Messaggio municipale 152 - Approvazione convenzione pompieri

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Messaggio municipale 152 - Approvazione convenzione pompieri
6705 Cresciano, 11 luglio 2006
COMUNE DI CRESCIANO
Il Municipio
MESSAGGIO
No. 152
o
(Risoluzione Municipale N 497 del 10 luglio 2006)
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIASCA E I
COMUNI DI BODIO, CRESCIANO, GIORNICO, IRAGNA,
LODRINO, LUDIANO, MALVAGLIA, OSOGNA, PERSONICO,
POLLEGIO, SEMIONE E SOBRIO PER QUANTO CONCERNE IL
CORPO CIVICI POMPIERI DI BIASCA
_______________________________________________________________________
Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori Consiglieri,
abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese attenzione la convenzione con il Comune di
Biasca e altri Comuni per quanto concerne il Corpo civici pompieri di Biasca.
1.
Istoriato
Il Corpo civici pompieri di Biasca è stato fondato nel lontano 1882.
Nel 1964, il Dipartimento delle finanze, servizio incendi, scriveva al Municipio di Biasca che
“il Corpo Pompieri di Biasca provvede da alcuni anni alla lotta contro gli incendi, oltre che a Biasca,
anche nella regione limitrofa.
Nel corso degli anni 1962/63 e 1964 il Dipartimento, in esecuzione di un proprio piano di
miglioramento dell’organizzazione pompieristica cantonale, ha provveduto allo scioglimento dei
Corpi pompieri posti nelle vicinanze.
Il Corpo Pompieri di Biasca, per la dotazione di modernissimi mezzi di lotta contro gli incendi
(dispone tra l’altro di 1 moderna autopompa, di un veicolo di I soccorso, di 1 motopompa, di una
ricca serie di estintori e di un quantitativo elevato di tubi) e per il numero dei propri militi, è in grado
di efficacemente e tempestivamente intervenire (anche simultaneamente) in una vasta zona vicina.
Appare giusto che i Comuni che vengono serviti in modo egregio dal Corpo Pompieri di Biasca,
sgravati da ogni responsabilità per la lotta contro il fuoco, partecipino alle spese di esercizio. Ciò è
d’altronde conforme al principio adottato da questo Dipartimento per tutti i consorzi di lotta contro gli
incendi già operanti nel Cantone, stipulando Convenzioni per il riparto spese come all’allegato che vi
sottoponiamo per la firma e che avrà validità con il 1. gennaio 1965.
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Per quei Comuni in cui già esisteva un Corpo Pompieri ciò è stato preannunciato nel decreto di
scioglimento. Ma anche gli altri senza alcun dubbio, debbono per elementari ragioni di giustizia,
portare il loro contributo.
Il Dipartimento ha allestito il riparto spese sulla media tra la popolazione ed il valore immobiliare di
stima come precisato nell’allegato della Convenzione.”
Il 1 gennaio 1965 entra pertanto in vigore la Convenzione che regola i rapporti tra il Comune di
Biasca e i Comuni di Cresciano, Iragna, Ludiano, Malvaglia, Pollegio e Semione allo scopo di
potenziare l’organizzazione della lotta contro gli incendi.
La convenzione prevedeva 5 punti:
“1. Il Comune di Biasca assicura per mezzo del proprio Corpo Pompieri, la lotta contro gli incendi
sul territorio dei Comuni sopra menzionati.
2.
I Comuni partecipano alle spese per il Corpo Pompieri di Biasca, secondo la media tra la
popolazione ed il valore immobiliare di stima come all’allegato. E’ escluso dal riparto il 50%
delle gratifiche annuali ai militi del Corpo che viene sopportato totalmente dal Comune di
Biasca.
3.
I contributi annui dei Comuni verranno versati posticipatamente entro il 31 dicembre del
rispettivo anno, in base ai conti consuntivi.
4.
