La previdenza complementare nella busta paga Paghe

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La previdenza complementare nella busta paga Paghe
Paghe
Novità operative
La previdenza complementare
nella busta paga
Gian Luca Bongiovanni -
Novità
della Finanziaria 2007
Fondo di Tesoreria
gestito dall’Inps
Consulente del lavoro
Come noto, la riforma della previdenza complementare (D.Lgs. n. 252/2005), entrata in
vigore al 1º gennaio 2007 anziché al 1º gennaio 2008 come originariamente previsto (art.
84, legge n. 296/2006), ha chiesto ai lavoratori di scegliere se costituire il secondo pilastro
previdenziale o se mantenere il Tfr come forma di retribuzione differita.
La Legge finanziaria per il 2007 ha, inoltre, istituito presso l’Inps il «Fondo per l’erogazione
del Tfr» con il compito di gestire per conto dello Stato le entrate finanziarie derivanti dal
«contributo Tfr» versato dalle aziende con più di 49 dipendenti. Come conseguenza di tali
novità, alcune fasi della gestione amministrativa del personale devono essere riorganizzate,
a cominciare dalle assunzioni e dalla elaborazione di stipendi e contributi.
Il Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, inoltre, sebbene non lasci «tracce» sui cedolini dei
dipendenti, richiede una attenta gestione del modello DM10, dell’E-Mens e dei prospetti
annuali per l’accantonamento al Fondo Tfr.
La riorganizzazione operativa prende inizio dalle nuove informazioni che devono essere
inserite nella scheda anagrafica della ditta e del dipendente.
Anagrafica ditta
Insorgenza dell’obbligo di versamento del Tfr
Finanziamento
del Fondo
Soggetti obbligati
Informazioni scheda
anagrafica ditta
Aziende con inizio
attività nel 2007
Il Fondo di Tesoreria Inps è finanziato da un contributo pari alla quota di Tfr maturata da
ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1º gennaio 2007 e non destinata alle
forme pensionistiche complementari.
Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro che abbiano alle proprie
dipendenze almeno 50 addetti.
Al fine di determinare l’eventuale obbligo di versamento occorre, quindi, memorizzare nella
scheda anagrafica della ditta:
l’appartenenza o meno dell’azienda al settore privato;
l’eventuale esclusione dall’obbligo se si tratta di datore di lavoro domestico;
l’eventuale superamento del limite dimensionale dopo avere effettuato il calcolo della
media degli occupati, cosı̀ come indicato dalla circolare Inps n. 70/2007;
l’eventuale insorgenza dell’obbligo se il datore di lavoro è interessato da operazioni
societarie straordinarie.
È importante notare che, per tutte le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno 2007 (e
per tutte quelle che inizieranno l’attività negli anni successivi), dovrà essere effettuato il
conteggio della media alla fine dell’anno solare.
Qualche problema operativo potrà derivare dalle tempistiche molto strette: infatti, il conteggio dovrà essere effettuato nei primissimi giorni dell’anno nuovo, cioè non appena
saranno disponibili i dati definitivi relativi alle giornate lavorative dei dipendenti; nel caso
in cui la media risulti superiore a 49 dipendenti, dovranno essere determinate le quote di Tfr
maturato nel corso dell’anno (incluso il mese di dicembre) per compilare in tempo utile il
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Novità operative
Aziende già operative
al 31/12/2006
modello DM10 includendovi i codici tributo relativi al Tfr e, soprattutto, in tempo utile per
effettuare il versamento entro il 16 gennaio dell’anno successivo di tutto il Tfr maturato dai
dipendenti a partire dalla data di inizio attività.
La media calcolata nel 2007 per le aziende già operative al 31 dicembre 2006 continuerà ad
essere valida anche negli anni successivi a prescindere da eventuali oscillazioni in aumento
o in diminuzione della forza lavoro.
Fondo pensione di riferimento
Fondo autorizzato
dalla Covip
Pluralità di fondi
Sottoscrizione
di accordi sindacali
Sottoscrizione
di accordi
con i lavoratori
FondINPS
Il datore di lavoro, facendo riferimento al contratto collettivo applicato in azienda, deve
individuare il Fondo pensione negoziale verificando, almeno nel periodo iniziale di avvio
della riforma, mediante consultazione dell’apposito albo sul sito internet www.covip.it,
che tale fondo sia operante cioè autorizzato dalla Covip a ricevere nuove iscrizioni da parte
dei lavoratori.
