NUOVE NUU ICC 600

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NUOVE NUU ICC 600
Aprile 2007
Gentile Cliente,
dal prossimo 1° luglio 2007 entreranno in vigore le nuove Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti
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documentari (d’ora in poi NUU) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (d’ora in poi
ICC) che saranno identificabili come Pubblicazione ICC Nr. 600.
Pensando di fare cosa gradita, di seguito si riportano alcune note relative ai soli punti che si
ritengono di maggiore novità, precisando che a breve le Rete commerciale Intesa Sanpaolo (per la
quale è in atto un programma di formazione interno) sarà a Vostra disposizione per ogni ulteriore
informazione.
In primo luogo corre l’obbligo accennare alla possibile disciplina transitoria NUU che regolerà i
crediti documentari disposti (import) o ricevuti (export) prima dell’entrata in vigore delle nuove
NUU, e che presumibilmente si può così prevedere (infatti la Camera di Commercio
Internazionale di Parigi è solita emanare la normativa al riguardo solo nelle settimane antecendenti
l’entrata in vigore delle NUU):
“I crediti documentari non ancora utilizzati alla data del 1° luglio 2007 restano sottoposti alla
Normativa vigente all’atto dell’emissione del credito a meno che il credito stesso non venga
modificato e quindi esplicitamente sottoposto alla nuova Normativa”.
Cordiali saluti
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Avvertenza: Il presente documento è stato redatto con finalità meramente informativa e non intende fornire
alcuna forma di consulenza professionale. Pertanto, ancorché il documento sia stato predisposto con cura e
attenzione, Intesa Sanpaolo S.p.A. non garantisce l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento delle
informazioni e delle considerazioni ivi contenute e non assume quindi alcuna responsabilità in merito.
Si informa inoltre che le NUU Pubblicazione ICC 600 saranno presto disponibili, anche nella
traduzione in italiano, presso la Camera di Commercio Internazionale – Italia, Roma che detiene i
diritti per l’Italia. © 2006 ICC
ICC ITALIA
Via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma Tel. 06/420343.01 – Fax. 06/4882677
Ufficio pubblicazioni 06/420343.33
E-mail: [email protected][email protected] - Website: www.cciitalia.org
Per approfondimenti si rimanda anche al sito www.credimpex.it (l’Associazione, patrocinata
dall’ ABI, che riunisce gli Specialisti nelle operazioni estero, con particolare riguardo ai crediti
documentari e alle garanzie internazionali).
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Per credito documentario ( detto anche Lettera di credito) si intende l’impegno di una Banca (Banca Emittente/Issuing
Bank), normalmente d’ordine e per conto di un proprio cliente ( “Ordinante”, in genere l’acquirente in un contratto di vendita
internazionale ), ad effettuare o far effettuare da altra banca sua corrispondente (Banca Designata/Nominated Bank) una
prestazione (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di tratte a scadenza e relativo
pagamento, negoziazione) contro presentazione di documenti conformi ai termini e alle condizioni previste dal credito
documentario, fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro una scadenza stabilita per la presentazione dei
documenti, a favore del “Beneficiario” ( di norma il venditore in un contratto di vendita internazionale).
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La Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce – ICC) è l’organizzazione privata
rappresentativa sul piano mondiale di tutti i settori imprenditoriali. Scopo della ICC è promuovere un sistema aperto di
commercio, di investimento internazionale e di economia di mercato, anche attraverso la redazione di regole
comportamentali che tendono a regolare gli scambi commerciali internazionali. La componente della ICC che più interessa il
settore bancario è la Commissione di Pratica e Tecnica Bancaria, che elabora le regole relative alle transazioni bancarie ed
interviene anche nei casi di contrasti nascenti nelle operazioni di regolamento internazionali.
Commento alle maggiori novità introdotte dalle NUU Pubblicazione ICC 600 (Ed. 04/2007) - Pagina 1 di 14
Articolo 1
Applicazione delle NUU - Pubblicazione ICC 600
(ex articolo 1 Pubb. ICC 500)
Viene riconfermato l’obbligo, ai fini della loro applicazione, di un’indicazione, nel corpo del credito
documentario, del tipo :
“Il presente credito è soggetto alle NUU Pubblicazione ICC 600”, oppure
“Subject to UCP Pubb. ICC 600” o frasi similari.
Ciò proprio per la natura pattizia delle NUU, che per avere valenza devono essere esplicitamente
richiamate ed accettate dalle parti in gioco.