La presente convenzione entra in vigore a partire dal 1. gennaio 1965, dopo la firma da parte
di tutti i Municipi dei Comuni che vi partecipano e la ratifica del Dipartimento delle Finanze, che
dura 4 anni. Se essa non viene disdetta da una delle parti contraenti entro 6 mesi prima della
scadenza, la convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno con possibilità di disdetta
previo avviso semestrale.
5.
Eventuali divergenze che dovessero sorgere in merito all’applicazione della presente
convenzione saranno sottoposte per decisione al Dipartimento delle Finanze, con diritto di
ricorso al Consiglio di Stato.”
La convenzione sopra indicata non ha conosciuto modifiche negli anni e pertanto è la stessa che
serve da base ancora oggi per il calcolo dei contributi a carico dei diversi Comuni convenzionati.
Questa convenzione serve per garantire la sicurezza di ca. 10'000 abitanti che equivale al 38% della
popolazione delle Tre Valli.
In questi anni non si sono conosciuti particolari problemi di applicazione della stessa ma
evidentemente i dati che reggevano il calcolo del contributo a carico dei diversi Comuni sono stati
modificati nel tempo e pertanto meritavano una revisione. Altro elemento fondamentale è la
riorganizzazione dei corpi civici pompieri ticinesi.
2.
La nuova organizzazione dei corpi pompieri ticinesi
Con l’entrata in vigore della Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti
ed i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996) e del rispettivo Regolamento (RLLI del 7 aprile 1998
ma retroattivo al 1 gennaio 1998), la Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (di seguito
“FCTCP”) si è trovata confrontata con l’importante problematica della riorganizzazione territoriale dei
corpi pompieri. Questa operazione doveva essere assolta entro il 1 gennaio 2000 ma su richiesta
della FCTCP è stato prorogato dal Consiglio di Stato al 31 dicembre 2001. Entro quel termine i
diversi attori cantonali hanno dovuto presentare un progetto tecnico concreto attraverso il quale dare
all’autorità politica cantonale, ai suoi organi dipartimentali coinvolti nell’ambito pompieristico, ai
comuni interessati, all’Associazione svizzera d’assicurazioni (ASA) e a tutti i pompieri, la possibilità
di capire quale e come sarà la futura organizzazione dei corpi pompieri ticinesi.
2.1 Obiettivi della nuova organizzazione
La nuova organizzazione dei pompieri ticinesi parte da una situazione organizzativa preesistente
che, dal punto di vista “tradizionale”, è molto radicata sia nei pompieri sia nei politici e sia nella
popolazione. L’obiettivo principale della stessa non è quello di cancellare dei corpi pompieri esistenti
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da decenni, ma è quello di creare degli organismi di intervento più razionali, meglio distribuiti sul
territorio, con un’istruzione di base unica a livello di tutte le categorie, che rispecchino la modularità
di intervento e che possano essere equipaggiati in modo consono per effettuare tutti gli intereventi di
loro competenza.
Un altro obiettivo importante è quello di affiliare alla FCTCP dei corpi pompieri e di assimilare
nell’apparato pompieristico cantonale i corpi pompieri di montagna, fino ad ora “gestiti” dal
Dipartimento del territorio – sezione forestale.
Non si deve inoltre sottacere la modifica imposta dal nuovo concetto federale di “protezione della
popolazione” nel quale i pompieri vengono integrati unitamente agli altri enti di pronto intervento.
Questo nuovo concetto sarà uno dei pilastri portanti della futura organizzazione di sicurezza
nazionale. Per potersi inserire in maniera organica in questo nuovo discorso, si è dovuto rivedere la
distribuzione dei corpi pompieri sul territorio cantonale e riadattarla alle effettive esigenze del
pompierato in generale e dei partner del soccorso.
2.2 Situazione al 31 dicembre 2001
La situazione in ambito pompieristico al 31 dicembre 2001 presentava la seguente organizzazione.
2.2.1 Corpo pompieri urbani
2.2.1.1 Corpo pompieri categoria A
Nel nostro Cantone vi erano 6 CP cat. A o centri di soccorso cantonali (Biasca, Bellinzona,
Locarno, Lugano, Mendrisio, Chiasso).
Tra di essi tre equipaggiati per ricoprire il ruolo di Centro di soccorso chimico cantonale
(Bellinzona e Lugano) o di Centro chimico regionale (Chiasso).
2.2.1.2 Corpo pompieri categoria B
Di cat. B 23 corpi (Airolo, Quinto, Faido, Giornico, Bodio, Olivone, Torre, Dongio, LodrinoOsogna per quanto concerne la nostra regione) e sono inseriti nei centri di soccorso di Biasca
(9), di Bellinzona (3), di Locarno (6) e di Lugano (5). Si tratta di corpi pompieri motorizzati che
si occupano di garantire il primo intervento in un comprensorio formato da uno o più comuni e
sono equipaggiati in modo diverso a seconda della distanza dal Centro di soccorso e dei
pericoli specifici presenti sul territorio di loro competenza.
2.2.1.3 Corpo pompieri categoria C
Al 31 dicembre 2001, i corpi pompieri cat. C sono 25 (Anzonico, Bedretto, Dalpe, Osco, Prato
Leventina per la nostra regione) e sono inseriti nei centri di soccorso di Biasca (5), di Locarno
(13) e di Lugano (7). Essi non sono motorizzati e, di principio, l’equipaggiamento in fatto di
mezzi e di materiale che hanno in dotazione permette loro di garantire il primo intervento nel
territorio del Comune sede.
2.2.1.4 Corpi pompieri aziendali
I corpi pompieri aziendali al 31 dicembre 2001 erano tre e più precisamente il Corpo Pompieri
Aerodromo di Lugano-Agno, il Corpo Pompieri Ospedale regionale di Lugano e il Corpo
Pompieri degli Arsenali e Piazze d’armi federali del Monte Ceneri. A questi si è aggiunto il CIG
(Centro d’intervento del S. Gottardo).
Questi enti di intervento interni si occupano di garantire il primo intervento nell’ambito della
propria azienda.
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2.2.2 Corpo pompieri di montagna
Nel nostro Cantone, caso atipico rispetto alle altre organizzazioni pompieristiche del resto della
Svizzera vi sono anche dei corpi pompieri di montagna che sono specializzati soprattutto nell’ambito
degli incendi boschivi.
Al 31 dicembre 2001 si contano 58 corpi pompieri di montagna con un effettivo totale di 1'113 militi
inseriti nei comprensori dei seguenti centri di soccorso: Biasca (5), Bellinzona (12), Locarno (23),
Lugano (16) e Mendrisio (2).
2.3 Nuova organizzazione dei Centri di soccorso
Dopo attente valutazioni degli ispettori di zona, per il nostro comprensorio la materia è stata
analizzata dal signor Giorgio Ortelli in qualità di comandante del Corpo civici pompieri di Biasca, la
proposta di nuova organizzazione è stata la seguente:
Centro di soccorso cantonale di Biasca
Stato al 31.12.2001
(CP= corpo pompieri; CS= Centro di soccorso)
1 CP cat. A
CS cantonale di Biasca
CP Airolo
9
CP cat. B
CP Quinto
CP Faido
CP Giornico
CP Bodio
CP Olivone
CP Torre
CP Dongio
CP Lodrino-Osogna
CP Bredretto
5
CP cat. C
CP Dalpe
CP Prato Leventina
CP Osco
CP Anzonico
5
CP di montanga CP Semione-Ludiano
CP Iragna
CP Osogna
CP Lodrino
CP Cresciano
Nuova organizzazione
(CP= corpo pompieri; CS= Centro di soccorso)
1 CP cat. A
CS cantonale di Biasca
CP Alta Leventina
4
CP cat. B
CP Faido
CP Olivone
CP Acquarossa
1
CP di montagna CP Riviera
Nuova organizzazione dal 1 gennaio 2006
Categoria
CP cat. A
CP cat. B
CP cat. C di montagna
CP
Comuni interessati
Biasca, Bodio, Cresciano, Giornico, Iragna, Lodrino, Ludiano, Malvaglia,
CS di Biasca Osogna, Personico, Pollegio, Semione
Alta Leventina Airolo, Bedretto, Prato Leventina, Quinto, Dalpe
Anzonico, Calonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chiggiogna,
Chironico, Faido, Marengo, Osco, Rossura, Sobrio
Faido
Olivone
Acquarossa
Riviera
Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone, Ponte Valentino, Larario, Torre
Dongio, Corzoneso, Leontica, Prugiasco, Castro, Marolta, Lottigna
Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna
Nel Corpo cat C di montagna incorporati, oltre ai militi dei CP di montagna di Cresciano, Iragna,
Lodrino e Osogna, anche militi provenienti dai CP di montagna di Pollegio e di Semione e Ludiano e
da altri comuni convenzionati.
