49 - trasferimenti d`ufficio

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49 - trasferimenti d`ufficio
49 - TRASFERIMENTI D’UFFICIO
49.1 NOZIONI GENERALI1
Sono previste delle limitazioni per il trasferimento d’ufficio del personale delle Aree Professionali e
dei Quadri Direttivi 1° e 2° livello, che riguardano:
• il personale (esclusi i direttori e il personale con sede di lavoro in una filiale che sia unica
unità operativa nella provincia) con almeno 6 anni di anzianità può essere trasferito senza il
suo consenso solo nell’ambito della provincia o fuori provincia a non più di 30 Km dalla
sede di lavoro di provenienza (60 Km se si considerano andata e ritorno);
• il personale con almeno 20 anni di servizio, con sede di lavoro in una filiale che sia unica
unità operativa nella provincia, non può essere trasferito senza il suo consenso;
• il personale delle Aree Professionali con almeno 22 anni di anzianità e 45 di età può essere
trasferito senza il suo consenso solo in filiali che distano meno di 30 Km.; mentre i Quadri
Direttivi 1° e 2° livello (esclusi i Direttori) con almeno 22 anni di anzianità e 45 di età
possono essere trasferiti senza il loro consenso in filiali che distano meno di 50 Km.
Il trasferimento deve essere comunicato entro i seguenti termini:
• per le Aree Professionali, con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a
seconda che la distanza per il comune di destinazione sia rispettivamente inferiore o
superiore a 30 km;
• per i Quadri Direttivi, con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario, se ha
familiari conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti, altrimenti il preavviso
è di 30 giorni.
49.2 TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico (rimborso spese, giorni di diaria e indennità di pendolarismo) dei
trasferimenti funzionali è regolamentato sia dal Contratto Integrativo2 sia da Circolare aziendale3 che,
pur essendo un atto formalmente unilaterale, è in sostanza oggetto di trattativa sindacale4.
Le distanze chilometriche indicate nei vari paragrafi sono calcolate dal comune di residenza del
lavoratore, secondo le cartine automobilistiche Touring.
49.3 TRASFERIMENTO SENZA CAMBIO DI RESIDENZA (PENDOLARISMO
GIORN.)
Il pendolarismo scatta con distanza superiore a 15 Km. dal luogo di abitazione.
Prevede:
• 10 giorni di diaria forfettaria;
• rimborso spese mezzo pubblico o rimborso spese carburante auto e pedaggi autostradali, fino
a 8 anni dal trasferimento.
Il rimborso spese carburante è pari a € 0,22725 al Km, indicizzato sulle variazioni medie del rimborso
uso auto previsto per le missioni. E’ calcolato con la seguente formula: € 0,2245 x distanza da piazza
di residenza a piazza di destinazione lavorativa x 2 (viaggio A/R) x 220 giorni all’anno. Il
trattamento di pendolarismo non viene riconosciuto in caso di assenze per l’intero mese.
L’uso del mezzo pubblico o di quello privato è da concordare con l’azienda; comunque occorre tener
presente che, in linea di massima, oltre i 100 Km A/R il mezzo pubblico è obbligatorio salvo
situazioni di impraticabilità.
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CCNL, art.72 e 98 e CIA, art. 73.
CIA art. 74.
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Circolare aziendale n. 10868 del 7/2/97 con le seguenti note: la durata dei trattamenti di pendolarismo e contributo
alloggio è stata ridotta a 8 anni (CCNL 11/7/99); i contributi spese sono stati aumentati del 13,5% (rinnovo CIA del
21/5/01).
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Per misura e modalità di erogazione delle diarie, vedi il capitolo “MISSIONI”.
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Importo in vigore dal 1/7/04. Questa cifra corrisponde all’importo netto riconosciuto e, pertanto, dovrà essere “lordizzata”
nella busta paga. Inoltre, l’indennità di pendolarismo è esente da tassazione fino a € 1.549,37 nel primo anno del
trasferimento: quindi al compimento del 1° anno viene effettuato il conguaglio, applicando la deduzione per l’importo
corrispondente.