Articolo 2
Definizioni
(ex articolo 2 Pubb. ICC 500)
Si tratta di un articolo di nuova concezione, contenente la definizione preliminare di termini
successivamente utilizzati in vari articoli delle NUU. Le definizioni riguardanti il credito trasferibile,
per la loro specificità, trovano collocazione nell’articolo 38.
Oltre alle definizioni dei soggetti interessati ad un’operazione di credito documentario ed alle varie
situazioni viene introdotto un nuovo concetto: “Honour” ( ”Onorare” ).
Si fanno rientrare in questa definizione le seguenti prestazioni:
o
o
o
il pagamento a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista;
l’assunzione di un impegno di pagamento differito e il pagamento alla scadenza,
se il credito è utilizzabile per pagamento differito;
l’accettazione di una tratta spiccata dal beneficiario e il pagamento alla
scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione.
La negoziazione viene definita come “l’acquisto da parte della banca designata di tratte (spiccate
su di una banca diversa dalla banca designata ) e/o documenti”, in presenza di documenti
riscontrati conformi ai termini ed alle condizioni del credito. La negoziazione potrà avvenire “... sia
anticipando i fondi al beneficiario, sia concordando di anticiparglieli entro il giorno lavorativo
bancario nel quale il rimborso è dovuto alla banca designata.” ( ad esempio, nel caso di credito di
“negoziazione a scadenza”, come laddove previsto “credit available by negotiation of drafts at 180
days after shipment date”, la negoziazione potrà avvenire dal momento del riscontro dei
documenti conformi fino al 180° giorno dopo la spedizione). Si sottolinea come la negoziazione sia
una prestazione che dovrà essere concordata nei suoi vari aspetti (costi, rivalsa sul beneficiario)
tra beneficiario e banca autorizzata a negoziare.
Articolo 3
Interpretazioni
(ex articoli 2, 6, 20 a, 20 d, 46, 47 Pubb. ICC 500)
Come il precedente, è un articolo di nuova concezione, contenente criteri interpretativi di termini di
comune utilizzo nella pratica dei crediti documentari. Si tratta, per la maggior parte, di disposizioni
già presenti nella precedente Pubblicazione ICC 500, inserite in vari articoli.
Viene precisato, tra l’altro, che:
il credito è irrevocabile anche in assenza di una indicazione in tal senso (non si fa più riferimento,
nelle NUU, al credito revocabile;
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il termine “from”, in analogia all’altro termine “after”, quando utilizzato per determinare una data di
scadenza, esclude tale data.
la firma dei documenti può avvenire con scrittura a mano, con firma in facsimile, con firma
perforata, mediante stampiglia, mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque
altro metodo meccanico o elettronico di autentica (disposizioni già previste all’ ex art. 20 b della
Pubblicazione ICC 500);
la legalizzazione (visto, certificazione, ecc.) dei documenti sarà considerata soddisfatta con
l’apposizione sul documento da legalizzare di una qualunque firma, timbro, stampigliatura o
etichetta, che appare rispondere a tale richiesta (disposizione già prevista all’ex art. 20 d della
Pubblicazione 500);
Articolo 4
Crediti e contratti
(ex articoli 3, 5 Pubb. ICC 500)
Riprende le disposizioni già proprie delle precedenti edizioni, che si riferiscono al principio cardine
dell’operazione di credito documentario: il carattere di autonomia del credito documentario rispetto
alla vendita o altro contratto cui si riferisce, cui le banche restano estranee anche in presenza di un
qualunque riferimento ad esso incluso nel credito. Riconfermando quindi che l’impegno di una
banca a onorare, negoziare o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è
soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell’ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca
emittente o con il beneficiario.
La posizione autonoma della banca nei confronti del beneficiario è ribadita nella prescrizione che:
“il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra
l’ordinante e la banca emittente”.
Viene anche prescritto, con più determinazione nei confronti di quanto riportato nella precedente
Pubblicazione ICC 500, che le banche emittenti cercheranno di scoraggiare qualunque tentativo
dell’ordinante di includere, come parte integrante del credito, copie dei sottostanti contratti, fatture
proforma o simili.
Articolo 5
Documenti/merci/servizi/prestazioni
(ex articolo 4 Pubb. ICC 500)
Solo le Banche operano su documenti e non sulle merci o servizi che sono alla base
dell’operazione. Si è voluto precisare questo al fine di ben indicare che il Beneficiario di un credito
non ha la possibilità di “trincerarsi” dietro l’aspetto “documentale” e quindi predisporre solo i
documenti corretti per l’utilizzo del credito ed invece, nei casi ovviamente estremi, spedire merce
diversa da quella pattuita ritenendosi estraneo dalle conseguenti responsabilità contrattuali.
