02/09/2015 il credito documentario

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02/09/2015 il credito documentario
Antonio Di Meo
Specializzato in pagamenti internazionali
e crediti documentari con Studio a Padova.
Giornalista Pubblicista, Professore a contratto
presso SDA Bocconi, l’Università Cattolica Milano
e Università di Padova e Verona,
è autore di pubblicazioni in materia.
IL CREDITO
DOCUMENTARIO
Il credito documentario, consiste in un impegno inderogabile assunto dalla banca che lo emette
(banca emittente) e da un’eventuale altra banca (banca confermante), su ordine dell’acquirente
(ordinante), ad effettuare una certa prestazione a favore del venditore (beneficiario), contro
presentazione, entro una scadenza (data di validità) dei documenti richiesti, conformi ai termini e
alle condizioni indicate nel credito stesso.
IL REGOLAMENTO TRAMITE CREDITO DOCUMENTARIO COSTITUISCE, IN ASSOLUTO, LA FORMA DI
PAGAMENTO CHE TUTELA MAGGIORMENTE ENTRAMBE LE PARTI (VENDITORE E COMPRATORE).
Il venditore, infatti, se presenta i documenti richiesti dal credito, conformemente alle prescrizioni
contenute nel testo di emissione, nelle eventuali modifiche e nel rispetto dei termini, condizioni e
modalità di utilizzo prescritte nel medesimo è sicuro di ricevere quanto dovuto.
L’impegno ad onorare il credito (pagare a vista, impegnarsi a pagare ad una certa data di scadenza,
accettare tratte e impegnarsi a pagarle alla scadenza), infatti, viene assunto in prima persona da
una banca in modo diretto ed autonomo e non è soggetto ad alcuna eccezione o azione da parte
dell’ordinante. L’acquirente, dal canto suo, ha la certezza che la banca pagherà solo dopo aver
verificato la correttezza dei documenti.
È evidente, quindi, che questa forma di pagamento contiene un “vincolo” che il venditore deve
necessariamente rispettare per poter ricevere il pagamento della fornitura da parte della banca:
presentare tutti i documenti richiesti dal credito documentario secondo la forma, le modalità ed i
tempi prescritti nel testo del credito documentario.
È molto diffusa, invece, l’errata convinzione che basti concordare con il proprio cliente un pagamento
a mezzo credito documentario per essere certi che, eseguita la fornitura, si riceverà dalla banca, a
cui verranno consegnati i documenti, il pagamento del prezzo.
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Nel caso, invece, di import, il compratore spesse volte trascura di prendere le dovute precauzioni
ritenendo che, in presenza di spedizione di merce non conforme all’ordine di acquisto, nonostante
la presentazione di documenti conformi da parte del proprio fornitore, sia possibile bloccare il
pagamento del credito documentario da parte della banca che lo ha emesso.
Erroneamente si ritiene che se ci sarà qualche problema, è sufficiente, a posteriori, risolverlo con il
proprio cliente/ordinante (nell’export) e con il fornitore/beneficiario nell’import.
Proprio per i problemi e le difficoltà operative che gli operatori incontrano, ci accingiamo a dare
un contributo che favorisca una maggiore conoscenza di questa forma di pagamento, una migliore
comprensione del significato di “credito documentario” al fine di rendere veramente “sicuro”
questo mezzo di pagamento così largamente diffuso nelle transazioni commerciali con l’estero.
PROTAGONISTI DEL CREDITO
DOCUMENTARIO
Ordinante (applicant) è l’acquirente che, concluso il contratto
con il venditore, darà istruzioni/mandato alla propria banca circa
l’emissione del credito documentario.
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Banca emittente (issuing bank) è la banca che, su incarico/mandato
dell’ordinante, emette il credito documentario a favore del venditore/
beneficiario impegnandosi ad eseguire una prestazione che
riguarderà il pagamento, l’accettazione o la negoziazione.
Banca avvisante (advising bank) è la banca su cui viene, solitamente,
appoggiata l’apertura del credito documentario e che, a sua volta,
avvisa il beneficiario dell’emissione del credito, allegando copia dello
stesso.
Banca designata (nominated bank) è la banca espressamente
nominata dalla banca emittente, su cui il credito documentario
risulta essere reso utilizzabile, cioè, la banca a cui dovranno essere
necessariamente presentati i documenti ad utilizzo del credito entro
la scadenza prevista. Nei crediti di libera negoziazione, qualsiasi
banca è banca designata.
Banca confermante (confirming bank) è la banca che, su richiesta
esplicita della banca emittente, aggiunge il proprio impegno ad
effettuare la prestazione.
CARATTERISTICHE DEL CREDITO
DOCUMENTARIO
Autonomia: i crediti sono, per loro natura, operazioni distinte
dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi.
Astrattezza: il credito è svincolato dalla causa che l’ha originato,
cioè dal contratto sottostante, basandosi esclusivamente su
documenti e non su merci o altre prestazioni che costituiscono
l’oggetto dell’operazione commerciale.
