Art. 202 Orario di lavoro orario di lavoro normale

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Art. 202 Orario di lavoro orario di lavoro normale
Art. 202 Orariodilavoro:orariodilavoronormale
1. L’orarionormaledilavoroèdi40oreallasettimana,esclusele
pause.Inaziendapuòessereconcordatosecondol’Art.202cifra3
unorarionormaledilavorosettimanaledi42orealmassimo,
escluselepause.La regola si applica a tutte le aziende che
sottostanno al CCL dell’industria grafica.
2. L’orariodilavoroconcordatodeveessereripartitosucinque
giorni.
Conriservapergliart.203,204e204.1siconcordainoltreche:
–l’orarionormaledilavoroquotidianodeveesserecompresofra
le6.00ele20.00enondevesuperarelenoveore;
–illavoroserale(fasciaoraria:dalle20.00alle23.00)nondà
dirittoanessunsupplemento;
–seil/ladatore/datricedilavoroelamaggioranzadei/delle
dipendentinonraggiungonoun’intesasullaripartizionedellavoro,
l’istanzapariteticacompetenterilasciaunaraccomandazione.
3. Peraumentarel’orariodilavoroa42oreallasettimanaè
necessariofornireleopportuneinformazioniesottoscrivereun
accordoscrittofraladirezione,larappresentanzadeidipendenti
(sedisponibile)e/oildipendenteinteressato.
4. Leaziende,chehannogiàintrodottole42oreallasettimanaprima
del1.1.2016,nonnecessitanopiùun’attualizzazionedella
convenzione.
1. L’orario normale di lavoro è di 40 ore alla settimana, escluse le pause (cfr. art. 15
LL). In azienda può essere concordato un orario normale di lavoro settimanale di 42
ore al massimo, escluse le pause. L’orario normale di lavoro settimanale per le
tipografie di giornali è di 40 ore al massimo, escluse le pause (cfr. art. 15 LL).
Esso dev’essere ripartito su cinque giorni.
2. Non è consentito presentarsi regolarmente al lavoro più di due volte nello stesso
giorno.
3. Con riserva per gli art. 203, 204 e 204.1 si concorda inoltre che:
– l’orario normale di lavoro quotidiano deve essere compreso fra le 6.00 e le 20.00 e
non deve superare le nove ore;
– il lavoro serale (fascia oraria: dalle 20.00 alle 23.00) non dà diritto a nessun
supplemento;
– se il/la datore/datrice di lavoro e la maggioranza dei/delle dipendenti non
raggiungono un’intesa sulla ripartizione del lavoro, l’istanza paritetica competente
rilascia una raccomandazione.
4. Per aumentare l’orario di lavoro a 42 ore alla settimana è necessario un accordo
scritto fra la direzione, la rappresentanza dei dipendenti e/o il dipendente interessato. Il
datore di lavoro deve fornire alla rappresentanza dei dipendenti, o al dipendente
stesso in assenza di rappresentanza, le relative opportune informazioni. Gli stessi
possono, di comune accordo, consultare le parti contraenti. L’accordo deve essere
rivisto, un’unica volta, due anni dopo la sua applicazione.
5. Prima di effettuare dei licenziamenti per motivi economici e/o strutturali, deve
essere consultata la rappresentanza dei lavoratori, oppure, nelle aziende prive di
rappresentanza, il dipendente in causa, al fine di esaminare se possono essere
adottate misure atte a evitare il licenziamento.
6. Qualora in un’azienda avvengano licenziamenti per motivi economici e/o strutturali
dopo l'introduzione della settimana di lavoro di 42 ore, il datore di lavoro si impegna a
compensare ai dipendenti interessati l’aumento dell’orario di lavoro (la differenza fra
40 e 42 ore alla settimana, oppure pro rata nel caso di dipendenti a tempo parziale) per
un anno al massimo (pagamento del salario 1:1).
Piccolo commento: Il metodo per l’introduzione e l’implementazione della settimana lavorativa di 42 ore è stato notevolmente semplificato. Aziende che prima
del 01.01.2016 hanno introdotto le 42 ore settimanali, possono continuare a mantenerle.