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Art. 644 Codice Penale. Usura.
644. Usura (1).
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per
sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi
usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000
a euro 30.000 (2).
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per
la mediazione, un compenso usurario [c.p. 649].
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione,
quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (3).
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione
finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà
immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni
dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che
costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la
disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri
vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni (4) (5).
----------------------(1) Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni,
con L. 7 agosto 1992, n. 356.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, L. 5 dicembre 2005, n. 251.
(3) Il limite, previsto dal presente comma, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito
nel tasso effettivo globale medio - comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo
e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca
d'Italia - quale risulta dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, aumentato della
metà in base al disposto dell'art. 2, L. 7 marzo 1996, n. 108. Fino a tale data è punito a norma
dell'art. 644, primo comma c.p., chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643 c.p., si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà
economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o
altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni
similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto
dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a
sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto,
risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione, in virtù dell'art. 3, L. n. 108 del 1996
sopracitata.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 7 marzo 1996, n. 108. L'art. 10 della suddetta L. n. 108 del
1996, ha disposto che nel giudizio penale di cui al presente articolo possono costituirsi parte civile
anche le associazioni e fondazioni riconosciute ai sensi dell'art. 15 dello stesso provvedimento. Per
quanto riguarda il trasferimento fraudolento di valori o di altre utilità al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, o per quanto riguarda il
possesso ingiustificato di valori oltre i limiti del proprio reddito, vedi l'art. 12-quinquies del D.L. 8
giugno 1992, n. 306. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al
tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a
decorrere dalla sua entrata in vigore. Per la determinazione degli interessi usurari vedi, anche, il
D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n.
24, che contiene l'interpretazione autentica della citata legge n. 108/1996. Vedi, inoltre, l'art. 9, L.
16 marzo 2006, n. 146. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti
previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.
(5) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di
persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5
febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio