tribunale di firenze - Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze
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TRIBUNALE DI FIRENZE Presidenza Viale Guidoni n.61 - 50127 Firenze -lei. 0557996279 -fax 0557996384 e-mail: [email protected] Firenze, .18. (?D.-l ~ AI SIGG.RI PRESIDENTIDEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DI FIRENZE OGGETTO: PROCESSOCIVILE TELEMATICO: obbligo di iscrizione al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici e informazioni sugli adempimenti richiesti per l'invio di atti e comunicazioni Gentile Presidente, il prossimo avvio del Processo Civile Telematico, comportante una progressiva e sempre più estesa informatizzazione del procedimento civile e penale, richiede una serie di adempimenti necessari alla corretta applicazione della normativa in materia (Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, e successive modificazioni e integrazioni). In tale prospettiva, tutte le comunicazioni inviate o ricevute dal CTU nell'ambito delle procedure per le quali il medesimo ha ricevuto l'incarico perita le, dovranno avvenire attraverso lo strumento della posta elettronica certificata, di cui per legge ogni professionista è già tenuto a dotarsi, e all'iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE), una sorta di anagrafe digitale utilizzata dagli applicativi informatici in uso presso i tribunali per la ricezione e l'invio delle comunicazioni destinate ai CC.TT.UU.. La normativa vigente prevede che ogni Ordine professionale provveda al più presto al censimento degli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri iscritti e al loro successivo inoltro presso la competente struttura del Ministero della giustizia deputata all'inserimento nel REGINDE degli indirizzi censiti, che in questo modo verranno resi disponibili ai programmi di gestione del processo civile telematico utilizzati presso gli uffici giudiziari. Ciascun Ordine professionale di appartenenza ha probabilmente già ricevuto l'invito a procedere agli adempimenti necessari, peraltro imposti dalla legge; tuttavia è opportuno che in caso di perdurante inerzia dell'Ordine, gli appartenenti che siano iscritti all'albo dei Cc.n.uu. procedano autonomamente alla richiesta di iscrizione, secondo le istruzioni allegate, anche se, in tal caso, dovranno verosimilmente rivolgersi a un tecnico informatico qualificato, trattandosi di adempimenti di una certa complessità. Corre l'obbligo di informarLa che ai fini di poter ricevere da parte dei CTU incaricati la comunicazioni di cancelleria in modalità telematica così come previsto dall'art. 16 del D.L. 179/2012 , dovrà al più presto provvedersi agli adempimenti richiesti. Si fa presente che non è sufficiente, ai fini delle comunicazioni in oggetto, il possesso, da parte dell'ufficio giudiziario, dell'indirizzo di posta elettronica certificata del CTU, ma è indispensabile che lo stesso venga inserito nel REGINDE, poiché, in caso contrario non potrà essere utilizzato dai programmi di gestione del processo telematico ai fini della comunicazione telematica. La invito pertanto a rendere edotti gli iscritti all'ordine, che siano a loro volta presenti negli albi dei Cc.n.uu., a provvedere, al più presto, agli adempimenti necessari. Con l'avvio del processo telematico l'invio di atti e di comunicazioni relative al procedimento in cui un iscritto all'albo è stato nominato consulente tecnico di ufficio avverranno esclusivamente con procedimenti telematici. A tal fine Lei dovrà dotarsi, qualora non ne sia già in possesso, di firma digitale, indispensabile per l'accesso al sistema telematico e la firma degli atti da lei redatti. La firma digitale presuppone il possesso di una tessera (smart card) da inserire in un apposito lettore collegato al computer, e utilizzare mediante digitazione di un codice numerico di cinque cifre (fornito unitamente alla tessera), con modalità simili a quelle di una tessera Bancomat. È possibile l'utilizzo di firme digitali rilasciate da fornitori (ad esempio Poste Italiane o CCIAA). Il lettore per le tessere può essere acquistato in un qualunque negozio di articoli informatici. E però necessario installare sul proprio computer l'apposito driver (un programma che consente al computer di riconoscere la tessera e interagire con essa). E' necessario utilizzare un programma per la navigazione su Internet (cosiddetto Browser, come Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ecc.) aggiornato alle versioni più recenti. Una volta in possesso di firma digitale funzionante, Ella dovrà iscriversi presso i cosiddetti punti di accesso, ossia dei siti Internet autorizzati, attraverso i quali è possibile il collegamento alla rete giustizia per l'invio degli atti e delle comunicazioni. L'elenco dei punti di accesso attualmente attivi é disponibile sul sito dedicato ai servizi on line del ministero di giustizia (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst 2 5.wp); per l'accesso è indispensabile avere la smart card della firma digitale inserita nel lettore e inserire il codice numerico di cinque cifre (il PIN) quando richiesto. All'interno del punto di accesso sono solitamente presenti degli applicativi che consentono la consultazione dei dati e l'invio degli atti; sono tuttavia disponibili degli appositi programmi, sia gratuiti che a pagamento, che agevolano tali attività, e il cui utilizzo è a discrezione del consulente. Nella sezione Download del Portale Servizi Telematici è stato pubblicato l'elenco di alcuni strumenti software utilizzabili gratuitamente - per la redazione della "busta telematica" finalizzato al deposito degli atti nell'ambito del Processo Civile Telematico da parte degli utenti esterni. Il link diretto è: http://pst.giustizia.it/PST/itlpst 28.wp L'entrata in vigore del cosiddetto PCT è prevista per il 30 giugno 2014, ma è, tuttavia, indispensabile