BOLLETTINO ISTITUZIONALE

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BOLLETTINO ISTITUZIONALE
Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XIII LEGISLATURA
BOLLETTINO ISTITUZIONALE
N. 1
Gennaio 2005
A cura di Ignazio La Lumia e Daniela Sajeva
Servizio per i rapporti istituzionali nazionali,
extracomunitari e sedi decentrate
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Servizio per i rapporti istituzionali nazionali,
extracomunitari e sedi decentrate
Indice
1. I lavori della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti
regionali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 3
2. La 1ª Commissione del Senato avvia l’esame degli
emendamenti al ddl n. 2544-B di riforma della parte II
della Costituzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 5
3. Costituito il Coordinamento dei Presidenti dell’Assemblea
dei Consigli delle Regioni speciali e delle Province
autonome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 9
4. Audizione dei Presidenti delle Giunte e delle Assemblee
legislative delle Regioni speciali e delle Province autonome
presso la Commissione bicamerale per le questioni
regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 10
5. Convegno della Fondazione “Lauro Chiazzese” sul
progetto di nuovo Statuto della Regione siciliana. . . . . . . . .
pag. 15
6. Una delegazione dell’ARS in visita nei Paesi baschi. . . . . . .
pag. 20
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I Lavori della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti
regionali
L’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti
regionali, riunitasi a Roma il 14 gennaio 2005, ha trattato i seguenti argomenti:
1. Operatività della Conferenza durante l’imminente consultazione elettorale.
2. Partecipazione della Conferenza al Forum PA 2005.
3. Nomina di un membro del Comitato di coordinamento.
4. Varie.
In ordine al primo punto, il Coordinatore della Conferenza, on. Fontana,
Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, facendosi interprete
dell’esigenza di assicurare la continuità d’azione della Conferenza stessa durante
la prossima consultazione elettorale, anche in vista dei futuri passaggi istituzionali
che riguarderanno la riforma della parte II della Costituzione, ha manifestato la
propria disponibilità a rimettere il mandato di coordinatore per consentire, nelle
more della costituzione del plenum dell’assemblea, la nomina di un coordinatore
provvisorio da individuarsi tra i Presidenti dei Consigli regionali non interessati
alla consultazione elettorale (le cinque Regioni a statuto speciale e il Molise).
Sull’argomento è intervenuto l’on. Fleres, il quale, commentando
positivamente la proposta del Presidente Fontana, ha rilevato come la stessa
consentirebbe, in una fase in cui i Presidenti dei Consigli saranno maggiormente
impegnati in campagna elettorale, di mantenere l’azione della Conferenza ai
consueti standard di attenzione, puntualità ed incisività, indispensabili nei
prossimi mesi in cui – si prevede – riprenderà presso il Parlamento nazionale il
delicato processo di revisione costituzionale in senso federale.
Dopo ampio dibattito, l’Assemblea, stante la delicatezza del problema ed
anche al fine di interessare alla decisione un maggior numero di Presidenti, ha
stabilito di procedere ad un ulteriore momento di riflessione e di porre
l’argomento all’ordine del giorno della prossima seduta.
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In ordine al secondo punto, l’Assemblea, considerati i lusinghieri risultati
conseguiti durante la scorsa edizione del Forum PA, ha deliberato, anche per il
2005,
la
partecipazione
della
Conferenza
all’importante
appuntamento
comunicazionale.
In ordine al punto tre, ha proceduto ad integrare il Comitato di
Coordinamento della Conferenza nominando l’on. Spissu, Presidente del
Consiglio regionale della Sardegna, in sostituzione del Presidente Serrenti
decaduto dall’incarico.
Roma, 14 Gennaio 2005
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La 1ª Commissione del Senato avvia l’esame degli emendamenti
al ddl n. 2544-B di riforma della parte II della Costituzione
La 1ª Commissione del Senato ha iniziato l’esame degli oltre 1000 emendamenti,
presentati al ddl n. 2544-B di riforma dell’ordinamento della Repubblica, secondo
lo schema indicato dalla Presidenza (sed. n. 471 del 18 gennaio 2005) attesa la
complessità della materia e l’alto numero di proposte di modifica depositate:
prima, l’illustrazione degli emendamenti riguardanti la forma di Stato
(federalismo); poi, quella degli emendamenti concernenti la forma di governo
(premierato); infine, quella degli emendamenti in materia di bicameralismo.
Al riguardo, nelle sedute successive, sono intervenuti i senatori Mancino, Vitali,
Del Pennino, Petrini, Bassanini, Manzella.