Articolo 6
Utilizzo, data e luogo di scadenza
(ex articoli 5, 9 a iv, 9 b iv, 10 a, 10 b, 42 a, 42 b Pubb. ICC 500)
Vengono riportati i contenuto di vari articoli della precedente pubblicazione 500. Lo scopo
dell’articolo è di definire il luogo di utilizzo del credito e il suo termine di validità.
Il luogo di utilizzo e quello per la presentazione dei documenti entro la data di validità sono riferiti
alla banca designata (se prevista) e comunque alla banca emittente.
Articolo 7
Obblighi della Banca Emittente
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(ex articoli 2, 9 a Pubb. ICC 500)
Vengono indicati gli obblighi della banca emittente, che decorrono dall’emissione del credito.
La banca emittente deve:
o onorare ( pagare o accettare ),
o rimborsare una banca designata che ha onorato o negoziato una presentazione conforme.
Articolo 8
Obblighi della Banca Confermante
(ex articolo 9 b Pubb. ICC 500)
Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.
Articolo 9
Notifica di crediti e modifiche
(ex articolo 7 Pubb. 500)
Viene riconfermato che “la banca avvisante, qualora non sia anche banca confermante, avvisa il
credito e le modifiche senza alcun impegno a onorare o negoziare”.
Viene introdotta la figura (eventuale) della “seconda banca avvisante”, già assai comune nella
pratica.
Articolo 10
Modifiche
(ex articolo 9 Pubb. ICC 500)
Viene prescritto che:
o
l’ accettazione parziale di una modifica viene considerata come rifiuto della modifica stessa
(nelle UCP 500 era considerata invece priva di effetto);
o
è espressamente indicato che non verranno prese in considerazione clausole che
rendono le modifiche efficaci qualora il beneficiario non rifiutasse formalmente le modifiche
stesse entro un certo periodo di tempo [c.d. silenzio/assenso].
Articolo 11
Crediti e modifiche teletrasmessi e preavvisati
(ex articolo 11 a – 11 c Pubb. ICC 500)
Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.
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Articolo 12
Designazione
(ex articolo 10 c, 10 d Pubb. ICC 500)
E’ definita la figura della banca designata, peraltro già presente nella precedente pubblicazione
ICC 500.
Viene ribadito che la banca designata, che non sia anche banca confermante, non è obbligata a
onorare o negoziare, salvo che non ne abbia assunto l’impegno nei confronti del beneficiario.
Viene stabilito (è una novità introdotta da questa pubblicazione) che la designazione ad accettare
una tratta o ad assumere un impegno di pagamento differito include l’autorizzazione alla banca
designata a scontare la tratta o ad anticipare il ricavo.
Viene precisato che la ricezione o l’esame o l’inoltro dei documenti da parte della banca designata
non rende detta banca obbligata a onorare o negoziare, né ciò significa onorare o negoziare.
Articolo 13
Disposizioni di rimborso tra banche
(ex articolo 19 Pubb. ICC 500)
Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.
Articolo 14
Criteri generali per l’esame dei documenti
(ex articoli 13 a ( parziale ), 21, 22, 37 c, 43 a Pubb. ICC 500)
In questo articolo, che rispecchia varie disposizioni presenti nella precedente pubblicazione 500, si
ripete con chiarezza che il giudizio sulla conformità della presentazione, cui sono tenute le banche
che intervengono a vario titolo nell’ambito di un’operazione di credito documentario, si deve basare
esclusivamente sui documenti presentati e richiesti dal credito.
Prescrizione innovativa rilevante è la riduzione del termine massimo entro il quale le banche
devono decidere se la presentazione è da considerarsi conforme. Dai precedenti 7 giorni lavorativi
bancari si è passati ora a 5 giorni lavorativi bancari successivi alla presentazione.
Viene precisato che non è necessario che i dati in un documento siano identici ai dati altrove
presenti nel documento stesso, in ogni altro documento prescritto dal credito o nel credito stesso,
purché non siano però con essi discordanti.
La descrizione delle merci, dei servizi o delle altre prestazioni sui documenti diversi dalla fattura,
può essere fatta utilizzando espressioni generiche che non siano in contrasto con la relativa
descrizione nel credito. Resta ovviamente inteso che, in fattura la descrizione dovrà corrispondere
esattamente a quella indicata nel credito.