In presenza di più fondi pensione nel settore, il Tfr verrà conferito al fondo con maggior
numero di iscritti al 30 giugno 2007.
Se il fondo di settore non ha ottenuto l’autorizzazione prevista, oppure non è ancora stato
costituito, l’azienda ha la possibilità di sottoscrivere un accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali; tale scelta sarebbe valida anche ai fini del tacito conferimento del Tfr
tenuto conto che, secondo il Ministero, un accordo aziendale di natura collettiva avrebbe
prevalenza sulla scelta fatta in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Ulteriore possibilità è la stipula di accordi sindacali separati, sottoscritti solo da alcune sigle
tra quelle che compongono la delegazione rappresentativa dei lavoratori; questo tipo di
accordo ha però efficacia solo per i lavoratori rappresentati dalle organizzazioni firmatarie.
Ipotesi residuale è la sottoscrizione di accordi con un gruppo o con tutti i lavoratori per
l’individuazione del fondo a cui far confluire collettivamente il Tfr senza la presenza dei
sindacati che, soprattutto nelle realtà minori, spesso non sono presenti. Questi accordi,
detti plurisoggettivi o individuali plurimi, vincolano solo i soggetti sottoscrittori non potendo
in alcun modo riguardare i lavoratori, pur appartenenti alla stessa azienda, che non abbiano
preso parte all’accordo stesso (art. 3, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 252/2005).
In mancanza anche di accordi di tipo aziendale, il fondo pensione di riferimento aziendale
sarà FondINPS, il fondo di previdenza complementare costituito e gestito dall’Inps.
Anagrafica lavoratore
Consegna Mod. TFR2
Informazioni scheda
anagrafica dipendente
Nei confronti del lavoratore il primo nuovo adempimento consiste nella consegna da parte
del datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, del modello TFR2 mediante il quale il lavoratore
comunicherà entro 6 mesi la sua scelta in tema di previdenza complementare, fornendo nel
contempo alcune informazioni utili alla gestione stessa.
Sulla base quindi delle informazioni contenute nel modello TFR1 (per tutti i lavoratori in forza
al 31 dicembre 2006), o del modello TFR2 (per i tutti i neo assunti del 2007 e degli anni a
venire) la scheda anagrafica del dipendente deve essere implementata dalle seguenti nuove informazioni riguardanti:
l’anzianità di contribuzione alla previdenza obbligatoria (anteriore o successiva al 28
aprile 1993);
in caso di adesione alla previdenza complementare:
– la data di scelta (cioè di compilazione e consegna al datore di lavoro del modello TFR1 o
TFR2) ai fini della determinazione della decorrenza dell’obbligo di versamento;
– il Fondo pensione scelto (aperto, chiuso o Pip);
– la percentuale di Tfr destinato (che potrebbe essere inferiore al 100% per i lavoratori
iscritti a previdenza obbligatoria ante 28 aprile 1993);
– la eventuale quota di retribuzione conferita a carico del lavoratore;
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Gestione
delle informazioni
nel corso del rapporto
in caso di azienda con un numero di dipendenti in forza superiore a 49, l’eventuale
presenza di una causa di esclusione dall’obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria
Inps, quali ad esempio:
– la ridotta durata del contratto a tempo determinato (minore di 3 mesi); occorre ricordare
che in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, il Tfr che matura dalla
data di trasformazione deve essere versato al Fondo di Tesoreria. In caso di proroga,
invece, ai soli fini della valutazione dell’obbligo di versamento, occorre considerare il
periodo di lavoro complessivo; in caso, poi, di sussistenza dell’obbligo di versamento
(rapporto di lavoro complessivo pari o superiore a 3 mesi), deve essere trasferito esclusivamente il Tfr che matura durante il secondo periodo di lavoro. È il caso di sottolineare
che l’esclusione non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se
il rapporto si interrompe prima dei 3 mesi;
– il lavoro a domicilio;
– il lavoro stagionale del settore agro-alimentare (nei casi in cui il termine sia legato ad un
evento);
– gli impiegati, i quadri, i dirigenti del settore agricolo iscritti all’Enpaia;
– i lavoratori per i quali, in virtù delle disposizioni del Ccnl, il Tfr viene accantonato presso
soggetti terzi (ad es. gli operai a tempo determinato dell’agricoltura);
l’indicazione dell’eventuale trasferimento del lavoratore da una impresa di grandi dimensioni, avvenuto in seguito ad una operazione societaria straordinaria, in conseguenza
della quale il datore di lavoro, nonostante impieghi un numero di lavoratori inferiore a 49,
acquisisce lo status di obbligato al versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria Inps relativamente ai soli lavoratori trasferiti.
