calendario venatorio 2016-2017

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calendario venatorio 2016-2017
REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA SECONDA
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
DI SVILUPPO TERRITORIALE
SERVIZIO “COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
ATTIVITA’ VENATORIA”
CALENDARIO
E
REGOLAMENTO VENATORIO 2016 – 2017
indice
1.!
ATTIVITA’ VENATORIA .................................................................................................3!
2.!
ANNATA VENATORIA....................................................................................................3!
3.!
SPECIE CACCIABILI E PERIODI ...................................................................................3!
4.!
AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI .......................13!
6.!
GIORNATE DI CACCIA ...............................................................................................14!
7.!
USO DEI CANI ............................................................................................................14!
8.!
ADDESTRAMENTO CANI ............................................................................................14!
9.!
GARE E PROVE CINOFILE .........................................................................................15!
10.!!!DIVIETI ......................................................................................................................15!
11.!!!SANZIONI ..................................................................................................................16!
12.!!!REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO .......................................................16!
13.!!!DISPOSIZIONI PARTICOLARI .....................................................................................18!
14.!!!DISPOSIZIONI FINALI ................................................................................................19!
2
1.
ATTIVITA’ VENATORIA
L’attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di
Caccia nelle forme indicate dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92, ed è
disciplinata dal presente calendario ed annesso regolamento, nel rispetto della Legge
Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni,
delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE.
L’attività venatoria nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,
versante molisano, è disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 802 del 29.07.2008.
L’attività venatoria all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), oltre che dal presente
Calendario e Regolamento, è disciplinata nel rispetto della D.G.R. n. 889/2008.
2.
ANNATA VENATORIA
!
L’annata venatoria ha inizio il 18 settembre 2016 e termina il 30 gennaio 2017.
Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola Monte Miletto - Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona),
IT7222267 (Località Fantina - Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera - Foce
Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise - PNALM), anche se
ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l’attività
venatoria non può avere inizio prima del primo ottobre, con l’eccezione della caccia agli
ungulati.
In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-AgriTuristico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l’attività venatoria è
consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica.
I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 1 ottobre al
31 dicembre 2016, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle
stabilite dalla regione di residenza.
La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per
l’attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.
3.
A.
•
SPECIE CACCIABILI E PERIODI
UCCELLI NON MIGRATORI
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica
pica).
Consentirne il prelievo venatorio:
a) in pre-apertura nelle giornate di 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14 settembre 2016 da
appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane, con l'obbligo di raggiungere e
lasciare il sito con arma scarica in custodia;
b) dal 1 ottobre 2016 al 19 gennaio 2017;
c)
l'apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle ZPS e nell’Area
Contigua del PNALM, versante molisano.
In considerazione:
-
dell'ex art.18 della Legge 157/92;
-
del documento "Key Concept of article 7(4) of Directive 79/409/CE";
-
della "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi delle Legge 157/92, cosi
come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42" redatta dall'ISPRA;
3
-
del fatto che le tre specie sono considerate a livello europeo in buono stato di
conservazione (non SPEC).
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 500 metri dalle zone
umide frequentate da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
•
Fagiano (Phasianus colchicus)
Consentirne il prelievo venatorio:
a) dal 18 settembre al 30 novembre;
In considerazione:
- che l’anticipazione del periodo della caccia al fagiano, prevista nell’intervallo 20
settembre 2015, non pregiudica in alcuna maniera lo stato di conservazione dello
stesso in quanto, questa specie stanziale oggetto di caccia è presente sul territorio
regionale grazie ai massicci ripopolamenti e particolari Piani di Azioni effettuati dagli
Ambiti Territoriali di Caccia oltre che dalle Amministrazioni Provinciali. Bisogna
constatare che, diversamente, l’esistenza della su detta specie sarebbe limitata al
"caso". A supporto di quanto sopra scritto vale prendere atto che gli AATTCC, per la
corrente stagione venatoria, hanno provveduto ad immettere, previa installazione di
infrastrutture di gestione faunistica sul territorio destinato a gestione programmata
della caccia di propria competenza, circa n. 8.000 fagiani. Il ripopolamento di tale
specie faunistica è divenuto prassi consolidata e ripetuta anno dopo anno nei diversi
AATTCC, con la finalità di consentire, almeno in teoria, carnieri più “sostanziosi” di
quelli realizzabili attraverso il prelievo dell’incremento utile annuo (IUA) di
popolazioni naturali. D’altro canto, possiamo affermare che, attualmente, sul
territorio molisano non esistono popolazioni naturali di fagiano (se non in territori
ove l’attività venatoria è preclusa) nonostante i ripetuti sforzi messi in atto per
incrementare e/o stabilizzare tale specie. Giocano a svantaggio in questa situazione
alcuni fattori limitanti, tra i principali l’elevata mortalità attribuita alla predazione,
alla denutrizione ed all’impatto con le attività agricole. Le perdite di giovani a fine
estate sono molto rilevanti e arrivano anche al 60% . In ambienti coltivati a
monocoltura la percentuale di perdita può attestarsi anche all’82% (Meriggi, 1992).
Le coltivazioni monoculturali determinano anche una scarsa natalità intesa come
insuccesso riproduttivo. Studi compiuti in Italia evidenziano una produzione media
di 2 giovani per femmina in ambienti particolarmente favorevoli, mentre tale indice si
abbassa a 0,2 giovani per femmina in ambienti con monocolture tipo quello
molisano. I fattori limitanti le popolazioni naturali di fagiano occupano
un’importanza diversa in funzione dei contesti messi a confronto. Una sola causa
riveste un ruolo predominante nei confronti delle altre (Legge di Liebig o “del
minimo”), in altri l’azione combinata di due o più fattori potrebbe diventare deleteria
per una popolazione intera, tanto che in situazioni particolarmente compromesse, la
rimozione dei fattori limitanti che hanno portato al minimo una popolazione potrebbe
rilevarsi non sufficiente a garantire il recupero. Sul territorio regionale i risultati di
immissioni di fagiani, per quanto riguarda l’ambientamento e il successo
riproduttivo, paiono generalmente deludenti. Nel caso di nuclei di fagiano con
densità naturali nulle o molte basse, l’entità del prelievo risulta strettamente
dipendente dallo sforzo di ripopolamento (Meriggi e Pandini, 1997). In effetti, il
contributo fornito alla produttività naturale dagli individui immessi è molto scarso
come è scarso il tasso di sopravvivenza degli stessi per i quali, secondo alcuni autori,
le perdite variano dal 69 al 95 per cento. Sulla base delle considerazioni sopra scritte
si evidenzia che gli unici esemplari di fagiani presenti sono quelli immessi dagli
AATTCC e di conseguenza prevale su tutto il territorio regionale la logica del “tutto
vuoto/tutto pieno”; si assiste ad un’elevata presenza di capi precedentemente
l’apertura (tutto pieno), mentre, pochi giorni dopo l’inizio della caccia si osserva una
desertificazione del territorio (tutto vuoto). In favore alle su esposizioni viene l’analisi
statistica effettuata sui tesserini venatori riconsegnati dai cacciatori a fine stagione.
Per la stagione 2011/2012 si osserva che i capi di fagiano abbattuti su tutto il
territorio regionale rappresentano il 13 per cento di quelli immessi, mentre su base
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stagionale occupano il 10 per cento dei prelievi totali. Pertanto, si ritiene che tra la
terza domenica di settembre ed il primo di ottobre (date separate da solo dieci
giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio molisano, differenze
particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o
sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie fagiano, anche
perché la maturità sessuale delle femmine immesse sarà raggiunta, eventualmente,
solo nella primavera successiva alla nascita, pertanto non sarebbero presenti pulcini
con sviluppo incompleto. Per contro, la posticipazione dell’apertura della caccia alla
specie comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione
venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza
domenica di settembre ed il 1 ottobre) a carico di pochissime specie, fatto questo che
causerebbe effetti negativi a carico della fauna selvatica.
Nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia al fagiano può essere
esercitata con l'ausilio di cani appartenenti a razza da ferma o da cerca, escludendo
l'uso del cane da seguita. Sono consentiti inoltre l'utilizzo e la detenzione
esclusivamente di munizioni spezzate.
B. UCCELLI ACQUATICI
•
Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepara), Codone (Anas acuta), Folaga (Fulica
atra), Fischione (Anas penelope), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Marzaiola
(Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Moriglione (Aythys ferina), Pavoncella
(Vanellus vanellus), Porciglione (Rallus aquaticus).
Consentirne il prelievo venatorio:
a) dal 1 ottobre al 19 gennaio 2017;
In considerazione:
-
dell'ex art.18, comma 1, della Legge 157/92 che prevede la chiusura al 31 gennaio.
È vietata la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve, ad eccezione
per la caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua perenni e fino ad una
distanza inferiore a metri 100 dalle loro rive e/o argini.
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo
all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di
acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
b) dal 1 ottobre al 30 gennaio 2017 Beccaccino (Gallinago gallinago), Frullino
(Lynnocryptes minimus) e Germano reale (Anas platyhynchos).