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49.4 TRASFERIMENTO CON CAMBIO DI RESIDENZA
Al personale spettano:
• rimborso spese di viaggio;
• rimborso spese di trasloco;
• fornitura dell’alloggio: è previsto un contributo pari all’erogazione della differenza degli
oneri (affitto, spese condominiali e riscaldamento) sostenuti nel domicilio ante trasferimento
da quelli sostenuti nel luogo di nuova residenza fino a 8 anni. L’azienda, se possibile,
fornisce direttamente l’alloggio al dipendente. Nel caso di conservazione della disponibilità
dell’alloggio di proprietà nel luogo di origine, la differenza di oneri sarà pari alle sole spese
condominiali, mentre il contributo alloggio sarà completo;
• permessi per il trasloco6, aggiuntivi rispetto al giorno contemplato per i cambi di residenza
ordinari, pari a:
o 2 giorni per i trasferimenti tra i 100 e i 300 Km,
o 3 giorni per i trasferimenti oltre i 300 Km.
Inoltre spetta il trattamento di diaria per fasce chilometriche, con distinzione tra personale che si
trasferisce con i familiari e personale che si sposta da solo, più il plafond (mantenuto per 8 anni) per i
viaggi di rientro effettivamente sostenuti e documentati7. Le spese imputate al plafond si riferiscono
sia al mezzo pubblico sia all’utilizzo dell’auto con rimborso chilometrico "spese vive", mentre i
pedaggi autostradali sono rimborsati senza riduzione del plafond. L’azienda dietro richiesta motivata
può autorizzare i viaggi di rientro del dipendente in località diversa dalla residenza abituale della
famiglia.
49.4.1 Trattamento per il cambio di residenza del solo personale
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Trattamento di diaria:
o fino a 249 Km di distanza tra le piazze: 8 giorni di diaria più 1 ulteriore giorno ogni
5 Km interi;
o da 250 Km di distanza tra le piazze: 58 giorni di diaria più 1 giorno ogni ulteriori 10
Km interi, sino ad un massimo di 100 giorni di diaria.
Plafond per i viaggi di rientro (per i trasferimenti con distanze di almeno 100 Km):
o € 9,3789 al Km con un massimo annuo di € 9.378,90.
49.4.2 Trattamento per il cambio di residenza del personale e del nucleo familiare
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Trattamento di diaria:
o fino a 299 Km di distanza tra le piazze: 8 giorni di diaria più 1 ulteriore giorno ogni
3 Km interi8; per ogni familiare trasferito spettano 5 giorni di diaria più 1 ulteriore
giorno ogni 9 Km interi;
o da 300 Km di distanza tra le piazze: 108 giorni di diaria più 1 giorno ogni ulteriori 9
Km interi, sino ad un massimo di 180 giorni di diaria; per ogni familiare trasferito
spettano 38 giorni di diaria più 1 giorno ogni ulteriori 50 Km interi, fino a un
massimo di 48 giorni di diaria.
Plafond per i viaggi di rientro (per i trasferimenti con distanze di almeno 500 Km):
o € 0,9374 al Km con un massimo annuo di € 2.273,00 e un minimo di € 516,00.
49.5 TRAFERIMENTO SULLA PIAZZA DI ORIGINE O AVVICINAMENTO
ALLA MEDESIMA
La "piazza di origine" è la prima assegnazione avuta in azienda o l’ultima assegnazione richiesta
dall’interessato, oppure la piazza di residenza.
L’avvicinamento alla piazza d’origine è l’assegnazione a una piazza che consenta il pendolarismo.
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CIA, art. 50, chiarimento a verbale.
Per il personale direttivo spetta una tantum pari a una mensilità e mezza oppure a due mensilità se la distanza è superiore a
100 Km In caso di trasferimento dell’intero nucleo familiare, l’indennità è rispettivamente pari a 4 o 5 mensilità.
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Per il personale impiegatizio le diarie non possono essere inferiori a 15 giorni.
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Se il trasferimento è avvenuto a richiesta dell’interessato viene riconosciuto esclusivamente il
rimborso dell’eventuale trasloco e il viaggio di rientro; non vengono invece riconosciuti trattamenti
di trasferta.
Se il trasferimento è d’ufficio, ma determina il rientro presso il nucleo familiare o in alloggio già a
disposizione del dipendente, non viene erogato il trattamento di diaria, ma solo il rimborso delle
spese di trasloco e il viaggio di rientro. Per altri tipi di trasferimenti d’ufficio sulla piazza d’origine
(che non comportano quindi il rientro in famiglia o in alloggio a disposizione) viene erogato l’intero
trattamento.