Scarica il PDF della lezione

Transcript

Scarica il PDF della lezione
IL MODELLO 231 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
Ratio, implementazione ed esempi applicativi
MODULO 1: Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001
Introduzione al D. Lgs. 231/2001 e Modello di organizzazione e gestione
Introduzione
Benvenuto in questa prima unità del primo modulo del corso dedicato all’analisi del Decreto
Legislativo 231 del 2001. Inizieremo questo modulo dedicato alla presentazione del decreto 231,
affrontando le sue origini storiche e ci occuperemo dei motivi che hanno condotto all’introduzione
della normativa 231 in Italia, comparando tale disciplina con quella degli altri Paesi dell’Unione
Europea.
Origini del decreto
Il d.lgs. n. 231/2001, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche”, nasce come risposta al dilagante fenomeno della criminalità economica, presente a
livello internazionale e in modo crescente fin dagli anni settanta (ad esempio con gli scandali
Watergate del 1972-74, Lockheed del 1976, General Electric del 1992, ecc.).
Il fenomeno coinvolgeva non solo le imprese che nascevano come illecite ma anche quelle dotate
di fine lecito ma perpetrato con politiche interne inclini ad attività illecite: ad esempio lesione di
interessi patrimoniali pubblici, truffe finanziarie e fatti corruttivi.
L’impulso internazionale ed europeo è stato forte: la nascente “Unione Europea” ha infatti ritenuto
di dover coinvolgere gli Stati membri per prevedere un apparato sanzionatorio volto a punire
condotte illecite perpetrate dagli enti.
Il legislatore italiano, aderendo a tale orientamento, ha elaborato ed approvato il decreto legislativo
n. 231/2001, seppur in ritardo rispetto ad altri Paesi.
Il modello organizzativo
Il legislatore italiano ha previsto con il Decreto 231 la possibilità di godere di una totale esimente
della responsabilità da reato in presenza di un modello articolato in principi etici, procedure di
controllo, analisi delle coerenze organizzative, sistemi di enforcement, e idoneo a prevenire la
commissione dei reati.
La scelta trae ispirazione dalle Federal Sentencing Guidelines statunitensi, introdotte nel 1991, che
prevedono che l’adozione di un efficace programma di prevenzione dei reati costituisca
un’attenuante in sede di irrogazione delle sanzioni a carico dell’ente coinvolto in un procedimento
penale che lo abbia adottato.
Tra i due sistemi vi è pertanto una differenza sostanziale: mentre in Italia il modello può costituire
una esimente dalla responsabilità penale, negli USA costituisce solamente una attenuante.
La legislazione dei paesi europei
La responsabilità amministrativa degli enti è una disciplina presente in molteplici Paesi europei:
- Germania;
- Francia;
- Svizzera;
- Spagna;
- Inghilterra.
Il Regno Unito nello specifico ha da tempo adottato il Bribery Act i cui destinatari sono gli enti
privati aventi fini di lucro. Il Bribery Act non si applica infatti agli enti pubblici e, più in generale, a
tutti gli enti che non hanno scopo di lucro.
A differenza della disciplina italiana, il Bribery Act si concentra sui reati corruttivi e punisce l’ente
solamente con sanzioni pecuniarie illimitate, per la mancata adozione di adeguate procedure atte a
prevenire la commissione della condotta illecita.
Si applica sia per le società costituite nel Regno Unito ma che operano fuori da esso, sia per
società che non sono state costituite nel Regno Unito ma che svolgono l’attività o una parte della
propria attività entro i confini britannici.
Il sistema francese
La responsabilità delle persone giuridiche esiste anche in Francia dal 1994.
Secondo il codice penale francese infatti “le persone giuridiche, a eccezione dello Stato, sono
penalmente responsabili (…) dei reati commessi per loro conto dai propri organi o rappresentanti”.
Come nella disciplina italiana, la responsabilità dell’ente viene meno qualora l’autore abbia agito
per conto e nell’interesse proprio, nell’interesse di terzi o addirittura contro gli interessi della
società.
Ulteriore fattore di contatto tra la disciplina francese e quella italiana è la persistenza della
responsabilità sia della persona giuridica sia della persona fisica, autrice o complice dei fatti di
reato.
Le sanzioni previste dalla testo normativo sono di tipo pecuniario, interdittive ed accessorie.
Tuttavia nella stragrande maggioranza dei casi vengono applicate sanzioni pecuniarie.
Il sistema tedesco
La responsabilità degli enti è prevista anche in Germania e il testo normativo di riferimento è la una
legge del 1968.
La responsabilità amministrativa a carico dell’ente sussiste quando un reato (o un illecito
amministrativo) è realizzato da parte di un suo organo, di un suo componente o da parte di un
“amministratore o rappresentante o procuratore generale di una persona giuridica” e quando esso
si concretizza nell’inadempimento degli obblighi facenti capo all’ente o in un atto volto a portare a
quest’ultimo un vantaggio.
