Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Ricorso di Maria Grazia
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 59/12 Ricorso di Maria Grazia Colombo Lunghi diretto all'annul lamento della sentenza pronunciata dalla terza sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 26 . 2 . 94 3 . condannare la convenuta alle spese, ai sensi degli artt. 69, n. 2 , e 73B, del regolamento di procedura . 25 novembre 1993 nelle cause riunite T-89/91 , T-21/92 e T-89/92, Maria Grazia Colombo Lunghi contro la Com missione delle Comunità europee, presentato il 25 gennaio 1994 Mezzi e principali argomenti: Violazione dell'art. 45 , n. 1 , dello Statuto del personale e delle disposizioni d'esecuzione contenute nella decisione ( Causa C-26/94 P) della Commissione 21 dicembre 1970 ( modificata con la decisione 14 luglio 1971 ) in quanto l'autorità che ha il potere di nomina ha rifiutato, in primo luogo, di procedere ( 94/C 59/21 ) Il 25 gennaio 1994, Maria Grazia Colombo Lunghi con l'avvocato domiciliatario Carine Thiel , del foro di Lussem burgo, 3 , rue de la Loge, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dalla Terza Sezione del Tribu nale di primo grado delle Comunità europee il 25 novembre 1993 nelle cause riunite T-89/91 , T-21 /92 e T-89/92 , Maria Grazia Colombo Lunghi contro la Commissione delle Comunità europee. allo « scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi nonché all'esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto » e, in secondo luogo, essa ha commesso un errore manifesto di valutazione dei meriti della ricorrente basandosi su criteri diversi da quelli previsti dal succitato articolo . La ricorrente conclude che la Corte voglia : Cancellazione dal ruolo della causa C-134/93 (M 1 . annullare la sentenza nelle cause riunite T-89/91 , T-21/92 e T-89/92 pronunciata dal Tribunale di primo grado (Terza Sezione ) il 25 novembre 1 993 nella parte in cui esso dichiara che « Risulta da quanto precede che il ricorso dev'essere respinto »; 2 . procedere alla riapertura del fascicolo per riesaminarlo alla luce dei mezzi qui di seguito dedotti; ( 94/C 59/22 Con ordinanza 9 dicembre 1993 , il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancella zione dal ruolo della causa C-134/93 ( domanda di pronun cia pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo ): Alfred C. Toepfer International GmbH contro Hauptzollamt Ham burg-Jonas . (M GU C 134 del 20 . 5 . 1993 . TRIBUNALE DI PRIMO GRADO ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO 7 gennaio 1994 nel procedimento T-564/93 R, André Hecq contro Com missione delle Comunità europee Lussemburgo presso il signor André Scholtès, 46, rue de la Semois, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Joseph Griesmar, assistito dall'avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles ), avente ad oggetto, da un lato, la domanda di sospensione dell'esecuzione della : ( 94/C 59/23 ) (Lingua processuale: il francese) — decisione 28 maggio 1993 , mediante la quale il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione ha invitato il ricorrente ad assumere le (Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pub blicata nella « Raccolta della giurisprudenza della Corte ») proprie funzioni alla DG XIII, a decorrere dal 1° giugno 1993 , a seguito dell'attribuzione al signor Trentels del posto di segretario politico distaccato del Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens ( SFIE); Nel procedimento T-564/93 R, André Hecq, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Lucas Vogel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in — decisione 15 luglio 1993 dello stesso direttore generale, indirizzata al signor Scholtès, presidente del comitato Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 26 . 2 . 94 centrale dello SFIE, mediante la quale il posto di segretario politico distaccato ai fini dello SFIE è stato attribuito al signor Trentels; — decisione, risultante dalle lettere 5 e 12 ottobre 1993 , indirizzate al signor Scholtès dall' amministrazione della Commissione, di far evacuare i locali messi a disposi zione dello SFIE a Bruxelles, N. C 59/ 13 segretario politico della ricorrente nonché a mantenere le risorse umane e materiali di cui questi si avvale a Bruxelles, il presidente del Tribunale ha emesso il 7 gennaio 1994 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore : 1 . La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. 2 . Le spese sono riservate. e, d'altro, la domanda di provvedimenti urgenti volta a mantenere il ricorrente nell'esercizio delle proprie fun zioni di segretario politico distaccato ai fini dello SFIE, nonché a mantenere le risorse umane e materiali messe a disposizione dalla Commissione a Bruxelles , il presi dente del Tribunale ha emesso il 7 gennaio 1994 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore : Ricorso del signor Eckhard Christfried Lothar Schulz contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 dicembre 1993 (Causa T-5/94 ) ( 94/C 59/25 ) 1 . La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. (Lingua processuale: il tedesco) 2 . Le spese sono riservate. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO 7 gennaio 1994 nel procedimento T-565/93 R, Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens ( SFIE ) contro Commissione delle Comunità europee ( 94/C 59/24 ) (Lingua processuale: il francese) (Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pub blicata nella « Raccolta della giurisprudenza della Corte ») Nel procedimento T-565/93 R, Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens ( SFIE ), con l' avv . Lucas Volgel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor André Scholtès, 46, rue de la Semois contro Commissione delle Comunità europee ( agente: signor Joseph Griesmar, assistito dall'avv . Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles ), avente ad oggetto, da un lato, la domanda di sospensione dell'esecuzione della : — decisione 15 luglio 1993 del direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione , indirizzata al signor Scholtès , presidente del comitato centrale dello SFIE, mediante la quale il posto di segretario politico distaccato ai fini dello SFIE è stato attribuito al signor Trentels; — decisione, risultante dalle lettere 5 e 12 ottobre 1993 , indirizzate al signor Scholtès da parte dell'amministra zione della Commissione, di ritirare le risorse messe a disposizione dello SFIE a Bruxelles, e, d'altro lato, la domanda di provvedimenti urgenti volta a mantenere il signor André Hecq nel suo incarico di Il 17 dicembre 1993 , il signor Eckhard Christfried Lothar Schulz, residente in Hagen ( Repubblica federale di Germa nia ), con gli avv.ti Horst Hermann, Dieter Lorbarcher, Jürgen Kleine-Cosack e Peter Schöneberger, Keetmanstrasse 3-7, D-47058 Duisburg, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Com missione delle Comunità europee . Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia : — annullare il rifiuto espresso nella lettera della Commis sione delle Comunità europee del 19 ottobre 1993 ( recapitata il 21 ottobre 1993 ) di promuovere un procedimento per violazione del Trattato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, contro la Repubblica federale di Germania; — dichiarare che la Commissione delle Comunità europee ha omesso in spregio del Trattato CEE di promuovere un procedimento per violazione del Trattato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, contro la Repubblica federale di Germania ed ha perciò violato il Trattato CEE; — condannare la Commissione delle Comunità europee a promuovere un procedimento per violazione del Trat tato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, contro la Repubblica federale di Germania in seguito all'inosser vanza da parte di questa della sesta direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17 maggio 1977 ( nella versione di volta in volta modificata ). Mezzi e principali argomenti Il ricorrente, condannato da un tribunale tedesco ad una pena detentiva per evasione dell'imposta sulla cifra d'affari con sentenza passata in giudicato, deduce che l'art. 14, n. 3 , della legge tedesca relativa all'imposta sulla cifra d'affari è in contrasto con il diritto comunitario; la Commissione, nonostante ne sia stata richiesta dal ricorrente e venendo meno al suo obbligo, si è rifiutata di promuovere per tale motivo un procedimento per violazione del Trattato contro la Germania ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE. Questo rifiuto lede i diritti del ricorrente .