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PATRONATO Libera circolazione e assistenza sanitaria tra CH e UE Il signor N.S., cittadino italiano, titolare di una pensione italiana e di una rendita di vecchiaia svizzera, da qualche anno ha deciso di stabilire la sua dimora in Svizzera a seguito ricongiunzione familiare. Dopo aver ottenuto un regolare permesso di soggiorno, secondo quanto previsto dagli Accordi bilaterali fra Svizzera e Unione Europea (UE), l'Ufficio cantonale della sanità pubblica lo invitava a sottoscrive una assicurazione malattia obbligatoria presso un assicuratore di propria scelta. L' interessato dopo aver scelto la sua cassa malattia, presentava al suddetto organismo il modello E 121 rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano, con l'obiettivo di ottenere l'esonero dal pagamento della quota premio per la cassa malattia elvetica e rimanere così a totale carico del SSN di appartenenza. L'organo cantonale competente in presenza del modello in questione confermava erroneamente l'esonero, trasferendo per competenza la domanda in questione all'Istituzione comune LaMal di Soletta alfine di accertare il diritto di usufruire delle prestazioni in natura secondo quanto previsto dal diritto svizzero. di Carmine Frandina, Patronato ACLI Losanna Occorre qui ricordare che la normativa attualmente vigente precisa che per la compilazione del modello E 121 è necessario che il pensionato sia residente all'estero e sia titolare unicamente di pensione italiana; nel caso in cui è anche titolare di pensione erogata dal Paese di nuova residenza non ha diritto al rilascio del modello E 121. È lecito chiedersi: il SSN e l'Asl hanno compiuto le necessarie verifiche prima di emettere il documento in questione? L' Istituzione comune LaMal nell'entrare in merito al caso sollevato da N.S., ribadisce in definitiva un concetto molto chiaro e cioè: ''Secondo la legislazione svizzera le persone che hanno un reddito (pensione) dalla Svizzera, hanno l'obbligo di assicurarsi nello stesso Stato, vuol dire in questo caso la Svizzera''. Di conseguenza il pensionato non potrà beneficiare in alcun modo dell'esonero richiesto e pertanto dovrà pagare i premi alla cassa malattia svizzera. Giova qui ricordare che la Svizzera non è uno Stato membro dell'Unione europea, ma sono numerosi gli accordi bilaterali conclusi tra la UE e i suoi Stati membri da un lato e la Confederazione elvetica dall'altra (1 giugno 2002). In particolare si fa riferimento all'accordo sulla libera circo- lazione delle persone tra la Svizzera e l'UE. Il predetto accordo riguarda il coordinamento della sicurezza sociale e di conseguenza il regolamento n. 1408/71 (aggiornato dal regolamento CE n. 118/97) si applica integralmente anche alla Svizzera, fatto salvo alcune eccezioni. Mentre ai sensi del diritto comunitario gli Stati membri mantengono la competenza di definire i dettagli dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale nazionali, comprese le condizioni per l'adesione al sistema sanitario e per l'ottenimento della relativa copertura, il regolamento CEE n. 1408/71 definisce norme e principi comuni che devono essere rispettati dagli Stati membri quando applicano il diritto nazionale. Tant'è che l'articolo 27 del suddetto regolamento prevede che il titolare di pensioni dovute secondo la legislazione di due o più Stati membri riceva la copertura sanitaria dallo Stato membro in cui risiede qualora percepisca da tale Stato anche una pensione. Pertanto, dall'entrata in vigore dell'Accordo con l'UE, la Svizzera è il paese competente per l'assicurazione sanitaria poiché, tra le varie pensioni che N.S. riceve, una è erogata dalla Svizzera. Si precisa inoltre che il regolamento n. 1408/71 (CEE) attribuisce il diritto di percepire tutte le prestazioni sanitarie necessarie previste dal sistema obbligatorio e conformemente alla legislazione del paese in cui un assicurato risiede temporaneamente, al di fuori del paese in cui è assicurato; le prestazioni in questione sono erogate se la persona è assicurata nello Stato membro di permanenza. Dal 1° gennaio 2006, tale diritto è certificato dalla carta europea di assicurazione sanitaria. L'ente presso il quale la persona in questione è assicurata deve quindi rimborsare i costi sostenuti all'ente dello Stato membro di permanenza, in base alle tariffe di quest'ultimo. La carta europea di assicurazione, tuttavia, non copre i costi di un assicurato che si reca in un altro Stato membro allo scopo specifico di ottenere un trattamento medico. Per quanto attiene alla Svizzera, tali costi sono coperti soltanto previa autorizzazione dell'ente sanitario, modulo E 112. Le succitate norme garantiscono che il titolare dell'assicurazione sanitaria possa beneficiare delle prestazioni quando si reca temporaneamente in un altro Stato membro, senza dover stipulare una nuova assicurazione in quello Stato. Una possibilità che spesso la legislazione nazionale non offre: gli assicurati ricevono le prestazioni sanitarie al di fuori dello Stato membro di assicurazione esattamente alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro in cui si trovano. Ciò comporta che si applichino anche le norme sulla copertura dei costi dello Stato membro di permanenza. Pertanto, quando l'interessato riceve cure mediche in Svizzera, è la normativa di quel paese a determinare quale trattamento è coperto e come e quanto l'assicurato deve pagare. Tali norme si applicano allo stesso modo a una persona iscritta al sistema sanitario italiano e a una persona iscritta al sistema sanitario svizzero. il dialogo 2/09 17