BOLLETTINO ISTITUZIONALE
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BOLLETTINO ISTITUZIONALE
Repubblica Italiana ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA XIII LEGISLATURA BOLLETTINO ISTITUZIONALE N. 1 Gennaio 2005 A cura di Ignazio La Lumia e Daniela Sajeva Servizio per i rapporti istituzionali nazionali, extracomunitari e sedi decentrate ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA Servizio per i rapporti istituzionali nazionali, extracomunitari e sedi decentrate Indice 1. I lavori della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti regionali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3 2. La 1ª Commissione del Senato avvia l’esame degli emendamenti al ddl n. 2544-B di riforma della parte II della Costituzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5 3. Costituito il Coordinamento dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli delle Regioni speciali e delle Province autonome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9 4. Audizione dei Presidenti delle Giunte e delle Assemblee legislative delle Regioni speciali e delle Province autonome presso la Commissione bicamerale per le questioni regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 10 5. Convegno della Fondazione “Lauro Chiazzese” sul progetto di nuovo Statuto della Regione siciliana. . . . . . . . . pag. 15 6. Una delegazione dell’ARS in visita nei Paesi baschi. . . . . . . pag. 20 2 I Lavori della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti regionali L’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti regionali, riunitasi a Roma il 14 gennaio 2005, ha trattato i seguenti argomenti: 1. Operatività della Conferenza durante l’imminente consultazione elettorale. 2. Partecipazione della Conferenza al Forum PA 2005. 3. Nomina di un membro del Comitato di coordinamento. 4. Varie. In ordine al primo punto, il Coordinatore della Conferenza, on. Fontana, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, facendosi interprete dell’esigenza di assicurare la continuità d’azione della Conferenza stessa durante la prossima consultazione elettorale, anche in vista dei futuri passaggi istituzionali che riguarderanno la riforma della parte II della Costituzione, ha manifestato la propria disponibilità a rimettere il mandato di coordinatore per consentire, nelle more della costituzione del plenum dell’assemblea, la nomina di un coordinatore provvisorio da individuarsi tra i Presidenti dei Consigli regionali non interessati alla consultazione elettorale (le cinque Regioni a statuto speciale e il Molise). Sull’argomento è intervenuto l’on. Fleres, il quale, commentando positivamente la proposta del Presidente Fontana, ha rilevato come la stessa consentirebbe, in una fase in cui i Presidenti dei Consigli saranno maggiormente impegnati in campagna elettorale, di mantenere l’azione della Conferenza ai consueti standard di attenzione, puntualità ed incisività, indispensabili nei prossimi mesi in cui – si prevede – riprenderà presso il Parlamento nazionale il delicato processo di revisione costituzionale in senso federale. Dopo ampio dibattito, l’Assemblea, stante la delicatezza del problema ed anche al fine di interessare alla decisione un maggior numero di Presidenti, ha stabilito di procedere ad un ulteriore momento di riflessione e di porre l’argomento all’ordine del giorno della prossima seduta. 3 In ordine al secondo punto, l’Assemblea, considerati i lusinghieri risultati conseguiti durante la scorsa edizione del Forum PA, ha deliberato, anche per il 2005, la partecipazione della Conferenza all’importante appuntamento comunicazionale. In ordine al punto tre, ha proceduto ad integrare il Comitato di Coordinamento della Conferenza nominando l’on. Spissu, Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, in sostituzione del Presidente Serrenti decaduto dall’incarico. Roma, 14 Gennaio 2005 4 La 1ª Commissione del Senato avvia l’esame degli emendamenti al ddl n. 2544-B di riforma della parte II della Costituzione La 1ª Commissione del Senato ha iniziato l’esame degli oltre 1000 emendamenti, presentati al ddl n. 2544-B di riforma dell’ordinamento della Repubblica, secondo lo schema indicato dalla Presidenza (sed. n. 471 del 18 gennaio 2005) attesa la complessità della materia e l’alto numero di proposte di modifica depositate: prima, l’illustrazione degli emendamenti riguardanti la forma di Stato (federalismo); poi, quella degli emendamenti concernenti la forma di governo (premierato); infine, quella degli emendamenti in materia di bicameralismo. Al riguardo, nelle sedute successive, sono intervenuti i senatori Mancino, Vitali, Del Pennino, Petrini, Bassanini, Manzella. Terminata l’illustrazione, il Presidente della Commissione, sen. Pastore, nella sed. n. 477 del 26 gennaio 2005, ha dichiarato inammissibili alcuni emendamenti ricordando che, in base al combinato disposto degli artt. 121 e 104 del Regolamento del Senato, nel caso di seconda lettura, possono essere presi in considerazione nuovi emendamenti solo se si trovino in diretta correlazione con quelli introdotti dalla Camera dei Deputati. Qui di seguito riportiamo gli emendamenti che interessano immediatamente le Autonomie speciali: 1) Art. 38, che così recita: All’art. 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della 5 Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale”. a) i senatori Villone, Turroni, Boco, Carella, Cortina, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan propongono di sopprimere l’articolo; b) il senatore Passigli propone: – Al comma 1, dopo le parole: “in prima deliberazione” inserire il seguente periodo: “Le regioni possono disporre di condizioni particolari di autonomia in conseguenza di trattati internazionali o di leggi costituzionali”. c) I senatori Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta propongono: – Al comma 1, dopo le parole: “o del Consiglio della Provincia autonoma interessata”, inserire il seguente periodo: “Si intende che per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol la delibera a maggioranza dei due terzi è presa dai Consigli delle due Province”. d) il senatore Villone propone: - Aggiungere, in fine, il seguente comma: “2. Non è richiesta intesa per le leggi di revisione degli statuti speciali che hanno ad oggetto la partecipazione della regione al gettito dei tributi erariali e il coordinamento tra la finanza regionale e la finanza statale”. 2) Art. 53 “Disposizioni transitorie” a) i senatori Vitali e Guerzoni propongono: - Dopo il comma 2, inserire il seguente: 6 2-bis. Fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sono fatte salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provinciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dei Consigli o delle Assemblee regionali o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria le modalità di coordinamento con le norme sull’elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale”. 3) Art. 54, che così recita: “1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano”. a) il senatore Villone propone di sopprimere l’articolo. 4) Art. 55, che così recita: “1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono”. 7 a) i senatori Villone, Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta propongno di sopprimere l’articolo. b) I senatori Villone, Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta propongono: – Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ferme restando le norme particolari di tutela delle minoranze linguistiche locali”. Roma 18-26 Gennaio 2005 8 Costituito il Coordinamento dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli delle Regioni speciali e delle Province autonome Il 18 gennaio 2005, a Roma, presso la sede di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, i Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli delle Regioni speciali e delle Province autonome hanno costituito – in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee parlamentari regionali e provinciali – un coordinamento permanente, finalizzato alla ricerca di strategie comuni in ordine alle problematiche istituzionali e costituzionali riguardanti il sistema delle autonomie speciali. Di seguito si riporta il testo del documento approvato: “I Presidenti dell’Assemblea regionale siciliana e dei Consigli delle Regioni speciali Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Sardegna e Trentino Alto Adige, riunitisi a Roma il 18 gennaio 2005, presso la sede del Friuli Venezia Giulia, al fine di salvaguardare l’autonomia storica, culturale, socio-economica e le peculiari prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, anche nella considerazione che è in corso d’esame al Parlamento nazionale la riforma della parte II della Costituzione, RAVVISANO L’OPPORTUNITA’ di costituire, e di conseguenza costituiscono, in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti regionali, un Coordinamento permanente dei Presidenti dei Parlamenti