LEGGE 3 giugno 1987 n. 66 (pubblicata il 5 giugno 1987) Modifica
Transcript
LEGGE 3 giugno 1987 n. 66 (pubblicata il 5 giugno 1987) Modifica
LEGGE 3 giugno 1987 n. 66 (pubblicata il 5 giugno 1987) Modifica allegato "E" alla Legge organica 22 dicembre 1972 n. 41. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 3 giugno 1987. Art. 1 L'art. 2 dell'Allegato "E" alla Legge 22 dicembre 1972 n. 41 è così modificato: "Art. 2 - L'orario di lavoro settimanale per i dipendenti con rapporto di impiego pubblico dei Dipartimenti, Settori Autonomi, Aziende Autonome di Stato, CONS, è stabilito in 36 ore. Sono fatti salvi sia l'orario di lavoro stabilito per il corpo insegnante dalla Legge n. 100 del 1982, sia l'orario di lavoro dei farmacisti operanti nelle farmacie stabilito in 30 ore settimanali con gli obblighi di cui alla Legge n. 107 del 1982. Sono demandati alla contrattazione fra Governo ed Organizzazioni Sindacali i criteri e le modalità di svolgimento dell'orario di lavoro, di flessibilità dell'orario giornaliero settimanale, di recupero. I relativi accordi sono soggetti a ratifica del Consiglio Grande e Generale e pubblicati sulla parte amministrativa del Bollettino Ufficiale". Art. 2 La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. La concreta riduzione dell'orario di lavoro nei settori interessati decorre dal 15 giugno 1987. Data dalla Nostra Residenza, addì 4 giugno 1987/1686 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Renzo Renzi - Carlo Franciosi IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva