XI Conferenza delle Alpi, Rapporto del Gruppo di verifica
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XI Conferenza delle Alpi, Rapporto del Gruppo di verifica
AC11/A1/1 RAPPORTO DEL GRUPPO DI VERIFICA ALLA XI CONFERENZA DELLE ALPI SULLO STATO DELL’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI E DEI SUOI PROTOCOLLI Introduzione ........................................................................................................................... 1 • Importanza della Convenzione delle Alpi .............................................................................. 1 • Informazioni generali sull’attuazione della Convenzione delle Alpi ................................... 1 • Processo di redazione del rapporto del Gruppo di verifica .................................................. 2 • Struttura del rapporto ............................................................................................................. 3 A Stato dell’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli ........................ 4 A1 A1.1 Attuazione delle raccomandazioni della X Conferenza delle Alpi ....................................... 4 Rafforzamento della collaborazione delle Parti contraenti estesa alla messa in opera di tutti i Protocolli, in particolare nei settori della pianificazione territoriale e dei trasporti .......................... 4 A1.2 Attenzione ad un uso parsimonioso del suolo mediante misure di regolamentazione conformi alle disposizioni dell’articolo 9 del Protocollo Pianificazione territoriale e dell’articolo 7 del Protocollo Difesa del suolo ..................................................................................................................................... 8 A1.3 Completamento delle misure per assicurare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Protocollo Trasporti e miglioramento della considerazione dei costi reali dei differenti vettori secondo il principio "Chi inquina paga" in conformità dell'articolo 14 del Protocollo Trasporti .............................................................................................................................. 9 A1.4 Promozione del turismo sostenibile anche mediante misure che incentivino l’attrattività economica del turismo rispettoso della natura, ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo Turismo, in particolare dei commi 3 e 4, prevenzione e riparazione dei danni ambientali causati dalle attività ed infrastrutture turistiche e attenzione ad una migliore attuazione delle disposizioni relative all’uso di apparecchi a motore e velivoli a fini ricreativi ai sensi degli articoli 15 comma 2 e 16 del Protocollo Turismo e 12 comma 1 del Protocollo Trasporti.............................................................. 12 A1.5 Considerazione degli obiettivi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche, ai sensi dell’articolo 2, e in particolare degli obiettivi di graduale riduzione degli inquinanti atmosferici fino ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali e di limitazione delle popolazioni di ungulati ad una quantità compatibile con la rigenerazione naturale delle foreste montane....... 14 A1.6 Sviluppo di soluzioni atte ad allineare le diverse esigenze di utilizzo e i molteplici interessi, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento tra agricoltura ed economia forestale, protezione della natura e caccia ........................................................................................................................... 17 A1.7 Migliore coordinamento delle politiche settoriali al fine di prevenire i rischi connessi a monoeconomie, in conformità dell'articolo 6 del Protocollo Pianificazione territoriale ................. 19 A1.8 Rispetto degli obblighi, previsti dalla Convenzione delle Alpi e dai suoi Protocolli, attuabili solo attraverso un impegno comune. Ciò riguarda per esempio il completamento dell'istituzione di aree di osservazione permanente da integrarsi nella rete panalpina di osservazione del suolo prevista dall’articolo 21 del Protocollo Difesa del suolo. ................................................................................ 20 A2 Attuazione degli obblighi di diritto internazionale derivanti dalla Convenzione delle Alpi e dai suoi Protocolli che non costituiscono oggetto delle raccomandazioni della X Conferenza delle Alpi............................................................................................................. 23 A2.1 Obblighi generali ai sensi dell’articolo 2 comma 2 lettere da a) a l) e degli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro ........................................................................................................................... 23 A2.2 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile ............................................................................................... 24 A2.3 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito della difesa del suolo 25 A2.4 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio .............................................................................................................. 26 A2.5 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dell’agricoltura di montagna ............................................................................................................................................ 27 A2.6 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito delle foreste montane ... A2.7 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito del turismo ................ 29 A2.8 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti .............. 30 A2.9 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dell’energia .............. 31 ............................................................................................................................................................. 28 B Confronto dello stato dell’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli con lo stato dell’attuazione riportato nella relazione sottoposta dal Gruppo di verifica alla X Conferenza delle Alpi ........................................................................................... 33 C Eventuali visite sul territorio .......................................................................................... 35 D Eventuali richieste di verifica ......................................................................................... 35 E Conclusioni...................................................................................................................... 35 Introduzione • Importanza della Convenzione delle Alpi La Convenzione delle Alpi e i suoi protocolli di attuazione rappresentano per le Parti contraenti un importante strumento per lo sviluppo sostenibile del territorio alpino. La definizione di regole comuni, giuridicamente impegnative a livello internazionale per tutto l’arco alpino consente di ottenere un completo equilibrio di ecologia, economia e dimensione sociale e con esso un’amministrazione e una vita compatibili con l’ambiente. Le Parti contraenti riferiscono che, negli ultimi anni, la Convenzione delle Alpi ha intensificato lo scambio di esperienze transfrontaliero e la collaborazione nei vari settori. Gli Stati alpini sono inoltre impegnati insieme nel campo dei partenariati internazionali con altre zone montane (Carpazi, Balcani, Caucaso, Asia centrale). L’Austria e la Slovenia fanno tuttavia notare che le potenzialità insite nella Convenzione delle Alpi sono ben lungi dall’essere esaurite. Per la Francia, l’Italia, la Svizzera e la Slovenia, la Convenzione delle Alpi implica un rafforzamento delle politiche nazionali a favore della montagna. L’Austria ritiene inoltre che vada segnalato il fatto che i Protocolli di attuazione sono ormai in vigore all’interno dello Stato e pertanto devono essere considerati in ambito sia legislativo sia attuativo. • Informazioni generali sull’attuazione della Convenzione delle Alpi L’attuazione nel senso dell’esecuzione del contenuto delle disposizioni del trattato è multiforme. In Austria, Francia e Slovenia si riscontrano decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento direttamente alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli di attuazione mentre non sono presenti negli ordinamenti delle altre Parti contraenti. Per quanto riguarda la Germania, ciò si può attribuire al fatto che agli obblighi rilevanti della Convenzione delle Alpi viene data attuazione tramite il diritto interno. La Francia menziona il decreto di pianificazione territoriale delle montagne del 22.12.2006 riguardante i nuovi impianti turistici e il Decreto del 27.02.2008 di protezione e valorizzazione del paesaggio del Mont Salève in Alta Savoia. L’Austria fa notare che alcune disposizioni della Convenzione delle Alpi sono ritenute poco concrete dalle autorità e quindi non se ne tiene conto nella prassi amministrativa. In Slovenia questa forma di attuazione giuridica viene praticata mediante l’esecuzione delle Leggi sull’assetto del territorio, sulla conservazione della natura, sulla tutela dell’ambiente, sul Parco nazionale del Triglav, sulle acque e sulle foreste. Nella valutazione delle questioni attinenti all’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli sono di aiuto il manuale di applicazione del Ministero dell'Ambiente austriaco1 e la banca dati legali2, nonché la guida per l'applicazione dei Ministeri per l'ambiente federale e bavarese in Germania3. Anche il Ministero dell’Ambiente italiano, con il suo manuale per l’attuazione della Convenzione quadro4 si è mosso in questa direzione. 1 Vedi http://gpool.lfrz.at/gpoolexport/media/file/Alpenkonvention_Umsetzungshandbuch.pdf Vedi http://www5.umweltbundesamt.at/alpenkonvention 3 Vedi http://www.bmu.de/int_umweltpolitik/weitere_multilaterale_zusammenarbeit/doc/40826.php 4 Vedi Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e Consulta Stato Regioni dell’Arco alpino e Eurac research (2006); La Convenzione delle Alpi, Politiche, leggi e misure di attuazione in Italia“; Bolzano/Bozen 2 1 L’esecuzione delle politiche settoriali in materia rientra, per tutte le Parti contraenti, tra le principali misure di attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi. A tale proposito, la Francia e la Slovenia segnalano la politica di sviluppo del territorio e di protezione della natura mentre l’Austria evidenzia l’impegno per un’attuazione omogenea mediante istruzioni alle autorità competenti. Anche l’esecuzione dei progetti serve a tutte le Parti contraenti ai fini dell’attuazione dei compiti della Convenzione delle Alpi, sia che si tratti del programma Spazio Alpino o di altri strumenti di politica regionale dell’UE, sia che si tratti di altri progetti transfrontalieri o di progetti nazionali rilevanti per il territorio montano. Austria, Germania, Italia e Slovenia citano inoltre le attività di divulgazione e informazione al pubblico su temi della Convenzione delle Alpi e dell’arco alpino attraverso la promozione di manifestazioni e convegni nonché pubblicazioni e studi. Un’ulteriore linea d’azione riguarda il finanziamento di progetti di ricerca e la collaborazione con istituti di ricerca, posti in atto da Germania, Italia e Svizzera. Tra le ulteriori misure di attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi vengono menzionati il sostegno alla Rete delle Aree Protette Alpine (Germania, Francia, Principato di Monaco, Slovenia), la delimitazione delle aree protette (Austria, Slovenia) e l’appoggio fornito alle organizzazioni non governative operanti in materia (Austria, Francia, Slovenia). Inoltre, da parte di Austria, Francia, Germania e Svizzera, viene fornita assistenza all’attività della Rete di Comuni “Alleanza nelle Alpi” mentre in Slovenia questo tipo di assistenza è in fase di avvio. • Processo di redazione del rapporto del Gruppo di verifica Il meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione, istituito in conformità alla decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi, ha lo scopo di verificare periodicamente il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti e di fornire loro assistenza nell’adempimento degli stessi. La X Conferenza delle Alpi ha chiesto al Gruppo di verifica di dotarsi di orientamenti prioritari comuni nell’ambito della seconda procedura di verifica, prestando un’attenzione particolare alle carenze segnalate nelle proprie raccomandazioni in occasione della prima procedura di verifica. A tale scopo, il Gruppo di verifica ha invitato le Parti contraenti a presentare una sintesi relativa all’attuazione delle raccomandazioni della X Conferenza delle Alpi e ad elaborare un sunto dei rapporti nazionali completati o aggiornati, presentati per la seconda procedura di verifica, affrontando le carenze di attuazione risultanti dalla prima relazione del Gruppo di verifica che non costituiscono oggetto delle raccomandazioni. Sulla base delle sintesi pervenute dalle Parti contraenti e dei rapporti nazionali presentati, il Segretariato permanente ha redatto un documento di lavoro, riguardante le difficoltà nell’attuazione della Convenzione delle Alpi, segnalate dalle stesse Parti contraenti. Il Gruppo di verifica ha preso atto della struttura del presente documento e ha invitato le Parti contraenti a presentare in aggiunta esempi di buone pratiche esemplari e informazioni in merito ad eventuali difficoltà di natura sostanziale nell’attuazione delle raccomandazioni. Su questa base, il Segretariato permanente ha redatto una bozza di rapporto per l'XI Conferenza delle Alpi grazie alla quale il Gruppo di verifica ha potuto riportare il rispetto da parte delle Parti contraenti degli impegni previsti dalla Convenzione delle Alpi e dai suoi Protocolli. Le delegazioni hanno quindi colto l’opportunità di integrare i propri rapporti e gli osservatori presenti nel Gruppo di verifica hanno fornito i loro commenti. Successivamente, la bozza di verifica è stata portata a termine, sulla base dei risultati delle consultazioni del Gruppo di verifica, e approvata dalle Parti contraenti. 2 Alle complessive tre sedute, tenutesi sotto la Presidenza slovena, hanno partecipato tutte le delegazioni, eccetto l'Unione Europea e il Principato di Monaco mentre, tra le organizzazioni di osservatori, erano presenti la CIPRA International, l’IUCN e il CAA. Le versioni aggiornate dei rapporti nazionali presentati dalle Parti contraenti sono reperibili in Internet sul sito della Convenzione delle Alpi ai seguenti indirizzi: DE: http://www.alpconv.org/theconvention/conv06_CC_b_de FR: http://www.alpconv.org/theconvention/conv06_CC_b_fr IT: http://www.alpconv.org/theconvention/conv06_CC_b_it SL: http://www.alpconv.org/theconvention/conv06_CC_b_sl Discrepanze che in taluni punti si riscontrano tra le risposte presentate dalle Parti contraenti nei loro rapporti e le dichiarazioni riportate nella presente bozza di rapporto sono da attribuire alla circostanza che le Parti contraenti nel corso delle sedute del Comitato di verifica hanno precisato, se non rettificato, le loro risposte. • Struttura del rapporto In un primo capitolo A, è illustrato lo stato dell’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli al 01.09.2009, con riferimento sia all’attuazione delle raccomandazioni della X Conferenza delle Alpi (capitolo A1) sia all’attuazione degli obblighi di diritto internazionale che non costituiscono oggetto delle raccomandazioni (capitolo A2). Come richiesto dalla X Conferenza delle Alpi, la presentazione presta una particolare attenzione all'approccio delle Parti contraenti alle raccomandazioni. Pertanto, nel capitolo A1 si affrontano le misure adottate dalle Parti contraenti in proposito e si fanno constatazioni sull’attuazione delle raccomandazioni. I pareri delle Parti contraenti e degli osservatori oltre a good practices selezionate, che danno alle Parti contraenti la possibilità di apprendere le une dalle altre, completano l’esposizione relativa agli orientamenti prioritari della seconda procedura di verifica. Il capitolo A2 contiene innanzitutto una breve illustrazione dello stato dell’attuazione degli obblighi generali in capo alle Parti contraenti in virtù della Convenzione quadro, seguita, per i singoli Protocolli, dall'esposizione dell’efficacia delle misure, di constatazioni sull’attuazione e dei pareri delle Parti contraenti e degli osservatori. In un secondo capitolo B, lo stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli verificato per mezzo dei rapporti nazionali presentati nell’ambito della seconda procedura di verifica viene messo a confronto con quello esposto nella relazione sottoposta dal Gruppo di verifica alla X Conferenza delle Alpi, prendendo in considerazione anche le disposizioni alla base delle raccomandazioni della X Conferenza delle Alpi e gli obblighi di diritto internazionale che non costituiscono oggetto delle raccomandazioni. Infine, il terzo capitolo C è dedicato alle eventuali visite sul territorio, il quarto capitolo D alle eventuali richieste di verifica e il quinto capitolo E alle conclusioni. L’Allegato 1 comprende prospetti relativi alla data di presentazione dei rapporti nazionali e agli obblighi di risposta delle Parti contraenti mentre l’Allegato 2 contiene una nota informativa del Gruppo di verifica all’XI Conferenza delle Alpi in merito alle difficoltà di applicazione dell’art. 6 del Protocollo Protezione della natura. 