Terminata l’illustrazione, il Presidente della Commissione, sen. Pastore, nella sed.
n. 477 del 26 gennaio 2005, ha dichiarato inammissibili alcuni emendamenti
ricordando che, in base al combinato disposto degli artt. 121 e 104 del
Regolamento del Senato, nel caso di seconda lettura, possono essere presi in
considerazione nuovi emendamenti solo se si trovino in diretta correlazione con
quelli introdotti dalla Camera dei Deputati.
Qui di seguito riportiamo gli emendamenti che interessano immediatamente le
Autonomie speciali:
1) Art. 38, che così recita:
All’art. 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “previa intesa con la Regione o Provincia autonoma
interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il
diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla
trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei
componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della
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Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato
deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale”.
a) i senatori Villone, Turroni, Boco, Carella, Cortina, De Petris, Donati,
Martone, Ripamonti, Zancan propongono di sopprimere l’articolo;
b) il senatore Passigli propone:
– Al comma 1, dopo le parole: “in prima deliberazione”
inserire il seguente periodo: “Le regioni possono disporre di
condizioni particolari di autonomia in conseguenza di trattati
internazionali o di leggi costituzionali”.
c) I senatori Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini,
Betta propongono:
– Al comma 1, dopo le parole: “o del Consiglio della Provincia
autonoma interessata”, inserire il seguente periodo: “Si
intende che per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol la
delibera a maggioranza dei due terzi è presa dai Consigli
delle due Province”.
d) il senatore Villone propone:
- Aggiungere, in fine, il seguente comma:
“2. Non è richiesta intesa per le leggi di revisione degli
statuti speciali che hanno ad oggetto la partecipazione della
regione al gettito dei tributi erariali e il coordinamento tra la
finanza regionale e la finanza statale”.
2) Art. 53 “Disposizioni transitorie”
a) i senatori Vitali e Guerzoni propongono:
- Dopo il comma 2, inserire il seguente:
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2-bis. Fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e
nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sono fatte salve la durata e le
modalità di elezione degli organi regionali e provinciali prevista dagli statuti
medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato
federale e quelle dei Consigli o delle Assemblee regionali o dei Consigli
provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria
le modalità di coordinamento con le norme sull’elezione del Senato federale
nonché le forme e le modalità di raccordo tra i Consigli regionali ed i Consigli
provinciali delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel
Senato federale”.
3) Art. 54, che così recita:
“1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38, sino all’adeguamento dei
rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all’adeguamento
dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge
costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano”.
a) il senatore Villone propone di sopprimere l’articolo.
4) Art. 55, che così recita:
“1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 54, nelle Regioni a
statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuta
parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale
appartengono”.
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a) i senatori Villone, Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin,
Michelini, Betta propongno di sopprimere l’articolo.
b) I senatori Villone, Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin,
Michelini, Betta propongono:
– Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ferme
restando le norme particolari di tutela delle minoranze
linguistiche locali”.
Roma 18-26 Gennaio 2005
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Costituito il Coordinamento dei Presidenti dell’Assemblea, dei
Consigli delle Regioni speciali e delle Province autonome
Il 18 gennaio 2005, a Roma, presso la sede di rappresentanza della Regione
Friuli Venezia Giulia, i Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli delle Regioni
speciali e delle Province autonome hanno costituito – in seno alla Conferenza dei
Presidenti delle
Assemblee parlamentari regionali e provinciali – un
coordinamento permanente, finalizzato alla ricerca di strategie comuni in ordine
alle problematiche istituzionali e costituzionali riguardanti il sistema delle
autonomie speciali.
Di seguito si riporta il testo del documento approvato:
“I Presidenti dell’Assemblea regionale siciliana e dei Consigli delle Regioni
speciali Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Sardegna e Trentino Alto Adige,
riunitisi a Roma il 18 gennaio 2005, presso la sede del Friuli Venezia Giulia, al
fine di salvaguardare l’autonomia storica, culturale, socio-economica e le
peculiari prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome,
anche nella considerazione che è in corso d’esame al Parlamento nazionale la
riforma della parte II della Costituzione,
RAVVISANO L’OPPORTUNITA’
di costituire, e di conseguenza costituiscono, in seno alla Conferenza dei
Presidenti dei Parlamenti regionali, un Coordinamento permanente dei
Presidenti dei Parlamenti delle Regioni ad autonomia differenziata e delle
Province autonome, destinato a trattare e seguire le problematiche istituzionali e
costituzionali riguardanti il sistema delle autonomie speciali e le questioni
organizzative ed amministrative ad esso collegate”.