Qualora non sia indicato esattamente da chi deve essere emesso un documento ed il suo
contenuto si accetteranno documenti che appaiano adempiere alla funzione per la quale si ritiene
essi si riferiscano. Al proposito, al fine di evitare malintesi e difficoltà, in fase di emissione di crediti
occorre precisare bene sia chi deve emettere il documento sia cosa si vuole che il documento
riporti. Nel caso di credito ricevuto , in presenza di una non chiara formulazione, sarà opportuno
richiedere chiarimenti.
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Nel caso di presentazione di documenti non richiesti dal credito viene prescritto che questi non
verranno presi in considerazione. Come sempre fatto, si consiglia di non presentare mai
documenti che il credito non richiede. Se si ritiene che essi comunque siano necessari
all’acquirente (ad esempio per sdoganare la merce nel suo Paese), ma per una qualsiasi ragione
(anche semplice dimenticanza) non siano stati richiesti nel credito, il beneficiario potrà sempre
inviarli alla sua controparte direttamente e fuori dal credito senza il coinvolgimento delle banche.
Viene poi ribadito che le condizioni “non documentali”, cioè le condizioni che non possono essere
rilevate da uno specifico documento, saranno ignorate. (Esempio: il credito richiede: “la merce
deve essere di origine USA” ma non si richiede un certificato che attesti tale condizione: le banche,
non potendo rilevarla, ignoreranno la richiesta stessa con tutte le conseguenze relative per
l’Ordinante).
Gli “indirizzi” del beneficiario e dell’ordinante di un credito documentario e tutti gli elementi ad
esso normalmente associati ( numeri di fax, telefono, e-mail, ecc. ) potranno anche differire nei
vari documenti presentati, purché siano nello stesso Paese dell’indirizzo indicato nel credito. Ciò ad
eccezione del caso in cui tali indirizzi (complessivi: via, città, ecc.) appaiano come parte integrante
del destinatario o della parte che deve essere avvisata in un documento di trasporto.
Viene prevista la possibilità che in tutti i documenti il beneficiario del credito possa non apparire
come mittente (possibilità che nella pubblicazione ICC 500 era limitata al solo documento di
trasporto).
Viene riaffermato il concetto che il documento di trasporto può essere emesso da un qualunque
soggetto, purché rispetti i requisiti previsti negli articoli relativi ai differenti documenti di trasporto
(per semplificare: uno Spedizioniere può emettere un documento di trasporto a patto che siano
rispettate tutte le prescrizioni previste dallo specifico articolo al quale può essere ricondotto il
documento in questione, ad esempio, per la polizza di carico marittima, l’articolo 20).
Articolo 15
Documenti conformi
(articolo nuovo)
Si ribadisce che una banca emittente o confermante, che riscontra i documenti conformi ai termini
ed alle condizioni del credito, deve onorare.
La banca designata, al contrario, non è obbligata ad effettuare la prestazione (confronta sub
articolo 12).
Articolo 16
Documenti discordanti, loro accettazione e relative comunicazioni
(ex articolo 14 Pubb. ICC 500)
Vengono riportate nuove modalità di comportamento che la banca designata, confermante o
emittente, può porre in essere nel caso di rifiuto di documenti. Infatti la comunicazione di rifiuto dei
documenti deve, come per il passato, essere unica (cioè non si possono fare successive
comunicazioni indicando ulteriori discordanze rilevate, il rifiuto deve essere fatto nel rispetto dei
termini prescritti dalle norme e deve contenere tutte le discordanze rilevate e che possono
giustificare il rifiuto stesso), poi vengono date quattro alternative sulla gestione dei documenti
(rispetto alle due previste nella Pubblicazione 500):
1. documenti tenuti a disposizione,
2. documenti tenuti a disposizione fino alla loro accettazione da parte dell’ordinante,
3. documenti restituiti,
4. documenti trattati in conformità alle istruzioni del presentatore.
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Il punto sub 2 è l’elemento innovativo, inserito proprio per essere più aderenti alla reale operatività.
Infatti, nella maggior parte dei crediti, dopo il rifiuto dei documenti, si giunge di norma ad un
accordo e l’Ordinante ritira i documenti; la possibilità consentita alla banca emittente di consegnare
i documenti, ovviamente in contropartita alla prevista prestazione, favorirà la speditezza operativa,
mentre nel passato bisognava, una volta messi i documenti a disposizione del presentatore,
richiedere allo stesso l’autorizzazione alla consegna dei documenti all’Ordinante.
