CITTA` DI GALLIPOLI

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CITTA` DI GALLIPOLI
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CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio N° 1 - Affari amministrativi ed istituzionali
Ordinanza n. 173 del 23/07/2015
Oggetto: (A.C. 1000) - Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi in località 'Punta della
Suina' - Società I.T.S. s.r.l. - Gallipoli.
Il Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo, Dott.ssa Laura Rella:
VISTA la comunicazione di notizia di reato n. 23/2015 del 25.06.2015 pervenuta agli atti dello scrivente
Ufficio via pec con nota prot. n. 0021449 del 15.07.2015, prot. in entrata n. 0029320 del 16.07.2015, con cui
la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha contestato al Sig. Garofalo Pierpaolo, nato a Lecce il 05.07.1974 e
residente a Gallipoli (LE) in Via della Costituzione n. 2, in qualità di Amministratore Unico della Soc. ITS
Srl, le seguenti le seguenti opere abusive:
“Seguendo i percorsi naturali all’interno dell’area demaniale, sono infatti stati rilevati ingenti
sbancamenti di diverse dune sabbiose posizionate sia all’interno dell’area in concessione, sia nelle aree
immediatamente prospicienti la stessa, oltre che al deturpamento degli scogli adiacenti la battigia
all’interno della concessione, oggetto di visibili raschiamenti e frantumazioni.
Le opere sopra descritte ricadono:
• Su area censita in catasto al foglio n° 37 particella 103 del Comune di Gallipoli come Demanio
Marittimo;
• Area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. N° 42/2004;
• Area Demaniale marittima;
• Parco naturale “Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo”.
Da un accurato controllo dei luoghi è stato riscontrato il deturpamento delle seguenti bellezze naturali:
1. Circa 35,00 metri quadrati di una duna sabbiosa sbancata a circa 2 metri dall’area demaniale
marittima in concessione;
2. Circa 05,00 metri lineari di un arco di duna sabbiosa sbancata a circa 2 metri dall’area demaniale
marittima in concessione;
3. Circa 121,00 metri quadrati di scogliera verosimilmente raschiata situata sulla battigia in area
demaniale marittima in concessione;
4. Circa 11,00 metri quadrati di scogliera verosimilmente raschiata situata sulla battigia in area
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demaniale marittima in concessione;
5. Circa 08,70 metri lineari di un arco di duna sabbiosa sbancata in area demaniale marittima in
concessione;
6. Circa 07,50 metri lineari di un arco di duna sabbiosa sbancata in area demaniale marittima in
concessione;
7. Circa 20,00 metri lineari di un arco di duna sabbiosa sbancata in area demaniale marittima in
concessione;
8. Circa 17,00 metri lineari di un arco di duna sabbiosa sbancata in area demaniale marittima non in
concessione situata lateralmente ad una stradina utilizzata dal concessionario per accedere alla area
demaniale con una motopala.
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, si è proceduto alla esecuzione materiale del sequestro penale ai
sensi dell’art. 354 C.P.P.
Si riferisce inoltre che si è accertata la presenza di tre pozzi destinati alla raccolta di acque reflue (di cui
due in cemento ed uno in pvc) posizionati a Nord-Est dei bagni all’interno della struttura balneare.
In data 29 giugno 2015 i militari della Capitaneria di Porto di Gallipoli, congiuntamente al Geom.
Francesco MANNI della Unità Operativa n. 10 – Sportello Unico per l’Edilizia e le attività Produttive del
Comune di Gallipoli, si sono nuovamente recati presso lo stabilimento balneare in parola al fine di
effettuare accertamenti tecnici relativi al sistema di smaltimento dei reflui.
La struttura oggetto di controllo risulta posizionata su area demaniale giusta Concessione Demaniale n.
166/2013 del 17/10/2013 rilasciata dal Comune di Gallipoli valida sino al 31/12/2020 – Concessionario
Società “Iniziative Turistiche Salento S.r.l.” con Legale Rappresentante il Sig. Pierpaolo Garofalo.
Presso i competenti Uffici del Comune di Gallipoli risultano presenti i seguenti titoli edilizi riferiti alla
struttura in parola:
1. Autorizzazione allo scarico dell’11/08/1995;
2. Autorizzazione edilizia in sanatoria n. 35 del 19/11/1999;
3. Permesso di Costruire rilasciato in data 11/05/2007 prot. n. 0021850;
4. Appendice al Permesso di Costruire n. 21850 dell’11/05/2007 rilasciato in data 19/04/2012;
5. Certificato di agibilità rilasciato in data 24/04/2012;
6. Autorizzazione allo scarico in deroga ai sensi del comma 5 art. 7 del R.R. 26/2011 rilasciata in data
14/07/2014.
Il sistema di raccolta delle acque reflue della suddetta struttura ricettiva è composto da una fossa Imhoff
situata sotto la pedana del chiosco-bar regolarmente autorizzata e munita di autorizzazione allo scarico in
deroga di cui al predetto punto 6.
Nell’area demaniale posta dietro alle strutture destinate a servizi igienici, è stata inoltre riscontrata la
presenza di un ulteriore sistema di smaltimento acque reflue/solidi urbani costituito da tre fosse
posizionate su cordone dunale, occultate con pannelli e bancali in legno e ricoperte di sabbia:
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la prima, situata a ridosso dei servizi igienici, risulta coperta da pedana in legno delle dimensioni di
circa mt. 1,00 x 1,10 e dotata di tombino in cemento situato a copertura della fossa biologica contenete
materiale solido urbano.
la seconda, situata a monte della prima, a distanza di circa cm. 60,00, risulta coperta da un pannello
in legno delle dimensioni di circa mt. 1,20 x 1,50 e dotata di un tombino in plastica delle dimensioni
40X40 cm posto a copertura della fossa biologica contenete materiale liquido.
la terza, situata a distanza di circa mt. 2,70 dalla seconda, in direzione sud, risulta coperta da una
pedana in legno delle dimensioni di circa mt. 1,60 x 1,60, nascosta sotto uno strato di sabbia al fine di non
essere facilmente individuabile e posta verosimilmente a copertura di un serbatoio Imhoff di grandezza
non immediatamente rilevabile.
LE SUDDETTE FOSSE RICADONO IN AREA DEMANIALE NON IN CONCESSIONE E
RISULTANO PRIVE DI TITOLI ABILITATIVI.
L’area in oggetto è distinta in Catasto al foglio 37 particella 103. Essa è tipizzata “Zone E.6 – Zone di
tutela e salvaguardia ecologica” dal P.R.G. C. vigente, rientra nell’area del Parco Naturale Isola di S.
Andrea
– Litorale Punta Pizzo ed in zona SIC/ZPS, ed è sottoposta ai seguenti vincoli:
- Vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio);
- Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923.
Si riferisce inoltre che sul posto è stata accertata la presenza di un numero consistente di attrezzature
turistico - balneare tipo ombrelloni, sedie e sdraio (n. 16 ombrelloni e un numero imprecisato di sdraio)
poste sull’isolotto in adiacenza allo stabilimento balneare.
A tal riguardo, si precisa che la Concessione Demaniale n. 166/2013 datata 17/10/2013 è stata rilasciata
in subordine a precise condizioni prescritte. In particolare nella condizione n. 7 viene menzionato
esplicitamente che: il concessionario “… non potrà precludere nella zona relitto e nella zona isolotto il
libero transito, né realizzare alcun manufatto, utilizzando le predette zone solo ai fini di salvaguardia e
tutela ambientale, dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte …”.
A ulteriore chiarimento di quanto sopra esposto si riferisce che la “Valutazione di Incidenza ambientale
inerente il progetto di Ampliamento della concessione demaniale marittima n.58/2004 sito in località
Punta della Suina in Comune di Gallipoli”, rilasciata dal Settore Territorio ed Ambiente della Provincia
di Lecce, specifica che sul suddetto Isolotto, di mq 1279,11, “non è prevista alcuna utilizzazione turistico balneare ma la sola salvaguardia”.
Per quanto sopra si accertava la violazione dei seguenti artt.:
Art. 24 del Codice della Navigazione (innovazioni non autorizzate in area in concessione);
Art. 54 e 1161 del Codice della Navigazione (occupazione abusiva di demanio marittimo).
In data 02 luglio 2015, sono stati effettuati ulteriori controlli presso lo stabilimento balneare denominato
“PUNTA DELLA SUINA”, anche al fine di dare esecuzione al Decreto di sequestro preventivo disposto
dal Pubblico Ministero Dott. Emilio ARNESANO.
In tale occasione, relativamente al sistema di smaltimento acque reflue costituito da tre fosse posizionate
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sul cordone dunale ed occultate con pannelli e bancali in legno e ricoperti di sabbia, situati all’interno dei
servizi igienici, si precisa che non si è proceduto al sequestro in quanto su richiesta, autorizzata dal Dott.
ARNESANO, il Sig. GAROFALO Pierpaolo si rendeva immediatamente disponibile ad installare, entro la
giornata del 03 luglio 2015, dei servizi igienici chimici.
Per quanto riguarda il sequestro dell’area demaniale marittima individuata come “zona relitto” di mq.
1.733,65 circa, si precisa che mq. 165,00 circa erano asserviti ed inglobati alla zona demaniale in
concessione destinata a posa ombrelloni e sdraio delimitata da recinzione a giorno costituita da pali in
legno infissi su sabbia e collegati tra loro da una corda. Infatti, venivano rinvenuti anche i vecchi paletti
in legno che delimitavano la corretta estensione dell’area in concessione destinata a posa ombrelli e
sdraio.
La presenza di attrezzature turistico balneari induceva i privati cittadini a considerare l’area demaniale
“relitto” come zona di esclusivo utilizzo dello stabilimento balneare.