delle Regioni ad autonomia differenziata e delle Province autonome, destinato a trattare e seguire le problematiche istituzionali e costituzionali riguardanti il sistema delle autonomie speciali e le questioni organizzative ed amministrative ad esso collegate”. Roma, 18 Gennaio 2005 9 Audizione dei Presidenti delle Giunte e delle Assemblee legislative delle Regioni speciali e delle Province autonome presso la Commissione bicamerale per le questioni regionali Il 18 gennaio 2005, a Roma, a Palazzo San Macuto, presso la Commissione bicamerale per le questioni regionali, si è svolta un’audizione dei Presidenti delle Giunte e delle Assemblee legislative delle Regioni a Statuto speciale per affrontare temi inerenti il federalismo fiscale, a seguito degli effetti prodotti dalla manovra finanziaria dello Stato sui bilanci delle stesse Regioni. All’incontro hanno partecipato per le Assemblee regionali i Presidenti: Alessandro Tesini (Friuli Venezia Giulia), Giacomo Spissu (Sardegna), Ego Perron (Valle d’Aosta), Mario Magnani (Trentino Alto Adige), Salvo Fleres, Vice Presidente dell’Assemblea regionale siciliana; per le Giunte Riccardo Illy, Governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Raffaele Stancanelli, Assessore per la famiglia, politiche sociali ed autonomie locali della Regione siciliana. A nome delle assemblee parlamentari regionali è intervenuto l’on. Fleres, il quale, nell’evidenziare gli effetti paradossali derivanti dal sistema di riscossione diretta delle imposte da parte delle regioni speciali (che viene a penalizzarle) e quello di derivazione proprio delle regioni ordinarie (che in questo caso viene a privilegiarle), ha sottolineato l’opportunità di introdurre meccanismi di compensazione volti ad attutire l’impatto negativo sulla finanza delle regioni speciali, e della Sicilia in particolare, derivante dalla riduzione del prelievo fiscale stabilito nella recente manovra finanziaria dello Stato. Il sen. Carlo Vizzini, Presidente della Commissione, si è impegnato a farsi interprete presso il Governo nazionale delle esigenze e delle richieste formulate dai rappresentanti regionali. Qui di seguito si riporta il documento di sintesi elaborato dalle Autonomie speciali al termine dell’audizione: 10 “I Presidenti e i rappresentati delle Giunte e dei Consigli regionali e dell’Assemblea regionale siciliana considerano molto importante l’iniziativa della Commissione bicamerale e del suo Presidente sen. Vizzini di convocare le Regioni speciali e le Province autonome per una audizione sugli effetti prodotti sui bilanci regionali dalla manovra finanziaria e fiscale adottata dal Governo con la legge finanziaria per il 2005. Condividono le dichiarazioni e gli interventi dei componenti della Commissione che hanno espresso preoccupazione per le conseguenze della manovra sull’autonomia finanziaria di queste regioni. Ciò premesso si riassumono le proposte formulate dai rappresentanti delle Regioni nel corso dell’audizione. FEDERALISMO FISCALE L’art. 119 della Costituzione assume una rilevanza centrale nel processo di riforma dell’ordinamento costituzionale italiano in quanto ogni forma di autonomia, decentramento e sussidiarietà presuppone necessariamente la corrispondente autonomia finanziaria che si attua pienamente solo attraverso il federalismo fiscale. Tuttavia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome l’applicazione dell’art. 119 assume connotazioni di peculiarità. Infatti per tali Regioni è già operante, sin dalla loro costituzione, il principio del federalismo attuato attraverso la compartecipazione ai tributi erariali. L’esigenza che si rappresenta è dunque di preservare e potenziare tale modello istituzionale trovando anche le modalità per evitare che esso venga compromesso da manovre congiunturali e strutturali sulla finanza statale. 11 LA LEGGE 30.12.2004, N. 311 La legge finanziaria dello Stato per l’anno 2005 (L. 311/2004) ha iniziato la prima fase della riforma fiscale con soluzioni che recano in parte pregiudizio per l’autonomia finanziaria delle Regioni speciali e Province autonome. Oltre alla riduzione delle aliquote e del gettito di compartecipazione, la finanziaria ha impedito alle autonomie di poter operare attraverso le addizionali che sono state bloccate, impedendo in tal modo ogni possibile manovra rispetto alle diverse tipologie di tributo. Le conseguenze della riduzione delle aliquote si manifestano con maggiore evidenza nelle autonomie per le quali sono previste quote di compartecipazione percentualmente più alte, con una punta massima per la Regione Siciliana. Tuttavia le conseguenze negative della riforma si ripercuotono in modo sensibile su tutte le Regioni speciali e Province autonome. Va osservato altresì che la riforma viene ad incidere sui bilanci regionali che in alcuni casi sono stati già definiti e conclusi prima dell’entrata in vigore della finanziaria dello Stato e quindi alla luce della legislazione statale previgente. Le Regioni lamentano quindi la violazione del principio della leale collaborazione: nonostante questi effetti della riforma siano stati tempestivamente segnalati al Parlamento (Presidente e Commissioni di merito) e al Governo (Presidente, Ministro per l’economia, Ministro per gli affari regionali), nessuna trattativa o consultazione è stata però proposta o avviata dal Governo stesso prima della approvazione della legge finanziaria. Le ripercussioni negative del comma 349 della Finanziaria sono certificate dai documenti di bilancio le cui tabelle evidenziano in modo testuale come la copertura delle minori entrate tributarie dello Stato sia stata realizzata (anche) attraverso la decurtazione delle assegnazioni finanziarie di natura tributaria destinate alle Regioni speciali e Province autonome. Per altra parte la manovra ha previsto l’incremento di altre imposte e tasse sulle quali non tutte le Regioni hanno la compartecipazione. 12 Le Regioni infine rilevano che la manovra fiscale, per questa parte, si pone anche in contrasto con i criteri della delega per l’attuazione della riforma tributaria, enunciati all’art. 10, comma 7, della legge 7 aprile 2003, n. 80. LE AZIONI ESPERITE Le Regioni, come sopra accennato, hanno tempestivamente evidenziato il problema agli Organi parlamentari e di governo, richiamando le peculiarità degli ordinamenti statutari differenziati su questa specifica materia. Per tale ultimo motivo l’argomento non rientrava tra quelli ordinariamente trattati dalla Conferenza Stato-Regioni. Le Regioni ritengono anche che la salvaguardia e la concreta attuazione del principio di leale collaborazione debba essere realizzato nel caso specifico con riferimento anche al precitato disposto della legge 80 attraverso una iniziativa correttiva del Parlamento e del Governo e ciò al fine di non incrementare il contenzioso che già appesantisce la giurisdizione costituzionale. LE PROPOSTE DI SOLUZIONE Le Regioni speciali e le Province autonome non formulano valutazioni nel merito della riforma proposta dal Governo e deliberata dal Parlamento. Insistono perché si addivenga ad una trattativa tra Governo e Autonomie speciali per verificare le soluzioni da adottare rispetto alle violazioni dell’autonomia finanziaria provocate dalla riforma stessa. Le Regioni propongono come base di discussione tre possibili soluzioni, precisando che le prime due sono già state tempestivamente segnalate: - La prima soluzione, peraltro con carattere transitorio, è l’autorizzazione all’accensione di mutui con ammortamento a carico dello Stato per compensare le minori entrate nella fase di avvio e sino all’individuazione delle soluzioni a regime. 13 Tale soluzione consentirebbe allo Stato di diluire nel tempo l’onere del primo impatto della misura. - La seconda, e principale, soluzione è la rinegoziazione dei decimi e l’estensione della compartecipazione anche a tributi oggi non previsti dagli Statuti. Tale soluzione richiede una attenzione particolare per le Regioni che compartecipano con quote elevate al gettito di un’ampia gamma di imposte e tasse. - La terza soluzione, che impone una riforma di tipo strutturale la cui percorribilità andrebbe preventivamente valutata rispetto all’ordinamento interno ed europeo, prevede la negoziazione tra lo Stato e ogni singola Regione della quota di entrate da garantire annualmente allo Stato compresi i relativi aggiornamenti. Verrebbe nel contempo lasciato alle Regioni l’onere e il potere di definire la politica tributaria nei termini di aliquote da applicare e di ripartizione del peso tra i diversi tributi erariali. Una soluzione di questo tipo, pur essendo fortemente innovativa, è già stata applicata alla Regione Friuli-Venezia Giulia anche se in un contesto più ristretto e limitato alle accise sui consumi del carburante. Le Regioni esprimono la certezza che l’audizione della Commissione bicamerale favorirà l’instaurarsi di un positivo confronto con il Governo ed il Parlamento per la soluzione di un problema di oggettiva rilevanza per la valorizzazione e la difesa delle prerogative dell’autonomia. Roma, 18 Gennaio 2005 14 Convegno della Fondazione “Lauro Chiazzese” sul progetto di nuovo Statuto della Regione siciliana A Palazzo dei Normanni, il 25 gennaio 2005, si è tenuta, su iniziativa della Fondazione culturale “Lauro Chiazzese”, una tavola rotonda sul testo di riforma dello statuto siciliano, elaborato dall’apposita Commissione ed attualmente all’esame dell’Aula che, a decorrere dall’1 febbraio, ne affronterà l’articolato. I lavori sono stati aperti dal Presidente della Fondazione, on. Grammatico, il quale ha sottolineato l’esigenza che, nell’opera di aggiornamento dello Statuto per renderlo coerente con il nuovo assetto dello Stato, vengano strenuamente difese le garanzie autonomistiche ideate e volute a suo tempo dai consultori (cita, in particolare, l’Alta Corte, della quale non si prevede il ripristino, neppure sotto forma di sezione staccata della Corte Costituzionale). Ha auspicato, infine, che la riforma dello Statuto sia l’occasione per rilanciare il tema dell’autonomia speciale. Ha preso, poi, la parola l’on. Capodicasa, vice presidente della Commissione Statuto, il quale ha, innanzitutto, spiegato il criterio metodologico scelto dalla Commissione nell’organizzare la propria attività e, successivamente, ha indicato i punti salienti del progetto licenziato per l’Aula nel marzo dello scorso anno. Ha chiarito che la Commissione, a fronte dell’opzione: revisionare il vecchio Statuto ovvero riscriverlo nella sua totalità, ha preferito, per motivi storicogiuridici, imboccare una terza strada: quella di operare una profonda riforma del testo in vigore. Infatti, sotto il profilo storico, si è voluta mantenere la continuità con un glorioso passato; sotto quello giuridico, si è constatata l’utilità di lavorare su un impianto ancora valido e recentemente novellato dalla l.c. 2/2001. Infine, ha rilevato che il disegno di legge-voto contiene le seguenti novità sostanziali: 15 1) Introduzione di una sezione dedicata ai rapporti internazionali e con l’Unione Europea; 2) Ridefinizione dei rapporti con lo Stato, prevedendo le materie di competenza esclusiva statali e regionali; 3) Riconoscimento, in ossequio all’art. 114 della Costituzione, di una posizione equiordinata agli enti locali operanti nel territorio regionale: non più, dunque, una Regione gerarchicamente sovraordinata, ma una rete di autonomie territoriali, ciascuna delle quali titolare di propri poteri e di proprie competenze; 4) Introduzione della sussidiarietà verticale ed orizzontale; 5) Riforma della materia finanziaria, attribuendo alla Regione nuove attribuzioni in tema di riscossione di imposte e tributi. In qualità di Presidente dell’Associazione ex-deputati regionali, è intervenuto l’on. Fasino, il quale ha espresso il timore che la proposta “riscrittura” dello Statuto possa risolversi in un boomerang, giacché il Parlamento nazionale, cui spetta la decisione finale, potrebbe, anche in buona fede, manomettere o limitare istituti e garanzie voluti e pervicacemente difesi dinanzi all’Assemblea Costituente dai parlamentari siciliani; un Parlamento, oltretutto, che versa in un periodo politico particolare perché imminenti sono le elezioni regionali e nazionali. Ha concluso, quindi, invitando alla “cautela”, ossia ad evitare di “scrivere un nuovo Statuto”, preferendo una linea volta ad attivare, con semplicità e chiarezza, sul piano della legislazione ordinaria, quanto previsto dalle recenti modifiche introdotte allo Statuto speciale. Il prof. Ruggeri, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Messina, dopo avere manifestato perplessità sulla formulazione “tecnica” della bozza, rimarcando un eccesso di “libertà linguistiche”, si è soffermato su alcuni contenuti della stessa. 16 Innanzitutto, ha preso in esame la forma di governo, sostenendo l’opportunità che il programma di governo, presentato all’Assemblea dal neoeletto Presidente della Regione, venga sottoposto ad un voto iniziale di fiducia. Ciò, a suo avviso, oltre a riequilibrare i rapporti tra Esecutivo e Legislativo, servirebbe a rafforzare la posizione del Presidente della Regione il quale, in tal modo, godrebbe di una doppia legittimazione: quella popolare e quella assembleare. Ha detto, poi, di non capire per quale motivazione il Presidente della Regione possa essere rimosso anche per violazione della Costituzione, mentre la medesima sanzione (scioglimento) non debba valere pure per l’organo legislativo qualora adotti un indirizzo politico contra Costitutionem. Infine, per quanto riguarda le garanzie e la revisione dello Statuto, ha espresso parere contrario al mantenimento del controllo preventivo sulle leggi regionali (perché “adottare un meccanismo che penalizza l’autonomia rispetto alla situazione che è ormai invalsa nelle Regioni ordinarie?”), mentre si è dichiarato favorevole alla proposta, avanzata dall’on. Capodicasa, di istituire una Consulta regionale di garanzia statutaria. Ha concluso sottolineando la necessità di “volare alto”, ossia di redigere uno Statuto autenticamente rinnovato nei contenuti, che sia il frutto di un recuperato spirito pattizio. Il prof. Piraino, segretario generale dell’Anci-Sicilia, ha sostenuto che nella bozza di nuovo Statuto manca l’anima federalista ed, a supporto di questa tesi, ha citato, ex multis, tre elementi: il primo consiste nell’assenza di qualsiasi riferimento alle istituzioni di raccordo con lo Stato, ossia alle forme ed ai modi attraverso i quali si può e si deve partecipare all’assetto federalista del Paese; il secondo si individua nella cancellazione di una norma statutaria di respiro prettamente federalista, cioè quella di configurare la Provincia come un libero consorzio di più comuni; il terzo, infine, sta nella mancata assegnazione di una vera autonomia finanziaria agli enti locali. 17 In ultimo, ha evidenziato l’assoluta necessità di affrontare in Statuto il problema di legittimità costituzionale per gli atti posti in essere dagli enti locali nell’esercizio della loro potestà normativa. Il Presidente dell’Assemblea, on. Lo Porto, ha chiuso i lavori facendo presente, innanzitutto, che il progetto di nuovo Statuto è frutto di un intenso ed approfondito dibattito (cui hanno partecipato numerosi enti ed associazioni di tipo culturale, sociale, imprenditoriale, ecc.) e che esso conserva, sia pure in forme diverse, ossia aggiornate alle attuali esigenze di una moderna società, l’anima originaria del 1946 consistente in quell’aspirazione autonomistica che indusse i padri statuenti a battersi per la conquista di un ordinamento speciale. Ha poi osservato che il vigente Statuto necessita di consistenti modifiche per ragioni storiche e giuridiche. Quanto alle prime, ha rilevato che la specialità ha un senso se la si concepisce in termini europei, ossia nell’ambito di quell’Europa costituita da regioni forti, come la Lombardia, la Baviera, la Catalogna, ecc., della quale la Sicilia non può essere un’appendice marginale nel Mediterraneo, così come lo è stata sinora rispetto all’unità nazionale; altrimenti – ha osservato – saremmo vittima di una seconda beffa. Quanto alle seconde, ha fatto riferimento alle novità intervenute con la riforma del Titolo V della Costituzione, novità che, nella sostanza, conducono alla omologazione fra Regioni speciali e Regioni di diritto comune. Uno degli strumenti per evitare questo rischio concreto – ha proseguito – è quello di recuperare l’istituto dell’Alta Corte, affinché il Governo centrale, tramite il ricorso al principio dell’interesse nazionale, non svilisca ulteriormente la potestà legislativa della Regione siciliana. Nel concludere, il Presidente ha posto in risalto come l’attuale momento sia propizio per varare un grande Statuto, non solo per adeguarlo ai nuovi tempi storici ed alla mutata realtà giuridica, ma anche e soprattutto per farne uno 18 strumento di politica, uno strumento capace di contribuire a cambiare le sorti della Sicilia”. Palermo 25 Gennaio 2005 19 Una delegazione dell’ARS in visita nei Paesi Baschi Una delegazione dell’Assemblea regionale siciliana, guidata dal Vice Presidente Vicario, on. Salvo Fleres, e composta dal Vice Segretario Generale, dr. Giovanni Tomasello, e dai Consiglieri parlamentari, d.ri Salvatore Di Gregorio e Paolo Modica, si è recata in missione conoscitiva, dal 23 al 27 gennaio 2005, nei Paesi Baschi su invito delle autorità locali. Il programma della visita è consistito sia in incontri istituzionali (con il Presidente del Parlamento basco, Juan Maria Atutxa Mendolia, con il Vice Presidente del Governo basco, Idoia Zenarrutzabeitia, e con altri esponenti politici) sia in sessioni di lavoro a carattere tecnico, vertenti sullo Statuto d’autonomia basca, sul regime fiscale ivi vigente e sulle forme di partecipazione dei cittadini all’attività parlamentare (e-democracy). L’on. Fleres, a conclusione della visita, ha così dichiarato: “Ritengo utile che i rapporti avviati possano proseguire, proprio