Formalismo: essendo una forma di pagamento la cui prestazione
(pagamento, accettazione, negoziazione) è vincolata alla
presentazione dei documenti prescritti nel credito, le banche
dovranno esaminare esclusivamente i documenti presentati
per accertare che, nella forma, essi appaiano conformi ai termini
e alle condizioni del credito, a quanto stabilito dalle Norme
internazionali in materia, e dalla Prassi bancaria internazionale.
Impegno irrevocabile della banca emittente e/o della banca
confermante, a condizione, però, che i documenti prescritti siano
presentati alla banca confermante o alla banca emittente entro
la data di validità del credito nel rispetto di tutti i termini e le
condizioni del credito.
Assoggettamento alle Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti
documentari, elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale
(ICC) fin dal 1933, la cui ultima rivisitazione, (approvata nel 2006
ed entrata in vigore il 1° luglio 2007), è contenuta nella pubblicazione
n.600, conosciuta con la sigla NUU (in inglese UCP, Uniform
Customs Practice).
FORMA DEL CREDITO DOCUMENTARIO
Senza conferma (without confirmation), se l’ordinante vuole escludere
la possibilità che la banca ricevente il credito documentario possa
aggiungere il proprio impegno autonomo ad onorare o a negoziare lo stesso.
In tal caso l’impegno alla presentazione viene assunto solo dalla banca
emittente a cui si rivolge l’ordinante/compratore.
Beneficiario (beneficiary) è il venditore a favore del quale viene
emesso il credito e che riceverà la prestazione solo quando consegnerà
alla banca, nel luogo prescritto e conformemente a quanto indicato,
i documenti richiesti dal credito.
Con conferma (with confirmation), o con possibilità di aggiungere
la conferma, se così lo richiede il beneficiario (May Add), quando la banca
emittente, su disposizione dell’ordinante, richiede o autorizza un’altra
banca ad aggiungere il proprio impegno autonomo ad onorare o a negoziare
il credito a favore del beneficiario.
Banca rimborsante (reimbursing bank) è la banca che provvederà,
su autorizzazione della banca emittente, a rimborsare la banca che
ha effettuato la prestazione.
Trasferibile, quando viene attribuita la possibilità al beneficiario di
disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito ad uno
o a più beneficiari, per l’intero importo o parzialmente.
Banca trasferente (transferring bank) è la banca designata o una
banca espressamente autorizzata dalla banca emittente che,
su richiesta del primo beneficiario del credito documentario, emesso
in forma trasferibile, trasferisce il credito originariamente emesso
a favore di uno o più secondi beneficiari.
Non operativo, nel caso in cui l’efficacia del credito documentario emesso,
sia subordinata alla presentazione di documenti, quali, ad esempio, una
licenza e/o una autorizzazione oppure, soprattutto nell’impiantistica e/o
nella meccanica, al rilascio da parte della banca del beneficiario di un
performance bond a favore dell’ordinante.
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MODALITÀ DI UTILIZZO
PER PAGAMENTO (BY PAYMENT) DI UNA SOMMA, A VISTA
(AT SIGHT) O DIFFERITA, SE È PREVISTA UNA DILAZIONE
(DEFERRED PAYMENT AT ….).
PER ACCETTAZIONE (BY ACCEPTANCE) DI CAMBIALI TRATTE
(DRAFTS) SCADENTI A VISTA O AD UNA CERTA DATA.
PER NEGOZIAZIONE DI CAMBIALI TRATTE (DRAFTS) E/O
DOCUMENTI SCADENTI AD UNA CERTA DATA FUTURA.
VANTAGGI DEL CREDITO DOCUMENTARIO
PER IL VENDITORE
1. La possibilità di avvalersi di una “promessa” di pagamento
fatta da un intermediario neutrale (la banca) che, ricevuti i
documenti conformi a quanto prescritto dal credito, onorerà
la promessa di pagamento alle scadenze previste.
2. La sicurezza che il compratore non potrà ostacolare il
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pagamento.
3. La consapevolezza che sarà la banca emittente o l’eventuale
banca confermante e/o designata ad essere debitrice nei
suoi confronti e non il compratore.
4. La preparazione della fornitura e la relativa spedizione della
merce solo quando riceverà la notifica dell’emissione del
credito documentario e l’eventuale aggiunta della conferma.
ATTENZIONI E REGOLE D’ORO
DEL CREDITO DOCUMENTARIO
In considerazione di quanto sopra esposto proviamo a fissare alcune Regole che
riteniamo essenziali per saper gestire al meglio tale forma di pagamento.
1. La forma del credito che dovrà essere irrevocabile (irrevocable).
2. La conferma (confirm): in tutti i casi in cui il Paese dell’acquirente vi sia una
situazione politico-economica instabile (Paese a rischio) è consigliabile che il
venditore richieda che il credito documentario preveda l’aggiunta della conferma,
la cui richiesta dovrà essere esplicita.
3. Il beneficiario (beneficiary): anche se può sembrare superfluo, vale la pena
indicare la denominazione completa del beneficiario così come appare sulla carta
intestata che sarà utilizzata per l’emissione dei documenti.
