Istruzioni Operative n. 30 del 12 settembre 2016

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Istruzioni Operative n. 30 del 12 settembre 2016
UFFICIO MONOCRATICO
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991 – Fax 06.49499940
Istruzioni Operative n. 30
Ai
Produttori interessati
Alle
Organizzazioni professionali
LORO SEDI
Ai
Centri Assistenza Agricola S.r.l.
LORO SEDI
Agli
Organismi pagatori
LORO SEDI
e, p.c.: Al
Ministero delle Politiche Agricole
alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187-ROMA
Agli
Assessorati Agricoltura
delle Regioni
LORO SEDI
A
SIN S.p.A.
Via Curtatone 4/D
00187 ROMA
OGGETTO: Reg. UE n. 2016/1612 della Commissione dell’8 settembre 2016, che istituisce un
aiuto per la riduzione della produzione di latte
1. Premessa e riferimenti normativi
Il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1612 della Commissione, dell’8 settembre 2016, istituisce un
aiuto per la riduzione della produzione di latte.
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La riduzione delle consegne deve essere realizzata, da ogni singolo produttore richiedente, nell’arco
di un trimestre in rapporto alla produzione realizzata nello stesso periodo dell’anno precedente, in
base a determinate condizioni previste dal regolamento stesso.
Il finanziamento viene concesso su specifica richiesta degli allevatori interessati, è destinato a tutti i
produttori attivi di latte di vacca dell’Unione europea ed è limitato al latte di vacca consegnato ai
primi acquirenti.
Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:
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il regolamento delegato (UE) n.2016/1612 della Commissione, che prevede un aiuto alla
riduzione della produzione di latte;
il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,
in particolare, l’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218;
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l’articolo 4,
paragrafo 1, lettera a);
la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee
(legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l’articolo 4, comma 3;
il decreto legislativo 27 maggio 1999 , n. 165, e successive modificazioni, concernente la
soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 aprile 2015,
recante modalità di applicazione dell’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per
quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari;
le circolari attuative del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dell’AGEA in qualità di Organismo di coordinamento.
La presente circolare disciplina l’attuazione della misura in questione per i produttori i cui fascicoli
aziendali sono gestiti dai seguenti Organismi pagatori: AGEA, ARCEA, ARPEA, APPAG,
OPPAB. È altresì destinata ai produttori per i quali l’Organismo pagatore competente abbia
conferito delega all’OP AGEA.
2. Presentazione Domande di Aiuto
Le domande di aiuto devono essere compilate attraverso l’apposita funzione sul portale SIAN. La
funzione sarà resa disponibile a partire dal 13 settembre 2016.
Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line
messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:
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a. C.A.A. autorizzati;
b. Produttori registrati sul portale AGEA;
c. Sportelli AGEA nelle Regioni in cui essi sono attivi/Organismo pagatore che gestisce il
fascicolo aziendale, se diverso dall’AGEA.
Si precisa che:
• i produttori che scelgono la modalità di cui al punto a. devono recarsi presso il C.A.A. cui
hanno conferito il proprio mandato; la copia cartacea della dichiarazione, debitamente
firmata, sarà conservata presso l’Ufficio del C.A.A.;
• i produttori che scelgono la modalità di cui al punto b. possono utilizzare la funzione messa
a disposizione nell'ambito dei Servizi on-line del sito istituzionale dell’Agea
(www.agea.gov.it), alla quale è possibile accedere previa registrazione da parte del titolare o
del legale rappresentante, seguendo le istruzioni ivi riportate;
• i produttori che non hanno conferito il mandato ad un C.A.A. possono avvalersi dell’opzione
di cui al punto c. e recarsi presso l’Organismo pagatore che gestisce il proprio fascicolo
aziendale, ovvero presso gli sportelli AGEA attivi nella propria Regione, se esistenti. Tali
Uffici conservano la copia cartacea della domanda, debitamente firmata.
I termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:
(a) il 21 settembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il primo periodo di riduzione che copre
ottobre, novembre e dicembre 2016;
(b) il 12 ottobre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il secondo periodo di riduzione che copre
novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017;
(c) il 9 Novembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il terzo periodo di riduzione che copre
dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017;
(d) il 7 dicembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il quarto periodo di riduzione che copre
gennaio, febbraio e marzo 2017.
La data di presentazione della domanda di aiuto all’OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione
telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta
presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati.