Roma, 18 Gennaio 2005
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Audizione dei Presidenti delle Giunte e delle Assemblee
legislative delle Regioni speciali e delle Province autonome
presso la Commissione bicamerale per le questioni regionali
Il 18 gennaio 2005, a Roma, a Palazzo San Macuto, presso la Commissione
bicamerale per le questioni regionali, si è svolta un’audizione dei Presidenti delle
Giunte e delle Assemblee legislative delle Regioni a Statuto speciale per
affrontare temi inerenti il federalismo fiscale, a seguito degli effetti prodotti dalla
manovra finanziaria dello Stato sui bilanci delle stesse Regioni.
All’incontro hanno partecipato per le Assemblee regionali i Presidenti:
Alessandro Tesini (Friuli Venezia Giulia), Giacomo Spissu (Sardegna), Ego
Perron (Valle d’Aosta), Mario Magnani (Trentino Alto Adige), Salvo Fleres, Vice
Presidente dell’Assemblea regionale siciliana; per le Giunte Riccardo Illy,
Governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Raffaele Stancanelli, Assessore
per la famiglia, politiche sociali ed autonomie locali della Regione siciliana.
A nome delle assemblee parlamentari regionali è intervenuto l’on. Fleres, il
quale, nell’evidenziare gli effetti paradossali derivanti dal sistema di riscossione
diretta delle imposte da parte delle regioni speciali (che viene a penalizzarle) e
quello di derivazione proprio delle regioni ordinarie (che in questo caso viene a
privilegiarle), ha sottolineato l’opportunità di introdurre meccanismi di
compensazione volti ad attutire l’impatto negativo sulla finanza delle regioni
speciali, e della Sicilia in particolare, derivante dalla riduzione del prelievo fiscale
stabilito nella recente manovra finanziaria dello Stato.
Il sen. Carlo Vizzini, Presidente della Commissione, si è impegnato a farsi
interprete presso il Governo nazionale delle esigenze e delle richieste formulate
dai rappresentanti regionali.
Qui di seguito si riporta il documento di sintesi elaborato dalle Autonomie
speciali al termine dell’audizione:
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“I Presidenti e i rappresentati delle Giunte e dei Consigli regionali e
dell’Assemblea regionale siciliana considerano molto importante l’iniziativa
della Commissione bicamerale e del suo Presidente sen. Vizzini di convocare le
Regioni speciali e le Province autonome per una audizione sugli effetti prodotti
sui bilanci regionali dalla manovra finanziaria e fiscale adottata dal Governo con
la legge finanziaria per il 2005.
Condividono le dichiarazioni e gli interventi dei componenti della Commissione
che hanno espresso preoccupazione per le conseguenze della manovra
sull’autonomia finanziaria di queste regioni.
Ciò premesso si riassumono le proposte formulate dai rappresentanti delle
Regioni nel corso dell’audizione.
FEDERALISMO FISCALE
L’art. 119 della Costituzione assume una rilevanza centrale nel processo di
riforma dell’ordinamento costituzionale italiano in quanto ogni forma di
autonomia, decentramento e sussidiarietà presuppone necessariamente la
corrispondente autonomia finanziaria che si attua pienamente solo attraverso il
federalismo fiscale.
Tuttavia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome l’applicazione
dell’art. 119 assume connotazioni di peculiarità.
Infatti per tali Regioni è già operante, sin dalla loro costituzione, il principio del
federalismo attuato attraverso la compartecipazione ai tributi erariali.
L’esigenza che si rappresenta è dunque di preservare e potenziare tale modello
istituzionale trovando anche le modalità per evitare che esso venga compromesso
da manovre congiunturali e strutturali sulla finanza statale.
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LA LEGGE 30.12.2004, N. 311
La legge finanziaria dello Stato per l’anno 2005 (L. 311/2004) ha iniziato la
prima fase della riforma fiscale con soluzioni che recano in parte pregiudizio per
l’autonomia finanziaria delle Regioni speciali e Province autonome.
Oltre alla riduzione delle aliquote e del gettito di compartecipazione, la
finanziaria ha impedito alle autonomie di poter operare attraverso le addizionali
che sono state bloccate, impedendo in tal modo ogni possibile manovra rispetto
alle diverse tipologie di tributo.
Le conseguenze della riduzione delle aliquote si manifestano con maggiore
evidenza nelle autonomie per le quali sono previste quote di compartecipazione
percentualmente più alte, con una punta massima per la Regione Siciliana.
Tuttavia le conseguenze negative della riforma si ripercuotono in modo sensibile
su tutte le Regioni speciali e Province autonome.
