Istruzioni Operative n. 30 del 12 settembre 2016
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Istruzioni Operative n. 30 del 12 settembre 2016
UFFICIO MONOCRATICO Via Palestro, 81 – 00185 Roma Tel. 06.494991 – Fax 06.49499940 Istruzioni Operative n. 30 Ai Produttori interessati Alle Organizzazioni professionali LORO SEDI Ai Centri Assistenza Agricola S.r.l. LORO SEDI Agli Organismi pagatori LORO SEDI e, p.c.: Al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali Via XX Settembre, 20 00187-ROMA Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni LORO SEDI A SIN S.p.A. Via Curtatone 4/D 00187 ROMA OGGETTO: Reg. UE n. 2016/1612 della Commissione dell’8 settembre 2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione di latte 1. Premessa e riferimenti normativi Il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1612 della Commissione, dell’8 settembre 2016, istituisce un aiuto per la riduzione della produzione di latte. 1 La riduzione delle consegne deve essere realizzata, da ogni singolo produttore richiedente, nell’arco di un trimestre in rapporto alla produzione realizzata nello stesso periodo dell’anno precedente, in base a determinate condizioni previste dal regolamento stesso. Il finanziamento viene concesso su specifica richiesta degli allevatori interessati, è destinato a tutti i produttori attivi di latte di vacca dell’Unione europea ed è limitato al latte di vacca consegnato ai primi acquirenti. Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento: - - - - - il regolamento delegato (UE) n.2016/1612 della Commissione, che prevede un aiuto alla riduzione della produzione di latte; il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare, l’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218; il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a); la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l’articolo 4, comma 3; il decreto legislativo 27 maggio 1999 , n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari; le circolari attuative del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dell’AGEA in qualità di Organismo di coordinamento. La presente circolare disciplina l’attuazione della misura in questione per i produttori i cui fascicoli aziendali sono gestiti dai seguenti Organismi pagatori: AGEA, ARCEA, ARPEA, APPAG, OPPAB. È altresì destinata ai produttori per i quali l’Organismo pagatore competente abbia conferito delega all’OP AGEA. 2. Presentazione Domande di Aiuto Le domande di aiuto devono essere compilate attraverso l’apposita funzione sul portale SIAN. La funzione sarà resa disponibile a partire dal 13 settembre 2016. Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità: 2 a. C.A.A. autorizzati; b. Produttori registrati sul portale AGEA; c. Sportelli AGEA nelle Regioni in cui essi sono attivi/Organismo pagatore che gestisce il fascicolo aziendale, se diverso dall’AGEA. Si precisa che: • i produttori che scelgono la modalità di cui al punto a. devono recarsi presso il C.A.A. cui hanno conferito il proprio mandato; la copia cartacea della dichiarazione, debitamente firmata, sarà conservata presso l’Ufficio del C.A.A.; • i produttori che scelgono la modalità di cui al punto b. possono utilizzare la funzione messa a disposizione nell'ambito dei Servizi on-line del sito istituzionale dell’Agea (www.agea.gov.it), alla quale è possibile accedere previa registrazione da parte del titolare o del legale rappresentante, seguendo le istruzioni ivi riportate; • i produttori che non hanno conferito il mandato ad un C.A.A. possono avvalersi dell’opzione di cui al punto c. e recarsi presso l’Organismo pagatore che gestisce il proprio fascicolo aziendale, ovvero presso gli sportelli AGEA attivi nella propria Regione, se esistenti. Tali Uffici conservano la copia cartacea della domanda, debitamente firmata. I termini per la presentazione delle domande sono i seguenti: (a) il 21 settembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il primo periodo di riduzione che copre ottobre, novembre e dicembre 2016; (b) il 12 ottobre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il secondo periodo di riduzione che copre novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017; (c) il 9 Novembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il terzo periodo di riduzione che copre dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017; (d) il 7 dicembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il quarto periodo di riduzione che copre gennaio, febbraio e marzo 2017. La data di presentazione della domanda di aiuto all’OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati. Non sono accettate e quindi non sono ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico. L’utente abilitato, completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco e previa sottoscrizione da parte del richiedente - procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione. Può essere presentata solo una domanda di aiuto a titolo del citato regolamento. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande devono essere ritenute irricevibili. 3 Tuttavia, i richiedenti che hanno presentato una domanda di aiuto per il primo periodo di riduzione possono presentare successivamente, qualora vi siano quantitativi residui disponibili, una domanda di aiuto anche per il quarto periodo di riduzione. Le funzioni di presentazione per i periodi successivi al primo saranno disponibili subito dopo la comunicazione da parte dell’Organismo di coordinamento delle autorizzazioni ricevute dalla Commissione. Possono accedere all’aiuto i produttori di latte con fascicolo aziendale valido e con una dichiarazione di consegna relativa a latte consegnato nel mese di luglio 2016, secondo le informazioni presenti nella banca dati del SIAN al momento della presentazione della domanda. Nel modulo di domanda devono essere indicati : 1) il nome, l'indirizzo, il CUAA, del richiedente e dell’eventuale rappresentante legale precompilati direttamente attraverso i dati desunti dal Fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda; 2) l’indirizzo pec del richiedente precompilato direttamente attraverso i dati desunti dal Fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda. Qualora tale indirizzo non sia presente o non sia corretto dovrà essere obbligatoriamente inserito; 3) la quantità di latte che si prevede di consegnare ai primi acquirenti nel corso del periodo di riduzione per il quale viene presentata la richiesta di aiuto; 4) la quantità di latte consegnata ai primi acquirenti nel corso dello stesso periodo dell’anno precedente precompilata secondo le informazioni presenti nella banca dati Sian al momento della presentazione della domanda. L’entità della riduzione delle consegne di latte di vacca, che non dovrà essere inferiore a 1.500 Kg non potrà essere superiore al 50% del quantitativo di cui al punto 3. Le domande di aiuto recanti quantitativi previsti di riduzione maggiori del 50 per cento dei quantitativi consegnati nel periodo di riferimento, sono ricondotti al 50 per cento di aiuto ammissibile. 3. Controlli di ammissibilità e ricevibilità della domanda di aiuto La domanda di aiuto sarà considerata ammissibile se : • sono presenti i dati indicati nel paragrafo 2; • il quantitativo previsto di riduzione è superiore a 1.500 kg.; • non sono state presentate due domande di aiuto, ad eccezione del caso specificato nel paragrafo 2; I controlli di ricevibilità sono rivolti ad accertare, in particolare, che il quantitativo di latte che si prevede di consegnare dichiarato in domanda di aiuto sia minore del quantitativo consegnato nel periodo di riferimento. 4 4. Comunicazioni Successivamente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto, la Commissione comunica in che misura le autorizzazioni per quantitativi richiesti possono essere concesse in considerazione del volume totale massimo di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n.2016/1612 della Commissione. Se il volume aggregato oggetto di domande di aiuto notificate alla Commissione supera il volume totale massimo di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n.2016/1612 della Commissione, la Commissione, mediante un atto di esecuzione da adottare senza applicare la procedura di cui all'articolo 229 del regolamento (UE) n 1308/2013, fissa un coefficiente di attribuzione, che si applica alle quantità di competenza di ciascuna domanda di aiuto. Qualora venga fissato il coefficiente di attribuzione, l’AGEA applica tale coefficiente al quantitativo coperto da ciascuna domanda di aiuto. Qualora venga fissato tale coefficiente, non potranno essere presentate ulteriori domande di aiuto per i periodo successivi. L’AGEA comunica ai richiedenti gli esiti dell’istruttoria entro sette giorni lavorativi dal termine di ricezione delle domande, utilizzando l’indirizzo PEC indicato nella domanda di aiuto. Ai fini della presentazione della domanda di pagamento, che dovrà essere presentata entro quarantacinque giorni dalla fine del periodo di riferimento, AGEA emanerà una apposita circolare. 5. Responsabile del procedimento L’Ufficio responsabile del procedimento di cui alla presente circolare è l’Ufficio del Contenzioso comunitario dell’Organismo pagatore AGEA. Il funzionario responsabile è il dirigente pro tempore dell’Ufficio medesimo. IL DIRETTORE DELL’O.P. (M. Salvi) 5