1404/j mariotti augusto
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1404/j mariotti augusto
LA COMMISSIONE FEDERALE D’APPELLO composta dai signori dott. Riccardo Sangiuolo - Presidente avv. Aldo Albanese - Componente avv. Armando Argano - Componente avv. Stefano Varone - Componente avv. Giancarlo Zannier – Componente riunitasi in data 14 dicembre 2013 2012 presso la Sala del Consiglio del Centro Olimpico FIJLKAM – Lido di Ostia – Roma, nell’appello proposto da Mariotti Augusto avverso la decisione del Giudice Sportivo d.d. 28.10.2013 nel procedimento disciplinare RG nr. 1404/J ha pronunciato la seguente sentenza. FATTO Con comunicazione d.d. 25.03.2013 Roberta Moschetti Castellani, quale Presidente pro-tempore della ASD Judo Kodokan Gubbio, presentava denuncia nei confronti del M° Augusto Mariotti e della ASD Judo Azzurra Gubbio, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, allegando documenti. Con detta denuncia si contestava alla ASD Judo Azzurra Gubbio di aver inserito senza autorizzazione, all'interno della sua pubblicità, un logo con la dicitura Judo Kodakon Gubbio, indicando nella pagina Facebook, quale direttore tecnico, l'aspirante allenatore Sergio Corazzi. Con successiva comunicazione del 08.05.2013 la sig.ra Moschetti Castellani precisava ad integrazione, allegando la relativa documentazione, che, pur avendo, dopo una sua diffida, l'ASD Judo Azzurra Gubbio nella persona del suo Presidente ammesso l'errore ed inviato una lettera di scuse, la stessa ASD aveva pubblicato nella 1 pagina Facebook un commento, ove venivano definiti quali Maestri gli aspiranti allenatori, Sergio Corazzi e Gianpaolo Pascolini, nonché esposto un volantino nel quale veniva attribuito il grado 7°Dan al M° Mariotti, anche se lo stesso aveva solo il 6° Dan, ed inoltre indicato quali tecnici titolari i predetti Sergio Corazzi e Paolo Pascolini. A seguito di tale denuncia e delle prove documentali allegate alla stessa, il Procuratore Federale promuoveva azione disciplinare nei confronti del M° Augusto Mariotti, nonché del legale rappresentante pro-tempore dell'ASD Judo Azzurra Gubbio. Quindi, acquisita la memoria difensiva del M° Mariotti, ravvisati elementi di responsabilità a carico dello stesso e della ASD Judo Azzurra Gubbio in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disponeva, con provvedimento del 09.10.2013, l'invio degli atti al Giudice Sportivo per lo svolgimento del giudizio, contestando a carico del primo la violazione della normativa federale per aver: violato l'art. 8, co. 4 e 10 del vigente Statuto di osservare con lealtà e disciplina le norme federali e di operare cori assoluta lealtà e correttezza, e dell'art 2 R.F.G.S. di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale, nonché dell'art 63 R.O.F. per aver permesso la distribuzione a scopo pubblicitario indicante il suo nominativo con il grado 7° Dan non veritiero e nei confronti della ASD Judo Azzurra Gubbio la violazione dell’art 2, punto 1) lettera f) R.O.F. per non essersi avvalsa nella propria struttura di un insegnante tecnico qualificato della Federazione e inquadrato nelle categorie previste dalla stessa come acclarato dal volantino pubblicitario. All’esito del dibattimento, nel corso del quale veniva depositata ed acquisita memoria difensiva, già inviata per via telematica dalla ASD Judo Azzurra Gubbio, il Giudice Sportivo, ritenute sussistenti le incolpazioni, condannava il M° Mariotti a mesi 3 di squalifica e la ASD Judo Azzurra Gubbio all’ammenda di € 100,00. Avverso detta decisione proponeva appello solo il M° Augusto Mariotti, ribadendo di 2 non aver mai autorizzato la ASD Judo Azzurra Gubbio alla distribuzione a scopo pubblicitario del volantino nel quale veniva indicato il 7° Dan, chiedendo pertanto l’assoluzione, o quanto meno la diminuzione della sanzione. All’udienza