3 A Stato dell’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli A1 Attuazione delle raccomandazioni della X Conferenza delle Alpi5 A1.1 Rafforzamento della collaborazione delle Parti contraenti estesa alla messa in opera di tutti i Protocolli, in particolare nei settori della pianificazione territoriale e dei trasporti La presente raccomandazione si riferisce sia all’art. 2 della Convenzione quadro sia a tutte le disposizioni dei Protocolli che affrontano in generale la cooperazione internazionale, come l’art. 2 lettera e) e l’art. 4 del Protocollo Pianificazione territoriale, l’art. 3 e l’art. 5, comma 1 del Protocollo Trasporti, l’art. 5 del Protocollo Difesa del suolo, l’art. 3 del Protocollo Protezione della natura, l’art. 6 del Protocollo Agricoltura di montagna, l’art. 4 del Protocollo Foreste montane, l’art. 2 del Protocollo Turismo e l’art. 4 comma 3 del Protocollo Energia. Inoltre, questa raccomandazione comprende gli specifici obblighi di cooperazione transfrontaliera di cui si trova riscontro nell’art. 10 comma 2 del Protocollo Pianificazione territoriale, negli art. 8 comma 2, 10 comma 1 lettera a), b) e c) e nell’art. 17 del Protocollo Trasporti, nell’art. 10 comma 3 del Protocollo Foreste montane, nell’art. 18 comma 2 del Protocollo Turismo e nell’art. 2 comma 2 e comma 6 e nell'art. 13 del Protocollo Energia. Tale raccomandazione affronta altresì gli obblighi generali delle Parti contraenti in materia di armonizzazione delle ricerche e delle osservazioni sistematiche 6 oltre agli obblighi specifici delle Parti contraenti nel campo della ricerca e dell’osservazione.7 A1.1.1 Misure delle Parti contraenti Tutte le Parti contraenti si impegnano a proseguire e rafforzare la collaborazione esistente nei campi della Convenzione delle Alpi, in particolare per quanto riguarda i settori della pianificazione territoriale e dei trasporti. Oltre agli accordi e alla partecipazione a comitati transfrontalieri, come le strutture dei Seguiti di Zurigo nel campo dei trasporti, viene citato 5 Le constatazioni di questo paragrafo trovano riscontro nelle sintesi effettuate da Austria, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera riguardo all’attuazione delle raccomandazioni della X Conferenza delle Alpi, nell’integrazione al rapporto nazionale del 2005 presentata dal Liechtenstein, nei rapporti del 2009 consegnati da Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia nella forma approvata dal Comitato permanente nella 28a seduta, nonché nella relazione del Gruppo di verifica sullo stato dell’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli approvata dalla X Conferenza delle Alpi. Per il paragrafo A1.4 sono stati inoltre utilizzati come base i contributi trasmessi al Segretariato permanente dal Liechtenstein il 26.08.2008 e dalla Germania il 30.06.2009 in merito allo studio “Autoveicoli e velivoli nel territorio alpino". 6 Art. 3 e 4 della Convenzione quadro, art. 14 comma 1 Protocollo Pianificazione territoriale, art. 18 comma 1 Protocollo Trasporti, art. 19 comma 1 Protocollo Difesa del suolo, art. 20 comma 1 Protocollo Protezione della natura, art. 17 comma 1 Protocollo Agricoltura di montagna, art. 13 comma 1 Protocollo Foreste montane, art. 22 comma 1 Protocollo Turismo e art. 15 comma 1 Protocollo energia. 7 Art. 19 comma 3 e art. 19 comma 4 Protocollo Difesa del suolo, art. 20 comma 2 Protocollo Protezione della natura, art. 17 comma 4, art. 17 comma 5 e art. 17 comma 6 Protocollo Agricoltura di montagna e art. 13 comma 4 Protocollo Foreste montane. 4 soprattutto un sempre maggior numero di processi comuni, indicati come importanti strumenti della cooperazione. Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera partecipano attivamente a vari progetti promossi dal Programma transnazionale Spazio alpino dell’UE, quali CLISP (adattamento ai cambiamenti climatici mediante la pianificazione territoriale), ClimChAlp (cambiamenti climatici e gestione dei pericoli naturali), COMUNIS (Cooperazione intercomunale per la gestione strategica di insediamenti di PMI nell'area alpina), ACCESS (accessibilità dei servizi nelle aree rurali), DEMOCHANGE (effetti dei cambiamenti demografici nelle Alpi) “Alps Mobility II – Alpine Pearls” (mobilità turistica dolce), CO2NeuTrAlp (trasporti esenti da CO2 nelle Alpi), Alpcheck II (sistema informatico transnazionale omogeneo di raccolta e rilevamento dei dati sui trasporti per una pianificazione dei trasporti su strada dalle Alpi al mare), TRANSITECTS (soluzioni intermodali per il trasporto ferroviario di merci), iMONITRAF! (monitoraggio degli effetti del traffico sull’ambiente nell’arco alpino). Nell’ambito dei Programmi INTERREG transfrontalieri, l'Austria e la Germania pongono in risalto i progetti di rafforzamento dei trasporti pubblici di persone. La Slovenia menziona i progetti “sviluppo di un’imprenditorialità amica della natura nella regione europea delle Caravanche – [email protected]” e “Nature experience”, realizzati con partner austriaci e italiani. Per la Francia, sono molto importanti i partenariati tra parchi nazionali, volti a concordare la pianificazione territoriale, lo sviluppo economico e le esigenze ambientali. L’Italia cita le strutture di cooperazione delle Euroregioni Insubrica, Raetia Nova, Tirolo-Alto Adige-Trentino, Adria-Alpe-Pannonia, Alpi-Mediterraneo, dell’Espace Mont Blanc e delle Comunità di lavoro Arge Alp e Alpe-Adria. Nel Liechtenstein, la nuova legge edilizia, entrata in vigore il 01.10.2009, impone al governo di procedere alla pianificazione transfrontaliera. L’accordo del 14 settembre 2007 tra la Svizzera, il Liechtenstein e l’Austria relativo alla collaborazione per lo sviluppo delle ferrovie ha contribuito al miglioramento dei trasporti su rotaia transfrontalieri e transalpini. Negli ulteriori esempi indicati dalla Svizzera si segnala che, nello sviluppo del Progetto territoriale Svizzera, si tiene conto delle aree di confine, oltre a citare le discussioni nell'ambito dell'Agenda territoriale e del Libro verde sulla coesione territoriale della Commissione Europea. La Slovenia, in quanto parte aderente alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, si interessa della partecipazione dei membri confinanti. A titolo di esempio vengono citati la ristrutturazione del traforo delle Caravanche, effettuata per ragioni di sicurezza tecnica, e l’ammodernamento del Traforo del Ljubelj. 5 A1.1.2 Constatazioni sull’attuazione8 Per quanto riguarda le disposizioni generali in materia di cooperazione internazionale, non sono segnalate difficoltà di attuazione per i settori Pianificazione territoriale, Turismo ed Energia. Anche nei settori difesa del suolo, protezione della natura, agricoltura di montagna e foreste montane, viene data attuazione alla maggior parte delle disposizioni generali in materia di cooperazione internazionale. I potenziali di miglioramento dell’attuazione indicati dalle Parti contraenti riguardano l’individuazione e il controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi,9 la delimitazione e il controllo di aree a rischio,10 (Art. 5 Protocollo Difesa del suolo), la prevenzione/il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio11 (Art. 3 Protocollo Protezione della natura), nonché le valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale12 e le consultazioni reciproche prima di importanti decisioni per l’attuazione del protocollo foreste montane13 (Art. 4 Protocollo Foreste montane).14 Sulle norme in materia del Protocollo Trasporti non vengono poste specifiche domande. Pertanto, si rimanda a quanto esposto al punto A1.3.2, poiché l’art. 7 del Protocollo Trasporti presuppone una cooperazione internazionale per concordare le misure. Per quanto concerne gli obblighi speciali di cooperazione internazionale, la Francia sostiene che i progetti di realizzazione delle infrastrutture di trasporto nel territorio alpino vengono coordinati e concertati solo in parte con altre Parti contraenti. La Germania afferma di non essere stata sempre consultata dalle altre Parti contraenti in caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero e cita l’introduzione del primo divieto di circolazione settoriale sull’autostrada della Valle dell’Inn e l’introduzione (spaziale e temporale) del divieto di circolazione notturna. L’Austria sostiene tuttavia di effettuare tali consultazioni. Non è possibile rilevare se l'Italia sia sempre stata consultata in caso di progetti con un significativo impatto transfrontaliero, per mancanza di risposte. (art. 8 comma 2 Protocollo Trasporti) La Germania, la Francia, l’Austria e la Slovenia non adducono alcun esempio di collaborazione con altre Parti contraenti nell’ambito della pianificazione e della delimitazione di riserve forestali naturali transfrontaliere. Non è stato possibile accertare se una tale collaborazione si realizzi in Italia, data l'assenza di una risposta in merito. (art. 10 comma 3 Protocollo Foreste montane) Né l’Austria né la Slovenia concordano con altre Parti contraenti nell’ambito della cooperazione transfrontaliera su opportune misure di scaglionamento delle vacanze. La Francia dichiara che un simile processo di concertazione non ha potuto essere finalizzato per lo scaglionamento delle vacanze. (art. 18 comma 2 Protocollo Turismo) 8 Questo e i successivi paragrafi, riportanti constatazioni sull’attuazione, trattano anche le eventuali contraddizioni e incompletezze rilevanti ai fini della valutazione delle difficoltà di attuazione. Le incompletezze sono affrontate nel testo al capitolo A1, nonché ai paragrafi da A2.2 a A2.9 dove si parla dell’efficacia delle misure e delle difficoltà generali di attuazione. Altrimenti, le incompletezze sono menzionate solo nelle note a piè di pagina dei paragrafi da A2.2 a A2.9 dove si parla delle difficoltà particolari di attuazione. 9 Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia . 10 Austria, Francia, Germania e Slovenia 11 Francia, Germania, Italia e Slovenia 12 Francia, Germania, Italia e Slovenia 13 Austria, Francia, Italia e Slovenia 14 In questo paragrafo si affrontano solo le difficoltà di attuazione menzionate da almeno quattro Parti contraenti. 6 Esistono possibilità di miglioramento se, per i progetti energetici con possibili effetti transfrontalieri, vengono effettuate consultazioni preventive. Ciò vale per l’Austria, la quale dichiara che, per tali progetti, non vengono sempre effettuate consultazioni con altre Parti contraenti. Inoltre, l’Austria afferma di non essere sempre stata consultata dalle altre Parti contraenti e cita progetti in Germania e in Svizzera. La Germania e la Svizzera sostengono tuttavia di effettuare tali consultazioni. Inoltre la Slovenia dichiara di non essere stata sempre consultata dalle altre Parti contraenti in caso di progetti di questo tipo e indica i terminali di gassificazione nel Golfo di Trieste e la prevista stazione di compressione per il gas naturale nei pressi del confine. L’Italia sostiene tuttavia di effettuare tali consultazioni. In mancanza di una risposta, non è possibile rilevare se la Francia tenga conto degli eventuali pareri delle Parti contraenti interessate. (art. 13 Protocollo Energia) In relazione agli obblighi generali e speciali di armonizzazione delle ricerche e delle osservazioni sistematiche in capo alle Part contraenti non si sono riscontrate difficoltà di attuazione di natura sostanziale15. A1.1.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Il CAA è del parere che l’inadempimento degli obblighi contenuti nei protocolli della Convenzione sulla cooperazione internazionale riguarda disposizioni di particolare rilevanza soprattutto per le zone di confine. Ciò si verifica ad esempio nel Massiccio del Monte Bianco in cui non vi è una razionale pianificazione dell'uso del territorio. A1.1.4 Good practices Nell’ambito del Progetto INTERREG IV B CLISP, nel quale 14 partner del territorio alpino elaborano soluzioni per una pianificazione territoriale “compatibile con il clima”, la Germania e la Svizzera sviluppano promettenti approcci per una pianificazione previdente, previene o attenua i conflitti territoriali causati dal clima e riduce la vulnerabilità delle strutture alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici. L’Italia, tramite il programma "Low Noise Train" avviato congiuntamente dalla Deutsche Bahn AG (Ferrovie tedesche), dalle ferrovie federali austriache e dalle Ferrovie dello Stato italiane, mira a conseguire una notevole riduzione delle emissioni sonore del sistema globale fino a 23 dB(A) progettando nuovi treni merci che ottimizzino la riduzione del rumore. Contemporaneamente si persegue l'obiettivo di rendere più attraente, e quindi più competitivo, il trasporto su rotaia tramite una riduzione dei "Life Cycle Costs" del 40% rispetto ai costi attuali ed un aumento della velocità di trasporto che potrebbe essere portata a 160 km/h. Il lavoro della “Piattaforma per il corridoio del Brennero” che accompagna le attività sull’asse ferroviario Berlino-Palermo, rappresenta per l’Austria un modello positivo di collaborazione delle Parti contraenti nel settore Trasporti. La cooperazione transfrontaliera nell’ambito del Programma d’agglomerato Werdenberg – Principato del Liechtenstein per un miglior coordinamento degli insediamenti e dei trasporti, per il quale è stata costituita un'associazione ad hoc, con un consiglio di amministrazione composto da due sindaci svizzeri, due sindaci del Liechtenstein e un rappresentante ciascuno 15 I relativi articoli della Convenzione quadro e dei Protocolli di attuazione non vengono esaminati singolarmente, bensì vengono trattati molto sommariamente nelle domande 10, 11 e 12 della Sezione C del modello standardizzato per i rapporti delle Parti contraenti. 