Sono una ginecologa, specializzata nel 2010. Ho iniziato subito

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Sono una ginecologa, specializzata nel 2010. Ho iniziato subito
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1
OGGETTO
LIBERA PROFESSIONE EXTRAMOENIA IN STUTTURE PRIVATE
QUESITO
(posto in data 28 ottobre 2014)
Sono una ginecologa, specializzata
la specializzazione a lavorare come
il 2013 sono stata assunta con
rapporto esclusivo per un anno
professione.
nel 2010. Ho iniziato subito dopo
libera professionista. Tra il 2012 e
contratto a tempo determinato e
e poi sono tornata alla libera
A settembre 2014 ho partecipato al concorso per un incarico di dirigente
medico a tempo determinato presso un IRCCS. Ho vinto il concorso ma
al momento della stipula del contratto di lavoro, alla mia richiesta
di poter continuare ad esercitare la mia attività privata in extramoenia
(presso strutture private, non accreditate), visto che il contratto aveva
una durata di soli 5 mesi, mi è stato risposto che non era possibile e mi
hanno indotto a rinunciare all'incarico, nonostante nel bando non ci
fosse alcun accenno alla necessità di avere un rapporto esclusivo
con la struttura.
Vorrei sapere se era lecito negarmi la possibilità di effettuare attività
privata in extramoenia. Inoltre avendo io rinunciato a quel dato incarico
ed essendo però la graduatoria del concorso ancora valida per ulteriori
altri incarichi, la struttura è tenuta a contattarmi per verificare la mia
disponibilità ad accettare ulteriori incarichi a tempo determinato,
essendo comunque la vincitrice di quel bando oppure no?
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RISPOSTA
(inviata in data 4 novembre 2014)
Il comportamento dell’azienda presenta evidenti profili di illegittimità,
anche perché nell’avviso pubblico di cui alla determina 274 adottata
in data 8 settembre 2014 non si fa cenno alla l’esclusività del
rapporto di lavoro quale condizione per il conferimento dell’incarico.
Un dirigente medico a tempo determinato ha per legge identici diritti
e doveri di un dirigente medico a tempo indeterminato, Le assunzioni
a tempo determinato sono disciplinate dall’articolo 16 del CCNL
1994_1997, che al comma 5 precisa: Ai dirigenti assunti a tempo
determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto
dalla vigente normativa contrattuale per le relative posizioni a tempo
indeterminato fatte salve alcune precisazione per quanto attiene ad
istituti che dipendono dalla durata del rapporto di lavoro (ferie,
assenze retribuite, retribuzione di risultato).
La facoltà di scegliere tra rapporto esclusivo e rapporto non esclusivo
è garantita da una legge nazionale, in particolare dall’articolo 15quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, che nel testo oggi
vigente è integralmente riportato nella sezione riferimenti normativi.
La legge nazionale, in particolare il citato articolo 15-quater, nel testo
modificato dal decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, prevedeva anche
che il conferimento di un incarico di direzione di struttura non fosse
precluso ad un dirigente medico a rapporto non esclusivo. Su questo
specifico aspetto molte Regioni nell’ambito dei poteri ad esse conferiti
hanno adottato leggi di organizzazione che prevedono esplicitamente
l’obbligo dell’esclusività per il conferimento di un incarico di direzione
di struttura, semplice o complessa. Tale obbligo deve ovviamente
essere esplicitato negli avvisi pubblicati dalle aziende sanitarie.
Dalla formulazione del quesito si coglie un dettaglio che potrebbe aver
determinato il comportamento dell’azienda: la richiesta di poter
esercitare attività libero professionale presso una struttura privata,
modalità che è stata evidentemente considerata incompatibile col
rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale, a prescindere
dalla non esclusività dello stesso.
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Le disposizioni emanate a più riprese in materia di attività libero
professionale precisano, per quanto concerne l’esercizio dell’attività
libero professionale extramuraria (che può essere svolta dal dirigente
che abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo) che tale
attività non può essere svolta a favore o all’interno di strutture private
accreditate con il servizio sanitario nazionale. La puntualità di tale
precisazione induce ad escludere che analogo divieto non sussista
quando l’attività libero professionale sia svolta all’interno di strutture
private non accreditate. Impensabile appare che il legislatore abbia
definito in maniera così puntuale l’ambito di applicazione del divieto
se non implicitamente intendendo che tale divieto non sussiste se
l’attività libero professionale è svolta presso strutture private non
accreditate. Non compatibile risulterebbe l’esercizio dell’attività libero
professionale se essa fosse a favore di tali strutture, perché ciò
configurerebbe una situazione di evidente conflitto di interessi, e
renderebbe applicabili le norme generali in materia di incompatibilità
richiamate dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Va peraltro osservato che in questa materia ampi spazi di autonoma
determinazione sono (finora) lasciati alle Regioni, che in applicazione
dell’articolo 5 del CCNL 2006_2009 possono emanare linee di indirizzo
alle quali le Aziende sanitarie devono attenersi, e che la stessa
materia deve essere oggetto di un regolamento aziendale, nel quale
potrebbero essere indicate condizioni ulteriormente restrittive (anche
se di fatto tali condizioni configurerebbero una violazione di norme
sovra ordinate). A titolo esemplificativo di una corretta applicazione
dei principi di carattere generale che disciplinano l’esercizio
dell’attività libero professione extramoenia si riportano alcuni stralci
dal regolamento adottato dall’INPS per disciplinare la libera
professione dei medici che lavorano alle dipendenze dell’Istituto.