che ogni CTU proceda al più presto agli adempimenti sopra elencati al fine di prendere familiarità con le nuove procedure e risolvere eventuali problemi tecnici e organizzativi. La ringrazio per la collaborazione. Si allega nota separata reg~lfazwnealREGINDE contenente le IL PRESIDENTE (dott. Enrico Ognibene) istruzioni per la ISCRIZIONE AL REGINDE - ISTRUZIONI Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici identificativi (ReGlndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati nonché l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni (tra i quali i periti e consulenti tecnici di ufficio) ai sensi del DM 44/2011. Per i soggetti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge o per i soggetti appartenenti ad enti pubblici (in seguito Soggetti), l'iscrizione al ReglndE avviene secondo le specifiche tecniche di cui al DM 44/2011 - art. 8. Nella sezione Schede Pratiche disponibile all'indirizzo web http://pst.giustizia.it/PST/it/pst 1 O.wp?tab=tab scheda&contentld=SPR39S&previousPage=pst 1 O è possibile trovare le indicazioni per procedere alla registrazione di soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici. Registrazione di un soggetto da parte di ordini professionali o od Enti pubblici Gli enti pubblici e gli ordini professionaii appartenenti Generale all'ordine/ente Indirizzi possono procedere alla registrazione esterni secondo le modalità descritte nella scheda Registrazione soggetti nel Registro Elettronici da parte di ordini Per i soggetti abilitati esterni che svolgono il ruolo di 'difensore' eseguita dall'ordine dei soggetti abiiitati professionali è obbligatorio ed enti pubblici. che la registrazione venga professionale o dall'ente di appartenenza. Registrazione in proprio di un soggetto I professionisti ausiliari del giudice non iscritti ad un albo oppure i soggetti il cui ordine di appartenenza abbia provveduto rivolgendosi all'invio caso, del provvedimento), 1. ad eccezione degli avvocati, ad un Punto di Accesso o utilizzando In quest'ultimo certificato di copia dell'albo, per tramite di autenticazione. accedere al servizio token crittografico l'apposita funzionalità è necessaria (esempio: non possono registrarsi al ReglndE disponibile l'identificazione su questo Portale. C.d. "forte" smart card, chiavetta (art. USB,...) contenente 6 un Il token è rilasciato: da una pubblica amministrazione centrale o locale. Prende il nome di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS); 2. da un certificatore Ad autenticazione accreditato al rilascio della firma digitale. avvenuta, fare click sul proprio codice fiscaie che compare in alto nella pagina (insieme alla funzione di logout). Sarà presentata una nuova pagina all'interno eseguire il caricamento conferimento Tale file dell'incarico deve essere Qualora il professionista copia dell'albo (upload) del file contenente della quale completare copia informatica, in formato i propri dati e PDF, della nomina o da parte del giudice. firmato digitalmente dal soggetto che intende eseguire s'iscriva ad un albo, oppure pervenga, successivamente da parte dell'ordine di appartenenza, la registrazione. all'iscrizione prevalgono i dati trasmessi dall'ordine: in proprio, in questo caso viene canceilata la precedente iscrizione e inviato un messaggio PECdi cortesia al professionista. • Il contenuto del ReGlndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite funzionalità disponibili sul proprio Punto di Accesso o sull'area riservata del PST. Nello specifico, l'ordine o ente di appartenenza devono seguire la procedura di seguito riportata. L'ordine o l'ente invia una richiesta di censimento A) formale presso il responsabile S.I.A. del Ministero della Giustizia nella quale devono essere specificati: 1) informazioni 2) la casella di Posta Elettronica Certificata (PEe) dalla quale si procederà all'invio delle 3) B) idonee a identificare l'ente o l'ordine informazioni riguardanti il nominativo del delegato all'invio delle informazioni La richiesta di censimento i Soggetti deve essere inviata all'indirizzo sui Soggetti. di posta elettronica certificata: prot,[email protected] e) Dopo aver ricevuto, sempre via PEC, la risposta positiva di awenuto un file contenente le informazioni ComunicazianeSaggetti.xml, ComunicazioneSoggetti.xsd necessarie alla registrazione deve essere e sottoscritto soggetto indicato, nel documento conforme censimento, l'ordine nel ReglndE dei singoli Soggetti. Il file, al formato definito nella con firma digitale (o con firma elettronica di censimento di cui al punto precedente, specificato censimento. di tale file viene elaborato e l'esito viene restituito all'ordine/ente E' possibile eseguire l'aggiornamento owero aggiungere altri soggetti ComunicozioneSoggetti.xmi Il nella risposta di avvenuto mittente, Esiti.xml. I Soggetti possono essere registrati anche se non dotati di indirizzo di PEC: in tal caso essi potranno fruire solo del servizio di consultazione dei servizi di deposito e comunicazione dal come delegato all'invio. esclusivamente Il contenuto via PEC, all'indirizzo struttura qualificata) file deve essere inviato, sempre via PEC, sotto forma di file strutturato, o ente invia ma non telematica. o la cancellazione dei dati relativi ad un soggetto iscritto nel ReglndE ad un opportunamente albo precedentemente compilato all'indirizzo inviato, inoltrando di PEC utilizzato il nell'operazione file di prima registrazione. Nella sezione Documenti https:l!pst.giustizia.it!PST/it/pst un FAC-SIMILE semplificato Per la compilazione della scheda 1 O.wp?previousPage=pst disponibile 1 O&contentld=SPR395 del file da utilizzare per la comunicazione si consigli di utilizzare XMLTOOL per la validazione). un elaboratore all'indirizzo web è possibile scaricare dei soggetti da registrare nel ReglndE. di file XML (esempio: NotePad++ con plugin