7 per il Liechtenstein e il Cantone di San Gallo, costituisce per la Svizzera un buon esempio di cooperazione transfrontaliera con elevata legittimazione. A1.2 Attenzione ad un uso parsimonioso del suolo mediante misure di regolamentazione conformi alle disposizioni dell’articolo 9 del Protocollo Pianificazione territoriale e dell’articolo 7 del Protocollo Difesa del suolo Questa raccomandazione fa riferimento agli obblighi imposti alle Parti contraenti dall’art. 9 comma 3 lettera a), e) ed f) del Protocollo Pianificazione territoriale e dall'art. 7 del Protocollo Difesa del suolo. Gli obblighi di cui all’art. 9 comma 1 lettera b) del Protocollo Pianificazione territoriale sono trattati al punto A1.7 mentre gli altri obblighi delle Parti contraenti di cui all’art. 9 del Protocollo pianificazione territoriale costituiscono oggetto del paragrafo A2.2. A1.2.1 Misure delle Parti contraenti Le Parti contraenti, mediante norme di legge ma anche provvedimenti non legislativi, mirano ad un utilizzo parsimonioso del suolo. Tra le varie norme giuridiche in materia vanno menzionati, per quanto riguarda la Germania, il codice edilizio federale e il programma bavarese di sviluppo territoriale, per la Francia, gli schemi di coerenza territoriale (SCOT) e i piani urbanistici locali (PLU), per l'Italia i piani territoriali, per l’Austria le numerose nuove leggi promulgate nei Länder dell'Austria inferiore, di Salisburgo e dell’Austria superiore, le quali prevedono misure di miglioramento della qualità del suolo, per la Svizzera la preparazione alla revisione della Legge federale sulla pianificazione del territorio con disposizioni concernenti la delimitazione delle aree edificabili, i contenuti delle pianificazioni direttrici e le misure contro la tesaurizzazione dei terreni edificabili e infine per la Slovenia la Legge sulla pianificazione territoriale. Per quanto attiene alle misure non legislative per un utilizzo parsimonioso del suolo, la Germania si concentra su una stretta collaborazione con i comuni e svolge un lavoro di pubbliche relazioni attraverso colloqui ufficiali con i sindaci, un forum sul risparmio delle superfici che ha luogo ogni due anni e una mostra che si terrà entro la fine del 2010 in tutte le province della Baviera. Inoltre è stato riavviato il programma d’intervento “Alleanza per il risparmio delle superfici" del 2007 che, ormai con oltre 40 membri, si è affermato come rete centralizzata di informazione reciproca e messa in rete delle attività ai fini di un maggiore sviluppo interno. L’Austria concede un sostegno finanziario a singoli progetti che danno un contributo alla sensibilizzazione su una gestione parsimoniosa del terreno. In Svizzera, il piano d’intervento del Consiglio federale del 18 giugno 2008 di promozione di una nuova destinazione per le aree industriali dismesse e lo sviluppo di strategie per un uso parsimonioso del suolo nell'ambito del Progetto territoriale Svizzera contribuiscono all’attuazione degli obiettivi dell'art. 9 del Protocollo Pianificazione territoriale e dell'art. 7 del Protocollo Difesa del suolo. La dismissione di 15 impianti di risalita e il progetto di rinaturalizzazione delle piste nel comprensorio del Monterosa, nonché il risanamento della zona di Zgornja Mežiška dolina colpita da danni ambientali sono gli esempi di attuazione dell’art. 7 comma 4 del Protocollo Difesa del suolo citati rispettivamente da Italia e Slovenia. A1.2.2 Constatazioni sull’attuazione Dal materiale presentato dalle Parti contraenti non emergono difficoltà per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 9 comma 3 lettere a), e) ed f) del Protocollo Pianificazione territoriale. 8 La Francia afferma che non sempre, se le condizioni naturali lo consentono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare piste da sci vengono rinaturalizzati o ricoltivati. Ciò viene fatto in base agli studi del CEMAGREF di Grenoble volti al ripristino di ecosistemi sostenibili e ai lavori del Museo Nazionale di Botanica a Gap Clarence. In Austria la legislazione in materia di difesa del suolo è caratterizzata da una forte frammentazione delle competenze. Talvolta mancano ancora norme giuridiche. L’osservanza di un utilizzo parsimonioso del suolo e in particolar modo della sua qualità è carente, poiché mancano norme adeguate di assetto territoriale. (art. 7 Protocollo Difesa del suolo) A1.2.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Il CAA sottolinea che gli interventi di risanamento di piste da sci in Francia sono spesso insufficienti e porta come esempio la vecchia funivia Planpraz a Chamonix, in cui gli impianti non più utilizzati, al contrario di quanto riportato nell’'articolo 12 (2) del Protocollo Turismo, non sono ancora stati rimossi. A1.2.4 Good practices In Germania nel 2009 è stato allestito in Internet un database di gestione delle superfici che offre gratuitamente a tutti i comuni bavaresi numerosi sussidi di lavoro e pianificazione per uno sviluppo degli insediamenti che preveda un uso parsimonioso del suolo. La Francia pone in evidenza il progetto attuato dalla città di Albertville per aumentare l’interesse dei centri locali nel territorio rurale, mediante miglioramenti delle infrastrutture e commerci e servizi più dinamici. Per la Svizzera, la guida alla pianificazione delle abitazioni secondarie contribuisce a tenere conto in misura maggiore dei requisiti dell’art. 9 del Protocollo Pianificazione territoriale e dell’art. 7 del Protocollo Difesa del suolo in un settore essenziale per lo sviluppo turistico. La guida mostra come integrare la tematica delle abitazioni secondarie nella pianificazione direttrice cantonale e contiene esempi e un pacchetto di proposte relative all’attuazione delle prescrizioni dei piani direttori a livello regionale e comunale. Inoltre indica misure per un migliore sfruttamento delle seconde case già esistenti (problematica dei posti letto inutilizzati). A1.3 A1.3.1 Completamento delle misure per assicurare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Protocollo Trasporti e miglioramento della considerazione dei costi reali dei differenti vettori secondo il principio "Chi inquina paga" in conformità dell'articolo 14 del Protocollo Trasporti Misure delle Parti contraenti La Germania punta al pedaggio per gli automezzi pesanti che considera un solido strumento di orientamento della politica ambientale. La modifica del 1 gennaio 2009 prevede una più ampia ripartizione dei pedaggi secondo le classi di emissione (ora: 100% di differenza tra il pedaggio minimo e il massimo contro il precedente 50%) e la variazione del pedaggio in funzione della presenza sul mezzo dei filtri antiparticolato (ora: 4 categorie di pedaggio con una preferenza per i veicoli S2 o S3 modificati contro le precedenti 3 categorie). In questo modo, la Germania esaurisce ampiamente i tempi concessi dalla Direttiva sui pedaggi stradali 1999/62/CE (nella versione della direttiva 2006/103/CE). Tramite la maggiore ripartizione dei pedaggi viene fornito un notevole impulso agli investimenti per l’impiego di automezzi a scarse emissioni. 9 Dall’introduzione della ripartizione del 100%, la quota dei veicoli poco inquinanti Euro 5 ed EEV nell’ottobre 2009 era già salita ad oltre il 52% mentre la quota di veicoli Euro 3 era scesa a circa il 34%. Il coordinamento tra modalità, mezzi e tipologia di trasporto così come l’agevolazione dell’intermodalità sono oggetto della politica nazionale in Francia. In Italia, è stato potenziato il corridoio intermodale Trieste – Salisburgo con agevolazioni tariffarie per il trasporto di merci su ferrovia come esito del progetto AlpFrail ("Alpine Freight Railway") nell’ambito del programma INTERREG IIIB Spazio alpino. L’Austria ha incentivato i trasporti pubblici urbani e i trasporti intermodali nell’ambito del finanziamento di servizi pubblici, ha potenziato l'infrastruttura ferroviaria, decretato il divieto di circolazione per i trasporti merci a lunga distanza durante il fine settimana, introdotto pedaggi in base alla cilindrata per automezzi pesanti e pullman lungo tutta la principale rete stradale e il limite selettivo dei 100 km/h sulla rete autostradale, ha sottoposto un’ampia offerta “Rollende Landstrasse” (strada viaggiante) per il traffico transalpino, ha ecologizzato l’imposta sugli oli minerali e ha ridefinito l’imposta di utilizzo in base a un sistema di calcolo che tenga conto della protezione del clima. Tuttavia, benché queste misure mostrino effetti positivi, il traffico stradale è ulteriormente aumentato. La politica svizzera punta ancora in particolare al trasferimento su rotaia dei trasporti transalpini di merci e alla promozione dei trasporti pubblici, mantenendosi in costante contatto con gli Stati confinanti al fine di promuovere efficienti soluzioni transfrontaliere. Tra le misure adottate dalla Svizzera si annoverano il potenziamento del calcolo dei costi dei trasporti pesanti secondo il principio “chi inquina paga” mediante l’aumento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) a decorrere dal 1 gennaio 2008 o dal 1 gennaio 2009 per gli autocarri della classe Euro 3, la promozione della borsa dei transiti alpine, l’applicazione del sistema del contagocce al San Gottardo, investimenti per il miglioramento del raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità, l’inaugurazione del tunnel di base del Lötschberg il 15 giugno 2007 e l'incentivazione dei trasporti intermodali mediante la richiesta di offerte e il pagamento dei costi dei servizi non coperti dai budget. Mediante la partecipazione al Progetto CONNECT, volto a stimolare un impiego concordato di sistemi di trasporto e servizi nella rete stradale transeuropea TERN (Trans European Road Network), la Slovenia si è impegnata nell’ambito del programma TEMPO dell’UE per i paesi dell’Europa centrale e orientale nel campo dei sistemi di trasporto intelligenti. Inoltre, la Slovenia ha in fase di preparazione l’introduzione di altri sistemi specifici di tassazione del traffico che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità. A1.3.2 Constatazioni sull’attuazione Le Parti contraenti attuano la maggior parte delle disposizioni della strategia generale della politica dei trasporti. Tuttavia, nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera, le seguenti misure non vengono attuate da alcune Parti contraenti. I sistemi di trasporto esistenti non vengono sfruttati con l'impiego della telematica da parte della Slovenia, che tuttavia segnala la Direttiva UE per la determinazione di un quadro per l’introduzione di sistemi di trasporto intelligenti nel traffico su strada in fase di compimento, e solo in parte dalla Francia; i costi esterni e infrastrutturali vengono imputati a coloro che li causano, differenziandoli a seconda dall’impatto solo in parte da Austria, Francia e Italia e per nulla dalla Slovenia; il trasferimento dei servizi di trasporto sul vettore di volta in volta più rispettoso 10 dell'ambiente non viene favorito da Austria e Francia e infine i potenziali di riduzione del volume di traffico non vengono valorizzati e sfruttati dalla Slovenia e solo in parte da Austria e Francia. L’Austria ha realizzato solo in parte, in zone soggette al ripristino, interventi per la protezione dell’uomo e dell’ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti. (art. 7 Protocollo Trasporti) In Slovenia non viene applicato il principio della causalità per il calcolo dei costi dei differenti vettori, inclusi i costi dell’infrastruttura e i costi esterni. Ciò accade solo in parte in Austria, Francia e Italia, che cita alcuni casi in cui l’applicazione del principio di causalità si ottiene mediante il pagamento di un’imposta per l’utilizzo delle strade. La Slovenia non ha elaborato un sistema di calcolo che permetta l’individuazione dei costi dell’infrastruttura e dei costi esterni, ma ha affidato questo compito a un gruppo di lavoro del Ministero dei trasporti. I passi indicati dalle Parti contraenti per l’introduzione di sistemi specifici di tassazione del traffico che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità rappresentano solo un inizio. (art. 14 Protocollo Trasporti) A1.3.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno A1.3.4 Good practices In Austria e Germania, il Progetto INTERREG III B AlpFRail ha consentito la creazione di concetti innovativi e prodotti concreti per il trasferimento dei flussi di merci dalla strada alla rotaia nello spazio alpino. La Svizzera sottolinea che la sua costante politica di trasferimento su ferrovia soprattutto dei trasporti transalpini di merce è perfettamente conforme agli obiettivi del Protocollo Trasporti. Tale politica su fonda essenzialmente su tre pilastri: - la TTPCP: le tasse applicate ai veicoli pesanti non sono più forfetarie come in passato, bensì in funzione del peso, dei chilometri percorsi e delle emissioni. Nel calcolo della tassa rientrano inoltre i costi esterni provocati dal traffico pesante, come previsto dall’art. 14 del Protocollo Trasporti ed è quindi conseguentemente più alta rispetto alle imposte applicate nei paesi vicini. - nuove infrastrutture di trasporto: l’infrastruttura ferroviaria, soprattutto per i trasporti transalpini, viene ampiamente modernizzata tra l’altro con quote dei ricavi della TTPCP, in conformità agli obiettivi dell’art. 10 del Protocollo Trasporti. Nel contempo nella Costituzione si è stabilito che l’infrastruttura stradale per i trasporti transalpini non deve essere ampliata, come previsto dall’art. 11 del Protocollo Trasporti. - riforma ferroviaria: grazie a vari provvedimenti, si intende rendere più competitiva la ferrovia, a sostegno dell’auspicato trasferimento dei trasporti su rotaia. Questi impegni coincidono anche con le prescrizioni dell’art. 10 del Protocollo Trasporti. 11 A1.4 A1.4.1 Promozione del turismo sostenibile anche mediante misure che incentivino l’attrattività economica del turismo rispettoso della natura, ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo Turismo, in particolare dei commi 3 e 4, prevenzione e riparazione dei danni ambientali causati dalle attività ed infrastrutture turistiche e attenzione ad una migliore attuazione delle disposizioni relative all’uso di apparecchi a motore e velivoli a fini ricreativi ai sensi degli articoli 15 comma 2 e 16 del Protocollo Turismo e 12 comma 1 del Protocollo Trasporti Misure delle Parti contraenti È votato alla promozione del turismo sostenibile in Germania il Programma bavarese di sviluppo territoriale 2006, il quale, ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio alpino, prevede che si tenga conto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Inoltre, con il marchio “Lust auf Natur in Bayern”, cioè voglia di natura in Baviera, il Land tedesco, con la Bayern Tourismus Marketing GmbH, sostiene lo sviluppo e la commercializzazione di offerte turistiche ecologiche nell’area alpina. In Baviera il rilascio di permessi speciali per il decollo e l'atterraggio di veicoli a motore è soggetto a condizioni molto restrittive. Per intensificare le attrattive economiche del turismo rispettoso della natura, in Francia la convenzione interregionale del massiccio delle Alpi prevede tra l’altro il miglioramento della qualità dell’offerta turistica nei rifugi e la valorizzazione del patrimonio naturale. Tramite il proseguimento della strutturazione di itinerari interregionali, come la Strada delle Grandi Alpi e la Strada della Lavanda, oltre alla creazione di una pista ciclabile che va dal Lago di Ginevra al Mar Mediterraneo, si sostiene l’innovazione e la diversificazione dell’offerta turistica. Inoltre, in parchi naturali regionali, "Grands Sites", parchi nazionali e aree protette, si incentivano progetti turistici che rispettano il paesaggio e sono compatibili con l’ambiente. La Francia vieta l’uso delle motoslitte a scopi ricreativi fuori dalle zone appositamente autorizzate e il deposito da elicottero nelle aree ricreative. L’Italia cita il progetto INTERREG “Sentieri a tema nell’Espace Mont Blanc” e il progetto Dynalp2 della Rete di Comuni “Alleanza nelle Alpi” grazie al quale si è valorizzata la tradizione gastronomica locale del villaggio di Massello in Piemonte, entrambi utili alla diversificazione dell’offerta turistica. Per proteggere la fauna selvatica nel territorio del comune di Cortina d’Ampezzo nel Parco naturale delle Dolomiti, il traffico aereo sportivo non motorizzato è limitato in termini di tempo e di spazio. Nel Liechtenstein, gli atterraggi in montagna, cioè sopra i 1.100 m, sono ammessi solo negli appositi spazi indicati, attualmente non disponibili. In Austria, le norme citate del Protocollo Turismo sono applicate sia nelle procedure amministrative sia a livello di progetti. In particolare i commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Protocollo Turismo rappresentano un elemento vincolante per l’ampliamento delle strutture tecniche, di cui ormai le autorità tengono conto nelle valutazioni degli interessi effettuate nelle procedure di autorizzazione. Tra i progetti di promozione del turismo sostenibile si annoverano l’introduzione di autobus delle valli nella Stiria, come lo Xeismobil nelle montagne del Gesäuse e il Service Taxi di Gamlitz, o pacchetti con le ferrovie nell’Austria superiore, quali il biglietto Snow&Fun o il biglietto per ciclisti denominato "Einfach-Raus-Radticket". Va inoltre menzionata l’offerta turistica per una mobilità soft delle “Alpine Pearls”, attuata in 22 comuni di 6 paesi alpini. 