 3) la ridefinizione del rapporto tra professionista e cliente/consumatore in un’ottica di maggiore attenzione e tutela nei confronti del cliente/consumatore Gli studi svolti dalla COMMISSIONE EUROPEA hanno dimostrato che numerosi profili nelle regolamentazioni nazionali 1 limitano la concorrenza 2 non incentivano il miglioramento della qualità 3 non incentivano l’offerta di servizi innovativi 4 non incentivano modalità di lavoro più efficienti e competitive v. relazione dell’AGCM (1997) >>> su home page laboratorio v. relazione della COMMISSIONE (2004) >>> su home page laboratorio DI QUI LA NECESSITÀ DI ADATTARE LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PROFESSIONALI v. grafici >>> su home page laboratorio Le Istituzioni EUROPEE non sono rimaste indifferenti alla necessità di modernizzare l’offerta dei servizi professionali. RISALGONO AGLI ANNI’70 RIPETUTI RICHIAMI ALL’APERTURA DEL MERCATO da parte del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia con l’obiettivo di favorire: >> la MOBILITÀ DEI PROFESSIONISTI >> smantellare PRASSI DI PROTEZIONE DEI MERCATI PROF. SILVIO GOGLIO, DOTT. MICHELE COZZIO LEZIONE 2. - MARTEDÌ 27 APRILE 2010 3 LABORATORIO APPLICATIVO - DIRITTO ED ECONOMIA NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI Ciò non significa che la politica europea in materia di servizi professionali sia orientata incondizionatamente alla tutela del libero mercato e della concorrenza RAGIONI A SOSTEGNO DI UNA CERTA REGOLAMENTAZIONE DI QUESTO SETTORE SONO STATE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE EUROPEA, la quale ha indicato tre ragioni che giustificano una regolamentazione accuratamente mirata dei servizi professionali, segnatamente: - per compensare l’asimmetria informativa fra committente, esecutore e prestatore del servizio professionale - per equilibrare le esternalità, che i servizi professionali possono avere anche su terzi oltre che sull’acquirente del servizio - per garantire le finalità di interesse generale proprie di alcuni servizi professionali Secondo la Commissione, la possibilità di prevedere disposizioni restrittive è giustificata nella misura in cui queste “garantiscono la qualità dei servizi professionali e tutelano i consumatori da comportamenti scorretti”. ESEMPIO >> le restrizioni in materia di accesso alla professione possono impedire che operatori incompetenti o scarsamente qualificati offrano servizi >> le procedure disciplinari possono sanzionare prestatori la cui qualità non soddisfa i requisiti minimi >> le restrizioni in materia di pubblicità possono essere utilizzate per proteggere i consumatori da forme di pubblicità ingannevole. DAL PARLAMENTO EUROPEO Nella risoluzione sulle Regolamentazioni di mercato e le norme di concorrenza per le libere professioni (2003), il Parlamento europeo è giunto alla conclusione che nell’ambito di ciascuna professione una certa attività di regolamentazione è necessaria soprattutto per gli aspetti che riguardano “l’organizzazione, le qualifiche, l’etica professionale, la vigilanza, la responsabilità, l’imparzialità e la competenza PROF. SILVIO GOGLIO, DOTT. MICHELE COZZIO LEZIONE 2. - MARTEDÌ 27 APRILE 2010 4 LABORATORIO APPLICATIVO - DIRITTO ED ECONOMIA NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI o norme destinate ad impedire conflitti di interesse e forme di pubblicità ingannevole”. DALLA CORTE DI GIUSTIZIA La giurisprudenza della Corte di giustizia, sempre attenta a denunciare norme e prassi incompatibili con il Trattato, ammette la possibilità di introdurre deroghe ed eccezioni. In effetti la Corte riconosce la NECESSITÀ DI REGOLAMENTI a protezione dei valori fondamentali per l’esercizio corretto della professione “NONOSTANTE GLI EFFETTI RESTRITTIVI SULLA CIRCOLAZIONE E SULLA CONCORRENZA CHE NE POTREBBERO RISULTARE”. v. sentenza Cipolla >>> su home page laboratorio La posizione delle Istituzioni comunitarie non è dunque di totale intransigenza a sostegno del libero mercato e della concorrenza. Bruxelles mira a ridefinire il rapporto tra un livello minimo di regolamentazione delle professioni e le regole imposte dal Trattato. È evidente che la portata ‘riformatrice’ dell’azione comunitaria risulta tanto più invadente quanto maggiore è il grado di chiusura degli ordinamenti nazionali e l’atteggiamento degli Ordini professionali e delle associazioni di categoria. PROF. SILVIO GOGLIO, DOTT. MICHELE COZZIO LEZIONE 2. - MARTEDÌ 27 APRILE 2010 5 LABORATORIO APPLICATIVO - DIRITTO ED ECONOMIA NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI LE FASI DEL PROCESSO COMUNITARIO DI LIBERALIZZAZIONE DELEL PROFESSIONI L’intervento di Bruxelles in materia