02/09/2015 il credito documentario
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02/09/2015 il credito documentario
Antonio Di Meo Specializzato in pagamenti internazionali e crediti documentari con Studio a Padova. Giornalista Pubblicista, Professore a contratto presso SDA Bocconi, l’Università Cattolica Milano e Università di Padova e Verona, è autore di pubblicazioni in materia. IL CREDITO DOCUMENTARIO Il credito documentario, consiste in un impegno inderogabile assunto dalla banca che lo emette (banca emittente) e da un’eventuale altra banca (banca confermante), su ordine dell’acquirente (ordinante), ad effettuare una certa prestazione a favore del venditore (beneficiario), contro presentazione, entro una scadenza (data di validità) dei documenti richiesti, conformi ai termini e alle condizioni indicate nel credito stesso. IL REGOLAMENTO TRAMITE CREDITO DOCUMENTARIO COSTITUISCE, IN ASSOLUTO, LA FORMA DI PAGAMENTO CHE TUTELA MAGGIORMENTE ENTRAMBE LE PARTI (VENDITORE E COMPRATORE). Il venditore, infatti, se presenta i documenti richiesti dal credito, conformemente alle prescrizioni contenute nel testo di emissione, nelle eventuali modifiche e nel rispetto dei termini, condizioni e modalità di utilizzo prescritte nel medesimo è sicuro di ricevere quanto dovuto. L’impegno ad onorare il credito (pagare a vista, impegnarsi a pagare ad una certa data di scadenza, accettare tratte e impegnarsi a pagarle alla scadenza), infatti, viene assunto in prima persona da una banca in modo diretto ed autonomo e non è soggetto ad alcuna eccezione o azione da parte dell’ordinante. L’acquirente, dal canto suo, ha la certezza che la banca pagherà solo dopo aver verificato la correttezza dei documenti. È evidente, quindi, che questa forma di pagamento contiene un “vincolo” che il venditore deve necessariamente rispettare per poter ricevere il pagamento della fornitura da parte della banca: presentare tutti i documenti richiesti dal credito documentario secondo la forma, le modalità ed i tempi prescritti nel testo del credito documentario. È molto diffusa, invece, l’errata convinzione che basti concordare con il proprio cliente un pagamento a mezzo credito documentario per essere certi che, eseguita la fornitura, si riceverà dalla banca, a cui verranno consegnati i documenti, il pagamento del prezzo. 11 2015 NEWS LETTER Nel caso, invece, di import, il compratore spesse volte trascura di prendere le dovute precauzioni ritenendo che, in presenza di spedizione di merce non conforme all’ordine di acquisto, nonostante la presentazione di documenti conformi da parte del proprio fornitore, sia possibile bloccare il pagamento del credito documentario da parte della banca che lo ha emesso. Erroneamente si ritiene che se ci sarà qualche problema, è sufficiente, a posteriori, risolverlo con il proprio cliente/ordinante (nell’export) e con il fornitore/beneficiario nell’import. Proprio per i problemi e le difficoltà operative che gli operatori incontrano, ci accingiamo a dare un contributo che favorisca una maggiore conoscenza di questa forma di pagamento, una migliore comprensione del significato di “credito documentario” al fine di rendere veramente “sicuro” questo mezzo di pagamento così largamente diffuso nelle transazioni commerciali con l’estero. PROTAGONISTI DEL CREDITO DOCUMENTARIO Ordinante (applicant) è l’acquirente che, concluso il contratto con il venditore, darà istruzioni/mandato alla propria banca circa l’emissione del credito documentario. _2 Banca emittente (issuing bank) è la banca che, su incarico/mandato dell’ordinante, emette il credito documentario a favore del venditore/ beneficiario impegnandosi ad eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento, l’accettazione o la negoziazione. Banca avvisante (advising bank) è la banca su cui viene, solitamente, appoggiata l’apertura del credito documentario e che, a sua volta, avvisa il beneficiario dell’emissione del credito, allegando copia dello stesso. Banca designata (nominated bank) è la banca espressamente nominata dalla banca emittente, su cui il credito documentario risulta essere reso utilizzabile, cioè, la banca a cui dovranno essere necessariamente presentati i documenti ad utilizzo del credito entro la scadenza prevista. Nei crediti di libera negoziazione, qualsiasi banca è banca designata. Banca confermante (confirming bank) è la banca che, su richiesta esplicita della banca emittente, aggiunge il proprio impegno ad effettuare la prestazione. CARATTERISTICHE DEL CREDITO DOCUMENTARIO Autonomia: i crediti sono, per loro natura, operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi. Astrattezza: il credito è svincolato dalla causa che l’ha originato, cioè dal contratto sottostante, basandosi esclusivamente su documenti e non su merci o altre prestazioni che costituiscono l’oggetto dell’operazione commerciale. Formalismo: essendo una forma di