regolamento edilizio - Comune di Camponogara

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regolamento edilizio - Comune di Camponogara
VARIANTE
COMUNE DI CAMPONOGARA
REGIONE VENETO
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE :
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- REGOLAMENTO EDILIZIO
- ADOTTATO CON DELIBERA DEL C.C. DEL 25-03-1985 N. 95
- APPROVATO DALLA G. REG. CON DELIBERA DEL 27-01-1987 N. 223
- PUBBLICATO NEL B.U.R. IL 13-03-1987 N. 15
- N.T.A. MODIFICATE A SEGUITO DECRETO G.R. 223 DEL 27-01-1987
- R.E. CON LE MODIFICHE D’UFFICIO DELLA REGIONE VENETO D.G.R. 4981 DEL
02.11.1993.
- VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PER LE ZONE
TERRITORIALI OMOGENEE TIPO “E” - ZONE AGRICOLE ai sensi L.R. 05.03.1985 N. 24
- CON LE MODIFICHE D’UFFICIO DELLA REGIONE VENETO D.G.R..4981 DEL
02.11.1993
- ULTIMA VARIANTE SPECIFICA: D.C.C. n. 10 del 28.07.2005 di Approvazione atti relativi a
“Variante Parziale P.R.G.C. ai sensi 4° comma lettera l) dell'art.50 L.R. 61/85 e successive modificazioni
ed integrazioni per revisione ed aggiornamento articoli N.T.A. e Regolamento Edilizio –
Conmtrodeduzioni alle Osservazioni pervenute e Apoprovazione”
VERSIONE AGGIORNATA con tutte le modifiche
intervenute al 28/07/2005
REGOLAMENTO EDILIZIO
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Contenuto, limiti e validità del Regolamento
Il presente regolamento contiene le norme intese a disciplinare nel territorio comunale di
Camponogara le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
Il presente Regolamento ha natura di fonte normativa secondaria, e pertanto le sue norme hanno
validità ed efficacia quando non contrastino con atti normativi primari.
Articolo 2 – Disposizioni legislative regolamentari
Oltre alle disposizioni del presente Regolamento, si richiamano il Piano Regolatore Generale (PRG)
le sue Norme Tecniche di Attuazione (NTA), il Regolamento Comunale d’Igiene e le Leggi Generali
e Speciali della Repubblica Italiana e della regione Veneta: in particolare le Leggi 13 e 62/89
sull’eliminazione delle barriere architettoniche, la L. 373/78 sul contenimento dei consumi energetici
e la Legge Regionale 27.06.1985 n° 61.
Articolo 3 - Responsabilità e requisiti dei Committenti, dei Progettisti, dei Direttori e degli
Assuntori dei Lavori
L’osservanza del presente Regolamento non esonera dalle responsabilità stabilite dalla Legge i
titolari della Concessione o della Autorizzazione o di altro procedimento autorizzativo, nonché i
progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
I progettisti e i direttori dei lavori devono essere ingegneri, architetti, geometri, periti industriali edili,
periti agrari o dottori in agraria, iscritti ai rispettivi albi professionali.
Il Sindaco può deferire ai rispettivi Ordini e Collegi professionali, affinché vengano presi
Provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o
collaudatori addetti ad uno qualsiasi dei controlli previsti, dichiarino dati non conformi alla realtà od
operino in difformità dalle norme vigenti o dal progetto approvato.
Articolo 4 – Opere soggette a Concessione Edilizia o a Denuncia di Inizio Attività
Sono soggette a Concessione o a denuncia di inizio attività, rilasciate dal dirigente o responsabile
dell’ufficio o del servizio, a seguito di apposita istanza, le seguenti opere:
- nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni di edifici,
- ristrutturazioni, modifiche di edifici,
- opere di urbanizzazioni,
- aree destinate ad attività sportive con la creazione di volumetrie, modifiche delle aree a bosco,
sistemazione di parchi, sistemazione di aree aperte al pubblico,
- costruzioni e modifiche di fontane, monumenti, chioschi, edicole, distributori di carburante, di
edicole funerarie, etc.,
- costruzioni di ponti, di manufatti stradali e di opere nel sottosuolo,
- installazioni di costruzioni prefabbricate, purché siano a carattere precario o temporaneo,
- collocamenti e modifiche di impianti tecnici a carattere pubblico, qualora richiesti ed eseguiti da
privati, quali acquedotti, fognature, linee elettriche, antenne, opere di irrigazione, etc.,
- serre fisse con strutture murarie fuori terra,
- demolizioni di opere vincolate ai sensi delle leggi 1.6.1939, n° 1089 e 26.6.1939, n° 1497.
Le varianti di qualunque natura da apportare alle opere elencate nel presente articolo, già concesse,
ancorché in corso d’opera, sono soggette a nuova Concessione.
Deve essere presentata una denuncia di inizio attività qualora gli interventi di cui ai commi precedenti
siano ricompresi tra quelli elencati all’Art. 4 punto 7 della legge 493/1993 (così come modificato
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dall’Art. 2 comma 60 della legge 662/1996 e dall’Art. 11 della legge 135/1997) e sussistano tutte le
condizioni di cui al punto 8 del medesimo articolo.
Articolo 5 – Opere soggette ad Autorizzazione Edilizia o a Denuncia di Inizio Attività
Sono soggette ad Autorizzazione o a denuncia di inizio attività, rilasciate dal dirigente o responsabile
dell’ufficio o del servizio, a seguito di apposita istanza:
- intonacature, coloriture, decorazioni pittoriche, rivestimenti ed ornamenti di qualunque genere
sulle pareti esterne degli edifici, che comportino l’uso di materiali e di colori diversi da quelli
esistenti;
- collocamenti e modifiche di cartelli pubblicitari;
- nuove costruzioni e modifiche di muri di cinta, cancellate e di relativi accessi;
- occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- tombe e altre decorazioni cimiteriali;
- messa a dimora e abbattimento di alberi di alto fusto;
- collocamenti, modifiche e rimozioni di stemmi, insegne, targhe, decorazioni, addobbi esterni,
materiali e cartelli pubblicitari senza struttura propria, vetrinette, distributori automatici, tende
esterne, lapidi, etc., collocamenti di elementi singoli ancorché di carattere provvisorio;
- serre fisse senza strutture murarie fuori terra.
Per le varianti si deve richiedere una nuova Autorizzazione.
Deve essere presentata una denuncia di inizio attività qualora gli interventi di cui ai commi precedenti
siano ricompresi tra quelli elencati all’Art. 2 comma 60 della legge 662/1996 e dell’art. 11 della legge
135/1997) e sussistano tutte le condizioni di cui al punto 8 del medesimo articolo.
Articolo 6 – Opere soggette ad Autorizzazione Convenzionata
La lottizzazione dei terreni è soggetta ad Autorizzazione convenzionata, rilasciata dal Sindaco, per la
parte urbanistica e a Concessione Edilizia, di cui al precedente Art. 4 per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione.
Articolo 7 – Opere non soggette a Concessione o Autorizzazione
Non sono subordinate ad alcuna Concessione o Autorizzazione:
- le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal Sindaco;
- le opere di manutenzione ordinaria degli edifici, ivi comprese quelle elencate nella Circolare del
Ministero dei LL.PP. 16.11.1977 ad eccezione delle tettoie di protezione dei mezzi meccanici che
sono soggette a Concessione;
- la costruzione di baracche di cantiere, le protezioni stagionali, i lavori sui terreni per la normale
conduzione dei fondi agricoli che non comportino la costruzione di manufatti, le opere temporanee
per attività di ricerca nel sottosuolo.
Articolo 8 – Opere eseguite da Enti Pubblici
Per le opere pubbliche del Comune l’approvazione dell’opera da parte della Giunta Comunale,
sostituisce l’Autorizzazione o la Concessione edilizia.
Le opere di competenza dello Stato sono soggette al solo accertamento di conformità alle
prescrizioni del Piano Regolatore Generale, che lo Stato effettua d’intesa con la Regione, sentito il
Comune anche nel caso l’opera non sia soggetta a Concessione ed Autorizzazione.
Per le opere pubbliche da eseguirsi da parte della Regione, o di Ente o Aziende dipendenti dalla
Regione, l’approvazione dell’opera da parte dei competenti organi regionali è subordinata, previo
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parere dei comuni interessati, all’accertamento della sua conformità alla disciplina urbanistica vigente
e sostituisce l’Autorizzazione o la Concessione altrimenti richiesta.
Articolo 9 – Domande di Concessione e di Autorizzazione Convenzionata
Le domande di Concessione e di Autorizzazione convenzionata redatte in bollo sui modelli a stampa
rilasciati dal Comune e corredate dalla prova dell’avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti,
etc., disposti a termini di legge, debbono essere indirizzate al Sindaco con allegati i disegni in triplice
copia, compilati secondo le norme elencate nei successivi articoli, e con ogni altra documentazione
richiesta.
Il Sindaco può richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente.