Va osservato altresì che la riforma viene ad incidere sui bilanci regionali che in
alcuni casi sono stati già definiti e conclusi prima dell’entrata in vigore della
finanziaria dello Stato e quindi alla luce della legislazione statale previgente.
Le Regioni lamentano quindi la violazione del principio della leale
collaborazione: nonostante questi effetti della riforma siano stati tempestivamente
segnalati al Parlamento (Presidente e Commissioni di merito) e al Governo
(Presidente, Ministro per l’economia, Ministro per gli affari regionali), nessuna
trattativa o consultazione è stata però proposta o avviata dal Governo stesso
prima della approvazione della legge finanziaria.
Le ripercussioni negative del comma 349 della Finanziaria sono certificate dai
documenti di bilancio le cui tabelle evidenziano in modo testuale come la
copertura delle minori entrate tributarie dello Stato sia stata realizzata (anche)
attraverso la decurtazione delle assegnazioni finanziarie di natura tributaria
destinate alle Regioni speciali e Province autonome.
Per altra parte la manovra ha previsto l’incremento di altre imposte e tasse sulle
quali non tutte le Regioni hanno la compartecipazione.
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Le Regioni infine rilevano che la manovra fiscale, per questa parte, si pone anche
in contrasto con i criteri della delega per l’attuazione della riforma tributaria,
enunciati all’art. 10, comma 7, della legge 7 aprile 2003, n. 80.
LE AZIONI ESPERITE
Le Regioni, come sopra accennato, hanno tempestivamente evidenziato il
problema agli Organi parlamentari e di governo, richiamando le peculiarità degli
ordinamenti statutari differenziati su questa specifica materia. Per tale ultimo
motivo l’argomento non rientrava tra quelli ordinariamente trattati dalla
Conferenza Stato-Regioni.
Le Regioni ritengono anche che la salvaguardia e la concreta attuazione del
principio di leale collaborazione debba essere realizzato nel caso specifico con
riferimento anche al precitato disposto della legge 80 attraverso una iniziativa
correttiva del Parlamento e del Governo e ciò al fine di non incrementare il
contenzioso che già appesantisce la giurisdizione costituzionale.
LE PROPOSTE DI SOLUZIONE
Le Regioni speciali e le Province autonome non formulano valutazioni nel merito
della riforma proposta dal Governo e deliberata dal Parlamento.
Insistono perché si addivenga ad una trattativa tra Governo e Autonomie speciali
per verificare le soluzioni da adottare rispetto alle violazioni dell’autonomia
finanziaria provocate dalla riforma stessa.
Le Regioni propongono come base di discussione tre possibili soluzioni,
precisando che le prime due sono già state tempestivamente segnalate:
- La prima soluzione, peraltro con carattere transitorio, è l’autorizzazione
all’accensione di mutui con ammortamento a carico dello Stato per
compensare le minori entrate nella fase di avvio e sino all’individuazione
delle soluzioni a regime.
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Tale soluzione consentirebbe allo Stato di diluire nel tempo l’onere del
primo impatto della misura.
- La seconda, e principale, soluzione è la rinegoziazione dei decimi e
l’estensione della compartecipazione anche a tributi oggi non previsti dagli
Statuti.
Tale soluzione richiede una attenzione particolare per le Regioni che
compartecipano con quote elevate al gettito di un’ampia gamma di imposte
e tasse.
- La terza soluzione, che impone una riforma di tipo strutturale la cui
percorribilità andrebbe preventivamente valutata rispetto all’ordinamento
interno ed europeo, prevede la negoziazione tra lo Stato e ogni singola
Regione della quota di entrate da garantire annualmente allo Stato
compresi i relativi aggiornamenti. Verrebbe nel contempo lasciato alle
Regioni l’onere e il potere di definire la politica tributaria nei termini di
aliquote da applicare e di ripartizione del peso tra i diversi tributi erariali.
Una soluzione di questo tipo, pur essendo fortemente innovativa, è già stata
applicata alla Regione Friuli-Venezia Giulia anche se in un contesto più
ristretto e limitato alle accise sui consumi del carburante.
Le Regioni esprimono la certezza che l’audizione della Commissione bicamerale
favorirà l’instaurarsi di un positivo confronto con il Governo ed il Parlamento
per la soluzione di un problema di oggettiva rilevanza per la valorizzazione e la
difesa delle prerogative dell’autonomia.