pagamento la cui prestazione (pagamento, accettazione, negoziazione) è vincolata alla presentazione dei documenti prescritti nel credito, le banche dovranno esaminare esclusivamente i documenti presentati per accertare che, nella forma, essi appaiano conformi ai termini e alle condizioni del credito, a quanto stabilito dalle Norme internazionali in materia, e dalla Prassi bancaria internazionale. Impegno irrevocabile della banca emittente e/o della banca confermante, a condizione, però, che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o alla banca emittente entro la data di validità del credito nel rispetto di tutti i termini e le condizioni del credito. Assoggettamento alle Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari, elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) fin dal 1933, la cui ultima rivisitazione, (approvata nel 2006 ed entrata in vigore il 1° luglio 2007), è contenuta nella pubblicazione n.600, conosciuta con la sigla NUU (in inglese UCP, Uniform Customs Practice). FORMA DEL CREDITO DOCUMENTARIO Senza conferma (without confirmation), se l’ordinante vuole escludere la possibilità che la banca ricevente il credito documentario possa aggiungere il proprio impegno autonomo ad onorare o a negoziare lo stesso. In tal caso l’impegno alla presentazione viene assunto solo dalla banca emittente a cui si rivolge l’ordinante/compratore. Beneficiario (beneficiary) è il venditore a favore del quale viene emesso il credito e che riceverà la prestazione solo quando consegnerà alla banca, nel luogo prescritto e conformemente a quanto indicato, i documenti richiesti dal credito. Con conferma (with confirmation), o con possibilità di aggiungere la conferma, se così lo richiede il beneficiario (May Add), quando la banca emittente, su disposizione dell’ordinante, richiede o autorizza un’altra banca ad aggiungere il proprio impegno autonomo ad onorare o a negoziare il credito a favore del beneficiario. Banca rimborsante (reimbursing bank) è la banca che provvederà, su autorizzazione della banca emittente, a rimborsare la banca che ha effettuato la prestazione. Trasferibile, quando viene attribuita la possibilità al beneficiario di disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito ad uno o a più beneficiari, per l’intero importo o parzialmente. Banca trasferente (transferring bank) è la banca designata o una banca espressamente autorizzata dalla banca emittente che, su richiesta del primo beneficiario del credito documentario, emesso in forma trasferibile, trasferisce il credito originariamente emesso a favore di uno o più secondi beneficiari. Non operativo, nel caso in cui l’efficacia del credito documentario emesso, sia subordinata alla presentazione di documenti, quali, ad esempio, una licenza e/o una autorizzazione oppure, soprattutto nell’impiantistica e/o nella meccanica, al rilascio da parte della banca del beneficiario di un performance bond a favore dell’ordinante. 11 2015 NEWS LETTER _3 MODALITÀ DI UTILIZZO PER PAGAMENTO (BY PAYMENT) DI UNA SOMMA, A VISTA (AT SIGHT) O DIFFERITA, SE È PREVISTA UNA DILAZIONE (DEFERRED PAYMENT AT ….). PER ACCETTAZIONE (BY ACCEPTANCE) DI CAMBIALI TRATTE (DRAFTS) SCADENTI A VISTA O AD UNA CERTA DATA. PER NEGOZIAZIONE DI CAMBIALI TRATTE (DRAFTS) E/O DOCUMENTI SCADENTI AD UNA CERTA DATA FUTURA. VANTAGGI DEL CREDITO DOCUMENTARIO PER IL VENDITORE 1. La possibilità di avvalersi di una “promessa” di pagamento fatta da un intermediario neutrale (la banca) che, ricevuti i documenti conformi a quanto prescritto dal credito, onorerà la promessa di pagamento alle scadenze previste. 2. La sicurezza che il compratore non potrà ostacolare il _4 pagamento. 3. La consapevolezza che sarà la banca emittente o l’eventuale banca confermante e/o designata ad essere debitrice nei suoi confronti e non il compratore. 4. La preparazione della fornitura e la relativa spedizione della merce solo quando riceverà la notifica dell’emissione del credito documentario e l’eventuale aggiunta della conferma. ATTENZIONI E REGOLE D’ORO DEL CREDITO DOCUMENTARIO In considerazione di quanto sopra esposto proviamo a fissare alcune Regole che riteniamo essenziali per saper gestire al meglio tale forma di pagamento. 1. La forma del credito che dovrà essere irrevocabile (irrevocable). 2. La conferma (confirm): in tutti i casi in cui il Paese dell’acquirente vi sia una situazione politico-economica instabile (Paese a rischio) è consigliabile che il venditore richieda che il credito documentario preveda l’aggiunta della conferma, la cui richiesta dovrà essere esplicita. 3. Il beneficiario (beneficiary): anche se può sembrare superfluo, vale la pena indicare la denominazione completa del beneficiario così come appare sulla carta intestata che sarà utilizzata per l’emissione dei documenti. 