La domanda e le copie di tutti i disegni debbono essere sottoscritte dal Richiedente avente titolo e
dal Progettista. La stessa è pure sottoscritta dal Direttore dei lavori e dall’Assuntore dei lavori
qualora già nominati. I nominativi del Direttore dei Lavori e dell’Assuntore dei Lavori devono
comunque essere comunicati all’atto della dichiarazione di inizio dei lavori.
Il cambiamento del Richiedente Titolare della Concessione od Autorizzazione convenzionata avviene
su Concessione del Sindaco.
Gli eventuali cambiamenti nelle persone del Direttore dei Lavori e dell’Assuntore dei Lavori devono
essere immediatamente comunicati al Sindaco dagli interessati dimissionari; analoga comunicazione
deve essere sottoscritta dai subentranti. Dalla data di cessazione del Direttore dei Lavori e
dell’Assuntore a quella di nomina dei loro sostituti i lavori devono essere sospesi.
Qualora la documentazione allegata alla domanda risultasse incompleta, previa comunicazione agli
interessati, i termini di legge sono sospesi fino ad integrazione della stessa.
Il Sindaco chiede, ove necessario, il parere degli Enti e degli Organi competenti e ne dà
comunicazione al Richiedente.
Articolo 10 – Domanda di Autorizzazione Edilizia
Per le opere pubbliche del Comune l’approvazione dell’opera da parte della Giunta Comunale,
sostituisce l’Autorizzazione o la Concessione edilizia.
Le opere di competenza dello Stato sono soggette al solo accertamento di conformità alle
prescrizioni del Piano Regolatore Generale, che lo Stato effettua d’intesa con la Regione, sentito il
Comune anche nel caso l’opera non sia soggetta a Concessione ed Autorizzazione.
Per le opere pubbliche da eseguirsi da parte della Regione, o di Ente o Aziende dipendenti dalla
Regione, l’approvazione dell’opera da parte dei competenti organi regionali è subordinata, previo
parere dei comuni interessati, all’accertamento della sua conformità alla disciplina urbanistica vigente
e sostituisce l’Autorizzazione o la Concessione altrimenti richiesta.
Articolo 11 – Norme per la presentazione dei progetti
I disegni relativi alle opere di cui ai precedenti articoli devono essere riprodotti in copia eliografica o
simile e piegati in formato UNI A4 (cm. 21x29.7).
Deve essere presentata una planimetria della località, aggiornata alla data di presentazione del
progetto, in scala non inferiore ad 1:2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con
precisione la località ove si intenda eseguire l’opera o collocare il manufatto progettato. Devono
inoltre essere rappresentati la destinazione e la normativa dell’area secondo il P.R.G., le servitù e i
vincoli di qualsiasi genere relativo all’area in esame.
Per aree comprese in zone nelle quali è obbligatoria la preventiva approvazione di uno Strumento
Urbanistico Attuativo i disegni devono riportarne uno stralcio planimetrico e normativo, e i progetti
devono rispettarne le specifiche norme di attuazione.
a - Per le nuove costruzioni devono inoltre essere presentate:
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- relazione descrittiva delle scelte tecnologiche e sui materiali,
- relazione tecnico illustrativa di cui alla L. 9.1.1989 n° 13,
- rilievo topografico dell’area, in scala non inferiore a 1:500, comprendente i lotti confinanti e le
opere di urbanizzazione circostanti,
- documentazione fotografica dell’area e degli edifici,
- planimetria, in scala non inferiore a 1:200, della nuova sistemazione dell’area con particolare
riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle
aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni ed alla
recinzione,
- planimetria del fabbricato, in scala 1:200, con l’indicazione delle reti tecnologiche e degli
allacciamenti alle reti pubbliche,
- pianta, sezione e prospetto tipo della recinzione con l’indicazione dei materiali impiegati,
- tutte le piante, in scala non inferiore a 1:100, dei vari piani, quando non siano identiche tra loro,
nonché della copertura, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali; nella
stessa scala tutti i prospetti ed almeno una sezione quotata. Per i capannoni industriali, laboratori
artigianali, magazzini, depositi, etc., deve essere indicata la specifica attività;
- almeno un particolare del prospetto principale dell’edificio, esteso a tutta l’altezza dello stesso, in
scala non inferiore a 1:20, con l’indicazione dei materiali e dei colori;
- i dati metrici relativi a parametri edilizi;
- copia dell’atto notarile di proprietà valido alla data di presentazione del progetto, o atto
equipollente, con allegato estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciati dall’Ufficio
Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione del progetto; oppure documenti
da cui risulti il titolo per ottenere la Concessione, diverso dalla proprietà,
- dichiarazione di consenso al vincolo, qualora necessaria,
- dichiarazione IPA, qualora necessaria.
Nel caso di complessi edilizi di notevole estensione, le piante, le sezioni ed i prospetti possono essere
rappresentati in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500.
b - Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni, i restauri, i risanamenti conservativi, le ristrutturazioni e le
modifiche, le manutenzioni straordinarie devono inoltre essere presentati:
- elaborati relativi allo stato di fatto corredati da documentazione fotografica,
- tavole comparative tra lo stato di fatto e lo stato di progetto con indicate le demolizioni in colore
giallo (o altra tecnica grafica) e le nuove opere in colore rosso (o altra tecnica grafica);
- copia delle licenze edilizie o delle concessioni relative all’esistente o atto di notorietà sostitutivo,
nonché copie delle denunce catastali relative dimostranti la legittimità dello stato di fatto anche in
relazione alla destinazione d’uso;
- eventuale documentazione del condono edilizio;
- adeguata documentazione fotografica.
c - Per i cambi di destinazione d’uso devono essere presentati:
- relazione descrittiva;
- relazione tecnico illustrativa di cui alla L. 9.1.1989 n° 13;
- piante quotate ed almeno una sezione pure quotata dello stato attuale del fabbricato, con
l’indicazione delle destinazioni d’uso attuali e richieste.
d - Per le nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni demolizioni e modifiche di recinzioni:
- planimetria, in scala 1:500, con l’andamento planimetrico della recinzione e con le quote necessarie
per il tracciamento,
- sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20,
- documentazione fotografica.
e - Per i collocamenti di fontane, monumenti, chiostri, edicole, distributori di carburante, nonché di
stemmi insegne e targhe di dimensioni superiori a cm. 20 x 30, di decorazioni, addobbi esterni,
materiali e cartelli pubblicitari non su spazi per pubbliche affissioni, vetrinette, distributori automatici
e tende esterne, così come per l’edilizia funeraria, dovranno essere presentati:
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- planimetria quotata, in scala 1:200, qualora necessaria;
- prospetti e sezioni quotati, in scala 1:20;
- indicazioni dei materiali e dei colori;
- adeguata documentazione fotografica.
f - Per le opere di urbanizzazione dovranno essere presentati:
- relazione tecnica;
- rilievo topografico, in scala 1:500 con relative quote planimetriche;
- profili e sezioni, in scala adeguata, delle opere;
- particolari costruttivi dei manufatti, in scala adeguata.
g - Per gli scavi e i movimenti di terra, gli impianti sportivi all’aperto, le modifiche di aree a bosco, le
sistemazioni di parchi e di aree aperte al pubblico, le costruzioni di ponti e di accessi pedonali e
carrabili, le aperture di strade e le costruzioni di manufatti stradali dovranno essere presentati:
- planimetria quotata, in scala 1:500, dello stato attuale con l’indicazione della definitiva sistemazione
di progetto e, in scala opportuna, delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo, dei rilevati, delle
alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire;
- piante, prospetti, sezione dei manufatti, quotati in scala adeguata.
h - Per la costruzione di opere nel sottosuolo:
- piante quotate di tutte le opere in scala 1:100, con l’indicazione delle singole destinazioni;
- almeno una sezione verticale, quotata in scala 1:100.
i - Per gli impianti tecnici di carattere pubblico:
- planimetria e profilo, in scala adeguata;
- piante, prospetti e sezioni, quotati, in scala adeguata, dei manufatti.
l - Per le demolizioni:
- piante ed almeno una sezione, quotate, in scala non inferiore a 1:200, dello stato attuale del
manufatto con l’indicazione delle parti da demolire;
- adeguata documentazione fotografica.
m - Per le occupazioni di suolo:
- planimetria dell’area, in scala 1:200, con l’indicazione degli spazi destinati al deposito, della
recinzione, delle aree alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità;
- adeguata documentazione fotografica.
n - Gli elaborati costituenti gli strumenti urbanistici attuativi sono elencati dalla LR 61/85 dovranno
essere presentati:
- cartografie dello stato di fatto e del progetto, estese ad ambito sufficientemente ampio, in scala
1:200, derivanti da rilievo topografico, con i contenuti della LR 61/85 necessari in rapporto alle
dimensioni del piano, con adeguata documentazione sulla legittimità dell’esistente;
- indagine conoscitiva preliminare sulla compatibilità del Piano con l’eventuale valore di bene
ambientale ed architettonico della zona;
- adeguata documentazione fotografica;
- cartografia di progetto dell’intervento, con l’indicazione delle destinazioni d’uso, delle
urbanizzazioni, dell’arredo urbano;
- relazione illustrativa;
- norme di attuazione;
- elenco catastale delle proprietà;
- convenzione.