di servizi professionali è storicamente ancorato all’attuazione delle libertà fondamentali [diritto primario] >>> alle norme sulla libertà di stabilimento (artt. 49-55) >>> alle norme sulla libera prestazione dei servizi (artt. 56-62) >>> alle norme sulla concorrenza (artt. 101-109) contenute nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) [diritto derivato] >>> alle direttive / regolamenti / decisioni [nell’ambito del diritto primario – principi generali CGCE] È POSSIBILE scindere gli interventi della Comunità in DUE FASI COMPLEMENTARI, emerse in tempi diversi, che hanno innescato negli ordinamenti degli Stati membri DUE SUCCESSIVE ‘ONDATE DI LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI’ tuttora in atto ed i cui effetti non sono ancora esauriti. >>> LA PRIMA PROFESSIONISTI FASE: LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI Nella prima fase, più risalente nel tempo, il legislatore comunitario ha puntato ad eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi. L’obiettivo perseguito è stato quello di consentire ai professionisti di ogni Stato membro di muoversi all’interno del mercato europeo e svolgere la propria attività senza subire discriminazioni rispetto ai professionisti degli Stati membri nei quali si trovano ad operare. Ciò avrebbe dovuto permettere ad ogni professionista valutato idoneo all’esercizio dell’attività sulla base della legislazione di uno Stato membro, di poterla svolgere in tutti gli altri Stati della Comunità senza necessità di dimostrare la propria competenza tramite ulteriori richieste o verifiche. PROF. SILVIO GOGLIO, DOTT. MICHELE COZZIO LEZIONE 2. - MARTEDÌ 27 APRILE 2010 6 LABORATORIO APPLICATIVO - DIRITTO ED ECONOMIA NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI Gli interventi adottati hanno mirato: 1. all’abolizione di misure discriminatorie e restrittive, ritenute incompatibili con le norme del trattato 2. al riconoscimento reciproco dei titoli, certificati o attestati professionali conseguiti in qualunque stato membro. DETERMINANTE È STATA L’AZIONE DEI GIUDICI COMUNITARI. A partire dagli anni ’70 la Corte di giustizia ha pronunciato una serie di sentenze che, stabilendo la diretta applicabilità negli ordinamenti nazionali delle norme del Trattato, hanno costituito un punto di riferimento imprescindibile per giudici e legislatori nazionali Nel rinviare alle segnalazioni più puntuali svolte nella seconda parte dello studio riportiamo di seguito i principali leading cases della Corte: - Reyners (C-2/74, del 21 giugno 1974) - Commissione contro Grecia (C-38/87, del 14 luglio 1988) - Van Binsbergen (C-33/74, del 3 dicembre 1974) - Patrick (C-11/77, del 28 giugno 1977) - Thieffry (C-71/76, del 28 aprile 1977) - Klopp (C-107/83, del 12 luglio 1984); - Gebhard (C-55/94, del 30 novembre 1995) - Vassopoulou (C-340/89, del 7 maggio 2001) - Morgenbesser (C-313/01, del 13 novembre 2003) - Servizi ausiliari Dottori commercialisti (C- 451/03, del 30 marzo 2006) v. sentenze >>> su home page laboratorio QUANTO AL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI la scelta iniziale del legislatore comunitario è stata quella di definire mediante DIRETTIVE SETTORIALI: (a) i percorsi di formazione, (b) i requisiti per il riconoscimento dei diplomi, (c) eventuali condizioni per l’esercizio delle professioni. LE DIRETTIVE QUADRO E LE PROSPETTIVE. PROF. SILVIO GOGLIO, DOTT. MICHELE COZZIO LEZIONE 2. - MARTEDÌ 27 APRILE 2010 7 LABORATORIO APPLICATIVO - DIRITTO ED ECONOMIA NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI I provvedimenti indicati non esauriscono il panorama degli interventi comunitari, anzi l’intero sistema comunitario è stato da poco completamente ridefinito con l’approvazione di due direttive. La PRIMA p la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che consolida in un unico testo a carattere generale sia le precedenti direttive settoriali (15). La direttiva 2005/36/CE si applica ai cittadini comunitari che intendono esercitare una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali e individua le autorità competenti a svolgere le procedure di riconoscimento delle qualifiche, confermando il ruolo di ordini e collegi professionali (nonché delle associazioni riconosciute). Sono stabiliti termini di durata massima della procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali che deve concludersi “il più presto possibile” e “comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa”. Entro un mese dall’inoltro della richiesta, l’autorità competente deve comunicare al richiedente l’avvio del procedimento e richiedere eventuali documenti (art. 51, co. 2, dir. 2005/36/CE). Ai