Le sanzioni sono fondamentalmente ma non esclusivamente di carattere patrimoniale ed applicate
dall’autorità amministrativa.
Le differenze con il sistema italiano sono le seguenti:
- la competenza è del giudice amministrativo e non penale;
- non sono previste sanzioni interdittive;
- non è previsto alcun obbligo di adozione di modelli organizzativi.
Il sistema svizzero
La responsabilità degli enti è prevista anche dall’ordinamento svizzero: il codice penale attribuisce
al concetto della “carente organizzazione interna” un ruolo centrale.
La responsabilità dell’ente è infatti ancorata alla “carente organizzazione interna” della società, che
ne rappresenta pertanto elemento costitutivo.
L’ordinamento elvetico si differenzia dagli altri in quanto prescinde dall’accertamento delle
responsabilità dell’autore dell’illecito.
Non interessa addebitare il reato alla persona fisica, circostanza che spesso è resa difficile
dall’impersonalità delle decisioni e dalla ramificazione dei processi aziendali.
Il rimprovero è uno solo e destinato alla società per non essersi attivata per impedire l’evento.
La sanzione è costituita dall’ammenda, la cui misura è determinata dal giudice in funzione della
gravità del reato, delle lacune organizzative e del danno provocato.
Le novità del D.Lgs. 231/2001
Il Decreto ha istituito in Italia il principio della punibilità della società, prevedendo la responsabilità
amministrativa dell’Ente. La società sarà chiamata a rispondere per taluni reati commessi in linea
generale dai suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso.
Il Decreto ha così superato un principio storico dell’ordinamento nazionale secondo cui “societas
delinquere non potest”. Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.3615
del 2005, “il D.Lgs 231/2001, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le
forme del processo penale, si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da
sancire la morte del dogma “societas delinquere non potest”. E ciò perché, ad onta del nomen
juris, la nuova responsabilità,
sostanzialmente penale”.
nominalmente
amministrativa,
dissimula
la
sua
natura
Responsabilità amministrativa o penale
Il Decreto ha previsto una responsabilità “amministrativa” per gli enti.
Circa la natura della responsabilità degli enti, dottrina e giurisprudenza hanno cercato di definirne
la tipologia, amministrativa o penale, non senza contrasti.
Secondo un primo orientamento, recepito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenze numero
34476/2011, 21192/2013 e 42503/2013), la responsabilità da reato dell’ente avrebbe avuto una
natura esclusivamente amministrativa.
In altre pronunce si è invece registrato un mutamento di indirizzo tanto da portare le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (sentenza numero 26654/2008) a considerare la responsabilità come
penale.
Le stesse Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nel 2014 sulla tematica con la sentenza n.
38343/2014, con cui hanno ribadito un preesistente orientamento suffragato tra l’altro dalla
Relazione governativa al decreto: quello del cosiddetto “tertium genus”.
Il tertium genus
Il Decreto 231 ha creato il cosiddetto tertium genus, ovvero una responsabilità, né penale né
amministrativa, che coniuga i tratti di entrambi gli ordinamenti (penale e amministrativo) senza
nessuna violazione del fondamento costituzionale secondo cui “la responsabilità penale è
personale”.
Il reato, infatti, seppur ovviamente commesso dalla persona fisica, rimane imputabile all’ente in
virtù del rapporto di immedesimazione organica che la lega alla società ed in forza del quale la
prima agisce a favore del secondo. La persona fisica opera, infatti, come suo organo e non in
maniera autonoma e separata.
Il rimprovero che è mosso all’ente è quindi definito colpa d'organizzazione. La società è punita per
non aver “adottato iniziative di carattere organizzativo e gestionale. Tali accorgimenti vanno
consacrati in un documento, un modello che individua i rischi e delinea la misure atte a
contrastarli”.
Concetti e principi
La colpa d'organizzazione del Decreto 231 che rappresenta il tertium genus, coniugando i tratti
degli ordinamenti penale e amministrativo, si caratterizza comunque per i numerosi contatti con la
disciplina penalistica.
Gli articoli 2, 18, 34, 36 e 43 del Decreto e molti altri prevedono quanto segue:
- il principio di legalità tipico del diritto penale (nessuna responsabilità per un fatto che prima
della sua commissione non era considerato reato);
- l’eventuale sentenza di condanna, nel caso di sanzione interdittiva, potrà essere pubblicata ai
sensi della disciplina penalistica;
- la responsabilità è accertata nel processo penale
- la responsabilità è accertata da un giudice penale individuato secondo le regole del codice di
procedura penale a cui il Decreto rinvia;
- per la prima notificazione all’ente si osservano le disposizioni del codice di procedura penale.
Conclusioni
Bene hai concluso la prima unità del primo modulo del corso dedicato alla presentazione del
Decreto Legislativo 231 del 2001 in cui abbiamo parlato:
• delle ragioni che hanno condotto alla sua introduzione;
• di come tale disciplina sia prevista negli altri Paesi europei;
• della natura di tale responsabilità.