12 Per quanto concerne i provvedimenti riguardanti l’utilizzo di veicoli a motore e velivoli per scopi ricreativi, l’Austria ha vietato la navigazione sui laghi del Tirolo alle imbarcazioni e ai mezzi galleggianti dotati di motori a scoppio o elettrici con una potenza superiore a 500 Watt ed ha emanato simili divieti anche nell’Austria superiore e nella Stiria. Inoltre, nel Tirolo è proibito lo svolgimento di competizioni sportive con veicoli azionati con motore a scoppio. Diverse misure contribuiscono a promuovere il turismo sostenibile e a contrastare i danni ambientali nel territorio alpino svizzero. Tra queste possiamo citare Svizzera Mobile, la rete nazionale dedicata al traffico lento, soprattutto per il turismo e il tempo libero, l’Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) volta a garantire la protezione e la valorizzazione turistica di numerosi "vecchi" passi alpini (es. Sempione, Septimer, Greina, Gries, Gran San Bernardo, ecc.), nonché ad incentivare le attrattive economiche del turismo a contatto della natura nell’ambito del Progetto territoriale Svizzera. La verifica delle aree di atterraggio situate in montagna, eseguita a livello regionale nel quadro del Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica, ha l’obiettivo di risolvere i conflitti tra il turismo, le aree ricreative, quelle protette e gli spazi vitali della fauna. Le misure adottate in Slovenia per promuovere un turismo rispettoso della natura comprendono la promozione di un’imprenditoria sostenibile in campo turistico, mediante la pubblicazione di un “manuale per l’attrezzatura ecologica e la modernizzazione degli hotel sloveni", l'incentivazione di investimenti “verdi” nelle infrastrutture turistiche e misure di commercializzazione dei pacchetti turistici a contatto con la natura. Il consorzio turistico sloveno indice ogni anno un concorso, in cui viene premiata la più bella località turistica del paese, facendo ricorso a criteri ambientali (Progetto "Moja dežela - lepa in gostoljubna“, “il mio paese – bello e ospitale”). Inoltre, per contribuire alla salvaguardia dell’artigianato locale, è stato realizzato un progetto volto a selezionare il souvenir più autentico. Di grande importanza sono anche i programmi per la formazione e sensibilizzazione dei giovani (Progetto: “Turizmu pomaga lastna glava“, “La testa aiuta il turismo”). Nel Parco Nazionale del Triglav vige uno speciale regolamento in materia di voli. Il decollo e l’atterraggio di velivoli a motore sono autorizzati solo in casi di forza maggiore o d'emergenza oppure per scopi umanitari, sanitari, scientifici o simili e per interventi di ricerca e salvataggio. A1.4.2 Constatazioni sull’attuazione Austria, Francia e Germania affermano di non promuovere soltanto progetti turistici che rispettano il paesaggio e sono compatibili con l’ambiente, sebbene anche in questi progetti si tenga conto dei loro effetti sull’ambiente. In Slovenia, per quanto riguarda il rafforzamento della competitività del turismo a contatto con la natura, non vengono privilegiate le misure a favore dell’innovazione e della diversificazione dell’offerta. In mancanza di risposte, non è possibile giudicare se in Italia, nelle zone fortemente turistiche, venga perseguito un rapporto equilibrato tra le forme di turismo intensivo ed estensivo. Per mancanza di risposte a tale proposito, è impossibile giudicare se in Germania per il turismo intensivo si tenga conto degli aspetti dell’adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e dello sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del Protocollo Turismo. Le risposte a queste domande sono omesse con l’avvertenza che in Baviera non vi sono forme di turismo intensivo con modalità del tipo “grandi alberghi anonimi”. (art. 6 Protocollo Turismo) In Austria mancano in molti luoghi misure per limitare in termini di tempo e di spazio il traffico aereo sportivo non motorizzato al fine di proteggere la fauna selvatica. Attualmente si tollera il decollo di parapendii e paracaduti senza autorizzazione, ma non nelle zone urbanizzate e per i decolli da edifici. (art. 12 comma 1 Protocollo Trasporti) 13 A1.4.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Il CAA ritiene che la promozione di progetti in ambito turistico che non soddisfino le disposizioni adottate dalla Convenzione in tema di tutela del paesaggio e conservazione della natura costituisca una grave violazione di legge. A1.4.4 Good practices La Germania cita numerose iniziative degli operatori turistici, volte a integrare il tema della biodiversità nell’offerta turistica nell’ambito della strategia bavarese a favore della biodiversità, come escursioni alla ricerca di erbe, corsi di cucina con le erbe e percorsi di apprendimento nei boschi. Per la Francia, l’audit ambientale eseguito nei comprensori sciistici di Pelvoux—Vallouise e Puy-St. Vincent in base allo schema di coerenza territoriale e la valorizzazione del patrimonio etnobotanico del parco naturale regionale dei Massicci Bauges e Chartreuse mediante il rilevamento dei saperi tradizionali e contemporanei sulle piante medicinali e commestibili rappresentano misure di sensibilizzazione che, insieme allo sviluppo di un’offerta eco turistica a tale proposito, diventano esempi degni di nota ai fini della promozione del turismo sostenibile. La rinascita di forme classiche di turismo montano, come le escursioni, l’alpinismo, le arrampicate e lo sci alpinismo trova riscontro in Austria nel progetto “Bergsteigerdörfer“ per la promozione del turismo dolce che si concentra su località rilevanti per la storia dell’alpinismo, situate fuori dai circuiti del turismo di massa. La Svizzera sottolinea che la modifica della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del 6 ottobre 2006 con la conseguente promozione, da parte della Confederazione, di nuovi parchi di rilevanza nazionale ha incontrato un forte interesse da parte delle regioni. Tale promozione riguarda i parchi nazionali, in cui ci si concentra sul libero sviluppo della natura, i parchi naturali regionali che si distinguono per l’elevato valore naturale e paesaggistico e qualità rafforzate e valorizzate da un’economia gestita con criteri sostenibili e i parchi naturali periurbani, spazi naturali di compensazione situati nelle vicinanze di aree a forte densità abitativa. Libera volontà, partecipazione democratica, alta qualità della natura e del paesaggio, un piano di gestione orientato al raggiungimento degli obiettivi, stabilito a livello politico in un’apposita Carta e garantito a lungo termine mediante misure di pianificazione del territorio, un sistema di assicurazione della qualità e una gestione professionale del parco sono i principi fondamentali di questi parchi. Gli incentivi della Confederazione consistono nella concessione di aiuti finanziari e nel conferimento di un marchio protetto «Parco», il quale offre la possibilità di attribuire anche marchi a prodotti. La categoria dei parchi naturali regionali, in cui il turismo naturale costituisce un importante elemento, è accolta particolarmente bene. A1.5 A1.5.1. Considerazione degli obiettivi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche, ai sensi dell’articolo 2, e in particolare degli obiettivi di graduale riduzione degli inquinanti atmosferici fino ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali e di limitazione delle popolazioni di ungulati ad una quantità compatibile con la rigenerazione naturale delle foreste montane Misure delle Parti contraenti In Germania, la Legge sulla protezione contro le immissioni, con i suoi 35 regolamenti, è talmente rigorosa e applica standard di qualità dell’aria così elevati da garantire 14 complessivamente una riduzione dell’inquinamento atmosferico di alto livello, anche oltre i confini tedeschi e quindi anche nelle foreste alpine. Nell’ambito del monitoraggio dell’ambiente boschivo, la Germania controlla il crearsi di situazioni d’inquinamento nelle foreste. Il Liechtenstein riferisce che ai fini del contenimento delle popolazioni di ungulati entro limiti che permettono il naturale rinnovamento delle foreste sono state attuate con successo varie misure, tra cui l’assunzione di una persona che si occupa della caccia. L’Austria segnala due strumenti di limitazione delle popolazioni di ungulati. La prassi legale esercitata nell’Austria superiore con un regolamento di abbattimento prescrive, non solo per le foreste montane, ma in generale, abbattimenti sulla base della situazione e dell’evoluzione dei danni da scortecciamento, cercando di non concentrarsi esclusivamente sulle popolazioni di selvaggina, bensì di prestare una maggiore attenzione allo stato della vegetazione e delle specie arboree presenti, cosicché la problematica dei danni provocati dalla fauna selvatica non si riduce più alla densità o alle quantità di popolazione. Un ulteriore strumento è offerto dalla pianificazione territoriale che tiene conto integralmente dell’ecologia in funzione delle popolazioni selvatiche come è previsto ad esempio nel Vorarlberg, nel Salisburghese e in Carinzia. In Svizzera, la differenziazione delle aliquote della TTPCP in funzione della classe di emissione dei veicoli e la pubblicazione degli obiettivi ambientali in agricoltura, comprendendo i temi del clima e dell’aria, ha contribuito a ridurre gli inquinanti atmosferici. In Slovenia, sono in fase di elaborazione piani di gestione degli ungulati che considerano l’ecosistema forestale come un'unità di flora e fauna. Inoltre, vengono sistematicamente eliminati i danni da brucamento sulle piante giovani. L’obiettivo del contenimento delle popolazioni di ungulati è fissato per l’arco alpino nel Programma forestale nazionale del paese. Citiamo infine l’Accordo delle Caravanche sulla gestione unica della fauna selvatica, stipulato tra Austria e Slovenia. A1.5.2 Constatazioni sull’attuazione Vi sono ancora potenzialità per quanto riguarda la considerazione degli obiettivi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche. Ciò vale per la Germania riguardo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico dovuto a NOx e O3 , nonché per l’Austria, poiché non è ancora stato emanato il necessario adeguamento del decreto attuativo della legge contro l’inquinamento atmosferico, con l’introduzione di limiti sinergici e la registrazione di inquinanti supplementari, come NOx e O3,, grazie al quale si terrà conto anche del livello di conoscenza e di tecniche raggiunto nel frattempo. Nemmeno in Slovenia l’inquinamento atmosferico è stato ridotto a un livello non dannoso per gli ecosistemi forestali. Nel Liechtenstein, non è stata ancora raggiunta una riduzione delle popolazioni di ungulati a livelli tollerabili per le foreste per quanto riguarda la specie dei cervi. Ogni anno infatti si assiste all’immigrazione di un gran numero di cervi provenienti dal vicino Land austriaco del Vorarlberg che mettono a dura prova le capacità dei cacciatori del Liechtenstein. Per il periodo 2010/2011 sono in programma indagini comuni sulle migrazioni dei cervi tra il Vorarlberg e il Liechtenstein che si spera possano contribuire a risolvere il problema. In Austria vengono prese soprattutto iniziative a carattere regionale o locale che in gran parte non riescono a impedire i danni da scortecciamento che minacciano od ostacolano il ringiovanimento forestale. Anche in Slovenia, le popolazioni di ungulati non sono state finora ridotte entro limiti sopportabili per le foreste. La Francia ha raggiunto l’obiettivo, ma fa notare che il mantenimento di una popolazione di fauna selvatica adeguata viene perseguito attraverso 15 piani di caccia la cui applicazione e i metodi di valutazione possono richiedere specifici impegni che talvolta rientrano nel campo della cooperazione transfrontaliera. In Germania le misure di regolamentazione della fauna selvatica nelle zone di confine vengono solo in parte armonizzate con altre Parti contraenti interessate mentre in Francia e Austria ciò non avviene affatto. In Francia non si è provveduto alla reintroduzione volontaria dei predatori. In Slovenia tali misure non vengono attuate, poiché esistono già popolazioni di orsi, lupi e linci. La Francia fa presente che il caso del lupo che ha varcato i confini dell’Italia rappresenta un caso del rimpatrio spontaneo che ha portato all’attuazione di misure di accompagnamento delle autorità competenti. In Austria in molte aree le popolazioni di ungulati non sono in armonia con l'habitat disponibile nei boschi di montagna. Prendendo spunto dalle ricolonizzazioni spontanee del lupo, attualmente si sta lavorando allo studio dei requisiti utili ad una possibile pacifica convivenza tra grandi carnivori e l'uomo nel paesaggio antropizzato. L’Austria ha provveduto solo parzialmente al contenimento o alla soppressione dei pascoli boschivi, in misura da permettere il ringiovanimento di foreste adatte ai siti. In Francia, si sostiene l’uso delle foreste a scopi ricreativi senza pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane. Un maggior impiego del legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile viene promosso solo in parte in Austria e per nulla in Slovenia. Per mancanza di risposte a tale proposito, non è possibile giudicare se in Italia l'inquinamento atmosferico sia stato ridotto a livelli non dannosi per gli ecosistemi forestali, se le popolazioni di ungulati siano state contenute entro limiti tollerabili per le foreste, se nelle zone di confine le misure di regolamentazione della fauna selvatica siano state armonizzate con altre Parti contraenti, se i pascoli boschivi siano stati contenuti o soppressi, se sia stato potenziato l’utilizzo di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e se sia stato impiegato personale sufficiente e qualificato per la silvicoltura. (art. 2 Protocollo Foreste montane) A1.5.