del 14 dicembre 2013, presente l’avv. Rita Panucci, difensore del M° Augusto Mariotti, la CAF decideva, con l’accordo di tutte le parti, di far svolgere il procedimento a porte chiuse. Quindi, nelle fase preliminari il Sostituto Procuratore chiedeva che fosse espunto il documento nr. 2 allegato al ricorso d’appello del M° Mariotti in quanto non ammissibile e tardivo, richiesta in ordine alla quale la CAF si riservava di decidere. La CAF, a scioglimento della riserva, ammetteva il documento nr. 2, non risultando tardiva la sua produzione, posto che lo stesso risultava già agli atti del giudizio in I° grado, come emergeva del resto dalla stessa sentenza impugnata. Quindi la difesa del M° Mariotti si riportava ai motivi esposti nell’appello, mentre il Sostituto Procuratore chiedeva la conferma della sentenza di I° grado. --- ::: --Ciò premesso, ritiene questa CAF che la sentenza debba essere riformata con l’assoluzione dell’incolpato per i seguenti motivi. Risulta dal capo di incolpazione che il Procuratore Federale ha contestato al M° Augusto Mariotti di “aver permesso” la distribuzione a scopo pubblicitario di pieghevole indicante il suo nominativo con il 7° Dan . Tale richiesta è stata accolta dal Giudice sull’assunto che “i documenti depositati in atti sono incontrovertibilmente probanti della condotta degli incolpati”, che le memorie prodotte dal sig. Corazzi Sergio e dal M° Augusto Mariotti “hanno natura confessoria circa i fatti contestati”, che le scuse della ASD Judo Azzurra Gubbio (per quanto attiene al presente giudizio) e la difesa del M° Mariotti, basata sul fatto di non saper nulla, “non convincono il Giudice” e non possono giustificare “la grave condotta” posta in 3 essere dall’incolpato. Ciò premesso, rileva la CAF che è pacifico il fatto contestato [nel documento depositato in atti (volantino della ASD Judo Azzurra Gubbio) è riportata, dato questo incontrovertibile, l’indicazione del 7°Dan quale grado posseduto dal M° Augusto Mariotti] come pure detto volantino è stato divulgato (anche se in numero ridotto) in alcuni ambienti pubblici. Ritiene però questa CAF che per quanto riguarda il M° Mariotti non esistano in atti prove sufficienti a dimostrare che questi abbia “permesso” un tanto (perché è questo il solo comportamento che viene specificamente indicato nel capo di incolpazione). Invero, non è dato individuare nelle carte processuali alcuna prova che permetta di affermare che se vi è stato un suo contributo volontario o un suo apporto causale nelle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione della stampa del volantino, che dimostri quindi che l’incolpato ha concorso od anche accettato che la ASD Judo Azzurra Gubbio nella predisposizione, stampa e divulgazione del volantino lo indicasse con il grado 7°Dan. Alcuna rilevanza “confessoria” può infatti essere data alla memoria difensiva del M° Mariotti, posto che in tale atto questi si è dichiarato totalmente estraneo a quanto avvenuto, né può valere come prova della partecipazione cosciente e volontaria dell’incolpato il “convincimento” in tale senso espresso dal Giudice Sportivo, privo di ogni supporto anche di natura indiziaria. In conclusione, poiché è principio pacifico che spetta all’accusa, a fronte del diniego dell’incolpato di aver commesso il fatto, dare la prova della sua diretta partecipazione, in assenza di prove od anche indizi, che in qualche modo possano supportare la tesi accusatoria, deve essere pronunciata nei confronti del M° Mariotti sentenza assolutoria. PQM 4 La CAF, in riforma della sentenza di I° grado, assolve Mariotti Augusto dall’incolpazione per non aver commesso il fatto. Dispone la restituzione della tassa versata. Roma, 14 dicembre 2013 dott. Riccardo Sangiuolo avv. Aldo Albanese avv. Armando Argano avv. Stefano Varone avv. Giancarlo Zannier 5