E’ facoltà del Sindaco chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative e specialistiche (in
particolare geognostiche), grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d’opera,
planivolumetrie, modine, simulacri in sito, etc., e comunque ogni altra documentazione necessaria
per l’esatta valutazione dell’opera per la quale è richiesta la Concessione o l’Autorizzazione.
Per le varianti da apportare a progetti approvati si dovrà presentare copia del progetto approvato
con le modifiche richieste indicate in colore o con altra tecnica grafica.
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Articolo 12 – Concessione ed Autorizzazione
L’avvenuta approvazione dell’istanza è notificata al richiedente entro i termini stabiliti dalla legge, fa
fede la data del protocollo comunale. L’anzidetta notifica non costituisce rilascio della Concessione.
Il rilascio della Concessione o Autorizzazione avviene ai sensi e con gli adempimenti della L.
17.08.1942 n. 1150, della L. 22.10.1971 n. 865, della L.28.01.77 n. 10, della L. 05.08.1978 n. 457 e
della L.R. 27.06.1985 n. 61.
La Concessione è onerosa ai sensi della L. 10/77, il concessionario, a scomputo parziale o totale
degli oneri di urbanizzazione, può proporre di realizzare le opere in proprio sotto la sorveglianza
dell’Ufficio Tecnico Comunale.
La Concessione viene pubblicata all’albo pretorio per i quindici giorni consecutivi a decorrere da
giorno festivo successivo alla data del rilascio ed è disponibile con i relativi atti di progetto presso la
sede comunale, dove chiunque può prenderne visione, secondo le modalità stabilite dal Comune.
Di ogni Concessione rilasciata viene preso nota in un registro nel quale vengono annotati gli estremi
della Concessione, il Comune provvede inoltre a riportare su apposita planimetria, in scala catastale,
tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente. Il
registro e la planimetria anzidetti sono a libera visione del pubblico.
La Concessione viene rilasciata salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, anche ai fini dell’applicazione
delle vigenti norme di legge e di regolamento, e delle norme del presente Regolamento, le parti
interessate non sono esonerate dall’obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la propria
completa responsabilità.
La Concessione è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata. Il
Sindaco concede, a richiesta, la variazione di intestazione della Concessione senza che si modifichino
in alcun modo i termini di validità e di decadenza della Concessione originaria.
La Concessione di variante in corso d’opera non modifica in alcun modo i termini di validità e di
decadenza della Concessione originaria, salvo il disposto della LR 61/1985.
La legge disciplina il silenzio - assenso del Sindaco.
Articolo 13 – Autorizzazione convenzionata a Lottizzare
L’Autorizzazione convenzionata viene rilasciata dopo che siano state espletate le procedure
prescritte dalla legge vigente relative alla esecutività della delibera di approvazione del Consiglio
Comunale, all’ottenimento del parere favorevole degli enti competenti nonché alla stipula,
registrazione e trascrizione della convenzione.
La trasmissione del progetto al Consiglio Comunale è subordinata alla sottoscrizione dello schema di
convenzione redatto secondo i criteri adottati dal Comune, sottoscritto dal Richiedente avente titolo
e corredato dai documenti comprovanti la proprietà o il titolo.
La convenzione, oltre a prevedere quanto disposto dalla vigente legislazione urbanistica, precisa le
norme relative alla buona esecuzione, alla ultimazione, alla manutenzione ed al collaudo delle opere;
contiene altresì il capitolato speciale per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Nella convenzione vanno indicate le opere di urbanizzazione primaria e quota parte della secondaria
da cedersi successivamente al collaudo, comune.
L’esecuzione delle opere di urbanizzazione deve essere preceduta da apposita Concessione edilizia a
seguito di presentazione di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.
Circa l’onerosità, i diritti di terzi, il cambio di intestazione valgono le disposizioni del precedente
articolo.
Agli strumenti urbanistici attuativi si applicano le disposizioni dell’Art. 28 L. 17.08.1942 n. 1150,
così come modificato dall’Art. 8 L. 06.08.1967 n. 765; ancora si applicano le disposizioni della L.
28.01.1977 n. 10 e della L.R. 61/85.
Articolo 14 – Evidenza degli atti
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Le Concessioni, e l’Autorizzazione nonché i disegni allegati, devono essere disponibili in cantiere per
essere esibiti agli agenti preposti al controllo. Nel cantiere deve essere apposto all’esterno, ben
visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 0.50 x 1.00 nel quale debbono essere indicati:
a) il Titolare e gli estremi della Concessione e della Autorizzazione;
b) l’oggetto e la destinazione della costruzione;
c) il Progettista e il Direttore dei Lavori;
d) il Calcolatore ed il Direttore dei Lavori delle opere in cemento armato;
e) l’Assuntore dei lavori.
Articolo 15 – Validità della Concessione e dell’Autorizzazione
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno, il termine di ultimazione per
dare l’opera abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori e può essere
prorogato ai sensi di legge.
Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in
considerazione della mole d’opera o di particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero quando
si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza
diretta ad ottenere una nuova Concessione: la nuova Concessione concerne la parte non ultimata.
Articolo 16 – Della Commissione Edilizia
Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di bellezze naturali e di tutela
dell’ambiente, per i pareri di cui al 1° comma dell’art.6 della L.R. 31.10.1994 n.63, è mantenuta la
Commissione Edilizia, composta dal Capo dell’Ufficio Tecnico che la presiede e da 2 (due) tecnici
esperti in materia di bellezze naturali ed architettoniche e di tutela ambientale, con le funzioni di
organo tecnico consultivo del Comune in tale materia.
Essa esamina, previa istruttoria scritta da parte dell’Ufficio Tecnico, ed esprime il proprio parere sui
progetti delle opere che comportano aspetti di tutela ambientale nonché sull’adeguatezza del
progetto sotto il profilo architettonico ed ambientale.
Articolo 17 – Composizione della Commissione Edilizia
La Commissione prevista ai sensi del 1^ comma dell’art.6 della L.R. n.63/94 è composta dal Capo
Ufficio Tecnico, con funzione di Presidente, e da 2 (due) membri eletti dal Consiglio Comunale, con
voto limitato a uno, che sono scelti tra esperti in materie attinenti la tutela e la salvaguardia del
territorio, durano in carica per un periodo massimo di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Non può
venir eletto a far parte della Commissione chi sia parente di primo o secondo grado, affine di primo
grado, adottante o adottato di altro componente della Commissione.
Spetta ai membri della Commissione Edilizia un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese
sostenute per partecipare alle riunioni: il Consiglio Comunale delibera sull’entità di tale gettone.
I membri eletti devono assentarsi dalla seduta della Commissione Edilizia per tutta la durata
dell’esame di eventuali loro progetti. Tale assenza deve risultare a verbale. Lo stesso per progetti per
i quali il commissario si trovi comunque interessato.
Articolo 18 – Funzionamento della Commissione Edilizia
La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente comunicata almeno quattro giorni prima
della seduta, ogni volta che il Presidente lo creda opportuno.
I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti.
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Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione,
il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione. Il Consiglio
Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a
coprire l’incarico.
I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell’intera
Commissione di cui sopra.
La Commissione può esperire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o
convocare, qualora ne ravvisi l’opportunità, i Progettisti; essa può effettuare sopralluoghi, al fine di
acquisire tutti gli elementi necessari per un’esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il
suo parere.
Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su
particolari progetti.
Dei pareri espressi dalla Commissione Edilizia, viene redatto un verbale di cui sarà data lettura nella
seduta successiva che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Capo Ufficio Tecnico o dai loro delegati.
Quando il Capo Ufficio Tecnico assume una decisione difforme dal parere della Commissione
Edilizia, deve darne comunicazione scritta alla Commissione stessa.
Articolo 18bis– Decadenza della Commissione Edilizia
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale
provvederà al rinnovo della Commissione Edilizia qualora la stessa non sia formata secondo i criteri
del presente Regolamento Edilizio.
Articolo 19 – Punti di linea e di livello
Il titolare della Concessione o della Autorizzazione anche convenzionata, all’atto di inizio ai lavori
deve richiedere al Sindaco l’approvazione dei punti fissi di linea e di livello.
L’Ufficio Tecnico Comunale effettua sopralluogo entro venti giorni dalla domanda e redige, in
contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici approvati. Il verbale deve altresì essere
firmato dal Direttore e dall’Assuntore dei Lavori. L’Assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale
e mezzi d’opera necessari per tali operazioni.
Qualora i lavori siano iniziati senza adempiere alle prescrizioni del presente articolo, oltre ad
applicare le sanzioni previste dal presente Regolamento a carico del Titolare contravventore, il
Sindaco ha la facoltà di sospendere i lavori.