Roma, 18 Gennaio 2005
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Convegno della Fondazione “Lauro Chiazzese” sul progetto
di nuovo Statuto della Regione siciliana
A Palazzo dei Normanni, il 25 gennaio 2005, si è tenuta, su iniziativa della
Fondazione culturale “Lauro Chiazzese”, una tavola rotonda sul testo di riforma
dello statuto siciliano, elaborato dall’apposita Commissione ed attualmente
all’esame dell’Aula che, a decorrere dall’1 febbraio, ne affronterà l’articolato.
I lavori sono stati aperti dal Presidente della Fondazione, on. Grammatico, il quale
ha sottolineato l’esigenza che, nell’opera di aggiornamento dello Statuto per
renderlo coerente con il nuovo assetto dello Stato, vengano strenuamente difese le
garanzie autonomistiche ideate e volute a suo tempo dai consultori (cita, in
particolare, l’Alta Corte, della quale non si prevede il ripristino, neppure sotto
forma di sezione staccata della Corte Costituzionale).
Ha auspicato, infine, che la riforma dello Statuto sia l’occasione per rilanciare il
tema dell’autonomia speciale.
Ha preso, poi, la parola l’on. Capodicasa, vice presidente della Commissione
Statuto, il quale ha, innanzitutto, spiegato il criterio metodologico scelto dalla
Commissione nell’organizzare la propria attività e, successivamente, ha indicato i
punti salienti del progetto licenziato per l’Aula nel marzo dello scorso anno.
Ha chiarito che la Commissione, a fronte dell’opzione: revisionare il vecchio
Statuto ovvero riscriverlo nella sua totalità, ha preferito, per motivi storicogiuridici, imboccare una terza strada: quella di operare una profonda riforma del
testo in vigore.
Infatti, sotto il profilo storico, si è voluta mantenere la continuità con un glorioso
passato; sotto quello giuridico, si è constatata l’utilità di lavorare su un impianto
ancora valido e recentemente novellato dalla l.c. 2/2001.
Infine, ha rilevato che il disegno di legge-voto contiene le seguenti novità
sostanziali:
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1) Introduzione di una sezione dedicata ai rapporti internazionali e con
l’Unione Europea;
2) Ridefinizione dei rapporti con lo Stato, prevedendo le materie di
competenza esclusiva statali e regionali;
3) Riconoscimento, in ossequio all’art. 114 della Costituzione, di una
posizione equiordinata agli enti locali operanti nel territorio regionale: non
più, dunque, una Regione gerarchicamente sovraordinata, ma una rete di
autonomie territoriali, ciascuna delle quali titolare di propri poteri e di
proprie competenze;
4) Introduzione della sussidiarietà verticale ed orizzontale;
5) Riforma della materia finanziaria, attribuendo alla Regione nuove
attribuzioni in tema di riscossione di imposte e tributi.
In qualità di Presidente dell’Associazione ex-deputati regionali, è intervenuto
l’on. Fasino, il quale ha espresso il timore che la proposta “riscrittura” dello
Statuto possa risolversi in un boomerang, giacché il Parlamento nazionale, cui
spetta la decisione finale, potrebbe, anche in buona fede, manomettere o limitare
istituti e garanzie voluti e pervicacemente difesi dinanzi all’Assemblea
Costituente dai parlamentari siciliani; un Parlamento, oltretutto, che versa in un
periodo politico particolare perché imminenti sono le elezioni regionali e
nazionali.
Ha concluso, quindi, invitando alla “cautela”, ossia ad evitare di “scrivere un
nuovo Statuto”, preferendo una linea volta ad attivare, con semplicità e chiarezza,
sul piano della legislazione ordinaria, quanto previsto dalle recenti modifiche
introdotte allo Statuto speciale.
Il prof. Ruggeri, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Messina, dopo
avere manifestato perplessità sulla formulazione “tecnica” della bozza,
rimarcando un eccesso di “libertà linguistiche”, si è soffermato su alcuni contenuti
della stessa.
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Innanzitutto, ha preso in esame la forma di governo, sostenendo l’opportunità che
il programma di governo, presentato all’Assemblea dal neoeletto Presidente della
Regione, venga sottoposto ad un voto iniziale di fiducia.
Ciò, a suo avviso, oltre a riequilibrare i rapporti tra Esecutivo e Legislativo,
servirebbe a rafforzare la posizione del Presidente della Regione il quale, in tal
modo, godrebbe di una doppia legittimazione: quella popolare e quella
assembleare.
Ha detto, poi, di non capire per quale motivazione il Presidente della Regione
possa essere rimosso anche per violazione della Costituzione, mentre la medesima
sanzione (scioglimento) non debba valere pure per l’organo legislativo qualora
adotti un indirizzo politico contra Costitutionem.