Alcune di queste informazioni saranno certamente acquisite in fase di assunzione, ma altre
dovranno essere gestite durante il corso del rapporto di lavoro, ad esempio nel caso in cui il
lavoratore scelga di optare per il secondo pilastro previdenziale in una data successiva alla
scadenza del 30 giugno 2007 (o del periodo transitorio di 6 mesi dalla data di assunzione) o
in caso di operazione societaria straordinaria come indicato dalla circolare n. 70/2007 dell’Inps.
Operazioni giornaliere
Nuove attività
Obblighi
di informazione
e sanzioni
Periodicità e scadenza
dei versamenti
Nello scadenziario delle attività giornaliere, dovranno essere inserite alcune nuove attività:
la data di scadenza del 5º mese dalla data di assunzione: nel caso in cui il neo assunto
non abbia ancora comunicato la sua scelta, il datore di lavoro dovrà comunicargli quali
saranno gli effetti della sua eventuale mancata manifestazione della volontà (cosidetto
silenzio/assenso) (art. 8, c. 8, D.Lgs. n. 252/2005);
la data di scadenza del 6º mese dalla data di assunzione, per dare inizio alle operazioni
conseguenti all’eventuale silenzio/assenso.
Occorre evidenziare che, sebbene sia assolutamente condivisibile la finalità di tali obblighi
di informazione, il D.Lgs. n. 252/2005 non prevede sanzioni a carico del datore di lavoro che
non rispetta tali disposizioni e che non sono previste particolari modalità per fornire tali
informazioni ai lavoratori.
Nello scadenziario devono essere inserite anche le date di versamento ai Fondi pensione.
Essendo la periodicità e la scadenza del versamento stabilita autonomamente da ogni
Fondo, i pagamenti saranno calendarizzati in base alla periodicità (ad esempio mensile,
bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale) e in base al giorno di scadenza nel mese
(ad esempio 10, 15 o 30).
Considerando che in via ipotetica ciascun dipendente potrebbe scegliere di aderire ad un
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fondo pensione diverso, si tratta sicuramente di un notevole appesantimento delle operazioni di gestione.
Esempi
1) Cedolino di un lavoratore che ha devoluto il Tfr a previdenza complementare
L’elaborazione del cedolino di un dipendente che ha aderito alla previdenza complementare
non presenta particolari novità rispetto a ciò che veniva elaborato anche precedentemente
al 31 dicembre 2006 per i lavoratori che avevano già effettuato la medesima scelta.
L’unica novità riguarda i nuovi limiti di deducibilità fiscale a beneficio del lavoratore, per il
quale non sono più in vigore i precedenti limiti (pari al doppio della quota di Tfr devoluta e al
12% del reddito complessivo) ma solo il valore assoluto di E 5.164,57.
Dipendente di azienda metalmeccanica con più di 49 dipendenti;
iscritto al fondo di settore Cometa;
contribuzione del 100% del Tfr;
contribuzione di una quota di retribuzione pari al 4% della retribuzione utile ai fini del Tfr;
contribuzione ulteriore a carico del datore di lavoro pari all’1,2% della retribuzione convenzionale.