In considerazione:
Beccaccino (Gallinago gallinago):
-
dell'ex art.18, comma 1, della Legge 157/92 che prevede la chiusura al 31 gennaio;
-
dell'art. 18, comma 8, della Legge 157/92, che non consente la posta e la caccia da
appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
-
che la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation
of Nature (IUCN) ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui
appartengono le specie abbondanti e diffuse;
-
che un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio
risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza
definito dal documento “Key Concepts”;
-
che la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key
Concepts” coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
-
che la Regione Molise ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.
5
Frullino (Lymnocryptes minimus):
-
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 19/93), prevede l’arco temporale terza
domenica di settembre-31 gennaio;
-
la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of
Nature (IUCN) ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui
appartengono le specie abbondanti e diffuse;
-
un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta
teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal
documento “Key Concepts”;
-
la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts”;
-
coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie.
Germano reale (Anas platyrhynchos):
-
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 19/93 ), prevede l’arco temporale terza
domenica di settembre-31 gennaio;
-
la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of
Nature (IUCN) ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui
appartengono le specie abbondanti e diffuse;
-
la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key
concepts” (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale
specie;
-
l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una
parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e
tendenzialmente in incremento;
-
nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” al paragrafo 2.7.12, si
prevede quale valore aggiunto, l’uniformità delle date di chiusura tra le specie
cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae, consisterebbe nella riduzione, durante
tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti
del germano reale;
-
le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella “Guida per la stesura
dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge
comunitaria 2009, art. 42 evidenziano come “La scelta migliore consiste dunque
nell’uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre
anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono
meno abbondanti.” senza che la prosecuzione dell’attività di prelievo possa
verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
-
l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di
prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive
modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione
connessi all’attività venatoria, riporta che: “Il periodo di caccia attualmente previsto
dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente
con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che
prevedrebbero una chiusura anticipata al 31dicembre. Và tuttavia osservato che il
buono stato di conservazione della specie in Europa e l’elevata consistenza della
popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell’attività di prelievo fino
al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera
significativa sullo status della popolazione stessa”;
-
la quasi totalità delle zone umide del Molise di maggior interesse per lo svernamento
ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae, insiste all’interno di aree
protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria,
circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluente il “disturbo” arrecato
nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
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-
ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie
appartenenti alla famiglia degli anatidi;
-
ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.
C. UCCELLI MIGRATORI TERRESTRI
•
Quaglia (Coturnix coturnix)
Consentirne il prelievo venatorio:
a) dal 18 settembre al 31 ottobre 2016.
In considerazione:
•
-
dell'ex art.18, comma 1, della Legge 157/92 che prevede l'apertura dalla terza
domenica di settembre;
-
del fatto che la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato
nella scheda n. 36 del documento "Key Concept of article 7(4) of Directive
79/409/CE", è permessa dal par.2.7.2. del documento "Guida alla disciplina della
caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici" e pertanto l'inizio del prelievo può avvenire sin dalla
seconda decade di settembre,
-
che la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation
of Nature (IUCN) ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui
appartengono le specie abbondanti e diffuse;
-
che la Regione Molise ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione
nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a
non più di venticinque capi.
Tortora (Streptopelia turtur)
Consentirne il prelievo venatorio:
a) in pre-apertura nelle giornate del 1, 4 e 7 settembre in appostamento e senza
l'ausilio del cane con l'obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in
custodia;
b) dal 18 settembre al 31 ottobre 2016.
In considerazione:
-
dell'ex art.18 della Legge 157/92;
-
del documento "Key Concept of article 7(4) of Directive 79/409/CE";
-
della "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi delle Legge 157/92, cosi
come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42" redatta dall'ISPRA; la Guida,
infatti, cosi si esprime "… nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il
prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media-sconosciuta …
il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta
"pre-apertura" … tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse…nella forma
esclusiva dell'appostamento".
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 500 metri dalle zone
umide frequentate da uccelli acquatici. Le suddette disposizioni valgono anche per le
Aziende Faunistico Venatorie.
•
Colombaccio (Columba palumbus)
Consentirne il prelievo venatorio:
a) dal 18 settembre al 31 dicembre 2016;
7
b) dal 1 gennaio al 30 gennaio 2017 in appostamento senza l’ausilio del cane, con
l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; con la
specificazione che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito
soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica.
