Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Ricorso di Maria Grazia

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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Ricorso di Maria Grazia
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. C 59/12
Ricorso di Maria Grazia Colombo Lunghi diretto all'annul­
lamento della sentenza pronunciata dalla terza sezione del
Tribunale di primo grado delle Comunità europee il
26 . 2 . 94
3 . condannare la convenuta alle spese, ai sensi degli
artt. 69, n. 2 , e 73B, del regolamento di procedura .
25 novembre 1993 nelle cause riunite T-89/91 , T-21/92 e
T-89/92, Maria Grazia Colombo Lunghi contro la Com­
missione delle Comunità europee, presentato il 25 gennaio
1994
Mezzi e principali argomenti:
Violazione dell'art. 45 , n. 1 , dello Statuto del personale e
delle disposizioni d'esecuzione contenute nella decisione
( Causa C-26/94 P)
della Commissione 21 dicembre 1970 ( modificata con la
decisione 14 luglio 1971 ) in quanto l'autorità che ha il
potere di nomina ha rifiutato, in primo luogo, di procedere
( 94/C 59/21 )
Il 25 gennaio 1994, Maria Grazia Colombo Lunghi con
l'avvocato domiciliatario Carine Thiel , del foro di Lussem­
burgo, 3 , rue de la Loge, ha proposto alla Corte di giustizia
delle Comunità europee un ricorso diretto all'annullamento
della sentenza pronunciata dalla Terza Sezione del Tribu­
nale di primo grado delle Comunità europee il 25 novembre
1993 nelle cause riunite T-89/91 , T-21 /92 e T-89/92 , Maria
Grazia Colombo Lunghi contro la Commissione delle
Comunità europee.
allo « scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che
hanno i requisiti per essere promossi nonché all'esame dei
rapporti informativi di cui sono stati oggetto » e, in secondo
luogo, essa ha commesso un errore manifesto di valutazione
dei meriti della ricorrente basandosi su criteri diversi da
quelli previsti dal succitato articolo .
La ricorrente conclude che la Corte voglia :
Cancellazione dal ruolo della causa C-134/93 (M
1 . annullare la sentenza nelle cause riunite T-89/91 ,
T-21/92 e T-89/92 pronunciata dal Tribunale di primo
grado (Terza Sezione ) il 25 novembre 1 993 nella parte in
cui esso dichiara che
« Risulta da quanto precede che il ricorso dev'essere
respinto »;
2 . procedere alla riapertura del fascicolo per riesaminarlo
alla luce dei mezzi qui di seguito dedotti;
( 94/C 59/22
Con ordinanza 9 dicembre 1993 , il Presidente della Corte di
giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancella­
zione dal ruolo della causa C-134/93 ( domanda di pronun­
cia pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo ): Alfred C.
Toepfer International GmbH contro Hauptzollamt Ham­
burg-Jonas .
(M GU C 134 del 20 . 5 . 1993 .
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI PRIMO GRADO
7 gennaio 1994
nel procedimento T-564/93 R, André Hecq contro Com­
missione delle Comunità europee
Lussemburgo presso il signor André Scholtès, 46, rue de la
Semois, contro Commissione delle Comunità europee
(agente: signor Joseph Griesmar, assistito dall'avv. Denis
Waelbroeck, del foro di Bruxelles ), avente ad oggetto, da un
lato, la domanda di sospensione dell'esecuzione della :
( 94/C 59/23 )
(Lingua processuale: il francese)
— decisione 28 maggio 1993 , mediante la quale il direttore
generale del personale e dell'amministrazione della
Commissione ha invitato il ricorrente ad assumere le
(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pub­
blicata nella « Raccolta della giurisprudenza della Corte »)
proprie funzioni alla DG XIII, a decorrere dal 1° giugno
1993 , a seguito dell'attribuzione al signor Trentels del
posto di segretario politico distaccato del Syndicat des
fonctionnaires internationaux et européens ( SFIE);
Nel procedimento T-564/93 R, André Hecq, dipendente
della Commissione delle Comunità europee, con l'avv.