Busta paga
Il versamento del datore di lavoro al Fondo pensione di settore relativamente al lavoratore in
esame sarà quindi:
contribuzione del 100% del Tfr: E 106,77
contribuzione c/dipendente: E 61,83
contribuzione c/azienda: E 15,14
totale: E 183,74
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2) Cedolino di un lavoratore che resta in regime di Tfr
Adottiamo le seguenti ipotesi di lavoro per un lavoratore che resta in regime di Tfr:
dipendente della medesima azienda di cui sopra;
opzione esercitata: regime Tfr previsto dall’art. 2120 c.c. (retribuzione differita).
Busta paga
Tfr netto maturato nel mese: 114,81.
Mod. DM10 con versamento di contributi Tfr al Fondo di Tesoreria
Esposizione
sul mod. DM10
Maggiorazione quote
pregresse
Assoggettamento
a contribuzione
Il versamento deve essere effettuato mensilmente dai datori di lavoro con le modalità e i
termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna da parte del lavoratore del
modulo (TFR1 o) TFR2, i datori di lavoro devono esporre il contributo dovuto al Fondo di
Tesoreria utilizzando nel quadro B-C del DM10 il codice di nuova istituzione «CF01».
Per il periodo da gennaio 2007 (o dalla data di assunzione) fino al mese di consegna da parte
del lavoratore del modello TFR1 (o TFR2) i datori di lavoro devono versare i contributi pari
alle quote di Tfr maturate utilizzando nel quadro B-C del DM10 il codice di nuova istituzione
«CF02».
Le quote di Tfr pregresse devono essere maggiorate di un importo corrispondente alle
rivalutazioni calcolate ai sensi dell’art. 2120 c.c. in ragione del tasso d’incremento del Tfr
applicato al 31 dicembre 2006 (2,747031) ed esposte nel quadro B-C del DM10 mediante il
codice di nuova istituzione «CF11».
Inoltre, come indicato nella circolare Inps n. 98/2007, i versamenti datoriali destinati a forme
pensionistiche complementari collettive (art. 3, c. 1. D.Lgs. n. 252/2005) o individuali (art.
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Contributo 10%
per previdenza
complementare
Contributo 10%
per finalità diverse
dalla previdenza
complementare
Esempio
13, D.Lgs. n. 252/2005), anche nei casi in cui il conferimento del datore di lavoro sia previsto
da un semplice accordo individuale tra le parti, sono esclusi dalla ordinaria contribuzione
previdenziale ed assoggettati a contribuzione di solidarietà.
Ai fini della corretta esposizione sul mod. DM10 del contributo di solidarietà del 10%, è
necessario distinguere il contributo sui finanziamenti datoriali per le finalità di previdenza
complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005, per cui le aziende continueranno ad utilizzare i
seguenti codici già esistenti dei quadri B-C del modello DM10:
M900 per la generalità dei lavoratori;
M940 per i dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai;
e il versamento del contributo del 10% dovuto su contributi e somme accantonate dal
datore di lavoro a casse, gestioni o fondi previsti da contratti collettivi o da accordi o da
regolamenti aziendali per finalità diverse da quelle della previdenza complementare, per i
quali dovranno essere utilizzati i codici di nuova istituzione dei quadri B-C del modello
DM10:
M980 per la generalità dei lavoratori;
M990 per i dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai.
Astraendo, per semplicità di esposizione, gli importi degli altri 49 dipendenti ipotetici, con
riferimento agli esempi sopra riportati il modello DM10 si presenterebbe in questo modo:
Mod. DM10
Contributo dello 0,20% fondo di garanzia Tfr previdenza complementare: 1.546,00 *
0,20% = 3,09
Contributo dello 0,20% fondo di garanzia Tfr Fondo di Tesoreria: 1.662,00 * 0,20%
= 3,32
Prospetto per la determinazione del Fondo Tfr
Gestione di un conto
individuale
Nonostante il trasferimento delle quote mensili di Tfr alla previdenza complementare o al
Fondo di Tesoreria Inps, il datore di lavoro dovrà continuare a gestire un conto individuale
che comprenderà sia il Tfr maturato che quello maturando.
Il consueto prospetto compilato per la determinazione dell’accantonamento annuale al
Fondo Tfr dovrà, però, essere modificato per tenere conto delle scelte effettuate dai lavoratori.
Tfr trasferito al Fondo di Tesoreria
Obblighi del datore
di lavoro
Per quanto riguarda le somme di Tfr trasferite al Fondo di Tesoreria, gli obblighi del datore di
lavoro di mantenere un conto individuale del Tfr trasferito scattano sia in riferimento alle
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prestazioni di cui all’art. 2120 c.c., per le quali il datore di lavoro deve provvedere alla
liquidazione, all’erogazione e alla relativa tassazione, sia per quanto riguarda le rivalutazioni
annuali del Tfr per le quali deve provvedere alla applicazione dell’imposta sostitutiva
dell’11%.
Egli quindi dovrà evidenziare le quote di Tfr maturate nell’anno, contabilizzare in maniera
ordinaria l’accantonamento annuale e il fondo al 31 dicembre 2007 spettante al lavoratore,
evidenziando però l’ammontare trasferito al Fondo di Tesoreria Inps, in modo da recuperare
per mezzo del DM10 le quote nel frattempo versate.
Tfr trasferito ai fondi pensione
Obblighi del datore
di lavoro
Per quanto riguarda le somme di Tfr trasferite ai fondi pensione, occorrerà contabilizzare le
quote di Tfr maturate nell’anno, tenere evidenza dell’ammontare trasferito al fondo di
previdenza complementare, ma aggiornare il Fondo Tfr al 31/12 semplicemente rivalutando
lo stock pre-esistente al 31/12 dell’anno solare precedente.
Problematiche fiscali
Tassazione
Determinazione
dell’aliquota
Anche le attuali regole fiscali impongono al sostituto d’imposta di continuare a gestire un
conto individuale che tenga conto del Tfr trasferito.
Infatti, i dati reddituali contenuti nel prospetto di accantonamento al Fondo Tfr annuale
saranno necessari per la corretta tassazione (artt. 17 e 19 del Tuir) delle eventuali erogazioni
connesse alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente (come indennità di preavviso,
patto di non concorrenza e transazioni) mediante l’aliquota determinata agli effetti del
trattamento di fine rapporto.
In particolare, l’aliquota è determinata, ai sensi dell’art. 19, c. 1 del Tuir, con riferimento
all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, in base all’importo che risulta dividendo
l’ammontare del Tfr, aumentato delle somme destinate alla previdenza complementare al
netto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva, per il numero degli anni presi
a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per 12.
Risulta, quindi, evidente che il sostituto d’imposta dovrà continuare a tener conto delle
somme trasferite alla previdenza complementare al fine di gestire anche queste eventualità.
Rivalutazione
Fondo Tfr trasferito all’Inps
Il datore di lavoro resta soggetto all’obbligo di rivalutazione del Fondo Tfr.
Se da un lato è ovvio che rimane in carico al datore di lavoro la rivalutazione (e l’applicazione
dell’imposta sostitutiva) del Fondo Tfr maturato al 31 dicembre 2006 e ancora giacente in
azienda, meno ovvio è che il datore di lavoro resta ugualmente obbligato alla rivalutazione (e
alla tassazione) delle quote mensili di Tfr trasferite forzosamente al Fondo di Tesoreria
dell’Inps.
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Erogazione del Tfr
e ritenute d’imposta
Compensazione
delle somme erogate
Versamento imposta
sostitutiva
Recupero rivalutazioni
e imposta sostitutiva
Somme erogate
dall’Inps
L’art. 2, c. 2 del D.M. 30 gennaio 2007 indica che il datore di lavoro deve provvedere
all’erogazione del Tfr (e delle eventuali anticipazioni) anche con riferimento alle quote di
competenza del Fondo di Tesoreria Inps, applicando le ritenute d’imposta ai sensi dell’art.
23, c. 2, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973.
Il datore di lavoro successivamente compensa le somme erogate al lavoratore mediante il
modello DM10 con le modalità indicate dalla circolare n. 70/2007.
Secondo l’Agenzia delle entrate, l’imposta sostitutiva relativa alle quote trasferite al Fondo
di Tesoreria, dovrà essere comunque versata dal datore e non dall’Inps con le modalità in
vigore dal 2001 (acconto a dicembre e saldo a febbraio dell’anno successivo) previste
dall’art. 11, c. 4, D.Lgs. n. 47/2000.