In considerazione:
-
del fatto che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
-
che la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 19/93) prevede l’arco temporale terza
domenica di settembre-31 gennaio;
-
che nel documento "Key Concept of article 7(4) of Directive 79/409/CE" e della "Guida
per la stesura dei calendari venatori ai sensi delle Legge 157/92, cosi come modificata
dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42" dell'ISPRA, il prelievo venatorio protratto fino
alla prima decade del mese di gennaio è ritenuto possibile, non essendoci
sovrapposizione con il periodo di migrazione prenunziale in quanto coincide con
l’inizio della terza decade di febbraio;
-
dello status nazionale della specie secondo quanto emerso dal progetto MITO 2000
"Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013" redatto
dalla Lipu incremento forte, media annua nel periodo +12,2%;
-
per quanto attiene la specie colombaccio (Columba palumbus), il documento
dell’ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: “specie
considerata in buono stato di conservazione, che “in Italia nidifica ampiamente, a
partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori”, per
la quale “si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della
popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali” ed infine “il Colombaccio
mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la “Guida alla
disciplina della caccia” giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di
caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione
del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro
dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione postriproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e
raggiunge il picco durante il mese di ottobre.” (ISPRA, “Guida per la stesura dei
calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge
Comunitaria 2009, art. 42”, documento prodotto da ISPRA (pag. 28).
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 500 metri dalle zone
umide frequentate da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
•
Allodola (Alauda arvensis)
Consentirne il prelievo venatorio:
a) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.
In considerazione:
-
•
dell'ex art.18, comma 1, della Legge 157/92 che prevede la chiusura al 31 dicembre.
Merlo (Turdus merula)
Consentirne il prelievo venatorio:
a) in pre-apertura, esclusivamente da appostamento delle giornate del 7, 10 e 11
settembre, senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con
arma scarica in custodia;
b) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.
In considerazione:
-
dell'ex art.18, comma 1, della Legge 157/92 che prevede la chiusura al 31 dicembre.
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La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 500 metri dalle zone
umide frequentate da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
•
Beccaccia (Scolopax rusticola)
Consentirne il prelievo venatorio:
a) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 3 capi;
b) dal 1 gennaio al 19 gennaio 2017, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare
n. 2 capi;
c)
dal 21 gennaio al 30 gennaio 2017, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 1 capo.
Il prelievo massimo stagionale non potrà superare il limite di n. 20 capi.
In considerazione:
-
dell'ex art.18, comma 1, lettera b, della Legge 157/92 che prevede la chiusura al 31
gennaio;
-
dell’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori
dall’ISPRA, che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della
specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”;
-
che la caccia inizia al sorgere del sole e termina al tramonto; la stessa può essere
praticata solo in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma e da cerca; ciò al fine
di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta
mattutina e serale;
-
dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di
prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della legge
157/92 e consegnato alla Commissione Ambiente del Senato. Per questa specie si
rileva: "Fenologia della migrazione: la migrazione post riproduttiva ha inizio alla fine di
agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto
novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la
metà di aprile … Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale
(terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute
nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag.171) che
prevederebbero una chiusura anticipata al 10 gennaio. In Italia sono soprattutto il
protrarsi della stagione venatoria in gennaio (in una fase quindi di maggiore
vulnerabilità soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse, che possono
determinare fenomeni di concentramento in aree ristrette) e l'abbattimento all'aspetto
serale (per altro vietato per legge), che concorrono a determinare una potenziale
minaccia per la conservazione della specie. D'altra parte, in inverno il manifestarsi di
ondate di gelo può indurre massicce perdite tra i giovani e il tasso di sopravvivenza dei
contingenti è influenzato dalla temperatura e dai livelli delle precipitazioni invernali. A
livello italiano si dovrebbe contribuire ad una corretta strategia globale di conservazione
della specie, con particolare attenzione alle aree di svernamento (fase di vulnerabilità
accentuata) … Le misure più significative che andrebbero adottate sono:
o
adozione di uno schema di monitoraggio delle popolazioni standardizzato e su
applicazione in maniera sufficientemente diffusa;
o
monitoraggio dei carnieri;
o
definizione di un realistico carniere individuale giornaliero e stagionale;
o
chiusura della caccia al 31 dicembre, per evitare che il prelievo insista sulle
popolazioni svernanti e localizzate, nonché su individui indotti a spostamenti per
eventi climatici sfavorevoli e debilitati;
o
introduzione di un sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi
climatici particolarmente sfavorevoli alla specie (es. nevicate in periodo di
9
svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducono a concentrazioni in aree
limitrofe;
o
prevenzione degli abbattimenti illegali (caccia all'aspetto);
o
verifica dell'adeguatezza dell'attuale rete di aree protette per la conservazione della
specie".