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno A1.5.4 Good practices In Germania, le perizie forestali sulla situazione della rinnovazione delle foreste, redatte secondo un procedimento garantito da criteri statistici, le quali affrontano in particolare anche lo sviluppo nelle foreste montane, vengono fornite alle autorità venatorie, ai membri delle associazioni di caccia e ai cacciatori quale base essenziale per la pianificazione degli abbattimenti degli ungulati. La certificazione per il legno delle Alpi francesi rilasciata dall’Association Bois des Alpes garantisce che i prodotti e servizi certificati sono esemplari dal punto di vista della sostenibilità delle strutture di produzione e distribuzione. La garanzia di qualità si basa su un controllo del rispetto dei criteri dell'Associazione, effettuato da revisori esterni indipendenti. Sulla scia dei progetti “Formedozone” e “Vegetpollozone”, citati dall’Italia ed eseguiti nell’ambito del Programma INTERREG IIIB MEDOCC, Francia, Italia e Spagna hanno 16 concordato procedure di osservazione e individuazione dei sintomi dell’ozono e indagato gli effetti sulle piante di elevate concentrazioni di ozono, allo scopo di effettuare prognosi di lunga durata sui rischi provenienti dall’ozono. L’Austria menziona la pianificazione territoriale integrale che tiene conto dell’ecologia in funzione della selvaggina, attuata nelle regioni Vorarlberg, Salisburgo e Carinzia, la quale prevede anche un coordinamento delle misure di regolamentazione delle popolazioni nelle aree di confine. A1.6 Sviluppo di soluzioni atte ad allineare le diverse esigenze di utilizzo e i molteplici interessi, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento tra agricoltura ed economia forestale, protezione della natura e caccia La presente raccomandazione riguarda sia l’articolo 2 della Convenzione quadro sia tutte le disposizioni dei Protocolli che prevedono la considerazione dei rispettivi obiettivi anche in altre politiche, tra cui l’art. 5 del Protocollo Pianificazione territoriale, l’art. 3 del Protocollo Difesa del suolo, l’art. 4 del Protocollo Protezione della natura, l’art. 2 del Protocollo Agricoltura di montagna, l’art. 3 del Protocollo Turismo, l’art. 4 del Protocollo Trasporti e l’art. 3 comma 2 del Protocollo Energia. Merita una particolare attenzione l’art. 13 lettere b) e c) del Protocollo Agricoltura di montagna mentre dell’art. 2 del Protocollo Foreste montane, anch’esso qui in discussione, e in particolare delle lettere a) e b), si è già trattato al punto A1.5. A1.6.1. Misure delle Parti contraenti Come strumento essenziale per l’allineamento di diverse esigenze di utilizzo e molteplici interessi, la Germania cita il programma bavarese di sviluppo territoriale. In Francia si tiene conto della multifunzionalità delle foreste montane e della salvaguardia dell’equilibrio tra le loro singole funzioni tra l’altro mediante la creazione di regolamenti-tipo di gestione e di un codice di buone prassi forestali. L’Italia cita il Manifesto della Regione europea Trentino – Alto Adige – Tirolo, un impegno volontario con il quale le tre regioni intendono perseguire gli obiettivi della Convenzione delle Alpi nella gestione dell’economia agricola e forestale come unità. Le misure che in Austria mirano a raggiungere l’equilibrio tra i molteplici interessi economici, ecologici e sociali sono l’intensificazione della protezione della natura su base contrattuale, gli incentivi nel campo dello sviluppo rurale e, a titolo esemplare per gli altri Länder federali, l’istituzione nel Vorarlberg di un tavolo dialogo regolare almeno una volta all’anno sulle questioni fondamentali attinenti all’esercizio dell’attività venatoria, a cui partecipano i rappresentanti delle categorie interessate e delle istituzioni preposte ai settori della caccia, dell’economia forestale e della protezione ambientale. La Svizzera contribuisce all’allineamento di diverse esigenze di utilizzo con la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con il Progetto territoriale Svizzera, elaborato dalla Confederazione insieme ai Cantoni, alle città e ai comuni, con l’ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti in agricoltura e della politica in materia di superficie boschiva, in particolare attraverso il progetto pilota “Funzioni della foresta e del territorio in regioni caratterizzate dall’avanzamento del bosco” nel Canton Vallese, nonché con la pubblicazione dell’Aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina per una gestione integrale di cerbiatti, camosci, cervi e il loro habitat. 17 Il coordinamento dell’utilizzo del territorio si effettua in Slovenia in conformità alle norme della legislazione in materia di pianificazione territoriale con le procedure amministrative svolte sulla base di tale legislazione. La caccia è regolamentata mediante la gestione della fauna selvatica delle foreste, di cui si occupa il ministero competente per l’economia forestale in collaborazione con il ministero competente per la biodiversità. A1.6.2 Constatazioni sull’attuazione Per quanto concerne la considerazione degli obiettivi dei Protocolli negli altri settori della politica, si registrano difficoltà di attuazione solo per la Germania che non ne tiene conto nel settore Popolazione e cultura e per l’Austria in materia di foreste montane. La Germania segnala tuttavia che, grazie alla pianificazione territoriale che coordina trasversalmente vari settori, il risultato è che nelle Alpi bavaresi, viene realizzato il principio di una politica integrale per il mantenimento e la protezione delle Alpi. L’Austria precisa che l’equilibrio di interessi richiesto dalla raccomandazione esige un processo di apprendimento della comprensione reciproca e del comune coordinamento delle misure che dura anni e che attualmente è nella fase iniziale. In Austria non si tiene conto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti e in armonia con il paesaggio, poiché la pianificazione forestale riguarda solo i boschi esistenti e pertanto non considera altre forme di utilizzo dei terreni né la reciproca influenza tra questi ultimi e il bosco. Inoltre, i vari strumenti finanziari atti a promuovere le funzioni ecologiche e biogenetiche del bosco sono meno precisi di quelli per l’agricoltura. Infine, è possibile prevenire solo in parte danni insostenibili al bosco e alle aree agricole, poiché la separazione tra bosco e pascolo è molto complessa e non sempre riesce. (art. 13 lettere b) e c) Protocollo Agricoltura di montagna) A1.6.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno A1.6.4 Good practices Nell’ambito del programma per il clima Baviera 2020, la Germania conduce la cosiddetta “offensiva delle foreste montane”, volta a conseguire un maggiore adeguamento delle foreste ai cambiamenti climatici, sviluppando e attuando, insieme a tutti i gruppi d’interesse, varie misure per tematiche speciali. Elemento centrale è un’intensa attività d’informazione e partecipazione, per la quale sono stati creati forum, in cui le autorità, i proprietari dei terreni, le associazioni delle malghe e degli alpeggi, i cacciatori, i comuni e i cittadini lavorano insieme per la salvaguardia delle foreste montane e, all’occorrenza, trovano soluzioni ai conflitti. L’Austria, con il cosiddetto “dialogo sui boschi”, ha istituito una piattaforma simile che, tramite un ampio dibattito sociale, mira a raggiungere l’equilibrio tra i molteplici interessi economici, ecologici e sociali e prevede l’elaborazione di un programma forestale nazionale. In Svizzera vengono incentivati progetti modello nel territorio rurale all’intersezione di diverse politiche settoriali, al fine di consentire lo sfruttamento di sinergie tra la politica regionale, la pianificazione territoriale, la politica agraria e ambientale delle regioni interessate e ottimizzare l’impiego degli strumenti statali. Ad esempio viene citato il progetto “Inscunter” nella Bassa Engadina, sostenuto da un ampio gruppo comprendente organizzazioni responsabili per il turismo, l'economia forestale, l’agricoltura, la protezione della natura e la tutela del paesaggio. 18 Grazie alla messa in rete dei saperi e alla collaborazione dei vari operatori, vengono valorizzati preziosi paesaggi culturali e risolti conflitti di utilizzo in aree sensibili, dando vita contemporaneamente a un turismo esemplare vicino alla natura e alla cultura. A1.7 Migliore coordinamento delle politiche settoriali al fine di prevenire i rischi connessi a monoeconomie, in conformità dell'articolo 6 del Protocollo Pianificazione territoriale La presente raccomandazione fa riferimento agli articoli 6 e 9 comma 1 lettera b) del Protocollo Pianificazione territoriale. A1.7.1. Misure delle Parti contraenti La Germania menziona, come strumento di coordinamento delle politiche settoriali, il Piano delle Alpi in Baviera. Il coordinamento dei relativi interessi/settori viene effettuato nella procedura di assetto territoriale. I piani e le convenzioni interregionali relativi ai massicci montuosi oltre alle direttive territoriali di pianificazione delle Alpi Marittime hanno la funzione di prevenire i rischi connessi a usi unilaterali in Francia. Attualmente, tali direttive territoriali sono in fase di elaborazione anche per le Alpi del Nord. In Italia è stata creata la pianificazione di bacino idrografico distrettuale, appositamente per evitare usi unilaterali della risorsa acqua. Gli strumenti di assetto territoriale disponibili in Austria sono soggetti a una valutazione continua e vengono costantemente adeguati per far fronte alle nuove sfide. Il Modello austriaco per lo sviluppo del territorio viene generalmente sottoposto a verifica ogni 10 anni. Quello attuale del 2001 (“ÖREK 2001“) è apparso nel 2002. I piani e i programmi di assetto territoriale sono oggetto di regolari revisioni, a intervalli di tempo fissati per legge che variano da un Land all’altro e in funzione dello strumento in oggetto, ma di norma si effettuano ogni cinque anni o in presenza di sostanziali cambiamenti delle criteri di pianificazione. Ad esempio, nel Land di Salisburgo, è prevista una revisione ogni 5 anni nel quadro del rapporto sullo stato dell’assetto del territorio. Oltre al miglioramento degli strumenti tradizionali, quali i piani settoriali e le pianificazioni direttrici e di utilizzo, la Svizzera, con il coordinamento delle politiche settoriali nell’ambito della Nuova politica regionale, i progetti modello, “Sviluppo sostenibile degli insediamenti” e “Politica degli agglomerati” all’intersezione di diverse politiche settoriali, nonché con lo sviluppo di una visione prospettica nel campo della pianificazione direttrice per rilevare tempestivamente gli effetti dei piani e migliorare il coordinamento delle esigenze di utilizzo del territorio, ha imboccato una nuova via. Per una pianificazione interdisciplinare coordinata in Slovenia esiste la strategia per lo sviluppo territoriale che si concretizza nelle procedure di assetto territoriale. A1.7.2 Constatazioni sull’attuazione Dal materiale presentato dalle Parti contraenti non emergono difficoltà per quanto riguarda l’attuazione degli articoli 6 e 9 comma 1 lettera b) del Protocollo Pianificazione territoriale. 19 A1.7.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno A1.7.4 Good practices Il piano di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano in Italia viene elaborato mediante un processo partecipativo di pianificazione dalle autorità competenti per la pianificazione territoriale, la gestione delle risorse idriche, la gestione dei pericoli naturali, l’agricoltura e l’economia forestale, lo sviluppo economico, ecc. in collaborazione con gli operatori interessati, quali gruppi ambientali locali, associazioni di caccia e pesca, consorzi d’imprese locali e produttori di energia idrica. A1.8 Rispetto degli obblighi, previsti dalla Convenzione delle Alpi e dai suoi Protocolli, attuabili solo attraverso un impegno comune. Ciò riguarda per esempio il completamento dell'istituzione di aree di osservazione permanente da integrarsi nella rete panalpina di osservazione del suolo prevista dall’articolo 21 del Protocollo Difesa del suolo. La presente raccomandazione fa riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 11 comma 1, 20 e 21 del Protocollo Difesa del suolo, dagli articoli 12 e 16 comma 2 frase 2 del Protocollo Protezione della natura, dall’articolo 15 comma 1 del Protocollo Trasporti e dagli articoli 8 comma 4 e 9 comma 2 del Protocollo Energia. Essa non riguarda invece gli obblighi generali relativi alla cooperazione internazionale, contenuti nella Convenzione quadro e nei singoli Protocolli, né gli obblighi speciali di cooperazione transfrontaliera ivi contenuti, di cui abbiamo trattato al punto A1.1. Sempre al punto A1.1 sono stati altresì affrontati gli obblighi delle Parti contraenti di armonizzazione della ricerca, dell’osservazione sistematica e del rilevamento dei dati necessario a tale scopo. A1.8.1. Misure delle Parti contraenti Per quanto riguarda la Germania, già a metà degli anni 80, in Baviera era stato allestito un sistema di osservazione permanente del suolo. Nelle zone agricole vi sono 133 aree di osservazione permanente del suolo, nelle zone forestali, ve ne sono 78 e nelle aree protette, nei parchi nazionali e nelle aree adibite a parchi e giardini, ne sono state istituite 60. Altre misurazioni vengono inoltre effettuate nel quadro del Programma di monitoraggio ambientale. La Francia ha inserito alcune zone alpine nella rete di misurazione della qualità del suolo. L’Osservatorio nazionale svizzero dei suoli (NABO) gestisce 105 aree di osservazione permanente, di cui circa la metà in territorio alpino. I risultati vengono pubblicati regolarmente. Inoltre, i Cantoni rilevano gli inquinamenti del suolo su altre superfici. È prevista prossimamente la raccolta dei dati rilevati in un database nazionale denominato NABODAT. Inoltre, l’osservazione del suolo viene coordinata con i progetti di ricerca, come il programma intercantonale di osservazione permanente delle foreste. Dal 1999 in tutta la Slovenia vengono eseguiti rilevamenti dell’inquinamento del suolo, concentrati sul prelievo di campioni in aree non forestali. 20 A1.8.2 Constatazioni sull’attuazione In Germania, le aree alpine interessate da erosioni estese non vengono cartografate né registrate in catasti. In Austria, Francia, Italia e Slovenia, ciò viene fatto, ma dalle risposte non risulta se a tale scopo si adottino criteri comparabili (= comuni) di quantificazione dei fenomeni erosivi del suolo. (art. 11 comma 1 Protocollo Difesa del suolo) Non essendo prevista, nel modello standardizzato alla base della procedura di verifica, alcuna domanda riguardo agli obblighi delle Parti contraenti di cui all’art. 20 del Protocollo Difesa del suolo, concernenti la realizzazione di database armonizzati, pertanto, non è stato possibile rilevare eventuali difficoltà di attuazione. Il sistema delle aree sottoposte ad osservazione permanente per il controllo delle condizioni del suolo è in fase di realizzazione in Slovenia. In Austria sono state istituite solo in parte aree di osservazione permanente per la costituzione di una rete alpina di osservazione dello stato del suolo, poiché i finanziamenti risultano insufficienti. (art. 21 Protocollo Difesa del suolo) La Slovenia dichiara che, per quanto riguarda la gestione dei grandi predatori, non esistono strategie comuni né con l’Italia né con l’Austria. (art. 16 comma 2 frase 2 Protocollo Protezione della natura) Lo schema unitario necessario per un documento di riferimento di cui all’art. 15 comma 1 del Protocollo Trasporti deve ancora essere redatto dal Gruppo di lavoro “Trasporti” della Conferenza delle Alpi16. In Slovenia, lo stato attuale, l’evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell’infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell’impatto ambientale, non vengono registrati e aggiornati seguendo uno schema unitario in un apposito documento di riferimento. Data la mancanza di risposte in proposito, non è stato possibile rilevare se ciò avvenga in Italia. In Germania il Ministero federale dei trasporti, dell’edilizia e dello sviluppo urbano informa il Parlamento Federale con cadenza annuale sull’avanzamento del potenziamento della rete dei trasporti ferroviari e della costruzione di strade statali conformemente all’aggiornamento del 31.12. dell’anno precedente. Questo cosiddetto rapporto sugli investimenti nel settore dei trasporti viene pubblicato sotto forma di stampato del Parlamento Federale e reso accessibile al pubblico. In Austria, il rapporto di verifica dello stato dell’ambiente dell’Ente federale per l’ambiente presenta ogni tre anni l'impatto dei trasporti sull'ambiente, ma non si riferisce solo al territorio di applicazione della Convenzione delle Alpi e non viene effettuato sulla base di un documento unitario di riferimento degli Stati alpini. In Germania, non si provvede ad armonizzare e collegare i sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni da combustibili fossili nelle zone di confine, in quanto l’armonizzazione viene effettuata comunque in virtù delle nuove normative UE. Tale precisazione viene fatta anche dalla Slovenia, i cui sistemi di controllo delle emissioni da combustibili fossili non sono stati armonizzati con i sistemi delle altre Parti contraenti. Non avendo risposto alla domanda, non è stato possibile accertare se la Francia abbia provveduto ad effettuare tale armonizzazione. (art. 8 comma 4 Protocollo Energia) In Germania, i sistemi di monitoraggio della radioattività nell’ambiente non vengono armonizzati e collegati in rete con quelli di altre Parti contraenti mentre in Austria è in via di preparazione il collegamento del sistema austriaco di allarme radiazioni con i sistemi della 16 cfr. in proposito la decisione ODG A7, punto 2 del 41° Comitato permanente 21 Germania e della Svizzera. In mancanza delle relative risposte, non è stato possibile accertare se i sistemi di monitoraggio della radioattività di Francia, Italia e Slovenia siano stati armonizzati e collegati in rete con quelli di altre Parti contraenti. (art. 9 comma 2 Protocollo Energia) A1.8.