4. La banca emittente (issuing/opening bank): è opportuno che già in fase
preliminare il venditore si informi presso il proprio cliente circa la banca con la quale
opera e a cui vorrà dare l’incarico di emettere il credito. Questo gli permetterà di
informarsi presso la propria banca se si tratta di banca primaria importanza (cioè
se ritenuta gradita) soprattutto nel caso in cui vuole che sia richiesta l’aggiunta
della conferma.
5. La banca avvisante (advising bank): il beneficiario dovrà sempre indicare
all’ordinante la banca che dovrà avvisarlo dell’emissione del credito documentario.
5. La consapevolezza di poter soddisfare contemporaneamente
6. La banca presso cui il credito sarà reso utilizzabile, cioè, quale la cosiddetta
banca designata (nomineted bank) a cui dovranno pervenire i documenti richiesti
dal credito. In un credito utilizzabile con … Any bank, il luogo di utilizzo sarà presso
qualsiasi banca.
6. L’opportunità di una migliore gestione della tesoreria
7. L’importo (amount): nel caso fosse necessaria una certa flessibilità, per quanto
attiene l’importo, può essere menzionata l’espressione “circa” (about) che
consente il 10% in più o in meno rispetto all’importo indicato nel credito.
la propria prestazione (invio della merce) con quella del
compratore (pagamento del prezzo) per tramite di un
delegato (la banca).
aziendale potendo pianificare con certezza i flussi in entrata
e potendo più facilmente ricorrere al credito all’esportazione
o all’importazione (nel caso di acquisti).
7. La programmazione più efficace della produzione potendo
organizzare i movimenti in entrata ed in uscita soltanto
dopo aver ricevuto la notifica del credito documentario.
8. La possibilità di procedere allo smobilizzo del credito quando
il pagamento è differito ovvero quando è rappresentato da
titoli cambiari a scadenza.
8. La data e il luogo di scadenza (date and place of expiry): è la data ultima di
validità del credito, sta a indicare il giorno entro cui vanno presentati i documenti
nel luogo indicato nel credito.
9. La modalità di utilizzo (available) è importante specificare se il credito sarà
utilizzabile per pagamento (payment at sight) per accettazione (acceptance) di
tratta (draft) scadente a vista o ad una certa data o per negoziazione (negotation).
10. Il termine di resa della merce (delivery terms): va specificato il termine di resa
della merce (Fca, Fob, Cfr, Cif o altro) secondo gli Incoterms® 2010, stabilente come
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il prezzo è stato quotato, cioè se comprensivo o meno del costo del trasporto,
dell’assicurazione della merce e dello sdoganamento (ove dovuto).
11. Le spedizioni parziali (partial shipment): nel caso si preveda che la merce sarà
spedita in più soluzioni, bisognerà che la Lettera di credito indichi che le spedizioni
parziali saranno permesse (permitted o allowed).
12. I trasbordi (transhipmet): stessa cosa vale nel caso in cui, durante il tragitto, la
merce debba essere trasbordata da una nave (ad esempio) a un’altra nave.
13. La data ultima di spedizione (last shipment date): è la data entro cui la merce
dovrà essere spedita e verrà rilevata dalla data che appare sul documento di
trasporto, sia esso un documento per trasporto marittimo, aereo, camionistico,
ferroviario o multimodale.
14. Il luogo di partenza e di arrivo (shipment from … to … by …): va indicato, oltre
che la modalità di spedizione (via nave, via aereo, ecc.) anche il luogo di arrivo
della merce e quello di partenza: nel caso in cui non si sia in grado di determinare
con esattezza il luogo di partenza, è consigliabile restare nel generico (ad esempio:
any italian port/airport oppure prevedere più alternative).
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15. La descrizione della merce (goods): è sufficiente indicare una breve descrizione
della merce oggetto della fornitura facendo magari riferimento al contratto (ad
esempio: … as per proforma invoice n. …. dated …..).
16. I documenti (documents): bisogna fare molta attenzione al fatto di essere in
grado di esibire alla banca tutti i documenti indicati, nel numero richiesto, nella
forma richiesta e, soprattutto, che la presentazione degli stessi non dipenda dal
compratore o da un suo rappresentante né che la stessa sia vincolata ad azioni
o comportamenti che dipendono in qualche modo dal compratore o da un suo
rappresentante.
17. Le spese e le commissioni bancarie (bank charges and commissions): è sempre
opportuno specificare che le spese e commissioni della banca emittente siano a
carico dell’ordinante, mentre a carico del beneficiario rimarranno tutte le spese e
commissioni della banca avvisante designata o confermante.
18. Le Norme della Camera di Commercio Internazionale a cui è assoggettata
l’operazione: le Norme ed Usi Uniformi (NUU) relative ai crediti documentari,
della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, è sempre bene precisarle
con una frase del tipo: subject to the UCP revision ICC, pubblication n. 600 o, più
semplicemente: subject to UCP 600 ICC.
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