-
dello stato di conservazione della specie si evidenzia che due testi scientifici,
pubblicati successivamente al riferimento citato dall’ISPRA (Birds in Europe, 2004) ,
stabiliscono che la popolazione paleartica di Beccaccia è stabile (Wetlands
International, 2006, Delany et al. 2009). Questa valutazione è inoltre stata ripresa
dallo stesso ente BirdLifeInternational, che ha modificato il giudizio del 2004 di
declino in un giudizio di popolazione stabile, come evidente nel proprio sito internet
nella scheda riferita alla specie (http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2978#FurtherInfo;
-
del documento ORNIS Key Concepts stabilisce che per l’Italia la migrazione pre
nuziale comincia nella seconda decade di gennaio, quindi con l’utilizzo della decade
di sovrapposizione prevista dalla Guida alla disciplina della caccia UE, e dall’ISPRA
come facoltà delle regioni, la data del 20 gennaio rientra nei limiti previsti dalla
legislazione nazionale ed internazionale;
-
della sentenza del TAR Liguria n. 105/2016 e del TAR Toscana n. 390/2016.
Inoltre, alcuni studi e ricerche sulla migrazione prenuziale della beccaccia, ripresi dalla
rivista specialistica “Beccacce che Passione” edita da C.a.a.f. mettono in evidenza che in
Italia non sono mai stati effettuati studi ed analisi scientifiche sull’apparato sessuale
delle beccaccia (dosaggio ormonale sulle gonadi) nel periodo di svernamento, mentre i
ricercatori francesi hanno dimostrato che l’apparato sessuale della beccaccia non è
attivo fino alla terza decade di febbraio. E’ noto inoltre che i dati scaturiti dal “ 7°
Workshop del gruppo Voodcock and Snipe di Wetlands Internazionale” del maggio 2011
svoltosi a S. Pietroburgo mettono in evidenza che la migrazione prenuziale in Italia è
ritardata (Y.Ferrand, ONCFS France), così come risulta ritardata la migrazione post
nuziale (autunno) a causa dell’innalzamento delle temperature minime. In sostanza le
beccacce italiane, del tutto simili a quelle del resto d’Europa non presentano fenomeni di
riattivazione sessuale nel mese di gennaio (Y.Ferrand e F.Gossmann, la becasse de bois,
Histoire naturelle, 2010).
Gli A.T.C. nn. 1 e 2 del Molise hanno adottato con la Regione Molise e con l’Ispra un
protocollo per il monitoraggio della beccaccia, effettuato attraverso l’uso dei cani nel
periodo primaverile e radiotracching di due esemplari di beccaccia. Dal monitoraggio
effettuato nel 2016 risulta, in modo incontrovertibile, che in Molise le beccacce ripartono
la prima decade di aprile.
Alla luce di quanto sopra riportato si rileva che il mese di gennaio non viene considerato
come periodo di migrazione prenuziale, ma particolarmente critico per gli elencati fattori
ambientali a fronte dei quali si consiglia una strategia globale di conservazione della
specie. Nel merito la Regione ha attivato nelle ultime stagioni venatorie una strategia con
la quale:
-
ha diminuito il carniere giornaliero consentito per cacciatore, stabilendo n. 3 capi nei
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, n. 2 capi dal 1 gennaio al 19 gennaio
2017 e n. 1 capo dal 21 gennaio al 30 gennaio 2017;
-
ha introdotto l'obbligo di annotare
contrassegnato se viene depositato;
-
nel periodo 1 gennaio 30 gennaio 2017 si riserva la facoltà di chiudere la caccia al
verificarsi delle sotto riportate condizioni:
immediatamente
il capo
abbattuto
e/o
1. mantenimento delle temperature medie al di sotto dello zero termico per oltre 4
giorni consecutivi;
2. presenza continuativa di copertura nevosa al di sotto dei 300 metri s.l.m. per più
di tre giorni;
3. presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
10
Disposizioni particolari per la specie
Entro il 31 marzo 2017, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che
hanno abbattuto beccacce dovranno riconsegnare, all’ATC in cui si è residenti o
ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La
lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere
effettuata dagli ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il
monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel
“Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante
cane da ferma” approvato con delibera di G.R. N.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non
solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma di
acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
•
Cesena (Turdus palaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus
iliacus.
Consentirne il prelievo venatorio:
a) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016;
b) dal 1 gennaio al 19 gennaio 2017.
In considerazione:
-
del fatto che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
-
dell'ex art.18, comma 1, lettera b, della Legge 157/92 che prevede la chiusura al 31
gennaio;
-
di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi delle
Legge 157/92, cosi come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42" redatta
dall'ISPRA: pag. 30 "ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione
europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione
prenunziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra, Spina, 2004) e ciò è
confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in
Italia" recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009) per la specie
cesena. Pag 31 "ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione
europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) confermano l'inizio della migrazione
prenunziale seconda decade di gennaio (Spina e Serra,2003, Andreotti, Serra, Spina,
2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'"Atlante della migrazione
degli uccelli in Italia" recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009) per
la specie torto bottaccio. Pag. 31, ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla
Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) confermano l'inizio della
migrazione prenunziale terza decade di gennaio (Spina e Serra,2003, Andreotti,
Serra, Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'“Atlante della
migrazione degli uccelli in Italia” recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi,
2009) per la specie torto sassello.