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno A1.8.4 Good practices La Germania sottolinea che, nel quadro del progetto INTERREG III B MONARPOP, si è proceduto ad analizzare fino a 10 cm di profondità l’inquinamento del suolo con sostanze organiche nocive persistenti nello strato di humus e nel terreno ricco di minerali in 40 siti del territorio alpino in Austria, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera. Nel successivo progetto POPAlp, ad agosto 2009 è stato effettuato un campionamento del suolo in 6 siti del Parco Nazionale di Berchtesgaden, dei quali 4 erano già stati campionati e analizzati nella fase MONARPOP. I siti sono ritenuti idonei per esami ripetuti nell’ottica di un’osservazione permanente. In Italia, la Provincia Autonoma di Bolzano, nel quadro del Programma Spazio alpino 20072013, ha avviato il progetto permaNET per la costituzione di una rete di monitoraggio del permafrost. La creazione di una mappa del permafrost nel territorio alpino e lo sviluppo di direttive che tengano conto del permafrost nella valutazione dei pericoli naturali e nell’economia idrica offrono un’importante base per il processo decisionale nell’ambito della gestione dei rischi. 22 A2 Attuazione degli obblighi di diritto internazionale derivanti dalla Convenzione delle Alpi e dai suoi Protocolli che non costituiscono oggetto delle raccomandazioni della X Conferenza delle Alpi1718 A2.1 A2.1.1 Obblighi generali ai sensi dell’articolo 2 comma 2 lettere da a) a l) e degli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro Constatazioni sull’attuazione19 Per quanto riguarda i settori Popolazione e cultura (art. 2 comma 2 lettera a) della Convenzione quadro), Pianificazione territoriale (art. 2 comma 2 lettera b) della Convenzione quadro), Salvaguardia della qualità dell’aria (art. 2 comma 2 lettera c) della Convenzione quadro), Idroeconomia (art. 2 comma 2 lettera e) della Convenzione quadro), Agricoltura di montagna (art. 2 comma 2 lettera g) della Convenzione quadro), Foreste montane (art. 2 comma 2 lettera h) della Convenzione quadro); Turismo e attività del tempo libero (art. 2 comma 2 lettera i) della Convenzione quadro), Energia (art. 2 comma 2 lettera k) della Convenzione quadro ed Economia dei rifiuti (art. 2 comma 2 lettera l) della Convenzione quadro non si constatano difficoltà di attuazione. In materia di compromissioni quantitative del suolo, quali l’erosione e la cementificazione, in Austria sono tuttora insufficienti le norme legislative e in materia di compromissioni qualitative, le attuali norme non coprono tutta la gamma di sostanze inquinanti, non contemplano ad esempio gli inquinanti organici. Per raggiungere l’obiettivo di un uso parsimonioso del suolo, sono necessarie ulteriori misure, ad esempio attraverso la considerazione della qualità dei terreni o la gestione dei sussidi all’edilizia abitativa. (settore Difesa del suolo – art. 2 comma 2 lettera d) della Convenzione quadro) La Francia dichiara che le norme giuridiche in materia di protezione della natura e tutela del paesaggio mettono in atto solo parzialmente gli obblighi previsti dall'art. 2 comma 2 lettera f) della Convenzione quadro. L’Austria precisa che, contrariamente all’impegno assunto dalle Parti contraenti di preservare, tutelare e. se necessario, ampliare le aree protette attenendosi al loro obiettivo di tutela, si registra una tendenza ad operare isolati interventi concreti nelle aree protette, tra cui vanno menzionati in primo luogo l’ampliamento dei comprensori sciistici, progetti edilizi, progetti per la costruzione di cave di gesso e ghiaia e progetti di realizzazione di centrali idroelettriche e tratti stradali. (settore Protezione della natura e tutela del paesaggio – art. 2 comma 2 lettera f) della Convenzione quadro) 17 Le constatazioni di questo paragrafo trovano riscontro nelle sintesi effettuate da Austria, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera riguardo all’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli nei settori non facenti oggetto delle raccomandazioni della X Conferenza delle Alpi, nell’integrazione al rapporto nazionale del 2005 presentata dal Liechtenstein, nei rapporti del 2009 consegnati da Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia nella forma approvata dal Comitato permanente nella 28a seduta, nonché nella relazione del Gruppo di verifica sullo stato dell’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli approvata dalla X Conferenza delle Alpi. 18 La Svizzera ha comunicato che in questo rapporto non sono da segnalarsi variazioni sostanziali rispetto allo stato dell’attuazione riportato nel rapporto del Gruppo di verifica alla X Conferenza delle Alpi, al quale pertanto si rimanda per quanto concerne le constatazioni relative alla Svizzera. 19 In questo e nei successivi paragrafi del Capitolo A2, contenenti constatazioni sull’attuazione, si affrontano solo difficoltà di attuazione di natura sostanziale, attenendosi alle priorità raccomandate dalla X Conferenza delle Alpi al Gruppo di verifica. Per maggiori informazioni si rimanda ai rapporti nazionali consegnati. 23 In Francia non sono stati creati incentivi conformi al mercato per ottenere un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, ma ne è in esame l’introduzione. L’Austria osserva che, nonostante tutti gli sforzi compiuti, le tendenze degli ultimi anni indicano un aumento del volume di traffico sulle strade. A differenza della media europea, però, la quota di mercato del trasporto ferroviario di merci è rimasta invariata. La Slovenia, pur affermando di non aver adottato misure di riduzione delle emissioni prodotte dal traffico nel territorio, ne elenca alcune. (settore Trasporti – art. 2 comma 2 lettera j) della Convenzione quadro) In relazione all’applicazione degli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro non esistono particolari difficoltà. A2.1.2 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno A2.2 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile20 A2.2.1 Efficacia delle misure La Germania ritiene elevata l’efficacia delle misure adottate per l’attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale. L’Austria dichiara che non è possibile giudicare isolatamente le singole misure di pianificazione territoriale, in quanto esse sono interdipendenti dalla complessiva gamma di misure dei Protocolli di attuazioni. La Francia non ha ancora effettuato una valutazione completa delle misure adottate. Non si è potuta accertare l’efficacia delle misure adottate da Italia e Slovenia per l’attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale, non avendo questi paesi risposto alle domande in proposito. A2.2.2 Constatazioni sull‘attuazione21 Francia, Germania e Slovenia, contrariamente all’Austria, non constatano difficoltà nell’attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale. L’Austria rileva la mancanza di chiare prescrizioni di attuazione, nella forma di un programma concordato dai Länder federali. Inoltre, almeno a livello delle Parti contraenti, per un migliore conseguimento degli obiettivi intersettoriali occorre concordare contenuto, tipo e forma dei piani e programmi da redigere. Anche la Slovenia indica che è difficile conciliare a livello intersettoriale misure di diverse politiche strutturali e previste dalla legge. In mancanza di una risposta alla relativa domanda, non si è potuto accertare se l'Italia abbia difficoltà di attuazione. Nel Liechtenstein non esiste ancora una pianificazione territoriale gestita dallo Stato e vincolante per tutti i comuni, poiché la nuova legge di assetto territoriale è stata respinta nel 2008 da un referendum popolare. Tuttavia, sono state inserite importanti prescrizioni per una pianificazione territoriale nazionale nel nuovo codice edilizio, entrato in vigore il 01.10.2009. In Austria, gli enti territoriali confinanti vengono coinvolti nell’elaborazione dei piani e dei 20 In base alla situazione in atto al 1 settembre 2009, le disposizioni di questo Protocollo sono in vigore in Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, Principato di Monaco e Slovenia. 21 Al paragrafo A1.2 si è verificato se vi siano difficoltà di attuazione riguardanti l’articolo 9 comma 3 lettere a), e) ed f) mentre al paragrafo A1.7 si è verificato se ve ne siano riguardo all’articolo 9 comma 1 lettera b). 24 programmi solo in alcuni casi mentre in Francia ciò non avviene. (art. 8 Protocollo Pianificazione territoriale) In Germania, i piani e/o programmi territoriali non comprendono misure atte ad assicurare alla popolazione locale un’offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale nonché a garantire loro pari opportunità. In Germania e Slovenia questi piani non prevedono speciali misure di incentivazione di attività creatrici d’impiego e in Austria solo in parte. I piani e i programmi territoriali austriaci non contengono misure relative ai trasporti per motivi di competenza. In singoli casi, alcune regioni hanno adottato misure di promozione dell'uso di mezzi di trasporto ecologici, le quali tuttavia spesso si scontrano con le numerose esigenze del traffico motorizzato individuale che anche dal punto di vista del bilancio incidono in misura molto più consistente. In Germania, i piani e i programmi territoriali prevedono solo in parte misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sopraregionali e mancano misure di contenimento del traffico ed eventualmente di limitazione del traffico motorizzato. (art. 9 Protocollo Pianificazione territoriale) A2.2.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno A2.3 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito della difesa del suolo22 A2.3.1 Efficacia delle misure Mentre Germania e Slovenia danno un voto positivo all’efficacia delle misure adottate, nel caso dell’Austria la risposta appare differenziata. Alcuni misure si sono dimostrate efficaci, ma altre mancano ancora. La Francia non ha ancora effettuato una valutazione completa dell’efficacia delle misure di attuazioni del Protocollo Difesa del suolo. Non si è potuta accertare l’efficacia delle misure adottate dall’Italia, poiché non ha risposto alla domanda in proposito. A2.3.2 Constatazioni sull‘attuazione23 La Francia e la Germania non constatano difficoltà nell’attuazione del Protocollo Difesa del suolo. Ciò non vale per l’Austria, dove esiste una forte frammentazione delle competenze. Inoltre, le norme legislative non bastano ancora per prevenire compromissioni quantitative e qualitative del suolo. In mancanza di una risposta alla relativa domanda, non si è potuto accertare se l'Italia e la Slovenia abbiano difficoltà di attuazione. In Francia l’obbligo di attribuire priorità alla funzione protettiva delle foreste montane finalizzando alla stessa la gestione forestale viene adempiuto solo in parte, a causa di un’insufficiente considerazione dei costi supplementari o dei costi relativi a uno sfruttamento minimo. Inoltre, dato il problema dello sfruttamento a cavo, le foreste non vengono sempre utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo. (art. 13 Protocollo Difesa del suolo) 22 In base alla situazione in atto al 1 settembre 2009, le disposizioni di questo Protocollo sono in vigore in Austria, nell’Unione Europea, in Francia, Germania, Liechtenstein, Principato di Monaco e Slovenia. 23 Le difficoltà di attuazione riguardanti l’art. 5 del Protocollo Difesa del suolo sono affrontate al paragrafo A1.1, quelle riguardanti l’art. 7 al paragrafo A1.2 e quelle riguardanti gli art. 11 comma 1, 20 e 21 al paragrafo A.1.8. 25 In Francia sono state concesse autorizzazioni per la costruzione e la pianificazione di piste da sci su terreni instabili, laddove il risultato dello studio d’impatto ambientale lo consentiva. In Austria sono state concesse su aree di piccole dimensioni mediante la prescrizione di misure di compensazione. 24 (art. 14 Protocollo Difesa del suolo) A2.3.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno A2.4 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio25 A2.4.1 Efficacia delle misure La Germania considera molto efficaci le misure adottate per l'attuazione del Protocollo Protezione della natura e cita il programma di tutela delle specie e dei biotopi per tutto il territorio della regione alpina bavarese oltre al successo conseguito nella conservazione della biodiversità alpina da vari programmi di incentivazione. In Austria, le misure sono talvolta molto efficaci, altre volte non adeguatamente valutabili, poiché occorre qualche tempo. I risultati del monitoraggio delle aree Natura 2000 consentiranno tale valutazione. La Slovenia dichiara che solo l’applicazione delle norme giuridiche per un periodo più lungo consentirà una valutazione dell’efficienza. La Francia non ha ancora effettuato una valutazione completa dell’efficacia delle misure di attuazioni del Protocollo Protezione della natura. Non si è potuta accertare l’efficacia delle misure adottate dall’Italia, poiché non ha risposto alla domanda in proposito. A2.4.2 Constatazioni sull‘attuazione26 Mentre in Francia e Germania non sono state constatate difficoltà di attuazione, l’Austria sostiene che l’attuazione del Protocollo Protezione della natura comporta una spesa considerevole e un forte impegno personale. Ciò vale in particolare per l’inventario di cui all’Allegato I. Anche la Slovenia ha difficoltà per quanto concerne il finanziamento delle misure, la comunicazione delle disposizioni e la sorveglianza. In mancanza di una risposta alla relativa domanda, non si è potuto accertare se l'Italia abbia difficoltà di attuazione. Il Gruppo di verifica si è occupato delle difficoltà nell’applicazione delle disposizioni dell’art. 6 del Protocollo Protezione della natura del Protocollo Protezione della natura per quanto riguarda l’obbligo delle Parti contraenti di fornire regolari presentazioni della situazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio e ha invitato le Parti contraenti a utilizzare per quanto possibile la struttura per la fornitura delle informazioni, presentata dal Segretariato 24 In mancanza di risposte alle domande in proposito, non è stato possibile accertare se la Slovenia abbia concesso autorizzazioni per la costruzione di piste da sci in foreste con funzione di protezione o su terreni instabili. Ciò vale anche per l’Italia per quanto riguarda la domanda in merito ai danni importanti al suolo e alla vegetazione nelle zone delle piste e alla loro eventuale eliminazione. 