Articolo 20 – Inizio ed ultimazione dei lavori
Si applicano le disposizioni della legge, 28 gennaio 1977 - n. 10, art. 4.
Inizio ed ultimazione dei lavori devono essere denunciati dal titolare entro sei giorni dalle relative
date. La denuncia di inizio lavori coincide con la richiesta di approvazione dei punti fissi di linea e di
livello, la denuncia di ultimazione coincide con la richiesta del certificato di abitabilità o agibilità.
Contemporaneamente alla denuncia di inizio dei lavori dovranno essere presentati tutti i documenti
richiesti in relazione alle leggi 5 novembre 1971 - n. 1086 e 30 aprile 1976 - n. 373.
In mancanza di tali denunce si applicano le sanzioni previste da presente Regolamento a carico dei
contravventori e si assumono come data di inizio dei lavori la data della Concessione,
dell’Autorizzazione e dell’Autorizzazione convenzionata, e come data di ultimazione quella
dell’accertamento comunale. I termini di ultimazione dei lavori possono essere prorogati ai sensi del
comma 4 dell’Art. 4 L. 10/77.
Articolo 21 – Occupazione di suolo e sottosuolo pubblico
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Ove per l’esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l’occupazione temporanea o permanente o la
manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l’interessato deve presentare apposita
domanda al Sindaco, la domanda deve precisare l’ubicazione, la durata e lo scopo dell’opera e deve
contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
L’Autorizzazione fissa le modalità di occupazione e di esecuzione; in ogni caso i lavori devono
essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.
In caso di inadempienza il Sindaco ha la facoltà di revocare l’Autorizzazione e di imporre il
ripristino, provvedendovi d’ufficio e a spese dell’interessato in caso di inadempienza.
La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale, ugualmente, a
garanzia del ripristino, il Sindaco subordina il rilascio dell’Autorizzazione al versamento di una
congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici
siano stati ripristinati a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale.
In caso di inadempienza, si procede d’ufficio, a spese dell’interessato.
Articolo 22 – Vigilanza sulle costruzioni
Ai sensi del Capo III L.R. 61/85 il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni a mezzo di agenti da
lui delegati.
Essi denunciano eventuali trasgressioni alle competenti autorità nei modi e nei termini previsti dalla
legge vigente.
Si applicano gli Articoli da 91 a 98 della L.R. 61/85.
Articolo 23 – Collaudo, Certificato di Regolare Esecuzione, abitabilità e Agibilità
Il Titolare della Concessione o della Autorizzazione deve chiedere, prima dell’uso dei fabbricati il
certificato di abitabilità o di agibilità. Alla domanda dovranno essere allegati:
- copia del deposito del certificato di collaudo statico, di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086;
- dichiarazione congiunta degli appaltatori e del Direttore dei lavori sulla rispondenza delle opere e
degli impianti a tutte le prescrizioni di legge;
- documentazione, ove necessaria, ai sensi dell’Art. 11 L. 5.3.1990 n. 46
- copia della denuncia al N.C.E.U.
Il Certificato di abitabilità o agibilità viene rilasciato previa ispezione del responsabile della Igiene
Pubblica e dell’Ufficio Tecnico Comunale, o di un loro delegato, i quali controllano la rispondenza
delle opere eseguite al progetto approvato ed alle norme della legislazione e dei regolamenti vigenti.
Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità non sana in alcun modo eventuali irregolarità
edilizie ed urbanistiche. A seguito di detto rilascio viene aggiornata la planimetria di cui al precedente
articolo 12 con l’indicazione dell’opera è ultimata.
Per le lottizzazioni, il collaudo viene espletato secondo le modalità previste dalla relativa
convenzione. Anche in questo caso sono richiesti i documenti di cui al presente articolo.
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PARTE SECONDA - DISCIPLINA EDILIZIA DELLA FABBRICAZIONE
Articolo 24 – Cortili e lastrici solari
I cortili e i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici
delle pareti che li circondano ivi compresi i muri di cinta e di perimetro. La distanza tra le pareti
opposte, qualora siano presenti finestre di vani abitabili, deve essere non inferiore a 10.00 ml. Ove il
cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette proiezioni
vanno detratte da quelle del cortile.
I cortili ed i lastrici solari devono essere accessibili dall’esterno anche attraverso locali comuni di
disobbligo, devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le
acque meteoriche, i cortili devono avere un marciapiede di larghezza minima m. 0.60 lungo tutte le
pareti di perimetro.
Qualora nella sezione orizzontale del cortile non si possa iscrivere un cerchio di diametro almeno
uguale alla media delle altezze delle fronti che vi prospettano, si applicano le disposizioni del
successivo articolo relativo alle chiostrine.
Articolo 25 – Chiostrine
La superficie delle chiostrine non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti
di perimetro ivi compresi i muri di cinta e di perimetri. Nella sezione orizzontale della chiostrina si
deve poter iscrivere un cerchio del diametro di m. 4.00.
Devono essere previste la pavimentazione e lo smaltimento delle acque meteoriche ed alla base della
chiostrina deve essere prevista un’efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l’esterno.
Possono ricevere aria e luce dalle chiostrine solamente i servizi igienici, le scale e i locali non
abitabili.
Articolo 26 – Costruzioni accessorie
In tutto il territorio comunale tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie,
legnaie, ecc., devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso,
sia nella forma, sia nei materiali. Eventuali corpi isolati saranno ammessi solo nel rispetto delle
distanze tra i confini e tra i fabbricati.
Le aree coperte ed i volumi relativi a dette costruzioni sono da computarsi ai fini del calcolo degli
indici di fabbricazione.
Articolo 27 – Prescrizioni edilizie particolari
In ogni nuovo edificio e, per quanto possibile, negli ampliamenti che aumentino il numero degli
alloggi, nei restauri e nelle ristrutturazioni deve essere previsto almeno un posto macchina coperto
per ogni unità abitativa con una superficie minima di mq. 16.
Impianti speciali di interesse pubblico quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di
trasformazioni e di sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, ecc., sono valutati caso per caso, in
funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in
ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di sopra degli spazi pubblici riservati alle
attività collettive.
Nel caso di uso privato, i manufatti del comma precedente dovranno rispettare le norme di zona:
qualora tali norme, per la particolare natura del manufatto fossero inapplicabili, il Sindaco può
rilasciare la Concessione edilizia sentita anche la Giunta Municipale.
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Articolo 28 – Decoro degli edifici e degli spazi
Le costruzioni devono essere armonicamente inserite nell’ambiente e nel contesto urbano.
Per le costruzioni esistenti il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari l’esecuzione di opere di
finitura e la rimozione di scritte, insegne, cartelli pubblicitari, decorazioni, coloriture, sovrastrutture
di ogni genere, ecc. contrastanti con le caratteristiche ambientali.
Qualora a seguito di demolizione o di interruzione dei lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al
pubblico, costituiscano deturpamento dell’ambiente, il Sindaco può imporre ai proprietari la loro
sistemazione ingiungendo, ai sensi del DPR 639/1910, l’esecuzione delle opere, eventualmente
indicandone le modalità di esecuzione, fissando i termini dell’inizio e della ultimazione dei lavori e
riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Gli spazi per rispettare il decoro urbano devono pertanto avere una specifica destinazione, essere
convenientemente sistemati e, ove possibile, alberati. Il Sindaco ha la facoltà di imporre la
manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., nonché la rimozione di
quanto deturpi l’ambiente o costituisca pregiudizio per la pubblica incolumità; ugualmente di imporre
la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati indecorosi o pericolosi. E’ previsto
l’intervento sostitutivo come al terzo comma del presente articolo.
E’ ammessa l’affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune
nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
Articolo 29 – Aggetti sul suolo pubblico
Gli aggetti su spazi aperti al pubblico sono regolamentati nel modo seguente:
- altezza minima dal marciapiede: ml. 3.00;
- sbalzo massimo dal filo esterno dell’edificio: ml. 2.00;
- rientro minimo dal bordo marciapiede verso strada o dal ciglio strada: ml. 0.50.
Le precedenti disposizioni valgono anche per lanterne, lampade, fanali nonché per gli infissi che,
qualora aperti verso l’esterno, devono rispettarle.
Sono ammesse le tende e le insegne non aderenti alla superficie muraria oppure a bandiera ricadenti
su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non
inferiore a ml. 2.20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo
esterno del marciapiede; l’apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscano
ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità.
Per i piani scantinati sono ammesse nei portici e nei marciapiedi le finestre in piano orizzontale a
livello del piano di calpestio, purché ricoperte da griglie o elementi trasparenti a superficie scabra.
Articolo 29 bis – Logge
Sono definite logge gli elementi edilizi al piano primo e superiori se in rientranza rispetto al filo
esterno, o costruiti in sporgenza rispetto ai muri perimetrali degli edifici ma chiusi su tre lati da
spallette, pilastri, ecc., oltre alla chiusura costituita da solai di pavimento e di copertura (5 lati virtuali
chiusi).
La profondità delle logge va misurata dal filo esterno del muro perimetrale che si affaccia sulla loggia
stessa.