Si riferisce inoltre che all’interno della suddetta zona relitto, concessa al solo fine della tutela ambientale,
si trovavano le dune sbancate e sequestrate in data 26.06.2015 per deturpamento ambientale, oggetto di
convalida da parte del GIP Dott.ssa Martalò, in data 01.07.2015.
Per quanto riguarda il sequestro dell’area demaniale marittima individuata come “zona relitto” di mq.
1.971,43 circa, si precisa che mq. 165,00 circa erano asserviti ed inglobati alla zona demaniale in
concessione destinata a posa ombrelloni e sdraio delimitata da recinzione a giorno costituita da pali in
legno infissi su sabbia e collegati tra loro da una corda. L’area era occupata da n° 12 ombrelloni infissi
sulla sabbia, n° 24 sdraio rosse, n° 87 sdraio blu, n° 02 poltrone da regista di colore blu, n° 01 poltrona da
regista di colore rossa, n° 02 rastrelli in plastica, n° 02 retini, n° 02 bidoni in calcestruzzo bianchi e n° 01
secchio in plastica.
I restanti mq. 1.806,43 circa di “zona relitto” erano occupati in diversi punti da n° 16 sdraio rosse e n° 19
sdraio blu, destinata e restituita alla pubblica fruibilità.
La presenza di attrezzature turistico balneari induceva i privati cittadini a considerare l’area demaniale
“relitto” come zona di esclusivo utilizzo dello stabilimento balneare.
Si riferisce inoltre che all’interno della suddetta zona relitto, concessa al solo fine della tutela ambientale,
si trovavano le dune sbancate e sequestrate in data 26.06.2015 per deturpamento ambientale e oggetto di
convalida da parte del GIP Dott.ssa Martalò, in data 01.07.2015.
Per quanto riguarda il sequestro dell’area demaniale marittima “isolotto” di mq. 1.279,11 circa, si precisa
che lo stesso risultava occupato da n° 16 ombrelloni con relative basi e n° 37 sdraio, parte occupate da
clienti dello stabilimento.
La presenza di attrezzatura turistico balneare induceva i privati cittadini a considerare l’isolotto come
zona di esclusivo utilizzo dello stabilimento balneare.
La stradina di accesso all’isolotto e la scogliera superficiale dell’isolotto risultano inoltre verosimilmente
raschiate e rovinate.
Si precisa infine che anche la suddetta zona demaniale “isolotto” è concessa al solo fine della tutela
ambientale”.
E’stata accertata la violazione delle norme seguenti:
a.
art. 24 del Codice della Navigazione (innovazioni non autorizzate in area in concessione);
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b.
artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione (occupazione abusiva di demanio marittimo).
VISTE le disposizione emanate dal Ministero della Marina Mercantile e della Regione Puglia circa
l'utilizzazione e la difesa del pubblico Demanio Marittimo;
VISTA l’Ordinanza di sospensione dei lavori n. 167 del 17.07.2015 del Dirigente dell’Area n. 1 – Politiche
Territoriali del Comune di Gallipoli;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTI gli artt. 30, 54, 84 e 1161 del Codice della Navigazione;
RITENUTO necessario tutelare gli interessi demaniali marittimi, fatta salva ogni azione per la
determinazione dell'eventuale danno ed il pagamento dovuto all'Erario a titolo di indennizzo;
INGIUNGE
al Sig. Garofalo Pierpaolo, nato a Lecce il 05.07.1974 e residente a Gallipoli (LE) in Via della Costituzione
n. 2, in qualità di Amministratore Unico della Soc. ITS Srl, di provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi
entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione del presente atto.
Si avverte che in caso di inottemperanza alla presente ingiunzione nei termini sopraindicati, si procederà
d'ufficio a spese dell'ingiunto, provvedendo al recupero delle somme eventualmente anticipate da questo
Comune a norma dell'art. 84 del Codice della Navigazione, senza pregiudizio delle sanzioni previste dall'art.
1164 del Codice stesso e del diritto dell'Erario al pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo.
Avverso il presente provvedimento, nel termine di 60 gg. dalla notifica, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente in applicazione della Legge n. 1034 del 06.12.1971, oppure in via
alternativa al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24.11.1971 n.
1199).
Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alessandro DUMA, presso l’Ufficio Demanio
Marittimo del Comune di Gallipoli, cui il destinatario potrà rivolgersi negli orari e giorni di apertura al
pubblico.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Procura della Repubblica c/o Tribunale tramite Comando
di Polizia Municipale, all’Ufficio Tecnico Comunale, al Comando della Polizia Municipale, all’Ufficio
Commercio Comunale, alla Capitaneria di Porto di Gallipoli, al Servizio Demanio e Patrimonio della
Regione Puglia, all’Agenzia del Demanio, all’Agenzia delle Dogane – Filiale di Lecce, Corpo Forestale dello
Stato – Sede di Gallipoli.
Gallipoli, lì 23.07.2015
IL DIRIGENTE
Laura RELLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 23/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi all'albo pretorio del Comune.
Gallipoli, lì ....................
IL MESSO COMUNALE
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