Attestazione di regolarità del soggiorno per cittadini comunitari

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Attestazione di regolarità del soggiorno per cittadini comunitari
Attestazione di regolarità del soggiorno per cittadini comunitari
Oggetto del procedimento: Rilascio attestazione di soggiorno per cittadini comunitari. legge
n.1228 del 24/12/1954; D.P.R. n. 223/1989 - Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente D.P.R. 28.12.2000 n. 445 D. Lgs. 6.2.2007 n. 30 - Circolari del Ministero dell’Interno n.19 del
6.4.2007- n. 45 dell’08.08.2007 – n. 18 del 21.07.2009 - Direttiva Ministero dell’Interno del
18.07.2007.
Dall'11 aprile 2007, con l'entrata in vigore del D. Lgs 30/07 la disciplina in merito al soggiorno in
Italia per i cittadini comunitari è sostanzialmente cambiata.
Tale disciplina è stata inoltre estesa ai cittadini dello Spazio Economico Europeo, ovvero della
Svizzera, della Repubblica di San Marino, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Il cittadino comunitario può liberamente soggiornare in Italia per periodi inferiori ai 3 mesi senza
alcuna formalità.
Qualora il soggiorno abbia caratteristiche di stabilità nel tempo, (superiore ai 3 mesi), il cittadino
comunitario deve richiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente del comune ove
abita dimostrando, oltre a quanto previsto dalla normativa anagrafica, (verifica della dimora
abituale nel comune) il possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo.
L’iscrizione anagrafica é subordinata al possesso di uno dei seguenti requisiti:
a. essere lavoratore subordinato o autonomo;
b. disporre per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di una
assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio
nazionale;
c. essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo
principale un corso di studi o di formazione professionale e disporre, per se stesso e per i
propri familiari, di risorse economiche sufficienti, da attestare con una dichiarazione, o con
idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra
tutti i rischi nel territorio nazionale
d. essere familiare, come definito dall'articolo 2 del D.Lgs.30/2007, che accompagna o
raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o
c).
Concluso il procedimento di iscrizione, al cittadino verrà rilasciata dal Comune di residenza una
attestazione di soggiorno che, di fatto va a sostituire la "vecchia" carta di soggiorno.
Anche Il cittadino comunitario già iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente di un comune
italiano può richiedere l'attestazione di residenza al Comune di iscrizione.
Il decreto legislativo 30/07 stabilisce anche che il cittadino dell'Unione che ha soggiornato
legalmente ed in via continuativa in Italia per 5 anni acquisisce un diritto di soggiorno permanente.
Tale titolo esonera l'interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal decreto legislativo per
il riconoscimento del diritto di soggiorno.
Unità organizzativa responsabile e nome del responsabile del procedimento: Servizi Demografici
e Cimiteriali - Ufficio Anagrafe – Ufficiale d’Anagrafe ( Alessandra Dovier - Paolo Marchesan –
Antonia Pozzetto - Simonetta Troian) - tel. 0431-898220-216-215-219 e mail: [email protected]
Termini del procedimento:
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entro 45 gg per il rilascio dell’attestazione di regolarità di soggiorno per iscrizione
all’anagrafe (ovvero al momento di conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica).
entro 30 gg per il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente.
Trattasi di procedimento al quale si applica la sospensione dei termini in caso di necessaria
regolarizzazione dell’istanza o per successive richieste di chiarimento in caso che la documentazione
prodotta non soddisfi i requisiti di legge.
Strumenti di tutela: ricorso gerarchico al Prefetto di Gorizia, al Tar, all’Autorità Giudiziaria
Ordinaria.
Potere sostitutivo: Segretario Generale – delibera della Giunta Comunale 114/2012 – tramite
posta elettronica all’indirizzo : [email protected] - tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo : [email protected] –tramite posta ordinaria all’indirizzo:
Responsabile del potere sostitutivo del procedimento Segretario del Comune di Grado – Piazza
Biagio Marin 4 – 34073 Grado (GO) tramite fax al n. 0431/85212 – con consegna diretta presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Grado –
I° Piano Piazza Biagio Marin n.4 – 34073 Grado (GO)
Istanza di parte: il rilascio dell’attestazione di regolarità del soggiorno per iscrizione anagrafica o
per i cittadini dell’Unione europea già iscritti all’anagrafe, avviene su istanza di parte allegando
n.2 marche da bollo da Euro 16,00 ed Euro 0,52 per i diritti di segreteria.
Il rilascio dell’attestazione del diritto di soggiorno permanente avviene sempre su istanza di parte
allegando n.2 marche da bollo da Euro 16,00, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti previsti dalla normativa ed Euro 0,52 per i diritti di segreteria.
Eventuali modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai
procedimenti in corso che li riguardano: direttamente all’ufficio Anagrafe del comune sito a Grado
in Piazza Biagio Marin n.4 – piano rialzato, telefonicamente ai numeri suindicati o inviando una
mail al seguente indirizzo: [email protected].
Modulistica:
richiesta attestazione regolarità soggiorno UE
richiesta attestazione soggiorno permanente UE