notizie - Camera del Lavoro Metropolitana di Milano

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notizie - Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
Quindicinale di
informazione
previdenziale a
cura dell’INCACGIL Milano
NOTIZIE
20 settembre 2006
Chiarimenti INPS su
malattia e maternità
(Circolare INPS n. 95 del 6 settembre 2006)
L’INPS emette questa nota contenente alcune risposte a quesiti e a problematiche diffuse su aspetti riguardanti
le prestazioni di malattia e maternità.
Prenderemo in considerazione i più
significativi:
- Festività soppresse. Riguardo all’indennizzabilità delle
giornate infrasettimanali non
più considerate festive per effetto della legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni (sono le ricorrenze
dell’Ascensione, del Corpus
Domini, del 19 marzo, del 29
giugno e del 4 novembre),
l’INPS ricorda che tali giornate sono indennizzabili solo se
le stesse sono normalmente
lavorate e retribuite (per le
stesse non viene cioè corrisposto, oltre al compenso per il
lavoro svolto, un ulteriore emolumento pari al trattamento
dovuto per i giorni festivi).
Infatti l’art. 6, comma 2 della
legge n. 138/1943, precisa che
l’indennità non è dovuta per le
giornate in cui il lavoratore
ammalato percepisce dal datore di lavoro un trattamento economico, non integrativo della indennità di malattia, di importo pari o superiore a quello
previdenziale.
www.cgil.milano.it/inca
Sommario:
Nel caso di aziende che corrispondono per contratto ai propri dipendenti nella prima successiva domenica del mese considerato, il compenso aggiuntivo relativo alla festività soppressa cadente in un giorno
feriale lavorativo, al lavoratore assente per malattia nel giorno ex festivo stesso dovrà essere erogato,
per tale giorno, in quanto normalmente retribuito, il trattamento previdenziale. Nell’ipotesi di impiegati, la domenica non sarà indennizzabile, sempre ai sensi del citato
art. 6, comma 2 della
legge n.
138/1943.
-
Numero 108
Lavoratori occupati in
Italia che si ammalano
durante temporanei soggiorni all’estero. L’Istituto
conferma la validità dei
modelli di collegamento
nei casi di soggiorno in paesi appartenenti all’Unione
Europea (Austria, Belgio,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Lettonia,
Lituania,
Lussemburgo,
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Decreto su prevenzione
dall’amianto
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INPDAP
sull’abolizione
del prolungamento dell’età
pensionabile
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Invio “prime
comunicazioni”
INPDAP
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Assegno di
invalidità:
chiarimenti sul
“bonus” e sul
diritto alla
pensione
supplementare
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Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria). A tal proposito, l’INPS ricorda che a decorrere
dal 1.6.2004 il formulario E111 è stato sostituito dalla TEAM (Tessera Europea Assicurazione
Malattia), e che dalla stessa data è stato soppresso il formulario E 113. Possibilità di utilizzo del
formulario anche in caso di malattia presso uno stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in Svizzera, Turchia, nonché in Paesi extracomunitari con i
quali siano stati stipulate convenzioni bilaterali comprendenti l’assicurazione per la malattia
(Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato
di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia e Montenegro, Tunisia, Uruguay e Venezuela).
In tutti gli altri paesi è necessario presentare all’INPS la certificazione medica originale legalizzata dalla locale rappresentanza diplomatica e consolare italiana. Nei casi in cui, come spesso si
verifica soprattutto in Marocco e Sri Lanka, siano le stesse Ambasciate o Consolati a incaricare
medici di propria fiducia, la legalizzazione dovrà ritenersi effettuata dopo aver attestato il medico
come proprio fiduciario e autenticato la firma. L’INPS ricorda inoltre che se il paese presso il quale il lavoratore si ammala, è aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, potrà essere
evitata la legalizzazione consolare attraverso la documentazione che rechi l’”apostille”, che è una
specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità
competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del
Trattato stesso. L’ apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata. Ricordiamo
che tra gli stati interessati da questa possibilità figurano la Lettonia, la Liberia, la Lituania, il Messico, la Romania e l’ Ucraina.