Per il recupero delle rivalutazioni e dell’imposta sostitutiva versata, non sono state ancora
fornite indicazioni.
Il problema comunque sarà di attualità solamente al termine dell’anno solare 2008, quando
sarà necessario rivalutare le quote mensili versate nel 2007.
Dal punto di vista operativo, probabilmente, sarà necessario operare due distinte rivalutazioni:
il Fondo Tfr ancora giacente in azienda genererà un rendimento che, al netto dell’imposta
sostitutiva, sarà capitalizzato nel Fondo Tfr aziendale;
le quote mensili versate all’Inps daranno origine ad un rendimento che, al netto dell’imposta sostitutiva, sarà versato al Fondo di Tesoreria e il cui costo sarà recuperato per
mezzo di compensazione sul modello DM10.
Problemi operativi potranno verificarsi nei casi in cui il pagamento sarà eseguito direttamente dall’Inps: nel caso in cui la somma da erogare al lavoratore sia eccedente l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al fondo e agli enti previdenziali nel medesimo
mese dal datore di lavoro, l’Inps sarà obbligato ad assoggettare a ritenuta le somme
erogate pur essendo totalmente privo dei dati necessari a tale conteggio.
Fondo Tfr trasferito ai fondi pensione
Imposta sostitutiva
operata dal fondo
pensione
Per il lavoratore che ha optato per la costruzione del secondo pilastro mediante devoluzione
del suo Tfr maturando, nulla cambia con riferimento alla rivalutazione del Fondo Tfr rimasto
in azienda formatosi al 31 dicembre 2006.
Per la rivalutazione delle quote trasferite fuori dalla disponibiltà aziendale, invece, non si
verificherà alcun problema operativo: il sostituto d’imposta non opererà alcuna rivalutazione
perché il rendimento delle quote di Tfr, investite sui mercati finanziari, sarà assoggettato ad
imposta sostitutiva su base annua ad opera del fondo pensione mediante applicazione di
un’aliquota agevolata pari all’11%.
La previdenza dopo il periodo transitorio
Scadenza
del 30 giugno
Durante la campagna mediatica con la quale i lavoratori sono stati informati a proposito della
scadenza del 30 giugno 2007, il tenore di molte informative (commerciali ma anche istituzionali) tendevano a far credere che gli effetti della riforma si sarebbero prodotti entro e non
oltre tale scadenza.
Seppure il 30 giugno 2007 sia stata la data decisiva per non ricadere nel silenzio-assenzo, in
realtà essa rappresenta soprattutto lo sparti-acque a partire dal quale la riforma della previdenza complementare è diventata un nuovo capitolo gestionale che interesserà tutti i
lavoratori neo-assunti (ai quali obbligatoriamente sarà sottoposta la domanda riguardo la
gestione della previdenza complementare) e tutti i lavoratori già in servizio.
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Dal 1º luglio
Gestione quotidiana
Questi ultimi infatti, dal 1º luglio in avanti potranno in qualunque momento portare all’attenzione del datore di lavoro:
se già aderenti alla previdenza complementare, la comunicazione con cui rendono
noto di avere deciso di cambiare il fondo pensione a cui hanno aderito (se sono già
trascorsi i due anni necessari per esercitare il diritto alla portabilità) o la percentuale di Tfr
destinato al Fondo (se assunti prima del 28 aprile 1993) o la volontà di contribuire
devolvendo anche con una quota di retribuzione;
se non ancora aderenti, la comunicazione con cui rendono noto di avere aderito ad un
fondo pensione.
I lavoratori dipendenti verranno, quindi, gestiti riguardo la previdenza complementare in
maniera continuativa e quotidiana, al pari di quanto accade ad esempio in tema di assegni
familiari o detrazioni fiscali.
Ciò è vero anche per gli operatori finanziari (promotori, banche, assicurazioni, etc.) per i
quali, grazie all’istituto della portabilità, qualunque lavoratore resterà, anche successivamente al 30 giugno 2007, un potenziale cliente.
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