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ALLEGATO SUB B
FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UITILIZZO PER LA SQUADRA VERDE
ADDETTA ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI
Dal 01/04/2015 al 31/03/2018
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ART.
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ART.
1 - OGGETTO DELL'APPALTO
2 - DURATA DEL CONTRATTO
3 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
4 - AMMONTARE DELL'APPALTO
5 - GARANZIA
6 – REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
7 – MODALITA’ FATTURAZIONE
8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
10 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE E CESSIONE DEL CONTRATTO
11 - CESSIONE DEL CREDITO
12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
14 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
15 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE
16 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE LEGGE N.135/2012
17 - RECESSO DELL'APPALTATORE
18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
19 - FORO COMPETENTE
20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di pronto utilizzo per la squadra oprai addetta
alla gestione delle aree verdi comunali quali: lubrificanti, ammendanti, fertilizzanti, insetticidi,
anticriptogamici, attrezzatura varia, ricambistica per l’effettuazione della manutenzione ordinaria
di motoseghe , decespugliatori, tagliasiepi
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata in anni tre dal 01/04/2015 al 31/03/2018.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per espletare la nuova
procedura di affidamento, per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi
per iscritto all' Appaltatore appaltatrice almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del
termine. L'Appaltatore nell' accettare la proroga si impegna ad eseguire l'appalto alle condizioni
contrattuali in essere nessuna esclusa.
Alla data di scadenza del contratto comprensiva dell'eventuale proroga lo stesso si intenderà
cessato senza disdetta da parte del Comune.
ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
L'appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti materiali:
Descrizione articolo
Olio miscela per motori 2T
Olio catena motosega
olio motore 4T
catena motosega Widia 3/8 1,3 50M
catena motosega Widia 3/8 1,3 39M
catena motosega Stihl 3/8 1,3 50M
catena motosega Stihl 325 1,6 67M
catena Stihl Stihl 1/4 1,1 56M PM3
spranga per motosega cm 35 3/8 - 1,3
affilatura catena Widia
tubetto lega piante mm 7
tubetto lega piante mm 6
impugnatura per lima
tondino per affilatura
forbice Felco 2
roncola Varese n. 2
roncola Varese n. 3
pinze prensili raccogli rifiuti
rastrello 32 denti 84 cm plastica
manico legno per rastrello
forca 4 denti
manico per forca legno
scopa metallica a denti fissi con manico
scopa bambu
palo tutore in castagno Ø 8-10 mm h 3 mt
Filo nylon per decespugliatore quadro 2,7 mm
Filo nylon per decespugliatore quadro 3 mm
Filo nylon per decespugliatore tondo 2,7 mm
Filo nylon per decespugliatore tondo 3 mm
testina decespugliatore batti e vai M 10x1,25
bobina-pomello batti e vai
coperchio testina - ricambio
dado testina
candela TCJ7Y22
candela TCJ8 21
candela CMR4H
candela x FS130
grasso
filtro aria
fune avviamento 2,5 mm
tracolla x decespugliatore
concime starter Activa
concime 23+23+5 Sportmaster
sementi type customer seeds II
terriccio vigorplant
stallatico pelletato
corteccia di pino 25/40
bagnante antischiuma
diserbante Roundup 360 power
diserbante GLIPHOGAN TOP
diserbante antigerminelo a base di OXADIAZON
insetticida NEXA insetti molesti
olio minerale
funghicida a base di solfato di rame
pantaloni protezione
guanti antitaglio
visiera rete metallica
L’amministrazione può riservarsi di ordinare materiale non compresi nel suddetto elenco. In tal
caso l’aggiudicatario dovrà entro 24 ore, dalla richiesta pervenuta,mezzo fax, dall’Ufficio Ambiente
presentare preventivo di spesa. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto, accerterà la
congruità dei nuovi prezzi offerti. Qualsiasi fornitura di materiale che comporti l’applicazione di
nuovi prezzi unitari, dovrà essere autorizzata per iscritto dal Responsabile dell’esecuzione del
contratto. In mancanza di tale comunicazione, l’aggiudicatario non è autorizzato ad eseguire la
fornitura, e l’amministrazione non procederà al pagamento del materiale stesso.
ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo del contratto per tutta la sua durata è di Euro 7.889,34 + iva 22% così
suddiviso:
ANNO 2015 (01/04 - 31/12) Euro 2.151,64 + iva 22%
ANNO 2016 (01/01 - 31/12) Euro 2.868,85 + iva 22%
ANNO 2017 (01/01- 31/12) Euro 2.868,85 + iva 22%
ANNO 2018 (01/01 – 31/03) Euro 717,21 + iva 22%
Il prezzo, offerto dall'appaltatore in sede di gara, si ritiene dallo stesso offerto in base a calcoli e
valutazioni di sua convenienza, a tutto suo rischio ed è invariabile ed indipendente, da qualsiasi
eventualità, senza eccezione alcuna e per qualsiasi motivo.
Art. 5 - GARANZIA
Il materiale fornito dovrà essere conforme a quanto previsto dal presente capitolato speciale
d’appalto e garantito a norma di legge contro eventuali difetti di fabbricazione Il materiale che
dovesse risultare difettoso dovrà essere sostituito con oneri a carico della ditta aggiudicataria.
ART. 6 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
I prezzi oggetto del presente appalto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale
secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a partire dal secondo anno
di appalto. Sarà cura del Direttore dell'esecuzione del contratto effettuare alla scadenza di ogni
anno la necessaria istruttoria.
ART. 7 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere emesse entro il 15° giorno successivo alla data di avvenuta fornitura.
Tutte le fatture dovranno essere corredate da bolle e/o resoconti giustificativi del materiale
fornito, vistati da persona incaricata dell’ Ufficio Tecnico Comunale.
Il termine per il pagamento della fattura è fissato in 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa
all'Ufficio Protocollo.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di
regolarità contributiva).
Qualora, su istanza degli Enti o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazione sindacali, siano
accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell' Appaltatore appaltatrice
relativamente al servizio in appalto, la stazione appaltante provvederà ad intimare alla ditta la
regolarizzazione dell'inadempienza entro il termine di 15 gg. e in caso di mancata regolarizzazione
al pagamento diretto delle somme corrispondenti, con contestuale trattenuta dal corrispettivo
dovuto alla ditta, e ove occorra anche mediante incameramento della cauzione definitiva.
Si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 207/2010 e dalla Circolare n. 40 del
21/10/2013.
In ogni caso la fattura dovrà riportare le seguenti diciture:
a) essere intestata al COMUNE DI CREAZZO Piazza del Comune n. 6 36051 CREAZZO p.iva
00264180241;
b) riportare gli estremi della determinazione di affidamento e del contratto di cottimo;
c) riportare il codice CIG;
ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
La Legge n. 136 del 13/08/2010 denominata "Piano straordinario contro le mafie" entrata in
vigore il 07/09/2010 ha posto a carico delle ditte appaltatrici, sub appaltatrici e sub contraenti per
lavori, servizi e forniture pubbliche, quanto segue:
indicare nella fattura il codice CIG richiamati dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara;
indicare nella fattura un c/c bancario o postale dedicato anche, non in via esclusiva, al pagamento
da parte della Stazione Appaltante di quanto dovuto con il presente appalto;
comunicare contestualmente all'invio della fattura le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui conti correnti bancari o postali dedicati alle suddette operazioni di
pagamento tramite bonifico da parte della Stazione Appaltante;
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e
1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora l'appaltatore esegua
le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste italiane
Spa. In caso di appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'imprese la risoluzione
opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.
L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra descritti (per
uniformità nell'inserimento della clausola nei contratti di sub appalto e negli altri tipi di sub
contratti si riporta in calce al presente articolo la frase tipo).
Il presente articolo si considera come non efficacie qualora le disposizioni in merito alla
tracciabilità dei flussi finanziari recate dalla L. n. 136 del 2010 vengano abrogate.
La sospensione in tutto o in parte dell'efficacia delle citate disposizioni, ovvero la modifica delle
stesse, determina l'obbligo per le parti, di adeguarsi alle sopravvenute normative
ART. 9
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.