Analogamente a quanto disposto nel sub articolo 14, vengono diminuiti i termini per l’invio della
comunicazione di rifiuto documenti, in massimo cinque giorni lavorativi bancari successivi alla data
di presentazione.
Viene introdotta una clausola, non presente nella Pubblicazione 500, che autorizza la banca
designata (che ha deciso di intervenire nella prestazione), la banca confermante e la banca
emittente a restituire, al presentatore, i documenti, dopo che ne è stata contestata la regolarità nei
termini e nei modi previsti.
Infine, ovviamente, si ribadisce la perdita del diritto, per la banca emittente e la banca confermante,
di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito, se tali banche
omettono di attenersi a quanto previsto nel presente articolo. Ciò in analogia a quanto stabilito
nella precedente pubblicazione 500 del 1993.
Articolo 17
Documenti originali e copie
(ex articolo 20 b Pubb. ICC 500)
Viene previsto che debba essere presentato almeno un originale per ogni documento richiesto,
fatto salvo il caso in cui il credito espressamente dovesse prevedere il contrario.
La firma è considerata come primo elemento in base al quale un documento può essere definito
come originale, mentre ulteriori criteri che possano far ritenere un documento come originale sono:
la scrittura a mano, un’etichetta dell’emittente o un’indicazione specifica che trattasi di originale (ad
esempio anche un timbro di colore evidente – blu se il documento è scritto in nero – indicante
“ORIGINAL”) oppure quando il documento è redatto su supporto cartaceo originale dell’emittente
(es. carta intestata).
E’ poi consentita la presentazione di un originale al posto di una copia.
Quando un credito richiede la presentazione di un documento in più esemplari, ad esempio un
documento in duplicato (oppure in triplice copia, due copie ecc.), è ammesso presentare almeno
un originale ed il restante numero di copie, fatto salvo il caso in cui il documento stesso indichi
qualcosa di diverso (per esempio: se il documento indica che è stato emesso in due originali,
questi devono essere presentati entrambi ).
Interpretando in modo prudenziale l’articolo in trattazione, qualora un credito richiedesse:
“signed commercial invoice in triplicate”, tale richiesta potrà essere considerata soddisfatta dalla
presentazione di un originale e due copie, ma, ovviamente, anche le copie devono essere firmate
in originale.
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Articolo 18
Fattura commerciale
(ex articolo 37 Pubb. ICC 500)
Per la fattura viene previsto, tra l’altro, che deve:
o essere emessa dal beneficiario;
o essere intestata all’ordinante;
o essere emessa nella stessa divisa del credito;
o contenere la descrizione della merce, dei servizi o di altre prestazioni conforme a quella
richiesta dal credito;
o essere firmata o meno.
Al fine di evitare problemi per la mancanza della firma o per la firma effettuata con i sistemi più
disparati (vedasi commento all’articolo 3) sarebbe opportuno, in un credito documentario
all’importazione, richiedere:
“Hand signed commercial invoice in ..(numero di copie) copies”.
Questo obbligherà la presentazione di una fattura sottoscritta nel modo che noi riteniamo normale
e non, ad esempio, con un timbro perforatore.
Articolo 19
Documento di trasporto relativo ad un trasporto che utilizza almeno
due modi di trasporto
(ex articolo 26 Pubb. ICC 500)
La parte relativa ai documenti di trasporto ha subito una riorganizzazione tematica ed il primo
documento di trasporto trattato è quello che si riferisce al trasporto effettuato utilizzando almeno
due modi differenti di trasporto. In buona sostanza si è voluto in questo modo dare una maggiore
visibilità al documento che nella pratica dei trasporti è attualmente quello più utilizzato, in quanto di
regola il trasporto copre ormai quasi sempre dei tratti stradali in aggiunta a tratti marittimi o aerei.
Le considerazioni che seguono sono in pratica valide per quasi tutti i successivi articoli relativi ai
documenti di trasporto.
In primo luogo viene ribadito, e questo vale per tutti i documenti di trasporto, che comunque il
documento sia denominato, per essere accettato, deve apparire contenere alcuni requisiti. In
pratica potrebbe non esserci l’indicazione del “titolo” (nome) del documento, ma dall’analisi dello
stesso e dai suoi contenuti si deve trarre il convincimento che esso sia il documento che il credito
richiedeva.