per verificare la possibilità di individuare soluzioni comuni nella fase di rideterminazione degli statuti soprattutto nei rapporti con i governi nazionali e con l’Unione Europea”. Sugli argomenti affrontati e discussi nel corso delle sessioni di lavoro il dr. Giovanni Tomasello ha stilato il seguente report: 1. Cenni sul sistema delle autonomie nell’ordinamento spagnolo. La Costituzione spagnola del 1978 configura un sistema delle comunità autonome territoriali di tipo ‘aperto’. Essa si basa: sul riconoscimento del principio delle autonomie combinandolo con il principio dispositivo o di volontarietà, per cui le regioni e le nazionalità si possono, e non debbono, costituire su iniziativa di ciascuna singola comunità storica e degli enti locali, che rappresentino aree territoriali con caratteristiche comuni; sulla determinazione 20 minimale dell’architettura istituzionale e della organizzazione di ogni comunità autonoma; sull’elenco di competenze che possono essere assunte a livello regionale, quale ‘tetto’ dell’autogoverno politico-legislativo di ciascuna comunità. Tale impalcatura elastica e dinamica ha prodotto un processo di graduale costruzione dello Stato autonomistico, di salvaguardia di significative diversità ed eterogeneità tra le comunità autonome, sia pure nel rispetto della unitarietà dell’ordinamento. In atto esistono diciassette comunità autonome e due città autonome. Ogni comunità si basa su uno statuto di autonomia approvato dal Parlamento nazionale (Cortes generales) con legge organica, sottoposta a referendum. Nel sistema delle fonti lo Statuto costituisce una legge infra-costituzionale, che non può essere modificata da leggi statali approvate in via ordinaria dal Parlamento, ma soltanto da una successiva legge organica secondo la procedura di approvazione stabilita in ciascuno Statuto. Le vie di accesso all’autonomia previste dalla Costituzione sono differenti e presuppongono requisiti di maggiore rappresentatività dei soggetti richiedenti, in funzione del diverso grado di autogoverno cui tendono le comunità autonome. Il grado più alto è quello delle comunità storiche, che godevano in precedenza di uno statuto di autonomia. Apposite disposizioni costituzionali in particolare tutelano i diritti storici dei territori forali (Paese basco e Navarra) cui spettano speciali competenze in materia fiscale e finanziaria. Pur con tali differenze il processo di regionalizzazione che si è in questi decenni prodotto si è svolto nella direzione di una progressiva omogeneizzazione ed eguagliamento istituzionale e delle competenze delle varie comunità autonome, a prescindere dalla via di accesso prescelta. Ciò è stato reso possibile grazie ad una dinamica pattizia basata su accordi politici tra il Governo e le grandi forze politiche rappresentative. 21 2. La comunità autonoma del Paese basco Delle comunità storiche fa parte il Paese basco, che comprende le province di Alava, Biscaglia e Gipuzkoa. Storicamente facevano parte dei paesi baschi anche la Navarra e tre province oltre i Pirenei (l’attuale Aquitania francese). Lo Statuto basco prevede competenze particolari in materia di autonomia impositiva e finanziaria, sulla base del “diritto forale”, di norme consuetudinarie tramandatesi nel tempo da antichi regimi storici. Prevede altresì competenze in un vasto campo di materie ( l’art. 10 dello Statuto ne fa un’elencazione in trentanove punti) che prevedono tra l’altro poteri in tema di polizia interna (esiste un corpo autonomo della polizia basca, alle dirette dipendenze del Consigliere degli interni del Governo basco, avente gli stessi compiti nell’ambito del territorio regionale della polizia di stato), di diritto civile forale, scritto e consuetudinario, e di organizzazione penitenziaria e tutela dei minori. La Regione ha peraltro esercitato incisivamente le sue competenze in materia di comunicazione, tant’è che sono attivi due canali televisivi pubblici regionali, che trasmettono uno in castigliano, l’altro in lingua basca. Lo Statuto è adottato con legge organica dal Parlamento nazionale sottoposta a referendum confermativo, su iniziativa di un quinto dei componenti del Parlamento basco, del Governo basco o delle Camere e la relativa proposta deve essere approvata con maggioranza assoluta dal Parlamento basco. A fine dicembre 2004 il Parlamento basco ha approvato un nuovo Statuto, che è all’esame delle Cortes generales e su cui si è registrata una posizione contraria del Governo centrale. Nella proposta si reclamano maggiori poteri in campo economico, fiscale, sociale, e soprattutto istituzionale. Si chiede un potere giudiziario basco, una rappresentanza diretta nelle istituzione europee, una previdenza sociale autonoma, il potere di indire referendum. Allo Stato spagnolo 22 resterebbero competenze limitate, come la difesa o il controllo della moneta e delle dogane. 