LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili
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LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili
LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze 7/11/2016 1 Situazione legislativa in Europa: __ Paesi che prevedono il matrimonio anche per le coppie dello stesso sesso __ Paesi che prevedono unioni civili __ Paesi in cui la convivenza non registrata è riconosciuta __ Paesi senza riconoscimento o con una situazione legislativa ambigua __ Paesi in cui i matrimoni per le coppie dello stesso sesso sono illegali 7/11/2016 2 In Europa Unioni civili sono già una realtà in: Austria (2010), Estonia (2015), Finlandia (2002), Germania (2001), Grecia (2015), Liechtenstein (2011), Malta (2014), Olanda, Regno Unito (2005), Rep. Ceca (2006), Spagna (alcune regioni), Ungheria (2009). Matrimonio ugualitario: Belgio (2003), Danimarca (2012), Finlandia (2015), Francia (2013), Irlanda (2015), Lussemburgo (2015), Olanda (2001), Portogallo (2010), Regno Unito (2014), Spagna (2005), Svezia (2009). 7/11/2016 3 legge 76/2016 La legge 20 maggio 2016, n. 76 è entrata in vigore il 5 giugno. E’ composta da un unico articolo, art. 1 che comprende 69 commi. Articolo 1) La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto. 7/11/2016 4 In Italia SCELTA Chi, come dove E si diventa Convivenza di fatto Due persone Maggiorenni Dichiarazione Ufficio anagrafe Conviventi di fatto 7/11/2016 Matrimonio Un uomo e una donna celebrazione rito civile/concordatario/ acattolico Marito e moglie Unione civile Persone dello stesso sesso Costituzione Ufficiale dello stato civile Unito/a civilmente 5 Unioni Civili La norma cita gli articoli 2 e 3 della Costituzione: • «Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Si legge nella relazione alla Camera “…. in quanto anche l'unione tra persone dello stesso sesso presenta i caratteri propri di una formazione sociale, intesa come una forma di comunità, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione …” «Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.». 7/11/2016 6 Unioni civili Comma 20: Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. 7/11/2016 7 Unione Civile: soggetti e condizioni • Al fine di costituire un’unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta. Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; b) l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge. 7/11/2016 8 Processo verbale • L’ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di cui comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sé in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine di cui all’articolo 2, comma 1, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione. • Se una delle parti, per infermità o altro comprovato impedimento, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta di cui al presente articolo, ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti 7/11/2016 • L’articolo 2 stabilisce che, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l’ufficiale dello stato civile verifichi l’esattezza delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e acquisisca d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza delle cause impeditive indicate nell’articolo 1, comma 4, della legge. Processo verbale • L’articolo 3 regola la cerimonia e la registrazione degli atti nell’archivio di stato civile. 1. Le parti, nel giorno indicato nell’invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile. • Viene allegato il verbale di richiesta 7/11/2016 Unione civile 11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Per le parti dell’unione civile non si avrà obbligo di fedeltà. 12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. 7/11/2016 11 Registro provvisorio 3. La registrazione degli atti dell’unione civile, costituita ai sensi del comma 2, è eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili di cui all’articolo 9. Gli atti iscritti sono inoltre oggetto di annotazione nell’atto di nascita di ciascuna delle parti. A tal fine, l’ufficiale che ha redatto il processo verbale di cui al comma 2 lo trasmette immediatamente al comune di nascita di ciascuna delle parti, conservandone l’originale nei propri archivi. 7/11/2016 Regime patrimoniale 13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. 7/11/2016 Art. 162 c.c. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità . La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio . Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194 .Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma 13 Regime patrimoniale • Art. 163 C.C. Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso , salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli e seguenti. 7/11/2016 14 Regime patrimoniale Art. 164 c.c. È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali . Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali. 7/11/2016 15 Regime patrimoniale Art. 166 Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni,fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale. 7/11/2016 16 Documenti e certificati • 9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni. 1. Spetta all’ufficiale dello stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell’unione, recante i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge. 2. Nei documenti e atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, per le parti dell’unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le seguenti formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”. 7/11/2016 17 Il cognome 10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. 