Sono inoltre a carico dell' Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
Comune di Creazzo
Provincia di Vicenza
Piazza del Comune, 6
C.F. P.IVA 00264180241
AREA TERRITORIO e LAVORI PUBBLICI
Ufficio Ecologia
Tel. 0444/338258 - Fax 0444/338297
1. la fedele esecuzione dell’appalto secondo quanto previsto dal presente Capitolato o in base agli
ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che la fornitura risulti a tutti gli effetti
eseguito a regola d'arte e quindi liquidabile. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti di propria iniziativa;
2. l'adozione, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumità delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni
a carico dell' Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante nonché il personale
preposto alla Direzione e sorveglianza del servizio;
3. la responsabilità totale ed esclusiva del servizio reso, dei materiali e delle attrezzature
impiegati, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna all'ultimazione del
servizio;
ART. 10 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE E CESSIONE DEL CONTRATTO
Per quanto concerne le vicende soggettive dell'esecutore del contratto si rinvia a quanto previsto
dall'art. 116 del D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore si
applica l'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
E' vietata la cessione totale o parziale a favore di terzi, del presente contratto di appalto.
ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è consentita in base a quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. N.
163/2006 e s.m.l..
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo ogni altro diritto, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto,
in qualsiasi momento e con effetto immediato dalla data della comunicazione scritta inviata dal
Responsabile dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 137 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.,
previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a giorni 15 (quindici), per i
seguenti motivi:
verificarsi per colpa dell'appaltatore di gravi irregolarità o negligenze tali da pregiudicare lo
svolgimento dell'appalto;
mancato rispetto del termine di consegna;
per scioglimento, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo e/o fallimentare della ditta appaltatrice;
sub appalto non autorizzato;
per mancato rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
assicurazione degli operai e contratti di lavoro;
venir meno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa per la
partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di forniture e servizi;
intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell'aggiudicatario che ostacoli la corretta esecuzione
del contratto;
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Comune di Creazzo
Provincia di Vicenza
Piazza del Comune, 6
C.F. P.IVA 00264180241
AREA TERRITORIO e LAVORI PUBBLICI
Ufficio Ecologia
Tel. 0444/338258 - Fax 0444/338297
Il contratto si intende altresì risolto, a norma dell'art. 1453 del C.C., per ogni altra inadempienza
grave non contemplata nel presente capitolato speciale d'appalto o per ogni altro fatto che renda
non possibile la prosecuzione del contratto.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto qualora l'appaltatore si
renda colpevole di frode o di altri reati accertati.
Nulla potrà eccepire o pretendere la ditta a titolo di risarcimento od indennizzo qualora sia stata
determinata la risoluzione del contratto.
ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell' Appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l'I.V.A.),
diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla
predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa
dell'appalto, incluse le spese di bollo ove dovute.
ART. 14 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per quanto concerne i provvedimenti conseguenti all' inadempimento si rinvia a quanto disposto
dagli artt. 138 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
ART. 15 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art. 21_sexies
della Legge n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al
termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera
Raccomandata con avviso di ricevimento
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindi (15) giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma precedente.
ART. 16 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE LEGGE N.135/2012
In forza dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 135/2012 la Stazione Appaltante si riserva di
recedere dal contratto nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni
ancora da eseguire, i parametri delle convenzione stipulate da Consip Spa ai sensi dell'art. 26
comma l della Legge n. 94/99 successivamente alla stipula del presente contratto, siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all' Appaltatore con preavviso non
inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite.
Non si fa ricorso al diritto del recesso se l'Appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni
economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge n. 94/99.
ART. 17 - RECESSO DELL'APPALTATORE
Si rinvia a quanto previsto dagli artt. 302 e 305 del DPR n. 207/2010.
Qualora il recesso sia richiesto dalla ditta appaltatrice la Stazione appaltante si riserva la facoltà di
applicare una penale di Euro 500,00.
ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
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Provincia di Vicenza
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Ufficio Ecologia
Tel. 0444/338258 - Fax 0444/338297
In base a quanto previsto dall'art. 239 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. le controversie relative a
diritti soggetti derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono sempre essere risolte
mediante transazione nel rispetto del codice civile.
Qualora non si riesca a risolvere la divergenza e/o controversia mediante transazione, sarà risolta
inappellabilmente dal Giudice ordinario.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie tra le parti, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Vicenza.
ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si applica la vigente normativa in materia di
Privacy (D. Lgs n. 196/2003) e la vigente regolamentazione comunale in materia.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà
l'Appaltatore aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali
strettamente inerenti allo svolgimento del presente appalto, la quale dovrà accettare tale nomina
e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative
indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché
in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della
riservatezza.
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