L’articolo1 dispone prima di tutto che Il personale medico dipendente
ha facoltà di esercitare la libera professione con la formula intra o extra
moenia. L’esercizio dell’attività libero professionale intra o extramoenia
deve essere comunica per iscritto all’Istituto e richiede autorizzazione
preventiva. Il successivo articolo 9 precisa che L’attività libero
professionale extramoenia consiste in visite, consulenze e consulti. Tale
attività non deve risultare in contrasto con gli interessi ed i fini
dell’Istituto, non deve essere incompatibile con gli orari di lavoro e non
deve in nessun caso configurare un distinto rapporto di impiego
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L’esercizio della libera professione extramoenia non deve in alcun modo
andare a detrimento dell’attività di servizio, sia in termini di rispetto
degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego, che in termini di totale
disponibilità del medico nello svolgimento delle proprie funzioni in relazione all’incarico attribuito.
Il citato regolamento richiama molto correttamente principi che sono
assolutamente condivisibili, e che trovano puntuale riscontro nel
comma 7 dell’articolo 10 del CCNL 2002_2005, ma non pone specifici
e particolari divieti.
Sicuramente la situazione descritta nel quesito merita un ulteriore
approfondimento, anche per tutelare i diritti acquisiti risultando
vincitrice di un pubblico avviso, prima di tutto chiedendo un incontro
col responsabile della struttura complessa gestione delle risorse
umane, per rappresentare la volontà di tutelare diritti e prerogative
che sono garantiti dalla legge, e successivamente, se necessario,
avvalendosi di una qualificata assistenza legale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
articolo 16
come formulato dal CCNL 5 agosto 1997
5. trattamento dei dirigenti a tempo determinato
Ai Dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quater.
Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
1. libera professione intramuraria e rapporto esclusivo
I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto
di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31
dicembre 1998, nonché quelli che al 32 luglio 1999, data di entrata
in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano
optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria
sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. possibilità di passare al rapporto di lavoro esclusivo
Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data
del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività
libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto
di lavoro esclusivo.
3. obbligo di esercitare l’opzione
Entro novanta giorni dal 31 luglio 1999, data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti
in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo.
In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia
optato per il rapporto esclusivo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quater.
Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
4. reversibilità dell’opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo
I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta
da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto
di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza
temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere
ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che
mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici
economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività
e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto
di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e
complesse.
5. rinvio ai contratti collettivi nazionali
I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico
aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro
esclusivo nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
Articolo 10
Caratteristiche del rapporto di lavoro
1. eliminazione del vincolo di esclusività
A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore
della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge
29 marzo 2004, n. 81 (che ha modificato l’articolo 15 quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eliminando il vincolo
dell’esclusività del rapporto di lavoro e introducendo la reversibilità
dell’opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo) il rapporto
di lavoro della dirigenza medica può essere esclusivo o non
esclusivo.
2. possibilità di passare al rapporto non esclusivo
I dirigenti medici già a rapporto esclusivo, possono optare per
il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre
di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo
gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’articolo
12.
3. rideterminazione del trattamento economico
Per i dirigenti che erano a rapporto non esclusivo al 30 maggio
2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n.138,
in caso di opzione per il rapporto esclusivo, viene rideterminato
il trattamento economico spettante al dirigente con rapporto
esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo all’opzione,
che deve essere manifestata entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. conferma dell’indennità di esclusività
L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente
vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti
coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano
all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004, salvo che,
successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1
gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa
opzione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
Articolo 10
Caratteristiche del rapporto di lavoro
5. acquisizione delle fasce successive dell’indennità di esclusività
L’acquisizione delle fasce successive all’indennità di esclusività è
subordinata alla positiva valutazione da parte del collegio tecnico al
termine del periodo trascorso il quale matura il diritto al passaggio
(previsto superata l’anzianità di servizio di 5 e 15 anni).
6. disponibilità del dirigente a rapporto esclusivo
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del
dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito
dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e
disciplina di appartenenza.
