medici: il contributo enpam è deducibile dal reddito
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medici: il contributo enpam è deducibile dal reddito
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti L'ESPERTORISPONDE 12LUGLIO2013 MEDICI:ILCONTRIBUTOENPAMÈDEDUCIBILEDAL REDDITO Il caso-Uncontribuenteesercentel’attivitàdimedico,convenzionatoconilServizioSanitarioNazionale,incassa mensilmentedallaASLicompensirelativi.Essivengonoregistraticomefattureesentiexart.10D.P.R.633/1972. SullecompetenzevieneevidenziatalacontribuzioneENPAMnellamisuradel10,375%,masoloil6,125%èdedotto inbusta,nonchéritenutoecertificatoafineanno.LarestantepartecostituiscemateriaimponibileIRPEFsucuiè anchecalcolatalaritenutad'accontodel20%. Vediamoselaquotadicontributinondedottaèdeducibileindichiarazione. LaCassaENPAM-L’iscrizioneall’ENPAMèobbligatoriapertuttigliiscrittiaglialbiprofessionalideimedicichirurghi eodontoiatriocheoperanoarapportoprofessionaleconleistituzionipubblichecheeroganol’assistenzasanitaria. AllaCassaENPAMèdovutoilcontributoc.d.“QuotaA” qualecontributoprevidenzialeobbligatorio,annualmente indicizzato,versatoinmisurafissaeperfascedietà. Nello specifico vanno pagati i contributi per la QuotaA in un’unica soluzione o in quattro rate con scadenza: 30 aprile,30giugno,30settembree30novembre. Il versamento-Ilversamentoèdovutodalmesesuccessivoall’iscrizioneall’Albofinoalcompimentodell’etàdel pensionamentodiQuotaA. Gliimportiaggiornatial2013sono: -€201,34annuifinoa30annidietà; -€390,82annuidalcompimentodei30finoai35anni; -€733,41annuidalcompimentodei35finoai40anni; -€1.354,46annuidalcompimentodei40annifinoall’etàdelpensionamentodiQuotaA; -€733,41annuipergliiscrittiultraquarantenniammessiacontribuzioneridotta. Talecontributo,seversatoinottemperanzaadisposizionidilegge,èdeducibiledalredditocomplessivoaisensi dell'art.10d.p.r.n.917del1986. Si applica ilprincipio di cassa, ossia vengono dedotti nell'anno di effettivo versamento e il rispettivo importo va indicatonelQuadroRPdelladichiarazionedeiredditiModelloUnicoPF,quadroRP,rigoRP21. Anchelaquotadicontributonontrattenuta,seeffettivamenteversata,èdeducibiledalredditodell'anno. IlrigoRP21,dunque,accoglieicontributiprevidenzialieassistenziali(exart.10,comma1,lett.e,TUIR),versatinel corso dell’anno 2012 e in particolare i contributi previdenziali versati alle rispettive casse di appartenenza dai soggettichesvolgonoattivitàdilavoroautonomoinqualitàdimediciedodontoiatri(ENPAM): Nellospecifico,deicontributiversatiallacassadiappartenenza,sonodeducibiliaifinifiscali: - ilcontributo previdenziale soggettivo (calcolato in percentuale, sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF); -ilcontributomaternità;sitrattadiuncontributoannuoacaricodituttigliiscrittidestinatoallacoperturadeglioneri connessiallaerogazionedellaindennitàdimaternità. Diversamente,nonèammessoindeduzioneilcontributointegrativochel’iscrittoèobbligatoaversarealproprio Albo professionale (calcolato in percentuale sulla base del volume di affari dichiarato ai fini IVA) in quanto non risulta effettivamente a carico del professionista; l’onere è infatti addebitato in fattura al cliente/richiedente la prestazione, per poi essere versato al proprio Albo di appartenenza (esercizio del diritto di rivalsa). Non concorrendo alla formazione del reddito imponibile IRPEF del professionista, quindi, l’onere è indeducibile dal redditocomplessivo. Il Parere dell’Agenzia delle Entrate del 4 maggio 2006 (su istanza dell’ENPAV) chiarisce che l’indeducibilità del contributo integrativo resta valida anche nell’ipotesi in cui l’iscritto, pur avendo maturato ildiritto di rivalsa, per qualsiasiragione,nonloesercita. Unica deroga ammessa a tale principio di indeducibilità, riguarda il c.d. “contributo integrativo minimo”, cheè ammessoindeduzionedalredditoimponibileIRPEFsoloperlaparterimastaacaricodelcontribuente. L’AgenziadelleEntrate,nelcorsodel2011,hachiaritoche: - sono deducibili i contributi integrativi volontariamente versati ad una Cassa di previdenza da parte di un professionistachehacessatol’attività,perconseguireildirittoallapensione,inquantoequiparabiliaicontributi integrativiminimi(Risoluzione3marzo2011,n.25); -iprofessionistipossonodedurreicontributiprevidenzialisospesiaseguitodiunacalamitànaturale,secondoil principiodicassainderogaalleprevisionidell’art.36,co.32delD.L.n.223/2006che,intalisituazioniparticolari,ne disporrebbe la deducibilità nei periodi di imposta in cui sarebbe dovuto avvenire il versamento, in sostanza, applicandoilprincipiodicompetenza. Seilmedicoavessesceltoilregimedeic.d.“contribuentisuperminimi”,l'Unitàsanitarialocaleavrebbedovuto versare al medico il compenso lordo su cui successivamente egli a fine anno dovrebbe pagare un'imposta sostitutivadel5%.Intalcaso,pertanto,l'USLnonapplicherebbealcunaritenutaeilmedicodovrebbecomunicare preventivamente all'USL la scelta dell'adozione del regime e rilasciare di conseguenza una fattura riportante la seguentedicitura:“compensononassoggettatoaritenutad'accontoaisensidell'art.27delD.L.n.98del6luglio 2011”. Al riguardo la Circolare n. 73 del 21 dicembre 2007 al paragrafo 4.1. specifica che icontributi previdenziali e assistenzialidevonoesserededottiprioritariamentedalredditodilavoroautonomodeterminatoinbasealregime in esame, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito. L'eventuale eccedenzaè deducibile dal reddito complessivodelcontribuenteinbaseall'articolo10delTuir. AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:info@fisc al-foc us.it