fini del riconoscimento spetta allo Stato ospitante ‘certificare’ il professionista sulla base di un attestato di competenza o di un titolo di formazione corrispondente a quello richiesto nello Stato. >> IMPORTANTE Lo Stato ospitante può, inoltre, richiedere provvedimenti di compensazione, come tirocini o prove, nel caso in cui non ci sia perfetta corrispondenza tra la qualifica conseguita e quella richiesta per la professione. La direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e la sua attuazione non è priva di criticità, a causa soprattutto della mancata previsione di misure compensative (necessarie in tutti i casi in cui i percorsi formativi presentino differenze sostanziali). LA SECONDA è la direttiva 2006/123/CE (cd. ex direttiva Bolkestein) recante una disciplina generale per i servizi nel mercato interno (dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 28 dicembre 2009) - >>> vd. http://www.osservatorioappalti.unitn.it/content.jsp?id=21 . PROF. SILVIO GOGLIO, DOTT. MICHELE COZZIO LEZIONE 2. - MARTEDÌ 27 APRILE 2010 8 LABORATORIO APPLICATIVO - DIRITTO ED ECONOMIA NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI La direttiva impone una generale revisione dei sistemi di regolamentazione nazionali delle professioni, finalizzata a individuare e rimuovere gli ostacoli normativi non giustificati da interessi meritevoli di tutela o comunque non proporzionati. Il legislatore europeo abbandona il principio del Paese di origine (sostenuto dalla Commissione europea) a favore di quello della libera circolazione dei servizi (sostenuto dal Parlamento europeo). Con il principio del Paese di origine si prevede la possibilità per il prestatore di fornire i servizi in uno Stato diverso da quello di appartenenza unicamente in base alla legislazione dello Stato membro di provenienza. Secondo la Commissione, l’applicazione del principio realizza la libera circolazione dei servizi e consente la coesistenza delle regolamentazioni degli Stati membri con le rispettive specificità e particolarità, le quali non possono essere utilizzate per imporre restrizioni al prestatore stabilito in un altro Stato membro Diversamente, il principio della libera circolazione dei servizi, accolto nella versione definitiva della direttiva, fa sì che per la prestazione dei servizi si applichino le regole del Paese in cui i servizi sono effettivamente prestati. Il principio, per altro, trova limitata applicazione nel caso delle professioni regolamentate, per le quali gli Stati possono prevedere misure di protezione (come, ad esempio, riserve, esclusive, tariffe etc.) purché rispondenti alla tutela dell’interesse pubblico e proporzionate agli obiettivi perseguiti. PROF. SILVIO GOGLIO, DOTT. MICHELE COZZIO LEZIONE 2. - MARTEDÌ 27 APRILE 2010 9 LABORATORIO APPLICATIVO - DIRITTO ED ECONOMIA NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI >>> LA SECONDA FASE (del liberalizzazione): L’APPLICAZIONE CONCORRENZA processo comunitario di DELLE REGOLE DELLA La seconda fase dell’intervento comunitario, alla quale corrisponde l’avvio di quella che abbiamo definito LA ‘SECONDA ONDATA DI LIBERALIZZAZIONE’, si caratterizza per l’applicazione delle regole comunitarie della concorrenza alle attività intellettuali (e ai professionisti). Topos giuridico di questa seconda fase è, come detto, l’equiparazione delle attività professionali all’attività di impresa e, conseguentemente, l’assoggettamento dei professionisti alle norme a tutela della concorrenza (ad esempio l’art. 81 del Trattato). Tale equiparazione, a lungo ricusata da letteratura e giurisprudenza italiana, è stata sancita in primis dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalle decisioni della Commissione europea susseguitesi a partire dagli anni ’90 ed oggi costituisce un principio consolidato del diritto comunitario della concorrenza, i cui effetti negli ordinamenti nazionali non sono ancora del tutto dispiegati. L’applicazione delle regole concorrenziali ai professionisti deriva dalla loro assimilazione alle imprese, risultato a cui si è approdati a seguito di un ragionamento elaborato in sede comunitaria, i cui snodi fondamentali si possono così sintetizzare: - la nozione di impresa, in ambito comunitario, attrae “qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e delle sue modalità di finanziamento”; - è attività economica “qualsiasi attività che consiste nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato”; - ogni prestazione di servizio (incluse quella del professionista intellettuale) offerta dietro retribuzione, allo scopo di conseguire un profitto, costituisce attività economica svolta da un’entità qualificabile