- Malattia di lavoratori aventi titolo a prestazioni pensionistiche. L’INPS esamina i casi di malattia indennizzabile di lavoratori che cessano l’attività lavorativa in relazione a titolarità di pensione: non vi sarebbe diritto all’indennità economica qualora lo stato morboso abbia inizio successivamente all’effettiva cessazione dell’attività. Rimane invece sempre possibile richiedere la
prestazione per le giornate di malattia nel caso il lavoratore in procinto di andare in pensione si
ammali prima della cessazione dell’attività lavorativa. Condizione necessaria per l’indennità
economica anche successiva alla cessazione, è ovviamente lo stato di assicurazione per la malattia,
oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’INPS, nel confermare
l’incompatibilità tra la pensione di inabilità e l’indennità di malattia, in merito all’assegno di invalidità, chiarisce che l’indennità erogata per evento iniziato prima della cessazione dell’attività,
qualora sia riconducibile alla stessa patologia per la quale è stato erogato l’assegno, spetta solo se
si è verificata una riacutizzazione della patologia stessa.
- Lavoratori iscritti alla Gestione separata. Viene confermato il diritto all’indennità per ricovero
ospedaliero in caso di day hospital. In merito invece al principio dell’automatismo delle prestazioni di malattia e maternità in caso di omissione contributiva, questo secondo INPS non può essere preso in considerazione per i soggetti del fondo in quanto da assimilare a lavoratori autonomi. Tale assunto è assolutamente non condivisibile in quanto non tiene conto che nei casi di collaborazioni a progetto è il committente unicamente obbligato a pagare la contribuzione anche per
conto del collaboratore.
- Bonus e malattia. La circolare conferma
che in
regime di
bonus
ex-lege 243/2004,
l’assicurazione
malattia
continua
ad essere versata regolarmente quando dovuta, e
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conseguentemente verrà erogata la relativa indennità quando prevista. Il bonus per il periodo di
malattia indennizzata verrà calcolato sulla parte di integrazione contrattuale dell’azienda.
-
Riposi giornalieri. Per ciò che concerne il part-time l’INPS affronta un caso-limite di lavoratrice
con un rapporto di lavoro a 1 ora giornaliera. Non viene esclusa in tale caso la possibilità di
fruire dell’ora di riposo giornaliero previsto per coloro che lavorano meno di 6 ore al giorno.
Apertura dell’Istituto anche per il padre genitore in caso di parto plurimo: sappiamo che la
norma prevede la possibilità di riposo giornaliero al padre nel caso la madre non possa fruirne in
quanto non lavoratrice o lavoratrice autonoma; in caso di parto plurimo il padre in tali condizioni
avrà diritto al raddoppio delle ore di riposto. Si tratta di un’inversione di tendenza rispetto alla
precedente interpretazione restrittiva da parte INPS.
- Malattie che si esauriscono in “carenza”. In caso di malattie con meno di quattro giorni e
quindi in carenza contrattuale, l’INPS conferma la necessità di inviare comunque il certificato
alla sede competente dell’Istituto oltre al datore di lavoro.
Decreto su prevenzione dall’amianto
(Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257, Attuazione della direttiva 2003/18/CE
relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione
all'amianto durante il lavoro, Gazzetta ufficiale n. 211 dell’ 11 settembre 2006)
Con il d.lgs. n. 257/06, in attuazione della direttiva 2003/18/CE, sono state introdotte nuove regole in
materia di sicurezza dei lavoratori dai rischi di esposizione all'amianto.
Il provvedimento si applica a tutte le attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione
all'amianto: manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dei rifiuti, nonchè la bonifica delle
aree interessate. Invariati rimangono invece i requisiti richiesti alle imprese per lo svolgimento delle
suddette attività e previste dall'art. 30 c. 4 del d.lgs. n. 22/97 (iscrizione nella categoria IO dell'albo gestori rifiuti).
Un'importante novità introdotta dal decreto (art. 59-quarter) è quella relativa all'obbligo a carico del datore di lavoro di adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali “a rischio”, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali e comunque qualora vi sia il minimo dubbio sulla
presenza di amianto.
E' previsto poi un abbassamento del valore limite di esposizione all'amianto (art. 59-decies), fissato a
0,1 fibre per centimetro cubo d'aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.