Anche se tecnicamente si può ritenere sostenibile per le specie Tordo bottaccio
(Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus), Cesena (Turdus palaris) una
chiusura della caccia al 31 gennaio, la Regione Molise, valutato l’invito del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di scongiurare la
chiusura negativa del caso EU- PILOT 6955/14/ENVI ed il conseguente avvio di una
procedura d’infrazione da parte della Commissione europea, ha scelto, in via
prudenziale e per omogeneità, di unificare la data di chiusura della caccia delle
specie appartenenti alla famiglia dei turdidi al 19 gennaio 2017.
D. MAMMIFERI
•
Lepre (Lepus europaeus)
Consentirne il prelievo venatorio:
a) dal 18 settembre al 18 dicembre 2016;
11
b) dal 15 ottobre al 30 novembre 2016, nei territori dove è stata accertata la presenza
della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti
faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei
comuni di Pozzilli e Filignano in provincia di Isernia, e in quelli di Jelsi, Campochiaro
e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.
Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a
salvaguardia della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o
immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata
accertata la presenza di Lepre Italica.
Nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere
esercitata con l'utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti
in un apposito elenco predisposto dalle ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e
numero del microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di
munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).
•
Cinghiale (Sus scrofa)
Consentirne il prelievo venatorio:
a) dal 1 novembre al 30 gennaio 2017 all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale
d’Abruzzo e Molise, la caccia al cinghiale potrà essere esercitata a) in forma collettiva
mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico cane
che ha funzione anche di “limiere”, b) in forma individuale da appostamento e/o alla
“cerca” con carabina munita di ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani.
I cacciatori residenti nei Comuni ricadenti nel PNALM ed ammessi all’attività
venatoria in dette aree, potranno esercitare l’attività venatoria esclusivamente dal 1
novembre al 30 gennaio 2017.
La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al
cinghiale è consentita secondo le modalità di cui al Regolamento allegato alla D.G.R. n.
802/2008 e nelle giornate stabilite al precedente punto.
Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni
territoriali consultabili al paragrafo 10 “Divieti”, è tollerato l’uso di munizioni contenenti
piombo, a condizione che si utilizzino cartucce a palla singola.
E’ fatto obbligo di vaccinazione per tutti i cani impiegati nell'attività venatoria contro le
principali malattie trasmissibili all'orso (o utilizzazione esclusiva di cani vaccinati), così
come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014;
Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della
caccia al cinghiale, nelle giornate consentite, in tutti gli AA.TT.CC. (1 ottobre – 31
dicembre 2016), è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento
ad elevata visibilità che copra completamente il busto (gilet, casacca, pettorina, giacconi,
ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale
in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e ricreative (cercatori di
funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita l’attività venatoria.
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008
e novellato dal Reg. CE N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono
essere sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad
iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.
Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano gli AA.TT.CC.
di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e
regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed
allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con
soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e
trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg.
CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.
12
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame
trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di
altre specie di cui è consentita la cattura”.
•
Volpe (Vulpes volpe)
Consentirne il prelievo venatorio:
a) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016;
b) dal 2 novembre al 14 dicembre 2016 nell’Area Contigua del PNALM, versante
molisano, in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di
puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla
Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del
28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre,
la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può
essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata;
c)
4.
dal 2 gennaio al 30 gennaio 2017 in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da
seguita, previa comunicazione alle Amministrazioni provinciali.
AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI
All'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante
molisano, in accordo con quanto stabilito dal protocollo d'intesa per l'attuazione delle
priorità di azioni previste nel “Piano di Azione per la Tutela dell'Orso bruno Marsicano”
(PATOM), nonché con quanto previsto dal “Protocollo per la tutela dell'orso bruno
marsicano e il miglioramento della gestione venatoria” vigono le seguenti prescrizioni:
•
divieto dell'allenamento e addestramento cani;
•
divieto della c.d. pre-apertura;
•
la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa
con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di
abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla
nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al
cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva
comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo
svolgimento della girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani
costituita al massimo da due esemplari ed essere iscritti in apposito elenco
predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip.
Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con
diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
•
divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
•
la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica
della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione
anche di “limiere”, ed forma individuale, da appostamento e/o alla “cerca” con
carabina munita di ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani;
•
al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni di girata,
ciascuna squadra dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via
esclusiva alla medesima;
•
la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l'utilizzo massimo di due cani per
equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dalle ATC,
indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip;
•
la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l’ausilio
dei soli cani da ferma o da cerca, escludendo l’uso del cane da seguita. Sono
consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.
13
5.
CARNIERE
Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi
di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie:
LIMITE
GIORNALIERO
1 CAPO
1 CAPO
SPECIE
LEPRE
CINGHIALE
LIMITE
STAGIONALE
NON PREVISTO
NON PREVISTO
Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi,
con i seguenti limiti:
LIMITE
STAGIONALE
50 CAPI
SPECIE
LIMITE GIORNALIERO
ALLODOLA
10 CAPI
3 CAPI fino al 31 dicembre 2016
2 CAPI dal 2 al 19 gennaio 2017
1 CAPO da 21 al 30 gennaio 2017
5 CAPI
5 CAPI
5 CAPI
5 CAPI
5 CAPI
6 CAPI
25 CAPI
25 CAPI
25 CAPI
25 CAPI
25 CAPI
NON PREVISTO
8 CAPI
25 STAGIONALI
BECCACCIA
QUAGLIA
TORTORA
MERLO
CODONE
PAVONCELLA
COLOMBACCIO
BECCACCINO,
FRULLINO E ANATIDI
20 CAPI
Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.
6.
GIORNATE DI CACCIA
La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre
giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l’esclusione del Martedì e del Venerdì
considerati giornate di silenzio venatorio. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se
ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di
gennaio, l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.
7.
USO DEI CANI
L’uso del cane è consentito dal 18 settembre fino al 30 gennaio 2017.
I cani utilizzati per l’attività venatoria devono essere registrati all’anagrafe canina; in ogni
caso, si evidenzia che corre l'obbligo della vaccinazione contro le principali malattie
trasmissibili all'orso, cosi come disposto dall'allegato "Azione A2" alla DGR n. 43/2014.
8.
ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento dei cani è consentito, ad eccezione delle giornate di pre-apertura venatorio,
nelle modalità sotto elencate e solo agli ammessi all’ATC:
PERIODO
ORARIO
15 agosto fino al 17 settembre 2016
Dall’alba alle ore 18 p.m.
L’addestramento dei cani è vietato all'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di
Protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti
14
all’esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani
prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
9.
GARE E PROVE CINOFILE
Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento
Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale. Inoltre le prove
cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed inserite nei calendari
ENCI senza l’abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione che non si arrechi
danno alle colture agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate anche all’interno delle
Zone di Ripopolamento e Cattura, previa autorizzazione delle Amministrazioni Provinciali
competenti per territorio.
10.
DIVIETI
Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art.31, nonché
dai regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:
•
la posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
•
la caccia da appostamento con richiami vivi;
•
la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle
Oasi di Protezione, nei parchi naturali,parchi e riserve regionali e in tutto quanto
contenuto nei Piani Faunistici Venatori Provinciali che, nelle more ed in attesa della
nuova pianificazione faunistica regionale, sono attuati e riconfermati come da D.G.R. n.
572 del 04.08.2011;
•
la caccia alle allodole con l’uso di civette;
•
la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario.
Relativamente alla specie cinghiale (Sus scrofa) è vietata l’immissione, sull’intero
territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre
europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di
Lepre Italica;
•
qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a
scopo di controllo;
•
la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. E’ comunque
consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i
corsi d'acqua perenni e fino ad una distanza inferiore a metri 100 dalle loro rive e/o
margini;
•
l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della
Legge n. 353/2000;
•
la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge
n. 157/92;
•
l’addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a
farne specifica richiesta al Gestore previo versamento della relativa quota.
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:
•
l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni,
paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio
di 150 metri dalle rive più esterne;
•
l’attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura
della stagione venatoria;
•
la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
•
abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythia fuligula);
15
•
l’attività venatoria negli specchi e corsi d’acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS
identificate con codice:
IT7222248 (Lago di Occhito)
IT 7222265 (Torrente Toma)
IT 7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore)
IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno).
11.
SANZIONI
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11/2/1992 n. 157 e dalla L.R.
10/8/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.
12.
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO
a) L'attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti
Territoriali di Caccia:
1. CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:
Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano,
Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle
d'Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito,
Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio,
Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina,
Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S.
Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete,
Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.
2. TERMOLI comprendente i Comuni di:
Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del
Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi,
Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo,
Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti,
Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di
Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli,
Toro, Tufara, Ururi.
