Sono una ginecologa, specializzata nel 2010. Ho iniziato subito
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Sono una ginecologa, specializzata nel 2010. Ho iniziato subito
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LIBERA PROFESSIONE EXTRAMOENIA IN STUTTURE PRIVATE QUESITO (posto in data 28 ottobre 2014) Sono una ginecologa, specializzata la specializzazione a lavorare come il 2013 sono stata assunta con rapporto esclusivo per un anno professione. nel 2010. Ho iniziato subito dopo libera professionista. Tra il 2012 e contratto a tempo determinato e e poi sono tornata alla libera A settembre 2014 ho partecipato al concorso per un incarico di dirigente medico a tempo determinato presso un IRCCS. Ho vinto il concorso ma al momento della stipula del contratto di lavoro, alla mia richiesta di poter continuare ad esercitare la mia attività privata in extramoenia (presso strutture private, non accreditate), visto che il contratto aveva una durata di soli 5 mesi, mi è stato risposto che non era possibile e mi hanno indotto a rinunciare all'incarico, nonostante nel bando non ci fosse alcun accenno alla necessità di avere un rapporto esclusivo con la struttura. Vorrei sapere se era lecito negarmi la possibilità di effettuare attività privata in extramoenia. Inoltre avendo io rinunciato a quel dato incarico ed essendo però la graduatoria del concorso ancora valida per ulteriori altri incarichi, la struttura è tenuta a contattarmi per verificare la mia disponibilità ad accettare ulteriori incarichi a tempo determinato, essendo comunque la vincitrice di quel bando oppure no? HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTA (inviata in data 4 novembre 2014) Il comportamento dell’azienda presenta evidenti profili di illegittimità, anche perché nell’avviso pubblico di cui alla determina 274 adottata in data 8 settembre 2014 non si fa cenno alla l’esclusività del rapporto di lavoro quale condizione per il conferimento dell’incarico. Un dirigente medico a tempo determinato ha per legge identici diritti e doveri di un dirigente medico a tempo indeterminato, Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dall’articolo 16 del CCNL 1994_1997, che al comma 5 precisa: Ai dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla vigente normativa contrattuale per le relative posizioni a tempo indeterminato fatte salve alcune precisazione per quanto attiene ad istituti che dipendono dalla durata del rapporto di lavoro (ferie, assenze retribuite, retribuzione di risultato). La facoltà di scegliere tra rapporto esclusivo e rapporto non esclusivo è garantita da una legge nazionale, in particolare dall’articolo 15quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, che nel testo oggi vigente è integralmente riportato nella sezione riferimenti normativi. La legge nazionale, in particolare il citato articolo 15-quater, nel testo modificato dal decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, prevedeva anche che il conferimento di un incarico di direzione di struttura non fosse precluso ad un dirigente medico a rapporto non esclusivo. Su questo specifico aspetto molte Regioni nell’ambito dei poteri ad esse conferiti hanno adottato leggi di organizzazione che prevedono esplicitamente l’obbligo dell’esclusività per il conferimento di un incarico di direzione di struttura, semplice o complessa. Tale obbligo deve ovviamente essere esplicitato negli avvisi pubblicati dalle aziende sanitarie. Dalla formulazione del quesito si coglie un dettaglio che potrebbe aver determinato il comportamento dell’azienda: la richiesta di poter esercitare attività libero professionale presso una struttura privata, modalità che è stata evidentemente considerata incompatibile col rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale, a prescindere dalla non esclusività dello stesso. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Le disposizioni emanate a più riprese in materia di attività libero professionale precisano, per quanto concerne l’esercizio dell’attività libero professionale extramuraria (che può essere svolta dal dirigente che abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo) che tale attività non può essere svolta a favore o all’interno di strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale. La puntualità di tale precisazione induce ad escludere che analogo divieto non sussista quando l’attività libero professionale sia svolta all’interno di strutture private non accreditate. Impensabile appare che il legislatore abbia definito in maniera così puntuale l’ambito di applicazione del divieto se non implicitamente intendendo che tale divieto non sussiste se l’attività libero professionale è svolta presso strutture private non accreditate. Non compatibile risulterebbe l’esercizio dell’attività libero professionale se essa fosse a favore di tali strutture, perché ciò configurerebbe una situazione di evidente conflitto di interessi, e renderebbe applicabili le norme generali in materia di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Va peraltro osservato che in questa materia ampi spazi di autonoma determinazione sono (finora) lasciati alle Regioni, che in applicazione dell’articolo 5 del CCNL 2006_2009 possono emanare linee di indirizzo alle quali le Aziende sanitarie devono attenersi, e che la stessa materia deve essere oggetto di un regolamento aziendale, nel quale potrebbero essere indicate condizioni ulteriormente restrittive (anche se di fatto tali condizioni configurerebbero una violazione di norme sovra ordinate). A titolo esemplificativo di una corretta applicazione dei principi di carattere generale che disciplinano l’esercizio dell’attività libero professione extramoenia si riportano alcuni stralci dal regolamento adottato dall’INPS per disciplinare la libera professione dei medici che lavorano alle dipendenze dell’Istituto. L’articolo1 dispone prima di tutto che Il personale medico dipendente ha facoltà di esercitare la libera professione con la formula intra o extra moenia. L’esercizio dell’attività libero professionale intra o extramoenia deve essere comunica per iscritto all’Istituto e richiede autorizzazione preventiva. Il successivo articolo 9 precisa che L’attività libero professionale extramoenia consiste in visite, consulenze e consulti. Tale attività non deve risultare in contrasto con gli interessi ed i fini dell’Istituto, non deve essere incompatibile con gli orari di lavoro e non deve in nessun caso configurare un distinto rapporto di impiego HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 L’esercizio della libera professione extramoenia non deve in alcun modo andare a detrimento dell’attività di servizio, sia in termini di rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego, che in termini di totale disponibilità del medico nello svolgimento delle proprie funzioni in relazione all’incarico attribuito. Il citato regolamento richiama molto correttamente principi che sono assolutamente condivisibili, e che trovano puntuale riscontro nel comma 7 dell’articolo 10 del CCNL 2002_2005, ma non pone specifici e particolari divieti. Sicuramente la situazione descritta nel quesito merita un ulteriore approfondimento, anche per tutelare i diritti acquisiti risultando vincitrice di un pubblico avviso, prima di tutto chiedendo un incontro col responsabile della struttura complessa gestione delle risorse umane, per rappresentare la volontà di tutelare diritti e prerogative che sono garantiti dalla legge, e successivamente, se necessario, avvalendosi di una qualificata assistenza legale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 articolo 16 come formulato dal CCNL 5 agosto 1997 5. trattamento dei dirigenti a tempo determinato Ai Dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quater. Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario 1. libera professione intramuraria e rapporto esclusivo I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che al 32 luglio 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. possibilità di passare al rapporto di lavoro esclusivo Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. obbligo di esercitare l’opzione Entro novanta giorni dal 31 luglio 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quater. Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario 4. reversibilità dell’opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse. 5. rinvio ai contratti collettivi nazionali I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 1. eliminazione del vincolo di esclusività A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (che ha modificato l’articolo 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eliminando il vincolo dell’esclusività del rapporto di lavoro e introducendo la reversibilità dell’opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo) il rapporto di lavoro della dirigenza medica può essere esclusivo o non esclusivo. 2. possibilità di passare al rapporto non esclusivo I dirigenti medici già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’articolo 12. 3. rideterminazione del trattamento economico Per i dirigenti che erano a rapporto non esclusivo al 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n.138, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, viene rideterminato il trattamento economico spettante al dirigente con rapporto esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo all’opzione, che deve essere manifestata entro il 30 novembre di ciascun anno. 4. conferma dell’indennità di esclusività L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004, salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 5. acquisizione delle fasce successive dell’indennità di esclusività L’acquisizione delle fasce successive all’indennità di esclusività è subordinata alla positiva valutazione da parte del collegio tecnico al termine del periodo trascorso il quale matura il diritto al passaggio (previsto superata l’anzianità di servizio di 5 e 15 anni). 6. disponibilità del dirigente a rapporto esclusivo Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza. 7. disponibilità del dirigente a rapporto non esclusivo Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità, nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture negoziano con le équipe interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 1. compatibilità del rapporto non esclusivo con incarichi di struttura Le parti prendono atto che in prima applicazione gli effetti della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro viene rideterminato secondo quanto disposto dalla normativa contrattuale vigente. 2. effetti del passaggio al rapporto non esclusivo Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa dopo l’opzione continuano a percepire l’ indennità di struttura complessa senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico; - non compete la retribuzione di risultato; - la retribuzione di posizione viene determinata sulla base dell’incarico dirigenziale attribuito; - è inibita l’attività libero – professionale intramuraria; - cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che, dalla stessa data, costituisce risparmio aziendale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 3. effetti del passaggio al rapporto esclusivo Il ritorno dei dirigenti all’ opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, comporta la rideterminazione della retribuzione di posizione e conferisce loro il diritto alla retribuzione di risultato. L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005 n. 15 MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI». ARTICOLO 1 Conferimento degli incarichi 1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo. 2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall’ articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE DEL 24 febbraio 2005, n. 40 DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ARTICOLO 59 Direzione di strutture organizzative sanitarie 1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell’incarico. 2. Gli incarichi di direzione di struttura, nonché dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integra-zione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall’ articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università sono conferiti ai professori e ai ricercatori universitari che svolgano un’attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell’incarico. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Articolo 60. Casi di incompatibilità L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente. LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412 articolo 4 disposizioni in materia sanitaria 7. incompatibilità Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto é incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale é altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il SSN. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 60. divieto per i dipendenti pubblici di qualsiasi altra attività Al di fuori dei casi previsti dalla legge, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. 61. recesso per giusta causa in caso di violazione del divieto La violazione del divieto di cui al comma 60, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contradditorio fra le parti. 62. controllo dell’osservanza delle norme in materia di incompatibilità Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 articolo 72 7. esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della sanità. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata.. 8. responsabilità del direttore generale in caso di violazioni L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire l'attuazione di quanto disposto dal presente comma. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 Articolo 72 9. rinvio ad un regolamento da adottare su proposta del ministro Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla materia oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di: a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza; b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate. 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