25 In base alla situazione in atto al 1 settembre 2009, le disposizioni di questo Protocollo sono in vigore in Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, Principato di Monaco e Slovenia. 26 Al paragrafo A1.1 sono affrontate le difficoltà di attuazione riguardanti l’art. 3 del Protocollo Protezione della natura e al paragrafo A1.8 quelle riguardanti l’art. 16 comma 2 frase 2. 26 permanente alla 13a riunione del Gruppo di verifica, e in vista di una rielaborazione di tale struttura, a indicare quali elementi non sono più attuali.27. A2.4.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno A2.5 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dell’agricoltura di montagna28 A2.5.1 Efficacia delle misure Austria, Germania e Slovenia giudicano positivamente l’efficacia delle misure adottate nel territorio alpino e lo documentano con la salvaguardia delle piccole e medie strutture e con la costante diversificazione delle aziende agricole. La Francia non ha ancora effettuato una valutazione completa dell’efficacia delle misure di attuazioni del Protocollo Agricoltura di montagna. Non si è potuta accertare l’efficacia delle misure adottate dall’Italia, poiché non ha risposto alla domanda in proposito. A2.5.2 Constatazioni sull’attuazione29 La Francia e la Germania non constatano difficoltà nell’attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna. Ciò non vale per Austria e Slovenia. In Austria il ricavato dalle vendite dei prodotti agricoli ha subito un calo a causa delle modifiche strutturali della politica agricola comunitaria. La percentuale di reddito proveniente dalla produzione è in costante flessione e l’agricoltura di montagna è sempre più dipendente dall’erogazione di finanziamenti. Per poter commercializzare meglio i prodotti di montagna, sarebbe d’aiuto un’applicazione meno rigorosa della politica dell’Unione Europea in materia di concorrenza. In Slovenia il sostegno all’agricoltura di montagna è stato finora soggetto a limiti di bilancio, ma da quando il paese ha aderito all’UE, gli incentivi sono finanziati con l’aiuto del fondo strutturale FEAOG. In mancanza di una risposta alla relativa domanda, non si è potuto accertare se l'Italia abbia difficoltà di attuazione. In Austria spesso non si tiene adeguatamente conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale culturale, poiché la pianificazione territoriale è suddivisa in più ambiti di competenza. Inoltre non esistono mappe per le zone a rischio per tutto il territorio. In Slovenia non è prevista la disponibilità di terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti, al fine di adempiere ai molteplici compiti dell'agricoltura di montagna. (art. 8 Protocollo Agricoltura di montagna) In caso d'introduzione di limitazioni della produzione agricola, in Austria, Germania e Slovenia, non si è tenuto conto delle esigenze particolari di un’economia agricola sostenibile nelle zone montane. In Austria, ciò è dovuto all’introduzione delle quote latte sin dal 1975-78 e al fatto che le successive modifiche non presentano un approccio appropriato alle zone montane. 27 a vedi in proposito il punto 8 del verbale delle decisioni della 14 riunione del Gruppo di verifica In base alla situazione in atto al 1 settembre 2009, le disposizioni di questo Protocollo sono in vigore in Austria, nell’Unione Europea, in Francia, Germania, Liechtenstein e Slovenia. 29 Al paragrafo A1.1 sono affrontate le difficoltà di attuazione riguardanti l’art. 6 del Protocollo Agricoltura di montagna e al paragrafo A1.6 quelle riguardanti l’art. 13 lettere b) e c). 28 27 L’abbandono del regime europee delle quote latte previsto a partire dal 2014, fa temere una forte concorrenza all’interno del territorio alpino, che andrà a scapito soprattutto delle aziende situate in aree svantaggiate. Risulta quindi necessario sviluppare una rete di produzione sul territorio alpino che tenga conto delle difficoltà produttive delle aziende quando verrà meno il sostegno dato dal sistema delle quote latte, aspetto sul quale si attendono risposte dalla Convenzione delle Alpi. In Slovenia sono state introdotte limitazioni orizzontali della produzione agricola e, ad esempio, ai fini della Direttiva sui nitrati si applicano le stesse regole in tutto il paese, senza eccezioni per l’agricoltura di montagna, come avviene del resto per le disposizioni relative alle aree soggette a protezione delle acque. (art. 12 Protocollo Agricoltura di montagna) A2.5.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno A2.6 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito delle foreste montane30 A2.6.1 Efficacia delle misure Austria, Germania e Slovenia considerano efficaci le misure adottate nel territorio alpino per le foreste montane. La Germania afferma tuttavia che, essendo in gran parte volontarie, tali misure non hanno ovunque lo stesso grado di penetrazione. La Francia non ha ancora effettuato una valutazione completa dell’efficacia delle misure di attuazioni del Protocollo Foreste montane. Non si è potuta accertare l’efficacia delle misure adottate dall’Italia, poiché non ha risposto alla domanda in proposito. A2.6.2 Constatazioni sull’attuazione31 La Francia e la Germania non constatano difficoltà nell’attuazione del Protocollo Foreste montane. Austria e Slovenia riferiscono invece difficoltà di attuazione. L’Austria menziona le problematiche legate alla proprietà dei boschi, quali le comunità agroforestali e le piccole proprietà private che ostacolano l’attuazione di progetti di miglioramento dei boschi con funzione protettiva, la mancanza di criteri di pianificazione e di risorse finanziarie nell’ambito delle incentivazioni e delle compensazioni di interventi di gestione. Anche la Slovenia cita la mancanza di fondi per incentivare il ruolo economico delle foreste montane e difficoltà nella raccolta di dati. In mancanza di una risposta alla relativa domanda, non si è potuto accertare se l'Italia abbia difficoltà di attuazione. Nelle riserve forestali naturali istituite in Austria non sono rappresentati tutti gli ecosistemi forestali montani. In Francia, la funzione protettiva di queste formazioni di riserve forestali naturali non è assicurata mentre in Austria lo è solo in parte. In Francia, Germania e Slovenia l'istituzione di riserve forestali naturali nelle foreste di proprietà privata non avviene di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine. 32 (art. 10 Protocollo Foreste montane) 30 In base alla situazione in atto al 1 settembre 2009, le disposizioni di questo Protocollo sono in vigore in Austria, Francia, Germania, Liechtenstein e Slovenia. 31 Al paragrafo A1.5 sono affrontate le difficoltà di attuazione riguardanti l’art. 2 del Protocollo Foreste montane e al paragrafo A1.1 quelle riguardanti gli art. 4 e 10 comma 3. 32 In mancanza di risposta non è stato possibile accertare la situazione presente in Italia. 28 In Austria e Slovenia l’attività forestale viene solo parzialmente incentivata a compensazione delle condizioni sfavorevoli del territorio alpino e delle prestazioni dell’economia forestale di montagna. In Francia e Germania, i proprietari non hanno diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive, qualora le prestazioni richieste all’economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi previsti dalle norme giuridiche vigenti. In Austria tale diritto esiste solo parzialmente33. Gli strumenti necessari per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione non sono stati creati in Francia e Germania e lo sono stati solo in parte in Austria. (art. 11 Protocollo Foreste montane) A2.6.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno A2.7 A2.7.1 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito del turismo34 Efficacia delle misure Le risposte alla domanda relativa all’efficacia delle misure adottate per l’attuazione del Protocollo Turismo appaiono differenziate. Austria e Germania le ritengono molto efficaci, sebbene l’Austria noti però che vi è ancora molto da fare e che la pressione economica riduce l’impegno ambientale. La Francia ritiene difficile valutare l’efficacia delle misure di attuazione del Protocollo Turismo, essendo questo in vigore da poco tempo. Tuttavia, gli indicatori socioeconomici esistenti a livello nazionale e territoriale consentiranno tale valutazione. La Slovenia riferisce che le misure adottate non hanno effetti sinergici soddisfacenti, oltre ad essere principalmente limitative e troppo poco intersettoriali. Non si è potuta accertare l’efficacia delle misure adottate dall’Italia, poiché non ha risposto alla domanda in proposito. A2.7.2 Constatazioni sull’attuazione35 Per la Germania non sussistono difficoltà di attuazione. Ciò vale anche per l’Austria, la quale segnala tuttavia un grado di conoscenza del Protocollo Turismo estremamente basso. La Francia segnala che la diversificazione dell’offerta delle stazioni di sport invernali comincia solo ora a prendere piede, malgrado l’importanza dovuta ai cambiamenti climatici. La Slovenia segnala invece difficoltà nell’attuazione del Protocollo Turismo, poiché nelle località turistiche vi sono ancora troppo poche iniziative comuni concrete e intersettoriali che abbiano effetti sinergici sul turismo. In mancanza di una risposta alla relativa domanda, non si è potuto accertare se l'Italia abbia difficoltà di attuazione. La Slovenia non ha ancora attuato il documento strategico per il turismo sostenibile. Le linee guida, i programmi di sviluppo e i piani settoriali a favore di uno sviluppo turistico sostenibile elaborati in Austria non consentono di valutare e comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti in relazione alle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali e sulle finanze pubbliche. Nella Stiria è tuttavia in fase di lavoro un masterplan turistico che tratterà più ampiamente queste complesse questioni. In Slovenia, valutazione e confronto sono solo parzialmente possibili, in virtù degli effetti socio-economici sulla popolazione. Per la 33 Non è stato possibile accertare cosa avvenga in Italia, data l’assenza di una risposta in merito. In base alla situazione in atto al 1 settembre 2009, le disposizioni di questo Protocollo sono in vigore in Austria, nell’Unione Europea, in Francia, Germania, Liechtenstein, Principato di Monaco e Slovenia. 35 Al paragrafo A1.4 sono affrontate le difficoltà di attuazione riguardanti l’art. 6 del Protocollo Turismo e al paragrafo A1.1 quelle riguardanti l’art. 18 comma 2. 34 29 Slovenia e in parte anche per l'Austria ciò riguarda anche le conseguenze per il suolo, l’acqua, l’aria, l’equilibrio naturale e il paesaggio. 36 (art. 5 Protocollo Turismo) In Francia, si tiene conto solo più o meno degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi nella costruzione, nella manutenzione e nell’esercizio delle piste da sci, a seconda della rilevanza economica e sociale del progetto. Inoltre, sulle piste da sci non vengono limitate le modifiche del terreno né si procede ad un ripristino automatico della vegetazione con specie locali nelle aree modificate, ma gli studi emessi per l’autorizzazione degli impianti di risalita contengono raccomandazioni in proposito. 37 (art. 14 Protocollo Turismo) A2.7.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno A2.8 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti38 A2.8.1 Efficacia delle misure L’efficacia delle misure adottate per l’attuazione del Protocollo Trasporti sono giudicate diversamente dalle varie Parti contraenti. In Germania, grazie alla strutturazione delle tariffe e all’ampliamento dell’offerta è stato possibile aumentare sensibilmente la qualità e l’attrattiva del trasporto pubblico di persone. Anche il pedaggio per gli automezzi pesanti offre un evidente contributo ambientale, con effetti soprattutto sul rinnovo del parco veicoli. Pertanto, la quota dei veicoli Euro 5 scarsamente inquinanti è passata da meno dell’1% nel 2005 a circa il 49% nel 2009. Inoltre, sulle autostrade federali situate nell’area di attuazione della Convenzione delle Alpi sono stati introdotti impianti per la gestione del traffico che contribuiscono positivamente ad aumentare la sicurezza e a ridurre gli ingorghi. In Austria, le misure di miglioramento dei trasporti pubblici e su ferrovia hanno sortito effetti molto positivi. Le misure adottate hanno contribuito ad incrementare sensibilmente i trasporti ferroviari nel periodo dal 2003 al 2007. Tuttavia, nello stesso lasso di tempo, è aumentato ancora più significativamente il volume di traffico su strada. Negli anni 2004 e 2005 si è avvertito un calo nell’utilizzo della “Rollende Landstraße“, a causa dell’eliminazione del sistema degli ecopunti. Tuttavia, grazie a una coerente incentivazione del trasporto ferroviario e di quello combinato, dal 2005 si registra un aumento annuale medio del 19%, purtroppo relativizzato dall’aumento dei trasporti merci su gomma. Inoltre, gli interventi antirumore hanno comportato un miglioramento della qualità della vita lungo le tratte più frequentate. La valutazione delle misure efficaci e della loro attuazione è spesso ancora carente. In Slovenia, la Convenzione delle Alpi non ha ancora alcun ruolo nella gestione delle questioni attinenti al traffico in territorio alpino. La crescita del traffico di transito, l’incentivazione indiretta del trasporto individuale privato e il trasporto pubblico trascurato rappresentano i principali problemi. La Francia ritiene difficile valutare l’efficacia delle misure di attuazione del Protocollo Trasporti, essendo questo in vigore da poco tempo. Non si è potuta accertare l’efficacia delle misure adottate dall’Italia, poiché non ha risposto alla domanda in proposito. 36 In mancanza di una risposta in tal senso, non è stato possibile accertare se i documenti di pianificazione elaborati in Italia per un turismo sostenibile consentano di valutare e comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti in relazione alle conseguenze per le finanze pubbliche. 37 Non essendo stata data risposta, non è dato sapere se ciò avvenga in Italia. 38 In base alla situazione in atto al 1 settembre 2009, le disposizioni di questo Protocollo sono in vigore in Austria, Francia, Germania, Liechtenstein e Slovenia. 30 A2.8.2 Constatazioni sull’attuazione39 La Germania e la Slovenia non constatano difficoltà di attuazione. La Francia indica invece come problemi l’esatta definizione di “strade di grande comunicazione” e l’adeguamento all’articolo 11 del Protocollo Trasporti di determinati progetti, di cui si erano poste le basi prima del 31.10.2000. Anche in Austria le modifiche per le future reti di trasporti vanno talvolta nella direzione errata; ad esempio le zone industriali vengono collegate come prima alle infrastrutture stradali più importanti, ma allo stesso tempo vengono eliminati i raccordi ferroviari. Inoltre, l’eliminazione del sistema degli ecopunti e una limitazione del pedaggio per gli automezzi ai soli costi dell’infrastruttura non hanno consentito di raggiungere l’obiettivo della riduzione dell’inquinamento causato dal trasporto merci transalpino a lunga distanza. La problematica del superamento dei valori di soglia per le immissioni di NOx e particolato o polveri sottili è stata ulteriormente aggravata negli ultimi anni dall’aumento del traffico stradale e dell’uso di autovetture diesel. In mancanza di una risposta alla relativa domanda, non si è potuto accertare se l'Italia abbia difficoltà di attuazione. Italia e Slovenia non sostengono gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci. (art. 10 Protocollo Trasporti) In Austria e Francia, non viene generalmente data la precedenza ai trasporti pubblici quando si creano installazioni turistiche, bensì solo in taluni casi. 40 (art. 13 Protocollo Trasporti) A2.8.