7/11/2016 Le signore COLOMBO Lucia e RATTI Maria costituiscono unione civile e stabiliscono di assumere quale cognome comune: COLOMBO la Sig .ra Ratti, quindi, a seconda della scelta operata si chiamerà: COLOMBO Maria RATTI COLOMBO Maria COLOMBO RATTI Maria 18 Differenze Matrimonio Unione civile Pubblicazioni Istruttoria Sala aperta al pubblico Non è prevista Il celebrante indossa la fascia tricolore Non è prevista Scelta del regime patrimoniale Scelta del regime patrimoniale Non è prevista Scelta del cognome di famiglia Art. 109 Matrimonio per delega Non è previsto Art.110 matrimonio fuori dalla casa comunale Costituzione unione civile fuori dalla Casa Comunale Art.101 matrimonio in imminente pericolo di vita Non è previsto 7/11/2016 19 Unioni Civili Sono cause ostative: • a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; • b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; • c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; • d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; 7/11/2016 Ascendenti e discendenti in linea retta; I fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; Lo zio e il nipote, la zia e la nipote; Gli affini in linea retta Gli affini in linea collaterale in secondo grado (i cognati) L’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; I figli adottivi della stessa persona; L’adottato e i figli dell’adottante; L’adottante ed il coniuge dell’adottato; L’adottato ed il coniuge dell’adottante, l’adottante ed il coniuge dell’adottato (vedi precedente comma 20) 20 Nullità dell’unione civile • 5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. 7/11/2016 21 Unione civile • All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile. 7/11/2016 Art. 65) Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, la persona già unita da unione civile può costituire nuova Unione civile. Art. 68) L’unione civile costituita a norma dell'articolo 65 è nulla, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza. La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte anche se avvenuta in una data posteriore a quella della costituzione dell’unione civile. Art. 119 -120-123-125-126-127-128-129-129-bis del c.c. si riferiscono al: LIBRO PRIMO Delle persone e della famiglia TITOLO VI Del matrimonio CAPO III Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile SEZIONE VI Della nullità del matrimonio 22 Tutele giuridiche • 15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. 7/11/2016 23 Scioglimento automatico 22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione 26.Rettifica di sesso Scioglimento su domanda 7/11/2016 23. L'unione civile si scioglie altresi' nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione. 24 Scioglimento dell’unione civile a) b) Non c’è separazione Le persone unite da unione civile possono: 1) rivolgersi al giudice 2) rivolgersi agli avvocati (articolo 6 legge 162/2014) 3) rivolgersi all’ufficiale dello stato civile (articolo 12 legge 162/2014) Nel caso di manifestazione disgiunta (una sorta di ricorso per scioglimento) la domanda di scioglimento potrà essere proposta decorsi 3 mesi da tale data. 7/11/2016 25 Scioglimento dell’unione civile L’accordo è iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed è annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici. 2. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita, conclusa ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, deve essere trascritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici. 7/11/2016 Rettificazione sesso • 26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. • 27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta' di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La dichiarazione congiunta deve essere resa personalmente all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. 7/11/2016 27 Matrimonio contratto all’estero Si dovranno attendere i decreti legislativi (entro 6 mesi) che dovranno prevedere: a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; 7/11/2016 28 Trascrizioni dall’estero Nell’articolo 8 del decreto si parla delle trascrizioni dei matrimoni e delle unioni civili contratte all’estero che verranno trascritti nel registro provvisorio delle unioni civili nelle more dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 28, lettera a). C’è anche un comma che riguarda il nulla osta all’unione civile per uno straniero che deve presentare una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta nell’unione civile. 7/11/2016 Il registro È istituito presso ciascun comune il registro provvisorio delle unioni civili. È il comma primo dell’articolo 9 che obbliga gli amministratori comunali a creare il registro entro entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7/11/2016 Le disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nell’articolo 1, comma 28, della legge. 2. All’attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7/11/2016 CONVIVENZE DI FATTO Conviventi di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile 7/11/2016 32 Tutelata ex Legge 76 del 2016 Resta “fuori” dalla legge 76 del 2016 Convivenza in cui i conviventi che hanno entrambi lo stato libero ex art. 86 c.c. Convivenza in cui uno o entrambi i conviventi non hanno conseguito lo stato libero (es. coniuge separato) Convivenza in cui i conviventi coabitano Convivenza in cui i conviventi mantengono residenze anagrafiche separate Convivenza costituita mediante dichiarazione anagrafica 7/11/2016 Convivenza in cui manca l’apposita dichiarazione anagrafica di “convivenza di fatto” ex lege 7672016 Circolare 7/2016 Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 7/2016, prevede che: L’attività degli uffici anagrafici riguarderà, quindi: 1) L’iscrizione delle convivenze di fatto, 2)La registrazione dell’eventuale contratto di convivenza, 3)Il rilascio delle relative certificazioni. L’iscrizione delle convivenze di fatto dovrà essere eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed in particolare, dagli artt. 4 e 13 del DPR n. 223/1989. 