3. ISERNIA comprendente i Comuni di:
Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del
Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso,
Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del
Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena,
Miranda,
Montaquila,
Monteroduni,
Pesche,
Pescolanciano,
Pescopennataro,
Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico,
Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena
Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.
Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val
Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di
Colli al Volturno, vigono le disposizioni previste per l'esercizio venatorio all'interno
dell'Area Contigua del PNALM.
b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico
Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l’attività, l’accesso e i prelievi faunistici potranno
essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti
della Regione Molise.
c)
Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla
regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve
16
riportare negli appositi spazi il timbro delle Amministrazioni Provinciali competenti per
territorio, comprovante l’autorizzazione all’esercizio venatorio negli A.T.C.
d) Ai cacciatori residenti nel Molise il tesserino verrà rilasciato dalle Amministrazioni
Provinciali competenti per territorio.
e)
f)
Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:
-
porto d’armi del richiedente valido, a norma di legge, per l’annata venatoria in corso;
-
polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni
secondo i massimali stabiliti dalla legge;
-
ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16,
comprensiva dell’addizionale di Euro 5,16 di cui all’art. 24 — comma 10 — della
Legge 157/92 da versare sul c/c postale n. 8003;
-
ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata
alla Tesoreria Regionale – c/c postale n° 67971630 — cod. 00210, sulla quale
verranno annotati il numero e la data di rilascio del tesserino che dovrà essere
conservata e custodita per tutta la stagione venatoria.
Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri
cacciatori residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso
giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio
regionale.
g) In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e
successive modificazioni e integrazioni che garantisce l’accesso a tutti gli Ambiti
Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso
articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti
A.T.C. sarà determinato e notificato dall’Assessorato Regionale alla Caccia alle
Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia.
I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia
saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni d’Italia ed assegnati ai rispettivi
cacciatori. Eventuali posti in più non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti
uguali alle altre Regioni.
h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una
volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita
(dimostrabile attraverso la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento
del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.
i)
Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del
tesserino:
1. la giornata di caccia all’inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il
numero corrispondente all’A.T.C. in cui esercita l’attività;
2. tutti i capi di selvaggina stanziale o migratrice, immediatamente dopo averli
incarnierati e in loco;
3. se trattasi di lepre e cinghiale con una crocetta per capo;
4. per le altre specie di selvaggina stanziale con la prima lettera del nome del selvatico e
per le altre specie, marcando con una croce il relativo numero corrispondente. Il
cacciatore è altresì obbligato a compilare il foglio “carniere”, parte integrante e
allegato al tesserino venatorio, riportando il numero dei capi di selvaggina abbattuti
nel corso della giornata di caccia.
j)
Onde consentire alle Amministrazioni Provinciali di rilevare i dati relativi ai capi
abbattuti per la predisposizione dei futuri Piani Faunistici Venatori e di adempiere al
disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 6
della L.R. 10 agosto 1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del cacciatore, la restituzione
del tesserino debitamente compilato, entro e non oltre il 31 marzo 2017. Per i cacciatori
non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino
rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di
ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della stagione successiva.
17
k) In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere
effettuata apposita denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
l)
Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di
indossare almeno un capo di abbigliamento (gilet, casacca, pettorina, giacconi, ecc.) ad
alta visibilità. Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al
cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e ricreative
(cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita
l’attività venatoria. L’obbligo non ricorre per chi eserciti l’attività venatoria alla fauna
migratoria da appostamento fisso o temporaneo esclusivamente all’interno della
postazione utilizzata per l’appostamento.
m) E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia
all’ISPRA (via Cà Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o al competente ATC che ne
darà comunicazione all’Istituto nazionale. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello
tolto all’uccello abbattuto.
13.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Beccaccia
Entro il 31 marzo 2017, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che
hanno abbattuto beccacce dovranno riconsegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi
l’ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali
consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli ATC
stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il
monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel
“Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante
cane da ferma” approvato con delibera di G.R. N.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non
solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma di acquisire
elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
Cinghiale
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e
novellato dal Reg. CE N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere
sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa
privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Al fine di
garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano gli AA.TT.CC. di
Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e
regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed
allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con
soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e
trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE
854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei
cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è
consentita la cattura”.
Lepre
Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza
della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui
l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre
comune (Lepus europaeus) nel periodo 15 ottobre 2016 – 30 novembre 2016.
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In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia
e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la
caccia alla Lepre comune sarà consentita dal 15 ottobre 2016 al 30 novembre 2016. Oltre
alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia
della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di
lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza
di Lepre Italica.
14.
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui
alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge Regionale 10/08/93 n. 19
e successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.
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