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Il CP di montagna della Riviera assumerà una valenza regionale sotto la coordinazione diretta del
CP di Biasca.
3.
La convenzione
Questa nuova organizzazione ha imposto di rivedere la precedente convenzione in vigore dal 1965
in quanto si è esteso il numero di comuni coinvolti. E’ stata inoltre l’occasione per rivedere
l’integralità del testo, completando con delle norme generali e soprattutto rendendolo attuale con le
nuove esigenze del Corpo pompieri. Un elemento importante è pure il fatto che il testo è stato
proposto direttamente dalla FCTCP ed è uguale per ogni centro del Cantone.
All’articolo 1 si sono richiamati le norme legali che reggono il servizio di lotta contro gli incendi e si è
enunciato il compito che si assume il Corpo Civici pompieri di Biasca. Rispetto alla convenzione
precedente si è modificato il testo inserendo il compito generale di “garantire l’intervento” e non
limitarlo come nel passato alla “lotta contro gli incendi”. I compiti assunti dai Corpi pompieri sono
infatti molteplici e pertanto, anche se nella sostanza non vi sono delle grandi differenze, si ritiene più
corretta una formulazione generale rispetto alla forma adottata nel passato.
All’articolo 2 si specifica la categoria del Corpo pompieri di Biasca.
Rispetto a quanto previsto finora, l’articolo 3 indica i compiti che spettano al Comune polo. I compiti
enunciati sono sempre stati assunti dal Comune di Biasca e pertanto non vi sono grandi
cambiamenti ma con questa nuova convenzione si è ritenuto opportuno inserirli nel testo così da
chiarire in modo inappuntabile le diverse competenze in materia.
Le relazioni finanziarie tra i diversi comuni convenzionati sono regolate attraverso l’articolo 4 della
convenzione. La modalità di calcolo non subisce modifiche rispetto al passato in quanto essa
permette una giusta ripartizione dei costi e inoltre, non avendo mai dato adito a discussioni, si ritiene
opportuno mantenerla in funzione.
All’articolo 5 si sono invece indicati i compiti del Comune di Biasca verso gli altri Comuni per quanto
concerne i conti preventivi e i conti consuntivi. Di particolare importanza è il punto due dell’articolo in
quanto si è inserita la facoltà di incasso degli acconti da parte del Comune polo fino all’80%.
L’articolo 6 inserisce l’obbligo per il Comando del Corpo pompieri di presentare un rapporto di attività
ai comuni convenzionati. Si ritiene corretto questo modo di procedere anche per far conoscere a tutti
l’attività che viene svolta e soprattutto questo mantiene un certo legame tra i diversi Comuni e il
Corpo pompieri.
Con l’articolo 7 si è voluto determinare in che modo saranno trattate eventuali richieste di adesione
da parte di Comuni attualmente non convenzionati. Anche se non espressamente indicato nella
convenzione, in quel caso, il Comune polo farebbe una informazione mirata verso tutti i Comuni
fornendo tutti i dati necessari.
Considerato l’evoluzione conosciuta dai Comuni ticinesi in questi ultimi anni e visti i diversi progetti
di aggregazione, si è voluto dedicare l’articolo 8 della convenzione al tema. Si lascia la competenza
agli organi cantonali di indicare in che modo la convenzione dovrà essere modificata in quel caso. E’
importante affermare il ruolo cantonale per permettere l’adozione di misure e direttive valide per tutti
i Comuni del Cantone senza dover necessariamente studiare delle soluzioni regionali.
L’articolo 9 spiega gli effetti che sono prodotti dalla ratifica della convenzione. In particolare si
indicano i corpi che saranno sciolti e che saranno integrati nel Corpo pompieri di Biasca.
Rispetto a quanto fatto con la convenzione precedente, la chiave di riparto viene inserita
direttamente nel testo all’articolo 10.
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Considerato che non sono state ancora tenute in considerazione le nuove stime, si è inserito
l’articolo 11 per poter modificare il calcolo e per poter procedere a delle modifiche qualora dovesse
esserci una nuova revisione delle stime.
L’articolo 12 indica i termini entro i quali la convenzione è in vigore.
Viste le motivazioni addotte si invita l'onorando Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. la convenzione tra il Comune di Biasca e i comuni di Bodio, Cresciano, Giornico, Iragna,
Lodrino, Ludiano, Malvaglia, Osogna, Personico, Pollegio, Semione e Sobrio per quanto
concerne il Corpo civici pompieri di Biasca è approvata articolo per articolo
2. la convenzione è approvato nella sua globalità con entrata in vigore 1 gennaio 2006
Con Ossequio.
PER IL MUNICIPIO DI CRESCIANO
Il Sindaco:
Il Segretario:
F. Tognini
Commissioni interessate:
¾ Commissione delle petizioni
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D. Genini
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CONVENZIONE
tra il Comune di Biasca
ed
i Comuni di Bodio, Cresciano, Giornico, Iragna, Lodrino, Ludiano, Malvaglia, Osogna, Personico,
Pollegio, Semione, Sobrio
Per il servizio di lotta contro gli incendi, gli incendi di bosco, gli inquinamenti ed i danni della natura
Preso atto del progetto di una riorganizzazione dei corpi pompieri a livello cantonale a seguito della
nuova legislazione in materia
Si stabilisce quanto segue:
Art. 1
Ai sensi della Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni
della natura (LLI), il Corpo Civici Pompieri Biasca si assume il compito di garantire l’intervento su
tutto il territorio dei comuni convenzionati.
Art. 2
In base al Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni
della natura (RLLI art. 7 lett. b), il Corpo Pompieri è classificato nella categoria A con la funzione di
centro di soccorso cantonale (RLLI art. 6).
Art. 3
Il comune polo si impegna a garantire il buon funzionamento del Corpo Pompieri secondo le direttive
federali, cantonali, della Coordinazione Svizzera dei Pompieri e della Federazione Svizzera dei
Pompieri e si assume i seguenti compiti:
• Proporre al Cantone l’assunzione di nuovi pompieri;
• Proporre al Cantone le promozioni;
• Controllare la gestione tecnica e finanziaria del Corpo;
• Garantire un’adeguata infrastruttura logistica eventualmente in collaborazione con altri
comuni.
Art. 4
1)
La differenza tra costi e ricavi d’esercizio viene ripartita tra i comuni interessati sulla base dei
seguenti criteri:
•
Percentuale della popolazione finanziaria del Comune rispetto alla popolazione
finanziaria del comprensorio dei comuni convenzionati;
•
Percentuale del valore di stima ufficiale del Comune rispetto al valore di stima totale del
comprensorio dei comuni convenzionati.
2)
La chiave di riparto viene calcolata in base alla somma delle due percentuali citate al
paragrafo precedente del presente articolo e divisa per due.
Art. 5
1)
Il Comune polo, tramite il Comando del Corpo Pompieri, elabora i conti preventivi e consuntivi
e li presenta a tutti comuni convenzionati i quali hanno 30 giorni per presentare osservazioni.