7/11/2016 34 Convivenza di fatto La procedura proposta prevede che la convivenza di fatto si costituisca con una dichiarazione resa da due persone di stato libero ‐ all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza. Poiché la legge n. 76/2016, al comma 37, richiama espressamente l’art. 13 del regolamento anagrafico, a questa dichiarazione si applicano i principi delle dichiarazioni anagrafiche (comunicazione di avvio del procedimento, registrazione entro due giorni lavorativi ed eventuali accertamenti da effettuare durante la fase istruttoria, nel termine di 45 giorni, eventuale preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10‐bis della legge n. 241/1990). La dichiarazione di convivenza potrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o, per le coppie già formate (o che in futuro si formeranno successivamente alla coabitazione), anche in un momento posteriore 7/11/2016 35 CONVIVENZE DI FATTO Per l’accertamento della stabile convivenza di fa riferimento a: Articolo 4 d.p.r. 223/1989 Famiglia anagrafica • 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune Articolo 13 lett. b) d.p.r. 223/1989 Dichiarazioni anagrafiche b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;(ma questa convivenza non è quella di cui alla Legge 76/2016) 7/11/2016 36 QUALI DIRITTI? • 38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (ad oggi basta l’esibizione di uno stato di famiglia) • 39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali… 7/11/2016 37 Potere di rappresentanza Con poteri pieni o limitati per l’assunzione di decisioni in materia di salute e, in caso di decesso, per le scelte relative alla donazione degli organi (già la legge 91/1999 in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti equipara il convivente more uxorio al coniuge non separato) e alle modalità di esequie. Modalità per la designazione: deve essere effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone. 7/11/2016 38 Altri diritti riconosciuti Casa comune di residenza: a)Diritto ad abitare nella casa di comune residenza in caso di decesso del proprietario per un periodo di due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. In presenza di figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. • Il diritto cessa nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. b) Possibilità di succedere nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di decesso del conduttore o recesso dal contratto c) Medesima opportunità per i conviventi di fatto di partecipare a graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare 7/11/2016 39 Altri diritti riconosciuti Impresa familiare partecipazione agli utili dell’impresa familiare al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa Tutela della persona a) Possibilità di proporre domanda per l’interdizione, l’inabilitazione o amministrazione di sostegno b) Possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile. Diritto al risarcimento in caso di decesso del convivente In caso di cessazione della convivenza: Diritto agli alimenti per il convivente che versa in stato di bisogno oppure che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento diritto che deve essere affermato da un giudice 7/11/2016 40 Contratto di convivenza • E’ una facoltà dei conviventi di fatto che possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Contratto che può essere soggetto a modificazione oppure a risoluzione. 7/11/2016 41 DOVE e COME? In forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. 7/11/2016 42 Opponibilità ai terzi del contratto • Il notaio o l’avvocato che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 (convivenza) e 7 (accertamento) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 7/11/2016 43 Cosa deve contenere contratto? l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. E inoltre: • a) l’indicazione della residenza; • b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; • c) il regime patrimoniale della comunione dei beni. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza 7/11/2016 44 Contratto di convivenza Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti. • Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso: • a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; • b) in violazione del comma 36;(due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile) • c) da persona minore di età; • d) da persona interdetta giudizialmente; • e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile. 7/11/2016 45 Risoluzione del contratto di convivenza Il contratto di convivenza si risolve per: • a) accordo delle parti; • b) recesso unilaterale; (il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre che a trasmetterlo al comune di residenza, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto) • c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; (il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile). • d) morte di uno dei contraenti. (il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza). La risoluzione deve avvenire nelle stesse modalità previste per la stipula del contratto 7/11/2016 46 Diritto internazionale privato • Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente: • «ART. 30-bis. – (Contratti di convivenza). • – 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. • 2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima». 7/11/2016 47 Ruolo dell’ufficiale d’anagrafe a) Iscrizione della convivenza di fatto; b) Registrazione del contratto di convivenza nella scheda AP5 e AP6; c) Registrazione delle modifiche al contratto di convivenza e della sua risoluzione; d) Conservazione agli atti copia del contratto di convivenza; e) Rilascio della certificazione relativa alla convivenza di fatto ed all’eventuale stipula/modifica/risoluzione dello stesso 7/11/2016 48