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PATRONATO
Libera circolazione e assistenza sanitaria tra CH e UE
Il signor N.S., cittadino italiano, titolare di una pensione italiana e di una rendita di vecchiaia svizzera, da qualche anno ha deciso di stabilire la sua dimora in Svizzera a seguito ricongiunzione familiare. Dopo aver ottenuto un
regolare permesso di soggiorno, secondo quanto previsto dagli Accordi bilaterali fra Svizzera e Unione Europea (UE), l'Ufficio cantonale della sanità pubblica lo invitava a sottoscrive una assicurazione malattia obbligatoria presso
un assicuratore di propria scelta. L' interessato dopo aver scelto la sua cassa
malattia, presentava al suddetto organismo il modello E 121 rilasciato dal
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano, con l'obiettivo di ottenere l'esonero dal pagamento della quota premio per la cassa malattia elvetica e rimanere così a totale carico del SSN di appartenenza. L'organo cantonale competente in presenza del modello in questione confermava erroneamente l'esonero, trasferendo per competenza la domanda in questione all'Istituzione
comune LaMal di Soletta alfine di accertare il diritto di usufruire delle prestazioni in natura secondo quanto previsto dal diritto svizzero.
di Carmine Frandina, Patronato ACLI Losanna
Occorre qui ricordare che la normativa attualmente vigente precisa che
per la compilazione del modello E
121 è necessario che il pensionato sia
residente all'estero e sia titolare unicamente di pensione italiana; nel caso in
cui è anche titolare di pensione erogata dal Paese di nuova residenza non
ha diritto al rilascio del modello E
121. È lecito chiedersi: il SSN e l'Asl
hanno compiuto le necessarie verifiche prima di emettere il documento
in questione?
L' Istituzione comune LaMal nell'entrare in merito al caso sollevato da
N.S., ribadisce in definitiva un concetto molto chiaro e cioè: ''Secondo
la legislazione svizzera le persone che
hanno un reddito (pensione) dalla
Svizzera, hanno l'obbligo di assicurarsi nello stesso Stato, vuol dire in
questo caso la Svizzera''. Di conseguenza il pensionato non potrà beneficiare in alcun modo dell'esonero
richiesto e pertanto dovrà pagare i
premi alla cassa malattia svizzera.
Giova qui ricordare che la Svizzera
non è uno Stato membro dell'Unione
europea, ma sono numerosi gli accordi bilaterali conclusi tra la UE e i suoi
Stati membri da un lato e la
Confederazione elvetica dall'altra (1
giugno 2002). In particolare si fa riferimento all'accordo sulla libera circo-
lazione delle persone tra la Svizzera e
l'UE. Il predetto accordo riguarda il
coordinamento della sicurezza sociale e di conseguenza il regolamento n.
1408/71 (aggiornato dal regolamento
CE n. 118/97) si applica integralmente anche alla Svizzera, fatto salvo
alcune eccezioni.
Mentre ai sensi del diritto comunitario gli Stati membri mantengono la
competenza di definire i dettagli dei
rispettivi sistemi di sicurezza sociale
nazionali, comprese le condizioni per
l'adesione al sistema sanitario e per
l'ottenimento della relativa copertura,
il regolamento CEE n. 1408/71 definisce norme e principi comuni che
devono essere rispettati dagli Stati
membri quando applicano il diritto
nazionale. Tant'è che l'articolo 27 del
suddetto regolamento prevede che il
titolare di pensioni dovute secondo la
legislazione di due o più Stati membri
riceva la copertura sanitaria dallo
Stato membro in cui risiede qualora
percepisca da tale Stato anche una
pensione.
Pertanto, dall'entrata in vigore
dell'Accordo con l'UE, la Svizzera è il
paese competente per l'assicurazione
sanitaria poiché, tra le varie pensioni
che N.S. riceve, una è erogata dalla
Svizzera.
Si precisa inoltre che il regolamento
n. 1408/71 (CEE) attribuisce il diritto di percepire tutte le prestazioni
sanitarie necessarie previste dal sistema obbligatorio e conformemente
alla legislazione del paese in cui un
assicurato risiede temporaneamente,
al di fuori del paese in cui è assicurato; le prestazioni in questione sono
erogate se la persona è assicurata
nello Stato membro di permanenza.
Dal 1° gennaio 2006, tale diritto è
certificato dalla carta europea di assicurazione sanitaria. L'ente presso il
quale la persona in questione è assicurata deve quindi rimborsare i costi
sostenuti all'ente dello Stato membro
di permanenza, in base alle tariffe di
quest'ultimo. La carta europea di assicurazione, tuttavia, non copre i costi
di un assicurato che si reca in un altro
Stato membro allo scopo specifico di
ottenere un trattamento medico. Per
quanto attiene alla Svizzera, tali costi
sono coperti soltanto previa autorizzazione dell'ente sanitario, modulo E
112.
Le succitate norme garantiscono che
il titolare dell'assicurazione sanitaria
possa beneficiare delle prestazioni
quando si reca temporaneamente in
un altro Stato membro, senza dover
stipulare una nuova assicurazione in
quello Stato. Una possibilità che spesso la legislazione nazionale non offre:
gli assicurati ricevono le prestazioni
sanitarie al di fuori dello Stato membro di assicurazione esattamente alle
stesse condizioni dei cittadini dello
Stato membro in cui si trovano. Ciò
comporta che si applichino anche le
norme sulla copertura dei costi dello
Stato membro di permanenza.
Pertanto, quando l'interessato riceve
cure mediche in Svizzera, è la normativa di quel paese a determinare quale
trattamento è coperto e come e quanto l'assicurato deve pagare. Tali
norme si applicano allo stesso modo
a una persona iscritta al sistema sanitario italiano e a una persona iscritta
al sistema sanitario svizzero.
il dialogo 2/09
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