L’aggetto, che può non coincidere con la profondità, va misurato dal filo esterno del prospetto del
fabbricato a cui la loggia appartiene.
Articolo 30 – Recinzione delle Aree Private
Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
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a) entro i limiti delle zone residenziali e nelle zone agricole le recinzioni delle aree private devono
essere realizzate con siepi, cancellate, grigliati, muri in mattoni, bimattoni, blocchi o intonacati e non
superare l’altezza media di ml 1,50 con massimo di ml 2,40 per i pilastri angolari e/o ai lati dei
cancelli pedonali e carrai, e per i cancelli stessi, misurate dalla quota media del piano stradale
prospettante e, per i confini interni, dal piano di campagna; in corrispondenza degli incroci, ferma
restando l’altezza massima di ml. 1,50, la parte non trasparente della recinzione non potrà superare
l’altezza di ml 0.80 per uno sviluppo di ml. 5 su ognuno dei lati; per le zone agricole valgono inoltre
tutte le indicazioni di cui al 14mo paragrafo dell’art. 29.1 delle N.T.A.
b) entro i limiti delle zone produttive e consentita tuttavia l’altezza massima di ml 2.00, con un
massimo di ml 3.00 in corrispondenza degli accessi.
In tutte le zone in caso di modifica di passi carrabili esistenti o di richiesta di nuovi passi carrabili,
l’opera deve essere realizzata nell’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni stradali ; in caso ciò non sia possibile,
l’Ufficio Tecnico chiederà il parere del comando di PP.MM., che valuterà l’ammissibilità dell’opera
ai sensi del Codice della Strada, ed esprimerà apposito parere vincolante;
2) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione
dei veicoli;
3) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve
essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale.
4) qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo
carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste al punto 2, deve essere realizzato in modo da
favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L’eventuale cancello carraio a
protezione della proprietà privata dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della
carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso, di almeno ml 5,00 dal ciglio stradale.
Non costituisce obbligo alcuno per il Comune la facoltà prevista dal Codice della Strada di poter
derogare e concedere il non arretramento rispetto alla sede stradale, pertanto in via di principio
generale non sono previste dette deroghe.
Nei casi in cui:
a) per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata
(adeguatamente dimostrate in sede di presentazione della D.I.A., accertate ed accolte su
insindacabile valutazione dell’Ufficio Tecnico), non sia possibile arretrare gli accessi
b) le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente
limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della
circolazione,
potranno essere eventualmente autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande
che delimitano gli accessi. Sarà sempre e comunque l’Ufficio Tecnico, previa valutazione caso per
caso e parere del Comando di PP.MM., ad esercitare eventualmente tale facoltà di deroga
dall’arretramento degli accessi e/o dall’utilizzo dei sistemi alternativi.
Per “ciglio stradale” si intende il limite esterno della “sede stradale”, composta e comprensiva di
qualsiasi spazio di “circolazione” pubblica e quindi, a seconda dei casi, di piste ciclabili, marciapiedi o
parcheggi pubblici.
Articolo 31 – Alberature
Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, devono essere
sistemati e mantenuti a verde possibilmente arborato, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel
rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali. Sono comunque
escluse le conifere, le resinose e le esotiche in genere.
E’ a carico dei proprietari prospicienti la manutenzione dei fossi verso strada.
Articolo 32 – Coperture
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Le coperture devono essere concepite in relazione alle caratteristiche dell’ambiente circostante.
In caso di rilevante impegno architettonico, sono ammesse le coperture piane, a falde sfalsate, con
falde rivolte verso l’interno, con falde a pendenza rilevante.
Articolo 32 bis – Sottotetti
I sottotetti si dividono in quattro categorie:
I. sottotetti abitabili, quelli che hanno un’altezza media interna netta non inferiore a m 2.70 e
un’altezza perimetrale netta non inferiore a m 2.20;
II. sottotetti praticabili utilizzati per locali accessori e di servizio, quelli che hanno un’altezza media
interna netta non inferiore a m 2.40 e un’altezza perimetrale netta non inferiore a m 1.80;
III. sottotetti praticabili con un’altezza media interna netta compresa fra un massimo di 2.40 m ed un
minimo di 1.50 m;
IV. sottotetti non praticabili, quelli conseguenti alla formazione delle coperture degli edifici, che non
siano direttamente accessibili da sottostanti locali abitabili o agibili e che abbiano un’altezza
perimetrale netta non superiore a 0.50 m su almeno due lati del perimetro dell’edificio.
Nel caso di soffitti non orizzontali posti a quote diverse, l’altezza media interna viene calcolata per
ciascun vano secondo il seguente rapporto: h media = volume interno netto / superficie netta di
pavimento.
Le mansarde abitabili e i sottotetti praticabili della II cat. Devono rispettare le caratteristiche dei
locali principali, accessori e di servizio definite dai regolamenti comunali vigenti.
Nei sottotetti delle categorie III e IV, sono ammesse luci e aperture di aerazione nel rapporto di un
ventesimo della superficie netta del solaio di piano.
Articolo 33 – Scale Esterne
Sono sempre ammesse in z.t.o. B, C e D, nel rispetto dei parametri del P.R.G.C. e con
particolare attenzione per gli aspetti di sicurezza, manovrabilità ed accessibilità ai dimensionamenti
ed ai materiali utilizzati, sia per le pedate che per i pianerottoli di partenza ed approdo, in
ottemperanza del principi previsti dalla L.13/1989 e regolamenti collegati, in special modo qualora
costituiscano accesso unico e/o principale ad unità abitative.
Sono sempre ammesse le scale di sicurezza come imposte dai Vigili del Fuoco , anche in deroga a
detti parametri.
Non sono invece ammesse le scale esterne in zona agricola E, specie se scoperte, tranne nei seguenti
casi :
a) scala esterna ma totalmente coperta perchè realizzata nel sottoportico. In questo caso la
porzione di portico occupata dalle scale non costituisce volume a se stante, ma segue il
“destino” del portico che la ospita, il quale costituirà o meno volume come previsto
dall’Art.41 N.T.A.; questo però a condizione che il portico stesso abbia funzionalità propria,
e quindi sia preesistente o realizzato in concomitanza alla scala, ed essa ne occupi una parte
inferiore al 50%.
b) scala esterna anche scoperta ma “praticamente racchiuse” entro nicchie del fabbricato, cioè
da corpi di fabbrica almeno su due dei quattro lati perimetrali, come peraltro già indicato
dall’Art. 29.1 delle N.T.A. In questo particolare caso è ammesso che, in corrispondenza della
scala stessa e con lo specifico scopo di coprirla completamente o parzialmente, la falda
copertura possa avere sporgenza fino ad un massimo di ml 1,50, senza che questo venga
quindi a costituire volume o superficie coperta.
Oltre ai casi specifici succitati, tutte le scale esterne SCOPERTE e quelle aperte su almeno tre lati
non cubano e non costituiscono Superficie Coperta.
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Tutti i pianerottoli intermedi ed i ballatoi di approdo devono rispettare le norme di distanza dai
confini di proprietà dettate dal Codice Civile.(minimo a cm 150 dal confine).
Articolo 34 – Marciapiedi e strade
Nelle zone di intervento urbanistico preventivo obbligatorio la realizzazione dei marciapiedi, come
delle altre opere di urbanizzazione primaria, è a carico del lottizzatore. Anche nelle zone a intervento
edilizio diretto il Sindaco può imporre costruzione del marciapiede a carico del proprietario dell’area
indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive, fissando i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori e riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della
legislazione vigente.
Le strade di collegamento devono essere costituite da due corsie carraie di larghezza ml. 3.50
cadauna, da una corsia ciclabile di larghezza ml. 3.00 e da un marciapiede di larghezza ml. 1.50; su
indicazione dell’Amministrazione Comunale la pista ciclabile può essere sostituita da un secondo
marciapiede, le strade di servizio a cul de sac devono essere costituite da due corsie carraie di
larghezza di ml. 3.00 e da due marciapiedi di larghezza ml. 1.50, le strade private, a servizio di non
più di due unità abitative, possono avere larghezza totale minima di ml. 6. E’ facoltà
dell’Amministrazione Comunale richiedere, nello stesso sedime, la creazione di un marciapiede di
larghezza ml. 1.50. Queste ultime possono essere usate unicamente a servizio di attività residenziali.
Nel caso in cui l’edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico senza recinzione e
l’area compresa tra questo e l’edificio sia riservata all’uso pubblico o privato, questa deve essere
pavimentata a cura e a spese del proprietario frontista secondo le modalità dei commi precedenti.
Le opere di manutenzione dei marciapiedi di pubblico passaggio sono a carico del Comune.
Articolo 35 – Portici ad uso pubblico
I portici ed i passaggi coperti di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro
parte a cura e a spese del proprietario con pavimentazioni ritenute idonee dal Comune. E’ previsto
l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Sono a carico del proprietario l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi
illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune. Al Comune spettano la manutenzione
dell’impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.
Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però
gravate da servitù perpetua di pubblico transito.
L’ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro
o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml. 2.00, mentre l’altezza non deve essere inferiore
a ml. 2.70.
Vedi inoltre art. 45 delle N.T.A.
Articolo 36 – Beni di carattere archeologico o storico e artistico
Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente
denunciato dal Sindaco, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso. Si applicano comunque
le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.
Articolo 37 – Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi
Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo assenso degli interessati,
gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze e simili;
b) segnaletica stradale, turistica e simili;
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c) piastrina dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti
ed altre infrastrutture;
d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
e) quadri per affissioni e simili.
Tali applicazioni sono eseguite a cura e a spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente. I
proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati; non possono
coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti
loro imputabili.
Articolo 38 – Numeri civici
All’atto del rilascio del certificato di cui al precedente articolo 23, il Comune assegna all’immobile il
numero civico e provvede all’applicazione della relativa piastrina. E’ riservata comunque al Comune
la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.
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PARTE TERZA - NORME IGIENICO-SANITARIE
Articolo 39 – Igiene del suolo e del sottosuolo
Per le nuove costruzioni o modifiche di costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del
suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole d’arte del
costruire e le norme del Regolamento d’Igiene vigente.
Articolo 40 – Impianti
Gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento devono essere realizzati in
conformità alle vigente disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari (DM 05.07.1975) nonché
alle norme di sicurezza (DM 01.12.1975), a quelle di contenimento del consumo energetico (L.
30.04.1976 n. 373; L. 16.05.1980 n. 178; L. 01.01.1981 n. 103) e a quelle per gli impianti di
condizionamento (DM 18.05.1976).
Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale,
distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare
rifornimento in ogni alloggio. Nelle eventuali zone prive di acquedotto comunale l’acqua per uso
domestico può essere prelevata da pozzi privati, compatibilmente con le leggi vigenti in materia; in
tal caso deve risultare potabile all’analisi dei laboratori d’Igiene competenti e l’uso deve essere
consentito dal Responsabile dell’Igiene Pubblica.
Articolo 41 – Protezione dall’umidità
Tutti gli edifici devono essere protetti dall’umidità del suolo e del sottosuolo. Le relative
sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna
impermeabilizzazione che impedisca l’imbibizione per capillarità.
I locali abitabili di piano terra devono essere impostati su vespaio ventilato oppure su solaio con
sottostante camera d’aria, in ogni caso a quota +0.30 ml rispetto alla quota zero. L’anzidetta
elevazione non viene computata ai fini della capacità edificatoria.
Non sono ammessi locali abitabili con pavimento a quota inferiore se non nel caso di restauri e di
risanamenti conservativi e negli ampliamenti, in questi casi deve essere garantita, con idonei
provvedimenti, la protezione integrale dall’umidità. In questo caso inoltre i vespai devono avere una
superficie di aerazione libera non inferiore ad un centesimo della superficie del vespaio stesso.
Articolo 42 – Isolamento Termico
Si applicano le disposizioni della L. 30.04.1975 n. 373 e dei relativi decreti (DPR 23.06.0977 n.
1052; DM 10.03.1977; DPGR 25.10.1978 n. 1258) della L. 16.05.1980 n. 178 e della L. 01.04.1980
n. 103.
Articolo 43 – Isolamento acustico
L’isolamento acustico medio tra unità immobiliari non deve essere inferiore a 45 decibel per le pareti
e 70 decibel per i solai, per frequenze comprese fra 100 e 3.000 hertz. Le modalità di misurazione del
rumore sono descritte dal Regolamento Comunale di Igiene.
Devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti
dagli impianti tecnici interni dell’edificio.
I rumori prodotti dagli impianti tecnici istallati in altri alloggi o in spazi comuni anche esterni
all’edificio non dovranno superare i 25 dB (a) continui con punto di 30 dB (a). Nel caso di spazi
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abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività commerciali, artigianali, industriali
e ricreative devono essere previsti e realizzati fonoisolamenti pari ad almeno 55 dB.
Articolo 44 – Fumi, polveri ed esalazioni
Il Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l’adozione di
adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla
presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura.
Il Sindaco fissa i termini dell’inizio e della ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento sostitutivo ai
sensi della legislazione vigente.
Si applicano le disposizioni della Legge 13.07.1966 n. 615 e dei decreti ad essa delegati.
Articolo 45 – Condotti e bacini a cielo aperto
Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, forami, ecc.) è fatto
divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc. diverse da quelle
meteoriche. Si applicano la L 10.05.1976 n. 319, della LR 07.09.1979 n. 71, la L 24.12.1979 n. 650
e la L 05.03.1982 n. 62; si applicano altresì le disposizioni della USL competente.
Articolo 46 – Condotti chiusi
Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonee sezione e
pendenza e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d’acqua di
portata costante e sufficiente alla diluizione.
Articolo 47 – Depurazione degli scarichi
In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali ,
devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell’Autorità competente in materia di
igiene. Il Sindaco ha facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l’integrità e la
stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e
della fauna.
Il Sindaco può, ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità
di esecuzione e fissare i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento
sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Non sono ammessi scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi, ecc.
Articolo 48 – Allacciamenti alla fognatura comunale
Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura sono concessi nell’osservanza delle norme
contenute in appositi regolamenti comunali, che prescrivano dimensioni, modalità costruttive, tipi e
qualità dei manufatti.
Articolo 49 – Fognature nelle zone a intervento urbanistico preventivo
Le reti di fognatura nelle zone a intervento urbanistico preventivo devono essere dello stesso tipo di
quelle comunali. Il Sindaco ha comunque la facoltà, sulla base dei programmi deliberati dal Comune,
di richiedere che dette reti siano di tipo diverso da quelli esistenti e costruite con materiali e concetti
tecnici tali da adeguarle alle programmate strutture comunali.
L’effluente deve rispettare gli standard di accettabilità di cui alla L. 10.05.1975 n. 319 ed alla LR
07.09.1979 n. 71, alla L 24.12.1979 n. 650 e alla L 05.03.1982 n. 62.
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Nel caso in cui manchino le reti comunali o non siano ancora stati perfezionati i programmi relativi, il
lottizzatore deve prevedere, in sede di progetto, lo sviluppo della rete secondo le prescrizioni del
Comune e impegnarsi, per sé e per gli altri aventi causa, alla costruzione a proprio carico di tali reti e
dei relativi impianti di depurazione.
Articolo 50 – Fognature nelle zone a intervento edilizio diretto
Nelle zone a intervento edilizio diretto, ivi comprese le zone agricole, in mancanza di rete comunale
idonea, non è ammesso l’inserimento di acque usate nella rete pluviale, se non previa adeguata
depurazione.
Dimensioni, materiali e modalità costruttive degli impianti di depurazione sono stabilite di volta in
volta dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile dell’Igiene Pubblica, a seconda delle
caratteristiche del terreno e dell’ambiente urbano.
Sono ammesse, alle condizioni di cui al presente articolo, adeguate fosse biologiche a tre comparti, il
primo dei quali deve avere un volume utile di almeno mc 0.4 per abitante servito. L’effluente di tali
fosse potrà essere smaltito nel terreno per sub-irrigazione, quando la falda sia protetta ed il terreno
presenta una sufficiente permeabilità, oppure direttamente nei corsi d’acqua superficiali a condizione
che l’effluente rispetti le norme al precedente articolo 50.
Si applicano le disposizioni della LR 05.03.1985 n. 24, art. 9 nonché quelle del DPR 20.03.1973 n.
962, Delibera Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 04.02.1977.
Articolo 51 – Prescrizioni particolari
Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed
inattaccabili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di
esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto. Ogni bocchetta di
scarico deve essere munita di sifone.
Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni
il tratto terminale delle quali, su spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione di ghisa
o acciaio per una altezza non inferiore a ml 2.00.
Sono consentiti i doccioni solo su aree private e quando siano richiesti da particolari soluzioni
architettoniche.
La manutenzione dei condotti a cielo aperto è a carico dei proprietari frontisti. Qualora il condotto
sia adiacente ad area pubblica, l’ente proprietario concorre per metà della spesa di manutenzione.
Il Sindaco, su conforme parere del Responsabile dell’Igiene Pubblica, impone adeguate opere di
manutenzione dei condotti a cielo aperto, indicando modalità di esecuzione, fissando termini di inizio
e di ultimazione dei lavori e riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Per la manutenzione dei condotti chiusi si applicano, per quando possibile le medesime procedure.
Articolo 52 – Rifiuti solidi urbani e industriali
Le convivenze ed i condomini con vano scala al servizio di due o più alloggi devono disporre di una
spazio adeguato alla installazione dei cassonetti comunali o al deposito dei sacchetti dei rifiuti solidi;
detto spazio, ubicato in luogo facilmente accessibile dalla strada deve essere adeguatamente
attrezzato e protetto, non solo ai fini dell’igiene, ma anche per il decoro degli spazi.
Lo smaltimento dei rifiuti solidi industriali è ammesso in conformità alle norme vigenti.
Non è ammessa la discarica di rifiuti solidi urbani ed industriali in zona del Comune, diversa da quella
autorizzata. Le deroghe sono consentite all’interno delle norme vigenti.
Articolo 53 – Locali abitabili
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Sono considerati abitabili tutti quei locali (abitazioni, uffici, negozi, convivenze, ecc.) dove la
permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà, per le superfici di questi ultimi
valgono le prescrizioni dell’Art. 41, ultimo comma, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio,
implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi
igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, ecc.)
I locali abitabili devono avere la superficie abitabile minima pari a mq 9 per stanze da letto per una
persona e per le cucine e a mq 14 per stanze da letto a due persone e per soggiorno.
Salvo diverse prescrizioni del PRG i locali abitabili devono avere altezza interna media non inferiore
a ml 2.70 e minima non inferiore a ml 2.40, essi devono avere una superficie illuminante pari ad
almeno un ottavo della superficie netta di pavimento; i locali non abitabili devono avere altezza utile
interna non inferiore a ml 2.40.
Per i locali abitabili degli edifici adibiti ad attività ed uso collettivi, ivi compresi i negozi, salve
impostazioni particolari in materia, è prescritta l’altezza minima di ml 3.00.
Per i negozi alti almeno ml 4.60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il
40% della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed
abbiano un’altezza minima di ml 2.20.
Il Sindaco, su conforme parere del Responsabile dell’Igiene Pubblica, può autorizzare dimensioni e
rapporti diversi da quelli prescritti, nel caso di restauri, di risanamenti e negli ampliamenti.
Articolo 54 – Cucine
Le cucine, oltre ai requisiti richiesti dall’articolo precedente, devono comunque essere fornite di due
condotti verticali prolungati sopra la linea di colmo del tetto, di cui uno per aerazione dell’ambiente e
l’altro per l’eventuale convogliamento dei fumi di combustione.
Articolo 55 – Locali per i servizi igienici
Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di W.C.,
bidè, lavabo e vasca da bagno o doccia ed avente le pareti rivestite di materiale lavabile fino
all’altezza di ml 2.30.
Ogni unità destinata alle attività terziarie (negozi, uffici, ecc.) deve essere dotata di servizi igienici
adeguati.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 18 L. 27.05.1975 n. 166.
Articolo 56a – Barriere architettoniche
Nelle progettazioni edilizie ed urbanistiche e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e
di uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere
architettoniche, favorendo l’accessibilità e l’agibilità alle persone fisicamente impedite, attraverso
l’impianto di idonea strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi.
Oltre alle provvidenze di cui sopra sarà pertanto dedicata particolare cura alla agibilità dei servizi, al
dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni ed esterni, alla accessibilità ed all’uso degli
impianti termici in genere. Si applicano le disposizioni della L 09.01.1989 n. 13 e D.M. 14.06.1989
n. 236.
Articolo 56b – Spazi di circolazione
Tutti gli spazi di circolazione dell’organismo abitativo devono essere privi di barriere architettoniche.
Le scale principali comuni degli edifici plurifamiliari devono avere rampe e pianerottoli di larghezza
non inferiore a m. 1.20 ed essere di norma aerate e illuminate naturalmente. Le scale principali delle
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abitazioni unifamiliari devono avere rampe e pianerottoli di larghezza non inferiore a m. 1.00. Per gli
edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi
regolamenti.
E’ ammessa una larghezza delle scale minore soltanto nel caso di restauro conservativo e di
risanamento e negli ampliamenti, con un minimo di ml 1.00 per le scale principali comuni degli edifici
plurifamiliari e di ml 0.80 per le scale principali delle abitazioni unifamiliari.
Nei nuovi fabbricati con tre o più piani abitabili, oltre il piano terreno, deve essere previsto l’impianto
di ascensore che deve essere isolato acusticamente rispetto ai locali abitabili ed essere accessibile
senza barriere architettoniche. L’impianto di ascensore, in tutte le sue parti ed elementi, deve essere
rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia.
Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a ml 2.00 dal piano su cui prospettano, dovranno
avere altezza minima di ml 1.00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da
non consentire il passaggio di una sfera di cm 10 di diametro.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 19 della Legge 2 maggio 1975 n. 166.
Articolo 57 – Corridoi e disimpegni
La larghezza minima è fissata in ml 1.20
Articolo 58 – Locali a Piano Terra, seminterrati e scantinati non abitabili
I locali non abitabili (accessori e di servizio, compresi garages e cantinati) posti a piano terra,
devono avere un’altezza minima di ml 2,40 , nonché soglie sopraelevate rispetto alla quota zero del
terreno di riferimento, con esclusione di tale obbligo per i soli garages.
I locali di servizio (con l’esclusione quindi dei locali accessori quali garage e taverne) seminterrati ed
interrati potranno avere altezza minima di ml 2,10.
Per buona norma costruttiva, ed in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento d’Igiene, i
locali abitabili posti al Piano Terra (di nuova realizzazione ma anche nel caso di ristrutturazione con
modifica della tipologia d’uso dei locali stessi) devono avere il piano di calpestio posto ad una quota
non inferiore a + 30 cm dalla quota zero di progetto (stabilito a seconda delle circostanze e delle
caratteristiche del lotto).
Articolo 59 – Edifici ad uso collettivo
Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo
spettacolo, al divertimento, alla esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e alle altre simili
attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti
prescrizioni:
- l’illuminazione e l’aerazione naturale possono essere sostituite da adeguata illuminazione ed
aerazione artificiale, deve essere in ogni caso assicurato il ricambio d’aria per una portata non
inferiore a trenta metri cubi all’ora; si applicano le disposizioni del DM 18.05.1976.
Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza, convento, ecc. valgono le norme da cui
all’Art. 54 per i locali abitabili, inoltre:
- le cucine, le lavanderie, i locali per servizi igienici, ecc. devono avere i pavimenti e le pareti lavabili
fino all’altezza di ml 2.00;
- i servizi igienici debbono essere separati per sesso e le tramezze che dividono i vari servizi di un
raggruppamento devono avere altezze ma non minori di ml 2.10;
- ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti;
- i dormitori debbono avere una cubatura minima di mc 15.00 per letto.
Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti
relativi alle varie tipologie e destinazioni.
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Articolo 60 – Barriere architettoniche (vedi 56a)
Articolo 61 – Stabilimenti industriali, artigianali, depositi, magazzini, autorimesse
Gli stabilimenti industriali ed artigianali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in
genere devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi e devono inoltre
uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per
quelli ad essi sussidiari.
Sono considerati locali abitabili gli uffici, i refettori, gli spogliatoi, ecc.
Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero di addetti e comunque nel rispetto
della vigente legislazione in materia.
Articolo 62 – Edifici residenziali nelle zone agricole
Per gli edifici residenziali nelle zone agricole valgono le disposizioni dei precedenti articoli, oltre a
quelle delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC.
Articolo 63 – Allevamenti industriali ed impianti al servizio dell’agricoltura
L’ubicazione dovrà essere correlata al paesaggio, all’andamento dei venti dominanti, all’igiene del
suolo e degli abitati. Il progetto deve indicare le alberature esistenti e previste, le adduzioni di acqua,
gli impianti di scarico, depurazioni ed allontanamento dei rifiuti.
Devono altresì essere accuratamente studiati i problemi relativi allo smaltimenti dei rifiuti solidi,
liquidi e gassosi, in relazione alla natura dei terreni ed all’andamento della falda freatica.
I ricoveri per gli animali, gli impianti e le attrezzature relative devono essere aerati ed illuminati
dall’esterno, con finestre di superficie complessiva non inferiore ad un ventesimo della superficie del
pavimento; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
I pavimenti devono essere costituiti con materiali ben connessi, impermeabili, raccordati con le pareti
ed inclinati verso canalette di scolo a superficie liscia ed impermeabile, le quali adducano i liquami di
scarico agli impianti di depurazione.
Mangiatoie, rastrelliere, abbeveratoi devono essere costruiti con materiali di facile lavatura e
disinfezione.
Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno non sia
perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane, ecc.
Le altezze dei locali non devono essere inferiori a ml 2.40, le porte devono aprirsi verso l’esterno.
Le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC relative alle zone agricole prevedono le distanze tra le
abitazioni, gli allevamenti e le concimaie.
Oltre alle sue consuete competenze, il Responsabile dell’Igiene Pubblica si pronuncerà con
particolare attenzione sull’osservanza delle vigenti leggi sanitarie ed in particolare sul rispetto degli
articoli 216, 233 e seguenti del Testo Unico 27.07.1934 n. 1265.
Il Responsabile dell’Igiene Pubblica, con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, attiva e
conserva un catasto di tutti gli allevamenti industriali esistenti nell’ambito del territorio comunale,
nonché tutti gli impianti di cui all’articolo 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR
08.02.1954 n. 320).
