Ricorso TAR Bonaccorso su 2 gg. di consegna di rigore

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Ricorso TAR Bonaccorso su 2 gg. di consegna di rigore
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Ricorso TAR Bonaccorso su 2 gg. di “consegna di rigore”
T.A.R.
PER LA REGIONE VENETO
SEZIONE PRIMA
Sentenza del 12 novembre 2012
N. 01370/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2011 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2011, proposto da: Vincenzo Bonaccorso, rappresentato e difeso dagli avv.
Giampaolo Bevilacqua, Giorgio Carta, con domicilio eletto presso Gianpaolo Bevilacqua in Venezia, Santa Croce, 444;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
della determinazione 16.12.2010 n. 880/6 di reiezione del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di 2 gg. di
“consegna di rigore” irrogatagli all’esito di un procedimento disciplinare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
o Regionale del Lazio
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L’odierno ricorrente, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, è stato sanzionato con due giorni di “consegna di rigore” per
aver partecipato all’estero, senza autorizzazione, in qualità di rappresentante “di fatto” dell’associazione PASTRENGO (di
cui il ricorrente è stato fondatore) e palesando il suo status di militare, a due convegni organizzati da EUROMIL
(organizzazione europea delle associazioni militari a cui l’associazione PASTRENGO, non assentita dall’Autorità, aveva
aderito) nonchè ad un convegno a Palermo organizzato dalla PASTRENGO stessa.
Avversava tale determinazione l’interessato denunciandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto
molteplici profili, e chiedendone pertanto l’annullamento.
Resisteva in giudizio l’Amministrazione eccependo l’inammissibilità del proposto gravame e, nel merito, la sua infondatezza,
con conseguente richiesta di reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 31 ottobre 2012.
DIRITTO
1.- È infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso (per aver impugnato la decisione sul ricorso gerarchico, anziché
l’originario provvedimento) formulata dalla resistente Amministrazione: in caso di rigetto del ricorso amministrativo è
indifferente che nel successivo ricorso giurisdizionale sia indicata, come oggetto dell'impugnazione, la decisione di rigetto come prescriveva il tenore letterale dell'art. 20 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 - oppure l'atto originario, dal momento
che il provvedimento (nel senso sostanziale del termine) contro cui è diretto il ricorso giurisdizionale è sempre il medesimo,
contenuto nel primo provvedimento e confermato nel secondo.
2.- Nel merito, il provvedimento sanzionatorio (unitamente all’atto di contestazione degli addebiti) viene anzitutto censurato
per aver “indicato erroneamente i contorni giuridici dell’infrazione ascritta al ricorrente”.
La censura è infondata.
Il ricorrente ha partecipato ai convegni, ancorchè in veste (soggettiva) di privato cittadino, rappresentando di essere stato il
fondatore dell’associazione Pastrengo (non autorizzata) e palesando il proprio status di militare: orbene, l’assenza di
autorizzazione ad un’associazione non può che comportare il divieto di qualsiasi protagonismo che abbia ad oggetto, sotto
qualsivoglia profilo, l’associazione stessa, divieto che, se non viene rispettato (come nel caso di specie, ove il militare si
proponeva attivamente, in qualità di fondatore e prendendo la parola, come esponente di fatto della predetta associazione),
costituisce motivo di sanzione.
3.- Analogamente infondato è il secondo motivo con cui l’interessato afferma di non essere stato l’organizzatore dei
contestati convegni, e ribadendo di avervi partecipato in qualità di privato cittadino: ed invero, ancorchè egli avesse inteso
parteciparvi quale privato cittadino, risulta esservi intervenuto in veste di fondatore dell’associazione e spendendo il proprio
status di militare (cfr. docc. 3 e 4 dell’Amministrazione).
4.- È irrilevante l’ulteriore osservazione con cui il ricorrente sottolinea di non ricoprire alcuna carica associativa all’interno
della PASTRENGO: oggetto di sanzione non è stato l’aspetto formale, ma quello sostanziale di aver partecipato ai dibattiti in
veste di fondatore dell’associazione e di militare.
5.- Non può condividersi nemmeno il successivo rilievo con cui l’interessato afferma che non può essere sanzionabile il fatto
che l’uditorio conoscesse la sua appartenenza all’Arma dei Carabinieri: la sanzione, invero, non è stata irrogata per la
conoscenza che l’uditorio aveva del suo status, ma per aver egli rappresentato il proprio status all’uditorio intervenendo
quale esponente di fatto di un’associazione non riconosciuta.
6.- Irrilevante è anche la quinta censura con cui il ricorrente evidenzia che gli incontri non hanno riguardato tematiche
riservate per la cui trattazione fosse necessaria l’autorizzazione: oggetto della sanzione – lo si ribadisce – è esclusivamente
la partecipazione del militare alle contestate manifestazioni in qualità di esponente (di fatto) di un’associazione priva del
prescritto nulla osta.
