1404/j mariotti augusto

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1404/j mariotti augusto
LA COMMISSIONE FEDERALE D’APPELLO
composta dai signori
dott. Riccardo Sangiuolo - Presidente
avv. Aldo Albanese - Componente
avv. Armando Argano - Componente
avv. Stefano Varone - Componente
avv. Giancarlo Zannier – Componente
riunitasi in data 14 dicembre 2013 2012 presso la Sala del Consiglio del Centro
Olimpico FIJLKAM – Lido di Ostia – Roma, nell’appello proposto da Mariotti Augusto
avverso
la
decisione
del
Giudice
Sportivo
d.d.
28.10.2013
nel
procedimento
disciplinare RG nr. 1404/J ha pronunciato la seguente sentenza.
FATTO
Con comunicazione d.d. 25.03.2013 Roberta Moschetti Castellani, quale Presidente
pro-tempore della ASD Judo Kodokan Gubbio, presentava denuncia nei confronti del
M° Augusto Mariotti e della ASD Judo Azzurra Gubbio, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, allegando documenti.
Con detta denuncia si contestava alla ASD Judo Azzurra Gubbio di aver inserito senza
autorizzazione, all'interno della sua pubblicità, un logo con la dicitura Judo Kodakon
Gubbio, indicando nella pagina Facebook, quale direttore tecnico, l'aspirante allenatore
Sergio Corazzi.
Con successiva
comunicazione
del
08.05.2013 la
sig.ra
Moschetti
Castellani
precisava ad integrazione, allegando la relativa documentazione, che, pur avendo,
dopo una sua diffida, l'ASD Judo Azzurra Gubbio nella persona del suo Presidente
ammesso l'errore ed inviato una lettera di scuse, la stessa ASD aveva pubblicato nella
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pagina Facebook un commento, ove venivano definiti quali Maestri gli aspiranti
allenatori, Sergio Corazzi e Gianpaolo Pascolini, nonché esposto un volantino nel quale
veniva attribuito il grado 7°Dan al M° Mariotti, anche se lo stesso aveva solo il 6° Dan,
ed inoltre indicato quali tecnici titolari i predetti Sergio Corazzi e Paolo Pascolini.
A seguito di tale denuncia e delle prove documentali allegate alla stessa, il Procuratore
Federale promuoveva azione disciplinare nei confronti del M° Augusto Mariotti, nonché
del legale rappresentante pro-tempore dell'ASD Judo Azzurra Gubbio.
Quindi, acquisita la memoria difensiva del M° Mariotti, ravvisati elementi di
responsabilità a carico dello stesso e della ASD Judo Azzurra Gubbio in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore, disponeva, con provvedimento del 09.10.2013,
l'invio degli atti al Giudice Sportivo per lo svolgimento del giudizio, contestando a carico
del primo la violazione della normativa federale per aver: violato l'art. 8, co. 4 e 10
del vigente Statuto di osservare con lealtà e disciplina le norme federali e di
operare cori assoluta lealtà e correttezza, e dell'art 2 R.F.G.S. di mantenere
una condotta conforme ai principi di lealtà e rettitudine in ogni rapporto di
natura sportiva, sociale e morale, nonché dell'art 63 R.O.F. per aver permesso la
distribuzione a scopo pubblicitario indicante il suo nominativo con il grado 7° Dan non
veritiero e nei confronti della ASD Judo Azzurra Gubbio la violazione dell’art 2, punto
1) lettera f) R.O.F. per non essersi avvalsa nella propria struttura di un insegnante
tecnico qualificato della Federazione e inquadrato nelle categorie previste dalla
stessa come acclarato dal volantino pubblicitario.
All’esito del dibattimento, nel corso del quale veniva depositata ed acquisita memoria
difensiva,
già inviata per via telematica dalla ASD Judo Azzurra Gubbio, il Giudice
Sportivo, ritenute sussistenti le incolpazioni, condannava il M° Mariotti a mesi 3 di
squalifica e la ASD Judo Azzurra Gubbio all’ammenda di € 100,00.
Avverso detta decisione proponeva appello solo il M° Augusto Mariotti, ribadendo di
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non aver mai autorizzato la ASD Judo Azzurra Gubbio alla distribuzione a scopo
pubblicitario del volantino nel quale veniva indicato il 7° Dan,
chiedendo pertanto
l’assoluzione, o quanto meno la diminuzione della sanzione.