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno A2.9 Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dell’energia41 A2.9.1 Efficacia delle misure In mancanza di risposte in merito, è stato impossibile verificare se le misure adottate dalle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi siano state efficaci. A2.9.2 Constatazioni sull’attuazione42 L’Austria, la Germania e la Slovenia non constatano difficoltà di attuazione. Non si è potuto accertare se la Francia e l’Italia abbiano difficoltà di attuazione, non avendo questi paesi risposto alle domande in proposito. 39 Al paragrafo A.1.3 sono affrontate le difficoltà di attuazione riguardanti gli art. 7 e 14 del Protocollo Trasporti, al paragrafo A1.1 quelle riguardanti l’art. 8 comma 2, al paragrafo A.1.4 quelle riguardanti l'art. 12 comma 1 e infine al paragrafo A.1.8 quelle riguardanti l'art. 15 comma 1. 40 In mancanza di risposte alle domande in merito, non è stato possibile accertare se ciò avvenga in Italia e se in questo paese vengano valutati gli effetti prodotti sul settore dei trasporti dai nuovi impianti turistici, tenendo conto degli obiettivi del Protocollo Trasporti. 41 In base alla situazione in atto al 1 settembre 2009, le disposizioni di questo Protocollo sono in vigore in Austria, nell’Unione Europea, in Francia, Germania, Liechtenstein e Slovenia. 42 Al paragrafo A1.1 sono affrontate le difficoltà di attuazione riguardanti l’art. 13 del Protocollo Energia e al paragrafo A1.8 quelle riguardanti gli art. 8 comma 4 e 9 comma 2. 31 Nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino, Austria e Francia non hanno limitato le emissioni utilizzano a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati. L’Austria sostiene però che non è possibile rispondere alla domanda così come è formulata nel questionario. 43 (art. 8 comma 1 Protocollo Energia) A2.9.3 Pareri delle Parti contraenti e degli osservatori Nessuno 43 In mancanza di una riposta alla relativa domanda, non si è potuto accertare se ciò sia avvenuto in Italia e Slovenia. 32 B Confronto dello stato dell’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli con lo stato dell’attuazione riportato nella relazione sottoposta dal Gruppo di verifica alla X Conferenza delle Alpi La verifica periodica del rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti, prevista dalla decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi, ha lo scopo di ottenere un quadro aggiornato dell’attuazione della Convenzione delle Alpi. Il confronto dello stato dell’attuazione riportato nella relazione del Gruppo di verifica alla X Conferenza delle Alpi con lo stato dell’attuazione risultante dal materiale presentato per la seconda procedura di verifica consente di fare progressi nell’attuazione ed eventualmente anche di individuare nuove difficoltà di attuazione, nonché di ricavarne le eventuali decisioni e raccomandazioni da sottoporre alla XI Conferenza delle Alpi. La modalità scelta per questo confronto consisteva inizialmente nel paragonare le dichiarazioni fatte dalle Parti contraenti nei rapporti nazionali del 2005 con quanto esposto nei rapporti del 2009.44 In una seconda fase, il materiale fornito dalle Parti contraenti per la seconda procedura di verifica è stato letto confrontandolo con la relazione del Gruppo di verifica alla X Conferenza delle Alpi. Per quanto concerne le disposizioni alla base delle raccomandazioni della X Conferenza delle Alpi, tale operazione non ha generato sostanziali modifiche rispetto allo stato dell’attuazione riportato nella relazione del Gruppo di verifica alla X Conferenza delle Alpi. Sono state riscontrate differenze solo nei seguenti settori: Per quanto riguarda il rafforzamento della collaborazione delle Parti contraenti estesa alla messa in opera di tutti i Protocolli, in particolare nei settori della pianificazione territoriale e dei trasporti, l’Austria segnala miglioramenti per quanto riguarda l’obbligo di reciproca informazione previsto dall’art. 10 comma 2 del Protocollo Pianificazione territoriale e l’obbligo di consultazione di cui all’art. 8 comma del Protocollo Trasporti, in quanto oggi viene informata dalle Parti contraenti vicine, quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale e sulle condizioni ambientali, e viene consultata in caso di progetti con un significativo impatto transfrontaliero. La Germania ora, prima di prendere importanti decisioni relative all’esecuzione del Protocollo Foreste montane, tiene consultazioni con altre Parti contraenti. Per quanto riguarda il completamento delle misure per assicurare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Protocollo Trasporti emerge un quadro differenziato. Mentre Austria e Germania menzionano miglioramenti nell’addebito 44 Tale paragone è possibile in senso stretto solo per i rapporti nazionali presentati sia nel 2005 che nel a 2009 nella forma integrale approvata dal Comitato permanente nella sua 28 seduta. A prescindere dai rapporti nazionali del Principato di Monaco e dell’Unione Europea, presentati solo nel 2005, tale paragone non è possibile nemmeno per le risposte date nel 2009 da Francia (fatta eccezione per il Protocollo Agricoltura di montagna) e Italia nella parte speciale del questionario. Inoltre, data la differente forma del rapporto, tale confronto è possibile solo in misura limitata anche per il Liechtenstein e la Svizzera. 33 differenziato dei costi esterni secondo il principio della causalità, l’Austria segnala peggioramenti nel trasferimento dei trasporti sul vettore più rispettoso dell'ambiente e sui sistemi intermodali e per quanto riguarda i potenziali di riduzione del volume di traffico. Per quanto riguarda la considerazione degli obiettivi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche, ai sensi dell’articolo 2 nel Liechtenstein l’obiettivo del contenimento delle popolazioni di ungulati entro limiti che permettono il naturale rinnovamento delle foreste è ormai parzialmente raggiunto e, per camosci e cerbiatti, le popolazioni sono a un livello di cui è garantita la tollerabilità da parte delle foreste. L’Austria ritiene che le popolazioni di ungulati in molte aree sono ancora in numero troppo elevato pertanto non è possibile una rinnovazione naturale delle foreste di montagna idonee ai siti, senza dover ricorrere a particolari misure protettive. Se a livello locale e regionale si stanno adottando misure adeguate, a livello globale si è ancora lontani dal raggiungimento di una soluzione comune. Per il migliore coordinamento delle politiche settoriali in conformità dell'articolo 6 del Protocollo Pianificazione territoriale, gli strumenti di cui dispone l’Austria sono ormai ritenuti sufficienti per prevenire i rischi connessi a monoeconomie. Anche per le disposizioni che non costituiscono oggetto delle raccomandazioni della X Conferenza delle Alpi, emerge lo stesso quadro di uno stato di attuazione sostanzialmente invariato. Sono state riscontrate differenze solo nei seguenti settori: Dal materiale a disposizione riguardo agli obblighi generali previsti dall’articolo 2 comma 2 lett. a-l e dagli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro, emerge che, nel campo della pianificazione territoriale non sussistono più carenze mentre ne vengono ora indicate nel settore della protezione della natura e tutela del paesaggio. Per quanto riguarda l’attuazione dei Protocolli Pianificazione territoriale, Protezione della natura, Agricoltura di montagna e Trasporti si sono riscontrati miglioramenti. La Germania ha introdotto nei suoi piani e programmi di pianificazione territoriale misure atte a favorire l’uso dei mezzi di trasporto compatibili con l’ambiente, a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi e a migliorare l’offerta di trasporto pubblico (art. 9 Protocollo pianificazione territoriale). Il Liechtenstein porta ora avanti l’istituzione di zone di quiete per gli ungulati selvatici, soprattutto d’inverno, mediante rilevamenti scientifici effettuati insieme al vicino Vorarlberg austriaco. (art. 11 Protocollo Protezione della natura) Nell’ambito del miglioramento delle condizioni di vita degli addetti alle attività agricole e forestali, la Germania adotta anche misure di miglioramento dei collegamenti di trasporto e di sfruttamento delle superfici agricole e forestali. (art. 15 Protocollo Agricoltura di montagna) L’Austria segnala infine netti miglioramenti nell’attuazione dell’articolo 13 del Protocollo Trasporti, in quanto la creazione di nuovi impianti turistici ora è vincolata da misure di prevenzione e di compensazione al fine di raggiungere gli obiettivi di questo o di altri protocolli. Inoltre la precedenza ai trasporti pubblici non viene data in generale, ma in alcuni casi sì. In relazione al Protocollo Foreste montane,l’Austria, facendo riferimento alle variazioni nelle risposte indicate nel proprio rapporto, nota che le carenze e le contraddizioni nell’attuazione del Protocollo foreste montane non sono state affatto eliminate, bensì sono in parte ancora più evidenti. 34 C Eventuali visite sul territorio Nel periodo di riferimento non sono state effettuate visite sul territorio ai sensi del punto II.3.1.3. della decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi. D Eventuali richieste di verifica Nel periodo in esame né le Parti contraenti né gli osservatori hanno presentato richieste di verifica di presunti inadempimenti della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli ai sensi del punto II.2.3 della decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi. E Conclusioni In merito al confronto dello stato attuale dell’attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli con lo stato dell’attuazione riportato nella relazione sottoposta dal Gruppo di verifica alla X Conferenza delle Alpi emerge che non vi sono state sostanziali modifiche. In conformità al paragrafo II.2.5 della decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi, il Gruppo di verifica propone pertanto al Comitato permanente di invitare l'XI Conferenza delle Alpi a mantenere le raccomandazioni approvate dalla X Conferenza delle Alpi e di invitare le Parti contraenti di intensificare le misure necessarie per la loro attuazione. Benché siano stati definiti orientamenti prioritari comuni, anche la presente procedura di verifica si è rivelata molto voluminosa. La quantità di materiale disponibile ha reso difficile il rispetto dei termini fissati al punto II.3.2 della decisione VII/4, soprattutto per quanto riguarda la verifica dell'attuazione delle misure annunciate dalle Parti contraenti ai fini dell'eliminazione delle carenze constatate (punto II.3.2.5 della decisione VII/4). Nel dibattito in corso sul futuro della Convenzione delle Alpi si è discusso anche dell'esigenza di un aggiornamento della procedura di verifica e dei metodi di lavoro del Gruppo di verifica (vedi documento PC43/4, relazione intermedia della Presidenza e del Segretariato permanente del 15 luglio 2010 e documento PC44/B3a). In quella occasione, è stato da più parti sottolineato che la procedura di verifica dovrebbe concentrarsi sulle carenze di attuazione sostanziali e che risultano essere ancora attuali, per concepire soluzioni concrete a tali difficoltà. Inoltre, molti hanno sollevato la questione di una migliore considerazione dei risultati del Gruppo di verifica nel lavoro del Comitato permanente. Pertanto, il Gruppo di verifica propone al Comitato permanente di raccomandare alla XI Conferenza delle Alpi di conferirgli il mandato di rielaborare il meccanismo di verifica di cui alla decisione VII/4 nonché di semplificare il modello standardizzato per i rapporti periodici delle Parti contraenti, ove necessario, alla luce delle esperienze maturate nel corso della prima e della seconda procedura, nonché tenendo conto dei pareri delle Parti contraenti e degli osservatori in merito al riordinamento del meccanismo, e di sottoporre i risultati alla XII Conferenza delle Alpi, affinché prenda una decisione a tale proposito. 35 Allegato 1 Data di presentazione del rapporto A CH D F FL I MC SL UE de 03.09.2009 02.09.2009 28.08.2009 01.02.2010 17.09.2009 22.09.2009 fr 04.09.2009 27.11.2009 01.09.2009 20.11.2009 it 04.09.209 27.11.2009 15.09.2009 10.02.2010 Sl 04.09.2009 27.11.2009 28.08.2009 01.02.2010 22.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 04.09.2009 Tabella 1 Legenda: annotazione = data di consegna del rapporto nella versione del questionario approvata in occasione della 28a seduta del Comitato Permanente annotazione = data di consegna del rapporto in versione sintetica in accordo con le raccomandazioni della X Conferenza delle Alpi In base alla decisione di cui al punto 3 dell’OdG B2 della X Conferenza delle Alpi, il termine per la presentazione dei rapporti nazionali era il 1 settembre 2009. L’allegata tabella 1 mostra la data di presentazione del rapporto e delle traduzioni. Da tale prospetto emerge che entro la metà di settembre 2009 quattro Parti contraenti (Austria, Germania, Italia e Slovenia) hanno presentato i loro rapporti in tutte le lingue della Convenzione e altre due Parti contraenti (Liechtenstein e Svizzera) hanno presentato i rapporti in almeno una lingua della Convenzione. Il rapporto di un’altra Parte contraente (Francia) è pervenuto sette settimane dopo il termine, almeno in una lingua della Convenzione e due Parti contraenti (Comunità Europea e Monaco) non hanno presentato alcun rapporto. 1 Obblighi di risposta (termine: 01.09.2009) Parte 1 PARTE GENERALE A B C PARTE 2 PARTE SPECIALE D Pianificazione territoriale Difesa del suolo Protezione della natura ◘ A CH D F FL I MC SL UE Tabella 2 Legenda: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5 6 7 Agricoltur a di montagna Foreste montane Turismo Trasport i Energia 30 32 34 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● = La Parte contraente è tenuta a rispondere al capitolo o alla domanda in questione ◘ = Tutte le domande del Protocollo, eccetto le domande 5, 6, 7, 30, 32 e 34 Per maggiore semplicità, le informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto nonché le due domande concernenti la ratifica dei Protocolli sono attribuite alla parte 1 A. La decisione di cui all’OdG B2, punto 3 della X Conferenza delle Alpi prevedeva che le Parti contraenti consegnassero una relazione nazionale integrata e/o aggiornata. Cinque Parti contraenti (Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia) hanno utilizzato la versione del questionario approvata nella 28a seduta del Comitato Permanente, secondo la quale alle domande comprese nella parte generale devono rispondere tutte le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi mentre alle domande della parte speciale devono rispondere solamente le Parti contraenti che hanno aderito ai rispettivi Protocolli in base al diritto internazionale. Inoltre, nella parte speciale relativa al Protocollo Protezione della natura, alla domanda 5 va data risposta solo se il Protocollo è in vigore da oltre tre anni, alle domande 6 e 7 solo se il Protocollo è in vigore da oltre cinque anni e alle domande 30, 32 e 34 solo se il Protocollo è in vigore da oltre due anni. Il termine per l’accertamento degli obblighi di risposta è il 2 01.09.2009. Altre due Parti contraenti (Liechtenstein e Svizzera) hanno scelto, per l’integrazione o l’aggiornamento dei rapporti del 2005, una sintesi basata sulle raccomandazioni relative all’attuazione della Convenzione delle Alpi indirizzata alle Parti contraenti dalla X Conferenza delle Alpi. La tabella 2 allegata illustra gli obblighi di risposta a carico delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi nel processo di verifica in corso. Tutte le ulteriori risposte date dalle Parti contraenti sono da ritenersi facoltative. Due Parti contraenti si sono avvalse di tale possibilità, l’Italia in larga misura, rispondendo a quasi tutta la Parte 2, e la Svizzera. 3