Il documento deve, tra l’altro:
indicare il nome del vettore ed essere firmato dal vettore o dal comandante, o da un agente
indicato con il suo nome e che specifica che egli Agente sta firmando per nome e per conto del
vettore o del comandante ( ogni firma deve essere identificata e qualificata come quella del vettore,
comandante o agente a seconda del caso );
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Esempio
(dal commentario di Credimpex-Italia alle NUU Pubblicazione 500, tuttora valido per lo specifico caso)
Nel caso in cui il documento sia firmato da un agente (o per conto) del vettore, l’agente deve essere indicato
con il suo nome e deve essere precisata la parte per la quale ( o per conto della quale) egli sottoscrive e che
opera in qualità di vettore, in uno dei seguenti modi:
(a) quando l’indicazione “vettore” non è già inserita nel recto del documento per identificare la parte che
opera in qualità di vettore es. :
ABC Co. Ltd.
as agent for (or “on behalf of”)
X Y Z Shipping, carrier
(firma)
(b) quando l’indicazione “vettore” è già stata inserita sul recto del documento per identificare la parte che
opera come vettore es. :
ABC Co. Ltd.
as agent for (or “on behalf of”)
X Y Z Shipping, carrier
(firma)
oppure:
ABC Co. Ltd.
as agent for (or “on behalf of”)
X Y Z Shipping
(firma
oppure:
ABC Co. Ltd.
as agent for (or “on behalf of”) the
above
named carrier
(firma)
oppure:
ABC Co. Ltd.
as agent for (or “on behalf of”) the
carrier
(firma)
o
indicare che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo nel luogo
indicato nel credito. L’indicazione può essere presente mediante dicitura prestampata,
stampiglia o annotazione datata. La data di emissione del documento sarà considerata
quale data di spedizione, salvo diversa annotazione sul documento stesso.
o
non contenere alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio
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Articolo 20
Polizza di carico marittima
(ex articolo 23 Pubb. 500)
L’articolo ha subito, come detto al commento dell’articolo precedente, una profonda
trasformazione, in quanto ora riguarda solo un trasporto esclusivamente marittimo, senza più far
riferimento alla possibilità che il documento copra tratti precedenti o successivi a quello marittimo,
eventualità per la quale il documento richiesto dovrà essere, adesso, quello previsto dal
precedente articolo 19.
La polizza di carico (anche in questo caso bisogna rammentare il discorso fatto sul “comunque
denominato” di cui al commento all’articolo 19) deve, tra l’altro:
o
indicare il nome del vettore ed essere firmata dal vettore o dal comandante, o da un
agente indicato con il suo nome e che specifica che egli Agente sta firmando per nome e
per conto del vettore o del comandante (ogni firma deve essere identificata e qualificata
come quella del vettore, comandante o agente a seconda del caso -cfr esempi al
precedente commento;)
o
indicare che le merci sono state caricate a bordo di una determinata nave nel porto di
imbarco indicato nel credito. L’indicazione può essere riportata mediante dicitura
prestampata o annotazione di messa a bordo indicante la data in cui le merci sono state
caricate a bordo. La data di emissione del documento sarà considerata quale data di
spedizione, salvo diversa annotazione sul documento;
o
riportare un’annotazione di messa a bordo indicante la data di spedizione e il nome della
nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, se la polizza di carico
contiene l’indicazione “previsto” o espressione analoga riferita al nome della nave;
o
indicare la spedizione dal porto di imbarco al porto di sbarco indicati nel credito.
Articolo 21
Lettera di trasporto marittima non negoziabile
(ex articolo 24 Pubb. ICC 500)
Valgono, di massima, gli stessi commenti svolti nell’esame dell’articolo precedente.
Articolo 22
Polizza di Carico per contratto di noleggio
(ex articolo 25 Pubb. ICC 500)
Il documento deve, tra l’altro:
o
contenere un’indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio;
o
essere firmato dal comandante, dal proprietario o dal noleggiatore, oppure da un agente
per loro conto. Ogni firma deve essere identificata come quella del comandante,
proprietario, noleggiatore o agente a seconda del caso;
o
precisare per conto di chi sta firmando l’agente e, se sta firmando per conto del
proprietario o del noleggiatore, deve indicarne il nome.
Per il resto valgono, di massima, gli stessi commenti svolti nell’esame dell’articolo 20.
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Articolo 23
Documento di Trasporto Aereo
(ex articolo 27 Pubb. ICC 500)
Per l’aspetto sottoscrizione e “titolo” del documento, valgono di massima gli stessi principi della
precedente pubblicazione e si rimanda a quanto riportato all’articolo 19 con i dovuti distinguo.