7. disponibilità del dirigente a rapporto non esclusivo
Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione
per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale
disponibilità, nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento
delle attività professionali di competenza. Le aziende secondo criteri
omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro
esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture negoziano con le équipe interessate i volumi e le tipologie
delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad
assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere
effettuate.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
Articolo 12
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo
al rapporto non esclusivo e viceversa
1. compatibilità del rapporto non esclusivo con incarichi di struttura
Le parti prendono atto che in prima applicazione gli effetti
della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge
29 marzo 2004, n. 81, si producono - in concreto - dal 1 gennaio
2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo
per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza
da tale data:
- il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non
preclude il mantenimento o il conferimento di incarico
di direzione di struttura complessa o semplice;
- il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante
ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ed a tutti i dirigenti che
optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro viene
rideterminato secondo quanto disposto dalla normativa
contrattuale vigente.
2. effetti del passaggio al rapporto non esclusivo
Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo
dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti
effetti per i dirigenti interessati:
- i dirigenti di struttura complessa dopo l’opzione continuano
a percepire l’ indennità di struttura complessa senza soluzione
di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico;
- non compete la retribuzione di risultato;
- la retribuzione di posizione viene determinata sulla base
dell’incarico dirigenziale attribuito;
- è inibita l’attività libero – professionale intramuraria;
- cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che,
dalla stessa data, costituisce risparmio aziendale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
Articolo 12
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo
al rapporto non esclusivo e viceversa
3. effetti del passaggio al rapporto esclusivo
Il ritorno dei dirigenti all’ opzione per il rapporto di lavoro esclusivo,
comporta la rideterminazione della retribuzione di posizione e
conferisce loro il diritto alla retribuzione di risultato. L’indennità
di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo
nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per
il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico
del bilancio.
REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005 n. 15
MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA
NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI».
ARTICOLO 1
Conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti
ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale
implicano il rapporto di lavoro esclusivo.
2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché
dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché
al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e
valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall’
articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999,
n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
Università, conferiti a professori e ricercatori universitari,
implicano un rapporto di lavoro esclusivo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE DEL 24 febbraio 2005, n. 40
DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ARTICOLO 59
Direzione di strutture organizzative sanitarie
1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui
al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari in regime
di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata
dell’incarico.
2. Gli incarichi di direzione di struttura, nonché dei programmi, infra
o interdipartimentali finalizzati alla integra-zione delle attività
assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo
alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione
della pratica clinica ed assistenziale previsti dall’ articolo 5 comma
4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina
i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università sono
conferiti ai professori e ai ricercatori universitari che svolgano
un’attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell’incarico.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Articolo 60.
Casi di incompatibilità
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna
professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare
cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti
di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato
e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412
articolo 4
disposizioni in materia sanitaria
7. incompatibilità
Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico
rapporto di lavoro. Tale rapporto é incompatibile con ogni altro
rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri
rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale é
altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono
configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento
delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi
abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti
del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico
d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno
delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione
di strutture private convenzionate con il SSN.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662
60. divieto per i dipendenti pubblici di qualsiasi altra attività
Al di fuori dei casi previsti dalla legge, al personale è fatto divieto
di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo
tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano
l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e
l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione
inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni
dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento
di diniego.
61. recesso per giusta causa in caso di violazione del divieto
La violazione del divieto di cui al comma 60, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti
ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso
per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali
di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per
il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività
di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto
di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese
a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative
a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure
per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
svolgersi in contradditorio fra le parti.
62. controllo dell’osservanza delle norme in materia di incompatibilità
Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche
amministrazioni,
finalizzate
all'accertamento
dell'osservanza
delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si
avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono
essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe
verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica
che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate,
dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero
delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni
tributarie, della Guardia di finanza.
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14
RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
articolo 72
7. esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio
della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna
altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e
le modalità previsti dalla normativa vigente, ad eccezione
delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria
di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività
delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o
di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale,
salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del
rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere
sulle disponibilità del fondo per l'esclusività del rapporto
dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio
della libera professione intramuraria in misura non inferiore a una
annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione
degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per
l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore
generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine
professionale e al Ministero della sanità. L'accertamento
delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi
abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o
dell'unità sanitaria locale interessata..
8. responsabilità del direttore generale in caso di violazioni
L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del
direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa
impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per
la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che
egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo
idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso
di inadempienza della regione o della provincia autonoma
il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire
l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
Articolo 72
9. rinvio ad un regolamento da adottare su proposta del ministro
Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla materia
oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di:
a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi
di tutela della concorrenza;
b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano
optato per l'esercizio della libera professione extramuraria
di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale
e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private
accreditate.
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