Inoltre il datore deve valutare i rischi dovuti dalla polvere di amianto per stabilire natura e grado dell'esposizione (art. 59-quinquies) e le misure preventive da attuare (art. 59-septies, octies, nonies e undecies e duodecies). Solo per esposizioni sporadiche e a condizione che i valori dell'aria restino al di sotto
della soglia stabilita, il datore non è tenuto alla notifica presso l'ASL. Qualora l'attività richieda invece
la notifica, è necessario che questa indichi la data di inizio e la durata dei lavori, l'ubicazione del cantiere, i tipi e le quantità di amianto manipolate, le attività svolte, il numero di lavoratori utilizzati e le misure di prevenzione/sicurezza adottate. In ogni caso, ogni qual volta si verifichino modifiche nelle condizioni di lavoro è necessario effettuare una nuova notifica (art. 59-sexies).
Infine i lavoratori interessati all'esposizione all'amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (la
normativa prevede una visita almeno una volta ogni tre anni), nonché all'iscrizione ad un apposito registro degli esposti (art. 59-quinquies e sexiesdecies).
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INPDAP sull’abolizione del prolungamento dell’età
pensionabile
(Nota operativa INPDAP n. 51 del 6 settembre 2006)
L’INPDAP prende atto dell’articolo 33 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito – con
modificazioni – nella legge 4 agosto 2006, n. 248, meglio nota come “decreto Bersani”. La norma ha
abrogato la possibilità di trattenimento in servizio per i pubblici dipendenti fino al compimento del
settantesimo anno di età. Ciò a far data dal 4 luglio 2006, giorno di entrata in vigore del decreto.
L’INPDAP ha precisato che coloro che alla data del 4 luglio avevano ottenuto l’accoglimento del
trattenimento in servizio, potranno rimanervi fino al settantesimo anno di età.
Invio “prime comunicazioni” INPDAP
Sono stati inviate dall’INPDAP , in via sperimentale, “prime comunicazioni” a circa 25.000 iscritti, nati
dal 1940 al 1950: nel modulo predisposto vengono indicati i dati in possesso dell’Istituto alla data del
31.12.2003. In caso di inesattezze contenute nel plico, è possibile con appositi moduli, inviare le
richieste di correzione all’Istituto.
Esaurita la fase sperimentale, l?INPDAP dovrebbe inviare le posizioni a tutti gli iscritti.
Assegno di invalidità: chiarimenti sul “bonus” e
sul diritto alla pensione supplementare
(Messaggio INPS n. 24536 del 12 settembre 2006)
Il messaggio dell’Istituto riguarda il caso di lavoratori in percezione del “bonus” (incentivo al
posticipo del pensionamento ) ex-lege n. 243/2004, che presentano domanda di assegno ordinario di
invalidità.
L’INPS conferma che, sussistendo i requisiti sanitario e amministrativo, il lavoratore che percepisce il
bonus può ottenere l’assegno di invalidità, in quanto a tutti gli effetti ancora “assicurato”. E’
confermato che la percezione dell’assegno di invalidità fa venire meno il diritto al bonus a partire dalla
decorrenza della prestazione. Pertanto se il lavoratore che percepirà l’assegno, dovesse continuare a
lavorare, verserà regolarmente i contributi che daranno luogo alle scadenze prescritte, ad un
supplemento di pensione.
L’importo dell’assegno è pari a quanto sarebbe spettato alla data della scelta del bonus, con gli aumenti
perequativi previsti dalla norma.
Ulteriore chiarimento perviene sul diritto alla pensione supplementare per i titolari di assegno di
invalidità: il lavoratore che richiede ed ottiene l’assegno di invalidità, in quanto acquisisce a tutti gli
effetti lo status di “pensionato”, potrà al compimento dell’età pensionabile (60 anni per le donne e 65
anni per gli uomini) richiedere la pensione supplementare in Gestione separata, se potrà far valere
contribuzione versata. Qualora l’assegno venisse revocato o non confermato, verrebbe meno anche il
diritto alla pensione supplementare, che verrebbe allo stesso modo revocata.
Patronato INCA-CGIL Milano
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