Il documento deve, tra l’altro:
o
indicare la data di emissione, che sarà da considerare come data di spedizione salvo che il
documento stesso contenga una specifica annotazione relativa alla effettiva data di
spedizione; in tal caso la data indicata nell’annotazione sarà da considerare come data di
spedizione (ogni altra informazione riportata sul documento di trasporto aereo riguardante
il numero e la data del volo non è da considerare ai fini della determinazione della data di
spedizione);
o
indicare l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di destinazione richiesti dal credito;
o
essere l’originale per il mittente o per il caricatore, anche se il credito richiedesse il “gioco”
completo di originali.
Articolo 24
Documento di Trasporto su Strada, Ferrovia, e corsi d’acqua interni
(ex articolo 28 Pubb. ICC 500)
Per l’aspetto sottoscrizione e “titolo” del documento, valgono di massima gli stessi principi della
precedente pubblicazione e si rimanda a quanto riportato all’articolo 19 con i dovuti distinguo.
Se un documento di trasporto ferroviario non riporta l’indicazione del vettore, qualunque firma o
stampigliatura della compagnia ferroviaria è accettata come prova che il documento è firmato dal
vettore.
Inoltre il documento di trasporto su strada, ferrovia e corsi d’acqua interni, deve indicare la data di
spedizione o la data in cui le merci sono state ricevute per la spedizione, per l’invio o per il
trasporto nel luogo stabilito nel credito.
La data di emissione del documento di trasporto è da considerarsi data di spedizione a meno che il
documento di trasporto contenga una stampigliatura di ricezione datata ovvero un’indicazione della
data di ricezione o della data di spedizione.
Il documento in commento deve anche indicare il luogo di spedizione o il luogo di destinazione
stabiliti nel credito.
Articolo 25
Ricevuta del Corriere e Ricevuta Postale
(ex articolo 29 Pubb. 500)
Per l’aspetto sottoscrizione e “titolo” del documento, valgono di massima gli stessi principi della
precedente pubblicazione e si rimanda a quanto riportato all’articolo 19 con i dovuti distinguo.
Rispetto, poi, alla precedente pubblicazione 500 revisione 1993 viene ora prescritto che la ricevuta
del corriere deve essere:
o
timbrata o firmata dal corriere nel luogo da cui il credito indica che le merci debbano
essere spedite e tale data è da considerarsi come data di spedizione.
Commento alle maggiori novità introdotte dalle NUU Pubblicazione ICC 600 (Ed. 04/2007) - Pagina 11 di 14
Articolo 26
“Sopra coperta”, “quantità caricata a dire dello speditore”, spese aggiuntive
al nolo
(ex articoli 31, 33 Pubb. ICC 500)
Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.
Articolo 27
Documenti di trasporto netti
(ex articolo 32 Pubb. ICC 500)
Viene in via definitiva e chiara indicato che, se un credito richiede un documento “clean on board”,
la parola “clean” non deve necessariamente essere riportata nel documento presentato. In realtà
questo era previsto anche nelle precedenti edizioni delle NUU, però, in relazione al fatto che
qualche problema ancora veniva riscontrato, si è deciso di porre fine a questo dubbio, come detto,
già “inesistente”.
Articolo 28
Documenti di assicurazione e copertura
(ex articoli 34, 35, 36 Pubb. ICC 500)
Sono stati armonizzati ed accorpati in un unico articolo più disposizioni che nella pubblicazione 500
revisione 1993 risultavano in più articoli.
Viene ora prevista anche la figura del “procuratore” ( “proxies” ) tra i soggetti che possono emettere
e firmare un documento di assicurazione (compagnia di assicurazione, assicuratore, loro agenti e
ora anche loro procuratori). Ogni firma dei predetti soggetti deve chiaramente indicare la qualifica
e se l’Agente o il Procuratore ha firmato per la compagnia di assicurazione, per un assicuratore e
per conto di questi.
Ancora è previsto che se il documento di assicurazione risulta emesso in più originali, tutti gli
originali devono essere presentati.
Si ribadisce che non sono accettate le “note di copertura”
Si ripete che una polizza di assicurazione è accettabile al posto del certificato di assicurazione o di
una dichiarazione relativa a polizza aperta, ma non viceversa. Questo perchè la Polizza è un
documento più completo degli altri.