4. La banca emittente (issuing/opening bank): è opportuno che già in fase preliminare il venditore si informi presso il proprio cliente circa la banca con la quale opera e a cui vorrà dare l’incarico di emettere il credito. Questo gli permetterà di informarsi presso la propria banca se si tratta di banca primaria importanza (cioè se ritenuta gradita) soprattutto nel caso in cui vuole che sia richiesta l’aggiunta della conferma. 5. La banca avvisante (advising bank): il beneficiario dovrà sempre indicare all’ordinante la banca che dovrà avvisarlo dell’emissione del credito documentario. 5. La consapevolezza di poter soddisfare contemporaneamente 6. La banca presso cui il credito sarà reso utilizzabile, cioè, quale la cosiddetta banca designata (nomineted bank) a cui dovranno pervenire i documenti richiesti dal credito. In un credito utilizzabile con … Any bank, il luogo di utilizzo sarà presso qualsiasi banca. 6. L’opportunità di una migliore gestione della tesoreria 7. L’importo (amount): nel caso fosse necessaria una certa flessibilità, per quanto attiene l’importo, può essere menzionata l’espressione “circa” (about) che consente il 10% in più o in meno rispetto all’importo indicato nel credito. la propria prestazione (invio della merce) con quella del compratore (pagamento del prezzo) per tramite di un delegato (la banca). aziendale potendo pianificare con certezza i flussi in entrata e potendo più facilmente ricorrere al credito all’esportazione o all’importazione (nel caso di acquisti). 7. La programmazione più efficace della produzione potendo organizzare i movimenti in entrata ed in uscita soltanto dopo aver ricevuto la notifica del credito documentario. 8. La possibilità di procedere allo smobilizzo del credito quando il pagamento è differito ovvero quando è rappresentato da titoli cambiari a scadenza. 8. La data e il luogo di scadenza (date and place of expiry): è la data ultima di validità del credito, sta a indicare il giorno entro cui vanno presentati i documenti nel luogo indicato nel credito. 9. La modalità di utilizzo (available) è importante specificare se il credito sarà utilizzabile per pagamento (payment at sight) per accettazione (acceptance) di tratta (draft) scadente a vista o ad una certa data o per negoziazione (negotation). 10. Il termine di resa della merce (delivery terms): va specificato il termine di resa della merce (Fca, Fob, Cfr, Cif o altro) secondo gli Incoterms® 2010, stabilente come 11 2015 NEWS LETTER _5 il prezzo è stato quotato, cioè se comprensivo o meno del costo del trasporto, dell’assicurazione della merce e dello sdoganamento (ove dovuto). 11. Le spedizioni parziali (partial shipment): nel caso si preveda che la merce sarà spedita in più soluzioni, bisognerà che la Lettera di credito indichi che le spedizioni parziali saranno permesse (permitted o allowed). 12. I trasbordi (transhipmet): stessa cosa vale nel caso in cui, durante il tragitto, la merce debba essere trasbordata da una nave (ad esempio) a un’altra nave. 13. La data ultima di spedizione (last shipment date): è la data entro cui la merce dovrà essere spedita e verrà rilevata dalla data che appare sul documento di trasporto, sia esso un documento per trasporto marittimo, aereo, camionistico, ferroviario o multimodale. 14. Il luogo di partenza e di arrivo (shipment from … to … by …): va indicato, oltre che la modalità di spedizione (via nave, via aereo, ecc.) anche il luogo di arrivo della merce e quello di partenza: nel caso in cui non si sia in grado di determinare con esattezza il luogo di partenza, è consigliabile restare nel generico (ad esempio: any italian port/airport oppure prevedere più alternative). _6 15. La descrizione della merce (goods): è sufficiente indicare una breve descrizione della merce oggetto della fornitura facendo magari riferimento al contratto (ad esempio: … as per proforma invoice n. …. dated …..). 16. I documenti (documents): bisogna fare molta attenzione al fatto di essere in grado di esibire alla banca tutti i documenti indicati, nel numero richiesto, nella forma richiesta e, soprattutto, che la presentazione degli stessi non dipenda dal compratore o da un suo rappresentante né che la stessa sia vincolata ad azioni o comportamenti che dipendono in qualche modo dal compratore o da un suo rappresentante. 17. Le spese e le commissioni bancarie (bank charges and commissions): è sempre opportuno specificare che le spese e commissioni della banca emittente siano a carico dell’ordinante, mentre a carico del beneficiario rimarranno tutte le spese e commissioni della banca avvisante designata o confermante. 18. Le Norme della Camera di Commercio Internazionale a cui è assoggettata l’operazione: le Norme ed Usi Uniformi (NUU) relative ai crediti documentari, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, è sempre bene precisarle con una frase del tipo: subject to the UCP revision ICC, pubblication n. 600 o, più semplicemente: subject to UCP 600 ICC. 11 2015 NEWS LETTER