come impresa e ad essa si applicano le norme comunitarie sulla concorrenza. Nel rinviare alle segnalazioni più puntuali svolte nella seconda parte dello studio riportiamo di seguito i principali leading cases comunitari: - decisione della Commissione Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (93/438/CEE, del 30 giugno 1993) - decisione della Commissione Colegio Oficial de Agentes de la Propriedad Industrial (95/118/CEE, del 30 gennaio 1995) - Commissione vs. Italia (CNSD) (C-35/96, del 18 giugno 1998) - Arduino (C-35/99, del 19 febbraio 2002) - Conte (C-221/99, del 29 novembre 2001) - Wouters (C-309/99, del 19 febbraio 2002) PROF. SILVIO GOGLIO, DOTT. MICHELE COZZIO LEZIONE 2. - MARTEDÌ 27 APRILE 2010 10 LABORATORIO APPLICATIVO - DIRITTO ED ECONOMIA NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI - Mauri (C-250/03, del 17 febbraio 2005) Cipolla e altri (C-94/04 e C-202/04, del 5 dicembre 2006) L’equiparazione dell’attività professionale all’attività di impresa ha trovato autorevole ratifica in Italia da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nell’ambito della corposa indagine conoscitiva svolta nel settore degli ordini e collegi professionali (1994-1997) l’Autorità afferma che “la natura di impresa dei liberi professionisti è già pacificamente acquista non solo in sede comunitaria, ma anche all’interno degli Stati membri”. In tal senso, prosegue l’Autorità, l’applicabilità delle norme della concorrenza alle libere professioni “costituisce in ambito nazionale un imprescindibile punto di riferimento”. PROF. SILVIO GOGLIO, DOTT. MICHELE COZZIO LEZIONE 2. - MARTEDÌ 27 APRILE 2010 11 LABORATORIO APPLICATIVO - DIRITTO ED ECONOMIA NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI >>> IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE ITALIANO Gli interventi del legislatore. Se cambiamo prospettiva, passando dall’ordinamento comunitario a quello nazionale, si percepisce chiaramente che gli obbiettivi della politica comunitaria di liberalizzazione delle professioni si possono considerare a tutt’oggi solo parzialmente conseguiti. >> l’obiettivo della libera circolazione dei professionisti è un risultato pressoché consolidato, rispetto al quale le innovazioni da ultimo introdotte con le direttive 2005/6/CE e 2006/123/CE tracciano un comune quadro giuridico europeo al quale fare riferimento (anche se nella fase di attuazione non mancano profili di criticità). >> l’applicazione delle regole concorrenziali (nella loro declinazione pratica: tariffe, comunicazione pubblicitaria, la costituzione di società) mostra, invece, risultati piuttosto deludenti. Fra i provvedimenti degni di notazione v’è la recente legge 4 agosto 2006 n. 248 (legge di conversione del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, cd. decreto Bersani) che, ispirandosi alle indicazioni della Commissione europea e dell’AGCM, ha introdotto nell’ordinamento nazionale alcuni significativi elementi di novità. In particolare il legislatore ha previsto: - - - l’abrogazione delle disposizioni (legislative e regolamentari) che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, nonché il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; l’abrogazione del divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni (tuttavia la pubblicità di attività professionali deve essere informata a criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dagli Ordini); l’abrogazione del divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, stabilendo che “l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo”, che “il medesimo professionista non può partecipare a più di una società” e che “la specifica prestazione deve essere resa da uno PROF. SILVIO GOGLIO, DOTT. MICHELE COZZIO LEZIONE 2. - MARTEDÌ 27 APRILE 2010 12 LABORATORIO APPLICATIVO - DIRITTO ED ECONOMIA NUOVI SCENARI PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”. Rimangono, oggi, da verificare gli effetti di questo provvedimento che fissava al primo gennaio 2007 il termine per l’adeguamento delle norme deontologiche e pattizie e dei codici di autodisciplina (per la parte relativa alle prescrizioni in materia di tariffe, pubblicità ed esercizio della professione in forma associata). A decorrere da questa data, in caso di mancato adeguamento, “le norme in contrasto con le nuove prescrizioni sono in ogni caso nulle”. Le indagini concluse dall’Autorità nel 2009 dimostrano che alcuni ordini professionali guardano con diffidenza all’applicazione dei principi di concorrenza ai servizi professionali è ancora vista con diffidenza. PROF. SILVIO GOGLIO, DOTT. MICHELE COZZIO LEZIONE 2. - MARTEDÌ 27 APRILE 2010 13