Il documento deve, tra l’altro:
o
indicare espressamente l’importo della copertura assicurativa ed essere espresso nella
stessa divisa del credito. Se il credito richiede una copertura assicurativa pari al 110% del
valore della merce l’assicurazione deve essere effettuata per minimo tale 110% Si è
voluto così eliminare delle discussioni che erano sorte nel caso di presentazione di una
polizza/certificato di assicurazione che copriva un importo maggiore di quanto richiesto dal
credito. Poteva sembrare eccessivo contestare tale documento, essendo più cautelativo
essere coperti per un importo maggiore, ma ciò aveva dato comunque origine a diversi
casi di contenzioso.
o
riportare l’indicazione che i rischi sono coperti almeno tra il luogo di presa in carico o
spedizione ed il luogo di scarico o destinazione finale come indicati nel credito.
Viene poi previsto che un documento assicurativo può fare riferimento ad una qualsiasi clausola di
esclusione.
Commento alle maggiori novità introdotte dalle NUU Pubblicazione ICC 600 (Ed. 04/2007) - Pagina 12 di 14
Articolo 29
Proroga della data di scadenza o dell’ultimo giorno di presentazione
(ex articolo 44 Pubb. 500)
Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.
Articolo 30
Articolo 30 – Tolleranza negli importi, quantità e prezzi unitari
(ex articolo 39 Pubb. ICC 500)
Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.
Articolo 31
Utilizzi o Spedizioni parziali
(ex articoli 40, 43 b Pubb. ICC 500)
Se viene presentato un documento di trasporto che evidenzia una spedizione effettuata su più di
un mezzo di trasporto, anche se appartenenti allo stesso modo di trasporto (esempio due camion),
si deve considerare come una spedizione parziale, anche se i mezzi di trasporto partono lo stesso
giorno per la stessa destinazione.
Se vengono presentate, in utilizzo di un credito, più di una ricevuta di corriere, ricevuta postale o
certificato di spedizione postale, e tali documenti appaiono timbrati o firmati dallo stesso corriere o
servizio postale nello stesso luogo, nella stessa data e per la stessa destinazione, la presentazione
non sarà considerata come relativa ad una spedizione parziale.
Articolo 32
Utilizzi o Spedizioni frazionate
(ex articolo 41 Pubb. ICC 500)
Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.
Articolo 33
Orario per la presentazione dei documenti
(ex articolo 45 Pubb. ICC 500)
Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.
Articolo 34
Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti
(ex articolo 15 Pubb. ICC 500)
Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.
Commento alle maggiori novità introdotte dalle NUU Pubblicazione ICC 600 (Ed. 04/2007) - Pagina 13 di 14
Articolo 35
Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi ed errori di
traduzione
(ex articolo 16 Pubb. ICC 500)
Viene precisato che quando la banca designata determina che la presentazione è conforme ed
invia i documenti alla banca emittente o alla confermante, anche se la banca designata non ha
effettuato la prestazione, la banca emittente o la banca confermante devono far fronte agli impegni
assunti, anche se i documenti siano andati smarriti nel transito tra la banca designata e la banca
emittente o confermante, o tra la banca confermante e la banca emittente.
Articolo 36
Forza maggiore
(ex articolo 17 Pubb. ICC 500)
Sono stati aggiunti anche gli atti di terrorismo tra gli elementi considerati come “forza maggiore” e
che determinano la non responsabilità delle banche nel caso di interruzione della loro attività non
dovuta alla loro volontà.
Articolo 37
Esonero da responsabilità per le attività di altri soggetti
(ex articolo 18 Pubb. ICC 500)
Un credito documentario o una sua modifica non può subordinare l’avviso al beneficiario alla
ricezione delle competenze di spettanza della banca avvisante o della seconda banca avvisante.
L’ordinante assume a suo carico gli obblighi, le responsabilità e le eventuali spese derivanti da
leggi ed usi vigenti all’estero.
Articolo 38
Trasferimento
(ex articolo 48 Pubb. ICC 500)
Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.
Viene, opportunamente, stabilito che i documenti da o per conto del secondo Beneficiario devono
essere presentati alla Banca trasferente, pertanto tale secondo Beneficiario non potrà rivolgersi
direttamente alla banca emittente. Ciò perchè l’eventuale “salto” verso la banca emittente potrebbe
danneggiare gli interessi del primo Beneficiario.
Articolo 39
Cessione del ricavo
(ex articolo 49 Pubb. ICC 500)
Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.
Commento alle maggiori novità introdotte dalle NUU Pubblicazione ICC 600 (Ed. 04/2007) - Pagina 14 di 14

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