Non sono accettate e quindi non sono ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro
mezzo diverso da quello telematico. L’utente abilitato, completata la fase di compilazione della
domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco e previa sottoscrizione da parte del richiedente - procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN
che registra la data di presentazione.
Può essere presentata solo una domanda di aiuto a titolo del citato regolamento. Qualora un
richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande devono essere ritenute irricevibili.
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Tuttavia, i richiedenti che hanno presentato una domanda di aiuto per il primo periodo di riduzione
possono presentare successivamente, qualora vi siano quantitativi residui disponibili, una domanda
di aiuto anche per il quarto periodo di riduzione.
Le funzioni di presentazione per i periodi successivi al primo saranno disponibili subito dopo la
comunicazione da parte dell’Organismo di coordinamento delle autorizzazioni ricevute dalla
Commissione.
Possono accedere all’aiuto i produttori di latte con fascicolo aziendale valido e con una
dichiarazione di consegna relativa a latte consegnato nel mese di luglio 2016, secondo le
informazioni presenti nella banca dati del SIAN al momento della presentazione della domanda.
Nel modulo di domanda devono essere indicati :
1) il nome, l'indirizzo, il CUAA, del richiedente e dell’eventuale rappresentante legale
precompilati direttamente attraverso i dati desunti dal Fascicolo aziendale al momento della
presentazione della domanda;
2) l’indirizzo pec del richiedente precompilato direttamente attraverso i dati desunti dal
Fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda. Qualora tale indirizzo
non sia presente o non sia corretto dovrà essere obbligatoriamente inserito;
3) la quantità di latte che si prevede di consegnare ai primi acquirenti nel corso del periodo di
riduzione per il quale viene presentata la richiesta di aiuto;
4) la quantità di latte consegnata ai primi acquirenti nel corso dello stesso periodo dell’anno
precedente precompilata secondo le informazioni presenti nella banca dati Sian al momento
della presentazione della domanda.
L’entità della riduzione delle consegne di latte di vacca, che non dovrà essere inferiore a 1.500 Kg
non potrà essere superiore al 50% del quantitativo di cui al punto 3.
Le domande di aiuto recanti quantitativi previsti di riduzione maggiori del 50 per cento dei
quantitativi consegnati nel periodo di riferimento, sono ricondotti al 50 per cento di aiuto
ammissibile.
3. Controlli di ammissibilità e ricevibilità della domanda di aiuto
La domanda di aiuto sarà considerata ammissibile se :
• sono presenti i dati indicati nel paragrafo 2;
• il quantitativo previsto di riduzione è superiore a 1.500 kg.;
• non sono state presentate due domande di aiuto, ad eccezione del caso specificato nel paragrafo 2;
I controlli di ricevibilità sono rivolti ad accertare, in particolare, che il quantitativo di latte che si
prevede di consegnare dichiarato in domanda di aiuto sia minore del quantitativo consegnato nel
periodo di riferimento.
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4. Comunicazioni
Successivamente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto, la
Commissione comunica in che misura le autorizzazioni per quantitativi richiesti possono essere
concesse in considerazione del volume totale massimo di cui all'articolo 1 del regolamento delegato
(UE) n.2016/1612 della Commissione.
Se il volume aggregato oggetto di domande di aiuto notificate alla Commissione supera il volume
totale massimo di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n.2016/1612 della Commissione,
la Commissione, mediante un atto di esecuzione da adottare senza applicare la procedura di cui
all'articolo 229 del regolamento (UE) n 1308/2013, fissa un coefficiente di attribuzione, che si
applica alle quantità di competenza di ciascuna domanda di aiuto.
Qualora venga fissato il coefficiente di attribuzione, l’AGEA applica tale coefficiente al
quantitativo coperto da ciascuna domanda di aiuto.
Qualora venga fissato tale coefficiente, non potranno essere presentate ulteriori domande di aiuto
per i periodo successivi.
L’AGEA comunica ai richiedenti gli esiti dell’istruttoria entro sette giorni lavorativi dal termine di
ricezione delle domande, utilizzando l’indirizzo PEC indicato nella domanda di aiuto.
Ai fini della presentazione della domanda di pagamento, che dovrà essere presentata entro
quarantacinque giorni dalla fine del periodo di riferimento, AGEA emanerà una apposita circolare.
5. Responsabile del procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento di cui alla presente circolare è l’Ufficio del Contenzioso
comunitario dell’Organismo pagatore AGEA. Il funzionario responsabile è il dirigente pro tempore
dell’Ufficio medesimo.
IL DIRETTORE DELL’O.P.
(M. Salvi)
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