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PARTE QUARTA - STABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI
Articolo 64 – Stabilità delle costruzioni
Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le regole dell’arte del costruire ed in conformità alle
vigenti disposizioni di legge in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al
calcolo, al dimensionamento ed alla esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la stabilità di ogni
sua parte.
Si applicano le disposizioni della L 05.05.1971 n. 1086 e degli articoli 1 e 2 della L 02.02.1974 n. 61
e dei relativi decreti delegati.
Articolo 65 – Manutenzione
I proprietari dei fabbricati hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da
soddisfare permanentemente ai requisiti dell’articolo precedente per salvaguardare la pubblica
incolumità.
Articolo 66 – Provvedimenti per costruzioni pericolanti
Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per
la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l’inquilino hanno l’obbligo di farne immediata
denuncia al Sindaco, e nei casi d’urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento.
Il Sindaco, ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e previo sopralluogo dell’Ufficio
Tecnico Comunale, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare, riservandosi l’intervento
sostitutivo a spese degli interessati.
Articolo 67 – Disposizioni di carattere generale
Tutti coloro che richiedano al Sindaco il rilascio di Concessione edilizia o di Autorizzazione ad
eseguire opere di manutenzione straordinaria o che comunque installino impianti anche in assenza di
opere edili, sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la prevenzione degli incendi.
Articolo 68 – Opere soggette all’esame preventivo, al controllo ed al collaudo di prevenzione
incendi
I progetti per edifici destinati alle attività indicate dal DPR 26.06.1959 e dal DM 16.02.1982 sono
soggetti ad esame preventivo dei Vigili del Fuoco.
Alla domanda di Concessione edilizia, oltre agli elaborati previsti dal precedente articolo 11, dovrà
essere allegata una copia del progetto vistata dai Vigili del Fuoco.
Nel caso di edifici destinati alle attività indicate nelle tabelle A e B del DPR 26.05.1959, la domanda
del certificato di agibilità, presentata al Sindaco ai sensi del presente articolo 25, dovrà essere
corredata dal nullaosta ai fini dell’agibilità rilasciato dai Vigili del Fuoco.
Per tutti gli edifici destinati alle attività di cui al primo comma del presente articolo dopo il rilascio
del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere richiesto ai Vigili del Fuoco il rilascio del
certificato di prevenzione incendi.
Articolo 69 – Centrali termiche
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Il progetto degli impianti per la produzione del calore, alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso, con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/ora sono soggetti al nullaosta preventivo dei
Vigili del Fuoco.
Le centrali termiche per impianti con potenzialità da 30.000 a 100.000 Kcal/ora devono avere
almeno una parete finestrata su spazi a cielo libero, con apertura, senza serramento, di almeno m
0.50, essi inoltre devono avere accesso diretto dall’esterno o attraverso un locale di protezione,
direttamente aerato dall’esterno, con le due porte (quella della centrale termica e quella del locale di
protezione) resistenti al fuoco, a tenuta di fumo, dotate di congegno per l’autochiusura e con
apertura verso l’esterno le strutture verticali e orizzontali devono essere resistenti al fuoco per
almeno 120 minuti, l’altezza minima è di ml 2.50.
Nel caso di impianti a combustibile liquido l’accesso al locale di deposito dell’olio combustibile deve
essere munito di soglia in muratura a contenimento del liquido una saracinesca di intercettazione del
liquido combustibile deve essere posta sulla condotta di alimentazione all’esterno del locale caldaia
ed in posizione di facile manovra.
Nel caso di liquidi a gas metano la caldaia deve inoltre distare posteriormente e lateralmente almeno
ml 0.60 dalle pareti ed almeno ml 1.30 dalla parte del bruciatore; la distanza fra la caldaia e il solaio
deve essere di almeno ml 1.00.
Articolo 70 – Autorimesse
Per i progetti che prevedano la costruzione di autorimesse con numero di posti macchina da 3 a 9
deve essere presentata una dichiarazione del richiedente e del progettista attestante il numero dei
posti macchina, le caratteristiche strutturali e la superficie di ventilazione.
Per detti locali devono essere previste:
- strutture resistenti al fuoco per almeno 60 minuti;
- aerazione diretta in misura minima di 1/30 della superficie in pianta.
Le porte comunicanti con il resto dell’edificio devono essere dotate di congegno di chiusura
automatica; dovranno essere resistenti al fuoco per almeno 30 minuti e si apriranno verso l’esterno.
I progetti che prevedono la costruzione di autorimesse con più di 9 posti macchina sono soggetti al
nullaosta preventivo dei Vigili del Fuoco sul progetto.
Per le autorimesse previste in scantinato devono essere previsti idonei impianti garantenti lo
smaltimento delle acque piovane anche in presenza di precipitazioni eccezionali coincidenti con
sospensioni dell’erogazione dell’energia elettrica. Il progetto dovrà, con idonea documentazione,
dimostrare il soddisfacimento dell’anzidetto requisito.
Le rampe di risalita dalle anzidette autorimesse dovranno, prima dello sbocco sulla viabilità
comunale, garantire un tratto piano di lunghezza ml 5.00.
Articolo 71 – Bombole GPL per uso domestico
Le bombole di GPL devono essere collocate in opportuni spazi o nicchie ricavati all’esterno dei
fabbricati ed isolati dai locali di abitazione; la tubazione fissa metallica di erogazione, munita di
rubinetti di intercettazione del flusso, deve essere protetta, nell’attraversamento delle murature, con
guaina metallica aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno.
Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all’apparecchio utilizzatore, devono essere
eseguite con accuratezza, in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento
del tubo stesso.
Articolo 72 – Attività commerciali e produttive non soggette al controllo di prevenzione incendi
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Nei locali destinati ad attività commerciali e produttive non soggette al controllo di prevenzione
incendi devono esser ricavate uscite di sicurezza che prevedano un percorso massimo di 30 ml per
l’uscita delle persone ed una ventilazione adeguata e razionalmente distribuita.
Per le attività nelle quali vengono impiegate sostanze infiammabili deve essere previsto apposito
locale direttamente ed adeguatamente aerato dall’esterno e con strutture resistenti al fuoco.
Articolo 73 – Attività ricettive non soggette al controllo di prevenzione incendi
Negli alberghi, case di cura ed ospedali con numero di posti letto inferiore a 25, devono essere
installati l’impianto d’allarme e di luci di emergenza come previsto dalla legge 18.07.1980 n. 406 e
dal successivo DM 12.09.1980.
Articolo 74 – Opere provvisionali
Nell’esecuzione di opere edilizie si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o
danno a persone e a cose, ed attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentire
dall’esecuzione delle opere stesse.
Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere
con adeguata recinzione il luogo destinato all’opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi.
In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l’incolumità pubblica,
deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni d’acqua.
Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml 2.00 ed
essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte del Comune. Le aperture che si
praticano nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati.
Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o di altro genere di riparo devono essere evidenziati
mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal
tramonto al levare del sole e comunque durante tutto il tempo in cui funziona l’illuminazione
pubblica.
Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili)
devono essere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi
aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di ml 4.50, in corrispondenza delle zone carrabili,
e non meno di ml 2.20, in corrispondenza di quelle pedonali, ed avere il piano inferiore costruito in
modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.
Il Sindaco ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per
l’esecuzione e riservandosi l’intervento sostitutivo a spese degli interessati.
Articolo 75 – Scavi e demolizioni, movimenti ed accumulo dei materiali
Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo
scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbatacchiate o avere una
pendenza rapportata all’angolo d’attrito del terreno.
Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono
usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente
danneggiamento ai fabbricati vicini.
Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l’accumulo dei materiali da costruzione o
da risulta da scavi o demolizioni. Solo nel caso di assoluta necessità il Sindaco, a richiesta
dell’interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, con
quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, varranno stabilite, osservando le disposizioni del
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Regolamento di Polizia Urbana, le norme per l’occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi
vigenti in materia di circolazione stradale.
Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e deve
essere evitato il polverio.
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PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 76 – Autorizzazioni e Concessioni in data anteriore all’entrata in vigore del presente
Regolamento
L’entrata in vigore del presente Regolamento comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle
concessioni in contrasto con il Regolamento stesso, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, la Concessione o l’Autorizzazione si
intendono decadute per la parte non realizzata.
Articolo 77 – Misure di salvaguardia
Dalla data di adozione a quella dell’entrata in vigore del presente Regolamento, le normali misure di
salvaguardia sono obbligatorie.
Articolo 78 – Entrata in vigore del presente Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di
approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Articolo 79 – Norme abrogate
Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate, contrarie od
incompatibili con le norme del presente Regolamento.
Articolo 80 – Poteri di deroga
Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, e nel rispetto della legislazione vigente, ha la
facoltà di esercitare i poteri di deroga alle norme del presente Regolamento, limitatamente ai casi di
edifici ed impianti pubblici o di uso pubblico.
Articolo 81 – Sanzioni
Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla
legislazione vigente ed in particolare dalla LR 61/85, dalla L 28.01.77 n. 10 e dalla legge comunale e
provinciale.
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