2.1 Autonomia finanziaria. I rapporti economici e finanziari tra Regione basca e Stato si reggono sul sistema del cosiddetto ‘concerto’, sono regolati cioè da un apposito accordo economico bilaterale, siglato ogni cinque anni dai rispettivi Governi. Nell’accordo in particolare viene quantificata la quota che la Regione deve versare allo Stato a titolo di partecipazione alle spese dell’Amministrazione centrale. Un sistema analogo è riconosciuto alla Navarra, così come vige un regime economico e fiscale a parte per la regione delle Canarie. Per le altre regioni esiste invece un regime comune fondato su un meccanismo di trasferimento di parte dei tributi erariali. Nel Paese basco la potestà di deliberare, accertare e riscuotere tutte le imposte, dirette e indirette, nell’ambito del territorio della Regione compete, in base al regime forale, alle tre province di cui si compone la regione medesima, ciascuna delle quali ha una autonoma amministrazione finanziaria in sostituzione dell’amministrazione finanziaria statale. Il Governo basco, in base alle competenze determinate dallo Statuto a livello regionale e provinciale, stabilisce la ripartizione delle entrate tra Regione e Province, nonché il contributo (cupo) da versare al Governo di Madrid, in attuazione delle intese contenute nell’accordo economico. Nel quadro dei parametri fissati da quest’ultimo ogni Provincia delibera in ordine alle singole imposte graduando le aliquote. Pur essendo fissati tetti per le manovre di politico economica e tributaria, in atto la pressione fiscale per le imprese nei paesi baschi è più bassa, di circa 2,5 punti percentuali, rispetto al 23 resto del territorio spagnolo. In astratto potrebbe essere ulteriormente diminuita se non fosse per i vincoli di bilancio. 2.2 Misure generali e aiuti fiscali alle imprese. Nel corso degli incontri effettuati con i rappresentanti dei Governi regionali e provinciali è emerso che, in virtù del peculiare sistema fiscale dei paesi baschi riconosciuto costituzionalmente dall’ordinamento spagnolo, la Regione considera misure fiscali generali quei provvedimenti che interessino la totalità dei soggetti passivi di ciascuna imposta ovvero riguardino un tipo di esenzione per fini determinati (ad esempio per attività di ricerca e innovazione, per le cooperative) a favore della generalità degli operatori economici. Se invece il provvedimento è rivolto ad una parte degli agenti economici o a una porzione del territorio di ciascuna provincia, per il suo carattere di selettività, viene come aiuto di stato trasmesso a Bruxelles per la relativa autorizzazione comunitaria. Si ritiene infatti che, nel loro ambito, la Regione e le province basche possano e debbano atteggiarsi a questo riguardo come lo Stato e che ciò sia in linea con gli orientamenti comunitari in materia di tassazione alle imprese. Questo è stato uno dei punti su cui si è incentrata l’attenzione della delegazione dell’Ars, poiché in effetti l’atteggiamento della Commissione europea sembra essere più rigoroso, nel senso di considerare selettiva una misura fiscale solo che riguardi una parte dell’intero territorio di uno Stato membro. E tuttavia la questione è rimasta tuttora impregiudicata dinanzi alla Corte di giustizia europea, ove pure il contenzioso è da anni approdato proprio a causa di provvedimenti fiscali adottati da province basche. E’ da porre in evidenza, a favore della posizione assunta dal Paese basco e dalla Regione siciliana in occasioni analoghe, che apposite previsioni dei predetti orientamenti comunitari sulla tassazione alle imprese fanno salvo il riparto costituzionale di competenze 24 all’interno di ciascuno Stato membro in materia di potestà fiscale. Ne consegue che occorre stabilire, di volta in volta, se la comunità regionale delibera in via eccezionale ovvero sulla base di un titolo che in via generale la abiliti ad intervenire con potestà decisionale sulla determinazione dei tributi, propri ed erariali. Il testo del presente Bollettino è disponibile in formato elettronico nel sito www.ars.sicilia.it alla voce Informazione - “Bollettini istituzionali”. 25