2)
I preventivi vanno presentati entro il 30 settembre dell’anno precedente
3)
I consuntivi devono essere presentati entro la fine di marzo dell’anno seguente
4)
Il Comune polo, tramite il Comando del Corpo Pompieri, può incassare gli acconti fino all’80%
del preventivo nel corso dell’anno d’esercizio. Il conguaglio finale sarà incassato dopo la
presentazione dei consuntivi.
Art. 6
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Ogni anno, in relazione alla presentazione dei conti consuntivi, il Comando del Corpo Civici Pompieri
di Biasca deve presentare a tutti i comuni convenzionati un rapporto di attività.
Art. 7
Qualora nuovi comuni, compatibilmente con l’organizzazione a livello cantonale, dovessero chiedere
di far parte del comprensorio del Corpo Civici Pompieri di Biasca, è data facoltà al legislativo del
Comune polo di estendere la presente convenzione a questi comuni a condizione che tali adesioni
non comportino aumenti di costi ai singoli comuni firmatari della presente convenzione.
Art. 8
Nel caso in cui vi fossero delle aggregazioni di comuni, la presente convenzione verrà modificata
secondo specifiche direttive del Consiglio di Stato e/o dei Dipartimenti competenti.
Art. 9
Con la ratifica di questa convenzione da parte della competente istanza e da parte del Consiglio di
Stato, il Corpo Civici Pompieri di Biasca, oltre che mantenere le funzioni assegnategli, assume le
funzioni dei corpi pompieri di Bodio, Giornico, Lodrino-Osogna. Gli effettivi ed il materiale in
dotazione di questi corpi vengono pertanto integrati nel Corpo Civici Pompieri di Biasca, secondo
modalità da concordare e collocati sul territorio nell’ottica di una copertura ottimale di tutto il territorio
servito.
Pure i Corpi pompieri di montagna di Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Pollegio, Semione e
Ludiano saranno sciolti. In loro sostituzione sarà creato un nuovo e unico Corpo pompieri cat. C di
montagna (regionale) con sede a Lodrino.
Art. 10
Chiave di riparto:
Comune Valore di stima
Biasca
Bodio
Cresciano
Giornico
Iragna
Lodrino
Ludiano
Malvaglia
Osogna
Personico
Pollegio
Semione
Sobrio
Totale
756'268'861
114'385'781
56'204'408
135'948'393
53'708'710
157'448'985
34'142'361
202'959'908
76'845'214
94'970'268
71'143'800
42'351'482
20'406'413
1'816'784'584
% Stima Pop 03/04
41.63%
6.30%
3.09%
7.48%
2.96%
8.67%
1.88%
11.17%
4.23%
5.23%
3.92%
2.33%
1.12%
100.00%
% Pop
Media
5'857 40.35% 40.99%
1'021
7.03% 6.66%
592
4.08% 3.59%
940
6.48% 6.98%
515
3.55% 3.25%
1'509 10.39% 9.53%
300
2.07% 1.97%
1'239
8.53% 9.85%
972
6.70% 5.46%
364
2.51% 3.87%
786
5.41% 4.67%
346
2.38% 2.36%
76
0.52% 0.82%
14'517 100.00%
100%
Art. 11
I valori considerati per il calcolo dei riparto stabilito all’articolo 10 saranno aggiornati al 1 gennaio
dell’anno seguente all’anno di pubblicazione dei dati aggiornati.
Art. 12
La presente convenzione viene approvata e sottoscritta dai rispettivi legislativi comunali ed entra in
vigore con la ratifica da parte del Consiglio di Stato. Essa ha la durata di 4 anni e, qualora non
venisse disdetta con un anno di anticipo, si rinnova automaticamente per ulteriori 4 anni.
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Art. 13
La presente convenzione revoca ed annulla ogni altra precedente convenzione, disposizione o
accordo riguardate questo ambito.
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