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7.- Non corrisponde al vero, poi, che l’Amministrazione non avrebbe debitamente ponderato le giustificazioni prodotte dal
ricorrente: sia nel provvedimento che nella decisione di rigetto del ricorso si dà puntualmente atto che sono state
opportunamente “vagliate le giustificazioni addotte”, né si doveva contestarle singolarmente: l’iter logico seguito
dall’Amministrazione nella decisione di punire il ricorrente emerge chiaramente, peraltro, dalla motivazione dell’atto.
8.- Quanto all’affermazione dello Stato Maggiore della Difesa secondo cui, rispondendo ad un quesito del COCER
dell’Aeronautica militare, il militare può partecipare ai convegni a titolo privato e in abiti civili, esprimendo opinioni personali,
va qui ribadito che il ricorrente ha partecipato ai congressi non già come privato cittadino, ma come esponente “di fatto” della
PASTRENGO, rivolgendosi in qualità di militare ad una platea di militari; quanto, poi all’asserito difetto di motivazione in
relazione sia alla mancata conformazione al parere della Commissione di disciplina, sia alle ragioni giuridiche fondanti il
provvedimento deve qui reiterarsi quanto già puntualizzato precedentemente (sub 7), e cioè che il procedimento logico
seguito dall’Amministrazione nel determinarsi a sanzionare il comportamento del ricorrente emerge in maniera compiuta e
chiara dalla motivazione dell’atto.
9.- L’infondatezza del successivo rilievo – alla stregua del quale il ricorrente ammette che non era a conoscenza della
prescrizione contenuta nell’art. 12, u.c. della legge n. 382/78 (che prevede la necessità di ottenere l’autorizzazione per
recarsi all’estero) – non ha bisogno di alcun commento, essendo ovvio che l’ignoranza della legge non giustifica il
comportamento ad essa contrario.
10.- Né sussiste l’asserita tardività dell’instaurazione del procedimento disciplinare tenuto conto, da una parte che l’art. 59
prevede soltanto che la contestazione dell'infrazione disciplinare nei confronti del militare deve avvenire “senza ritardo”
(sull’interpretazione di tale inciso, cfr. CdS, IV, 26.3.2010 n. 1779), e dall’altra che si tratta di tre distinti episodi che
l’Amministrazione ha conosciuto a decorrere dal 17.2.2010 e che si sono via via sovrapposti nella loro sequenza temporale
(il primo, appunto, il 17 febbraio 2010; il secondo il 29 aprile; il terzo il 18-23 maggio), imponendone la trattazione congiunta
(relativamente ai quali l’addebito è stato notificato il 26 giugno, circa un mese dopo).
11.- Non ha pregio nemmeno l’ulteriore motivo con cui si assume la contraddittorietà della decisione del ricorso gerarchico
ove da una parte si contesta al ricorrente di aver relazionato quale “presidente onorario dell’associazione PASTRENGO”, e
da un’altra quale “fondatore”: ciò che conta è che egli abbia partecipato ai dibattiti non già come mero cittadino, ma come
esponente della PASTRENGO.
12.- Contesta, ancora, il ricorrente la lesione del diritto di difesa per avergli l’Amministrazione negato l’assistenza di un
secondo difensore e l’accesso agli atti del procedimento.
L’infondatezza dell’assunto è conseguente alla considerazione che, nelle ipotesi di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni
disciplinari di corpo, il diritto di difesa viene consentito agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri nei limiti previsti dall’art. 15
della legge n. 382/78, alla stregua del quale il militare "è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui
appartiene [ovvero fra i militari non appartenenti all'«ente» nel quale egli presta servizio: nota dell’estensore, cfr. Corte Cost.
22.1-5.2.1992 n. 37] o, in mancanza, designato d'ufficio". Quanto, invece, all’asserito diniego di accesso, è appena il caso di
ricordare che con sentenza 24.11.2010 n. 6173 l’intestato Tribunale ha dichiarato la cessata materia del contendere sul
ricorso RG 1435/2010 instaurato per ottenere l’accesso agli atti del procedimento, atteso che con nota 20 luglio 2010 il
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva pienamente accolto l’istanza proposta dall’interessato.
13.- Irrilevante ed ininfluente, infine, si appalesa, ai fini del decidere, l’asserito scalpore che la vicenda oggetto della presente
controversia avrebbe sollevato in taluni settori sociali.
14.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è infondato e va respinto.
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Le spese possono tuttavia essere compensate in ragione della particolarità delle questioni trattate e nonostante la
violazione, da parte della difesa del ricorrente, della norma contenuta nell’art. 3, II comma del DLgs n. 104/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente FF, Estensore
Silvia Coppari, Referendario
Enrico Mattei, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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