Infine, per quanto riguarda le garanzie e la revisione dello Statuto, ha espresso
parere contrario al mantenimento del controllo preventivo sulle leggi regionali
(perché “adottare un meccanismo che penalizza l’autonomia rispetto alla
situazione che è ormai invalsa nelle Regioni ordinarie?”), mentre si è dichiarato
favorevole alla proposta, avanzata dall’on. Capodicasa, di istituire una Consulta
regionale di garanzia statutaria.
Ha concluso sottolineando la necessità di “volare alto”, ossia di redigere uno
Statuto autenticamente rinnovato nei contenuti, che sia il frutto di un recuperato
spirito pattizio.
Il prof. Piraino, segretario generale dell’Anci-Sicilia, ha sostenuto che nella bozza
di nuovo Statuto manca l’anima federalista ed, a supporto di questa tesi, ha citato,
ex multis, tre elementi: il primo consiste nell’assenza di qualsiasi riferimento alle
istituzioni di raccordo con lo Stato, ossia alle forme ed ai modi attraverso i quali si
può e si deve partecipare all’assetto federalista del Paese; il secondo si individua
nella cancellazione di una norma statutaria di respiro prettamente federalista, cioè
quella di configurare la Provincia come un libero consorzio di più comuni; il
terzo, infine, sta nella mancata assegnazione di una vera autonomia finanziaria
agli enti locali.
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In ultimo, ha evidenziato l’assoluta necessità di affrontare in Statuto il problema
di legittimità costituzionale per gli atti posti in essere dagli enti locali
nell’esercizio della loro potestà normativa.
Il Presidente dell’Assemblea, on. Lo Porto, ha chiuso i lavori facendo presente,
innanzitutto, che il progetto di nuovo Statuto è frutto di un intenso ed
approfondito dibattito (cui hanno partecipato numerosi enti ed associazioni di tipo
culturale, sociale, imprenditoriale, ecc.) e che esso conserva, sia pure in forme
diverse, ossia aggiornate alle attuali esigenze di una moderna società, l’anima
originaria del 1946 consistente in quell’aspirazione autonomistica che indusse i
padri statuenti a battersi per la conquista di un ordinamento speciale.
Ha poi osservato che il vigente Statuto necessita di consistenti modifiche per
ragioni storiche e giuridiche.
Quanto alle prime, ha rilevato che la specialità ha un senso se la si concepisce in
termini europei, ossia nell’ambito di quell’Europa costituita da regioni forti, come
la Lombardia, la Baviera, la Catalogna, ecc., della quale la Sicilia non può essere
un’appendice marginale nel Mediterraneo, così come lo è stata sinora rispetto
all’unità nazionale; altrimenti – ha osservato – saremmo vittima di una seconda
beffa.
Quanto alle seconde, ha fatto riferimento alle novità intervenute con la riforma del
Titolo V della Costituzione, novità che, nella sostanza, conducono alla
omologazione fra Regioni speciali e Regioni di diritto comune.
Uno degli strumenti per evitare questo rischio concreto – ha proseguito – è quello
di recuperare l’istituto dell’Alta Corte, affinché il Governo centrale, tramite il
ricorso al principio dell’interesse nazionale, non svilisca ulteriormente la potestà
legislativa della Regione siciliana.
Nel concludere, il Presidente ha posto in risalto come l’attuale momento sia
propizio per varare un grande Statuto, non solo per adeguarlo ai nuovi tempi
storici ed alla mutata realtà giuridica, ma anche e soprattutto per farne uno
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strumento di politica, uno strumento capace di contribuire a cambiare le sorti della
Sicilia”.
Palermo 25 Gennaio 2005
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Una delegazione dell’ARS in visita nei Paesi Baschi
Una delegazione dell’Assemblea regionale siciliana, guidata dal Vice Presidente
Vicario, on. Salvo Fleres, e composta dal Vice Segretario Generale, dr. Giovanni
Tomasello, e dai Consiglieri parlamentari, d.ri Salvatore Di Gregorio e Paolo
Modica, si è recata in missione conoscitiva, dal 23 al 27 gennaio 2005, nei Paesi
Baschi su invito delle autorità locali.
Il programma della visita è consistito sia in incontri istituzionali (con il Presidente
del Parlamento basco, Juan Maria Atutxa Mendolia, con il Vice Presidente del
Governo basco, Idoia Zenarrutzabeitia, e con altri esponenti politici) sia in
sessioni di lavoro a carattere tecnico, vertenti sullo Statuto d’autonomia basca, sul
regime fiscale ivi vigente e sulle forme di partecipazione dei cittadini all’attività
parlamentare (e-democracy).
L’on. Fleres, a conclusione della visita, ha così dichiarato: “Ritengo utile che i
rapporti avviati possano proseguire, proprio per verificare la possibilità di
individuare soluzioni comuni nella fase di rideterminazione degli statuti
soprattutto nei rapporti con i governi nazionali e con l’Unione Europea”.
Sugli argomenti affrontati e discussi nel corso delle sessioni di lavoro il dr.
Giovanni Tomasello ha stilato il seguente report:
1. Cenni sul sistema delle autonomie nell’ordinamento spagnolo.
La Costituzione spagnola del 1978 configura un sistema delle comunità
autonome territoriali di tipo ‘aperto’. Essa si basa: sul riconoscimento del
principio delle autonomie combinandolo con il principio dispositivo o di
volontarietà, per cui le regioni e le nazionalità si possono, e non debbono,
costituire su iniziativa di ciascuna singola comunità storica e degli enti locali, che
rappresentino aree territoriali con caratteristiche comuni; sulla determinazione
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minimale dell’architettura istituzionale e della organizzazione di ogni comunità
autonoma; sull’elenco di competenze che possono essere assunte a livello
regionale, quale ‘tetto’ dell’autogoverno politico-legislativo di ciascuna
comunità.
Tale impalcatura elastica e dinamica ha prodotto un processo di graduale
costruzione dello Stato autonomistico, di salvaguardia di significative diversità ed
eterogeneità tra le comunità autonome, sia pure nel rispetto della unitarietà
dell’ordinamento.
In atto esistono diciassette comunità autonome e due città autonome.
Ogni comunità si basa su uno statuto di autonomia approvato dal
Parlamento nazionale (Cortes generales) con legge organica, sottoposta a
referendum.
Nel sistema delle fonti lo Statuto costituisce una legge infra-costituzionale,
che non può essere modificata da leggi statali approvate in via ordinaria dal
Parlamento, ma soltanto da una successiva legge organica secondo la procedura
di approvazione stabilita in ciascuno Statuto.
Le vie di accesso all’autonomia previste dalla Costituzione sono differenti e
presuppongono requisiti di maggiore rappresentatività dei soggetti richiedenti, in
funzione del diverso grado di autogoverno cui tendono le comunità autonome. Il
grado più alto è quello delle comunità storiche, che godevano in precedenza di
uno statuto di autonomia. Apposite disposizioni costituzionali in particolare
tutelano i diritti storici dei territori forali (Paese basco e Navarra) cui spettano
speciali competenze in materia fiscale e finanziaria.
Pur con tali differenze il processo di regionalizzazione che si è in questi
decenni prodotto si è svolto nella direzione di una progressiva omogeneizzazione
ed eguagliamento istituzionale e delle competenze delle varie comunità autonome,
a prescindere dalla via di accesso prescelta. Ciò è stato reso possibile grazie ad
una dinamica pattizia basata su accordi politici tra il Governo e le grandi forze
politiche rappresentative.
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2. La comunità autonoma del Paese basco
Delle comunità storiche fa parte il Paese basco, che comprende le province
di Alava, Biscaglia e Gipuzkoa. Storicamente facevano parte dei paesi baschi
anche la Navarra e tre province oltre i Pirenei (l’attuale Aquitania francese).
Lo Statuto basco prevede competenze particolari in materia di autonomia
impositiva e finanziaria, sulla base del “diritto forale”, di norme consuetudinarie
tramandatesi nel tempo da antichi regimi storici.
Prevede altresì competenze in un vasto campo di materie ( l’art. 10 dello
Statuto ne fa un’elencazione in trentanove punti) che prevedono tra l’altro poteri
in tema di polizia interna (esiste un corpo autonomo della polizia basca, alle
dirette dipendenze del Consigliere degli interni del Governo basco, avente gli
stessi compiti nell’ambito del territorio regionale della polizia di stato), di diritto
civile forale, scritto e consuetudinario, e di organizzazione penitenziaria e tutela
dei minori.
La Regione ha peraltro esercitato incisivamente le sue competenze in
materia di comunicazione, tant’è che sono attivi due canali televisivi pubblici
regionali, che trasmettono uno in castigliano, l’altro in lingua basca.
Lo Statuto è adottato con legge organica dal Parlamento nazionale
sottoposta a referendum confermativo, su iniziativa di un quinto dei componenti
del Parlamento basco, del Governo basco o delle Camere e la relativa proposta
deve essere approvata con maggioranza assoluta dal Parlamento basco.
A fine dicembre 2004 il Parlamento basco ha approvato un nuovo Statuto,
che è all’esame delle Cortes generales e su cui si è registrata una posizione
contraria del Governo centrale. Nella proposta si reclamano maggiori poteri in
campo economico, fiscale, sociale, e soprattutto istituzionale. Si chiede un potere
giudiziario basco, una rappresentanza diretta nelle istituzione europee, una
previdenza sociale autonoma, il potere di indire referendum. Allo Stato spagnolo
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resterebbero competenze limitate, come la difesa o il controllo della moneta e
delle dogane.
2.1 Autonomia finanziaria.
I rapporti economici e finanziari tra Regione basca e Stato si reggono sul
sistema del cosiddetto ‘concerto’, sono regolati cioè da un apposito accordo
economico bilaterale, siglato ogni cinque anni
dai rispettivi Governi.
Nell’accordo in particolare viene quantificata la quota che la Regione deve
versare allo Stato a titolo di partecipazione alle spese dell’Amministrazione
centrale.
Un sistema analogo è riconosciuto alla Navarra, così come vige un regime
economico e fiscale a parte per la regione delle Canarie. Per le altre regioni
esiste invece un regime comune fondato su un meccanismo di trasferimento di
parte dei tributi erariali.
Nel Paese basco la potestà di deliberare, accertare e riscuotere tutte le
imposte, dirette e indirette, nell’ambito del territorio della Regione compete, in
base al regime forale, alle tre province di cui si compone la regione medesima,
ciascuna delle quali ha una autonoma amministrazione finanziaria in sostituzione
dell’amministrazione finanziaria statale.
Il Governo basco, in base alle competenze determinate dallo Statuto a
livello regionale e provinciale, stabilisce la ripartizione delle entrate tra Regione
e Province, nonché il contributo (cupo) da versare al Governo di Madrid, in
attuazione delle intese contenute nell’accordo economico.
Nel quadro dei parametri fissati da quest’ultimo ogni Provincia delibera in
ordine alle singole imposte graduando le aliquote. Pur essendo fissati tetti per le
manovre di politico economica e tributaria, in atto la pressione fiscale per le
imprese nei paesi baschi è più bassa, di circa 2,5 punti percentuali, rispetto al
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resto del territorio spagnolo. In astratto potrebbe essere ulteriormente diminuita
se non fosse per i vincoli di bilancio.
2.2 Misure generali e aiuti fiscali alle imprese.
Nel corso degli incontri effettuati con i rappresentanti dei Governi
regionali e provinciali è emerso che, in virtù del peculiare sistema fiscale dei
paesi baschi riconosciuto costituzionalmente dall’ordinamento spagnolo, la
Regione considera misure fiscali generali quei provvedimenti che interessino la
totalità dei soggetti passivi di ciascuna imposta ovvero riguardino un tipo di
esenzione per fini determinati (ad esempio per attività di ricerca e innovazione,
per le cooperative) a favore della generalità degli operatori economici.
Se invece il provvedimento è rivolto ad una parte degli agenti economici o
a una porzione del territorio di ciascuna provincia, per il suo carattere di
selettività, viene come
aiuto di stato trasmesso a Bruxelles per la relativa
autorizzazione comunitaria.
Si ritiene infatti che, nel loro ambito, la Regione e le province basche
possano e debbano atteggiarsi a questo riguardo come lo Stato e che ciò sia in
linea con gli orientamenti comunitari in materia di tassazione alle imprese.
Questo è stato uno dei punti su cui si è incentrata l’attenzione della
delegazione dell’Ars, poiché in effetti l’atteggiamento della Commissione europea
sembra essere più rigoroso, nel senso di considerare selettiva una misura fiscale
solo che riguardi una parte dell’intero territorio di uno Stato membro.
E tuttavia la questione è rimasta tuttora impregiudicata dinanzi alla Corte
di giustizia europea, ove pure il contenzioso è da anni approdato proprio a causa
di provvedimenti fiscali adottati da province basche. E’ da porre in evidenza, a
favore della posizione assunta dal Paese basco e dalla Regione siciliana in
occasioni analoghe, che apposite previsioni dei predetti orientamenti comunitari
sulla tassazione alle imprese fanno salvo il riparto costituzionale di competenze
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all’interno di ciascuno Stato membro in materia di potestà fiscale. Ne consegue
che occorre stabilire, di volta in volta, se la comunità regionale delibera in via
eccezionale ovvero sulla base di un titolo che in via generale la abiliti ad
intervenire con potestà decisionale sulla determinazione dei tributi, propri ed
erariali.
Il testo del presente Bollettino è disponibile in
formato elettronico nel sito www.ars.sicilia.it alla
voce Informazione - “Bollettini istituzionali”.
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