Lucas Vogel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in
— decisione 15 luglio 1993 dello stesso direttore generale,
indirizzata al signor Scholtès, presidente del comitato
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centrale dello SFIE, mediante la quale il posto di
segretario politico distaccato ai fini dello SFIE è stato
attribuito al signor Trentels;
— decisione, risultante dalle lettere 5 e 12 ottobre 1993 ,
indirizzate al signor Scholtès dall' amministrazione della
Commissione, di far evacuare i locali messi a disposi­
zione dello SFIE a Bruxelles,
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segretario politico della ricorrente nonché a mantenere le
risorse umane e materiali di cui questi si avvale a Bruxelles, il
presidente del Tribunale ha emesso il 7 gennaio 1994
un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore :
1 . La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2 . Le spese sono riservate.
e, d'altro, la domanda di provvedimenti urgenti volta a
mantenere il ricorrente nell'esercizio delle proprie fun­
zioni di segretario politico distaccato ai fini dello SFIE,
nonché a mantenere le risorse umane e materiali messe a
disposizione dalla Commissione a Bruxelles , il presi­
dente del Tribunale ha emesso il 7 gennaio 1994
un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore :
Ricorso del signor Eckhard Christfried Lothar Schulz
contro la Commissione delle Comunità europee, presentato
il 17 dicembre 1993
(Causa T-5/94 )
( 94/C 59/25 )
1 . La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
(Lingua processuale: il tedesco)
2 . Le spese sono riservate.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI PRIMO GRADO
7 gennaio 1994
nel procedimento T-565/93 R, Syndicat des fonctionnaires
internationaux et européens ( SFIE ) contro Commissione
delle Comunità europee
( 94/C 59/24 )
(Lingua processuale: il francese)
(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pub­
blicata nella « Raccolta della giurisprudenza della Corte »)
Nel procedimento T-565/93 R, Syndicat des fonctionnaires
internationaux et européens ( SFIE ), con l' avv . Lucas Volgel,
del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso il signor André Scholtès, 46, rue de la Semois contro
Commissione delle Comunità europee ( agente: signor
Joseph Griesmar, assistito dall'avv . Denis Waelbroeck, del
foro di Bruxelles ), avente ad oggetto, da un lato, la domanda
di sospensione dell'esecuzione della :
— decisione 15 luglio 1993 del direttore generale del
personale e dell'amministrazione della Commissione ,
indirizzata al signor Scholtès , presidente del comitato
centrale dello SFIE, mediante la quale il posto di
segretario politico distaccato ai fini dello SFIE è stato
attribuito al signor Trentels;
— decisione, risultante dalle lettere 5 e 12 ottobre 1993 ,
indirizzate al signor Scholtès da parte dell'amministra­
zione della Commissione, di ritirare le risorse messe a
disposizione dello SFIE a Bruxelles,
e, d'altro lato, la domanda di provvedimenti urgenti volta a
mantenere il signor André Hecq nel suo incarico di
Il 17 dicembre 1993 , il signor Eckhard Christfried Lothar
Schulz, residente in Hagen ( Repubblica federale di Germa­
nia ), con gli avv.ti Horst Hermann, Dieter Lorbarcher,
Jürgen Kleine-Cosack e Peter Schöneberger, Keetmanstrasse
3-7, D-47058 Duisburg, ha proposto al Tribunale di primo
grado delle Comunità europee un ricorso contro la Com­
missione delle Comunità europee .
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :
— annullare il rifiuto espresso nella lettera della Commis­
sione delle Comunità europee del 19 ottobre 1993
( recapitata il 21 ottobre 1993 ) di promuovere un
procedimento per violazione del Trattato, ai sensi
dell'art. 169 del Trattato CEE, contro la Repubblica
federale di Germania;
— dichiarare che la Commissione delle Comunità europee
ha omesso in spregio del Trattato CEE di promuovere un
procedimento per violazione del Trattato, ai sensi
dell'art. 169 del Trattato CEE, contro la Repubblica
federale di Germania ed ha perciò violato il Trattato
CEE;
— condannare la Commissione delle Comunità europee a
promuovere un procedimento per violazione del Trat­
tato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, contro la
Repubblica federale di Germania in seguito all'inosser­
vanza da parte di questa della sesta direttiva del
Consiglio delle Comunità europee 17 maggio 1977
( nella versione di volta in volta modificata ).
Mezzi e principali argomenti
Il ricorrente, condannato da un tribunale tedesco ad una
pena detentiva per evasione dell'imposta sulla cifra d'affari
con sentenza passata in giudicato, deduce che l'art. 14, n. 3 ,
della legge tedesca relativa all'imposta sulla cifra d'affari è in
contrasto con il diritto comunitario; la Commissione,
nonostante ne sia stata richiesta dal ricorrente e venendo
meno al suo obbligo, si è rifiutata di promuovere per tale
motivo un procedimento per violazione del Trattato contro
la Germania ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE. Questo
rifiuto lede i diritti del ricorrente .