Testo completo della sentenza del 22/03/07

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Testo completo della sentenza del 22/03/07
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Esecuzione forzata - Opposizione al precetto – Precetto notificato sulla base di decreto
ingiuntivo munito di formula esecutiva – Contestazione dell’esecutività del titolo sul presupposto
della previa opposizione al decreto ingiuntivo azionato – Rilascio dell’esecutiva a margine del
decreto ingiuntivo a semplice constatazione della mancata opposizione nei termini di legge –
Facoltà del Giudice del decreto ingiuntivo - Suscettibilità – Opposizione al precetto – Rigetto Rif.Leg.artt.475,480,615,641,647 cpc;
Sentenza n.
Pronunziata il 22/03/2007
Depositata il 22/03/2007
Allegato al verbale d’udienza del 22 marzo 2007
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele
Cifarelli, all’esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n°5788/05 R. G. vertente
tra
XX (avv.F.Messori Roncaglia)
ATTORE
e
YY Impianti srl (avv.S. Lucchi)
CONVENUTA
dandone lettura alle parti presenti.
rilevato che:
-XX ha opposto il precetto notificatogli in data 29 giugno 2005 dalla YY Impianti srl in
forza di decreto ingiuntivo n°3305/04 emesso dal Tribunale di Modena in data 21
dicembre 2004 e munito di formula esecutiva in data 14 maggio 2005, per essere carente
l’esecutività del titolo, essendo stata la formula esecutiva erroneamente apposta
nonostante la previa proposizione, da parte sua, di opposizione a tale decreto ingiuntivo;
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-la convenuta, costituitasi in giudizio, ha dedotto che detta opposizione era stata
tardivamente proposta, e che probabilmente per questo era stata apposta la formula
esecutiva;
-rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, all’udienza ex 183 cpc la
convenuta ha poi prodotto copia del dispositivo della sentenza resa nell’opposizione a
D.I., di improponibilità dell’opposizione;
-la causa è stata inviata alla presente decisione, a seguito di trattazione orale;
OSSERVA
1) Va premesso che l’opposizione de qua va ricondotta alla categoria delle opposizioni ex
art.615 co.1° cpc, posto che “la contestazione dell'esecutività del titolo, in quanto nega
in radice l'azione esecutiva, integra l'opposizione, al diritto della parte istante a procedere
ad esecuzione forzata, disciplinata nell'art. 615 cod. proc. civ., non quella alla regolarità
formale del titolo esecutivo e del precetto prevista nel primo comma dell'art. 617 dello
stesso codice. Nella ipotesi, invero, non si nega che il titolo e il precetto siano
formalmente regolari, il primo in quanto corredato da formula esecutiva (art. 475 cod.
proc. civ.), il secondo perché presenta i requisiti stabiliti nell'art. 480 del codice. Quel che
in essa si esclude, come postulato, non è la regolarità formale ma la legittimità della
formula esecutiva di cui si fregia il titolo, il che si traduce in sostanziale contestazione di
quella esecutività del medesimo che è semplicemente certata dal cancelliere ma discende,
a monte, dalla dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo resa dal giudice a
norma dell'art. 647. Opposizione, dunque, sulla sostanza esecutiva e non meramente
sulla forma esecutiva del titolo” (così Cass..sez. III, 10 agosto 1992 n°9450).
2) L’opposizione, nel merito, non merita accoglimento, posto che:
a) in fatto, risulta documentato che il decreto ingiuntivo in questione è stato
effettivamente opposto in epoca anteriore a quella in cui lo stesso è stato, ex art.647 cpc,
munito di formula esecutiva dal giudice;
b) detta opposizione, però, già in base all’iniziale prospettazione dell’odierno opponente
-che ha parlato di ingiunzione notificata il 25 gennaio 2005 seguita da opposizione
notificata il 29 marzo 2005, e quindi ben al di là dei 40 giorni a tal fine prescritti
dall’art.641 co.1° cpc- risulta tardivamente proposta;
c) l’art.647 cpc letteralmente subordina la dichiarazione di esecutività del decreto al fatto
che non sia “stata fatta opposizione nel termine stabilito”, specificando nel suo ultimo
comma che “quando il decreto è stato dichiarato esecutivo, l’opposizione non può
essere più proposta o proseguita”. Il dato normativo, quindi, consente (ed anzi
imporrebbe) il rilascio dell’esecutività al decreto tardivamente opposto, risolvendo in tal
modo il conflitto potenziale fra il giudice che ha emesso l’ingiunzione -chiamato ad
apporre la formula esecutiva a richiesta dell’ingiungente, sulla semplice constatazione
della mancata proposizione dell’opposizione nel termine di legge- ed il giudice
dell’opposizione –tenuto al contrario a dichiarare l’opposizione proposta improseguibile
in base alla semplice constatazione dell’avvenuta dichiarazione di esecutività
dell’ingiunzione;
d) anche se, per altro verso, è ricorrente in giurisprudenza una interpretazione di tali
regole di sistema che restituisce al giudice dell’opposizione il ruolo di unico organo
legittimato a constatarne e dichiararne la tardività, arrivando coerentemente ad
assegnargli anche il potere di revoca della formula esecutiva apposta ex art.647 cpc
nonostante la proposizione dell’opposizione (si vedano, ad esempio, Cass., sez.I, sent.
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n°181 del 4 febbraio 1965 e Cass., sez.U, sent. n°9314 del 16 dicembre 1987), è però
indubbio che il rilascio dell’esecutività a semplice constatazione dell’omessa
proposizione dell’opposizione nei termini di legge non costituisce attività contra legem,
ma legittima interpretazione del dato normativo, ancorata alla sua portata letterale;
e) l’apposizione della formula esecutiva al titolo in questione va dunque considerata
legittima;
f) tanto basta –senza neppure considerare il fatto che nel frattempo l’opposizione è stata
con sentenza dichiarata improcedibile- per rigettare l’opposizione qui proposta.
6) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull’opposizione a precetto proposta da XX nei confronti
di YY Impianti srl, cosi’ provvede:
RIGETTA l’opposizione;
CONDANNA l’attore al rimborso delle spese ex adverso sopportate per il presente
giudizio, che liquida in complessivi €.1.745,18 oltre spese forfettarie ed accessori di legge,
di cui €.14,18 per esborsi, €.731 per diritti ed €.1.000 per onorario.
IL GIUDICE ESTENSORE
-dr. Michele CifarelliModena 22/03/2007
Depositata in Cancelleria il 22 MAR 2007