All’udienza del 14 dicembre 2013, presente l’avv. Rita Panucci, difensore del M°
Augusto Mariotti, la CAF decideva, con l’accordo di tutte le parti, di far svolgere il
procedimento a porte chiuse.
Quindi, nelle fase preliminari il Sostituto Procuratore chiedeva che fosse espunto il
documento nr. 2 allegato al ricorso d’appello del M° Mariotti
in quanto non
ammissibile e tardivo, richiesta in ordine alla quale la CAF si riservava di decidere.
La CAF, a scioglimento della riserva, ammetteva il documento nr. 2, non risultando
tardiva la sua produzione, posto che lo stesso risultava già agli atti del giudizio in I°
grado, come emergeva del resto dalla stessa sentenza impugnata.
Quindi la difesa del M° Mariotti si riportava ai motivi esposti nell’appello, mentre
il
Sostituto Procuratore chiedeva la conferma della sentenza di I° grado.
--- ::: --Ciò premesso, ritiene questa CAF che la sentenza debba essere riformata con
l’assoluzione dell’incolpato per i seguenti motivi.
Risulta dal capo di incolpazione che il Procuratore Federale ha contestato al M°
Augusto Mariotti
di “aver permesso” la distribuzione a scopo pubblicitario di
pieghevole indicante il suo nominativo con il 7° Dan .
Tale richiesta è stata accolta dal Giudice sull’assunto che “i documenti depositati in atti
sono incontrovertibilmente probanti della condotta degli incolpati”, che le memorie
prodotte dal sig. Corazzi Sergio e dal M° Augusto Mariotti “hanno natura confessoria
circa i fatti contestati”, che le scuse della ASD Judo Azzurra Gubbio (per quanto attiene
al presente giudizio) e la difesa del M° Mariotti, basata sul fatto di non saper nulla,
“non convincono il Giudice” e non possono giustificare “la grave condotta” posta in
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essere dall’incolpato.
Ciò premesso, rileva la CAF che è pacifico il fatto contestato [nel documento depositato
in atti (volantino della ASD Judo Azzurra
Gubbio) è riportata, dato questo
incontrovertibile, l’indicazione del 7°Dan quale grado posseduto dal M° Augusto
Mariotti] come pure detto volantino è stato divulgato (anche se in numero ridotto) in
alcuni ambienti pubblici.
Ritiene però questa CAF che per quanto riguarda il M° Mariotti non esistano in atti
prove sufficienti a dimostrare che questi abbia “permesso” un tanto (perché è questo il
solo comportamento che viene specificamente indicato nel capo di incolpazione).
Invero, non è dato individuare nelle carte processuali alcuna prova che permetta di
affermare che se vi è
stato un suo contributo volontario o un suo apporto causale
nelle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione della stampa del volantino, che
dimostri quindi che l’incolpato ha
concorso od anche accettato che la ASD Judo
Azzurra Gubbio nella predisposizione, stampa e divulgazione del volantino lo indicasse
con il grado 7°Dan.
Alcuna rilevanza “confessoria” può infatti essere data alla memoria difensiva del M°
Mariotti, posto che in tale atto questi si è dichiarato totalmente estraneo a quanto
avvenuto, né può valere come prova della partecipazione cosciente e volontaria
dell’incolpato il “convincimento” in tale senso espresso dal Giudice Sportivo, privo di
ogni supporto anche di natura indiziaria.
In conclusione, poiché è principio pacifico che spetta all’accusa, a fronte del diniego
dell’incolpato di aver commesso il fatto, dare la prova della sua diretta partecipazione,
in assenza di prove od anche indizi, che in qualche modo possano supportare la tesi
accusatoria,
deve essere pronunciata nei confronti del M° Mariotti sentenza
assolutoria.
PQM
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La CAF, in riforma della sentenza di I° grado, assolve Mariotti Augusto dall’incolpazione
per non aver commesso il fatto.
Dispone la restituzione della tassa versata.
Roma, 14 dicembre 2013
dott. Riccardo Sangiuolo
avv. Aldo Albanese
avv. Armando Argano
avv. Stefano Varone
avv. Giancarlo Zannier
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